Art. 4.
Le aziende indicate dall'art. 1 hanno facolta' di esercitare la scelta nominativa nell'ambito dell'intero territorio nazionale per l'assunzione dei prestatori d'opera in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 5.
Tale facolta' viene esercitata mediante richieste dirette all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza del lavoratore da assumere. Detto Ufficio rilascia il prescritto foglio di avviamento al lavoro.
Per tutte indistintamente le rimanenti categorie di personale, non specificatamente elencate nel successivo art. 5, la richiesta dovra' essere numerica e potra' essere rivolta solo agli Uffici indicati nell'art. 2 del presente decreto, secondo le norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Le aziende indicate dall'art. 1 hanno facolta' di esercitare la scelta nominativa nell'ambito dell'intero territorio nazionale per l'assunzione dei prestatori d'opera in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 5.
Tale facolta' viene esercitata mediante richieste dirette all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza del lavoratore da assumere. Detto Ufficio rilascia il prescritto foglio di avviamento al lavoro.
Per tutte indistintamente le rimanenti categorie di personale, non specificatamente elencate nel successivo art. 5, la richiesta dovra' essere numerica e potra' essere rivolta solo agli Uffici indicati nell'art. 2 del presente decreto, secondo le norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264 .