Articolo 101 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
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13 aprile 1963
Art. 101.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera, e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e' sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell' articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406 .
Nella prima applicazione della presente legge i titolari di agenzia, gia' membri eletti delle Commissioni di cui al precedente comma, che opteranno per la qualifica di ufficiale continueranno a farne parte sino alla scadenza del loro mandato prevista dal citato articolo 32.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963