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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2304/2024 del Registro Generale affari di vg, promosso con ricorso congiunto per separazione consensuale, depositato in data 27.11.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Amoruso Carlo, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Amoruso Carlo, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex Parte_1 Controparte_1 art. 473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento all'unico figlio della coppia ( nato il Per_1
23.11.2024) è stato previsto l'affido condiviso, un contributo per il mantenimento dello stesso a carico del padre nella misura di € 180,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato tra il Tribunale e il COA di Trani, e aggiornamento secondo gli indici Istat, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali e personali dei coniugi, che hanno tra l'altro rinunciato al reciproco mantenimento.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
(Anno 2011, atto n. 229, P. II, S.A, Comune di Molfetta) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3)nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2304/2024 del Registro Generale affari di vg, promosso con ricorso congiunto per separazione consensuale, depositato in data 27.11.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Amoruso Carlo, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Amoruso Carlo, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex Parte_1 Controparte_1 art. 473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento all'unico figlio della coppia ( nato il Per_1
23.11.2024) è stato previsto l'affido condiviso, un contributo per il mantenimento dello stesso a carico del padre nella misura di € 180,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato tra il Tribunale e il COA di Trani, e aggiornamento secondo gli indici Istat, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali e personali dei coniugi, che hanno tra l'altro rinunciato al reciproco mantenimento.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
(Anno 2011, atto n. 229, P. II, S.A, Comune di Molfetta) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3)nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore