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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3766/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3766/2023 R.G.L., vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Marina di Caulonia (RC), via Brooklyn n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesca Mercuri che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
CP_ domiciliato in Locri, via Matteotti 48, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024, a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino
[...]
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/11/2023, deduceva: - di aver presentato Parte_1 in data 12/12/2020 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di persona CP_1 disabile ai sensi dell' art. 3, comma 3, L. 104/92; - che la Commissione Medica preposta in data
01/09/2021 la sottoponeva a visita riconoscendola persona disabile ai sensi dell'art. art. 3, comma 1,
L. 104/92; - che avverso il suddetto giudizio proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. n.
1039/2022 Tribunale di Locri); - che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott.ssa Per_2
la dichiarava persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992; - che in data
[...]
29/03/2023 trasmetteva controdeduzioni al CTU, le quali rimanevano senza valutazione;
- che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « 1) preliminarmente disporre nuova
CTU medico/legale con rigetto definitivo dell'A.T.P. espletato N. 1039/2022 R.G., accertando e dichiarando per l'effetto che le patologie da cui la sig.ra soffre l'hanno Parte_1 resa persona con handicap in situazione di gravità, in quanto presenta un'autonomia personale ridotta, con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale fin dalla data della domanda amministrativa (12.12.2020), ovvero da quella diversa data che verrà accertata in corso di causa previa CTU medico legale;
2) per l'effetto accertare e dichiarare che la sig.ra , nata a [...] il [...], è persona handicappata in Parte_1 situazione di gravità in quanto presenta un'autonomia personale ridotta, con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale, nonché ridotte capacità motorie permanenti di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; 3) dichiarare il diritto della stessa ad ottenere, quale persona handicappata in situazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della
Legge n. 104/1992, le prestazioni e agevolazioni previste dalla suddetta legge dalla data di presentazione della domanda amministrativa (12.12.2020) ovvero da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali e CPA come per legge».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, insistendo per la conferma delle valutazioni già rassegnate dal CTU e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dello stato di persona disabile in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Conseguentemente, non è sufficiente che la ricorrente sia affetta da un certo numero di patologie, ma
è necessario che presenti minorazioni tali da ridurre l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a esprimere dissenso rispetto a quanto nella relazione peritale, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza. D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da «Rettocolite ulcerosa in trattamento farmacologico specifico. Incontinenza di entrambi gli sfinteri. Disturbo d'ansia con umore depresso.
Tiroidite di hashimoto».
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di disabilità grave.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che: «le infermità delle quali è portatrice la perizianda sussistevano già alla data di presentazione della Parte_1 domanda amministrativa (12-12-2020). Esse determinano nella stessa un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Pertanto ritengo che la perizianda possa essere riconosciuta:
”PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DELLA LEGGE 104 DEL 1992.
Infatti le gravi minorazioni presentate dalla perizianda riducono l'autonomia personale ma non in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
Occorre peraltro evidenziare che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dalla parte ricorrente, analizzando le motivazioni in base alle quali ha ritenuto che le condizioni di salute di impediscano il Parte_1 riconoscimento dei benefici richiesti. Le osservazioni suddette e la risposta fornita risultano peraltro correttamente allegate alla relazione peritale depositata.
Infatti, la stessa ha precisato: «la rettocolite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica intestinale che provoca una sintomatologia che comprende dolore addominale e scariche di diarrea con sangue, caratterizzata da fasi attive e da fasi di remissione. Oggi la terapia farmacologica ha l'obiettivo di allungare il più possibile le fasi di remissione assicurando al paziente una riduzione della sintomatologia. Mensilmente, dopo la somministrazione del farmaco Infliximab la perizianda riferisce di avere cefalea e dolori articolari. Per quanto riguarda la Tiroidite di OT la perizianda riferiva esplicitamente di adottare una terapia saltuaria, quindi, ho ritenuto opportuno menzionare questa patologia, ma, non ritengo si tratti nel caso della signora di una Parte_1 patologia che possa avere grande influenza sulle conclusioni alle quali sono giunta. La perizianda non risulta idonea allo svolgimento delle mansioni di urgenza cioè sala operatoria e rianimazione, ma, attualmente riferisce di lavorare in ambulatorio, quindi, ritengo che la mia valutazione debba rimanere immutata poiché le infermità delle quali è portatrice non richiedono un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ma, determinano un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Pertanto ritengo che la perizianda possa essere riconosciuta: PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 1 DELLA LEGGE 104 DEL 1992».
D'altra parte, le censure mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, vengono compensate nella misura della metà in quanto nel giudizio di ATP l si è difeso per il tramite di propri funzionari non documentando CP_1 spese, ponendo la rimanente parte a carico della ricorrente, liquidandola ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Le spese della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa vanno poste a carico di parte ricorrente. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 3766/2023, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92, dalla data della domanda amministrativa (12.12.2020).
- Compensa le spese di lite nella misura della metà e pone la rimanente parte a carico della ricorrente liquidandola in € 1.900,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell' , in CP_1 persona del L.R.P.T.
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa Persona_2
Locri, 03.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3766/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3766/2023 R.G.L., vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Marina di Caulonia (RC), via Brooklyn n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesca Mercuri che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
CP_ domiciliato in Locri, via Matteotti 48, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024, a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino
[...]
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/11/2023, deduceva: - di aver presentato Parte_1 in data 12/12/2020 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di persona CP_1 disabile ai sensi dell' art. 3, comma 3, L. 104/92; - che la Commissione Medica preposta in data
01/09/2021 la sottoponeva a visita riconoscendola persona disabile ai sensi dell'art. art. 3, comma 1,
L. 104/92; - che avverso il suddetto giudizio proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. n.
1039/2022 Tribunale di Locri); - che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott.ssa Per_2
la dichiarava persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992; - che in data
[...]
29/03/2023 trasmetteva controdeduzioni al CTU, le quali rimanevano senza valutazione;
- che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « 1) preliminarmente disporre nuova
CTU medico/legale con rigetto definitivo dell'A.T.P. espletato N. 1039/2022 R.G., accertando e dichiarando per l'effetto che le patologie da cui la sig.ra soffre l'hanno Parte_1 resa persona con handicap in situazione di gravità, in quanto presenta un'autonomia personale ridotta, con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale fin dalla data della domanda amministrativa (12.12.2020), ovvero da quella diversa data che verrà accertata in corso di causa previa CTU medico legale;
2) per l'effetto accertare e dichiarare che la sig.ra , nata a [...] il [...], è persona handicappata in Parte_1 situazione di gravità in quanto presenta un'autonomia personale ridotta, con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale, nonché ridotte capacità motorie permanenti di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; 3) dichiarare il diritto della stessa ad ottenere, quale persona handicappata in situazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della
Legge n. 104/1992, le prestazioni e agevolazioni previste dalla suddetta legge dalla data di presentazione della domanda amministrativa (12.12.2020) ovvero da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali e CPA come per legge».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, insistendo per la conferma delle valutazioni già rassegnate dal CTU e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dello stato di persona disabile in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Conseguentemente, non è sufficiente che la ricorrente sia affetta da un certo numero di patologie, ma
è necessario che presenti minorazioni tali da ridurre l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a esprimere dissenso rispetto a quanto nella relazione peritale, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza. D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da «Rettocolite ulcerosa in trattamento farmacologico specifico. Incontinenza di entrambi gli sfinteri. Disturbo d'ansia con umore depresso.
Tiroidite di hashimoto».
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di disabilità grave.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che: «le infermità delle quali è portatrice la perizianda sussistevano già alla data di presentazione della Parte_1 domanda amministrativa (12-12-2020). Esse determinano nella stessa un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Pertanto ritengo che la perizianda possa essere riconosciuta:
”PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DELLA LEGGE 104 DEL 1992.
Infatti le gravi minorazioni presentate dalla perizianda riducono l'autonomia personale ma non in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
Occorre peraltro evidenziare che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dalla parte ricorrente, analizzando le motivazioni in base alle quali ha ritenuto che le condizioni di salute di impediscano il Parte_1 riconoscimento dei benefici richiesti. Le osservazioni suddette e la risposta fornita risultano peraltro correttamente allegate alla relazione peritale depositata.
Infatti, la stessa ha precisato: «la rettocolite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica intestinale che provoca una sintomatologia che comprende dolore addominale e scariche di diarrea con sangue, caratterizzata da fasi attive e da fasi di remissione. Oggi la terapia farmacologica ha l'obiettivo di allungare il più possibile le fasi di remissione assicurando al paziente una riduzione della sintomatologia. Mensilmente, dopo la somministrazione del farmaco Infliximab la perizianda riferisce di avere cefalea e dolori articolari. Per quanto riguarda la Tiroidite di OT la perizianda riferiva esplicitamente di adottare una terapia saltuaria, quindi, ho ritenuto opportuno menzionare questa patologia, ma, non ritengo si tratti nel caso della signora di una Parte_1 patologia che possa avere grande influenza sulle conclusioni alle quali sono giunta. La perizianda non risulta idonea allo svolgimento delle mansioni di urgenza cioè sala operatoria e rianimazione, ma, attualmente riferisce di lavorare in ambulatorio, quindi, ritengo che la mia valutazione debba rimanere immutata poiché le infermità delle quali è portatrice non richiedono un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ma, determinano un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Pertanto ritengo che la perizianda possa essere riconosciuta: PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 1 DELLA LEGGE 104 DEL 1992».
D'altra parte, le censure mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, vengono compensate nella misura della metà in quanto nel giudizio di ATP l si è difeso per il tramite di propri funzionari non documentando CP_1 spese, ponendo la rimanente parte a carico della ricorrente, liquidandola ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Le spese della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa vanno poste a carico di parte ricorrente. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 3766/2023, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92, dalla data della domanda amministrativa (12.12.2020).
- Compensa le spese di lite nella misura della metà e pone la rimanente parte a carico della ricorrente liquidandola in € 1.900,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell' , in CP_1 persona del L.R.P.T.
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa Persona_2
Locri, 03.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli