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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 1565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1565/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 37/A 88814 MELISSA presso il difensore avv. MAURO LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA N. 1 88900 CROTONE presso Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, avendo proposto istanza di Parte_1 accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento con esito negativo, ha chiesto riconoscere e dichiarare la sussistenza del requisito CP_ sanitario previsto per la prestazione richiesta condannando l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero in subordine da diversa data successiva. Sosteneva l'erroneità delle valutazioni peritali, peraltro depositate senza il previo invio della bozza ai consulenti di parte, in quanto contraddittorie e carenti in punto di motivazione medico-legale, avendo anche omesso la valutazione della sindrome depressiva e la deambulazione tramite bastone canadese ed a piccoli passi, con conseguente mancanza di autosufficienza, come indicato nella certificazione del 27.3.23.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame ed eccependo l'inammissibilità e infondatezza del capo di domanda finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
La causa, istruita mediante rinnovazione delle indagini peritali, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere respinto.
Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite pagina 1 di 3 commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha ritenuto, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la ricorrente, alla luce delle patologie da cui è affetta (Malattia di
Parkinson; Vasculopatia cerebrale cronica;
Sindrome ansioso-depressiva, Idrocefalo;
Cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico, Esiti di nefrectomia dx con insufficienza renale, Artrosi poli distrettuale, Obesità, Gonartrosi bilaterale), necessita di assistenza continua. Invero, secondo il ctu: “Allo stato attuale la perizianda si presenta in condizioni generali scadute, incapace di deambulare e di attendere ai comuni atti quotidiani della vita senza assistenza (vedi valutazione fisiatrica del Centro SADEL datato 24/02/23: “non autosufficienza-soggetto deambulante a rischio cadute disabilità marcata”). Viene assistita sia nella preparazione della terapia assunta che nella cura della persona ed i pasti le vengono preparati da altri”.
Quanto alla decorrenza del beneficio si intende richiamare la risposta alle osservazioni di parte contenuta nella relazione peritale, che si ritiene esaustiva e condivisibile considerando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente nelle note del 10.3.2023, il consulente tecnico ha diffusamente preso posizione in ordine all'insufficienza delle certificazioni mediche specialistiche anteriori al 2023 a dimostrare la sussistenza dell'impossibilità di compimento autonomo degli atti di vita quotidiana, oltre che di deambulazione. Del resto, le argomentazioni espresse da parte ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico, non ancorato ai rigidi criteri della scienza medica – non riportata- che, pertanto, non bastano a dimostrare la sussistenza del requisito sanitario in epoca anteriore a quella riconosciuta dal ctu.
In definitiva, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico, sussisteva in Parte_1 il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento a partire dal 10.3.2023,
[...] con conseguente accoglimento parziale del ricorso.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante l'integrazione del requisito sanitario in corso di causa, successivamente alla visita peritale effettuata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
CP_ Sono definitivamente poste a dell' le spese di ctu ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento in capo a a far data dal 10.3.2023; Parte_1
Compensa le spese di lite.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto;
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 di 3 Crotone 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1565/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 37/A 88814 MELISSA presso il difensore avv. MAURO LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA N. 1 88900 CROTONE presso Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, avendo proposto istanza di Parte_1 accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento con esito negativo, ha chiesto riconoscere e dichiarare la sussistenza del requisito CP_ sanitario previsto per la prestazione richiesta condannando l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero in subordine da diversa data successiva. Sosteneva l'erroneità delle valutazioni peritali, peraltro depositate senza il previo invio della bozza ai consulenti di parte, in quanto contraddittorie e carenti in punto di motivazione medico-legale, avendo anche omesso la valutazione della sindrome depressiva e la deambulazione tramite bastone canadese ed a piccoli passi, con conseguente mancanza di autosufficienza, come indicato nella certificazione del 27.3.23.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame ed eccependo l'inammissibilità e infondatezza del capo di domanda finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
La causa, istruita mediante rinnovazione delle indagini peritali, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere respinto.
Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite pagina 1 di 3 commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha ritenuto, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la ricorrente, alla luce delle patologie da cui è affetta (Malattia di
Parkinson; Vasculopatia cerebrale cronica;
Sindrome ansioso-depressiva, Idrocefalo;
Cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico, Esiti di nefrectomia dx con insufficienza renale, Artrosi poli distrettuale, Obesità, Gonartrosi bilaterale), necessita di assistenza continua. Invero, secondo il ctu: “Allo stato attuale la perizianda si presenta in condizioni generali scadute, incapace di deambulare e di attendere ai comuni atti quotidiani della vita senza assistenza (vedi valutazione fisiatrica del Centro SADEL datato 24/02/23: “non autosufficienza-soggetto deambulante a rischio cadute disabilità marcata”). Viene assistita sia nella preparazione della terapia assunta che nella cura della persona ed i pasti le vengono preparati da altri”.
Quanto alla decorrenza del beneficio si intende richiamare la risposta alle osservazioni di parte contenuta nella relazione peritale, che si ritiene esaustiva e condivisibile considerando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente nelle note del 10.3.2023, il consulente tecnico ha diffusamente preso posizione in ordine all'insufficienza delle certificazioni mediche specialistiche anteriori al 2023 a dimostrare la sussistenza dell'impossibilità di compimento autonomo degli atti di vita quotidiana, oltre che di deambulazione. Del resto, le argomentazioni espresse da parte ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico, non ancorato ai rigidi criteri della scienza medica – non riportata- che, pertanto, non bastano a dimostrare la sussistenza del requisito sanitario in epoca anteriore a quella riconosciuta dal ctu.
In definitiva, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico, sussisteva in Parte_1 il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento a partire dal 10.3.2023,
[...] con conseguente accoglimento parziale del ricorso.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante l'integrazione del requisito sanitario in corso di causa, successivamente alla visita peritale effettuata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
CP_ Sono definitivamente poste a dell' le spese di ctu ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento in capo a a far data dal 10.3.2023; Parte_1
Compensa le spese di lite.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto;
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
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Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
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