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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8833 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 10267 dell'anno 2025, vertente
TRA
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. to Clotilde Mazza Pt_1
in virtù di mandato generale alle liti in atti
Opponente
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Gabriele D'Agostino, giusta CP_1 delega in calce al ricorso;
Opposto
OGGETTO: opposizione a D.I.
Motivi in fatto e diritto
1.Col ricorso depositato il 20 marzo 2025 e ritualmente notificato, l' ha chiesto al Pt_1
Tribunale di Roma sez.Lavoro, di revocare il D.i. emesso tra le parti il 12 febbraio 2025 per il pagamento in favore di di euro 14.289,14 a titolo omessa CP_1
corresponsione dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti per effetto di decreto di omologa del 10 luglio 2024 ex art. 445 bis cpc, emesso a seguito di giudizio di accertamento tecnico preventivo, conclusosi presso questo Tribunale.
2. In particolare col ricorso in opposizione, l' ha dedotto la sussistenza di Pt_1 compensazione impropria del debito prospettato con proprio controcredito, tenuto conto
1 dell' indebito sorto in capo al per effetto della richiesta di restituzione formulata CP_1
dall' della maggior somma di euro 24.995,92 in data 17 giungo 2022, avverso la Pt_1 quale era stata proposto dallo stesso giudizio di accertamento di indebito avanti CP_1
a questo Tribunale ed ha richiamato pronunce della Suprema Corte ( sentenze del
24.07.2007, n. 16349 e sentenza n.206/2016 secondo cui;
“ Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è Pt_1 ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale presuppone un mero accertamento di carattere contabile di poste attive e passive, aventi origine dal medesimo rapporto, che il giudice deve compiere senza che a tal fine sia necessaria la proposizione di apposita eccezione o domanda riconvenzionale”; “In tema di indebito previdenziale, l salvo Pt_1 il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, nè incide su di esso l'art 6, comma 11-quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente all'indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 legge n. 153 del 1969”.
3. Parte opposta tempestivamente costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed, in via subordinata, di limitare la compensazione ad in quinto della somma pertinente agli arretrati di indennità di accompagnamento ed in forma rateale, come dedotto ex adverso e ha richiamato anche più recente orientamento della Suprema Corte in tema di compensazione impropria di crediti e debiti per prestazioni assistenziali, che esclude la possibilità di procedere al trattenimento della intera somma derivante da indebito assistenziale.
4.Depositate note scritte di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione e definita col deposito di sentenza in via telematica.
2 5. Alla luce delle difese svolte da entrambe le parti e del più recente indirizzo espresso dalla Suprema Corte richiamato da parte opposta, si osserva che la diversità dei presupposti sottostanti l'indennità di accompagnamento di cui è risultato beneficiario il predetto per effetto del decreto di omologa ex art. 445 bis cpc emesso da questo Tribunale
e dell'assegno ex art. 13 L. 118/71 goduto dal ricorrente in contemporaneo godimento di assegno ex art. 1 L. 222/84, con successiva trasformazione in assegno sociale, consente il recupero delle somme nei limiti di un quinto della prestazione assistenziale goduta in modo indebito dal ricorrente. Ed invero come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza del n. 30200/19 “ La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni; ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.” .
6. Pertanto, se è vero che l' ha diritto di ripetere dal l' indebito sorto a suo Pt_1 CP_1 carico nella misura pari ad euro 22.760, 16, inferiore alla somma prospettata nel ricorso in opposizione a D.i. dall' per effetto di accertamento di indebito contenuto, nel Pt_1 giudizio iscritto al NR 27296/03, al fine tuttavia di rispettare il disposto di cui all'art. 69
L.153/69, può opporre in compensazione nel presente giudizio soltanto un quinto del contro credito vantato e con trattenute rateali sulla prestazione spettante al ricorrente a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento. Poiché nel caso concreto un quinto pari all'importo di euro 22.760,16 è pari ad euro 4.552,032, il Decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato l' a corrispondere al ricorrente euro 9.737,108 oltre Pt_1
accessori dalla data della sentenza al saldo.
7. L'opposizione al DI n. 979/2025 del 12 febbraio 2025, merita pertanto di essere parzialmente accolta ed in ragione della non univocità degli orientamenti formatesi nella
3 giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di compensazione, della peculiarità dei fatti di causa, connessi ad altro giudizio e della parziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato 20 marzo 2025 , ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il D.i. emesso tra le parti;
2. Condanna l' a pagare al ricorrente euro 9.737,108 oltre agli interessi al saggio Pt_1
legale dalla data della sentenza al saldo;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Roma il 15 settembre 2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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