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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1790/2021 introdotto con ricorso depositato in data 14/10/2021 da
, C.F. nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in frazione Fonte di Campo n 36, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Capponi Croci del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]. Fonte di Campo n.36, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Di
Marco del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04/10/2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con emissione di Parte_1 CP_1
sentenza definitiva, -respingere la richiesta di addebito della separazione proposta da parte resistente nonché quella di porre in favore della resistente il pagamento di un assegno di mantenimento mancandone i presupposti di fatto e di diritto , -respingere in quanto inammissibile la richiesta di liquidazione della somma di € 150.000,00, in favore della resistente o di ogni altra somma in quanto non dovuta, -respingere in quanto inammissibile ed infondata la richiesta di sospensione del presente giudizio , - condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio”.
PER LA RESISTENTE: “in via preliminare: SOSPENDERE il presente procedimento in attesa di accertare le capacità psico-fisiche del ricorrente legate all'età visto il certificato medico del Dott. del 28.12.2021 di già in fascicolo telematico, Per_1
con cui descrive il paziente con “iniziale decadimento cognitivo…… deficit della memoria”; questa difesa ritiene opportuno valutare ad oggi, l'eventuale progressione delle patologie legate all'età, riscontrate dal Dott. nell'anno 2021 sulla Per_1
persona del Sig. al fine di valutare se per effetto delle stesse e/o del loro Pt_1
progredire, visto l'avanzare della vetusta età, si trovi nell'impossibilità anche parziale di provvedere ai propri interessi;
-RIFORMULARE il provvedimento presidenziale in punto di mantenimento della Sig.ra per tutte le motivazioni espresse nell'atto di CP_1
costituzione e nella memoria integrativa e successivi;
nel merito: -RICONOSCERE a favore della stessa un mantenimento di euro 350,00, previo accertamento e dichiarazione che il Sig. ha avuto un comportamento in violazione agli Parte_1 obblighi nascenti dal matrimonio;
per l'effetto, DICHIARARE la separazione tra coniugi CON PRONUNCIA DI ADDEBITO IN CAPO AL SIG- - liquidare Pt_1
la somma di euro 150.000,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, quale contributo fornito dalla stessa alla formazione del patrimonio familiare e/o comunque quale collaboratrice dell'impresa tacita familiare;
riconoscere comunque, la somma di euro 350,00 quale assegno di mantenimento;
condannare il Sig. alle spese di giudizio”. Pt_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/10/2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 30/4/1962 contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra , nata CP_1
ad Ascoli Piceno il 6/3/1939, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ascoli Piceno dell'anno 1962 atto n 127-2-A;
- con successivo atto del 2/6/1987 rep n 91688/13535, atto Notar i coniugi Per_2
convenivano a norma dell'art 162 c.c. di scegliere quale loro regime patrimoniale la separazione dei beni ai sensi dell'art 215 e seguenti c.c.;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: e oggi Per_3 Persona_4
ultracinquantenni e ambedue coniugati;
- già dal dicembre 1996 la sig.ra ebbe a lasciare la casa coniugale trasferendosi CP_1
nell'abitazione del figlio , dove tuttora risiede, a Piane di Morro;
Per_3
- già prima del 1996, il ricorrente aveva proposto ricorso per la separazione giudiziale dal coniuge, ma non presentandosi la stessa davanti al Presidente del Tribunale il sig. non proseguì nel giudizio;
Pt_1
- pertanto, i coniugi vivevano separati da oltre 25 anni;
- il sig. da circa 10 anni conviveva con la sig.ra nata a Pt_1 Persona_5
Bacau (Romania) il 16/8/1971, come risulta dallo stato di famiglia del ricorrente, dove pure è inserita la moglie anche se la stessa da circa 25 anni risiede con il figlio nell'abitazione di quest'ultimo; - deduceva il ricorrente di percepire la pensione di coltivatore diretto (circa € 500,00 mensili), mentre la sig.ra aveva una pensione di circa € 750,00 mensili;
CP_1
- il sig. con racc.ar del 14/7/2021, aveva comunicato alla moglie di voler Pt_1
provvedere a regolarizzare la loro ventennale separazione proponendo una separazione consensuale, proposta a cui però la sig.ra non ha dato alcuna risposta. CP_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso. In particolare, chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito in quanto quest'ultimo aveva violato i doveri di coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale disposti dall'art. 143 c.c.; che le venisse liquidata la somma di € 150.000 in virtù dell'attività prestata come collaboratrice nella tacita impresa familiare del coniuge e che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di € 350,00 mensili.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 12/01/2022; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22/02/2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva respinta, allo stato, la domanda per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento proposta dalla resistente.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I., ove, all'udienza del
05/05/2022 la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia sullo “status”, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 549/2022 del 05/09/2022, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 09/03/2023 dinanzi al Giudice
Istruttore, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte. In data 31/07/2023 il GI, previo rigetto della richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla resistente, atteso che l'eventuale incapacità del avrebbe potuto Pt_1
essere fatta valere in un autonomo procedimento di interdizione, promuovibile dalla stessa in quanto moglie del ricorrente, fermo restando che il Giudice aveva CP_1
disposto la trasmissione degli atti al PM per le opportune valutazioni sul punto, venivano ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti e veniva fissata, per l'esame dei testi ammessi, l'udienza del 7/11/2023 dinanzi al GOP, dott.ssa Stefania Iannetti, in considerazione del notevole carico di lavoro gravante sull'Ufficio.
Istruita la causa e precisate le conclusioni come indicato in epigrafe, all'udienza del
19/09/2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il GI rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di sospensione del presente giudizio avanzata dalla resistente è inammissibile, per le ragioni già puntualmente espresse dal Giudice relatore nell'ordinanza del 31/07/2023, alla cui motivazione ci si riporta integralmente.
Parimenti inammissibile risulta la domanda volta ad ottenere la liquidazione della somma di € 150.000,00 per l'attività prestata dalla come collaboratrice CP_1
nell'impresa familiare del Pt_1
Invero, la giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma Cartabia – applicabile alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 14/10/2021 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza 8 settembre 2022, n.
376).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare, peraltro solo di recente ammessa, ai sensi del D. Lvo n. n. 164/2024, con decorrenza dal 1°/3/2023).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra deve essere dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di separazione ma soggetta a rito diverso.
Tanto premesso, in merito alla domanda di addebito formulata dalla resistente va rilevato quanto segue.
La sig.ra fonda la propria richiesta sulla violazione dei doveri di fedeltà e di CP_1
coabitazione di cui all'art. 143 c.c. posta in essere dal marito.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass.
Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
In particolare, va rammentato che l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis; non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285) (si veda in questi termini, Tribunale Salerno sez. I, 19/02/2024, n.924).
Invero, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr. in tal senso,
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, n.12241; Cass. 10719/2013; Cass. 25663/2014).
Nel caso di specie, non può ritenersi che l'abbandono del tetto coniugale da parte del avvenuto, secondo la resistente, nel 1989, possa aver determinato Pt_1
l'intollerabilità della convivenza. E' incontestato, per averlo ammesso la stessa controparte (si veda pag. 4 memoria integrativa ove la dichiara “tanto che nell'anno 1990 lo stesso notificò CP_1 Pt_1
alla moglie Sig.ra il ricorso per separazione giudiziale che poi lui stesso non CP_1
coltivò”), che il ricorrente già nel 1990 avesse proposto ricorso per separazione giudiziale e che la moglie non si sia presentata all'udienza dinanzi al Presidente del
Tribunale: tale procedimento è stato successivamente abbandonato dallo stesso
Va aggiunto che nei propri scritti difensivi, la resistente dichiara di non Pt_1
comprendere le ragioni per cui, ad oggi, il marito vuole separarsi e che, anzi, ella ha in passato sperato in un “ravvedimento” di quest'ultimo.
L'intollerabilità della convivenza causalmente riconducibile all'allontanamento dalla casa coniugale da parte del nel 1989, risulta in contraddizione sia con il fatto Pt_1
che è stato quest'ultimo a proporre ricorso per separazione già nel 1990 e che, in quel giudizio, la pur potendo, eventualmente, proporre domanda di addebito, ha CP_1
preferito non costituirsi e persino non comparire all'udienza presidenziale;
sia con l'opposizione della donna, ancora oggi, alla richiesta del marito di separarsi, benché sia incontestato che i due vivono di fatto separati da circa 30 anni e che da oltre 10 il convive con altra donna. Pt_1
Peraltro, neanche a seguito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può dirsi provata l'imputabilità dell'intollerabilità della convivenza all'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente: i testimoni hanno, infatti, dichiarato esclusivamente che il si era allontanato dalla casa coniugale nel 1989 e che, da allora, era stata Pt_1
la a prendersi cura della suocera, fino alla morte di quest'ultima avvenuta nel 1996. CP_1
Peraltro, le affermazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(rispettivamente cognato, figlia e nuora delle parti) sono in contraddizione con quanto riferito dal sig. , vicino di casa dei coniugi all'epoca dei fatti, secondo Testimone_4
cui, in realtà, il nel 1989 viveva ancora nella casa coniugale, avendolo visto Pt_1
personalmente entrare e uscire da lì e, in ogni caso, in quanto, nelle occasioni nelle quali lo incontrava nei pressi della suddetta abitazione, lo stesso ricorrente gli riferiva di avere dormito nel locale pizzeria. In ogni caso, come sopra evidenziato, il comportamento tenuto dalla per oltre CP_1
trent'anni, durante i quali non ha mai proposto domanda di separazione con addebito nei confronti del marito, non si è costituita nel procedimento proposto da quest'ultimo, non ha mai spostato la residenza dalla casa coniugale sebbene sia incontestato che viva con il figlio nella di lui abitazione dal 1996 e, ancora oggi, non comprende le ragioni della separazione chiesta dal marito, avendo anzi riferito di avere sperato per anni in un ravvedimento di quest'ultimo, escludono l'efficienza causale tra la riferita violazione del dovere di coabitazione e l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, la quale è stata probabilmente determinata da altri fattori ed è culminata con l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del Pt_1
Va aggiunto che, con riferimento alle riferite relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio e prima dell'abbandono dell'abitazione familiare poste in essere dal ricorrente, alcuna prova è stata fornita dalla resistente.
In definitiva, la domanda di addebito avanzata dalla sig.ra deve essere rigettata. CP_1
La resistente ha inoltre chiesto il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento di importo pari ad € 350,00 mensili.
È noto che, per giurisprudenza ormai costante, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I -
12/12/2023, n. 34728).
Invero, “ai sensi dell'art. 156 c.c., il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento esige l'accertamento di molteplici presupposti, tra cui l'assenza di addebito a suo carico e l'accertata insufficienza di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Deve altresì sussistere una disparità economica significativa tra le parti e l'ammontare dell'assegno deve essere determinato tenendo conto delle circostanze specifiche e dei redditi del coniuge obbligato. A tal fine, dovrà essere valutata ogni fonte di reddito del richiedente, nonché l'attitudine al lavoro di entrambi i coniugi” (cfr. Tribunale Pordenone, 11/02/2025).
Nella fattispecie in esame, come già rilevato dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, non è stata fornita alcuna prova del tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, quantomeno dal 1962 al 1996. Né vi è una significativa disparità economica tra i coniugi, essendo anzi i due, oggi ultraottantenni, titolari di modestissimi redditi da pensione, che non consentirebbero di porre un contributo per il mantenimento a carico dell'uno senza il rischio di creare un rilevante squilibrio economico che sarebbe difficilmente sostenibile per il coniuge onerato. Inoltre, risulta che da circa trent'anni la è stabilmente inserita nel nucleo CP_1
familiare ed economico del figlio in altra abitazione.
Per tali ragioni, la domanda della resistente per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara inammissibili la domanda di sospensione del presente giudizio e di pagamento somme proposte dalla parte resistente;
2) rigetta la domanda di addebito e ogni altra domanda proposta dalla parte resistente;
3) condanna la sig.ra alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1
lite, liquidate in € 4.500 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 8/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1790/2021 introdotto con ricorso depositato in data 14/10/2021 da
, C.F. nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in frazione Fonte di Campo n 36, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Capponi Croci del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]. Fonte di Campo n.36, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Di
Marco del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04/10/2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con emissione di Parte_1 CP_1
sentenza definitiva, -respingere la richiesta di addebito della separazione proposta da parte resistente nonché quella di porre in favore della resistente il pagamento di un assegno di mantenimento mancandone i presupposti di fatto e di diritto , -respingere in quanto inammissibile la richiesta di liquidazione della somma di € 150.000,00, in favore della resistente o di ogni altra somma in quanto non dovuta, -respingere in quanto inammissibile ed infondata la richiesta di sospensione del presente giudizio , - condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio”.
PER LA RESISTENTE: “in via preliminare: SOSPENDERE il presente procedimento in attesa di accertare le capacità psico-fisiche del ricorrente legate all'età visto il certificato medico del Dott. del 28.12.2021 di già in fascicolo telematico, Per_1
con cui descrive il paziente con “iniziale decadimento cognitivo…… deficit della memoria”; questa difesa ritiene opportuno valutare ad oggi, l'eventuale progressione delle patologie legate all'età, riscontrate dal Dott. nell'anno 2021 sulla Per_1
persona del Sig. al fine di valutare se per effetto delle stesse e/o del loro Pt_1
progredire, visto l'avanzare della vetusta età, si trovi nell'impossibilità anche parziale di provvedere ai propri interessi;
-RIFORMULARE il provvedimento presidenziale in punto di mantenimento della Sig.ra per tutte le motivazioni espresse nell'atto di CP_1
costituzione e nella memoria integrativa e successivi;
nel merito: -RICONOSCERE a favore della stessa un mantenimento di euro 350,00, previo accertamento e dichiarazione che il Sig. ha avuto un comportamento in violazione agli Parte_1 obblighi nascenti dal matrimonio;
per l'effetto, DICHIARARE la separazione tra coniugi CON PRONUNCIA DI ADDEBITO IN CAPO AL SIG- - liquidare Pt_1
la somma di euro 150.000,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, quale contributo fornito dalla stessa alla formazione del patrimonio familiare e/o comunque quale collaboratrice dell'impresa tacita familiare;
riconoscere comunque, la somma di euro 350,00 quale assegno di mantenimento;
condannare il Sig. alle spese di giudizio”. Pt_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/10/2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 30/4/1962 contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra , nata CP_1
ad Ascoli Piceno il 6/3/1939, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ascoli Piceno dell'anno 1962 atto n 127-2-A;
- con successivo atto del 2/6/1987 rep n 91688/13535, atto Notar i coniugi Per_2
convenivano a norma dell'art 162 c.c. di scegliere quale loro regime patrimoniale la separazione dei beni ai sensi dell'art 215 e seguenti c.c.;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: e oggi Per_3 Persona_4
ultracinquantenni e ambedue coniugati;
- già dal dicembre 1996 la sig.ra ebbe a lasciare la casa coniugale trasferendosi CP_1
nell'abitazione del figlio , dove tuttora risiede, a Piane di Morro;
Per_3
- già prima del 1996, il ricorrente aveva proposto ricorso per la separazione giudiziale dal coniuge, ma non presentandosi la stessa davanti al Presidente del Tribunale il sig. non proseguì nel giudizio;
Pt_1
- pertanto, i coniugi vivevano separati da oltre 25 anni;
- il sig. da circa 10 anni conviveva con la sig.ra nata a Pt_1 Persona_5
Bacau (Romania) il 16/8/1971, come risulta dallo stato di famiglia del ricorrente, dove pure è inserita la moglie anche se la stessa da circa 25 anni risiede con il figlio nell'abitazione di quest'ultimo; - deduceva il ricorrente di percepire la pensione di coltivatore diretto (circa € 500,00 mensili), mentre la sig.ra aveva una pensione di circa € 750,00 mensili;
CP_1
- il sig. con racc.ar del 14/7/2021, aveva comunicato alla moglie di voler Pt_1
provvedere a regolarizzare la loro ventennale separazione proponendo una separazione consensuale, proposta a cui però la sig.ra non ha dato alcuna risposta. CP_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso. In particolare, chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito in quanto quest'ultimo aveva violato i doveri di coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale disposti dall'art. 143 c.c.; che le venisse liquidata la somma di € 150.000 in virtù dell'attività prestata come collaboratrice nella tacita impresa familiare del coniuge e che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di € 350,00 mensili.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 12/01/2022; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22/02/2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva respinta, allo stato, la domanda per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento proposta dalla resistente.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I., ove, all'udienza del
05/05/2022 la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia sullo “status”, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 549/2022 del 05/09/2022, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 09/03/2023 dinanzi al Giudice
Istruttore, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte. In data 31/07/2023 il GI, previo rigetto della richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla resistente, atteso che l'eventuale incapacità del avrebbe potuto Pt_1
essere fatta valere in un autonomo procedimento di interdizione, promuovibile dalla stessa in quanto moglie del ricorrente, fermo restando che il Giudice aveva CP_1
disposto la trasmissione degli atti al PM per le opportune valutazioni sul punto, venivano ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti e veniva fissata, per l'esame dei testi ammessi, l'udienza del 7/11/2023 dinanzi al GOP, dott.ssa Stefania Iannetti, in considerazione del notevole carico di lavoro gravante sull'Ufficio.
Istruita la causa e precisate le conclusioni come indicato in epigrafe, all'udienza del
19/09/2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il GI rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di sospensione del presente giudizio avanzata dalla resistente è inammissibile, per le ragioni già puntualmente espresse dal Giudice relatore nell'ordinanza del 31/07/2023, alla cui motivazione ci si riporta integralmente.
Parimenti inammissibile risulta la domanda volta ad ottenere la liquidazione della somma di € 150.000,00 per l'attività prestata dalla come collaboratrice CP_1
nell'impresa familiare del Pt_1
Invero, la giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma Cartabia – applicabile alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 14/10/2021 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza 8 settembre 2022, n.
376).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare, peraltro solo di recente ammessa, ai sensi del D. Lvo n. n. 164/2024, con decorrenza dal 1°/3/2023).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra deve essere dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di separazione ma soggetta a rito diverso.
Tanto premesso, in merito alla domanda di addebito formulata dalla resistente va rilevato quanto segue.
La sig.ra fonda la propria richiesta sulla violazione dei doveri di fedeltà e di CP_1
coabitazione di cui all'art. 143 c.c. posta in essere dal marito.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass.
Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
In particolare, va rammentato che l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis; non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285) (si veda in questi termini, Tribunale Salerno sez. I, 19/02/2024, n.924).
Invero, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr. in tal senso,
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, n.12241; Cass. 10719/2013; Cass. 25663/2014).
Nel caso di specie, non può ritenersi che l'abbandono del tetto coniugale da parte del avvenuto, secondo la resistente, nel 1989, possa aver determinato Pt_1
l'intollerabilità della convivenza. E' incontestato, per averlo ammesso la stessa controparte (si veda pag. 4 memoria integrativa ove la dichiara “tanto che nell'anno 1990 lo stesso notificò CP_1 Pt_1
alla moglie Sig.ra il ricorso per separazione giudiziale che poi lui stesso non CP_1
coltivò”), che il ricorrente già nel 1990 avesse proposto ricorso per separazione giudiziale e che la moglie non si sia presentata all'udienza dinanzi al Presidente del
Tribunale: tale procedimento è stato successivamente abbandonato dallo stesso
Va aggiunto che nei propri scritti difensivi, la resistente dichiara di non Pt_1
comprendere le ragioni per cui, ad oggi, il marito vuole separarsi e che, anzi, ella ha in passato sperato in un “ravvedimento” di quest'ultimo.
L'intollerabilità della convivenza causalmente riconducibile all'allontanamento dalla casa coniugale da parte del nel 1989, risulta in contraddizione sia con il fatto Pt_1
che è stato quest'ultimo a proporre ricorso per separazione già nel 1990 e che, in quel giudizio, la pur potendo, eventualmente, proporre domanda di addebito, ha CP_1
preferito non costituirsi e persino non comparire all'udienza presidenziale;
sia con l'opposizione della donna, ancora oggi, alla richiesta del marito di separarsi, benché sia incontestato che i due vivono di fatto separati da circa 30 anni e che da oltre 10 il convive con altra donna. Pt_1
Peraltro, neanche a seguito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può dirsi provata l'imputabilità dell'intollerabilità della convivenza all'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente: i testimoni hanno, infatti, dichiarato esclusivamente che il si era allontanato dalla casa coniugale nel 1989 e che, da allora, era stata Pt_1
la a prendersi cura della suocera, fino alla morte di quest'ultima avvenuta nel 1996. CP_1
Peraltro, le affermazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(rispettivamente cognato, figlia e nuora delle parti) sono in contraddizione con quanto riferito dal sig. , vicino di casa dei coniugi all'epoca dei fatti, secondo Testimone_4
cui, in realtà, il nel 1989 viveva ancora nella casa coniugale, avendolo visto Pt_1
personalmente entrare e uscire da lì e, in ogni caso, in quanto, nelle occasioni nelle quali lo incontrava nei pressi della suddetta abitazione, lo stesso ricorrente gli riferiva di avere dormito nel locale pizzeria. In ogni caso, come sopra evidenziato, il comportamento tenuto dalla per oltre CP_1
trent'anni, durante i quali non ha mai proposto domanda di separazione con addebito nei confronti del marito, non si è costituita nel procedimento proposto da quest'ultimo, non ha mai spostato la residenza dalla casa coniugale sebbene sia incontestato che viva con il figlio nella di lui abitazione dal 1996 e, ancora oggi, non comprende le ragioni della separazione chiesta dal marito, avendo anzi riferito di avere sperato per anni in un ravvedimento di quest'ultimo, escludono l'efficienza causale tra la riferita violazione del dovere di coabitazione e l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, la quale è stata probabilmente determinata da altri fattori ed è culminata con l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del Pt_1
Va aggiunto che, con riferimento alle riferite relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio e prima dell'abbandono dell'abitazione familiare poste in essere dal ricorrente, alcuna prova è stata fornita dalla resistente.
In definitiva, la domanda di addebito avanzata dalla sig.ra deve essere rigettata. CP_1
La resistente ha inoltre chiesto il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento di importo pari ad € 350,00 mensili.
È noto che, per giurisprudenza ormai costante, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I -
12/12/2023, n. 34728).
Invero, “ai sensi dell'art. 156 c.c., il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento esige l'accertamento di molteplici presupposti, tra cui l'assenza di addebito a suo carico e l'accertata insufficienza di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Deve altresì sussistere una disparità economica significativa tra le parti e l'ammontare dell'assegno deve essere determinato tenendo conto delle circostanze specifiche e dei redditi del coniuge obbligato. A tal fine, dovrà essere valutata ogni fonte di reddito del richiedente, nonché l'attitudine al lavoro di entrambi i coniugi” (cfr. Tribunale Pordenone, 11/02/2025).
Nella fattispecie in esame, come già rilevato dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, non è stata fornita alcuna prova del tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, quantomeno dal 1962 al 1996. Né vi è una significativa disparità economica tra i coniugi, essendo anzi i due, oggi ultraottantenni, titolari di modestissimi redditi da pensione, che non consentirebbero di porre un contributo per il mantenimento a carico dell'uno senza il rischio di creare un rilevante squilibrio economico che sarebbe difficilmente sostenibile per il coniuge onerato. Inoltre, risulta che da circa trent'anni la è stabilmente inserita nel nucleo CP_1
familiare ed economico del figlio in altra abitazione.
Per tali ragioni, la domanda della resistente per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara inammissibili la domanda di sospensione del presente giudizio e di pagamento somme proposte dalla parte resistente;
2) rigetta la domanda di addebito e ogni altra domanda proposta dalla parte resistente;
3) condanna la sig.ra alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1
lite, liquidate in € 4.500 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 8/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi