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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/09/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2973/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza del 3 giugno 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
- (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Valle, per delega a C.F._4 margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F./P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Erasmi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÈ - (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio CP_2 C.F._5
Erasmi, per delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Lesioni personali
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 3 giugno 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 22 maggio 2018, i sig.ri , Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio la sig.ra
[...] Parte_3 Parte_4 CP_2
e la , in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] Controparte_3
deducendo:
a) che il giorno 3.2.2016, alle ore 10,00 circa, in Sezze Scalo (Lt), la sig.ra Pt_1
nel mentre stava attraversando a piedi la strada Via Campania da sinistra
[...]
verso destra secondo la direzione Latina-Frosinone, arrivata a pochi centimetri dalla banchina opposta, veniva investita dallo spigolo anteriore destro dell'autovettura Lancia Y targata DB362JR di proprietà e condotta dalla sig.ra assicurata con la CP_2 Controparte_1
b) che, per effetto dell'urto, la veniva scaraventata contro la recinzione Pt_1
dell'abitazione latitante per poi finire nel fossato che divide la strada dalla recinzione;
c) che la Compagnia convenuta le ha già riconosciuto l'importo di € 96.000,00, avendole ascritto un concorso di colpa pari al 50%;
d) la sussistenza di un danno maggiore da valutarsi in misura non inferiore a gg. 130 di ITA, gg. 75 di ITP all80%; gg. 65 di ITP al 50%, con danno biologico permanente pari al 51%;
e) di contestare la ritenuta corresponsabilità della signora Pt_1
f) la responsabilità esclusiva dell'automobilista che non ha arrestato il mezzo ed evitato l'investimento, né si è accorto della presenza di un pedone;
g) che al momento dell'investimento la aveva pressoché terminato Pt_1
l'attraversamento;
h) che, stante l'ora diurna e le ottime condizioni di visibilità, non poteva non essere tempestivamente avvistata dal conducente;
i) la mancata percezione da parte del conducente della presenza della signora ulla sede stradale, desumibile dall'assenza di tracce di frenata;
Pt_1
j) che sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i quali hanno raccolto le sole dichiarazioni del trasportato e della conducente (fratello e sorella), non anche dei testimoni presenti, estranei alla vicenda, signore e Testimone_1 Testimone_2
né della stessa
[...] Pt_1
k) che l'ipotesi indicata dai verbalizzanti di distrazione e omessa attenzione della sig.ra nell'attraversare la strada è frutto di giudizi o valutazioni non Pt_1
corroborati da elementi oggettivi;
l) che l'assicurazione ha rifiutato l'invito alla negoziazione assistita;
m) il diritto della danneggiata a vedersi riconosciuto il danno biologico, da diminuita capacità lavorativa specifica, con personalizzazione in ragione dei peculiari aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, come allegati in atti;
n) di doversi tenere conto delle modalità cruente che hanno determinato le lesioni
(triplice, violentissimo urto), la particolare dolorosità procurata dalle fratture riportate, dai punti di sutura praticati sulla testa, dall'intervento alla spalla e al ginocchio, nonché dalla riabilitazione, del patema d'animo per il timore di rimanere allettata per il resto della propria vita, del lungo periodo di riabilitazione, dei postumi dolorosi nonché del sovraffaticamento alla spalla sinistra;
o) di essere stata costretta ad abbandonare l'attività di bracciante agricola;
p) che anche i congiunti hanno subito un danno non patrimoniale per la paura vissuta, per l'incertezza della sorte della congiunta negli attimi immediatamente successivi al sinistro e per buona parte del periodo di ricovero, per l'assistenza fornita da padre e figli per tutto il lunghissimo periodo di riabilitazione, con conseguente peggioramento della vita di ciascuno dovendosi padre e figli occuparsi per l'avvenire della mamma non più autonoma;
q) che il marito è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per alcuni Parte_2
giorni che non gli sono stati retribuiti e per i quali chiede il pagamento;
r) che il marito e figli hanno diritto anche al ristoro del lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Per quanto dedotto, parte attrice chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del sinistro e condannarli in solido al risarcimento, in favore degli attori, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, detratto l'importo di
€96.000,00 già ricevuto dalla signora . Parte_1
Con comparsa in data 20 settembre 2018 di e in data Controparte_1
21 settembre della sig.ra i convenuti si costituivano a mezzo del medesimo CP_2 difensore, assumendo le medesime argomentazioni e difese. Deducevano entrambi:
a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum;
b) di doversi tenere conto della condotta tenuta dal pedone;
c) il mancato rispetto del pedone delle norme prescritte dal CdS integrante un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato;
d) di contestare l'esatta dinamica del sinistro prospettata da parte attrice;
e) che dalle relazioni degli incaricati emergono contraddizioni ed CP_1
incongruenze circa l'esatta dinamica del sinistro;
f) che le dichiarazioni rese da presunti testimoni oculari sono tra loro contrastanti;
g) l'incertezza sull'esatto luogo del sinistro;
h) che sul verbale dei Carabinieri di Sezze Romano è riportato che presumibilmente la sig.ra attraversava la strada in maniera distratta e senza prestare Parte_1
attenzione rimanendo investita dal veicolo A.;
i) che la Compagnia ha già offerto l'importo di € 96.000, applicando un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%;
j) di contestare il quantum richiesto, eccessivo, generico, infondato;
k) di contestare le diverse voci di danno non patrimoniale richieste;
l) la mancata concreta descrizione dei pregiudizi per i quali si chiede il ristoro;
m) di contestare la richiesta di danno da lucro cessante in assenza di prova dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
n) l'infondatezza della richiesta di danno non patrimoniale subito dai congiunti, perché le lesioni subite dall'attrice non superano il 40%;
o) comunque, l'omessa quantificazione e la carenza di prova del danno richiesto dai congiunti. Per quanto dedotto, i convenuti concludevano chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto comunque non provata;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, di tenere conto dell'importo già versato dalla compagnia e dei massimali di polizza.
All'udienza del 16 ottobre 2018 il giudice concedeva alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza assunta fuori udienza in data 30 settembre 2020 il giudice, lette le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti, quanto alle richieste istruttorie ammetteva per parte attrice la prova testimoniale su tutti i capitoli formulati, escluse le valutazioni, ad esclusione dei capitoli 8, 12, 13, 17, 18, 20 e 21 perché circostanze da provare con documentazione sanitaria;
ammetteva sui capitoli 1,2,3 e Testimone_3 [...]
sui capitoli da 4 a 22 e da 24 a 29 compresi un teste a scelta tra Testimone_1 Tes_4
e ; sul capitolo 23 ; sul capitolo 30
[...] Persona_1 Testimone_5 Testimone_6
; per parte convenuta ammetteva la prova per interpello e la prova
[...] CP_1
testimoniale su tutti i capitoli articolati;
ammetteva entrambe le parti alla prova contraria;
si riservava all'esito sulla richiesta di CTU medica.
Parte attrice con istanza in data 8 ottobre 2020 chiedeva la revoca dell'ordinanza del 30 settembre 2020 nella parte in cui non si ammettevano le prove articolate ai capitoli n. 12,13,
17,17,20 e 21 della propria memoria, precisava essere i predetti capi finalizzati a fornire la prova presuntiva al fine della liquidazione del danno morale subito dalla signora e Pt_1
dai suoi congiunti.
Con ordinanza in data 9 ottobre 2020 il giudice ritenute valide le motivazioni esplicitate da parte attrice, ad eccezione dei capitoli n.13,17,20 ove viene indicato quale oggetto di prova un fatto negativo, a modifica dell'ordinanza in data 30 settembre 2020 ammetteva i capitoli n.12,18 e 21, confermandola nel resto.
All'udienza del 4 maggio 2021 veniva escussa la testimone Testimone_3 interrogata sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice, dichiarava: capitolo 1): è vero. A domanda del procuratore di parte convenuta: l'incidente è avvenuto sulla strada statale che conduce da Latina a Sezze. Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte convenuta CP_4
dichiarava: Capitolo A): è vero. In quel tratto di strada non ci sono strisce pedonali e la sig.ra attraversava fuori dalle strisce. Capitolo B): è vero. Capitolo C): io stavo in macchina con Pt_1 mia OR e quando sono arrivati i Carabinieri non ci hanno fatto domande. Testimone_1
Capitolo D): io non conoscevo la sig.ra Mia OR conosceva la sig.ra Pt_1 Tes_1 Tes_1
Mia OR è amica della figlia della sig.ra che si chiama Pt_1 Testimone_1 Pt_1 [...]
. Dopo l'incidente ho conosciuto anche io la sig.ra Capitolo E): confermo quanto già Pt_3 Pt_1 dichiarato al fiduciario dell'assicurazione e cioè che mi trovavo a circa 80 metri dal luogo del sinistro. Sottolineo che il dato è indicativo e che si poteva trattare anche di una distanza di 50 o 60 metri. Capitolo F): è vero giungeva sul posto il 118 Capitolo G): riconosco nelle foto che mi si mostrano il luogo del sinistro (foto allegate alla memoria 183 n. 2.)
A domanda del giudice: io e mia OR siamo rimaste sul posto fino a quando sono arrivati i
Carabinieri. Io mi sono avvicinata ai Carabinieri ed ho detto loro che avevo assistito al sinistro ma i
Carabinieri non mi hanno degnato di considerazione. Non ho visto se i Carabinieri interrogavano altre persone né se facevano altre attività di indagine. Non so se mia OR si sia avvicinata ai carabinieri per dire che era anche lei testimone oculare del sinistro. Io sono rimasta sul posto fino a quando la sig.ra è stata portata via con l'ambulanza. Sulla macchina investitrice c'erano due Pt_1 persone un uomo ed una donna ed era la donna a guidare. Io non conoscevo queste persone.
A domanda del difensore di parte attrice: i Carabinieri hanno chiesto i documenti a tutte le persone che erano presenti sul posto. Anzi preciso che non so se abbiano chiesto i documenti anche a mia OR.
Alla stessa udienza veniva ascoltata anche la testimone , la quale, sui Testimone_1 capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice, dichiarava: Capitolo 1):
è vero Capitolo 2): è vero A domanda del procuratore di parte convenuta: l'autovettura investitrice era di colore chiaro. Capitolo 3): è vero.
Sui capitoli di cui alla memoria istruttoria secondo termine di parte convenuta CP_4
dichiarava: Capitolo A): è vero non vi sono strisce su quel tratto di strada
Capitolo B): è vero Capitolo C): è vero intervenivano i Carabinieri che raccoglievano le nostre deposizioni. Capitolo D): è vero io sono amica di figlia di Capitolo Parte_3 Parte_1
E): è vero erano più o meno 80 metri. Capitolo F): è vero interveniva il 118 Capitolo G): riconosco nelle foto il luogo del sinistro. A domanda del Giudice: dopo aver assistito all'incidente ho accostato la macchina per soccorrere la ferita ed ho atteso fino all'arrivo dell'ambulanza e dei Carabinieri ai quali ho raccontato quello che avevo visto. A bordo dell'autovettura investitrice c'erano due persone un uomo e una donna e guidava la donna.
Alla medesima udienza veniva sentito il testimone sui capitoli della Testimone_6
memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 30): dopo
l'incidente occorso a il mio amico non è più venuto a fare attività Parte_1 Parte_4 sportive con me.
Veniva escusso anche il testimone sui capitoli della memoria Testimone_5 istruttoria di parte attrice secondo termine, dichiarava:
Capitolo 23): è vero non è più venuto con me a fare gare di pesca subacquea subito Parte_2
l'incidente. Non ricordo esattamente quando si è verificato l'incidente mi pare nell'anno 2016. Mi ricordo che mi disse che aveva avuto un incidente la moglie e che quindi non poteva più venire.
Alla stessa udienza veniva escussa anche la testimone sorella dell'attrice Testimone_4
cognata di e zia di e . Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
Sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice secondo termine dichiarava: Capitolo
4): è vero. Mia sorella non guida ed avverte dolore anche quando viene trasportata. Capitolo 5): è vero Capitolo 6): è vero. Capitolo 7): è vero Capitolo 12): è vero i medici non ci davano spiegazioni.
Capitolo 14): è vero Capitolo 15): è vero Capitolo 16): è vero. Capitolo 21): non lo so Capitolo 22): è vero Capitolo 24): è vero l'ho saputo da mai sorella Capitolo 25): è vero Capitolo 26): è vero Per_1
Capitolo 27): è vero Capitolo 28): è vero Capitolo 29): mi è stato raccontato da Parte_2
A domanda del Giudice: io abito distante circa un chilometro e mezzo da mia sorella. O dopo
l'incidente mi recavo a casa di mia sorella tutti i giorni. Ora ci vado due tre volte a settimana. Io sono sposata ed ho figli sono anche nonna.
All'udienza dell'8 febbraio 2022 l'attrice rendeva l'interrogatorio formale;
Parte_1 sui capitoli di cui alla memoria istruttoria secondo termine di parte convenuta CP_4
rispondeva: Capitolo A): è vero Capitolo B): è vero Capitolo C): è vero. Capitolo D): non lo so.
Mi hanno detto che sono intervenuti. Ho sentito l'ambulanza che arrivava. Capitolo E): è vero.
Alla stessa udienza veniva escusso il testimone sui capitoli della memoria Testimone_7
istruttoria di parte convenuta dichiarava: Capitolo A): è vero l'ho vista attraversare fuori dalle strisce pedonali. In quel tratto non ci sono strisce pedonali. Capitolo B): io ero a bordo ed alla guida del mio veicolo dietro l'autobus. L'autobus si è fermato per far scendere i passeggeri nella fermata segnalata. Io mi sono fermato dietro l'autobus. Vedo quindi la signora scendere dall'autobus passare tra il mio veicolo e l'autobus medesimo ed attraversare da destra verso sinistra. A circa metà corsia più o meno ho visto la signora che veniva investita da un veicolo che veniva in direzione opposta alla mia. Intendo dire al centro della corsia di senso opposto alla mia.
Capitolo C): è vero sono intervenuti i Carabinieri e mi sembra di avere rilasciato dichiarazioni ai
Carabinieri. Ho allertato immediatamente i soccorsi.
Capitolo D): non conosco né la signora né la signora Pt_1 Tes_1
Capitolo E): non è vero io stavo dietro all'autobus. Capitolo F): è vero l'ho chiamato io. Capitolo
G) riconosco il luogo dell'incidente nelle foto che mi vengono mostrate (foto allegate alla memoria istruttoria di parte convenuta secondo termine).
A domanda del procuratore di parte attrice: la signora è stata scaraventata nel fossato posto alla mia sinistra.
A domanda del Giudice: le condizioni di visibilità erano buone. Erano circa le nove di mattina.
Non ho notato se la signora prima di attraversare abbia guardato se venissero macchine in Pt_1 senso opposto. Io mi sono fermato dietro l'autobus e non ho superato per prudenza perché in quella strada si corre sempre molto veloce. Io mi sono fermato dietro l'autobus e mi sono messo a parlare al telefono con mia moglie e quindi non ho notato se prima dell'impatto la vettura proveniente dal senso opposto abbia frenato. Non ho sentito l'autovettura frenare. Ripeto che io stavo parlando al telefono. Tra l'angolo posteriore sinistro dell'autobus e il punto dell'impatto c'era la distanza di circa metà corsia.
Con ordinanza in data 8 febbraio 2022 il giudice ammetteva la CTU richiesta nominando il dott. con il seguente incarico: Persona_2
1) descriva il CTU le lesioni riportate da nell'incidente per cui è causa, la Parte_1
loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento e se il soggetto dovrà in futuro sottoporsi a cure mediche e/o ad interventi riabilitativi e/o medico-chirurgici, specificandone in caso positivo natura e caratteristiche;
descriva lo stato psico-fisico preesistente del soggetto onde tenerne conto nelle valutazioni elencate di seguito;
2) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificata compromissione temporanea
(totale e/o parziale) della validità psicofisica del soggetto, intesa come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e ne determini la durata, rilevando altresì se il periziando, per il periodo di invalidità temporanea, abbia avuto la necessità di assistenza personale infermieristica o comunque generica a causa del tipo di lesioni riportate;
3) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, sussistano esiti di compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto (con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago), ne quantifichi la percentuale sotto il profilo del danno biologico e dica inoltre se il soggetto medesimo abbia riportato danno estetico;
4) precisi la eventuale incidenza che tale compromissione della validità psicofisica del soggetto abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa propria del medesimo, sia temporanea che permanente, ed in riferimento sia alla capacità generica che a quella specifica eventuale;
5) precisi se e quale attività lavorativa, diversa da quella precedentemente esercitata, sia in tutto o in parte compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità del soggetto, della sua età e di ogni altra circostanza soggettiva e obiettiva all'uopo ritenuta utile;
6) riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini dell'indagine …”
Il nominato CTU, prestato giuramento e ricevuto l'incarico di cui all'ordinanza dell'8 febbraio 2022, depositava l'elaborato peritale definitivo in data 2 dicembre 2022 con il quale riconosceva la sussistenza del nesso causale tra l'incidente stradale di cui è causa e le lesioni riportate dalla sig.ra . Riferiva di lesioni consistenti in trauma cranico Parte_1 con f.l.c. reg. fronto-parietale sin., frattura scomposta terzo prossimale omero destro, trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi e successiva rimozione dei mezzi di sintesi, fratture costali multiple bilateralmente, frattura processo trasverso destro di D1, frattura somatica di D5 con deformazione a cuneo anteriore, frattura somatica di D6, frattura bifocale ed in parte pluriframmentaria della branca ischio-pubica destra, frattura scomposta terzo prossimale perone destro, frattura scomposta terzo prossimale tibia destra, trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi;
il CTU accertava un danno biologico temporaneo indicato in I.T.T. di gg.
60, I.T.P. al 50% di gg. 60, un danno biologico permanente nella misura del 40%; riconosceva l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica della sig.ra Pt_1
casalinga, nella misura di un quarto. In risposta alle note critiche del CT di parte attrice, il CTU riferiva che, ove fosse documentata l'attività lavorativa di bracciante agricola svolta all'epoca del fatto,
l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica sarebbe di un terzo, pari al 33%; aggiungeva doversi riconoscere le spese mediche per € 2.082,84, espunte le voci non riconducibili con certezza alla paziente, escludeva le spese future.
Con ordinanza in data 19 gennaio 2023 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 dicembre 2023 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta (15 ottobre 2024, 3 giugno 2025) disposte anche in considerazione dell'assegnazione all'odierno giudice con decreto presidenziale del 3 settembre 2024 di n.98 procedimenti del ruolo di altro magistrato trasferito, della necessità di riequilibrare il carico di ruolo e definire tra i predetti quelli di più antica iscrizione.
Con ordinanza in data 3 giugno 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 20, con integrazione del 29 e 30, maggio 2025 e da parte convenuta in data
28 maggio 2025, assegnava alle part i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 21 agosto 2025 e memoria di replica in data 18 settembre 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria, ritenuta provata la responsabilità esclusiva dei convenuti nel sinistro di causa;
ribadiva che la sig.ra veniva investita quando aveva pressoché terminato Pt_1
l'attraversamento della carreggiata, circostanza ritenuta desumibile dall'essere stata attinta dallo spigolo anteriore lato passeggero del veicolo e sbalzata alla destra del veicolo secondo il senso di marcia dello stesso;
ribadiva doversi presumere dalla mancanza di tracce di frenata che la conducente del veicolo investitore non sia accorta della presenza della signora rilevava non potersi ritenere superata la presunzione di Pt_1
responsabilità del conducente considerato che, a parte l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, non risultano né allegati né provati, comportamenti rimproverabili in capo alla sul quantum debeatur, insisteva per il riconoscimento del danno biologico Pt_1
dinamico/relazionale della nella misura accertata dal CTU e del danno da Pt_1 sofferenza soggettiva, il tutto da aumentarsi a titolo di personalizzazione, detratto quanto già corrisposto dall' , oltre al danno patrimoniale da diminuita capacità Controparte_3 lavorativa specifica, quale bracciante agricola, come rilevato dal c.t.u. (nella misura del
33%) per la cui determinazione chiedeva l'applicazione delle tabelle milanesi 2024 o, in subordine, il criterio del triplo della pensione sociale, oltre al rimborso delle spese documentate;
insisteva per il riconoscimento del danno non patrimoniale dei congiunti, coniuge e figli, della persona lesa a titolo di sofferenza interiore e ricadute sull'esistenza da questi subite;
per il riconoscimento del danno da lucro cessante per mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Parte convenuta e depositavano comparsa conclusionale in CP_1 CP_2 data 8 agosto 2025 e memoria di replica in data 18 settembre 2025 insistendo nella preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione;
nel merito ritenevano non provata la esclusiva responsabilità della convenuta , ribadivano l'inattendibilità delle CP_2 deposizioni rese dalle testimoni e insistevano nella responsabilità Testimone_2 Tes_1
del pedone per l'incauto attraversamento e per la violazione delle norme di cui all'art.190 del CdS;
sul quantum, ritenevano già adeguatamente risarcita la danneggiata;
concludevano chiedendo il rigetto di ogni ulteriore pretesa risarcitoria anche dei congiunti, ritenute tutte non provate nell'an e nel quantum debeatur.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza del requisito di cui all'art.163 n.3 c.p.c.
considerato che
in esso è chiaramente individuabile l'oggetto dell'azione proposta dall'attrice, volta all'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti per le lesioni riportate in seguito a sinistro stradale e per i danni patiti dai congiunti della vittima, con condanna al relativo risarcimento, considerato che l'onere di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa, vero è che la Compagnia convenuta è stata in grado di svolgere le proprie difese e prendere posizione sulla pretesa avversaria.
Nel merito, la domanda risarcitoria è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
Va considerata provata ex art. 115 c.p.c. in quanto non contestata la verificazione del sinistro stradale occorso in data 3.2.2016, all'interno del Comune di Sezze, sulla SS Monte
Lepini 156 nel tratto anche denominato Via Campagna, ai danni di pedone nell'atto di attraversare la carreggiata, da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo investitore (da Latina a Sezze scalo).
Va premesso che ai sensi dell'art.2054 c.1 c.c, in caso di investimento del pedone, incombe sul conducente del veicolo una presunzione di responsabilità; il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone od a cose dalla circolazione del mezzo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Dal verbale di sinistro stradale risulta che il pedone attraversava Via Campagna su un tratto privo di strisce pedonali, circostanza che è stata confermata dai testimoni escussi
, Testimone_3 Testimone_1 Testimone_7
Il testimone (udienza dell'8.02.22) ha, inoltre, riferito della presenza di un Testimone_7
Bus fermo per la discesa dei passeggeri sulla carreggiata opposta a quella percorsa dal veicolo investitore e dalla quale l'attrice avrebbe iniziato l'attraversamento; detta circostanza trova conforto sul modello CAI prodotto dalla stessa convenuta.
La presenza del bus fermo per la discesa dei passeggeri rende certamente prevedibile per i veicoli circolanti in quel momento la presenza ai margini della strada dei passeggeri scesi dal mezzo.
Ed ancora, le circostanze concrete presenti al momento del fatto, orario diurno, tratto rettilineo, buona visibilità, emergenti dal verbale dei Carabinieri prodotto in atti, dalle fotografie in calce alla comparsa dalle dichiarazioni rese dal test CP_1 Tes_7
(quanto a visibilità e orario), inducono a ritenere che l'investimento del pedone
[...]
avrebbe potuto e dovuto essere evitato ove la conducente avesse utilizzato CP_2
l'ordinaria diligenza e prudenza richiesta alla guida.
Nella relazione di incidente dei Carabinieri, il punto d'urto tra veicolo e pedone è indicato oltre la linea di mezzeria, all'interno della corsia percorsa dal veicolo, i cui danni sono indicati nello spigolo anteriore destro.
Non sono state rilevate tracce di frenata riconducibili al veicolo.
Il testimone oculare , escusso all'udienza dell'8.02.22, ha confermato che Testimone_7
l'impatto avveniva quando il pedone era già nella corsia percorsa dal veicolo investitore.
Tali elementi lasciano desumere che il pedone sia stato investito quando aveva quasi completato l'attraversamento senza che il conducente abbia tentato alcuna manovra atta ad evitarlo. Si osserva, ancora, come l'attraversamento del pedone, sebbene avvenuto fuori dalle strisce pedonali, non può ritenersi nel caso concreto condotta anomala e imprevedibile.
Nessuno dei testimoni escussi ha riferito della repentinità dell'attraversamento del pedone e dall'istruttoria non sono emersi elementi di oggettiva impossibilità di scorgerne la presenza per il veicolo che sopraggiungeva.
Invero, è lo stesso trasportato sul veicolo investitore, a riferire ai CP_5
Carabinieri (SIT allegate al verbale di sinistro) di aver notato la donna attraversare la strada.
Esclusa dunque l'imprevedibilità dell'ostacolo, non può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. la conducente che non ha fornito la prova CP_2
di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo.
Deve, tuttavia, osservarsi che, anche se questi non ha fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 1, c.c. pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del danneggiato stesso, la colpa di questo concorre, con quella presunta del conducente
(Sent. n. 24204/2014 conf. da Ord. n. 842/2020).
La lettura combinata dell'art. 2054 c.c.- che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass. n. 2433/2024).
Nel caso di specie, è ravvisabile un apporto con-causale del pedone danneggiato il quale attraversava una strada a doppio senso di circolazione su tratto privo di strisce pedonali, dunque non deputato all'attraversamento dei pedoni, che avrebbe dovuto far insorgere nel pedone una maggiore prudenza ed attenzione.
Difatti, l'art.190 del Codice della Strada nell'ipotesi di assenza di attraversamenti pedonali al comma 2 prescrive ai pedoni di attraversare la carreggiata in senso perpendicolare con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;
ed al comma 5 impone ai pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali di dare la precedenza ai conducenti. Dalla verificazione dell'impatto sulla carreggiata percorsa dal veicolo è desumibile che il pedone si avventurava in un imprudente attraversamento senza previamente accertarsi che la carreggiata opposta fosse libera e che l'attraversamento potesse essere portato a termine in sicurezza, così violando le norme di comportamento dettate dalll'art.190 del
Codice delle Strada.
Ove il pedone fosse stato più prudente e attento, avrebbe percepito il pericolo del sopraggiungere del veicolo alla propria destra e, quindi, se non evitato, almeno limitato il danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di attribuire al pedone danneggiato sig.ra un concorso di colpa in ragione del 30%, con la conseguenza che il Parte_1
risarcimento del danno andrà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c..
Venendo all'accertamento e quantificazione del danno non patrimoniale, vanno condivise le conclusioni cui è giunto il CTU dott. , adeguatamente motivate Persona_2 ed immuni da vizi logici, che riconoscono in capo all'attrice la lesione Parte_1
dell'integrità psico-fisica in termini di danno biologico da invalidità permanente nella misura del 40%, una I.T.T. di gg. 60, una I.T.P. al 50% di gg. 60, l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica nella misura di un quarto e su quella specifica con riferimento all'attività di bracciante agricola nella misura di un terzo, pari al 33%.
Ai fini della liquidazione equitativa dei danni appurati dal CTU, non può essere utilizzata la nuova tabella unica nazionale introdotta dal D.P.R. n. 12/2025 che si applica ad eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore, dunque successivi al 5 marzo 2025; pertanto, per il caso di specie (2016) si farà applicazione delle tabelle milanesi, come indicato da Cass. Sent. 12408/2011, attualmente vigenti (2024), conformemente al principio di unitarietà del danno biologico ed onnicomprensività rispetto ai pregiudizi fisici o psichici causati dall'altrui illecito, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale, il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce una componente del danno biologico, come anche il danno esistenziale/dinamico relazionale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, sicché la liquidazione di ulteriori poste di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria. Quanto al richiesto aumento per personalizzazione, non possono considerarsi conseguenze anomale o del tutto peculiari le allegate difficoltà nel lavarsi, vestirsi, camminare, guidare l'automobile, dedicarsi alle pulizie di casa.
Tali conseguenze dannose sono da ritenersi normali e indefettibili, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale (danno dinamico-relazionale) di cui è già espressione il riconosciuto grado percentuale di invalidità permanente, come accertato dal CTU, che non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 7513/2018).
Neanche il lamentato dolore fisico-organico correlato alle lesioni subite può dar luogo ad una personalizzazione del risarcimento, perché componente già considerata dal CTU nella determinazione del grado di danno biologico.
Non può essere riconosciuto il pregiudizio per la lamentata perduta possibilità di continuare a svolgere l'attività di volontariato, circostanza solo genericamente confermata dalla testimone ma rimasta sfornita di un serio riscontro dell'esercizio Testimone_8
continuativo del volontariato prima dell'evento lesivo.
Va, invece, riconosciuta la personalizzazione del danno biologico nella misura del 20% per la accertata perdita capacità lavorativa generica (c.d. cenestesi lavorativa) e per la particolare sofferenza interiore in termini di consapevolezza delle significative limitazioni funzionali perduranti e non emendabili e di conseguente paura della propria sorte, ritenute provate, in via presuntiva, sulla scorta delle allegazioni di parte danneggiata confermate dalla testimone Parte_1
In applicazione dei suddetti criteri, considerato che l'attrice al momento del sinistro aveva
53 anni, il danno risarcibile va determinato nei seguenti termini:
Percentuale di invalidità permanente 40%
Punto danno biologico € 6.204,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 183.652,00
Personalizzazione del 20% del danno biologico € 220.382,40
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00 Totale generale: € 230.732,40
Quanto ai danni patrimoniali, è dovuto alla danneggiata il rimborso delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente d'ufficio per € 2.082,84.
Pur avendo il CTU accertato una incidenza sulla capacità lavorativa specifica in relazione all'attività di bracciante agricola, alcun risarcimento può essere riconosciuto, non risultando provato dalla danneggiata che ne era onerata la riduzione della capacità di guadagno causalmente riconducibile al sinistro, non essendo ammessi automatismi risarcitori.
Difatti, alla data del sinistro (03.02.2016) la danneggiata aveva solo da poco avviato un rapporto di lavoro stagionale a tempo determinato che sarebbe cessato il 22.04.2016. Parte attrice non ha esibito le dichiarazioni fiscali e ha prodotto la sola busta paga di dicembre
2015 e aprile 2016, non ha fornito la prova di aver cessato di lavorare a seguito dell'infortunio, non risulta provata la riduzione del reddito a seguito e per effetto del sinistro, e non è dato stabilire che, ove non si fosse verificato l'evento lesivo, l'attrice avrebbe, certamente, intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in futuro né, tanto meno, determinare alcunché in merito alla entità di eventuali entrate reddituali, non potendosi escludere, alla luce dello storico lavorativo prodotto in atti, uno stato di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attività lavorativa.
In conclusione, tenuto conto della proporzionale riduzione per concorso di responsabilità della danneggiata nella misura del 30%, l'attrice avrebbe diritto a ricevere una somma capitale determinata complessivamente nella misura di € 162.970,668 (€ 230.732,40+€
2.082,84 = € 232.815,24 – 30%).
Da detto importo deve essere detratta la somma di € 96.000 già corrisposta in via stragiudiziale dalla Compagnia alla sig.ra . Parte_1
Trattandosi di debito di valore, l'importo così ottenuto di € 66.970,668 va devalutato alla data del sinistro (03.02.2016) e successivamente rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza, per un importo finale di €
74.425,57.
Dunque, i convenuti, responsabile civile e sua assicuratrice, devono in solido tra loro corrispondere all'attrice, a titolo di rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la restante somma di € 74.425,57 oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli attori e marito e figli della Parte_2 Parte_3 Parte_4
danneggiata.
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (tra le tante Cass.n. 25843/2020; Cass.n. 28220/2019).
Dunque, il danno non può dirsi sussistente "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Parte attrice si è limitata ad allegare il sentimento di paura vissuto dai familiari nell'immediatezza del ricovero e durante il periodo di riabilitazione per la sorte della moglie/mamma e la continua assistenza fornita alla danneggiata.
Il periodo di invalidità temporanea assoluta è limitato a 60 gg di ricovero in strutture ospedaliere e di riabilitazione, durante i quali l'assistenza veniva fornita dal personale sanitario.
Sebbene dal sinistro siano esitati postumi permanenti quantificati nella misura del 40% di
IP, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non risulta in esito alla
CTU, che lo stato menomativo abbia comportato una perdita totale di autonomia della danneggiata nel compimento degli atti quotidiani, la necessità di assistenza costante, o ancora che abbia inciso sulla sfera sessuale della donna.
Parimenti non vi è riscontro delle alterazioni delle abitudini dei familiari, marito e figli, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse.
Parte attrice ha documentato l'iscrizione all'università dei figli della danneggiata nell'anno successivo al sinistro e nulla risulta quanto a eventuali pregiudizi o ritardi nel percorso di studio.
Deve, comunque, escludersi che l'assistenza familiare sia ricaduta esclusivamente sugli attori, marito e figli, avendo la testimone sorella della danneggiata, Parte_1
riferito: dopo l'incidente mi recavo a casa di mia sorella tutti i giorni. Ora ci vado due tre volte a settimana. Per quanto il sinistro e le sue conseguenze abbiano inevitabilmente prodotto per i familiari una sofferenza e richiesto il loro supporto al congiunto, tuttavia, conformemente ai principi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale si ritiene che nel caso di specie non si sia in presenza di un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in termine di danno parentale, quanto piuttosto di una sofferenza e di un'assistenza che rientra nella soglia di tollerabilità richiesta ai congiunti in virtù del dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza (Sez. U, Sentenza n. 26972
/2008).
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, accolta in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum, e del riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del
50%.
La restante quota, liquidata in dispositivo nella misura media ai sensi del D.M. n. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/22, viene posta a carico dei convenuti in solido tra loro in ragione della relativa soccombenza.
Le spese della CTU medico legale sono poste a carico di entrambe le parti in misura pari a metà per ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2973/2018, così provvede:
- condanna e in solido tra loro al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore di della somma di € 74.425,57 già ridotta del Parte_1 concorso di colpa e rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
- rigetta le domande di parte attrice formulate nell'interesse di Parte_2
Parte_3 Parte_4
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna
[...]
e in solido tra loro al pagamento della Controparte_1 CP_2
restante quota delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.051,50 (50% di € 14.103) per compensi, per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice e dei convenuti in misura pari a metà per ciascuna.
-
Lì, 24 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2973/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza del 3 giugno 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
- (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Valle, per delega a C.F._4 margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F./P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Erasmi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÈ - (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio CP_2 C.F._5
Erasmi, per delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Lesioni personali
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 3 giugno 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 22 maggio 2018, i sig.ri , Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio la sig.ra
[...] Parte_3 Parte_4 CP_2
e la , in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] Controparte_3
deducendo:
a) che il giorno 3.2.2016, alle ore 10,00 circa, in Sezze Scalo (Lt), la sig.ra Pt_1
nel mentre stava attraversando a piedi la strada Via Campania da sinistra
[...]
verso destra secondo la direzione Latina-Frosinone, arrivata a pochi centimetri dalla banchina opposta, veniva investita dallo spigolo anteriore destro dell'autovettura Lancia Y targata DB362JR di proprietà e condotta dalla sig.ra assicurata con la CP_2 Controparte_1
b) che, per effetto dell'urto, la veniva scaraventata contro la recinzione Pt_1
dell'abitazione latitante per poi finire nel fossato che divide la strada dalla recinzione;
c) che la Compagnia convenuta le ha già riconosciuto l'importo di € 96.000,00, avendole ascritto un concorso di colpa pari al 50%;
d) la sussistenza di un danno maggiore da valutarsi in misura non inferiore a gg. 130 di ITA, gg. 75 di ITP all80%; gg. 65 di ITP al 50%, con danno biologico permanente pari al 51%;
e) di contestare la ritenuta corresponsabilità della signora Pt_1
f) la responsabilità esclusiva dell'automobilista che non ha arrestato il mezzo ed evitato l'investimento, né si è accorto della presenza di un pedone;
g) che al momento dell'investimento la aveva pressoché terminato Pt_1
l'attraversamento;
h) che, stante l'ora diurna e le ottime condizioni di visibilità, non poteva non essere tempestivamente avvistata dal conducente;
i) la mancata percezione da parte del conducente della presenza della signora ulla sede stradale, desumibile dall'assenza di tracce di frenata;
Pt_1
j) che sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i quali hanno raccolto le sole dichiarazioni del trasportato e della conducente (fratello e sorella), non anche dei testimoni presenti, estranei alla vicenda, signore e Testimone_1 Testimone_2
né della stessa
[...] Pt_1
k) che l'ipotesi indicata dai verbalizzanti di distrazione e omessa attenzione della sig.ra nell'attraversare la strada è frutto di giudizi o valutazioni non Pt_1
corroborati da elementi oggettivi;
l) che l'assicurazione ha rifiutato l'invito alla negoziazione assistita;
m) il diritto della danneggiata a vedersi riconosciuto il danno biologico, da diminuita capacità lavorativa specifica, con personalizzazione in ragione dei peculiari aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, come allegati in atti;
n) di doversi tenere conto delle modalità cruente che hanno determinato le lesioni
(triplice, violentissimo urto), la particolare dolorosità procurata dalle fratture riportate, dai punti di sutura praticati sulla testa, dall'intervento alla spalla e al ginocchio, nonché dalla riabilitazione, del patema d'animo per il timore di rimanere allettata per il resto della propria vita, del lungo periodo di riabilitazione, dei postumi dolorosi nonché del sovraffaticamento alla spalla sinistra;
o) di essere stata costretta ad abbandonare l'attività di bracciante agricola;
p) che anche i congiunti hanno subito un danno non patrimoniale per la paura vissuta, per l'incertezza della sorte della congiunta negli attimi immediatamente successivi al sinistro e per buona parte del periodo di ricovero, per l'assistenza fornita da padre e figli per tutto il lunghissimo periodo di riabilitazione, con conseguente peggioramento della vita di ciascuno dovendosi padre e figli occuparsi per l'avvenire della mamma non più autonoma;
q) che il marito è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per alcuni Parte_2
giorni che non gli sono stati retribuiti e per i quali chiede il pagamento;
r) che il marito e figli hanno diritto anche al ristoro del lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Per quanto dedotto, parte attrice chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del sinistro e condannarli in solido al risarcimento, in favore degli attori, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, detratto l'importo di
€96.000,00 già ricevuto dalla signora . Parte_1
Con comparsa in data 20 settembre 2018 di e in data Controparte_1
21 settembre della sig.ra i convenuti si costituivano a mezzo del medesimo CP_2 difensore, assumendo le medesime argomentazioni e difese. Deducevano entrambi:
a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum;
b) di doversi tenere conto della condotta tenuta dal pedone;
c) il mancato rispetto del pedone delle norme prescritte dal CdS integrante un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato;
d) di contestare l'esatta dinamica del sinistro prospettata da parte attrice;
e) che dalle relazioni degli incaricati emergono contraddizioni ed CP_1
incongruenze circa l'esatta dinamica del sinistro;
f) che le dichiarazioni rese da presunti testimoni oculari sono tra loro contrastanti;
g) l'incertezza sull'esatto luogo del sinistro;
h) che sul verbale dei Carabinieri di Sezze Romano è riportato che presumibilmente la sig.ra attraversava la strada in maniera distratta e senza prestare Parte_1
attenzione rimanendo investita dal veicolo A.;
i) che la Compagnia ha già offerto l'importo di € 96.000, applicando un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%;
j) di contestare il quantum richiesto, eccessivo, generico, infondato;
k) di contestare le diverse voci di danno non patrimoniale richieste;
l) la mancata concreta descrizione dei pregiudizi per i quali si chiede il ristoro;
m) di contestare la richiesta di danno da lucro cessante in assenza di prova dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
n) l'infondatezza della richiesta di danno non patrimoniale subito dai congiunti, perché le lesioni subite dall'attrice non superano il 40%;
o) comunque, l'omessa quantificazione e la carenza di prova del danno richiesto dai congiunti. Per quanto dedotto, i convenuti concludevano chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto comunque non provata;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, di tenere conto dell'importo già versato dalla compagnia e dei massimali di polizza.
All'udienza del 16 ottobre 2018 il giudice concedeva alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza assunta fuori udienza in data 30 settembre 2020 il giudice, lette le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti, quanto alle richieste istruttorie ammetteva per parte attrice la prova testimoniale su tutti i capitoli formulati, escluse le valutazioni, ad esclusione dei capitoli 8, 12, 13, 17, 18, 20 e 21 perché circostanze da provare con documentazione sanitaria;
ammetteva sui capitoli 1,2,3 e Testimone_3 [...]
sui capitoli da 4 a 22 e da 24 a 29 compresi un teste a scelta tra Testimone_1 Tes_4
e ; sul capitolo 23 ; sul capitolo 30
[...] Persona_1 Testimone_5 Testimone_6
; per parte convenuta ammetteva la prova per interpello e la prova
[...] CP_1
testimoniale su tutti i capitoli articolati;
ammetteva entrambe le parti alla prova contraria;
si riservava all'esito sulla richiesta di CTU medica.
Parte attrice con istanza in data 8 ottobre 2020 chiedeva la revoca dell'ordinanza del 30 settembre 2020 nella parte in cui non si ammettevano le prove articolate ai capitoli n. 12,13,
17,17,20 e 21 della propria memoria, precisava essere i predetti capi finalizzati a fornire la prova presuntiva al fine della liquidazione del danno morale subito dalla signora e Pt_1
dai suoi congiunti.
Con ordinanza in data 9 ottobre 2020 il giudice ritenute valide le motivazioni esplicitate da parte attrice, ad eccezione dei capitoli n.13,17,20 ove viene indicato quale oggetto di prova un fatto negativo, a modifica dell'ordinanza in data 30 settembre 2020 ammetteva i capitoli n.12,18 e 21, confermandola nel resto.
All'udienza del 4 maggio 2021 veniva escussa la testimone Testimone_3 interrogata sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice, dichiarava: capitolo 1): è vero. A domanda del procuratore di parte convenuta: l'incidente è avvenuto sulla strada statale che conduce da Latina a Sezze. Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte convenuta CP_4
dichiarava: Capitolo A): è vero. In quel tratto di strada non ci sono strisce pedonali e la sig.ra attraversava fuori dalle strisce. Capitolo B): è vero. Capitolo C): io stavo in macchina con Pt_1 mia OR e quando sono arrivati i Carabinieri non ci hanno fatto domande. Testimone_1
Capitolo D): io non conoscevo la sig.ra Mia OR conosceva la sig.ra Pt_1 Tes_1 Tes_1
Mia OR è amica della figlia della sig.ra che si chiama Pt_1 Testimone_1 Pt_1 [...]
. Dopo l'incidente ho conosciuto anche io la sig.ra Capitolo E): confermo quanto già Pt_3 Pt_1 dichiarato al fiduciario dell'assicurazione e cioè che mi trovavo a circa 80 metri dal luogo del sinistro. Sottolineo che il dato è indicativo e che si poteva trattare anche di una distanza di 50 o 60 metri. Capitolo F): è vero giungeva sul posto il 118 Capitolo G): riconosco nelle foto che mi si mostrano il luogo del sinistro (foto allegate alla memoria 183 n. 2.)
A domanda del giudice: io e mia OR siamo rimaste sul posto fino a quando sono arrivati i
Carabinieri. Io mi sono avvicinata ai Carabinieri ed ho detto loro che avevo assistito al sinistro ma i
Carabinieri non mi hanno degnato di considerazione. Non ho visto se i Carabinieri interrogavano altre persone né se facevano altre attività di indagine. Non so se mia OR si sia avvicinata ai carabinieri per dire che era anche lei testimone oculare del sinistro. Io sono rimasta sul posto fino a quando la sig.ra è stata portata via con l'ambulanza. Sulla macchina investitrice c'erano due Pt_1 persone un uomo ed una donna ed era la donna a guidare. Io non conoscevo queste persone.
A domanda del difensore di parte attrice: i Carabinieri hanno chiesto i documenti a tutte le persone che erano presenti sul posto. Anzi preciso che non so se abbiano chiesto i documenti anche a mia OR.
Alla stessa udienza veniva ascoltata anche la testimone , la quale, sui Testimone_1 capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice, dichiarava: Capitolo 1):
è vero Capitolo 2): è vero A domanda del procuratore di parte convenuta: l'autovettura investitrice era di colore chiaro. Capitolo 3): è vero.
Sui capitoli di cui alla memoria istruttoria secondo termine di parte convenuta CP_4
dichiarava: Capitolo A): è vero non vi sono strisce su quel tratto di strada
Capitolo B): è vero Capitolo C): è vero intervenivano i Carabinieri che raccoglievano le nostre deposizioni. Capitolo D): è vero io sono amica di figlia di Capitolo Parte_3 Parte_1
E): è vero erano più o meno 80 metri. Capitolo F): è vero interveniva il 118 Capitolo G): riconosco nelle foto il luogo del sinistro. A domanda del Giudice: dopo aver assistito all'incidente ho accostato la macchina per soccorrere la ferita ed ho atteso fino all'arrivo dell'ambulanza e dei Carabinieri ai quali ho raccontato quello che avevo visto. A bordo dell'autovettura investitrice c'erano due persone un uomo e una donna e guidava la donna.
Alla medesima udienza veniva sentito il testimone sui capitoli della Testimone_6
memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 30): dopo
l'incidente occorso a il mio amico non è più venuto a fare attività Parte_1 Parte_4 sportive con me.
Veniva escusso anche il testimone sui capitoli della memoria Testimone_5 istruttoria di parte attrice secondo termine, dichiarava:
Capitolo 23): è vero non è più venuto con me a fare gare di pesca subacquea subito Parte_2
l'incidente. Non ricordo esattamente quando si è verificato l'incidente mi pare nell'anno 2016. Mi ricordo che mi disse che aveva avuto un incidente la moglie e che quindi non poteva più venire.
Alla stessa udienza veniva escussa anche la testimone sorella dell'attrice Testimone_4
cognata di e zia di e . Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
Sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice secondo termine dichiarava: Capitolo
4): è vero. Mia sorella non guida ed avverte dolore anche quando viene trasportata. Capitolo 5): è vero Capitolo 6): è vero. Capitolo 7): è vero Capitolo 12): è vero i medici non ci davano spiegazioni.
Capitolo 14): è vero Capitolo 15): è vero Capitolo 16): è vero. Capitolo 21): non lo so Capitolo 22): è vero Capitolo 24): è vero l'ho saputo da mai sorella Capitolo 25): è vero Capitolo 26): è vero Per_1
Capitolo 27): è vero Capitolo 28): è vero Capitolo 29): mi è stato raccontato da Parte_2
A domanda del Giudice: io abito distante circa un chilometro e mezzo da mia sorella. O dopo
l'incidente mi recavo a casa di mia sorella tutti i giorni. Ora ci vado due tre volte a settimana. Io sono sposata ed ho figli sono anche nonna.
All'udienza dell'8 febbraio 2022 l'attrice rendeva l'interrogatorio formale;
Parte_1 sui capitoli di cui alla memoria istruttoria secondo termine di parte convenuta CP_4
rispondeva: Capitolo A): è vero Capitolo B): è vero Capitolo C): è vero. Capitolo D): non lo so.
Mi hanno detto che sono intervenuti. Ho sentito l'ambulanza che arrivava. Capitolo E): è vero.
Alla stessa udienza veniva escusso il testimone sui capitoli della memoria Testimone_7
istruttoria di parte convenuta dichiarava: Capitolo A): è vero l'ho vista attraversare fuori dalle strisce pedonali. In quel tratto non ci sono strisce pedonali. Capitolo B): io ero a bordo ed alla guida del mio veicolo dietro l'autobus. L'autobus si è fermato per far scendere i passeggeri nella fermata segnalata. Io mi sono fermato dietro l'autobus. Vedo quindi la signora scendere dall'autobus passare tra il mio veicolo e l'autobus medesimo ed attraversare da destra verso sinistra. A circa metà corsia più o meno ho visto la signora che veniva investita da un veicolo che veniva in direzione opposta alla mia. Intendo dire al centro della corsia di senso opposto alla mia.
Capitolo C): è vero sono intervenuti i Carabinieri e mi sembra di avere rilasciato dichiarazioni ai
Carabinieri. Ho allertato immediatamente i soccorsi.
Capitolo D): non conosco né la signora né la signora Pt_1 Tes_1
Capitolo E): non è vero io stavo dietro all'autobus. Capitolo F): è vero l'ho chiamato io. Capitolo
G) riconosco il luogo dell'incidente nelle foto che mi vengono mostrate (foto allegate alla memoria istruttoria di parte convenuta secondo termine).
A domanda del procuratore di parte attrice: la signora è stata scaraventata nel fossato posto alla mia sinistra.
A domanda del Giudice: le condizioni di visibilità erano buone. Erano circa le nove di mattina.
Non ho notato se la signora prima di attraversare abbia guardato se venissero macchine in Pt_1 senso opposto. Io mi sono fermato dietro l'autobus e non ho superato per prudenza perché in quella strada si corre sempre molto veloce. Io mi sono fermato dietro l'autobus e mi sono messo a parlare al telefono con mia moglie e quindi non ho notato se prima dell'impatto la vettura proveniente dal senso opposto abbia frenato. Non ho sentito l'autovettura frenare. Ripeto che io stavo parlando al telefono. Tra l'angolo posteriore sinistro dell'autobus e il punto dell'impatto c'era la distanza di circa metà corsia.
Con ordinanza in data 8 febbraio 2022 il giudice ammetteva la CTU richiesta nominando il dott. con il seguente incarico: Persona_2
1) descriva il CTU le lesioni riportate da nell'incidente per cui è causa, la Parte_1
loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento e se il soggetto dovrà in futuro sottoporsi a cure mediche e/o ad interventi riabilitativi e/o medico-chirurgici, specificandone in caso positivo natura e caratteristiche;
descriva lo stato psico-fisico preesistente del soggetto onde tenerne conto nelle valutazioni elencate di seguito;
2) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificata compromissione temporanea
(totale e/o parziale) della validità psicofisica del soggetto, intesa come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e ne determini la durata, rilevando altresì se il periziando, per il periodo di invalidità temporanea, abbia avuto la necessità di assistenza personale infermieristica o comunque generica a causa del tipo di lesioni riportate;
3) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, sussistano esiti di compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto (con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago), ne quantifichi la percentuale sotto il profilo del danno biologico e dica inoltre se il soggetto medesimo abbia riportato danno estetico;
4) precisi la eventuale incidenza che tale compromissione della validità psicofisica del soggetto abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa propria del medesimo, sia temporanea che permanente, ed in riferimento sia alla capacità generica che a quella specifica eventuale;
5) precisi se e quale attività lavorativa, diversa da quella precedentemente esercitata, sia in tutto o in parte compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità del soggetto, della sua età e di ogni altra circostanza soggettiva e obiettiva all'uopo ritenuta utile;
6) riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini dell'indagine …”
Il nominato CTU, prestato giuramento e ricevuto l'incarico di cui all'ordinanza dell'8 febbraio 2022, depositava l'elaborato peritale definitivo in data 2 dicembre 2022 con il quale riconosceva la sussistenza del nesso causale tra l'incidente stradale di cui è causa e le lesioni riportate dalla sig.ra . Riferiva di lesioni consistenti in trauma cranico Parte_1 con f.l.c. reg. fronto-parietale sin., frattura scomposta terzo prossimale omero destro, trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi e successiva rimozione dei mezzi di sintesi, fratture costali multiple bilateralmente, frattura processo trasverso destro di D1, frattura somatica di D5 con deformazione a cuneo anteriore, frattura somatica di D6, frattura bifocale ed in parte pluriframmentaria della branca ischio-pubica destra, frattura scomposta terzo prossimale perone destro, frattura scomposta terzo prossimale tibia destra, trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi;
il CTU accertava un danno biologico temporaneo indicato in I.T.T. di gg.
60, I.T.P. al 50% di gg. 60, un danno biologico permanente nella misura del 40%; riconosceva l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica della sig.ra Pt_1
casalinga, nella misura di un quarto. In risposta alle note critiche del CT di parte attrice, il CTU riferiva che, ove fosse documentata l'attività lavorativa di bracciante agricola svolta all'epoca del fatto,
l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica sarebbe di un terzo, pari al 33%; aggiungeva doversi riconoscere le spese mediche per € 2.082,84, espunte le voci non riconducibili con certezza alla paziente, escludeva le spese future.
Con ordinanza in data 19 gennaio 2023 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 dicembre 2023 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta (15 ottobre 2024, 3 giugno 2025) disposte anche in considerazione dell'assegnazione all'odierno giudice con decreto presidenziale del 3 settembre 2024 di n.98 procedimenti del ruolo di altro magistrato trasferito, della necessità di riequilibrare il carico di ruolo e definire tra i predetti quelli di più antica iscrizione.
Con ordinanza in data 3 giugno 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 20, con integrazione del 29 e 30, maggio 2025 e da parte convenuta in data
28 maggio 2025, assegnava alle part i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 21 agosto 2025 e memoria di replica in data 18 settembre 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria, ritenuta provata la responsabilità esclusiva dei convenuti nel sinistro di causa;
ribadiva che la sig.ra veniva investita quando aveva pressoché terminato Pt_1
l'attraversamento della carreggiata, circostanza ritenuta desumibile dall'essere stata attinta dallo spigolo anteriore lato passeggero del veicolo e sbalzata alla destra del veicolo secondo il senso di marcia dello stesso;
ribadiva doversi presumere dalla mancanza di tracce di frenata che la conducente del veicolo investitore non sia accorta della presenza della signora rilevava non potersi ritenere superata la presunzione di Pt_1
responsabilità del conducente considerato che, a parte l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, non risultano né allegati né provati, comportamenti rimproverabili in capo alla sul quantum debeatur, insisteva per il riconoscimento del danno biologico Pt_1
dinamico/relazionale della nella misura accertata dal CTU e del danno da Pt_1 sofferenza soggettiva, il tutto da aumentarsi a titolo di personalizzazione, detratto quanto già corrisposto dall' , oltre al danno patrimoniale da diminuita capacità Controparte_3 lavorativa specifica, quale bracciante agricola, come rilevato dal c.t.u. (nella misura del
33%) per la cui determinazione chiedeva l'applicazione delle tabelle milanesi 2024 o, in subordine, il criterio del triplo della pensione sociale, oltre al rimborso delle spese documentate;
insisteva per il riconoscimento del danno non patrimoniale dei congiunti, coniuge e figli, della persona lesa a titolo di sofferenza interiore e ricadute sull'esistenza da questi subite;
per il riconoscimento del danno da lucro cessante per mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Parte convenuta e depositavano comparsa conclusionale in CP_1 CP_2 data 8 agosto 2025 e memoria di replica in data 18 settembre 2025 insistendo nella preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione;
nel merito ritenevano non provata la esclusiva responsabilità della convenuta , ribadivano l'inattendibilità delle CP_2 deposizioni rese dalle testimoni e insistevano nella responsabilità Testimone_2 Tes_1
del pedone per l'incauto attraversamento e per la violazione delle norme di cui all'art.190 del CdS;
sul quantum, ritenevano già adeguatamente risarcita la danneggiata;
concludevano chiedendo il rigetto di ogni ulteriore pretesa risarcitoria anche dei congiunti, ritenute tutte non provate nell'an e nel quantum debeatur.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza del requisito di cui all'art.163 n.3 c.p.c.
considerato che
in esso è chiaramente individuabile l'oggetto dell'azione proposta dall'attrice, volta all'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti per le lesioni riportate in seguito a sinistro stradale e per i danni patiti dai congiunti della vittima, con condanna al relativo risarcimento, considerato che l'onere di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa, vero è che la Compagnia convenuta è stata in grado di svolgere le proprie difese e prendere posizione sulla pretesa avversaria.
Nel merito, la domanda risarcitoria è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
Va considerata provata ex art. 115 c.p.c. in quanto non contestata la verificazione del sinistro stradale occorso in data 3.2.2016, all'interno del Comune di Sezze, sulla SS Monte
Lepini 156 nel tratto anche denominato Via Campagna, ai danni di pedone nell'atto di attraversare la carreggiata, da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo investitore (da Latina a Sezze scalo).
Va premesso che ai sensi dell'art.2054 c.1 c.c, in caso di investimento del pedone, incombe sul conducente del veicolo una presunzione di responsabilità; il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone od a cose dalla circolazione del mezzo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Dal verbale di sinistro stradale risulta che il pedone attraversava Via Campagna su un tratto privo di strisce pedonali, circostanza che è stata confermata dai testimoni escussi
, Testimone_3 Testimone_1 Testimone_7
Il testimone (udienza dell'8.02.22) ha, inoltre, riferito della presenza di un Testimone_7
Bus fermo per la discesa dei passeggeri sulla carreggiata opposta a quella percorsa dal veicolo investitore e dalla quale l'attrice avrebbe iniziato l'attraversamento; detta circostanza trova conforto sul modello CAI prodotto dalla stessa convenuta.
La presenza del bus fermo per la discesa dei passeggeri rende certamente prevedibile per i veicoli circolanti in quel momento la presenza ai margini della strada dei passeggeri scesi dal mezzo.
Ed ancora, le circostanze concrete presenti al momento del fatto, orario diurno, tratto rettilineo, buona visibilità, emergenti dal verbale dei Carabinieri prodotto in atti, dalle fotografie in calce alla comparsa dalle dichiarazioni rese dal test CP_1 Tes_7
(quanto a visibilità e orario), inducono a ritenere che l'investimento del pedone
[...]
avrebbe potuto e dovuto essere evitato ove la conducente avesse utilizzato CP_2
l'ordinaria diligenza e prudenza richiesta alla guida.
Nella relazione di incidente dei Carabinieri, il punto d'urto tra veicolo e pedone è indicato oltre la linea di mezzeria, all'interno della corsia percorsa dal veicolo, i cui danni sono indicati nello spigolo anteriore destro.
Non sono state rilevate tracce di frenata riconducibili al veicolo.
Il testimone oculare , escusso all'udienza dell'8.02.22, ha confermato che Testimone_7
l'impatto avveniva quando il pedone era già nella corsia percorsa dal veicolo investitore.
Tali elementi lasciano desumere che il pedone sia stato investito quando aveva quasi completato l'attraversamento senza che il conducente abbia tentato alcuna manovra atta ad evitarlo. Si osserva, ancora, come l'attraversamento del pedone, sebbene avvenuto fuori dalle strisce pedonali, non può ritenersi nel caso concreto condotta anomala e imprevedibile.
Nessuno dei testimoni escussi ha riferito della repentinità dell'attraversamento del pedone e dall'istruttoria non sono emersi elementi di oggettiva impossibilità di scorgerne la presenza per il veicolo che sopraggiungeva.
Invero, è lo stesso trasportato sul veicolo investitore, a riferire ai CP_5
Carabinieri (SIT allegate al verbale di sinistro) di aver notato la donna attraversare la strada.
Esclusa dunque l'imprevedibilità dell'ostacolo, non può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. la conducente che non ha fornito la prova CP_2
di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo.
Deve, tuttavia, osservarsi che, anche se questi non ha fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 1, c.c. pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del danneggiato stesso, la colpa di questo concorre, con quella presunta del conducente
(Sent. n. 24204/2014 conf. da Ord. n. 842/2020).
La lettura combinata dell'art. 2054 c.c.- che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass. n. 2433/2024).
Nel caso di specie, è ravvisabile un apporto con-causale del pedone danneggiato il quale attraversava una strada a doppio senso di circolazione su tratto privo di strisce pedonali, dunque non deputato all'attraversamento dei pedoni, che avrebbe dovuto far insorgere nel pedone una maggiore prudenza ed attenzione.
Difatti, l'art.190 del Codice della Strada nell'ipotesi di assenza di attraversamenti pedonali al comma 2 prescrive ai pedoni di attraversare la carreggiata in senso perpendicolare con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;
ed al comma 5 impone ai pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali di dare la precedenza ai conducenti. Dalla verificazione dell'impatto sulla carreggiata percorsa dal veicolo è desumibile che il pedone si avventurava in un imprudente attraversamento senza previamente accertarsi che la carreggiata opposta fosse libera e che l'attraversamento potesse essere portato a termine in sicurezza, così violando le norme di comportamento dettate dalll'art.190 del
Codice delle Strada.
Ove il pedone fosse stato più prudente e attento, avrebbe percepito il pericolo del sopraggiungere del veicolo alla propria destra e, quindi, se non evitato, almeno limitato il danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di attribuire al pedone danneggiato sig.ra un concorso di colpa in ragione del 30%, con la conseguenza che il Parte_1
risarcimento del danno andrà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c..
Venendo all'accertamento e quantificazione del danno non patrimoniale, vanno condivise le conclusioni cui è giunto il CTU dott. , adeguatamente motivate Persona_2 ed immuni da vizi logici, che riconoscono in capo all'attrice la lesione Parte_1
dell'integrità psico-fisica in termini di danno biologico da invalidità permanente nella misura del 40%, una I.T.T. di gg. 60, una I.T.P. al 50% di gg. 60, l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica nella misura di un quarto e su quella specifica con riferimento all'attività di bracciante agricola nella misura di un terzo, pari al 33%.
Ai fini della liquidazione equitativa dei danni appurati dal CTU, non può essere utilizzata la nuova tabella unica nazionale introdotta dal D.P.R. n. 12/2025 che si applica ad eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore, dunque successivi al 5 marzo 2025; pertanto, per il caso di specie (2016) si farà applicazione delle tabelle milanesi, come indicato da Cass. Sent. 12408/2011, attualmente vigenti (2024), conformemente al principio di unitarietà del danno biologico ed onnicomprensività rispetto ai pregiudizi fisici o psichici causati dall'altrui illecito, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale, il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce una componente del danno biologico, come anche il danno esistenziale/dinamico relazionale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, sicché la liquidazione di ulteriori poste di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria. Quanto al richiesto aumento per personalizzazione, non possono considerarsi conseguenze anomale o del tutto peculiari le allegate difficoltà nel lavarsi, vestirsi, camminare, guidare l'automobile, dedicarsi alle pulizie di casa.
Tali conseguenze dannose sono da ritenersi normali e indefettibili, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale (danno dinamico-relazionale) di cui è già espressione il riconosciuto grado percentuale di invalidità permanente, come accertato dal CTU, che non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 7513/2018).
Neanche il lamentato dolore fisico-organico correlato alle lesioni subite può dar luogo ad una personalizzazione del risarcimento, perché componente già considerata dal CTU nella determinazione del grado di danno biologico.
Non può essere riconosciuto il pregiudizio per la lamentata perduta possibilità di continuare a svolgere l'attività di volontariato, circostanza solo genericamente confermata dalla testimone ma rimasta sfornita di un serio riscontro dell'esercizio Testimone_8
continuativo del volontariato prima dell'evento lesivo.
Va, invece, riconosciuta la personalizzazione del danno biologico nella misura del 20% per la accertata perdita capacità lavorativa generica (c.d. cenestesi lavorativa) e per la particolare sofferenza interiore in termini di consapevolezza delle significative limitazioni funzionali perduranti e non emendabili e di conseguente paura della propria sorte, ritenute provate, in via presuntiva, sulla scorta delle allegazioni di parte danneggiata confermate dalla testimone Parte_1
In applicazione dei suddetti criteri, considerato che l'attrice al momento del sinistro aveva
53 anni, il danno risarcibile va determinato nei seguenti termini:
Percentuale di invalidità permanente 40%
Punto danno biologico € 6.204,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 183.652,00
Personalizzazione del 20% del danno biologico € 220.382,40
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00 Totale generale: € 230.732,40
Quanto ai danni patrimoniali, è dovuto alla danneggiata il rimborso delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente d'ufficio per € 2.082,84.
Pur avendo il CTU accertato una incidenza sulla capacità lavorativa specifica in relazione all'attività di bracciante agricola, alcun risarcimento può essere riconosciuto, non risultando provato dalla danneggiata che ne era onerata la riduzione della capacità di guadagno causalmente riconducibile al sinistro, non essendo ammessi automatismi risarcitori.
Difatti, alla data del sinistro (03.02.2016) la danneggiata aveva solo da poco avviato un rapporto di lavoro stagionale a tempo determinato che sarebbe cessato il 22.04.2016. Parte attrice non ha esibito le dichiarazioni fiscali e ha prodotto la sola busta paga di dicembre
2015 e aprile 2016, non ha fornito la prova di aver cessato di lavorare a seguito dell'infortunio, non risulta provata la riduzione del reddito a seguito e per effetto del sinistro, e non è dato stabilire che, ove non si fosse verificato l'evento lesivo, l'attrice avrebbe, certamente, intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in futuro né, tanto meno, determinare alcunché in merito alla entità di eventuali entrate reddituali, non potendosi escludere, alla luce dello storico lavorativo prodotto in atti, uno stato di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attività lavorativa.
In conclusione, tenuto conto della proporzionale riduzione per concorso di responsabilità della danneggiata nella misura del 30%, l'attrice avrebbe diritto a ricevere una somma capitale determinata complessivamente nella misura di € 162.970,668 (€ 230.732,40+€
2.082,84 = € 232.815,24 – 30%).
Da detto importo deve essere detratta la somma di € 96.000 già corrisposta in via stragiudiziale dalla Compagnia alla sig.ra . Parte_1
Trattandosi di debito di valore, l'importo così ottenuto di € 66.970,668 va devalutato alla data del sinistro (03.02.2016) e successivamente rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza, per un importo finale di €
74.425,57.
Dunque, i convenuti, responsabile civile e sua assicuratrice, devono in solido tra loro corrispondere all'attrice, a titolo di rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la restante somma di € 74.425,57 oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli attori e marito e figli della Parte_2 Parte_3 Parte_4
danneggiata.
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (tra le tante Cass.n. 25843/2020; Cass.n. 28220/2019).
Dunque, il danno non può dirsi sussistente "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Parte attrice si è limitata ad allegare il sentimento di paura vissuto dai familiari nell'immediatezza del ricovero e durante il periodo di riabilitazione per la sorte della moglie/mamma e la continua assistenza fornita alla danneggiata.
Il periodo di invalidità temporanea assoluta è limitato a 60 gg di ricovero in strutture ospedaliere e di riabilitazione, durante i quali l'assistenza veniva fornita dal personale sanitario.
Sebbene dal sinistro siano esitati postumi permanenti quantificati nella misura del 40% di
IP, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non risulta in esito alla
CTU, che lo stato menomativo abbia comportato una perdita totale di autonomia della danneggiata nel compimento degli atti quotidiani, la necessità di assistenza costante, o ancora che abbia inciso sulla sfera sessuale della donna.
Parimenti non vi è riscontro delle alterazioni delle abitudini dei familiari, marito e figli, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse.
Parte attrice ha documentato l'iscrizione all'università dei figli della danneggiata nell'anno successivo al sinistro e nulla risulta quanto a eventuali pregiudizi o ritardi nel percorso di studio.
Deve, comunque, escludersi che l'assistenza familiare sia ricaduta esclusivamente sugli attori, marito e figli, avendo la testimone sorella della danneggiata, Parte_1
riferito: dopo l'incidente mi recavo a casa di mia sorella tutti i giorni. Ora ci vado due tre volte a settimana. Per quanto il sinistro e le sue conseguenze abbiano inevitabilmente prodotto per i familiari una sofferenza e richiesto il loro supporto al congiunto, tuttavia, conformemente ai principi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale si ritiene che nel caso di specie non si sia in presenza di un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in termine di danno parentale, quanto piuttosto di una sofferenza e di un'assistenza che rientra nella soglia di tollerabilità richiesta ai congiunti in virtù del dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza (Sez. U, Sentenza n. 26972
/2008).
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, accolta in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum, e del riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del
50%.
La restante quota, liquidata in dispositivo nella misura media ai sensi del D.M. n. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/22, viene posta a carico dei convenuti in solido tra loro in ragione della relativa soccombenza.
Le spese della CTU medico legale sono poste a carico di entrambe le parti in misura pari a metà per ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2973/2018, così provvede:
- condanna e in solido tra loro al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore di della somma di € 74.425,57 già ridotta del Parte_1 concorso di colpa e rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
- rigetta le domande di parte attrice formulate nell'interesse di Parte_2
Parte_3 Parte_4
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna
[...]
e in solido tra loro al pagamento della Controparte_1 CP_2
restante quota delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.051,50 (50% di € 14.103) per compensi, per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice e dei convenuti in misura pari a metà per ciascuna.
-
Lì, 24 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava