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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/08/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 442/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
C. F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Melley appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Piciocchi appellato nel quale è intervenuto
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
in persona della sua procuratrice speciale dott.ssa , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Matteo Melley intervenuto
1 CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma, per i motivi esposti nella parte in diritto del presente atto, dell'impugnata sentenza:
- disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fino all'esito definitivo della pregiudiziale controversia concernente il Cosap degli anni 2013 – 2017;
- in subordine, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e, comunque,
l'illegittimità dell'ingiunzione e dell'invito di pagamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap pretesi con tali atti da , con Controparte_1
ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico di le spese ed i compensi professionali di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio”
per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova rigettare integralmente l'atto di citazione in appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, dichiarando legittimi i provvedimenti emessi da nei confronti di Controparte_1
con riferimento al mancato pagamento per le annualità 2012 e 2020 del Parte_1 canone per l'occupazione dello spazio aereo soprastante i terreni e le strade comunali a mezzo dei viadotti dell'Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno, con conseguente debenza delle somme ivi indicate.
Con vittoria delle spese e degli onorari per entrambi i gradi di giudizio”
per l'intervenuto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma, per i motivi esposti nella parte in diritto del presente atto, dell'impugnata sentenza:
- disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fino all'esito definitivo della pregiudiziale controversia concernente il Cosap degli anni 2013 – 2017;
pag. 2/12 - in subordine, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e, comunque,
l'illegittimità dell'ingiunzione e dell'invito di pagamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap pretesi con tali atti da , con Controparte_1
ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico di le spese ed i compensi professionali di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 790/2022 il Tribunale di La Spezia respingeva l'opposizione proposta da avverso le ingiunzioni di pagamento n. prot.321 del 29.06.2018 e n. Pt_1
prot. 3026 del 28.02.2020, rispettivamente relative al tributo COSAP per le annualità
2012 e 2020, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. Con la sentenza appellata, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, venivano ritenute infondate le eccezioni di nullità dell'ingiunzione, di erronea determinazione delle superfici dei terreni assoggettati al tributo, di sussistenza della causa di esenzione di cui all'art.20 co.1 lettera w) del Regolamento Cosap del
[...]
di difetto del presupposto oggettivo e del presupposto soggettivo del Parte_2
tributo.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza svolgendo i seguenti motivi Pt_3
di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accolta l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in relazione alla pendenza, innanzi alla Corte d'Appello di Genova, della causa rg 992/2022, nella quale veniva appellata la sentenza n.642/2021 pronunciata dal Tribunale di
La Spezia tra le medesime parti, e avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso ingiunzione relativa al tributo COSAP per gli anni dal 2013 al 2018;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accolta l'eccezione di sussistenza della causa di esenzione dal tributo COSAP prevista dall'art. 20 co.1 lett. w) del Regolamento Cosap del Comune . Ha Parte_2
pag. 3/12 dedotto l'appellante al riguardo che in relazione alle occupazioni derivanti dalla presenza dei viadotti della rete autostradale, appartenenti al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 822 cc, doveva essere riconosciuta la sussistenza della causa di esenzione invocata, essendo concessionario di un pubblico servizio ai Pt_1 sensi dell'art.3 L.463/1955, sottoposto al potere di direzione, vigilanza e controllo del concedente Stato;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di insussistenza del presupposto oggettivo del tributo. Ha dedotto che le strade comunali cui è riferita l'ingiunzione non possono ritenersi sottratte all'uso pubblico, in quanto sono occupate da cantiere tuttora in essere, all'esterno del centro abitato di per la realizzazione di variante, in Parte_2
relazione alla quale è inoltre appaltatore società terza. Ha eccepito il mancato assolvimento da parte di dell'onere di prova esistente al riguardo CP_1
a suo carico;
iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di insussistenza del presupposto soggettivo del tributo, in quanto
è gestore in concessione, occupando “uno spazio pubblico asservito al Pt_1 tracciato autostradale sulla base di un titolo rilasciato dallo Stato”.
3- L'appellata si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello, Controparte_1 contestando tutte le deduzioni svolte dall'appellante, e affermando l'infondatezza dei motivi d'appello.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti, come innanzi riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 co.2° c.p.c. con ordinanza del
Consigliere Istruttore 22 maggio 2025, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 co.1° c.p.c..
5- Successivamente alla precisazione delle conclusioni, con il primo termine di cui all'art.352 co.1° c.p.c., interveniva nel giudizio Controparte_2 deducendo essere subentrata a “in tutti i rapporti attivi e passivi
[...] Pt_1
pag. 4/12 derivanti dalla Convenzione Unica tra Anas Spa e la stessa Salt relativa alle tratte autostradali A 12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca e A 15 diramazione per ”. Deduceva essere “succeduta altresì nei contenziosi in Parte_2 essere con incluso quello oggetto del presente giudizio”, e dichiarava di fare Pt_1
proprie tutte le difese precedentemente svolte da , precisando contestualmente le Pt_1
conclusioni negli stessi termini in cui erano state precisate da Pt_1
6- Rileva preliminarmente questa Corte la tardività dell'intervento svolto da
[...]
solo successivamente all'avvenuta precisazione Controparte_2
delle conclusioni, con conseguente inammissibilità dello stesso.
7- Nel merito ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato essendo infondati tutti i motivi svolti.
7.1 – Correttamente il Tribunale di La Spezia ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 cpc per l'assenza di pregiudizialità logico-giuridica, in quanto le opposizioni nel presente giudizio e nel giudizio precedentemente instaurato concernono differenti ingiunzioni riferite a differenti annualità del tributo COSAP, i cui presupposti sono così collocati in differenti ambiti temporali. La pregiudizialità logico-giuridica rilevante è quella concernente il possibile conflitto di giudicati e non il possibile contrasto degli effetti pratici delle pronunce (v., tra le altre, da ultimo, Cass.Sez.Un.
13/10/2022, n.30148).
7.2- In ordine al secondo motivo d'appello, ritiene questa Corte che non sussistano ragioni per discostarsi da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza pronunciata nella causa rg 992/2021 e con la sentenza n.773/2024, qui richiamate ai sensi dell'art. 118 co.1 disp.att. cpc, ove è stato osservato, richiamando la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, “come non rilevi il fatto
(espressamente indicato nelle doglianze dell'appellante) “che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene,
pag. 5/12 che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”, ove “l'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta” (così ancora
Cass. n. 16395 del 10/06/2021)”.
7.3- Anche in ordine al terzo motivo d'appello deve essere richiamato quanto ritenuto con sentenza della Corte d'Appello di Genova nella causa rg 992/2021 (qui richiamata ai sensi dell'art. 118 co.1 disp.att. cpc), ove veniva, a sua volta, richiamato quanto ritenuto con sentenza n.773/2024 di questa Corte. Con quest'ultima pronuncia veniva considerato che “secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce, pertanto, il corrispettivo dell'utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, pertanto, anche le occupazioni eseguite su aree private gravate di servitù di pubblico passaggio sono sottoposte ad imposizione per il pagamento del relativo canone” (cfr., Cass., Sez. I, sentenza n. 10432/2023 non massimata). In virtù dell'applicazione di detto principio, quindi, il COSAP è dovuto quale canone per l'uso particolare o eccezionale di beni pubblici non rilevando l'eventuale limitazione- sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo”. Correttamente la sentenza appellata ha escluso la rilevanza dell'attuale limitazione costituita dal cantiere in essere.
7.4- Infondato è il quarto motivo d'appello, relativo all'eccepita inesistenza del presupposto soggettivo di applicazione del tributo COSAP. Sul punto si richiama, ai pag. 6/12 sensi dell'art. 118 co.1 disp.att. cpc, quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n.773/2024 e con la sentenza pronunciata nella causa rg 992/2021, ove è stato ricordato che la “… Suprema Corte … ha sancito l'applicabilità della TOSAP ad un concessionario autostradale in relazione a viadotti autostradali sopraelevati”, osservando che “in tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto” (cfr. Cass. n. 28341 del
05/11/2019). Secondo l'interpretazione della Corte non rileverebbe il fatto che “il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/2018)”. Precisa sempre la Corte (cfr. sentenza n. 28341 cit.) come “non può, pertanto, condividersi la configurazione della
Società resistente unicamente come longa manus dell'ente concedente, nel caso di specie lo Stato. Le finalità pubblicistiche pur evidenziate, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni”. È dunque la natura giuridica del concessionario (società per azioni che persegue il profitto di impresa) a segnare la differenza ed a rendere legittima l'imposizione del tributo. La
Suprema Corte si è recentemente espressa in ordine alla legittimità del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche c.d. COSAP da parte della concessionaria autostradale affrontando specificamente tutte le questioni in oggi poste dall'appellante statuendo come “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche pag. 7/12 (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività
d'impresa” (così Cass. n. 16395 del 10/06/2021). La Corte rammenta come “il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito il COSAP ed ha previsto all'art. 63, primo comma, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, che: "i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo alto di concessione in base a tariffa (...)". Il citato articolo ha attribuito, dunque, a comuni e province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa -
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP” (ancora Cass. n. 16395 del 10/06/2021). Secondo il Supremo
Collegio, il “COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una pag. 8/12 formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”. La sentenza affronta specificamente la questione relativa alla “individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP” precisando come “ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla TOSAP, in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè
l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione”. A tal fine la Corte richiama la propria giurisprudenza ed in specie Cass.
n. 28341 del 05/11/2019, ribadendo come “l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato,
o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione” (sul punto così Cass. n. 11886 del
12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018, nonché Cass. n. 28341 del 05/11/2019).
Precisa la Corte come “tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia)- non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite
n.8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”. Per
pag. 9/12 la Corte dunque “assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato, - l'attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al COSAP - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente”
Rimarcando come il presupposto impositivo consista nell'”occupazione di suolo pubblico per pontoni sovrastanti tratti di strade provinciali" attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del COSAP ex art.63 cit., e non l'occupazione dei terreni su cui sono stati costruiti i pontoni autostradali” in assenza di un titolo concessorio dell'ente locale, ponendo dunque l'accento “sulla condotta occupativa abusiva e di fatto realizzata dalla società concessionaria attraverso lo svolgimento della propria attività d'impresa mediante l'uso dell'infrastruttura” come nel caso in esame”.
7.5- In ordine all'infondatezza di tutti i motivi d'appello, si richiama infine quanto espresso dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza n.773/2024 e nella sentenza pronunciata nella causa rg 992/2021, osservando che “ai fini dell'applicazione del
COSAP – quale corrispettivo per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici – (i) è sufficiente l'occupazione di fatto del suolo comunale da parte di un gestore di impianti in genere per l'erogazione di un servizio;
(ii) assumono rilievo decisivo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a) la gestione economica e funzionale dell'opera e b) le finalità lucrative proprie dell'attività di impresa svolte dalla società privata, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità; (iii) non rileva, ai fini dell'esenzione, il fatto che l'opera sia un bene dello Stato;
(iv) per l'applicazione del COSAP importa che la condotta occupativa sia posta in essere dalla società nello svolgimento, in propria autonomia, della propria attività di impresa, come nel caso in esame» (sentenza 773 citata pagg. 9 e ss.). Per le ragioni esposte, i documenti richiamati da parte appellante
(ed in specie le “note” del MIT di cui ai documenti 3 e 4) risultano privi di pregio.
pag. 10/12 Come correttamente rilevato da parte appellata sul punto, “ il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che il Concessionario può gestire la tratta autostradale data in concessione solamente in virtù di apposita convenzione statale, ma non ha affatto escluso la competenza degli Enti locali a richiedere al Concessionario medesimo il pagamento del C.O.S.A.P., laddove sussistano i relativi presupposti normativi oggetti e soggettivi – e, del resto, nemmeno avrebbe potuto, essendo all'uopo necessario l'intervento abrogativo del Legislatore” (cfr. memoria di replica pag. 8)”.
8- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante nei confronti della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (corrispondente agli importi di cui alle ingiunzioni oggetto di opposizione), e pertanto con riferimento allo scaglione da €
52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione €
4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Le spese di lite sostenute dal terzo interveniente devono essere dichiarate definitivamente a carico dello stesso stante l'inammissibilità dell'intervento svolto.
9- Deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara inammissibile l'intervento del terzo;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 11/12 4) dichiara definitivamente a carico del terzo interveniente le spese di lite dallo stesso anticipate;
5) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 442/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
C. F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Melley appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Piciocchi appellato nel quale è intervenuto
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
in persona della sua procuratrice speciale dott.ssa , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Matteo Melley intervenuto
1 CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma, per i motivi esposti nella parte in diritto del presente atto, dell'impugnata sentenza:
- disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fino all'esito definitivo della pregiudiziale controversia concernente il Cosap degli anni 2013 – 2017;
- in subordine, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e, comunque,
l'illegittimità dell'ingiunzione e dell'invito di pagamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap pretesi con tali atti da , con Controparte_1
ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico di le spese ed i compensi professionali di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio”
per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova rigettare integralmente l'atto di citazione in appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, dichiarando legittimi i provvedimenti emessi da nei confronti di Controparte_1
con riferimento al mancato pagamento per le annualità 2012 e 2020 del Parte_1 canone per l'occupazione dello spazio aereo soprastante i terreni e le strade comunali a mezzo dei viadotti dell'Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno, con conseguente debenza delle somme ivi indicate.
Con vittoria delle spese e degli onorari per entrambi i gradi di giudizio”
per l'intervenuto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma, per i motivi esposti nella parte in diritto del presente atto, dell'impugnata sentenza:
- disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fino all'esito definitivo della pregiudiziale controversia concernente il Cosap degli anni 2013 – 2017;
pag. 2/12 - in subordine, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e, comunque,
l'illegittimità dell'ingiunzione e dell'invito di pagamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap pretesi con tali atti da , con Controparte_1
ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico di le spese ed i compensi professionali di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 790/2022 il Tribunale di La Spezia respingeva l'opposizione proposta da avverso le ingiunzioni di pagamento n. prot.321 del 29.06.2018 e n. Pt_1
prot. 3026 del 28.02.2020, rispettivamente relative al tributo COSAP per le annualità
2012 e 2020, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. Con la sentenza appellata, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, venivano ritenute infondate le eccezioni di nullità dell'ingiunzione, di erronea determinazione delle superfici dei terreni assoggettati al tributo, di sussistenza della causa di esenzione di cui all'art.20 co.1 lettera w) del Regolamento Cosap del
[...]
di difetto del presupposto oggettivo e del presupposto soggettivo del Parte_2
tributo.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza svolgendo i seguenti motivi Pt_3
di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accolta l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in relazione alla pendenza, innanzi alla Corte d'Appello di Genova, della causa rg 992/2022, nella quale veniva appellata la sentenza n.642/2021 pronunciata dal Tribunale di
La Spezia tra le medesime parti, e avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso ingiunzione relativa al tributo COSAP per gli anni dal 2013 al 2018;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accolta l'eccezione di sussistenza della causa di esenzione dal tributo COSAP prevista dall'art. 20 co.1 lett. w) del Regolamento Cosap del Comune . Ha Parte_2
pag. 3/12 dedotto l'appellante al riguardo che in relazione alle occupazioni derivanti dalla presenza dei viadotti della rete autostradale, appartenenti al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 822 cc, doveva essere riconosciuta la sussistenza della causa di esenzione invocata, essendo concessionario di un pubblico servizio ai Pt_1 sensi dell'art.3 L.463/1955, sottoposto al potere di direzione, vigilanza e controllo del concedente Stato;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di insussistenza del presupposto oggettivo del tributo. Ha dedotto che le strade comunali cui è riferita l'ingiunzione non possono ritenersi sottratte all'uso pubblico, in quanto sono occupate da cantiere tuttora in essere, all'esterno del centro abitato di per la realizzazione di variante, in Parte_2
relazione alla quale è inoltre appaltatore società terza. Ha eccepito il mancato assolvimento da parte di dell'onere di prova esistente al riguardo CP_1
a suo carico;
iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di insussistenza del presupposto soggettivo del tributo, in quanto
è gestore in concessione, occupando “uno spazio pubblico asservito al Pt_1 tracciato autostradale sulla base di un titolo rilasciato dallo Stato”.
3- L'appellata si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello, Controparte_1 contestando tutte le deduzioni svolte dall'appellante, e affermando l'infondatezza dei motivi d'appello.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti, come innanzi riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 co.2° c.p.c. con ordinanza del
Consigliere Istruttore 22 maggio 2025, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 co.1° c.p.c..
5- Successivamente alla precisazione delle conclusioni, con il primo termine di cui all'art.352 co.1° c.p.c., interveniva nel giudizio Controparte_2 deducendo essere subentrata a “in tutti i rapporti attivi e passivi
[...] Pt_1
pag. 4/12 derivanti dalla Convenzione Unica tra Anas Spa e la stessa Salt relativa alle tratte autostradali A 12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca e A 15 diramazione per ”. Deduceva essere “succeduta altresì nei contenziosi in Parte_2 essere con incluso quello oggetto del presente giudizio”, e dichiarava di fare Pt_1
proprie tutte le difese precedentemente svolte da , precisando contestualmente le Pt_1
conclusioni negli stessi termini in cui erano state precisate da Pt_1
6- Rileva preliminarmente questa Corte la tardività dell'intervento svolto da
[...]
solo successivamente all'avvenuta precisazione Controparte_2
delle conclusioni, con conseguente inammissibilità dello stesso.
7- Nel merito ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato essendo infondati tutti i motivi svolti.
7.1 – Correttamente il Tribunale di La Spezia ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 cpc per l'assenza di pregiudizialità logico-giuridica, in quanto le opposizioni nel presente giudizio e nel giudizio precedentemente instaurato concernono differenti ingiunzioni riferite a differenti annualità del tributo COSAP, i cui presupposti sono così collocati in differenti ambiti temporali. La pregiudizialità logico-giuridica rilevante è quella concernente il possibile conflitto di giudicati e non il possibile contrasto degli effetti pratici delle pronunce (v., tra le altre, da ultimo, Cass.Sez.Un.
13/10/2022, n.30148).
7.2- In ordine al secondo motivo d'appello, ritiene questa Corte che non sussistano ragioni per discostarsi da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza pronunciata nella causa rg 992/2021 e con la sentenza n.773/2024, qui richiamate ai sensi dell'art. 118 co.1 disp.att. cpc, ove è stato osservato, richiamando la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, “come non rilevi il fatto
(espressamente indicato nelle doglianze dell'appellante) “che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene,
pag. 5/12 che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”, ove “l'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta” (così ancora
Cass. n. 16395 del 10/06/2021)”.
7.3- Anche in ordine al terzo motivo d'appello deve essere richiamato quanto ritenuto con sentenza della Corte d'Appello di Genova nella causa rg 992/2021 (qui richiamata ai sensi dell'art. 118 co.1 disp.att. cpc), ove veniva, a sua volta, richiamato quanto ritenuto con sentenza n.773/2024 di questa Corte. Con quest'ultima pronuncia veniva considerato che “secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce, pertanto, il corrispettivo dell'utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, pertanto, anche le occupazioni eseguite su aree private gravate di servitù di pubblico passaggio sono sottoposte ad imposizione per il pagamento del relativo canone” (cfr., Cass., Sez. I, sentenza n. 10432/2023 non massimata). In virtù dell'applicazione di detto principio, quindi, il COSAP è dovuto quale canone per l'uso particolare o eccezionale di beni pubblici non rilevando l'eventuale limitazione- sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo”. Correttamente la sentenza appellata ha escluso la rilevanza dell'attuale limitazione costituita dal cantiere in essere.
7.4- Infondato è il quarto motivo d'appello, relativo all'eccepita inesistenza del presupposto soggettivo di applicazione del tributo COSAP. Sul punto si richiama, ai pag. 6/12 sensi dell'art. 118 co.1 disp.att. cpc, quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n.773/2024 e con la sentenza pronunciata nella causa rg 992/2021, ove è stato ricordato che la “… Suprema Corte … ha sancito l'applicabilità della TOSAP ad un concessionario autostradale in relazione a viadotti autostradali sopraelevati”, osservando che “in tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto” (cfr. Cass. n. 28341 del
05/11/2019). Secondo l'interpretazione della Corte non rileverebbe il fatto che “il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/2018)”. Precisa sempre la Corte (cfr. sentenza n. 28341 cit.) come “non può, pertanto, condividersi la configurazione della
Società resistente unicamente come longa manus dell'ente concedente, nel caso di specie lo Stato. Le finalità pubblicistiche pur evidenziate, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni”. È dunque la natura giuridica del concessionario (società per azioni che persegue il profitto di impresa) a segnare la differenza ed a rendere legittima l'imposizione del tributo. La
Suprema Corte si è recentemente espressa in ordine alla legittimità del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche c.d. COSAP da parte della concessionaria autostradale affrontando specificamente tutte le questioni in oggi poste dall'appellante statuendo come “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche pag. 7/12 (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività
d'impresa” (così Cass. n. 16395 del 10/06/2021). La Corte rammenta come “il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito il COSAP ed ha previsto all'art. 63, primo comma, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, che: "i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo alto di concessione in base a tariffa (...)". Il citato articolo ha attribuito, dunque, a comuni e province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa -
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP” (ancora Cass. n. 16395 del 10/06/2021). Secondo il Supremo
Collegio, il “COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una pag. 8/12 formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”. La sentenza affronta specificamente la questione relativa alla “individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP” precisando come “ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla TOSAP, in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè
l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione”. A tal fine la Corte richiama la propria giurisprudenza ed in specie Cass.
n. 28341 del 05/11/2019, ribadendo come “l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato,
o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione” (sul punto così Cass. n. 11886 del
12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018, nonché Cass. n. 28341 del 05/11/2019).
Precisa la Corte come “tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia)- non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite
n.8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”. Per
pag. 9/12 la Corte dunque “assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato, - l'attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al COSAP - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente”
Rimarcando come il presupposto impositivo consista nell'”occupazione di suolo pubblico per pontoni sovrastanti tratti di strade provinciali" attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del COSAP ex art.63 cit., e non l'occupazione dei terreni su cui sono stati costruiti i pontoni autostradali” in assenza di un titolo concessorio dell'ente locale, ponendo dunque l'accento “sulla condotta occupativa abusiva e di fatto realizzata dalla società concessionaria attraverso lo svolgimento della propria attività d'impresa mediante l'uso dell'infrastruttura” come nel caso in esame”.
7.5- In ordine all'infondatezza di tutti i motivi d'appello, si richiama infine quanto espresso dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza n.773/2024 e nella sentenza pronunciata nella causa rg 992/2021, osservando che “ai fini dell'applicazione del
COSAP – quale corrispettivo per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici – (i) è sufficiente l'occupazione di fatto del suolo comunale da parte di un gestore di impianti in genere per l'erogazione di un servizio;
(ii) assumono rilievo decisivo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a) la gestione economica e funzionale dell'opera e b) le finalità lucrative proprie dell'attività di impresa svolte dalla società privata, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità; (iii) non rileva, ai fini dell'esenzione, il fatto che l'opera sia un bene dello Stato;
(iv) per l'applicazione del COSAP importa che la condotta occupativa sia posta in essere dalla società nello svolgimento, in propria autonomia, della propria attività di impresa, come nel caso in esame» (sentenza 773 citata pagg. 9 e ss.). Per le ragioni esposte, i documenti richiamati da parte appellante
(ed in specie le “note” del MIT di cui ai documenti 3 e 4) risultano privi di pregio.
pag. 10/12 Come correttamente rilevato da parte appellata sul punto, “ il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che il Concessionario può gestire la tratta autostradale data in concessione solamente in virtù di apposita convenzione statale, ma non ha affatto escluso la competenza degli Enti locali a richiedere al Concessionario medesimo il pagamento del C.O.S.A.P., laddove sussistano i relativi presupposti normativi oggetti e soggettivi – e, del resto, nemmeno avrebbe potuto, essendo all'uopo necessario l'intervento abrogativo del Legislatore” (cfr. memoria di replica pag. 8)”.
8- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante nei confronti della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (corrispondente agli importi di cui alle ingiunzioni oggetto di opposizione), e pertanto con riferimento allo scaglione da €
52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione €
4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Le spese di lite sostenute dal terzo interveniente devono essere dichiarate definitivamente a carico dello stesso stante l'inammissibilità dell'intervento svolto.
9- Deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara inammissibile l'intervento del terzo;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 11/12 4) dichiara definitivamente a carico del terzo interveniente le spese di lite dallo stesso anticipate;
5) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 12/12