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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/01/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato all'udienza del 4.12.2024 e mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO, elettivamente C.F._2
domiciliato in CORSO PORTA ROMANA N.108 20122 MILANO presso il difensore avv. MIONI
ALBERTO appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIO DOMENICO , CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIALE SAFFI 11 15067 NOVI LIGURE presso il difensore avv. GHIO
DOMENICO appellato
OGGETTO: comodato
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “1) accertare e dichiarare per tutti i motivi evidenziati in narrativa la estinzione/cessazione/risoluzione del contratto di comodato gratuito di bene immobile precario per cui
è causa;
pagina 1 di 8 2) per l'effetto, condannare il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile sito in CP_1
Ovada, Frazione Costa, Via Principale 34, contraddistinto dalla partita catastale n. 1000396, foglio 22, particella 246, sub. 11, cat. A/2, classe 1, rendita catastale 371,85
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per l'appellato: “Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, rigettare l'appello delle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
Con vittoria delle spese e delle competenze di causa e con condanna delle ricorrenti stesse al risarcimento dei danni, liquidati d'Ufficio, per responsabilità aggravata stante la temerarietà della lite, ex art. 96 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2023 le sig.re e Parte_1 Parte_2
convenivano davanti al Tribunale di Alessandria il sig. chiedendo al giudice adito di CP_1 accertare e dichiarare l'estinzione/cessazione/risoluzione del contratto di comodato gratuito del bene immobile sito in Ovada, con condanna del sig. all'immediato rilascio del bene. CP_1
A sostegno di tale domanda le ricorrenti deducevano che:
-in data 1° marzo 1998, il sig. , padre delle medesime, aveva concesso in Persona_1
comodato gratuito e precario al sig. il cespite di sua proprietà sito in Ovada;
CP_1
-il 14 ottobre 2022 il padre era deceduto lasciando quali uniche sue eredi le figlie, divenute così proprietarie dell'immobile concesso in comodato;
-in seguito alla scomparsa del padre, dunque, le ricorrenti avevano chiesto la restituzione al comodatario del cespite oggetto di causa, tuttavia, quest'ultimo aveva rifiutato la riconsegna del bene, assumendo che il relativo contratto contenesse un termine di durata indicato nella morte del comodatario;
termine dedotto dalla presenza di una clausola contenuta nel contratto di comodato ove veniva precisato che: “In caso di morte del comodatario il comodante avrà diritto all'immediata restituzione dell'immobile intendendosi rescisso il contratto.”
Si costituiva in giudizio il sig. contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto CP_1
sull'assunto che il comodato avesse quale termine la morte del comodatario.
La causa veniva istruita in via documentale e con sentenza n. 454/2024 in data 21.5.24 il Tribunale di
Alessandria, definitivamente pronunciando, respingeva le domande proposte da Parte_1
e condannandole, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre rimborso forfetario del 15%, CP_1
ed I.V.A., se dovute per legge. CP_2
pagina 2 di 8 Il Tribunale riteneva corretta la tesi del resistente secondo cui nella fattispecie il termine finale del contratto di comodato era da individuarsi nella morte del comodatario, evidenziando anzitutto come, ai sensi dell'art. 1362, comma 1, c.c., nell'interpretare il contratto si debba previamente indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Rilevava quindi, tenuto conto delle caratteristiche del bene dato in comodato, con espressa indicazione dell'uso abitativo, come fosse più rispondente all'utilizzo di tale schema contrattuale ritenere che l'accordo fosse volto a soddisfare le esigenze abitative del comodatario e che, quindi, la sua durata fosse commisurata alla vita di quest'ultimo.
Riteneva inoltre che il cospicuo lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e il decesso del comodante, in assenza di richieste restitutorie da parte del comodante, confermasse la tesi del contratto con termine alla morte del comodatario, evidenziando altresì come, ex art. 1367 c.c., nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, evidenziando che la previsione di un immediato obbligo di restituzione del bene al comodante “per il caso” di morte del comodatario, riproducendo niente altro che gli effetti di cui all'art. 1811 c.c., risulterebbe priva di valenza dispositiva ove non intesa quale indicazione del termine finale di durata del contratto.
Rilevava quindi come la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario sia da intendersi come contratto a termine, con la conseguente facoltà per il comodante ed i suoi eredi di risolvere il contratto nelle sole ipotesi di cui agli artt. 1804, terzo comma, 1809 e 1811 cod. civ. e non liberamente come nel comodato precario.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello le sig.re e Pt_1 Parte_2
chiedendo, in totale riforma della sentenza n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, dichiararsi la estinzione/cessazione/risoluzione del contratto di comodato gratuito di bene immobile precario per cui è causa e, per l'effetto, condannarsi il all'immediato rilascio dell'immobile sito in CP_1
Ovada; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con primo motivo di gravame le appellanti lamentano infatti l'erroneità del provvedimento di prime cure nella parte in cui il giudice ha interpretato il contratto di comodato come comodato sottoposto a termine finale, coincidente con la morte del comodatario. Assumono per contro che tra le parti fosse intercorso accordo secondo il quale il sig. avrebbe potuto vivere gratuitamente nell'immobile di CP_1 proprietà del sino a che quest'ultimo lo avesse ritenuto opportuno, in cambio della custodia Parte_2
del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, come del resto affermato dallo stesso comodatario in primo grado.
pagina 3 di 8 Assumono perciò che la volontà negoziale non fosse quella di fornire un'abitazione “vita natural durante” per il comodatario, come ritenuto in sentenza, bensì quella di consentire al di abitare CP_1 gratuitamente nell'immobile in cambio della custodia del bene, risultando perciò il comodato in essere tra le parti di tipo precario, in carenza del resto di alcun elemento tale da legittimare una diversa interpretazione. Assumono infatti che la previsione del diritto del comodante ad ottenere la restituzione del bene in caso di morte del comodatario sia da intendersi quale previsione di una causa di risoluzione del contratto e non certo di un termine di durata, risultando perciò palesemente errata la ricostruzione della volontà delle parti accolta dal primo Giudice.
Con secondo motivo di gravame parte appellante lamenta altresì che il Tribunale non abbia erroneamente tenuto in debito conto la valenza, anche da un punto di vista interpretativo, della gratuità del contratto di comodato, non avendo applicato la regola interpretativa di cui all'art. 1371 c.c. secondo cui il negozio, se a titolo gratuito, deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato.
Con terzo motivo di impugnazione le appellanti deducono inoltre erroneità della sentenza gravata per avere il Tribunale ritenuto che l'indicazione nel contratto di comodato dell'uso abitativo dell'immobile mirasse a soddisfare le esigenze abitative del comodatario per tutta la vita di quest'ultimo.
Contestano al riguardo la pertinenza della giurisprudenza richiamata in sentenza, evidenziando come in specie la funzione del contratto tra le parti fosse unicamente quella di consentire al comodatario di abitare nell'immobile finché tenuto al servizio di custodia del bene stesso.
Con quarto motivo di gravame le comodanti impugnano il provvedimento di primo grado per aver il giudice ritenuto che il cospicuo lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e il decesso del comodante, in assenza di richieste di rilascio del bene, fosse indicativo dell'originaria volontà delle parti di sottoscrivere un contratto di comodato a valere per tutta la vita del comodatario, assumendo tale circostanza irrilevante ai fini dell'interpretazione del portato negoziale, rilevando peraltro come sia sopravvenuta invece l'esigenza delle appellanti di ottenere la restituzione del bene, nell'intento di alienarlo a terzi, venendo comunque in applicazione il dettato di cui all'art. 1810 c.c..
Con quinto motivo di gravame le appellanti lamentano infine l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto che la previsione nel contratto di comodato di restituzione del bene immobile
“per il caso” della morte del comodatario, riproducendo gli effetti di cui all'art. 1811 c.c., sarebbe priva di valore negoziale se non intesa nel senso di assegnare un termine finale al contratto stesso, assumendo per contro che le parti , verosimilmente ignorando il portato della norma di cui all'art. 1811
c.c., intendessero unicamente chiarire che con la morte del sig. sarebbe venuto meno l'impegno CP_1
di custodia dal medesimo assunto.
pagina 4 di 8 Si è costituito nel gravame il sig. chiedendo rigettarsi l'avverso appello e CP_1
confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite e condanna delle ricorrenti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, stante la temerarietà della lite, ex art. 96 c.p.c.
Rileva in specie l' appellato la palese infondatezza del gravame opposto, assumendo evidente, dal mero esame del portato letterale del contratto, che il rapporto tra le parti dovesse qualificarsi come contratto sottoposto a termine finale, corrispondente alla morte del comodatario.
Assume quindi, stante il chiaro tenore letterale del contratto e della sentenza impugnata, che le ricorrenti abbiano promosso in specie appello agendo con mala fede e colpa grave tale da fondare richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Richiama numerosa giurisprudenza secondo cui la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando" con la conseguenza che, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso” (Cassazione Civile Sez. III, 03.11.2004, n. 21059;
Cass. n. 1384 del 1957; n. 1018 del 1976; n. 511 del 1978; n. 3834 del 1980; n. 11620 del 1990; n.
9909 del 1998).
Desume peraltro la correttezza della statuizione del giudice di primo grado, avendo questi evidenziato come la previsione contrattuale dell'obbligo di restituzione dell'immobile al comodante alla morte del comodatario riproduca gli effetti di cui all'art. 1811 c.c., e che qualora si dovesse ritenere il dedotto rapporto come un comodato senza termine (o precario) tale clausola sarebbe priva di sostanziale ed utile valenza negoziale.
Contesta invece il richiamo fatto da controparte all'art. 1371 c.c. assumendo chiarissimo e non oscuro il significato delle disposizioni contrattuali oggetto di causa;
ritiene invece non corrispondente alla chiara lettera contrattuale la tesi avanzata dalle ricorrenti secondo cui tra le parti era intercorso un accordo secondo il quale il avrebbe potuto vivere gratuitamente nell'immobile di proprietà del CP_1 Parte_2 sino a che quest'ultimo lo avesse ritenuto opportuno, in cambio della custodia del bene;
evidenzia difatti come scopo del contratto era ed è ancora quello di fornire un'abitazione al comodatario.
Verificata l'impossibilità di un utile tentativo di conciliazione fra le parti, la Corte disponeva per la discussione orale della causa e, all'udienza del 4.12.2024, sentite le parti, pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
I motivi di gravame formulati dalle odierne appellanti possono essere congiuntamente esaminati ai fini della decisione e risultano in effetti fondati.
Valutato il contenuto della scrittura negoziale sottoscritta dalle parti originarie del rapporto di comodato in contestazione, la Corte rileva anzitutto come essa contenga in specie enunciazione di un pagina 5 di 8 accordo definito in termini di estrema sinteticità e con uso di linguaggio semplice ed a tratti finanche giuridicamente improprio come verosimilmente elaborato da persone prive di alcuna formazione specifica in materia. In tale accordo vengono quindi unicamente indicati i pochi caratteri ritenuti sostanzialmente rilevanti per la definizione del rapporto, specificamente indicato come “comodato gratuito” di immobile che il comodatario “riceve ed accetta ad uso di abitazione principale”, soggetto a
“rescissione” in caso di morte del comodatario, tenuto a ”conservare ed a custodire l'immobile sopra descritto con cura e massima diligenza e non destinarlo ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere, neppure temporaneamente, l'uso dell'immobile a terzi, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito ed a restituire il suddetto immobile nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso ”
- secondo principio sostanzialmente riproduttivo del dettato normativo ex art. 1804 c.c.
Nel contesto di tale sintetica pattuizione pare, dunque, rilevante, ai fini della ricerca della “comune intenzione delle parti”, secondo il dettato normativo ex art. 1362 c.c. che, da un lato, i contraenti si siano limitati sostanzialmente a richiamare i meri obblighi fondamentali normativamente già previsti per le parti in sede di stipula di contratto di comodato, anche riportando pattuizioni puramente ripetitive del dettato normativo e, dall'altro, che essi abbiano unicamente specificato il carattere gratuito del comodato, l'utilizzo del bene da parte del comodatario, a fini di abitazione principale, e l'obbligo fondamentale a carico del comodatario di conservare il bene e non cederlo in godimento a terzi, prevedendo quindi il diritto del comodante all'immediata restituzione del bene in caso di morte del comodatario.
Pare peraltro elemento significativo ai fini di una corretta interpretazione del contratto in esame che le parti all'epoca della sua sottoscrizione fossero entrambe in età matura, ma il sig. avesse Parte_2
comunque vent'anni più del comodatario che, avendo ricevuto in godimento l'immobile all'età di quarantasette anni, ne aveva goduto già, sino alla morte del comodante, per ben ventiquattro anni a titolo gratuito, senza che il sig. ne chiedesse mai la restituzione. Parte_2
Pare evidente quindi che tra i contraenti sussistesse un rapporto di natura amicale o comunque confidenziale tale da giustificare la volontà del comodante di consentire al comodatario di godere per lungo tempo a titolo gratuito di un'abitazione, dando all'accordo forma giuridica che lo rendesse opponibile anche a terzi. Nondimeno, pur a fronte di un atteggiamento di aperta liberalità del comodante verso il comodatario, nessuna previsione nel pur sintetico testo contrattuale legittima la conclusione che il rapporto fosse da intendersi commisurato per durata alla vita stessa del comodatario, di vent'anni più giovane del comodante.
Pare perciò del tutto inconferente l'assunto enunciato nella sentenza gravata, ed invocato enfaticamente dall'odierno appellato, secondo cui “tenuto conto delle caratteristiche del bene dato in pagina 6 di 8 comodato, con l'espressa indicazione in contratto dell' uso abitativo di sua destinazione, sia più rispondente all'utilizzo di tale schema contrattuale ritenere che lo stesso mirasse, come in effetti mira, a soddisfare le esigenze abitative del comodatario e che, quindi, la sua durata fosse, come sia, commisurata alla vita di quest'ultimo”. L'obbligo di destinazione dell'immobile ad uso personale di abitazione principale del comodatario, a fronte dell'obbligo di non cedere il godimento del bene a terzi, pare infatti piuttosto finalizzato ad impedire ogni utilizzo speculativo del bene stesso, laddove la previsione di durata del rapporto commisurata alla vita stessa del comodatario da un lato pare poco giustificata in considerazione della diversa età delle parti del contratto, dall'altro ben avrebbe potuto essere più chiaramente specificata con pattuizione che non richiedeva alcuna particolare competenza giuridica per la sua enunciazione.
Del tutto incongruo pare del resto il richiamo della giurisprudenza citata dall'odierno appellato e relativa piuttosto al comodato di immobili destinati ad uso di abitazione familiare, soprattutto in ambito di definizione di rapporti a fronte della disgregazione di nuclei familiari comprensivi di prole, circostanze in nessun modo ravvisabili nella fattispecie in esame.
Risulta infine dirimente ai fini della interpretazione del contratto in esame la considerazione del carattere totalmente gratuito del rapporto, laddove il mero obbligo previsto a carico del comodatario, di conservazione del bene concesso in godimento, non vale in alcun modo a definire prestazione in rapporto sinallagmatico con l'utilizzo del bene concesso in comodato, integrando piuttosto, come innanzi evidenziato, un obbligo connaturato al rapporto stesso e come tale previsto normativamente ex art. 1804 c.c.
Proprio il carattere gratuito del rapporto impone, dunque, in applicazione del dettato ex art. 1371 c.c. di addivenire comunque ad una lettura del contratto di comodato in esame nel senso meno gravoso per l'obbligato che, come evidenziato, è in specie unicamente il comodante.
Addivenendosi pertanto, in accoglimento del gravame, ad integrale riforma della sentenza impugnata, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile
pagina 7 di 8 visti gli artt. 447 bis e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, n. 454/2024, emessa in data
21.5.24 dal Tribunale di Alessandria, accertata l'intervenuta cessazione del contratto di comodato stipulato dal sig. con il sig. condanna Persona_1 CP_1
l'appellato, sig. all'immediato rilascio dell'immobile sito in Ovada, Frazione CP_1
Costa, via Principale n. 34 di cui al contratto;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, come già liquidate per il primo grado in complessivi € 3.000,00 e che liquida per il giudizio di gravame in complessivi € 5.556,80, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino il 04/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Anna Bonfilio
....
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott. Anna Bonfilio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato all'udienza del 4.12.2024 e mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO, elettivamente C.F._2
domiciliato in CORSO PORTA ROMANA N.108 20122 MILANO presso il difensore avv. MIONI
ALBERTO appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIO DOMENICO , CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIALE SAFFI 11 15067 NOVI LIGURE presso il difensore avv. GHIO
DOMENICO appellato
OGGETTO: comodato
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “1) accertare e dichiarare per tutti i motivi evidenziati in narrativa la estinzione/cessazione/risoluzione del contratto di comodato gratuito di bene immobile precario per cui
è causa;
pagina 1 di 8 2) per l'effetto, condannare il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile sito in CP_1
Ovada, Frazione Costa, Via Principale 34, contraddistinto dalla partita catastale n. 1000396, foglio 22, particella 246, sub. 11, cat. A/2, classe 1, rendita catastale 371,85
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per l'appellato: “Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, rigettare l'appello delle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
Con vittoria delle spese e delle competenze di causa e con condanna delle ricorrenti stesse al risarcimento dei danni, liquidati d'Ufficio, per responsabilità aggravata stante la temerarietà della lite, ex art. 96 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2023 le sig.re e Parte_1 Parte_2
convenivano davanti al Tribunale di Alessandria il sig. chiedendo al giudice adito di CP_1 accertare e dichiarare l'estinzione/cessazione/risoluzione del contratto di comodato gratuito del bene immobile sito in Ovada, con condanna del sig. all'immediato rilascio del bene. CP_1
A sostegno di tale domanda le ricorrenti deducevano che:
-in data 1° marzo 1998, il sig. , padre delle medesime, aveva concesso in Persona_1
comodato gratuito e precario al sig. il cespite di sua proprietà sito in Ovada;
CP_1
-il 14 ottobre 2022 il padre era deceduto lasciando quali uniche sue eredi le figlie, divenute così proprietarie dell'immobile concesso in comodato;
-in seguito alla scomparsa del padre, dunque, le ricorrenti avevano chiesto la restituzione al comodatario del cespite oggetto di causa, tuttavia, quest'ultimo aveva rifiutato la riconsegna del bene, assumendo che il relativo contratto contenesse un termine di durata indicato nella morte del comodatario;
termine dedotto dalla presenza di una clausola contenuta nel contratto di comodato ove veniva precisato che: “In caso di morte del comodatario il comodante avrà diritto all'immediata restituzione dell'immobile intendendosi rescisso il contratto.”
Si costituiva in giudizio il sig. contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto CP_1
sull'assunto che il comodato avesse quale termine la morte del comodatario.
La causa veniva istruita in via documentale e con sentenza n. 454/2024 in data 21.5.24 il Tribunale di
Alessandria, definitivamente pronunciando, respingeva le domande proposte da Parte_1
e condannandole, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre rimborso forfetario del 15%, CP_1
ed I.V.A., se dovute per legge. CP_2
pagina 2 di 8 Il Tribunale riteneva corretta la tesi del resistente secondo cui nella fattispecie il termine finale del contratto di comodato era da individuarsi nella morte del comodatario, evidenziando anzitutto come, ai sensi dell'art. 1362, comma 1, c.c., nell'interpretare il contratto si debba previamente indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Rilevava quindi, tenuto conto delle caratteristiche del bene dato in comodato, con espressa indicazione dell'uso abitativo, come fosse più rispondente all'utilizzo di tale schema contrattuale ritenere che l'accordo fosse volto a soddisfare le esigenze abitative del comodatario e che, quindi, la sua durata fosse commisurata alla vita di quest'ultimo.
Riteneva inoltre che il cospicuo lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e il decesso del comodante, in assenza di richieste restitutorie da parte del comodante, confermasse la tesi del contratto con termine alla morte del comodatario, evidenziando altresì come, ex art. 1367 c.c., nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, evidenziando che la previsione di un immediato obbligo di restituzione del bene al comodante “per il caso” di morte del comodatario, riproducendo niente altro che gli effetti di cui all'art. 1811 c.c., risulterebbe priva di valenza dispositiva ove non intesa quale indicazione del termine finale di durata del contratto.
Rilevava quindi come la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario sia da intendersi come contratto a termine, con la conseguente facoltà per il comodante ed i suoi eredi di risolvere il contratto nelle sole ipotesi di cui agli artt. 1804, terzo comma, 1809 e 1811 cod. civ. e non liberamente come nel comodato precario.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello le sig.re e Pt_1 Parte_2
chiedendo, in totale riforma della sentenza n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, dichiararsi la estinzione/cessazione/risoluzione del contratto di comodato gratuito di bene immobile precario per cui è causa e, per l'effetto, condannarsi il all'immediato rilascio dell'immobile sito in CP_1
Ovada; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con primo motivo di gravame le appellanti lamentano infatti l'erroneità del provvedimento di prime cure nella parte in cui il giudice ha interpretato il contratto di comodato come comodato sottoposto a termine finale, coincidente con la morte del comodatario. Assumono per contro che tra le parti fosse intercorso accordo secondo il quale il sig. avrebbe potuto vivere gratuitamente nell'immobile di CP_1 proprietà del sino a che quest'ultimo lo avesse ritenuto opportuno, in cambio della custodia Parte_2
del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, come del resto affermato dallo stesso comodatario in primo grado.
pagina 3 di 8 Assumono perciò che la volontà negoziale non fosse quella di fornire un'abitazione “vita natural durante” per il comodatario, come ritenuto in sentenza, bensì quella di consentire al di abitare CP_1 gratuitamente nell'immobile in cambio della custodia del bene, risultando perciò il comodato in essere tra le parti di tipo precario, in carenza del resto di alcun elemento tale da legittimare una diversa interpretazione. Assumono infatti che la previsione del diritto del comodante ad ottenere la restituzione del bene in caso di morte del comodatario sia da intendersi quale previsione di una causa di risoluzione del contratto e non certo di un termine di durata, risultando perciò palesemente errata la ricostruzione della volontà delle parti accolta dal primo Giudice.
Con secondo motivo di gravame parte appellante lamenta altresì che il Tribunale non abbia erroneamente tenuto in debito conto la valenza, anche da un punto di vista interpretativo, della gratuità del contratto di comodato, non avendo applicato la regola interpretativa di cui all'art. 1371 c.c. secondo cui il negozio, se a titolo gratuito, deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato.
Con terzo motivo di impugnazione le appellanti deducono inoltre erroneità della sentenza gravata per avere il Tribunale ritenuto che l'indicazione nel contratto di comodato dell'uso abitativo dell'immobile mirasse a soddisfare le esigenze abitative del comodatario per tutta la vita di quest'ultimo.
Contestano al riguardo la pertinenza della giurisprudenza richiamata in sentenza, evidenziando come in specie la funzione del contratto tra le parti fosse unicamente quella di consentire al comodatario di abitare nell'immobile finché tenuto al servizio di custodia del bene stesso.
Con quarto motivo di gravame le comodanti impugnano il provvedimento di primo grado per aver il giudice ritenuto che il cospicuo lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e il decesso del comodante, in assenza di richieste di rilascio del bene, fosse indicativo dell'originaria volontà delle parti di sottoscrivere un contratto di comodato a valere per tutta la vita del comodatario, assumendo tale circostanza irrilevante ai fini dell'interpretazione del portato negoziale, rilevando peraltro come sia sopravvenuta invece l'esigenza delle appellanti di ottenere la restituzione del bene, nell'intento di alienarlo a terzi, venendo comunque in applicazione il dettato di cui all'art. 1810 c.c..
Con quinto motivo di gravame le appellanti lamentano infine l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto che la previsione nel contratto di comodato di restituzione del bene immobile
“per il caso” della morte del comodatario, riproducendo gli effetti di cui all'art. 1811 c.c., sarebbe priva di valore negoziale se non intesa nel senso di assegnare un termine finale al contratto stesso, assumendo per contro che le parti , verosimilmente ignorando il portato della norma di cui all'art. 1811
c.c., intendessero unicamente chiarire che con la morte del sig. sarebbe venuto meno l'impegno CP_1
di custodia dal medesimo assunto.
pagina 4 di 8 Si è costituito nel gravame il sig. chiedendo rigettarsi l'avverso appello e CP_1
confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite e condanna delle ricorrenti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, stante la temerarietà della lite, ex art. 96 c.p.c.
Rileva in specie l' appellato la palese infondatezza del gravame opposto, assumendo evidente, dal mero esame del portato letterale del contratto, che il rapporto tra le parti dovesse qualificarsi come contratto sottoposto a termine finale, corrispondente alla morte del comodatario.
Assume quindi, stante il chiaro tenore letterale del contratto e della sentenza impugnata, che le ricorrenti abbiano promosso in specie appello agendo con mala fede e colpa grave tale da fondare richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Richiama numerosa giurisprudenza secondo cui la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando" con la conseguenza che, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso” (Cassazione Civile Sez. III, 03.11.2004, n. 21059;
Cass. n. 1384 del 1957; n. 1018 del 1976; n. 511 del 1978; n. 3834 del 1980; n. 11620 del 1990; n.
9909 del 1998).
Desume peraltro la correttezza della statuizione del giudice di primo grado, avendo questi evidenziato come la previsione contrattuale dell'obbligo di restituzione dell'immobile al comodante alla morte del comodatario riproduca gli effetti di cui all'art. 1811 c.c., e che qualora si dovesse ritenere il dedotto rapporto come un comodato senza termine (o precario) tale clausola sarebbe priva di sostanziale ed utile valenza negoziale.
Contesta invece il richiamo fatto da controparte all'art. 1371 c.c. assumendo chiarissimo e non oscuro il significato delle disposizioni contrattuali oggetto di causa;
ritiene invece non corrispondente alla chiara lettera contrattuale la tesi avanzata dalle ricorrenti secondo cui tra le parti era intercorso un accordo secondo il quale il avrebbe potuto vivere gratuitamente nell'immobile di proprietà del CP_1 Parte_2 sino a che quest'ultimo lo avesse ritenuto opportuno, in cambio della custodia del bene;
evidenzia difatti come scopo del contratto era ed è ancora quello di fornire un'abitazione al comodatario.
Verificata l'impossibilità di un utile tentativo di conciliazione fra le parti, la Corte disponeva per la discussione orale della causa e, all'udienza del 4.12.2024, sentite le parti, pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
I motivi di gravame formulati dalle odierne appellanti possono essere congiuntamente esaminati ai fini della decisione e risultano in effetti fondati.
Valutato il contenuto della scrittura negoziale sottoscritta dalle parti originarie del rapporto di comodato in contestazione, la Corte rileva anzitutto come essa contenga in specie enunciazione di un pagina 5 di 8 accordo definito in termini di estrema sinteticità e con uso di linguaggio semplice ed a tratti finanche giuridicamente improprio come verosimilmente elaborato da persone prive di alcuna formazione specifica in materia. In tale accordo vengono quindi unicamente indicati i pochi caratteri ritenuti sostanzialmente rilevanti per la definizione del rapporto, specificamente indicato come “comodato gratuito” di immobile che il comodatario “riceve ed accetta ad uso di abitazione principale”, soggetto a
“rescissione” in caso di morte del comodatario, tenuto a ”conservare ed a custodire l'immobile sopra descritto con cura e massima diligenza e non destinarlo ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere, neppure temporaneamente, l'uso dell'immobile a terzi, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito ed a restituire il suddetto immobile nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso ”
- secondo principio sostanzialmente riproduttivo del dettato normativo ex art. 1804 c.c.
Nel contesto di tale sintetica pattuizione pare, dunque, rilevante, ai fini della ricerca della “comune intenzione delle parti”, secondo il dettato normativo ex art. 1362 c.c. che, da un lato, i contraenti si siano limitati sostanzialmente a richiamare i meri obblighi fondamentali normativamente già previsti per le parti in sede di stipula di contratto di comodato, anche riportando pattuizioni puramente ripetitive del dettato normativo e, dall'altro, che essi abbiano unicamente specificato il carattere gratuito del comodato, l'utilizzo del bene da parte del comodatario, a fini di abitazione principale, e l'obbligo fondamentale a carico del comodatario di conservare il bene e non cederlo in godimento a terzi, prevedendo quindi il diritto del comodante all'immediata restituzione del bene in caso di morte del comodatario.
Pare peraltro elemento significativo ai fini di una corretta interpretazione del contratto in esame che le parti all'epoca della sua sottoscrizione fossero entrambe in età matura, ma il sig. avesse Parte_2
comunque vent'anni più del comodatario che, avendo ricevuto in godimento l'immobile all'età di quarantasette anni, ne aveva goduto già, sino alla morte del comodante, per ben ventiquattro anni a titolo gratuito, senza che il sig. ne chiedesse mai la restituzione. Parte_2
Pare evidente quindi che tra i contraenti sussistesse un rapporto di natura amicale o comunque confidenziale tale da giustificare la volontà del comodante di consentire al comodatario di godere per lungo tempo a titolo gratuito di un'abitazione, dando all'accordo forma giuridica che lo rendesse opponibile anche a terzi. Nondimeno, pur a fronte di un atteggiamento di aperta liberalità del comodante verso il comodatario, nessuna previsione nel pur sintetico testo contrattuale legittima la conclusione che il rapporto fosse da intendersi commisurato per durata alla vita stessa del comodatario, di vent'anni più giovane del comodante.
Pare perciò del tutto inconferente l'assunto enunciato nella sentenza gravata, ed invocato enfaticamente dall'odierno appellato, secondo cui “tenuto conto delle caratteristiche del bene dato in pagina 6 di 8 comodato, con l'espressa indicazione in contratto dell' uso abitativo di sua destinazione, sia più rispondente all'utilizzo di tale schema contrattuale ritenere che lo stesso mirasse, come in effetti mira, a soddisfare le esigenze abitative del comodatario e che, quindi, la sua durata fosse, come sia, commisurata alla vita di quest'ultimo”. L'obbligo di destinazione dell'immobile ad uso personale di abitazione principale del comodatario, a fronte dell'obbligo di non cedere il godimento del bene a terzi, pare infatti piuttosto finalizzato ad impedire ogni utilizzo speculativo del bene stesso, laddove la previsione di durata del rapporto commisurata alla vita stessa del comodatario da un lato pare poco giustificata in considerazione della diversa età delle parti del contratto, dall'altro ben avrebbe potuto essere più chiaramente specificata con pattuizione che non richiedeva alcuna particolare competenza giuridica per la sua enunciazione.
Del tutto incongruo pare del resto il richiamo della giurisprudenza citata dall'odierno appellato e relativa piuttosto al comodato di immobili destinati ad uso di abitazione familiare, soprattutto in ambito di definizione di rapporti a fronte della disgregazione di nuclei familiari comprensivi di prole, circostanze in nessun modo ravvisabili nella fattispecie in esame.
Risulta infine dirimente ai fini della interpretazione del contratto in esame la considerazione del carattere totalmente gratuito del rapporto, laddove il mero obbligo previsto a carico del comodatario, di conservazione del bene concesso in godimento, non vale in alcun modo a definire prestazione in rapporto sinallagmatico con l'utilizzo del bene concesso in comodato, integrando piuttosto, come innanzi evidenziato, un obbligo connaturato al rapporto stesso e come tale previsto normativamente ex art. 1804 c.c.
Proprio il carattere gratuito del rapporto impone, dunque, in applicazione del dettato ex art. 1371 c.c. di addivenire comunque ad una lettura del contratto di comodato in esame nel senso meno gravoso per l'obbligato che, come evidenziato, è in specie unicamente il comodante.
Addivenendosi pertanto, in accoglimento del gravame, ad integrale riforma della sentenza impugnata, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile
pagina 7 di 8 visti gli artt. 447 bis e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, n. 454/2024, emessa in data
21.5.24 dal Tribunale di Alessandria, accertata l'intervenuta cessazione del contratto di comodato stipulato dal sig. con il sig. condanna Persona_1 CP_1
l'appellato, sig. all'immediato rilascio dell'immobile sito in Ovada, Frazione CP_1
Costa, via Principale n. 34 di cui al contratto;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, come già liquidate per il primo grado in complessivi € 3.000,00 e che liquida per il giudizio di gravame in complessivi € 5.556,80, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino il 04/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Anna Bonfilio
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Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott. Anna Bonfilio
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