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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 14237.2024
VERBALE UDIENZA 17.04.2025
All'odierna udienza compaiono per la parte ricorrente l'avv. Veglio e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avv. Dello Stato Marco Frassina.
Sono presenti ai fini della pratica professionale le dott.sse e Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 13.20 decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale:
1
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Tania Vettore, ha pronunciato in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 14237/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19.06.2024, da nato in [...], il [...], C.U.I. , domiciliato in EN, Parte_1 C.F._1 via U. Giordano, n. 5/v, presso l'Albergo cittadino del Comune di EN, con l'Avv. Maurizio
Veglio ( , ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
Studio sito in NO, via Cavalli, n. 28 bis, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo;
ricorrente contro
Presidenza in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; resistente
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità estracontrattuale.
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “Previo l'esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione;
in via istruttoria:
- ammettere i documenti prodotti;
nel merito: - accertare la responsabilità e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente, Controparte_2 quantificati in € 13.677,56 o nella veriore somma accertata nel corso del giudizio, da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT”.
“Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione a favore dell'avv. Maurizio Veglio in quanto antistatario ex art. 93, c.p.c.”
Per parte resistente: “Voglia Codesto Tribunale: - In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma o del Tribunale di NO;
- In via principale, respingere le domande avversarie;
- Spese rifuse.”
2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il ricorrente conveniva Parte_1 in giudizio la chiedendone la condanna al “risarcimento dei danni Controparte_2 subiti in ragione del trattenimento indebitamente subito presso il C.P.R. di NO per 58 giorni, dal 22 ottobre
2022, data di adozione del decreto di trattenimento da parte della UE di EN e di avvio della misura, al
19 dicembre 2022, data di rilascio dal centro”.
Il sig. precisava di essere cittadino marocchino e di aver fatto ingresso in Italia il 1° gennaio Pt_1
1985, ottenendo un permesso di soggiorno dalla UE di Padova per motivi di studio.
Evidenziava di essere, poi, tornato in Marocco e di essere rientrato in Italia in seguito al rilascio di un visto da parte dell'Ambasciata italiana in Marocco. Dimorante in EN, sosteneva di non essere stato più in grado di rinnovare il permesso di soggiorno e di aver ricevuto, in data 2 settembre
2022, la notifica di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di EN (cfr. doc.1 di parte ricorrente) e, in data 22 ottobre 2022, la notifica di un decreto del Questore di EN di trattenimento presso il C.P.R. di NO, dove, il medesimo giorno, veniva condotto (cfr. doc.2 di parte ricorrente).
All'udienza di convalida del trattenimento, il sig. si opponeva ma il Giudice di Pace di Pt_1
NO, con decreto del 26.10.2022, convalidava il provvedimento del Questore di EN (cfr. docc. 3 e 4 di parte ricorrente).
Il sig. precisava, poi, di aver depositato, in data 4 novembre 2022, istanza di riesame del Pt_1 trattenimento, ma che la stessa, con ordinanza del 5 novembre 2022, veniva dichiarata inammissibile e rigettata nel merito dal Giudice di Pace di NO (cfr. docc. 5 e 6 di parte ricorrente).
Adduceva, infine, che il 16 novembre 2022 la UE di NO presentava istanza di proroga del suo trattenimento la quale, all'udienza del 18 novembre 2022, veniva accolta dal Giudice di Pace di
NO (cfr. doc.8 di parte ricorrente).
Il sig. evidenziava di essere stato dimesso dal C.P.R. in data 19 dicembre 2022 in seguito al Pt_1 rigetto, da parte del Giudice di Pace di NO, dell'istanza di seconda proroga del trattenimento avanzata dalla UE (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
Parte ricorrente dava atto, infine, che con ordinanza n. 11090/24, R.G. 8639/23, la Corte di
Cassazione annullava il decreto di convalida del trattenimento, il decreto di rigetto del riesame e di prima proroga del trattenimento del Giudice di Pace di NO emessi nei suoi confronti per motivazione apparente (cfr. doc. 10 di parte ricorrente).
In questa sede, il sig. agiva, dunque, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in ragione Pt_1 del trattenimento indebitamente subito presso il C.P.R. di NO. Ricorrendo ai criteri risarcitori
3 previsti per l'ingiusta carcerazione e richiamando gli artt. 314-315 c.p.p., quantificava il danno subito in € 13.677,56. A questo importo perveniva moltiplicando € 235,82 (quale somma spettante per ogni giorno di ingiusta detenzione in carcere, ex art. 315 c.p.p.) per i 58 giorni di indebita detenzione amministrativa dallo stesso subiti (cfr. Cass., n. 4562/22).
Si costituiva la eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza Controparte_2 territoriale del Tribunale di Venezia adito, individuando quale giudice competente il Tribunale di
NO o, in alternativa, il Tribunale di Roma.
Parte resistente sosteneva la competenza del Tribunale di NO quale luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione risarcitoria prospettata dal ricorrente ossia il luogo in cui aveva avuto corso la denunciata detenzione. In alternativa, adduceva la competenza del Tribunale di Roma in applicazione dell'art. 1182 c.c. che, per come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sancisce, per le obbligazioni c.d. di valore, la competenza del Tribunale del luogo di domicilio del debitore (cfr. SS.UU. n. 17989/2016).
La Presidenza del Consiglio eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non veniva contestata una violazione del diritto dell'Unione Europea ma della CEDU che costituisce un comune Trattato di diritto internazionale per le violazioni del quale la Presidenza del Consiglio non assume la rappresentanza dello Stato. Evidenziava, dunque, che “la denunciata illegittimità della detenzione amministrativa può astrattamente essere imputata o all'Amministrazione che ha adottato gli atti di trattenimento (i.e. il Ministero dell'Interno) o a quella che li ha convalidati (il riferimento è agli Organi giurisdizionali, con conseguente insorgenza della responsabilità dei magistrati ai sensi della l. 117/1988).”.
Nel merito, parte resistente negava la violazione dell'art. 5 CEDU in quanto il provvedimento di espulsione del sig. e il trattenimento dello stesso presso il C.P.R. di NO non Parte_1 risultavano, nella specie, sproporzionati. Evidenziava, infatti, come il sig. non fosse in Pt_1 possesso di alcun documento in corso di validità, fosse privo di un regolare permesso di soggiorno, non risultasse integrato nella realtà sociale circostante e riportasse condanne per fatti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica. Contestava, dunque, la sussistenza degli estremi della colpa in capo all'Amministrazione.
La Presidenza del Consiglio sosteneva, come anzidetto, che nel caso di specie sarebbe stato “più corretto” “agire per il riconoscimento della responsabilità civile del giudice ai sensi della L. 117/1988”, in quanto le violazioni riscontrate attenevano al giudizio di convalida della richiesta di proroga e, di conseguenza, erano unicamente imputabili all'attività giurisdizionale.
Contestava, inoltre, l'analogia tra la detenzione penale in carcere e la detenzione amministrativa presso un C.P.R. sia in ragione della tassatività dei presupposti necessari per integrare la rifusione di cui agli artt. 314 e 643 c.p.p. e sia perché i migranti, all'interno del C.P.R., non sottostanno alla
4 rigida disciplina dell'ordinamento penitenziario e possono circolare liberi all'interno della struttura, con il solo divieto di poterne uscire.
Parte resistente evidenziava, infine, come il sig. non avesse fornito alcuna prova del Pt_1 pregiudizio subito in conseguenza del trattenimento presso il C.P.R. di NO. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande del sig. in quanto infondate nel merito. Pt_1
All'udienza del 14.11.24 il Tribunale concedeva il termine per le memorie di cui all'art. 281 duocecies comma 4 c.p.c. e rinviava all'udienza del 16.01.2025, sostituendo quest'ultima, ex art 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. All'odierna udienza la causa viene decisa a seguito della discussione delle parti con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda del ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente in quanto infondata.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e dell'art. 25 c.p.c., nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, ove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica. Quest'ultimo forum va individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore, in quanto, per effetto delle norme sopra citate, il pagamento dei debiti dello Stato viene eseguito dalla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore (cfr. Cass.
n. 18287/2015; Cass. n. 19808/2004; Cass. n. 5270/2001; Cass. n. 7071/1990).
Va poi precisato che, sempre ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Nel caso di specie competenti sono, dunque, in via alternativa, il Tribunale di NO (forum delicti, luogo di detenzione) o il Tribunale di Venezia (forum destinatae solutionis, domicilio del creditore).
L'istante è, infatti, residente a [...]che appartiene al distretto di Venezia, ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. A Venezia dev'essere, dunque, eseguita l'obbligazione da responsabilità aquiliana vantata dal ricorrente-creditore nei confronti della PA convenuta.
Per le ragioni esposte, nel caso concreto va affermata la competenza del Tribunale di Venezia.
***
Parte ricorrente ha, poi, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sulla base di due diverse interpretazioni: da una parte, ha sostenuto la legittimazione in capo al solo
[...]
[..
[...] quale amministrazione che ha adottato gli atti di trattenimento;
dall'altra, ha ritenuto CP_3 che la domanda risarcitoria attorea dovesse essere proposta nelle forme della responsabilità civile dei magistrati ai sensi della L. 117/1988.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_2 non può trovare accoglimento e va, pertanto, respinta.
Va premesso, che, in base alla disciplina applicabile in materia di immigrazione e di protezione internazionale, il Prefetto e il Questore sono deputati, rispettivamente, alla adozione del provvedimento di respingimento del soggetto straniero interessato e alla messa in esecuzione del provvedimento stesso. Laddove l'interessato non possa essere espulso nell'immediato, il Questore ha il potere di trattenerlo in un C.P.R. e di chiederne la proroga per il tempo utile ad eseguire l'espulsione (cfr. D.lgs. 286/1998 TUI, D.lgs. 25/2008 e D.lgs. 142/2015 in materia di Protezione
Internazionale). L'Autorità Giudiziaria, nello specifico il Giudice di Pace territorialmente competente, compie, poi, con decreto motivato, un vaglio di legalità sugli anzidetti provvedimenti amministrativi. L'immediata espulsione, così come il trattenimento funzionale all'espulsione stessa, sono provvedimenti riconducibili, in termini di paternità e contenuto, all'Amministrazione che li ha emanati ossia al Prefetto e al Questore quali articolazioni del Ministero dell'Interno e non all'Autorità Giudiziaria che è adibita alla verifica della legalità dei provvedimenti stessi ai fini della loro esecutività ed effettività. Si tratta, infatti, di una “espulsione amministrativa” in quanto trova la sua fonte in un provvedimento amministrativo, che ha portato alla limitazione della libertà personale del ricorrente, e non in un atto giurisdizionale (cfr. artt. 13 -14 D.lgs.286/1998- Testo Unico
Immigrazione). Va escluso, dunque, che la presente domanda risarcitoria dovesse essere promossa nelle forme della l. 117/88 (disciplinante la responsabilità civile dei magistrati).
A fronte di una domanda di risarcimento del danno da violazione dell'art. 5 CEDU non può essere, poi, esclusa la legittimazione passiva della quale Controparte_2 rappresentante dello Stato tenuto al rispetto della CEDU.
La mancata evocazione in giudizio del Ministero dell'Interno non comporta, dunque, di per sé, un difetto di legittimazione passiva in capo alla ma avrebbe al più Controparte_2 consentito una rimessione in termini ex. art. 4 l. n. 260/1958. Tuttavia, nel caso di specie, va considerato che non esiste una normativa ad hoc che attribuisca la legittimazione passiva ad una determinata Amministrazione e che l'Avvocatura dello Stato non ha indicato in maniera univoca l'Amministrazione passivamente legittimata, eccependo la legittimazione del Ministero dell'Interno ma, allo stesso tempo, sostenendo l'inquadramento della domanda attorea nella fattispecie della responsabilità civile dei magistrati.
***
6 Riconosciuta la legittimazione passiva della nella sua veste di Controparte_2 rappresentante dello Stato, si procede ora alla valutazione nel merito della domanda di risarcimento promossa dal ricorrente per il suo illegittimo trattenimento presso il C.P.R. di NO nel periodo tra il 22/10/2022 e il 19/11/2022 in violazione dell'art. 5 CEDU.
La domanda del ricorrente è fondata e, come anzidetto, merita accoglimento.
Pur in mancanza di una normativa ad hoc relativa all'illegittimo trattenimento nel C.P.R. (ex C.I.E.), il diritto al risarcimento danni è già stato, infatti, da tempo riconosciuto dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo a partire della sentenza del 8 febbraio 2011 (ricorso n. 12921/04 - c. CP_4
Italia) (cfr. Cass. 4562/2022).
Atteso che con ord. n. 11090/24, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio il decreto di convalida del trattenimento, il decreto di rigetto del riesame e di prima proroga del trattenimento emessi dal Giudice di Pace di NO nei confronti dell'attuale ricorrente per motivazione apparente, la privazione della libertà personale subita da è da ritenersi illegittima, Parte_1 con riguardo all'intero periodo di detenzione amministrativa, dal 22/10/2022 al 19/11/2022.
L'illegittima privazione della libertà personale, quale violazione ad un diritto fondamentale della persona tutelato tanto dalla CEDU quanto dalla Carta Costituzionale, consente di ritenere provato il pregiudizio non patrimoniale patito dal ricorrente in via presuntiva in termini di sofferenza, alterazione e perturbamento delle proprie abitudini di vita durante i 58 giorni di detenzione.
Alla liquidazione del riconosciuto pregiudizio subito dal ricorrente si procede in via equitativa, ponderando i parametri previsti in materia di riparazione per ingiusta detenzione in carcere (ex art. 315 c.p.p.) e per ingiusta detenzione domiciliare e valutando, altresì, la concreta situazione in cui si trovano gli stranieri trattenuti nei C.P.R. Va considerato, infatti, che gli stranieri trattenuti in tali centri non sono soggetti alla disciplina prevista dall'ordinamento penitenziario e la loro libertà di movimento non è strettamente limitata ad una cella, potendo, infatti, circolare liberamente all'interno della struttura.
Atteso che la somma spettante per ogni giorno di ingiusta detenzione risulta pari ad euro 235,82
(importo ottenuto dalla divisione della somma massima di liquidazione indicata dall'art. 315 c.p.p. per il numero di giorni compresi in sei anni, quale termine massimo della custodia cautelare) e la somma spettante per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari pari a 117,91 euro (ossia la metà degli anzidetti 235,82 euro), si ritiene equo riconoscere un importo pari a 177,00 euro per ogni giorno di ingiusto trattenimento del sig. presso il C.P.R. di NO (58 gg). Parte_1
Nel caso di specie, il pregiudizio patito dal ricorrente va, pertanto, liquidato, nella somma complessiva di euro 10.266,00, oltre rivalutazione ed interessi legali.
7 Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della in favore del ricorrente vittorioso, Controparte_2 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Alla relativa liquidazione si procede in applicazione dei parametri del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, considerando il valore della causa, le questioni trattate e l'attività svolta, evidenziando, nel caso specifico, l'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 14237/2024 promossa da nei Parte_1 confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1. In accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_2 risarcimento del danno, in favore del sig. liquidato nella Parte_1 complessiva somma di euro 10.266,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal novembre 2022 sino al saldo;
2. Condanna la a rifondere le spese di lite in favore Controparte_2 di che si liquidano in complessivi euro 2.600,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre € 264 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Venezia, 17.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott.ssa Cecilia Boldo. CP_5
8
SECONDA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 14237.2024
VERBALE UDIENZA 17.04.2025
All'odierna udienza compaiono per la parte ricorrente l'avv. Veglio e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avv. Dello Stato Marco Frassina.
Sono presenti ai fini della pratica professionale le dott.sse e Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 13.20 decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale:
1
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Tania Vettore, ha pronunciato in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 14237/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19.06.2024, da nato in [...], il [...], C.U.I. , domiciliato in EN, Parte_1 C.F._1 via U. Giordano, n. 5/v, presso l'Albergo cittadino del Comune di EN, con l'Avv. Maurizio
Veglio ( , ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
Studio sito in NO, via Cavalli, n. 28 bis, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo;
ricorrente contro
Presidenza in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; resistente
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità estracontrattuale.
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “Previo l'esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione;
in via istruttoria:
- ammettere i documenti prodotti;
nel merito: - accertare la responsabilità e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente, Controparte_2 quantificati in € 13.677,56 o nella veriore somma accertata nel corso del giudizio, da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT”.
“Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione a favore dell'avv. Maurizio Veglio in quanto antistatario ex art. 93, c.p.c.”
Per parte resistente: “Voglia Codesto Tribunale: - In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma o del Tribunale di NO;
- In via principale, respingere le domande avversarie;
- Spese rifuse.”
2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il ricorrente conveniva Parte_1 in giudizio la chiedendone la condanna al “risarcimento dei danni Controparte_2 subiti in ragione del trattenimento indebitamente subito presso il C.P.R. di NO per 58 giorni, dal 22 ottobre
2022, data di adozione del decreto di trattenimento da parte della UE di EN e di avvio della misura, al
19 dicembre 2022, data di rilascio dal centro”.
Il sig. precisava di essere cittadino marocchino e di aver fatto ingresso in Italia il 1° gennaio Pt_1
1985, ottenendo un permesso di soggiorno dalla UE di Padova per motivi di studio.
Evidenziava di essere, poi, tornato in Marocco e di essere rientrato in Italia in seguito al rilascio di un visto da parte dell'Ambasciata italiana in Marocco. Dimorante in EN, sosteneva di non essere stato più in grado di rinnovare il permesso di soggiorno e di aver ricevuto, in data 2 settembre
2022, la notifica di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di EN (cfr. doc.1 di parte ricorrente) e, in data 22 ottobre 2022, la notifica di un decreto del Questore di EN di trattenimento presso il C.P.R. di NO, dove, il medesimo giorno, veniva condotto (cfr. doc.2 di parte ricorrente).
All'udienza di convalida del trattenimento, il sig. si opponeva ma il Giudice di Pace di Pt_1
NO, con decreto del 26.10.2022, convalidava il provvedimento del Questore di EN (cfr. docc. 3 e 4 di parte ricorrente).
Il sig. precisava, poi, di aver depositato, in data 4 novembre 2022, istanza di riesame del Pt_1 trattenimento, ma che la stessa, con ordinanza del 5 novembre 2022, veniva dichiarata inammissibile e rigettata nel merito dal Giudice di Pace di NO (cfr. docc. 5 e 6 di parte ricorrente).
Adduceva, infine, che il 16 novembre 2022 la UE di NO presentava istanza di proroga del suo trattenimento la quale, all'udienza del 18 novembre 2022, veniva accolta dal Giudice di Pace di
NO (cfr. doc.8 di parte ricorrente).
Il sig. evidenziava di essere stato dimesso dal C.P.R. in data 19 dicembre 2022 in seguito al Pt_1 rigetto, da parte del Giudice di Pace di NO, dell'istanza di seconda proroga del trattenimento avanzata dalla UE (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
Parte ricorrente dava atto, infine, che con ordinanza n. 11090/24, R.G. 8639/23, la Corte di
Cassazione annullava il decreto di convalida del trattenimento, il decreto di rigetto del riesame e di prima proroga del trattenimento del Giudice di Pace di NO emessi nei suoi confronti per motivazione apparente (cfr. doc. 10 di parte ricorrente).
In questa sede, il sig. agiva, dunque, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in ragione Pt_1 del trattenimento indebitamente subito presso il C.P.R. di NO. Ricorrendo ai criteri risarcitori
3 previsti per l'ingiusta carcerazione e richiamando gli artt. 314-315 c.p.p., quantificava il danno subito in € 13.677,56. A questo importo perveniva moltiplicando € 235,82 (quale somma spettante per ogni giorno di ingiusta detenzione in carcere, ex art. 315 c.p.p.) per i 58 giorni di indebita detenzione amministrativa dallo stesso subiti (cfr. Cass., n. 4562/22).
Si costituiva la eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza Controparte_2 territoriale del Tribunale di Venezia adito, individuando quale giudice competente il Tribunale di
NO o, in alternativa, il Tribunale di Roma.
Parte resistente sosteneva la competenza del Tribunale di NO quale luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione risarcitoria prospettata dal ricorrente ossia il luogo in cui aveva avuto corso la denunciata detenzione. In alternativa, adduceva la competenza del Tribunale di Roma in applicazione dell'art. 1182 c.c. che, per come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sancisce, per le obbligazioni c.d. di valore, la competenza del Tribunale del luogo di domicilio del debitore (cfr. SS.UU. n. 17989/2016).
La Presidenza del Consiglio eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non veniva contestata una violazione del diritto dell'Unione Europea ma della CEDU che costituisce un comune Trattato di diritto internazionale per le violazioni del quale la Presidenza del Consiglio non assume la rappresentanza dello Stato. Evidenziava, dunque, che “la denunciata illegittimità della detenzione amministrativa può astrattamente essere imputata o all'Amministrazione che ha adottato gli atti di trattenimento (i.e. il Ministero dell'Interno) o a quella che li ha convalidati (il riferimento è agli Organi giurisdizionali, con conseguente insorgenza della responsabilità dei magistrati ai sensi della l. 117/1988).”.
Nel merito, parte resistente negava la violazione dell'art. 5 CEDU in quanto il provvedimento di espulsione del sig. e il trattenimento dello stesso presso il C.P.R. di NO non Parte_1 risultavano, nella specie, sproporzionati. Evidenziava, infatti, come il sig. non fosse in Pt_1 possesso di alcun documento in corso di validità, fosse privo di un regolare permesso di soggiorno, non risultasse integrato nella realtà sociale circostante e riportasse condanne per fatti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica. Contestava, dunque, la sussistenza degli estremi della colpa in capo all'Amministrazione.
La Presidenza del Consiglio sosteneva, come anzidetto, che nel caso di specie sarebbe stato “più corretto” “agire per il riconoscimento della responsabilità civile del giudice ai sensi della L. 117/1988”, in quanto le violazioni riscontrate attenevano al giudizio di convalida della richiesta di proroga e, di conseguenza, erano unicamente imputabili all'attività giurisdizionale.
Contestava, inoltre, l'analogia tra la detenzione penale in carcere e la detenzione amministrativa presso un C.P.R. sia in ragione della tassatività dei presupposti necessari per integrare la rifusione di cui agli artt. 314 e 643 c.p.p. e sia perché i migranti, all'interno del C.P.R., non sottostanno alla
4 rigida disciplina dell'ordinamento penitenziario e possono circolare liberi all'interno della struttura, con il solo divieto di poterne uscire.
Parte resistente evidenziava, infine, come il sig. non avesse fornito alcuna prova del Pt_1 pregiudizio subito in conseguenza del trattenimento presso il C.P.R. di NO. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande del sig. in quanto infondate nel merito. Pt_1
All'udienza del 14.11.24 il Tribunale concedeva il termine per le memorie di cui all'art. 281 duocecies comma 4 c.p.c. e rinviava all'udienza del 16.01.2025, sostituendo quest'ultima, ex art 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. All'odierna udienza la causa viene decisa a seguito della discussione delle parti con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda del ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente in quanto infondata.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e dell'art. 25 c.p.c., nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, ove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinatae solutionis da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica. Quest'ultimo forum va individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore, in quanto, per effetto delle norme sopra citate, il pagamento dei debiti dello Stato viene eseguito dalla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore (cfr. Cass.
n. 18287/2015; Cass. n. 19808/2004; Cass. n. 5270/2001; Cass. n. 7071/1990).
Va poi precisato che, sempre ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Nel caso di specie competenti sono, dunque, in via alternativa, il Tribunale di NO (forum delicti, luogo di detenzione) o il Tribunale di Venezia (forum destinatae solutionis, domicilio del creditore).
L'istante è, infatti, residente a [...]che appartiene al distretto di Venezia, ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. A Venezia dev'essere, dunque, eseguita l'obbligazione da responsabilità aquiliana vantata dal ricorrente-creditore nei confronti della PA convenuta.
Per le ragioni esposte, nel caso concreto va affermata la competenza del Tribunale di Venezia.
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Parte ricorrente ha, poi, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sulla base di due diverse interpretazioni: da una parte, ha sostenuto la legittimazione in capo al solo
[...]
[..
[...] quale amministrazione che ha adottato gli atti di trattenimento;
dall'altra, ha ritenuto CP_3 che la domanda risarcitoria attorea dovesse essere proposta nelle forme della responsabilità civile dei magistrati ai sensi della L. 117/1988.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_2 non può trovare accoglimento e va, pertanto, respinta.
Va premesso, che, in base alla disciplina applicabile in materia di immigrazione e di protezione internazionale, il Prefetto e il Questore sono deputati, rispettivamente, alla adozione del provvedimento di respingimento del soggetto straniero interessato e alla messa in esecuzione del provvedimento stesso. Laddove l'interessato non possa essere espulso nell'immediato, il Questore ha il potere di trattenerlo in un C.P.R. e di chiederne la proroga per il tempo utile ad eseguire l'espulsione (cfr. D.lgs. 286/1998 TUI, D.lgs. 25/2008 e D.lgs. 142/2015 in materia di Protezione
Internazionale). L'Autorità Giudiziaria, nello specifico il Giudice di Pace territorialmente competente, compie, poi, con decreto motivato, un vaglio di legalità sugli anzidetti provvedimenti amministrativi. L'immediata espulsione, così come il trattenimento funzionale all'espulsione stessa, sono provvedimenti riconducibili, in termini di paternità e contenuto, all'Amministrazione che li ha emanati ossia al Prefetto e al Questore quali articolazioni del Ministero dell'Interno e non all'Autorità Giudiziaria che è adibita alla verifica della legalità dei provvedimenti stessi ai fini della loro esecutività ed effettività. Si tratta, infatti, di una “espulsione amministrativa” in quanto trova la sua fonte in un provvedimento amministrativo, che ha portato alla limitazione della libertà personale del ricorrente, e non in un atto giurisdizionale (cfr. artt. 13 -14 D.lgs.286/1998- Testo Unico
Immigrazione). Va escluso, dunque, che la presente domanda risarcitoria dovesse essere promossa nelle forme della l. 117/88 (disciplinante la responsabilità civile dei magistrati).
A fronte di una domanda di risarcimento del danno da violazione dell'art. 5 CEDU non può essere, poi, esclusa la legittimazione passiva della quale Controparte_2 rappresentante dello Stato tenuto al rispetto della CEDU.
La mancata evocazione in giudizio del Ministero dell'Interno non comporta, dunque, di per sé, un difetto di legittimazione passiva in capo alla ma avrebbe al più Controparte_2 consentito una rimessione in termini ex. art. 4 l. n. 260/1958. Tuttavia, nel caso di specie, va considerato che non esiste una normativa ad hoc che attribuisca la legittimazione passiva ad una determinata Amministrazione e che l'Avvocatura dello Stato non ha indicato in maniera univoca l'Amministrazione passivamente legittimata, eccependo la legittimazione del Ministero dell'Interno ma, allo stesso tempo, sostenendo l'inquadramento della domanda attorea nella fattispecie della responsabilità civile dei magistrati.
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6 Riconosciuta la legittimazione passiva della nella sua veste di Controparte_2 rappresentante dello Stato, si procede ora alla valutazione nel merito della domanda di risarcimento promossa dal ricorrente per il suo illegittimo trattenimento presso il C.P.R. di NO nel periodo tra il 22/10/2022 e il 19/11/2022 in violazione dell'art. 5 CEDU.
La domanda del ricorrente è fondata e, come anzidetto, merita accoglimento.
Pur in mancanza di una normativa ad hoc relativa all'illegittimo trattenimento nel C.P.R. (ex C.I.E.), il diritto al risarcimento danni è già stato, infatti, da tempo riconosciuto dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo a partire della sentenza del 8 febbraio 2011 (ricorso n. 12921/04 - c. CP_4
Italia) (cfr. Cass. 4562/2022).
Atteso che con ord. n. 11090/24, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio il decreto di convalida del trattenimento, il decreto di rigetto del riesame e di prima proroga del trattenimento emessi dal Giudice di Pace di NO nei confronti dell'attuale ricorrente per motivazione apparente, la privazione della libertà personale subita da è da ritenersi illegittima, Parte_1 con riguardo all'intero periodo di detenzione amministrativa, dal 22/10/2022 al 19/11/2022.
L'illegittima privazione della libertà personale, quale violazione ad un diritto fondamentale della persona tutelato tanto dalla CEDU quanto dalla Carta Costituzionale, consente di ritenere provato il pregiudizio non patrimoniale patito dal ricorrente in via presuntiva in termini di sofferenza, alterazione e perturbamento delle proprie abitudini di vita durante i 58 giorni di detenzione.
Alla liquidazione del riconosciuto pregiudizio subito dal ricorrente si procede in via equitativa, ponderando i parametri previsti in materia di riparazione per ingiusta detenzione in carcere (ex art. 315 c.p.p.) e per ingiusta detenzione domiciliare e valutando, altresì, la concreta situazione in cui si trovano gli stranieri trattenuti nei C.P.R. Va considerato, infatti, che gli stranieri trattenuti in tali centri non sono soggetti alla disciplina prevista dall'ordinamento penitenziario e la loro libertà di movimento non è strettamente limitata ad una cella, potendo, infatti, circolare liberamente all'interno della struttura.
Atteso che la somma spettante per ogni giorno di ingiusta detenzione risulta pari ad euro 235,82
(importo ottenuto dalla divisione della somma massima di liquidazione indicata dall'art. 315 c.p.p. per il numero di giorni compresi in sei anni, quale termine massimo della custodia cautelare) e la somma spettante per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari pari a 117,91 euro (ossia la metà degli anzidetti 235,82 euro), si ritiene equo riconoscere un importo pari a 177,00 euro per ogni giorno di ingiusto trattenimento del sig. presso il C.P.R. di NO (58 gg). Parte_1
Nel caso di specie, il pregiudizio patito dal ricorrente va, pertanto, liquidato, nella somma complessiva di euro 10.266,00, oltre rivalutazione ed interessi legali.
7 Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della in favore del ricorrente vittorioso, Controparte_2 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Alla relativa liquidazione si procede in applicazione dei parametri del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, considerando il valore della causa, le questioni trattate e l'attività svolta, evidenziando, nel caso specifico, l'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 14237/2024 promossa da nei Parte_1 confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1. In accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_2 risarcimento del danno, in favore del sig. liquidato nella Parte_1 complessiva somma di euro 10.266,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal novembre 2022 sino al saldo;
2. Condanna la a rifondere le spese di lite in favore Controparte_2 di che si liquidano in complessivi euro 2.600,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre € 264 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Venezia, 17.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott.ssa Cecilia Boldo. CP_5
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