Art. 7. 1. Possono essere assunti in qualita' di esperti, ai sensi dell' art. 3, comma 4, della legge 4 giugno 1991, n. 186 , persone con particolare competenza o comprovata qualificazione professionale in una o piu' discipline attinenti alle attivita' istituzionali del CIPET.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 186/1991 , gia' citata: "4. - Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato".
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 186/1991 , gia' citata: "4. - Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato".