Art. 36. Personale del Centro nazionale per il catologo unico e per le informazioni bibliografiche
Con effetto dal 900 giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.
Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1 gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianita' richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di eta'.
Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).
L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneita' di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.
Il personale cosi' inquadrato continuera' a prestare servizio presso il Centro anzidetto.
Al personale, che non e' inquadrato ai sensi del presente articolo e che cessa dal servizio con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, compete una indennita' commisurata ad una mensilita' del solo stipendio escluso ogni altro emolumento, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio per ciascun anno di servizio prestato o per frazione di anno superiore a sei mesi, integrata di una somma pari a tre mensilita'.
Con effetto dal 900 giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.
Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1 gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianita' richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di eta'.
Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).
L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneita' di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.
Il personale cosi' inquadrato continuera' a prestare servizio presso il Centro anzidetto.
Al personale, che non e' inquadrato ai sensi del presente articolo e che cessa dal servizio con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, compete una indennita' commisurata ad una mensilita' del solo stipendio escluso ogni altro emolumento, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio per ciascun anno di servizio prestato o per frazione di anno superiore a sei mesi, integrata di una somma pari a tre mensilita'.