Sentenza 28 novembre 1981
Massime • 1
Poiché l'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio, anche se parziale (sentenze definitive e non definitive), e non pure quelli a carattere ordinatorio per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità, non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, stante il suo carattere meramente ordinatorio nonché la Mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali, come quella dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale relativa alla causa per la quale si rende necessaria l'ulteriore istruzione. ( Conf 2166/80, mass n 405826; ( Conf 253/70, mass n 345093).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/1981, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1981 |
Testo completo
Poiché l'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio, anche se parziale (sentenze definitive e non definitive), e non pure quelli a carattere ordinatorio per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità, non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, stante il suo carattere meramente ordinatorio nonché la Mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali, come quella dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale relativa alla causa per la quale si rende necessaria l'ulteriore istruzione. ( Conf 2166/80, mass n 405826; ( Conf 253/70, mass n 345093).*