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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 282/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita Pasca -
Presidente
2) Dott. Riccardo MELE -
Consigliere
3) Dott. Maurizio PETRELLI -
Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 282/2023 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.10.2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
((Partita Iva ) rappresentata e difesa Antonio Conte;
P.IVA_1
-APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Francesco Toto e LO LL;
- APPELLATO –
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 8.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato in data 28.1.19 il
adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir condannare la CP_2 compagnia convenuta alla corresponsione in proprio favore dell'indennizzo dovuto in relazione alla polizza infortuni n.
763983920 per un importo di € 60.818,00; deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di essere caduto allorchè, in data 27.5.1 9 si trovava all'interno della propria abitazione su di una scala piramidale e di aver riportato nell'occasione la frattura della clavicola dx 3°laterale, come accertato a seguito di accesso ad una struttura sanitaria;
di aver immediatamente denunciato il sinistro nella data medesima, dando successivamente contezza alla compagnia dell'avvenuta stabilizzazione dei postumi come da perizia depositata in atti, di aver sottoposto l'assicurato ad accertamento medico legale e di aver tentato una soluzione transattiva della vicenda, non perfezionatasi in ragione della consistenza della pretesa attorea, fondata su di una valutazione dei postumi eccessiva e sui parametri di stima del danno patrimoniale e cristallizzati nelle Tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, anziché sulle condizioni di polizza.
All'udienza tenutasi in data 19.6.19 la compagnia offriva banco iudicis mediante assegno circolare l'importo di € 16.750,00, che veniva trattenuto dall'attore a titolo di acconto;
nel corso del procedimento veniva disposta ctu medico legale funzionale alla determinazione dell'entità del pregiudizio patito dall'attore a seguito dell'infortunio e dell'indennizzo come contrattualmente previsto;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 18.5.22 i procuratori delle parti curavano tale incombente, quindi il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e di seguito rimesso sul ruolo, affinchè la compagnia provvedesse al deposito di una copia integralmente leggibile delle condizioni di polizza;
all'udienza del
13.2.23, formulate ad opera delle parti le rispettive istanze conclusive, la causa veniva immediatamente trattenuta in decisone”.
La causa è stata definita con sentenza n. 621/2023 con la quale il
Tribunale in accoglimento della domanda attrice ha condannato la compagnia al versamento in favore dell'attore dell'indennizzo pari ad
€ 27.300, 00, oltre accessori, nonché alla rifusione in favore dell'attore della quota di ½ delle spese di lite, compensando tra le parti la quota residua e ponendo a carico della convenuta gli oneri rinvenienti dalla ctu.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto non provate, alla luce dei riscontri documentali in atti, condizioni pattizie in deroga degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e, di conseguenza, ha determinato l'indennizzo dovuto sulla scorta delle
Tabelle del Tribunale di Milano nella misura suindicata.
Avverso la prefata sentenza interponeva appello Controparte_1
instando, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia
[...] esecutiva della sentenza gravata, e, nel merito, per la riforma dell'impugnata sentenza con il ricalcolo degli importi dovuti;
il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_2
e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 8.10.2025 a seguito della discussione orale della causa da parte del difensore dell'appellante il consigliere istruttore ha trattenuto la causa per la decisione,
Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta “violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697
c.c., in relazione alla prova delle condizioni contrattuali - produzione documentale completa e “leggibile” – pagamento dell'indennizzo di polizza banco iudicis - rigetto della domanda attrice – riforma della
Sentenza”.
In particolare, si censura la sentenza di primo grado laddove ha considerato non provate le condizioni contrattuali relative all'indennizzo previste negli artt. 28 e 29 CGA, ritenendole contenute in documentazione “di cui non è possibile apprezzare la riferibilità alla polizza contratta nel 1987 dal ”. CP_2
Evidenzia he contrariamente all'assunto Controparte_1 del Tribunale, le Condizioni contrattuali suindicate sarebbero state ritualmente prodotte in giudizio, risulterebbero perfettamente leggibili e, dunque, necessariamente applicabili.
Deduce inoltre l'appellante che il massimale assicurato sarebbe indicato in modo chiaro nella misura di Lire 200.000.000 (ora pari ad
€ 103.291,38).
Pertanto, secondo in applicazione delle Controparte_1 condizioni di polizza calcolando sul massimale suddetto l'IP e computando € 51,65/giorno come diaria giornaliera per il periodo di inabilità temporanea, l'indennizzo dovuto al Sig. , alla luce CP_2 della CTU disposta dal Tribunale, andrebbe quantificato in €
14.022,97.
Evidenzia infine l'appellante che la domanda attrice andrebbe rigettata in quanto alla prima udienza di trattazione la compagnia assicuratrice avrebbe offerto all'attore la somma di € 16.750,00 e il CP_2 avrebbe trattenuto tale somma in acconto sul maggior dovuto.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta “la violazione ed errata applicazione degli artt.1362 c.c., in relazione al criterio di calcolo dell'indennizzo di polizza – pagamento dell'indennizzo di polizza banco iudicis - rigetto della domanda attrice – riforma della
Sentenza impugnata”. In particolare, si censura la sentenza di primo grado laddove ha statuito che non essendo rinvenibili, alla luce dei riscontri documentali in atti, condizioni pattizie in deroga degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, l'indennizzo debba essere determinato sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Sul punto evidenzia l'appellante che essendo la polizza infortuni soggetta al principio indennitario, da un lato sarebbe necessario stimare l'indennizzo in proporzione al massimale di polizza e, dall'altro, sarebbe senza dubbio escluso poter applicare, come criterio di stima, quello dettato per la quantificazione del danno non patrimoniale, ispirato al diverso principio risarcitorio.
Pertanto, secondo la compagnia assicuratrice in applicazione delle condizioni generali in atti e calcolando l'IP sulla base del massimale di lire 200.000.000 (pari ad € 103.291,38) l'indennizzo di polizza dovuto al Sig. andrebbe quantificato in € 14.022,97 e, di CP_2 conseguenza, considerato il superiore importo già conseguito dal CP_2
a titolo di acconto la domanda attrice andrebbe rigettata.
[...]
Con il terzo motivo di gravame lamenta l'appellante “violazione ed errata applicazione dell'art.112 c.p.c., nonché agli artt. 115, 116
c.p.c., 2033, 2036 e 2041 c.c., in relazione all'omessa deduzione dall'importo liquidato di quanto accettato in acconto in corso di causa dall'attore– divieto di locupletazione senza causa – riduzione delle somme dovute –riforma della Sentenza impugnata”.
In particolare, si censura la sentenza gravata laddove nel condannare al pagamento della somma di € 27.300,00, liquidata dal Tribunale secondo le Tabelle Milanesi non sottrae la somma di €16.750,00, offerta alla prima udienza ed accettata in acconto dall'attore.
In via preliminare dev'essere delibata l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata dal . CP_2
Al riguardo l'odierno appellato ha dedotto che il primo motivo di gravame sarebbe fondato su fatti introdotti dalla compagnia assicuratrice per la prima volta nel presente grado di giudizio e violerebbe pertanto il disposto di cui all'art.345 c.p.c.
L'eccezione dev'essere rigettata in quanto infondata. Sul punto va rilevato che la compagnia assicuratrice ha invocato l'applicabilità dei criteri contrattuali di stima dell'indennizzo dovuto già nella comparsa di costituzione e risposta del 23.05.2019 depositata nel primo grado. Ed invero nel prefato atto a pag. 2 si legge “…Tale domanda è, certamente, destituita di ogni pregio giuridico, dovendo trovare applicazione unicamente i criteri contrattuali di stima dell'indennizzo previsti dagli artt. 27-28 CDA”.
Passando all'esame del merito della causa si rileva che i motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi sul piano logico e giuridico, sono infondati.
Preliminarmente va rammentato che gli arresti della Suprema Corte in tema di riparto di onere della prova nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo (Cfr. Cass. n. 1558 del 23/01/2018; Cass.7749/2020) chiariscono che incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa (infortunio) e del pregiudizio derivante dal primo e che, di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo.
In particolare, con riferimento al massimale si è affermato che “il
"fatto costitutivo" della pretesa dell'assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è
l'avverarsi d'un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. L'esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell'assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 cod.civ.”.
Tanto premesso, si rileva che nella fattispecie sono incontroversi sia il fatto storico dell'evento sia l'operatività della polizza attenendo le censure in esame esclusivamente alla quantificazione dell'indennizzo dovuto ed ai relativi criteri.
Al riguardo la compagnia ha evidenziato la necessità di applicare i criteri di liquidazione previsti negli artt. 28 e 29 CGA i quali parametrerebbero l'importo dovuto a titolo di invalidità totale al massimale previsto di Lire 200.000.000 (ora pari ad € 103.291,38) e prevederebbero l'importo di € 51,65/giorno come diaria giornaliera per il periodo di inabilità temporanea.
Ebbene la Corte, condividendo sul punto la pronuncia del primo giudice, ritiene che l'odierna appellante non abbia assolto all'onere di dimostrare condizioni pattizie di liquidazione dell'indennizzo dovuto in deroga degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
Ciò in quanto gli articoli delle CGA invocati dall'appellante con riferimento alla liquidazione dell'indennizzo si rinvengono esclusivamente nella documentazione prodotta dalla medesima parte, ma di tale produzione non è possibile apprezzare la riferibilità alla polizza contratta nel 1987 dal tanto, in particolare, CP_2 considerato che la copia della polizza inoltrata dalla stessa compagnia a fronte dell'istanza di accesso agli atti formulata dal CP_2 risulta in parte illeggibile e non consente pertanto di individuare previsioni contrattuali con formulazione analoga a quelle suindicate.
In conclusione, deve condividersi la pronuncia del Tribunale laddove ha considerato non provate le condizioni pattizie di liquidazione dell'indennizzo dovuto in deroga degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale ed ha ritenuto che spettasse alla compagnia l'onere di dimostrarle in quanto le stesse non costituiscono fatti generatori del credito dell'assicurato, ma piuttosto fatti limitativi del debito dell'assicuratore, in applicazione dei principi innanzi espressi.
Va parimenti ritenuta corretta la statuizione del primo giudice laddove ha considerato applicabili le tabelle milanesi.
Sul punto va richiamato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori. (Cfr. cass. sez.
3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017). Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che “nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo l'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E' intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. "Equità", ha affermato al riguardo la Suprema Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall'affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle "Tabelle" di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale”. (Cass.;/7 giugno 2011, n. 12408, nonchéCass.0 giugno
2011, n. 14402).
In conclusione, va condivisa la pronuncia del Tribunale laddove ha determinato l'indennizzo sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale in atti e delle Tabelle del Tribunale di Milano attribuendo all'attore l'importo di € 19.875,00 a titolo di 12% di invalidità permanente e l'importo di € 7.425,00 a titolo di ITT ed ITP.
Passando all'esame del terzo motivo di appello la Corte ne rileva la fondatezza per le ragioni di seguito espresse.
Ed invero dalla lettura della motivazione della pronuncia gravata si evince in modo inequivoco che il primo giudice nel liquidare la somma dovuta a titolo di indennizzo in € 27.300,00 non abbia tenuto conto della somma di euro € 16.750,00 che la compagnia assicuratrice aveva già corrisposto al a titolo di acconto sull'importo dovuto. CP_2
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di appello tale importo di euro € 16.750,00 va detratto dalla somma di € 1\27.300,00 riconosciuta al a titolo di indennizzo, con conseguente riforma della CP_2 sentenza impugnata. L'appello va dunque accolto parzialmente nei termini innanzi espressi, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese, liquidate da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la somma per cui vi è condanna di n favore del in euro Controparte_1 CP_2
10.550,00;\
2) Conferma nel resto la pronuncia gravata;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in euro 4.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco Toto e
LO LL procuratori antistatari.
Lecce, 5.12.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott.ssa Anna Rita
Pasca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita Pasca -
Presidente
2) Dott. Riccardo MELE -
Consigliere
3) Dott. Maurizio PETRELLI -
Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 282/2023 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.10.2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
((Partita Iva ) rappresentata e difesa Antonio Conte;
P.IVA_1
-APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Francesco Toto e LO LL;
- APPELLATO –
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 8.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato in data 28.1.19 il
adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir condannare la CP_2 compagnia convenuta alla corresponsione in proprio favore dell'indennizzo dovuto in relazione alla polizza infortuni n.
763983920 per un importo di € 60.818,00; deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di essere caduto allorchè, in data 27.5.1 9 si trovava all'interno della propria abitazione su di una scala piramidale e di aver riportato nell'occasione la frattura della clavicola dx 3°laterale, come accertato a seguito di accesso ad una struttura sanitaria;
di aver immediatamente denunciato il sinistro nella data medesima, dando successivamente contezza alla compagnia dell'avvenuta stabilizzazione dei postumi come da perizia depositata in atti, di aver sottoposto l'assicurato ad accertamento medico legale e di aver tentato una soluzione transattiva della vicenda, non perfezionatasi in ragione della consistenza della pretesa attorea, fondata su di una valutazione dei postumi eccessiva e sui parametri di stima del danno patrimoniale e cristallizzati nelle Tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, anziché sulle condizioni di polizza.
All'udienza tenutasi in data 19.6.19 la compagnia offriva banco iudicis mediante assegno circolare l'importo di € 16.750,00, che veniva trattenuto dall'attore a titolo di acconto;
nel corso del procedimento veniva disposta ctu medico legale funzionale alla determinazione dell'entità del pregiudizio patito dall'attore a seguito dell'infortunio e dell'indennizzo come contrattualmente previsto;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 18.5.22 i procuratori delle parti curavano tale incombente, quindi il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e di seguito rimesso sul ruolo, affinchè la compagnia provvedesse al deposito di una copia integralmente leggibile delle condizioni di polizza;
all'udienza del
13.2.23, formulate ad opera delle parti le rispettive istanze conclusive, la causa veniva immediatamente trattenuta in decisone”.
La causa è stata definita con sentenza n. 621/2023 con la quale il
Tribunale in accoglimento della domanda attrice ha condannato la compagnia al versamento in favore dell'attore dell'indennizzo pari ad
€ 27.300, 00, oltre accessori, nonché alla rifusione in favore dell'attore della quota di ½ delle spese di lite, compensando tra le parti la quota residua e ponendo a carico della convenuta gli oneri rinvenienti dalla ctu.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto non provate, alla luce dei riscontri documentali in atti, condizioni pattizie in deroga degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e, di conseguenza, ha determinato l'indennizzo dovuto sulla scorta delle
Tabelle del Tribunale di Milano nella misura suindicata.
Avverso la prefata sentenza interponeva appello Controparte_1
instando, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia
[...] esecutiva della sentenza gravata, e, nel merito, per la riforma dell'impugnata sentenza con il ricalcolo degli importi dovuti;
il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_2
e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 8.10.2025 a seguito della discussione orale della causa da parte del difensore dell'appellante il consigliere istruttore ha trattenuto la causa per la decisione,
Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta “violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697
c.c., in relazione alla prova delle condizioni contrattuali - produzione documentale completa e “leggibile” – pagamento dell'indennizzo di polizza banco iudicis - rigetto della domanda attrice – riforma della
Sentenza”.
In particolare, si censura la sentenza di primo grado laddove ha considerato non provate le condizioni contrattuali relative all'indennizzo previste negli artt. 28 e 29 CGA, ritenendole contenute in documentazione “di cui non è possibile apprezzare la riferibilità alla polizza contratta nel 1987 dal ”. CP_2
Evidenzia he contrariamente all'assunto Controparte_1 del Tribunale, le Condizioni contrattuali suindicate sarebbero state ritualmente prodotte in giudizio, risulterebbero perfettamente leggibili e, dunque, necessariamente applicabili.
Deduce inoltre l'appellante che il massimale assicurato sarebbe indicato in modo chiaro nella misura di Lire 200.000.000 (ora pari ad
€ 103.291,38).
Pertanto, secondo in applicazione delle Controparte_1 condizioni di polizza calcolando sul massimale suddetto l'IP e computando € 51,65/giorno come diaria giornaliera per il periodo di inabilità temporanea, l'indennizzo dovuto al Sig. , alla luce CP_2 della CTU disposta dal Tribunale, andrebbe quantificato in €
14.022,97.
Evidenzia infine l'appellante che la domanda attrice andrebbe rigettata in quanto alla prima udienza di trattazione la compagnia assicuratrice avrebbe offerto all'attore la somma di € 16.750,00 e il CP_2 avrebbe trattenuto tale somma in acconto sul maggior dovuto.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta “la violazione ed errata applicazione degli artt.1362 c.c., in relazione al criterio di calcolo dell'indennizzo di polizza – pagamento dell'indennizzo di polizza banco iudicis - rigetto della domanda attrice – riforma della
Sentenza impugnata”. In particolare, si censura la sentenza di primo grado laddove ha statuito che non essendo rinvenibili, alla luce dei riscontri documentali in atti, condizioni pattizie in deroga degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, l'indennizzo debba essere determinato sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Sul punto evidenzia l'appellante che essendo la polizza infortuni soggetta al principio indennitario, da un lato sarebbe necessario stimare l'indennizzo in proporzione al massimale di polizza e, dall'altro, sarebbe senza dubbio escluso poter applicare, come criterio di stima, quello dettato per la quantificazione del danno non patrimoniale, ispirato al diverso principio risarcitorio.
Pertanto, secondo la compagnia assicuratrice in applicazione delle condizioni generali in atti e calcolando l'IP sulla base del massimale di lire 200.000.000 (pari ad € 103.291,38) l'indennizzo di polizza dovuto al Sig. andrebbe quantificato in € 14.022,97 e, di CP_2 conseguenza, considerato il superiore importo già conseguito dal CP_2
a titolo di acconto la domanda attrice andrebbe rigettata.
[...]
Con il terzo motivo di gravame lamenta l'appellante “violazione ed errata applicazione dell'art.112 c.p.c., nonché agli artt. 115, 116
c.p.c., 2033, 2036 e 2041 c.c., in relazione all'omessa deduzione dall'importo liquidato di quanto accettato in acconto in corso di causa dall'attore– divieto di locupletazione senza causa – riduzione delle somme dovute –riforma della Sentenza impugnata”.
In particolare, si censura la sentenza gravata laddove nel condannare al pagamento della somma di € 27.300,00, liquidata dal Tribunale secondo le Tabelle Milanesi non sottrae la somma di €16.750,00, offerta alla prima udienza ed accettata in acconto dall'attore.
In via preliminare dev'essere delibata l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata dal . CP_2
Al riguardo l'odierno appellato ha dedotto che il primo motivo di gravame sarebbe fondato su fatti introdotti dalla compagnia assicuratrice per la prima volta nel presente grado di giudizio e violerebbe pertanto il disposto di cui all'art.345 c.p.c.
L'eccezione dev'essere rigettata in quanto infondata. Sul punto va rilevato che la compagnia assicuratrice ha invocato l'applicabilità dei criteri contrattuali di stima dell'indennizzo dovuto già nella comparsa di costituzione e risposta del 23.05.2019 depositata nel primo grado. Ed invero nel prefato atto a pag. 2 si legge “…Tale domanda è, certamente, destituita di ogni pregio giuridico, dovendo trovare applicazione unicamente i criteri contrattuali di stima dell'indennizzo previsti dagli artt. 27-28 CDA”.
Passando all'esame del merito della causa si rileva che i motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi sul piano logico e giuridico, sono infondati.
Preliminarmente va rammentato che gli arresti della Suprema Corte in tema di riparto di onere della prova nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo (Cfr. Cass. n. 1558 del 23/01/2018; Cass.7749/2020) chiariscono che incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa (infortunio) e del pregiudizio derivante dal primo e che, di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo.
In particolare, con riferimento al massimale si è affermato che “il
"fatto costitutivo" della pretesa dell'assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è
l'avverarsi d'un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. L'esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell'assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 cod.civ.”.
Tanto premesso, si rileva che nella fattispecie sono incontroversi sia il fatto storico dell'evento sia l'operatività della polizza attenendo le censure in esame esclusivamente alla quantificazione dell'indennizzo dovuto ed ai relativi criteri.
Al riguardo la compagnia ha evidenziato la necessità di applicare i criteri di liquidazione previsti negli artt. 28 e 29 CGA i quali parametrerebbero l'importo dovuto a titolo di invalidità totale al massimale previsto di Lire 200.000.000 (ora pari ad € 103.291,38) e prevederebbero l'importo di € 51,65/giorno come diaria giornaliera per il periodo di inabilità temporanea.
Ebbene la Corte, condividendo sul punto la pronuncia del primo giudice, ritiene che l'odierna appellante non abbia assolto all'onere di dimostrare condizioni pattizie di liquidazione dell'indennizzo dovuto in deroga degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
Ciò in quanto gli articoli delle CGA invocati dall'appellante con riferimento alla liquidazione dell'indennizzo si rinvengono esclusivamente nella documentazione prodotta dalla medesima parte, ma di tale produzione non è possibile apprezzare la riferibilità alla polizza contratta nel 1987 dal tanto, in particolare, CP_2 considerato che la copia della polizza inoltrata dalla stessa compagnia a fronte dell'istanza di accesso agli atti formulata dal CP_2 risulta in parte illeggibile e non consente pertanto di individuare previsioni contrattuali con formulazione analoga a quelle suindicate.
In conclusione, deve condividersi la pronuncia del Tribunale laddove ha considerato non provate le condizioni pattizie di liquidazione dell'indennizzo dovuto in deroga degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale ed ha ritenuto che spettasse alla compagnia l'onere di dimostrarle in quanto le stesse non costituiscono fatti generatori del credito dell'assicurato, ma piuttosto fatti limitativi del debito dell'assicuratore, in applicazione dei principi innanzi espressi.
Va parimenti ritenuta corretta la statuizione del primo giudice laddove ha considerato applicabili le tabelle milanesi.
Sul punto va richiamato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori. (Cfr. cass. sez.
3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017). Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che “nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo l'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E' intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. "Equità", ha affermato al riguardo la Suprema Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall'affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle "Tabelle" di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale”. (Cass.;/7 giugno 2011, n. 12408, nonchéCass.0 giugno
2011, n. 14402).
In conclusione, va condivisa la pronuncia del Tribunale laddove ha determinato l'indennizzo sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale in atti e delle Tabelle del Tribunale di Milano attribuendo all'attore l'importo di € 19.875,00 a titolo di 12% di invalidità permanente e l'importo di € 7.425,00 a titolo di ITT ed ITP.
Passando all'esame del terzo motivo di appello la Corte ne rileva la fondatezza per le ragioni di seguito espresse.
Ed invero dalla lettura della motivazione della pronuncia gravata si evince in modo inequivoco che il primo giudice nel liquidare la somma dovuta a titolo di indennizzo in € 27.300,00 non abbia tenuto conto della somma di euro € 16.750,00 che la compagnia assicuratrice aveva già corrisposto al a titolo di acconto sull'importo dovuto. CP_2
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di appello tale importo di euro € 16.750,00 va detratto dalla somma di € 1\27.300,00 riconosciuta al a titolo di indennizzo, con conseguente riforma della CP_2 sentenza impugnata. L'appello va dunque accolto parzialmente nei termini innanzi espressi, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese, liquidate da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la somma per cui vi è condanna di n favore del in euro Controparte_1 CP_2
10.550,00;\
2) Conferma nel resto la pronuncia gravata;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in euro 4.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco Toto e
LO LL procuratori antistatari.
Lecce, 5.12.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott.ssa Anna Rita
Pasca)