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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2763/2023, instaurato sull'appello proposto contro la sentenza n.
1014/'23, emessa dal Tribunale di Benevento in data 28.04.2023, vertente
[...]
Avv. Claudia, nella qualità di difensore di se stesso e quale tutore - giusta decreto Pt_1 di nomina in data 21.07.2022 del Tribunale per i minorenni di Napoli - della minore _1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
[...]
Napoli, alla via Padova n. 22 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difeso dall'avv. Luciano Castaldi (c.f.: ), presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Pittore n. 73, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (p.e.c.:
; Email_2
appellato nonchè difesa dall'avv. Tiziana Lombardi (p.e.c.: Persona_1
; Email_3
appellata, contumace con l'intervento necessario del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di impugnazione.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi il gravame.
Il P.G. ha chiesto sottoporsi la minore ed all'attività tecnica proposta, in via CP_1 subordinata, nell'atto di impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte (madre della minore Parte_2
nata a [...] il [...]) - premesso di essere il padre Persona_1 CP_1 biologico della bambina, che la stessa era stata riconosciuta dalla sola genitrice e che era suo interesse (come più volte da lui comunicato anche alla donna) di essere autorizzato ad effettuare il riconoscimento ed a contribuire al mantenimento della piccola ma che _1 ogni sua richiesta di risolvere bonariamente la questione aveva sortito esito negativo - conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento al fine di sentirsi Parte_2 dichiarare genitore della minore.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti nessuno si costituiva per la resistente.
Ammessa e disposta C.T.U. sulle persone delle parti, la ometteva di presentarsi con _1 la minore agli incontri fissati per il prelievo biologico senza addurre motivi di impedimento;
all'udienza del 24.01.2023 venivano precisate le conclusioni dalla sola parte costituita e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M..
Con sentenza n. 1014 del 28.04.2023, il Tribunale di Benevento rilevava che, disposta la C.T.U. ematologica, - dichiarata contumace - non si era presentata agli incontri fissati Parte_2 per procedere al prelievo del materiale biologico. Dunque, il Collegio così concludeva: < luce del rifiuto della resistente a sottoporre all'esame ematologico la minore;
valutati gli altri elementi indiziari, quali la mancata costituzione in giudizio della convenuta, la mancata risposta alle raccomandate con le quali l' chiedeva di poter riconoscere la piccola, elementi tutti CP_1 che concorrono ad integrare il quadro probatorio, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità deve ritenersi dimostrata e va accolta;
per l'effetto, deve dichiararsi che _1
è figlia di ed ordinarsi l'annotazione prescritta da parte dell'Ufficiale dello
[...] CP_1
Stato civile>>.
2. Con l'atto di appello in esame, per i motivi che saranno appresso specificati, l'avv. Claudia
Carrano impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Benevento, chiedendo dichiararsi la nullità della stessa per violazione del contraddittorio e, in subordine, sottoporsi la minore e l'Abate all'esame del D.N.A. per accertare correttamente la paternità dell'uomo sulla bambina. 2.1. Si costituiva tempestivamente , depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta, con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'appello siccome infondato.
Non si costituiva . Persona_1
2.2. Sul deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 03.10.2024, la Corte riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Persona_1 nonostante la regolarità della notificazione del gravame.
Ciò posto, con l'appello depositato, l'avv. Claudia Carrano - premesso di avere avuto notizia del procedimento promosso da per il riconoscimento del rapporto di filiazione CP_1 riguardo alla minore solo in data 05.05.2023, a seguito della p.e.c. inviatale dal Persona_1 legale dell recante la sentenza del Tribunale di Benevento - evidenziava di essere stata CP_1 nominata tutrice della minore nell'ambito del procedimento a tutela della bambina aperto dal
Tribunale per i minorenni di Napoli dopo il collocamento della madre presso Parte_2 la Comunità “Rosa Cirillo” avvenuto come da verbale in data 26.05.2022 del Comune di San
Salvatore Telesino (BN), atteso il ricovero della donna in S.P.D.C. presso l'Ospedale
“Rummo” di Benevento reso necessario per far fronte ad un grave scompenso psichico dovuto ad un disturbo bipolare già diagnosticato negli anni precedenti. Rilevava - dunque -
l'appellante che nel maggio del 2022 era stata dichiarata sospesa dall'esercizio Parte_2 della responsabilità genitoriale sulla figlia e che la minore - collocata in comunità per l'assenza di parenti entro il quarto grado in grado di occuparsene - era rimasta di fatto priva di figure tutelanti;
inoltre, l'avv. Carrano faceva presente che, in data 23.05.2023, il procuratore dell' era comparso nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni chiedendo CP_1 di essere autorizzato ad avere incontri con la minore e che il detto Tribunale aveva fissato successiva udienza istruttoria in attesa delle determinazioni della Corte d'Appello.
In definitiva, l'appellante, eccepito che - a causa della sua mancata partecipazione, in rappresentanza della minore, al giudizio di riconoscimento della paternità, di cui non aveva avuto notizia fino alla notifica della sentenza del Tribunale di Benevento - risultava essere stato violato il principio del contraddittorio, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado e - in mero subordine - sottoporsi al test del D.N.A. onde accertarne la Persona_1 paternità, a tal fine prestando il suo consenso.
4. Con la comparsa di costituzione e risposta, chiedeva preliminarmente CP_1 dichiararsi inammissibile il gravame, atteso che il giudizio di appello risultava essere stato incardinato il 13.06.2023, ossia oltre il trentesimo giorno successivo alla notifica all'avv.
Claudia Carrano della sentenza di primo grado, avvenuta il 05.05.2023.
In punto di merito, l'appellato, nel chiedere la declaratoria di infondatezza del gravame, sosteneva non essersi concretato alcun difetto di difesa e di rappresentanza della minore nel corso del giudizio di primo grado, atteso che la madre si era resa contumace prima del suo ricovero psichiatrico, sicchè il procedimento si era regolarmente incardinato dinanzi al
Tribunale di Benevento;
eccepiva - inoltre - l' che né il P.M. nel corso della procedura CP_1 tesa al riconoscimento di paternità né il difensore di , ritualmente costituito nel Persona_1 corso del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli, avevano acquisito contezza della duplicità dei procedimenti in corso con riferimento alla minore, sicchè alcun rilevo andrebbe mosso al Tribunale di Benevento per la mancata conoscenza del procedimento a tutela della piccola pendente presso il Tribunale per i minorenni;
del _1 resto - si evidenzia - lo stesso procuratore dell'appellato - appena appreso della pendenza della procedura minorile - si era reso parte diligente, prendendo contatto con la Cancelleria del
Tribunale per i minorenni e con il tutore della minore per comunicare l'esistenza del procedimento incardinato presso il Tribunale di Benevento.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato.
Ed invero, dall'esame del fascicolo telematico emerge la connessione del presente procedimento (recante n. 2763/'23 R.G. App.) a quello recante n. 1308/'23 R.G. App., iscritto sulla base del deposito del medesimo atto di appello il 05.06.2023, e dunque tempestivamente, atteso che il termine esatto di scadenza (da individuarsi nel 04.06.2023, ossia nel trentesimo giorno successivo alla data - 05.05.2023 - della notifica della sentenza di prime cure all'avv.
Carrano) cadeva di domenica.
Ciò posto, rileva in punto di merito la Corte che già nelle convenzioni internazionali (e segnatamente in quella di New York del 1989 ed in quella di Strasburgo del 1996, artt. 4, 9 e
10) è sancito il principio secondo cui il minore deve considerarsi un soggetto di diritto autonomo che - attesa la necessità di tutela dei suoi supremi interessi - deve ricevere adeguata rappresentanza in giudizio, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 111 della Costituzione, che disciplina il principio del cd. “giusto processo”.
Espressioni di tale istanza, nel diritto interno, si rinvengono nelle norme processuali di cui agli artt. 75, 77 e 78 c.p.c. e, sul piano sostanziale, nel dettato degli artt. 84, 243 bis (in materia di disconoscimento della paternità), 247, 249, 356, 263, 264, 279, 320, 321, 360, 392 c.c. e nell'art. 8 della legge n. 184/'83 in materia di adozione. Nell'ambito - poi - della specifica disciplina del procedimento instaurato sulla domanda tesa alla dichiarazione giudiziale della paternità, l'art. 274, co. 4, c.c. prevede che “il Tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio”.
Alla luce dei sintetizzati principi e della disciplina di dettaglio relativa al procedimento in oggetto, deve ritenersi come la delicatezza degli interessi della minore coinvolti nel giudizio e la circostanza che la madre della bambina fosse rimasta contumace e non avesse sottoposto la figlia al disposto esame del D.N.A. senza dare alcuna notizia di sé e della figlia costituiscono circostanze che avrebbero reso fortemente opportuna la nomina di un curatore speciale per assicurare adeguate garanzie di difesa del soggetto della cui paternità erano in corso gli accertamenti resi necessari dalla domanda del presunto padre biologico.
Da ciò discende che il procedimento di primo grado e la relativa sentenza devono considerarsi affetti da nullità, con l'ulteriore conseguenza che gli atti vanno trasmessi al giudice di primo grado per l'ulteriore corso previa integrazione del contraddittorio, essendo tale soluzione da privilegiarsi anche alla luce di pronunce adottate dalla Suprema Corte in fattispecie di analoga delicatezza per gli interessi coinvolti (cfr. - in materia di adottabilità - Cass., n. 1471/'21 e n.
8627/'21 e - in materia di procedimenti ex artt. 330 e segg. c.c. - Cass., n. 1282/'22).
6. Avuto riguardo alle peculiarità del caso ed alla delicatezza degli interessi coinvolti nella controversia, nonché alla correttezza del comportamento processuale dell'appellato, deve disporsi l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'avv. Claudia Carrano (nella qualità di difensore di se stesso e quale tutore della minore nata a [...] il Persona_1
16.01.2020) nei confronti di avverso la sentenza n. 1014/2023, emessa dal CP_1
Tribunale di Benevento il 28.04.2023, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello, dichiara nullo il procedimento di primo grado e la sentenza n.
1014/2023, emessa il 28.04.2023 dal Tribunale di Benevento, disponendo - per l'effetto - rimettersi gli atti al medesimo per il prosieguo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio;
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2763/2023, instaurato sull'appello proposto contro la sentenza n.
1014/'23, emessa dal Tribunale di Benevento in data 28.04.2023, vertente
[...]
Avv. Claudia, nella qualità di difensore di se stesso e quale tutore - giusta decreto Pt_1 di nomina in data 21.07.2022 del Tribunale per i minorenni di Napoli - della minore _1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
[...]
Napoli, alla via Padova n. 22 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difeso dall'avv. Luciano Castaldi (c.f.: ), presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Pittore n. 73, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (p.e.c.:
; Email_2
appellato nonchè difesa dall'avv. Tiziana Lombardi (p.e.c.: Persona_1
; Email_3
appellata, contumace con l'intervento necessario del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di impugnazione.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi il gravame.
Il P.G. ha chiesto sottoporsi la minore ed all'attività tecnica proposta, in via CP_1 subordinata, nell'atto di impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte (madre della minore Parte_2
nata a [...] il [...]) - premesso di essere il padre Persona_1 CP_1 biologico della bambina, che la stessa era stata riconosciuta dalla sola genitrice e che era suo interesse (come più volte da lui comunicato anche alla donna) di essere autorizzato ad effettuare il riconoscimento ed a contribuire al mantenimento della piccola ma che _1 ogni sua richiesta di risolvere bonariamente la questione aveva sortito esito negativo - conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento al fine di sentirsi Parte_2 dichiarare genitore della minore.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti nessuno si costituiva per la resistente.
Ammessa e disposta C.T.U. sulle persone delle parti, la ometteva di presentarsi con _1 la minore agli incontri fissati per il prelievo biologico senza addurre motivi di impedimento;
all'udienza del 24.01.2023 venivano precisate le conclusioni dalla sola parte costituita e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M..
Con sentenza n. 1014 del 28.04.2023, il Tribunale di Benevento rilevava che, disposta la C.T.U. ematologica, - dichiarata contumace - non si era presentata agli incontri fissati Parte_2 per procedere al prelievo del materiale biologico. Dunque, il Collegio così concludeva: < luce del rifiuto della resistente a sottoporre all'esame ematologico la minore;
valutati gli altri elementi indiziari, quali la mancata costituzione in giudizio della convenuta, la mancata risposta alle raccomandate con le quali l' chiedeva di poter riconoscere la piccola, elementi tutti CP_1 che concorrono ad integrare il quadro probatorio, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità deve ritenersi dimostrata e va accolta;
per l'effetto, deve dichiararsi che _1
è figlia di ed ordinarsi l'annotazione prescritta da parte dell'Ufficiale dello
[...] CP_1
Stato civile>>.
2. Con l'atto di appello in esame, per i motivi che saranno appresso specificati, l'avv. Claudia
Carrano impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Benevento, chiedendo dichiararsi la nullità della stessa per violazione del contraddittorio e, in subordine, sottoporsi la minore e l'Abate all'esame del D.N.A. per accertare correttamente la paternità dell'uomo sulla bambina. 2.1. Si costituiva tempestivamente , depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta, con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'appello siccome infondato.
Non si costituiva . Persona_1
2.2. Sul deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 03.10.2024, la Corte riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Persona_1 nonostante la regolarità della notificazione del gravame.
Ciò posto, con l'appello depositato, l'avv. Claudia Carrano - premesso di avere avuto notizia del procedimento promosso da per il riconoscimento del rapporto di filiazione CP_1 riguardo alla minore solo in data 05.05.2023, a seguito della p.e.c. inviatale dal Persona_1 legale dell recante la sentenza del Tribunale di Benevento - evidenziava di essere stata CP_1 nominata tutrice della minore nell'ambito del procedimento a tutela della bambina aperto dal
Tribunale per i minorenni di Napoli dopo il collocamento della madre presso Parte_2 la Comunità “Rosa Cirillo” avvenuto come da verbale in data 26.05.2022 del Comune di San
Salvatore Telesino (BN), atteso il ricovero della donna in S.P.D.C. presso l'Ospedale
“Rummo” di Benevento reso necessario per far fronte ad un grave scompenso psichico dovuto ad un disturbo bipolare già diagnosticato negli anni precedenti. Rilevava - dunque -
l'appellante che nel maggio del 2022 era stata dichiarata sospesa dall'esercizio Parte_2 della responsabilità genitoriale sulla figlia e che la minore - collocata in comunità per l'assenza di parenti entro il quarto grado in grado di occuparsene - era rimasta di fatto priva di figure tutelanti;
inoltre, l'avv. Carrano faceva presente che, in data 23.05.2023, il procuratore dell' era comparso nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni chiedendo CP_1 di essere autorizzato ad avere incontri con la minore e che il detto Tribunale aveva fissato successiva udienza istruttoria in attesa delle determinazioni della Corte d'Appello.
In definitiva, l'appellante, eccepito che - a causa della sua mancata partecipazione, in rappresentanza della minore, al giudizio di riconoscimento della paternità, di cui non aveva avuto notizia fino alla notifica della sentenza del Tribunale di Benevento - risultava essere stato violato il principio del contraddittorio, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado e - in mero subordine - sottoporsi al test del D.N.A. onde accertarne la Persona_1 paternità, a tal fine prestando il suo consenso.
4. Con la comparsa di costituzione e risposta, chiedeva preliminarmente CP_1 dichiararsi inammissibile il gravame, atteso che il giudizio di appello risultava essere stato incardinato il 13.06.2023, ossia oltre il trentesimo giorno successivo alla notifica all'avv.
Claudia Carrano della sentenza di primo grado, avvenuta il 05.05.2023.
In punto di merito, l'appellato, nel chiedere la declaratoria di infondatezza del gravame, sosteneva non essersi concretato alcun difetto di difesa e di rappresentanza della minore nel corso del giudizio di primo grado, atteso che la madre si era resa contumace prima del suo ricovero psichiatrico, sicchè il procedimento si era regolarmente incardinato dinanzi al
Tribunale di Benevento;
eccepiva - inoltre - l' che né il P.M. nel corso della procedura CP_1 tesa al riconoscimento di paternità né il difensore di , ritualmente costituito nel Persona_1 corso del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli, avevano acquisito contezza della duplicità dei procedimenti in corso con riferimento alla minore, sicchè alcun rilevo andrebbe mosso al Tribunale di Benevento per la mancata conoscenza del procedimento a tutela della piccola pendente presso il Tribunale per i minorenni;
del _1 resto - si evidenzia - lo stesso procuratore dell'appellato - appena appreso della pendenza della procedura minorile - si era reso parte diligente, prendendo contatto con la Cancelleria del
Tribunale per i minorenni e con il tutore della minore per comunicare l'esistenza del procedimento incardinato presso il Tribunale di Benevento.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato.
Ed invero, dall'esame del fascicolo telematico emerge la connessione del presente procedimento (recante n. 2763/'23 R.G. App.) a quello recante n. 1308/'23 R.G. App., iscritto sulla base del deposito del medesimo atto di appello il 05.06.2023, e dunque tempestivamente, atteso che il termine esatto di scadenza (da individuarsi nel 04.06.2023, ossia nel trentesimo giorno successivo alla data - 05.05.2023 - della notifica della sentenza di prime cure all'avv.
Carrano) cadeva di domenica.
Ciò posto, rileva in punto di merito la Corte che già nelle convenzioni internazionali (e segnatamente in quella di New York del 1989 ed in quella di Strasburgo del 1996, artt. 4, 9 e
10) è sancito il principio secondo cui il minore deve considerarsi un soggetto di diritto autonomo che - attesa la necessità di tutela dei suoi supremi interessi - deve ricevere adeguata rappresentanza in giudizio, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 111 della Costituzione, che disciplina il principio del cd. “giusto processo”.
Espressioni di tale istanza, nel diritto interno, si rinvengono nelle norme processuali di cui agli artt. 75, 77 e 78 c.p.c. e, sul piano sostanziale, nel dettato degli artt. 84, 243 bis (in materia di disconoscimento della paternità), 247, 249, 356, 263, 264, 279, 320, 321, 360, 392 c.c. e nell'art. 8 della legge n. 184/'83 in materia di adozione. Nell'ambito - poi - della specifica disciplina del procedimento instaurato sulla domanda tesa alla dichiarazione giudiziale della paternità, l'art. 274, co. 4, c.c. prevede che “il Tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio”.
Alla luce dei sintetizzati principi e della disciplina di dettaglio relativa al procedimento in oggetto, deve ritenersi come la delicatezza degli interessi della minore coinvolti nel giudizio e la circostanza che la madre della bambina fosse rimasta contumace e non avesse sottoposto la figlia al disposto esame del D.N.A. senza dare alcuna notizia di sé e della figlia costituiscono circostanze che avrebbero reso fortemente opportuna la nomina di un curatore speciale per assicurare adeguate garanzie di difesa del soggetto della cui paternità erano in corso gli accertamenti resi necessari dalla domanda del presunto padre biologico.
Da ciò discende che il procedimento di primo grado e la relativa sentenza devono considerarsi affetti da nullità, con l'ulteriore conseguenza che gli atti vanno trasmessi al giudice di primo grado per l'ulteriore corso previa integrazione del contraddittorio, essendo tale soluzione da privilegiarsi anche alla luce di pronunce adottate dalla Suprema Corte in fattispecie di analoga delicatezza per gli interessi coinvolti (cfr. - in materia di adottabilità - Cass., n. 1471/'21 e n.
8627/'21 e - in materia di procedimenti ex artt. 330 e segg. c.c. - Cass., n. 1282/'22).
6. Avuto riguardo alle peculiarità del caso ed alla delicatezza degli interessi coinvolti nella controversia, nonché alla correttezza del comportamento processuale dell'appellato, deve disporsi l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'avv. Claudia Carrano (nella qualità di difensore di se stesso e quale tutore della minore nata a [...] il Persona_1
16.01.2020) nei confronti di avverso la sentenza n. 1014/2023, emessa dal CP_1
Tribunale di Benevento il 28.04.2023, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello, dichiara nullo il procedimento di primo grado e la sentenza n.
1014/2023, emessa il 28.04.2023 dal Tribunale di Benevento, disponendo - per l'effetto - rimettersi gli atti al medesimo per il prosieguo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio;
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)