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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama, n. 86, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Filomena Silipo e dell'Avv. Anna Pertosa, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Ciampino, Via Col di Lana, n. Controparte_1
134, presso lo studio dell'Avv. Paola Natali e dell'Avv. Giuseppina Ponzi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
Caserta, in data 27.06.2013, trascritto presso il relativo Registro degli atti di matrimonio
(Atto n. 34, Parte II, Sere A, Ufficio V, Anno 2013), da cui è nato il figlio PE
(in data 21.12.2017). 2
In particolare, la ricorrente ha chiesto la previsione di affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della casa famigliare, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento del figlio minore per l'importo mensile di
Euro 1.000,00, spese straordinarie interamente a carico del padre, assegno di mantenimento della moglie per l'importo mensile di Euro 800.00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione e chiedendo la previsione di affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento del figlio minore per l'importo mensile di Euro 350,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
All'udienza del 14.02.2025, sono state sentite le parti, le stesse hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Affidamento, collocamento, frequentazione del figlio minore e assegnazione della casa coniugale
Con riguardo al figlio , le prospettazioni delle parti risultano conformi nella PE domanda di affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la madre.
Tale previsione risulta meritevole di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione di profili di criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato.
Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale 3
e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Inoltre, risulta meritevole di condivisione la domanda congiunta delle parti in ordine alla previsione del collocamento prevalente del figlio minore con la madre, così da consentire allo stesso la conservazione delle proprie abitudini di vita e del proprio ambiente domestico e famigliare.
Conseguentemente, deve essere previsto il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nell'attuale abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi per pari quote, in Gallicano nel Lazio, Via delle Nazioni Unite, n. 25.
Stante il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, in applicazione del criterio legale, deve essere disposta l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale.
In considerazione delle necessità di reperimento di diversa abitazione da parte del padre e di svolgimento delle correlative operazioni di trasferimento, appare congruo disporre che il padre lasci nella disponibilità della madre e del figlio minore la casa coniugale entro il termine di due mesi dal presente provvedimento.
Con riguardo alla determinazione del regime di frequentazione del figlio con il padre, deve essere effettuato un bilanciamento dell'esigenza di garantire un ampio rapporto del minore con il padre, con la necessità di tenere conto dell'età del minore, delle volontà dallo stesso manifestate e delle esigenze di gradualità.
In ragione di ciò, si prevede che il padre veda e tenga con sé il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dal minore, con le seguenti modalità:
- Tutte le settimane, nel giorno di mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalle ore
10.00 nei periodi non scolastici), con successivo riaccompagno dalla madre alle ore 21.00;
- A finesettimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, con riaccompagno dalla madre la domenica sera alle ore 21.00;
- Durante il periodo estivo, per quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
- Durante il periodo natalizio, nel primo anno con il padre nei giorni del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- Durante il periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua
e con il padre durante il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
4
- Durante il compleanno del rispettivo genitore, per la festa del papà e per la festa della mamma, con il genitore festeggiato;
- Durante il compleanno del minore, ad anni alterni, partendo dal primo anno con il padre.
3. Assegno di mantenimento per il coniuge
La ricorrente ha chiesto la previsione di assegno di mantenimento in proprio favore e carico del marito, per l'importo mensile di Euro 800,00.
Deve essere premesso che il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere con i propri redditi un tenore di vita analogo a quello relativo al livello di vita famigliare, reso oggettivamente possibile dalla disponibilità delle loro risorse economiche complessive, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro.
Inoltre, va rilevato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale” (Cass. n. 24049 del 06.09.2021, conf. Cass
n. 20866 del 21.07.2021).
Nel caso di specie, occorre, anzitutto, dare atto della disparità delle capacità reddituali delle parti, con impossibilità per la moglie di mantenere, nella situazione economica attuale, tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto, reso possibile dal complesso delle risorse economiche di entrambi i coniugi.
Infatti, è risultato che la moglie non svolge attualmente alcuna attività lavorativa e non ha percepito nell'ultimo triennio alcun reddito.
Diversamente, è emerso che il marito svolge l'attività di sottoufficiale presso l'aeronautica militare, presso il Comando Operativo di Vertice Interforze con sede in
Roma, con reddito mensile medio netto di base per l'importo di circa Euro 1.900,00 per tredici mensilità.
Inoltre, il marito risulta svolgere ulteriori attività nell'ambito delle esercitazioni per le forze armate a livello nazionale, con retribuzione aggiuntiva in base ai giorni di attività svolte, così da raggiungere reddito mensile medio netto nelle ultime mensilità pari all'importo di circa Euro 2.600,00. 5
Va aggiunto che il marito risulta aver svolto, nel corso degli ultimi anni, missioni estere temporanee, che hanno consentito l'accesso, durante la relativa durata, a reddito mensile di circa Euro 5.000,00.
Sul piano delle proprietà immobiliari, entrambe le parti risultano comproprietarie per pari quote dell'immobile adibito a casa coniugale in Gallicano nel Lazio, Via delle
Nazioni Unite, n. 25, gravato da mutuo ipotecario, con obbligo di pagamento gravante sui coniugi di rate mensili di circa Euro 810,00.
La situazione reddituale di entrambe le parti ha trovato conferma nelle analitiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio da entrambe depositate e nella allegata documentazione reddituale e fiscale.
Fermo quanto indicato, occorre anche tenere conto della emersa capacità lavorativa della moglie, che ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell'anno 2012, ha frequentato successivamente corsi di formazione professionale, con particolare riguardo al settore notarile, e sta partecipando a concorsi nel pubblico impiego.
Tale capacità lavorativa, con attitudine al lavoro proficuo e impiego in molteplici prospettive professionali, rileva come effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita in favore della moglie.
Tuttavia, deve essere anche valorizzato il prolungato periodo di inattività della moglie, tale da incidere negativamente sulle prospettive lavorative future.
Inoltre, deve essere valorizzata l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, in favore della moglie, provvedimento dotato di notevole rilevanza sul piano economico, per i vantaggi che ne conseguono in favore della parte assegnataria e per le spese correlate alle esigenze abitative cui il resistente dovrà far fronte.
In base a quanto indicato e stante la disparità reddituale dei coniugi, occorre rilevare, nonostante la capacità lavorativa della moglie e la rilevanza dell'assegnazione della casa coniugale in favore della medesima, l'inidoneità della situazione reddituale della ricorrente a consentire alla stessa di accedere al medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, come evincibile dall'apporto delle entrate derivanti dall'attività lavorativa del marito.
Dunque, in considerazione dei plurimi fattori precedentemente indicati, appare equilibrato riconoscere assegno di mantenimento della moglie a carico del marito e quantificare lo stesso nell'importo mensile di Euro 400,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata al momento della domanda, coincidente con la data di introduzione del giudizio.
4. Contributo per il mantenimento del figlio
6
Al fine di determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio minore
, occorre anzitutto richiamare quanto precedentemente indicato in relazione PE alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché in ordine alle spese per il mutuo gravante sulla casa coniugale.
Ulteriormente, deve essere tenuto conto della capacità lavorativa della madre, evincibile in relazione ai titoli di studio conseguito e alle relative attitudini spendibili nel mondo del lavoro.
Occorre anche tenere conto dell'assegnazione alla madre della casa coniugale, con i correlativi vantaggi economici e le conseguenti spese per esigenze abitative cui il resistente dovrà provvedere.
Inoltre, deve essere tenuto conto delle spese fisiologicamente correlate con i bisogni del figlio minore, come desumibili in base all'età del medesimo e alla situazione scolastica dello stesso.
Va anche valorizzato il maggior tempo trascorso dal minore con la madre, con i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi.
Dunque, tenuto conto dei diversi fattori indicati, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 550,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata dal momento di allontanamento del padre dalla casa famigliare.
In relazione alle diverse situazioni reddituali dei genitori, appare congruo prevedere che gli stessi concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, il padre per la quota del 75% e la madre per la quota del 25%
5. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Caserta, in data in data
27.06.2013;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Caserta (Atto n. 34, Parte II, Sere A, Ufficio V, Anno 2013);
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio PE congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse 7
per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa coniugale di Gallicano nel Lazio, Via delle Nazioni Unite, n. 25;
- Assegna alla ricorrente la casa coniugale, disponendo che il padre lasci l'abitazione nella disponibilità della madre e del figlio minore entro il termine di due mesi dalla presente pronuncia;
- Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Determina in Euro 400,00 mensili l'assegno di mantenimento del coniuge dovuto dal marito in favore della moglie, da corrispondere alla ricorrente il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio nell'importo mensile di Euro 550,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento dal momento di allontanamento del padre dalla casa famigliare;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come indicato in parte motiva, il padre per la quota del 75% e la madre per la quota del 25%
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 4060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama, n. 86, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Filomena Silipo e dell'Avv. Anna Pertosa, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Ciampino, Via Col di Lana, n. Controparte_1
134, presso lo studio dell'Avv. Paola Natali e dell'Avv. Giuseppina Ponzi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
Caserta, in data 27.06.2013, trascritto presso il relativo Registro degli atti di matrimonio
(Atto n. 34, Parte II, Sere A, Ufficio V, Anno 2013), da cui è nato il figlio PE
(in data 21.12.2017). 2
In particolare, la ricorrente ha chiesto la previsione di affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della casa famigliare, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento del figlio minore per l'importo mensile di
Euro 1.000,00, spese straordinarie interamente a carico del padre, assegno di mantenimento della moglie per l'importo mensile di Euro 800.00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione e chiedendo la previsione di affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento del figlio minore per l'importo mensile di Euro 350,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
All'udienza del 14.02.2025, sono state sentite le parti, le stesse hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Affidamento, collocamento, frequentazione del figlio minore e assegnazione della casa coniugale
Con riguardo al figlio , le prospettazioni delle parti risultano conformi nella PE domanda di affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la madre.
Tale previsione risulta meritevole di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione di profili di criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato.
Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale 3
e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Inoltre, risulta meritevole di condivisione la domanda congiunta delle parti in ordine alla previsione del collocamento prevalente del figlio minore con la madre, così da consentire allo stesso la conservazione delle proprie abitudini di vita e del proprio ambiente domestico e famigliare.
Conseguentemente, deve essere previsto il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nell'attuale abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi per pari quote, in Gallicano nel Lazio, Via delle Nazioni Unite, n. 25.
Stante il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, in applicazione del criterio legale, deve essere disposta l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale.
In considerazione delle necessità di reperimento di diversa abitazione da parte del padre e di svolgimento delle correlative operazioni di trasferimento, appare congruo disporre che il padre lasci nella disponibilità della madre e del figlio minore la casa coniugale entro il termine di due mesi dal presente provvedimento.
Con riguardo alla determinazione del regime di frequentazione del figlio con il padre, deve essere effettuato un bilanciamento dell'esigenza di garantire un ampio rapporto del minore con il padre, con la necessità di tenere conto dell'età del minore, delle volontà dallo stesso manifestate e delle esigenze di gradualità.
In ragione di ciò, si prevede che il padre veda e tenga con sé il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dal minore, con le seguenti modalità:
- Tutte le settimane, nel giorno di mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalle ore
10.00 nei periodi non scolastici), con successivo riaccompagno dalla madre alle ore 21.00;
- A finesettimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, con riaccompagno dalla madre la domenica sera alle ore 21.00;
- Durante il periodo estivo, per quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
- Durante il periodo natalizio, nel primo anno con il padre nei giorni del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- Durante il periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua
e con il padre durante il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
4
- Durante il compleanno del rispettivo genitore, per la festa del papà e per la festa della mamma, con il genitore festeggiato;
- Durante il compleanno del minore, ad anni alterni, partendo dal primo anno con il padre.
3. Assegno di mantenimento per il coniuge
La ricorrente ha chiesto la previsione di assegno di mantenimento in proprio favore e carico del marito, per l'importo mensile di Euro 800,00.
Deve essere premesso che il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere con i propri redditi un tenore di vita analogo a quello relativo al livello di vita famigliare, reso oggettivamente possibile dalla disponibilità delle loro risorse economiche complessive, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro.
Inoltre, va rilevato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale” (Cass. n. 24049 del 06.09.2021, conf. Cass
n. 20866 del 21.07.2021).
Nel caso di specie, occorre, anzitutto, dare atto della disparità delle capacità reddituali delle parti, con impossibilità per la moglie di mantenere, nella situazione economica attuale, tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto, reso possibile dal complesso delle risorse economiche di entrambi i coniugi.
Infatti, è risultato che la moglie non svolge attualmente alcuna attività lavorativa e non ha percepito nell'ultimo triennio alcun reddito.
Diversamente, è emerso che il marito svolge l'attività di sottoufficiale presso l'aeronautica militare, presso il Comando Operativo di Vertice Interforze con sede in
Roma, con reddito mensile medio netto di base per l'importo di circa Euro 1.900,00 per tredici mensilità.
Inoltre, il marito risulta svolgere ulteriori attività nell'ambito delle esercitazioni per le forze armate a livello nazionale, con retribuzione aggiuntiva in base ai giorni di attività svolte, così da raggiungere reddito mensile medio netto nelle ultime mensilità pari all'importo di circa Euro 2.600,00. 5
Va aggiunto che il marito risulta aver svolto, nel corso degli ultimi anni, missioni estere temporanee, che hanno consentito l'accesso, durante la relativa durata, a reddito mensile di circa Euro 5.000,00.
Sul piano delle proprietà immobiliari, entrambe le parti risultano comproprietarie per pari quote dell'immobile adibito a casa coniugale in Gallicano nel Lazio, Via delle
Nazioni Unite, n. 25, gravato da mutuo ipotecario, con obbligo di pagamento gravante sui coniugi di rate mensili di circa Euro 810,00.
La situazione reddituale di entrambe le parti ha trovato conferma nelle analitiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio da entrambe depositate e nella allegata documentazione reddituale e fiscale.
Fermo quanto indicato, occorre anche tenere conto della emersa capacità lavorativa della moglie, che ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell'anno 2012, ha frequentato successivamente corsi di formazione professionale, con particolare riguardo al settore notarile, e sta partecipando a concorsi nel pubblico impiego.
Tale capacità lavorativa, con attitudine al lavoro proficuo e impiego in molteplici prospettive professionali, rileva come effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita in favore della moglie.
Tuttavia, deve essere anche valorizzato il prolungato periodo di inattività della moglie, tale da incidere negativamente sulle prospettive lavorative future.
Inoltre, deve essere valorizzata l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, in favore della moglie, provvedimento dotato di notevole rilevanza sul piano economico, per i vantaggi che ne conseguono in favore della parte assegnataria e per le spese correlate alle esigenze abitative cui il resistente dovrà far fronte.
In base a quanto indicato e stante la disparità reddituale dei coniugi, occorre rilevare, nonostante la capacità lavorativa della moglie e la rilevanza dell'assegnazione della casa coniugale in favore della medesima, l'inidoneità della situazione reddituale della ricorrente a consentire alla stessa di accedere al medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, come evincibile dall'apporto delle entrate derivanti dall'attività lavorativa del marito.
Dunque, in considerazione dei plurimi fattori precedentemente indicati, appare equilibrato riconoscere assegno di mantenimento della moglie a carico del marito e quantificare lo stesso nell'importo mensile di Euro 400,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata al momento della domanda, coincidente con la data di introduzione del giudizio.
4. Contributo per il mantenimento del figlio
6
Al fine di determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio minore
, occorre anzitutto richiamare quanto precedentemente indicato in relazione PE alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché in ordine alle spese per il mutuo gravante sulla casa coniugale.
Ulteriormente, deve essere tenuto conto della capacità lavorativa della madre, evincibile in relazione ai titoli di studio conseguito e alle relative attitudini spendibili nel mondo del lavoro.
Occorre anche tenere conto dell'assegnazione alla madre della casa coniugale, con i correlativi vantaggi economici e le conseguenti spese per esigenze abitative cui il resistente dovrà provvedere.
Inoltre, deve essere tenuto conto delle spese fisiologicamente correlate con i bisogni del figlio minore, come desumibili in base all'età del medesimo e alla situazione scolastica dello stesso.
Va anche valorizzato il maggior tempo trascorso dal minore con la madre, con i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi.
Dunque, tenuto conto dei diversi fattori indicati, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 550,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata dal momento di allontanamento del padre dalla casa famigliare.
In relazione alle diverse situazioni reddituali dei genitori, appare congruo prevedere che gli stessi concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, il padre per la quota del 75% e la madre per la quota del 25%
5. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Caserta, in data in data
27.06.2013;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Caserta (Atto n. 34, Parte II, Sere A, Ufficio V, Anno 2013);
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio PE congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse 7
per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa coniugale di Gallicano nel Lazio, Via delle Nazioni Unite, n. 25;
- Assegna alla ricorrente la casa coniugale, disponendo che il padre lasci l'abitazione nella disponibilità della madre e del figlio minore entro il termine di due mesi dalla presente pronuncia;
- Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Determina in Euro 400,00 mensili l'assegno di mantenimento del coniuge dovuto dal marito in favore della moglie, da corrispondere alla ricorrente il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio nell'importo mensile di Euro 550,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento dal momento di allontanamento del padre dalla casa famigliare;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come indicato in parte motiva, il padre per la quota del 75% e la madre per la quota del 25%
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai