TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11199 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 12057/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Martino Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentane pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Namio
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli n. 11087/2024 con la quale era stata accolta la preliminare eccezione sollevata dalla originaria parte convenuta ed era stata dichiarata la incompetenza per valore del Giudice di Controparte_1
pace rimettendo la causa al Tribunale di Napoli competente per valore dinanzi al quale riassumere ai sensi dell'art. 50 cpc;
nella detta sentenza non erano stati resi provvedimenti sule spese processuali (“nulla per le spese di giudizio”).
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte istante resisteva al gravame e proponeva appello incidentale con il quale chiedeva la condanna della originaria parte attrice al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Con l'unico motivo di gravame la parte appellante contesta l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito GdP sollevata nel giudizio di primo grado dalla originaria parte convenuta ed accolta dal primo giudice. L'eccezione andava effettivamente disattesa e non accolta.
Innanzitutto l'appello è ammissibile dovendosi ritenere che, ai sensi dell'art. 46 cpc, la sentenza di incompetenza del GdP sia impugnabile con l'appello (cfr. cass. n. 33456/2019;
Cass. n. 9178/2024) e che la parte possa legittimamente scegliere se riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 cpc davanti al giudice ritenuto competente o se appellare la pronuncia di incompetenza o se fare entrambe le cose (nel quale caso, ovviamente, il giudizio riassunto ai sensi dell'art. 50 cpc andrà sospeso fino all'esito del giudizio di appello).
L'appello è fondato.
Invero la originaria parte istante ha proposto in via principale una domanda di ripetizione di indebito avente ad oggetto la restituzione di somme contenute nei limiti della competenza per valore del GdP senza chiedere in via principale (ma solo in via incidentale) l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in oggetto.
In conseguenza va dichiarata la nullità della impugnata sentenza senza che sia possibile la rimessione al primo giudice attesa la tassatività dei casi previsti dall'art. 354 cpc.
Nonostante il naturale effetto devolutivo dell'appello si ritiene che, in assenza di specifica o anche solo implicita domanda della originaria parte istante (che nel caso di specie si è
limitata a dedurre la erronea dichiarazione di incompetenza da parte del primo giudice senza mai chiedere l'accoglimento della originaria domanda proposta in primo grado e sena nemmeno argomentare in ordine alla fondatezza di tale domanda) e della originaria parte convenuta (che anche essa si è limitata a dedurre sul profilo della competenza per valore senza chiedere nel merito, anche solo in via subordinata, il rigetto della domanda attorea), la controversia non possa esser decisa nel merito.
Le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare le spese del primo grado di giudizio (sulle quali il primo giudice non si è pronunciato). In conseguenza va rigettato il gravame incidentale proposto dalla appellata.
Le spese del secondo grado di giudizio, stante la resistenza argomentata della parte appellata (anche con il rigetto del gravame incidentale proposto), seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano in dispositivo tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia.
P.Q.M
. Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n.
11087/2024 del GdP di Napoli e compensa le spese del giudizio di primo grado tra le parti;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
secondo grado di giudizio in favore di spese che liquida in Parte_1
complessive Euro 1.400,oo (di cui Euro 1.000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 400,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Davide Martino.
Così deciso in Napoli lì 1-12-2025
Il Giudice Unico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 12057/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Martino Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentane pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Namio
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli n. 11087/2024 con la quale era stata accolta la preliminare eccezione sollevata dalla originaria parte convenuta ed era stata dichiarata la incompetenza per valore del Giudice di Controparte_1
pace rimettendo la causa al Tribunale di Napoli competente per valore dinanzi al quale riassumere ai sensi dell'art. 50 cpc;
nella detta sentenza non erano stati resi provvedimenti sule spese processuali (“nulla per le spese di giudizio”).
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte istante resisteva al gravame e proponeva appello incidentale con il quale chiedeva la condanna della originaria parte attrice al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Con l'unico motivo di gravame la parte appellante contesta l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito GdP sollevata nel giudizio di primo grado dalla originaria parte convenuta ed accolta dal primo giudice. L'eccezione andava effettivamente disattesa e non accolta.
Innanzitutto l'appello è ammissibile dovendosi ritenere che, ai sensi dell'art. 46 cpc, la sentenza di incompetenza del GdP sia impugnabile con l'appello (cfr. cass. n. 33456/2019;
Cass. n. 9178/2024) e che la parte possa legittimamente scegliere se riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 cpc davanti al giudice ritenuto competente o se appellare la pronuncia di incompetenza o se fare entrambe le cose (nel quale caso, ovviamente, il giudizio riassunto ai sensi dell'art. 50 cpc andrà sospeso fino all'esito del giudizio di appello).
L'appello è fondato.
Invero la originaria parte istante ha proposto in via principale una domanda di ripetizione di indebito avente ad oggetto la restituzione di somme contenute nei limiti della competenza per valore del GdP senza chiedere in via principale (ma solo in via incidentale) l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in oggetto.
In conseguenza va dichiarata la nullità della impugnata sentenza senza che sia possibile la rimessione al primo giudice attesa la tassatività dei casi previsti dall'art. 354 cpc.
Nonostante il naturale effetto devolutivo dell'appello si ritiene che, in assenza di specifica o anche solo implicita domanda della originaria parte istante (che nel caso di specie si è
limitata a dedurre la erronea dichiarazione di incompetenza da parte del primo giudice senza mai chiedere l'accoglimento della originaria domanda proposta in primo grado e sena nemmeno argomentare in ordine alla fondatezza di tale domanda) e della originaria parte convenuta (che anche essa si è limitata a dedurre sul profilo della competenza per valore senza chiedere nel merito, anche solo in via subordinata, il rigetto della domanda attorea), la controversia non possa esser decisa nel merito.
Le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare le spese del primo grado di giudizio (sulle quali il primo giudice non si è pronunciato). In conseguenza va rigettato il gravame incidentale proposto dalla appellata.
Le spese del secondo grado di giudizio, stante la resistenza argomentata della parte appellata (anche con il rigetto del gravame incidentale proposto), seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano in dispositivo tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia.
P.Q.M
. Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n.
11087/2024 del GdP di Napoli e compensa le spese del giudizio di primo grado tra le parti;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
secondo grado di giudizio in favore di spese che liquida in Parte_1
complessive Euro 1.400,oo (di cui Euro 1.000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 400,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Davide Martino.
Così deciso in Napoli lì 1-12-2025
Il Giudice Unico