CASS
Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/08/2024, n. 32137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32137 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC IC nato a [...] il [...] CC EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A., che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di PO ha confermato la condanna (emessa dal Tribunale di PO il 17/2/2016) di RI NR e del figlio, RI RO, per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., per avere partecipato (dall'aprile 2009 con permanenza), unitamente ad altri (indicati in rubrica e giudicati Penale Sent. Sez. 5 Num. 32137 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 08/05/2024 separatamente), ad una associazione camorristica denominata "clan AR", diretta ed organizzata da AR RO e AR NC. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto CC NR (detto "Giacomino fraulella") ed il figlio, CC RO (il fratello di questi, CC AR, è stato invece giudicato separatamente), rispettivamente capo zona e membro del detto clan, nella zona dei Quartieri Spagnoli, avendo essi contribuito al perseguimento degli scopi del sodalizio, tra i quali il conseguimento della piena egemonia da parte del clan AR, storicamente attivo a Ponticelli e nella parte orientale della città, anche in zone centrali di PO (quali quelle di Piazza Mercato e dei Quartieri Spagnoli). 2. RI NR ha proposto ricorso per Cassazione. 2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge (degli articoli 192, commi 1 e 3, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 416-bis cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, essendo l'affermazione di responsabilità penale avvenuta in base alle dichiarazioni dei testi di PG, ai verbali dei collaboratori di giustizia ed alle intercettazioni, disattendendo le puntuali censure proposte con l'atto d'appello. In particolare, evidenzia quanto segue. La deposizione dell'ispettore Luongo aveva fornito, al più, spunti investigativi congetturali (quali taluni incontri del RI NR con esponenti del clan AR e la telefonata, priva di significato, fatta subito dopo uno di essi da RIardi US per avvisare del controllo subito anche dal RI). Il sequestro di una partita di cocaina, tra il 2008 e il 2009, ai danni di Di PO IO, era stato infondatamente correlato al RI SO perché, per l'ispettore Luongo, questi era stato controllato in compagnia del Di PO. Le intercettazioni sarebbero prive di elementi d'accusa, in quanto o tra soggetti diversi dall'imputato, o inerenti persone imprecisate ("Giacomino" e "fraulella" sarebbero soprannomi anche di altri soggetti), o dal significato oscuro (come, ad es., la telefonata numero 166 del 18/1/2019 che parlava di una "imbasciata importante", di cui il D'IC diceva di voler discutere con RI NR, che era rimasta ignota nell'oggetto, o la numero 395, stesso giorno, in cui si diceva di affari rimasti inesplicati). Sarebbero inidonei a reggere le accuse le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o perché generiche (quelle del De FE, ad es., senza l'indicazione di soggetti e/o delitti specifici;
quelle degli stessi AR, sulla spartizione dei proventi illeciti, non indicata in dettaglio), o perché de relato da fonte innominata (di voci in carcere parlerebbero SC NC e LL NC) o comunque perché 2 delineanti rapporti diversi da una vera e propria affiliazione al clan AR, operando i RI in posizione niente affatto subalterna (ad esempio, secondo SC NC vi sarebbe stata SOo un'alleanza col clan AR, finalizzata al controllo, da parte dei RI, dei Quartieri Spagnoli, tanto che, secondo il detto collaborante, costoro avevano promesso di provvedere al mantenimento dei familiari di Di SI TO, zio del dichiarante;
ed ancora, AR RO e AR NC avevano parlato di "rapporto di collaborazione con RI NR", tanto da avere, gli stessi AR, mediato nei contrasti insorti tra i RI e i RI o tra i RI e gli LI, e tanto che l'omicidio di uno degli LI era avvenuto senza il previo assenso dei AR). In conclusione, si assume che la motivazione della sentenza impugnata non evidenziasse elementi idonei a confermare l'accusa (la stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, da parte di RI NR) e non aveva tenuto conto dei motivi d'appello: essendo insufficiente la mera attribuzione (da parte dei collaboranti) della qualità formale di affiliato, senza che fosse emerso un concreto apporto all'associazione. 2.2. Col secondo motivo, RI NR lamenta violazione di legge (degli articoli 192, commi 1 e 3, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 416- bis, comma 2, cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, circa il ruolo di vertice a lui contestato. Tale ruolo, provato, a dire della sentenza impugnata, per essere questi l'unico della famiglia RI ad avere la possibilità di diretta interlocuzione con i vertici del clan AR, avrebbe richiesto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione dell'effettivo esercizio di un potere che lo rendesse riconoscibile. Per contro, secondo AR US il RI prendeva ordini dal fratellastro, D'IC NT (alias IN LE), unico che poi interloquiva col clan AR: ciò evidenziava la subalternità rispetto al D'IC di RI NR (non compatibile col ritenuto ruolo dirigistico di quest'ultimo). 2.3. Col terzo motivo RI NR lamenta violazione di legge (degli articoli 192, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 63, 62 bis e 416 bis cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura SOo equivalente alle aggravanti contestate. Non sarebbe stata valutata, dai giudici di merito, la reale gravità del reato (caratterizzato da una condotta rudimentale, derivando, a tutto concedere, la partecipazione dei RI al clan AR da quella del fratellastro di RI NR, D'IC NT) e l'ottimo e collaborativo comportamento processuale (in virtù 3 dell'acquisizione di numerose dichiarazioni di collaboratori). La pena, dunque, non sarebbe equa e proporzionata ai fatti contestati e ai criteri previsti dall'articolo 133 cod. pen. (essendo stata, la Corte d'appello, fuorviata dall'erroneo presupposto che fosse stata contestata la recidiva). 3. Anche RI RO ha impugnato la sentenza d'appello sulla base di motivi in larga parte analoghi al primo (affermazione di non affiliazione al clan AR) e terzo (richiesta di circostanze attenuanti generiche prevalenti e di riduzione pena) proposti da RI NR. Si rimarca, in aggiunta, come già il Tribunale avesse escluso, sulla base del suo ruolo subalterno e di manovalanza, che lo stesso fosse al vertice del sodalizio, e che, in realtà, s'era trattato di un rapporto essenzialmente a due (tra padre e figlio). Il ricorso analizza, poi, i singoli elementi a carico (le dichiarazioni dei vari testi di P.G. e dei collaboranti, le intercettazioni), formulando, come detto, censure analoghe a quelle articolate da RI NR, a partire da quelle volte a rimarcare la genericità, ai fini dell'accusa, dei fatti emersi, inidonei a dimostrare l'appartenenza dei RI al clan AR. Il P.M. ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Si chiede, in definitiva, a questa Corte, in violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (nel cui ambito deve essere inquadrata l'omessa o erronea valutazione del materiale probatorio, secondo la nota Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), un nuovo giudizio su tale materiale, mediante critiche, per giunta, generiche e cumulative, richiamandosi (in modo di per sé inammissibile) tutti i vizi motivazionali possibili, tra loro, come noto, eterogenei ed incompatibili (si vedano, al riguardo, oltre alle appena dette Sezioni Unite, anche: Sez. 4, Sentenza n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, LO ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 deo. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037), critiche comunque basate su una lettura parziale e parcellizzata dello stesso, oltre che banalmente reiterative di quelle d'appello senza adeguato confronto con le argomentazioni 4 sviluppate in sede di merito: le quali ultime, d'altro canto, ricostruiscono i fatti in modo chiaro, logico (e comunque esente da manifesta illogicità) ed esaustivo (anche in relazione alle doglianze SOlevate con l'appello). Nella specie, denunciando, in modo indistinto, tutti e tre i vizi della motivazione e, per giunta, assunte (e non ben chiare) violazioni di legge, i ricorrenti hanno richiamato vizi eterogenei ed incompatibili tra loro (sull'inammissibile richiamo cumulativo di violazioni di legge e vizi motivazionali si veda Sez. 5, n. 1130 del 4/10/2021, dep. 2022, non massinnata), mirando, in definitiva (si ripete), a conseguire una nuova (e diversa, rispetto a quella del giudice d'appello) valutazione di merito, preclusa in questa sede. È noto, per giunta, che non siano deducibili, in sede di legittimità, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà (intrinseca o rispetto ad un atto probatorio ignorato, quando esistente, o affermato, quando mancante), censure, cioè, non tali da determinare una diversa conclusione del processo, ma miranti semplicemente ad una diversa valutazione del compendio probatorio, con cui ci si duole della mancanza di persuasività della motivazione e della sua stessa illogicità, se non manifesta (confronta, in termini, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747, Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965 e Sez. 5, n.8938 del 19/01/2022, non massimata). Insomma, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n.8938 del 19/01/2022, non massimata). 3. È SOo per mera completezza, pertanto, che si aggiunge quanto segue. La Corte d'appello ha basato le proprie valutazioni sui seguenti elementi probatori (niente affatto contraddittori o manifestamente illogici), alcuni non considerati dai ricorrenti, altri ritenuti, infondatamente, insufficienti, senza (in definitiva) alcun adeguato confronto con la motivazione oggetto d'impugnazione, laddove riporta: --Le dichiarazioni dell'Isp. Luongo, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non risultano circoscritte al controllo del RI NR, AR NC e GE MA del 7/1/2009 ed al controllo del RI RO con D'IC NT e RIardi US, avendo correttamente, la sentenza impugnata, desunto dalla frettolosa telefonata, dopo il controllo, di RIardi US (in cui questi avvisava l'interlocutore che il controllo aveva riguardato anche "Giacomino", pacifico soprannome di RI NR), l'apprensione per quanto accaduto e, dunque, la necessità di comunicarlo nell'immediatezza (proprio per il ruolo ricoperto da questi all'interno del clan). —L'affermazione del collaboratore De FE, secondo cui egli stesso aveva interrotto un incontro a casa di "IN LE", presso cui si era recato con GE e RIardi, proprio per paura di esser controllato dai Carabinieri (presenti in zona) insieme ad esponenti di spicco del clan AR (ciò che confermava la correttezza logica del ragionamento di cui al punto precedente, ovvero l'ovvia importanza data dai malviventi ai controlli delle Forze dell'ordine e, dunque, il rilevante ruolo di RI NR, come desunto dalla Corte d'appello dalla telefonata di cui al punto precedente). --L'intercettazione in carcere nella quale AR RO SOlecitava a più riprese la moglie affinché parlasse con il fratello, AR NC, perché intervenisse sui RI e li inducesse a lasciar stare i parenti di RI RO, fatto che, come logicamente ha ritenuto la Corte d'appello, dimostrava non SOo lo stretto legame dei RI col clan AR, ma anche la diretta influenza sui primi (evidentemente soggetti interni al clan criminale di cui si tratta) da parte degli stessi AR. Il richiamo del sequestro di una partita di cocaina effettuato, tra il 2008 e il 2009, nei confronti di Di PO IO (soggetto che proprio in quel periodo era stato controllato con i RI), che, nella sentenza gravata, viene logicamente fatto SOo per dimostrare come le attività criminali attribuite al sodalizio non fossero affatto teoriche. —Il controllo sul territorio del 12/5/2009, effettuato dal personale del Commissariato di Ponticelli al rione Gaspari presso l'abitazione di AR NT (imparentato coi vertici del clan), nel corso del quale venivano rinvenuti, tra gli altri, RI NR e lo stesso Di PO (che riferiva di trovarsi lì proprio per aver accompagnato RI NR). Le plurime dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, correttamente ritenute dalla Corte d'appello particolarmente attendibili (in ragione del riferimento per lo più a fatti specifici, nonché della loro asSOuta concordanza e della provenienza da soggetti che avevano, nel contempo, confessato gravi reati, alcuni di omicidio, e da soggetti ai vertici del clan AR), oltre che aggiornate (in quanto si trattava di percorsi collaborativi intrapresi nel 2008 e, dunque, a ridosso dei fatti in oggetto), e che sono riportate alle pagine 11-16 della medesima sentenza d'appello. A titolo meramente esemplificativo possono richiamarsi alcuni dei passaggi più significativi della sentenza di secondo grado, in cui si riportano le dette dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, fra cui: quello in cui si cita la 6 dettagliata descrizione che il LL fa dei rispettivi "feudi" criminali, sotto il controllo del clan malavitoso in questione (il gruppo di DI ZO, di cui faceva parte lo stesso LL, controllava la zona di S. Anna di Palazzo;
il gruppo di VU NT e MO CI governava la zona di via Trinità degli Spagnoli e di Largo Barracche;
il gruppo dei RI controllava la zona alta dei Quartieri Spagnoli;
il gruppo di ES LO, detto Chieppe, controllava la zona di via Gilardi;
il gruppo dei RI, operando all'interno del clan AR, controllava inizialmente la zona di via Speranzella, estendendo poi la propria sfera di operatività a Piazza Mercato e ai Quartieri Spagnoli); quello in cui si riportano le analoghe parole di SC SA e si specifica la fonte della sua conoscenza, niente affatto anonima (ovvero lo zio, Di SI TO); quello in cui si riportano le parole di AR NC (che aveva indicato con precisione i settori di competenza dei RI, ossia il traffico di stupefacenti e le estorsioni, e di essere a perfetta conoscenza dei dettagli di un omicidio - commesso da uno dei figli di RI NR in danno di uno degli LI - che, come evidenziato dalla Corte d'appello, SOo chi era molto vicino agli accusati avrebbe potuto sapere); quello in cui si riportano le analoghe dichiarazioni accusatorie di PO GL (con una dettagliata narrazione dell'episodio nel quale RI RO ed il cognato, D'IC MO, si erano recati presso la sua abitazione a Giugliano, molto agitati, il primo armato di pistola, chiedendogli di nascondere RI RO presso una sua abitazione in Castel San Lorenzo - SA - avendo il RI appena commesso un omicidio ai danni di OD US, in via Conte di Mola, perché questi aveva schiaffeggiato, dopo un diverbio, il fratello, RI AR, mentre aveva in braccio la figlia: laddove, evidenziata il PO l'inopportunità di usare tale rifugio, oggetto di attenzioni da parte dei Carabinieri per lo spaccio di droga che vi praticava IL SA, il RI RO gli aveva chiesto di accompagnarlo ai traghetti di Mergellina); quello in cui si rammentano le parole di AR NC (il quale, al vertice dell'associazione criminale, aveva descritto, in modo niente affatto generico, secondo il logico giudizio della Corte territoriale, l'aspro conflitto nei Quartieri Spagnoli tra i RI e gli LI, a seguito dell'omicidio di uno degli LI commesso da uno dei figli di RI NR, nonché la sua ricomposizione grazie proprio all'intervento del dichiarante, dopo la quale i RI, per conto del clan AR, si erano dedicati, all'interno dei Quartieri Spagnoli, ai settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti;
il quale, inoltre, aveva asserito di essere intervenuto - come confermato dalla detta intercettazione in carcere, nella quale AR RO aveva SOlecitato la moglie affinché parlasse in tal senso con il fratello, AR NC - per convincere i RI a non importunare i parenti di RI RO). Sempre in modo del tutto logico, la sentenza impugnata rammenta che, 7 proprio i contrasti anzidetti (tra i RI, da una parte, e i RI e gli LI, dall'altra), rendevano credibili le dichiarazioni dei collaboratori laddove rimarcavano che essi fossero legati al controllo delle attività illecite (come detto, per lo più estorsioni e spaccio di stupefacenti) nella zona dei Quartieri Spagnoli. In definitiva, l'appartenenza all'associazione malavitosa dei due ricorrenti è ritenuta in modo lineare e logico dalla Corte d'appello (sulla base di dati da essa riportati in modo persino sovrabbondante). 4. Inammissibili sono, altresì, le censure circa la qualifica di capo ascritta a RI NR. Non SOo la sentenza gravata evidenzia, ancora una volta in modo congruo, come i detti collaboratori (la cui attendibilità è stata pure essa oggetto di corretta argomentazione, da parte della Corte d'appello) abbiano chiarito il menzionato ruolo primario in capo a RI NR (essendo la gestione dei Quartieri Spagnoli a lui affidata, per conto del clan AR), ma la sua posizione di rilievo, nell'ambito del sodalizio, risulta riscontrata, in maniera per nulla illogica, secondo la medesima sentenza, dalla considerazione che il RI non avesse necessità di rivolgersi previamente al D'IC per poter interloquire con AR RO e AR NC, ossia coi vertici indiscussi del clan di riferimento. Quanto ai frequenti riferimenti ad elementi probatori che dimostrerebbero comunque la subalternità di RI NR non SOo rispetto ai AR, ma anche nei riguardi del fratellastro, D'IC NT, unico a poter interloquire col clan AR (secondo AR US), è opportuno ribadire, in diritto, che «nel reato di associazione per delinquere "capo" è non SOo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e riSOutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Sez. 2, Sentenza n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, Francescone, non massimata;
confronta, negli stessi termini, Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890 - 01, Sez. 4, Sentenza n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464 - 01, Sez. 2, Sentenza n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915 - 01). In modo del tutto logico e coerente con le conclusioni raggiunte, dunque, la Corte d'appello e, prima di essa, il Tribunale di PO richiamano (al fine di sostenere il ruolo di capo di RI NR) le parole di AR RO e AR NC, pacificamente al vertice del clan AR, che, pur se in posizione sovraordinata, evidenziano di essere intervenuti per comporre le varie vicende insorte (e, in particolare, per fare in modo che i RI interrompessero il loro atteggiamento aggressivo nei riguardi dei componenti il clan RI) proprio su RI NR: evidentemente nella consapevolezza del suo ruolo apicale rispetto ai componenti 8 della sua famiglia (ovvero del fatto che, parlando con lui, questi avrebbe potuto dare le sue direttive ai suoi subalterni). In tale contesto, le sentenze di merito richiamano altresì, ancora una volta in modo del tutto logico, la circostanza che l'unico che potesse interloquire con i vertici del clan AR fosse proprio RI NR: in tal modo rimarcandone il sicuro ruolo apicale, nell'ambito dell'organizzazione, seppur non di vertice asSOuto. 5. Infine, parimenti inammissibili sono le doglianze sulle pene irrogate e sul giudizio di SOa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Invero, a parte l'improprio riferimento alla recidiva, è evidente che la Corte d'appello abbia ripercorso, anche in modo dettagliato, il vissuto criminale dei due ricorrenti, pervenendo al detto bilanciamento. Al riguardo, è noto che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di cognizione, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez 3, n. 26908 del 22/4/2004, RV 229298) e siano sorrette da sufficiente motivazione (sez 1, n. 5697 del 28/1/2003, RV 223442), tale dovendo considerarsi l'aver ritenuto la SOuzione della equivalenza come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, RV 236992; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01; Sez. 5, n.17974 del 14/02/2024, non massimata). Similmente, si richiama, per la determinazione in genere della pena, l'analogo principio secondo cui tale compito resta nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile presso la Suprema Corte, sempre che sia svolto in modo logico e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142): occorrendo, peraltro, una dettagliata motivazione SOtanto se la stessa sia di gran lunga superiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017, non massimata sul punto). Nella specie, come detto, la Corte d'appello ha analiticamente valutato il vissuto criminoso dei ricorrenti e la gravità (in relazione anche all'elemento soggettivo) dei fatti, pervenendo, secondo un percorso asSOutamente logico, alle pene irrogate (in misura ben lungi dall'essere anche SOo vicino alla pena media edittale). Consegue, a quanto detto, l'esito in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8/5/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A., che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di PO ha confermato la condanna (emessa dal Tribunale di PO il 17/2/2016) di RI NR e del figlio, RI RO, per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., per avere partecipato (dall'aprile 2009 con permanenza), unitamente ad altri (indicati in rubrica e giudicati Penale Sent. Sez. 5 Num. 32137 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 08/05/2024 separatamente), ad una associazione camorristica denominata "clan AR", diretta ed organizzata da AR RO e AR NC. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto CC NR (detto "Giacomino fraulella") ed il figlio, CC RO (il fratello di questi, CC AR, è stato invece giudicato separatamente), rispettivamente capo zona e membro del detto clan, nella zona dei Quartieri Spagnoli, avendo essi contribuito al perseguimento degli scopi del sodalizio, tra i quali il conseguimento della piena egemonia da parte del clan AR, storicamente attivo a Ponticelli e nella parte orientale della città, anche in zone centrali di PO (quali quelle di Piazza Mercato e dei Quartieri Spagnoli). 2. RI NR ha proposto ricorso per Cassazione. 2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge (degli articoli 192, commi 1 e 3, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 416-bis cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, essendo l'affermazione di responsabilità penale avvenuta in base alle dichiarazioni dei testi di PG, ai verbali dei collaboratori di giustizia ed alle intercettazioni, disattendendo le puntuali censure proposte con l'atto d'appello. In particolare, evidenzia quanto segue. La deposizione dell'ispettore Luongo aveva fornito, al più, spunti investigativi congetturali (quali taluni incontri del RI NR con esponenti del clan AR e la telefonata, priva di significato, fatta subito dopo uno di essi da RIardi US per avvisare del controllo subito anche dal RI). Il sequestro di una partita di cocaina, tra il 2008 e il 2009, ai danni di Di PO IO, era stato infondatamente correlato al RI SO perché, per l'ispettore Luongo, questi era stato controllato in compagnia del Di PO. Le intercettazioni sarebbero prive di elementi d'accusa, in quanto o tra soggetti diversi dall'imputato, o inerenti persone imprecisate ("Giacomino" e "fraulella" sarebbero soprannomi anche di altri soggetti), o dal significato oscuro (come, ad es., la telefonata numero 166 del 18/1/2019 che parlava di una "imbasciata importante", di cui il D'IC diceva di voler discutere con RI NR, che era rimasta ignota nell'oggetto, o la numero 395, stesso giorno, in cui si diceva di affari rimasti inesplicati). Sarebbero inidonei a reggere le accuse le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o perché generiche (quelle del De FE, ad es., senza l'indicazione di soggetti e/o delitti specifici;
quelle degli stessi AR, sulla spartizione dei proventi illeciti, non indicata in dettaglio), o perché de relato da fonte innominata (di voci in carcere parlerebbero SC NC e LL NC) o comunque perché 2 delineanti rapporti diversi da una vera e propria affiliazione al clan AR, operando i RI in posizione niente affatto subalterna (ad esempio, secondo SC NC vi sarebbe stata SOo un'alleanza col clan AR, finalizzata al controllo, da parte dei RI, dei Quartieri Spagnoli, tanto che, secondo il detto collaborante, costoro avevano promesso di provvedere al mantenimento dei familiari di Di SI TO, zio del dichiarante;
ed ancora, AR RO e AR NC avevano parlato di "rapporto di collaborazione con RI NR", tanto da avere, gli stessi AR, mediato nei contrasti insorti tra i RI e i RI o tra i RI e gli LI, e tanto che l'omicidio di uno degli LI era avvenuto senza il previo assenso dei AR). In conclusione, si assume che la motivazione della sentenza impugnata non evidenziasse elementi idonei a confermare l'accusa (la stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, da parte di RI NR) e non aveva tenuto conto dei motivi d'appello: essendo insufficiente la mera attribuzione (da parte dei collaboranti) della qualità formale di affiliato, senza che fosse emerso un concreto apporto all'associazione. 2.2. Col secondo motivo, RI NR lamenta violazione di legge (degli articoli 192, commi 1 e 3, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 416- bis, comma 2, cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, circa il ruolo di vertice a lui contestato. Tale ruolo, provato, a dire della sentenza impugnata, per essere questi l'unico della famiglia RI ad avere la possibilità di diretta interlocuzione con i vertici del clan AR, avrebbe richiesto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione dell'effettivo esercizio di un potere che lo rendesse riconoscibile. Per contro, secondo AR US il RI prendeva ordini dal fratellastro, D'IC NT (alias IN LE), unico che poi interloquiva col clan AR: ciò evidenziava la subalternità rispetto al D'IC di RI NR (non compatibile col ritenuto ruolo dirigistico di quest'ultimo). 2.3. Col terzo motivo RI NR lamenta violazione di legge (degli articoli 192, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 63, 62 bis e 416 bis cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura SOo equivalente alle aggravanti contestate. Non sarebbe stata valutata, dai giudici di merito, la reale gravità del reato (caratterizzato da una condotta rudimentale, derivando, a tutto concedere, la partecipazione dei RI al clan AR da quella del fratellastro di RI NR, D'IC NT) e l'ottimo e collaborativo comportamento processuale (in virtù 3 dell'acquisizione di numerose dichiarazioni di collaboratori). La pena, dunque, non sarebbe equa e proporzionata ai fatti contestati e ai criteri previsti dall'articolo 133 cod. pen. (essendo stata, la Corte d'appello, fuorviata dall'erroneo presupposto che fosse stata contestata la recidiva). 3. Anche RI RO ha impugnato la sentenza d'appello sulla base di motivi in larga parte analoghi al primo (affermazione di non affiliazione al clan AR) e terzo (richiesta di circostanze attenuanti generiche prevalenti e di riduzione pena) proposti da RI NR. Si rimarca, in aggiunta, come già il Tribunale avesse escluso, sulla base del suo ruolo subalterno e di manovalanza, che lo stesso fosse al vertice del sodalizio, e che, in realtà, s'era trattato di un rapporto essenzialmente a due (tra padre e figlio). Il ricorso analizza, poi, i singoli elementi a carico (le dichiarazioni dei vari testi di P.G. e dei collaboranti, le intercettazioni), formulando, come detto, censure analoghe a quelle articolate da RI NR, a partire da quelle volte a rimarcare la genericità, ai fini dell'accusa, dei fatti emersi, inidonei a dimostrare l'appartenenza dei RI al clan AR. Il P.M. ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Si chiede, in definitiva, a questa Corte, in violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (nel cui ambito deve essere inquadrata l'omessa o erronea valutazione del materiale probatorio, secondo la nota Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), un nuovo giudizio su tale materiale, mediante critiche, per giunta, generiche e cumulative, richiamandosi (in modo di per sé inammissibile) tutti i vizi motivazionali possibili, tra loro, come noto, eterogenei ed incompatibili (si vedano, al riguardo, oltre alle appena dette Sezioni Unite, anche: Sez. 4, Sentenza n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, LO ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 deo. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037), critiche comunque basate su una lettura parziale e parcellizzata dello stesso, oltre che banalmente reiterative di quelle d'appello senza adeguato confronto con le argomentazioni 4 sviluppate in sede di merito: le quali ultime, d'altro canto, ricostruiscono i fatti in modo chiaro, logico (e comunque esente da manifesta illogicità) ed esaustivo (anche in relazione alle doglianze SOlevate con l'appello). Nella specie, denunciando, in modo indistinto, tutti e tre i vizi della motivazione e, per giunta, assunte (e non ben chiare) violazioni di legge, i ricorrenti hanno richiamato vizi eterogenei ed incompatibili tra loro (sull'inammissibile richiamo cumulativo di violazioni di legge e vizi motivazionali si veda Sez. 5, n. 1130 del 4/10/2021, dep. 2022, non massinnata), mirando, in definitiva (si ripete), a conseguire una nuova (e diversa, rispetto a quella del giudice d'appello) valutazione di merito, preclusa in questa sede. È noto, per giunta, che non siano deducibili, in sede di legittimità, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà (intrinseca o rispetto ad un atto probatorio ignorato, quando esistente, o affermato, quando mancante), censure, cioè, non tali da determinare una diversa conclusione del processo, ma miranti semplicemente ad una diversa valutazione del compendio probatorio, con cui ci si duole della mancanza di persuasività della motivazione e della sua stessa illogicità, se non manifesta (confronta, in termini, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747, Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965 e Sez. 5, n.8938 del 19/01/2022, non massimata). Insomma, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n.8938 del 19/01/2022, non massimata). 3. È SOo per mera completezza, pertanto, che si aggiunge quanto segue. La Corte d'appello ha basato le proprie valutazioni sui seguenti elementi probatori (niente affatto contraddittori o manifestamente illogici), alcuni non considerati dai ricorrenti, altri ritenuti, infondatamente, insufficienti, senza (in definitiva) alcun adeguato confronto con la motivazione oggetto d'impugnazione, laddove riporta: --Le dichiarazioni dell'Isp. Luongo, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non risultano circoscritte al controllo del RI NR, AR NC e GE MA del 7/1/2009 ed al controllo del RI RO con D'IC NT e RIardi US, avendo correttamente, la sentenza impugnata, desunto dalla frettolosa telefonata, dopo il controllo, di RIardi US (in cui questi avvisava l'interlocutore che il controllo aveva riguardato anche "Giacomino", pacifico soprannome di RI NR), l'apprensione per quanto accaduto e, dunque, la necessità di comunicarlo nell'immediatezza (proprio per il ruolo ricoperto da questi all'interno del clan). —L'affermazione del collaboratore De FE, secondo cui egli stesso aveva interrotto un incontro a casa di "IN LE", presso cui si era recato con GE e RIardi, proprio per paura di esser controllato dai Carabinieri (presenti in zona) insieme ad esponenti di spicco del clan AR (ciò che confermava la correttezza logica del ragionamento di cui al punto precedente, ovvero l'ovvia importanza data dai malviventi ai controlli delle Forze dell'ordine e, dunque, il rilevante ruolo di RI NR, come desunto dalla Corte d'appello dalla telefonata di cui al punto precedente). --L'intercettazione in carcere nella quale AR RO SOlecitava a più riprese la moglie affinché parlasse con il fratello, AR NC, perché intervenisse sui RI e li inducesse a lasciar stare i parenti di RI RO, fatto che, come logicamente ha ritenuto la Corte d'appello, dimostrava non SOo lo stretto legame dei RI col clan AR, ma anche la diretta influenza sui primi (evidentemente soggetti interni al clan criminale di cui si tratta) da parte degli stessi AR. Il richiamo del sequestro di una partita di cocaina effettuato, tra il 2008 e il 2009, nei confronti di Di PO IO (soggetto che proprio in quel periodo era stato controllato con i RI), che, nella sentenza gravata, viene logicamente fatto SOo per dimostrare come le attività criminali attribuite al sodalizio non fossero affatto teoriche. —Il controllo sul territorio del 12/5/2009, effettuato dal personale del Commissariato di Ponticelli al rione Gaspari presso l'abitazione di AR NT (imparentato coi vertici del clan), nel corso del quale venivano rinvenuti, tra gli altri, RI NR e lo stesso Di PO (che riferiva di trovarsi lì proprio per aver accompagnato RI NR). Le plurime dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, correttamente ritenute dalla Corte d'appello particolarmente attendibili (in ragione del riferimento per lo più a fatti specifici, nonché della loro asSOuta concordanza e della provenienza da soggetti che avevano, nel contempo, confessato gravi reati, alcuni di omicidio, e da soggetti ai vertici del clan AR), oltre che aggiornate (in quanto si trattava di percorsi collaborativi intrapresi nel 2008 e, dunque, a ridosso dei fatti in oggetto), e che sono riportate alle pagine 11-16 della medesima sentenza d'appello. A titolo meramente esemplificativo possono richiamarsi alcuni dei passaggi più significativi della sentenza di secondo grado, in cui si riportano le dette dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, fra cui: quello in cui si cita la 6 dettagliata descrizione che il LL fa dei rispettivi "feudi" criminali, sotto il controllo del clan malavitoso in questione (il gruppo di DI ZO, di cui faceva parte lo stesso LL, controllava la zona di S. Anna di Palazzo;
il gruppo di VU NT e MO CI governava la zona di via Trinità degli Spagnoli e di Largo Barracche;
il gruppo dei RI controllava la zona alta dei Quartieri Spagnoli;
il gruppo di ES LO, detto Chieppe, controllava la zona di via Gilardi;
il gruppo dei RI, operando all'interno del clan AR, controllava inizialmente la zona di via Speranzella, estendendo poi la propria sfera di operatività a Piazza Mercato e ai Quartieri Spagnoli); quello in cui si riportano le analoghe parole di SC SA e si specifica la fonte della sua conoscenza, niente affatto anonima (ovvero lo zio, Di SI TO); quello in cui si riportano le parole di AR NC (che aveva indicato con precisione i settori di competenza dei RI, ossia il traffico di stupefacenti e le estorsioni, e di essere a perfetta conoscenza dei dettagli di un omicidio - commesso da uno dei figli di RI NR in danno di uno degli LI - che, come evidenziato dalla Corte d'appello, SOo chi era molto vicino agli accusati avrebbe potuto sapere); quello in cui si riportano le analoghe dichiarazioni accusatorie di PO GL (con una dettagliata narrazione dell'episodio nel quale RI RO ed il cognato, D'IC MO, si erano recati presso la sua abitazione a Giugliano, molto agitati, il primo armato di pistola, chiedendogli di nascondere RI RO presso una sua abitazione in Castel San Lorenzo - SA - avendo il RI appena commesso un omicidio ai danni di OD US, in via Conte di Mola, perché questi aveva schiaffeggiato, dopo un diverbio, il fratello, RI AR, mentre aveva in braccio la figlia: laddove, evidenziata il PO l'inopportunità di usare tale rifugio, oggetto di attenzioni da parte dei Carabinieri per lo spaccio di droga che vi praticava IL SA, il RI RO gli aveva chiesto di accompagnarlo ai traghetti di Mergellina); quello in cui si rammentano le parole di AR NC (il quale, al vertice dell'associazione criminale, aveva descritto, in modo niente affatto generico, secondo il logico giudizio della Corte territoriale, l'aspro conflitto nei Quartieri Spagnoli tra i RI e gli LI, a seguito dell'omicidio di uno degli LI commesso da uno dei figli di RI NR, nonché la sua ricomposizione grazie proprio all'intervento del dichiarante, dopo la quale i RI, per conto del clan AR, si erano dedicati, all'interno dei Quartieri Spagnoli, ai settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti;
il quale, inoltre, aveva asserito di essere intervenuto - come confermato dalla detta intercettazione in carcere, nella quale AR RO aveva SOlecitato la moglie affinché parlasse in tal senso con il fratello, AR NC - per convincere i RI a non importunare i parenti di RI RO). Sempre in modo del tutto logico, la sentenza impugnata rammenta che, 7 proprio i contrasti anzidetti (tra i RI, da una parte, e i RI e gli LI, dall'altra), rendevano credibili le dichiarazioni dei collaboratori laddove rimarcavano che essi fossero legati al controllo delle attività illecite (come detto, per lo più estorsioni e spaccio di stupefacenti) nella zona dei Quartieri Spagnoli. In definitiva, l'appartenenza all'associazione malavitosa dei due ricorrenti è ritenuta in modo lineare e logico dalla Corte d'appello (sulla base di dati da essa riportati in modo persino sovrabbondante). 4. Inammissibili sono, altresì, le censure circa la qualifica di capo ascritta a RI NR. Non SOo la sentenza gravata evidenzia, ancora una volta in modo congruo, come i detti collaboratori (la cui attendibilità è stata pure essa oggetto di corretta argomentazione, da parte della Corte d'appello) abbiano chiarito il menzionato ruolo primario in capo a RI NR (essendo la gestione dei Quartieri Spagnoli a lui affidata, per conto del clan AR), ma la sua posizione di rilievo, nell'ambito del sodalizio, risulta riscontrata, in maniera per nulla illogica, secondo la medesima sentenza, dalla considerazione che il RI non avesse necessità di rivolgersi previamente al D'IC per poter interloquire con AR RO e AR NC, ossia coi vertici indiscussi del clan di riferimento. Quanto ai frequenti riferimenti ad elementi probatori che dimostrerebbero comunque la subalternità di RI NR non SOo rispetto ai AR, ma anche nei riguardi del fratellastro, D'IC NT, unico a poter interloquire col clan AR (secondo AR US), è opportuno ribadire, in diritto, che «nel reato di associazione per delinquere "capo" è non SOo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e riSOutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Sez. 2, Sentenza n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, Francescone, non massimata;
confronta, negli stessi termini, Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890 - 01, Sez. 4, Sentenza n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464 - 01, Sez. 2, Sentenza n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915 - 01). In modo del tutto logico e coerente con le conclusioni raggiunte, dunque, la Corte d'appello e, prima di essa, il Tribunale di PO richiamano (al fine di sostenere il ruolo di capo di RI NR) le parole di AR RO e AR NC, pacificamente al vertice del clan AR, che, pur se in posizione sovraordinata, evidenziano di essere intervenuti per comporre le varie vicende insorte (e, in particolare, per fare in modo che i RI interrompessero il loro atteggiamento aggressivo nei riguardi dei componenti il clan RI) proprio su RI NR: evidentemente nella consapevolezza del suo ruolo apicale rispetto ai componenti 8 della sua famiglia (ovvero del fatto che, parlando con lui, questi avrebbe potuto dare le sue direttive ai suoi subalterni). In tale contesto, le sentenze di merito richiamano altresì, ancora una volta in modo del tutto logico, la circostanza che l'unico che potesse interloquire con i vertici del clan AR fosse proprio RI NR: in tal modo rimarcandone il sicuro ruolo apicale, nell'ambito dell'organizzazione, seppur non di vertice asSOuto. 5. Infine, parimenti inammissibili sono le doglianze sulle pene irrogate e sul giudizio di SOa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Invero, a parte l'improprio riferimento alla recidiva, è evidente che la Corte d'appello abbia ripercorso, anche in modo dettagliato, il vissuto criminale dei due ricorrenti, pervenendo al detto bilanciamento. Al riguardo, è noto che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di cognizione, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez 3, n. 26908 del 22/4/2004, RV 229298) e siano sorrette da sufficiente motivazione (sez 1, n. 5697 del 28/1/2003, RV 223442), tale dovendo considerarsi l'aver ritenuto la SOuzione della equivalenza come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, RV 236992; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01; Sez. 5, n.17974 del 14/02/2024, non massimata). Similmente, si richiama, per la determinazione in genere della pena, l'analogo principio secondo cui tale compito resta nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile presso la Suprema Corte, sempre che sia svolto in modo logico e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142): occorrendo, peraltro, una dettagliata motivazione SOtanto se la stessa sia di gran lunga superiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017, non massimata sul punto). Nella specie, come detto, la Corte d'appello ha analiticamente valutato il vissuto criminoso dei ricorrenti e la gravità (in relazione anche all'elemento soggettivo) dei fatti, pervenendo, secondo un percorso asSOutamente logico, alle pene irrogate (in misura ben lungi dall'essere anche SOo vicino alla pena media edittale). Consegue, a quanto detto, l'esito in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8/5/2024