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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17894/2024 r.g., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Paola C.F._1
DI del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio C.F._2
Cacciamani del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
1 avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: si riporta “alle conclusioni contenute nel ricorso”.
Conclusioni della resistente: si riporta alle conclusioni contenute “nella comparsa di costituzione e risposta”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2014, , Parte_1
cittadino tunisino e italiano, esponeva di aver contratto matrimonio con il 18 agosto 1994 in Tunisia;
che CP_1
dal matrimonio erano nati i figli nato a [...] Persona_1
(Modena) il 27 settembre 1997, , nata a [...] il 22 Persona_2
dicembre 2003 e nato a [...] il [...], Persona_3
tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che la convivenza con la moglie era divenuta intollerabile, “a causa di una incompatibilità caratteriale” e “di numerosi litigi ed incomprensioni”, che avevano fatto venir meno “quella comunione spirituale e materiale” posta “alla base di un rapporto matrimoniale sano e sereno”; che quanto agli aspetti economici, il ricorrente era invalido, avendo subito un infortunio sul lavoro e
2 percepiva soltanto una rendita annua DEimporto di euro
15.789,53.
chiedeva dunque, in via principale, che fosse Parte_1
dichiarata, “anche con sentenza parziale”, la separazione personale dei coniugi e che all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, fosse dichiarato lo scioglimento di matrimonio. Il ricorrente chiedeva altresì che fosse stabilito che ciascun coniuge avrebbe dovuto provvedere al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di redditi propri e non essendovi una rilevante sperequazione dei redditi stessi, che fosse stabilito “che la casa coniugale sita in
Anzola DEMI (Bologna)”, “di proprietà di entrambi”, sulla quale gravava un mutuo, fosse posta in vendita e che il ricavato fosse diviso al 50% o in alternativa che fosse disposto che la convenuta acquistasse la quota di proprietà del CP_1
marito, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva, CP_1
previa declaratoria di separazione personale dei coniugi, che fosse respinta la domanda di vendita DEimmobile adibito a casa coniugale, che fosse regolamentato l'uso DEimmobile in comproprietà, “riconoscendo il diritto della resistente di continuare ad utilizzarlo quale propria residenza”, che fosse posto
3 a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile nella misura mensile di
194,15 euro, pari al 50% della rata complessiva, rilevando che tale obbligo derivava “dalla cointestazione del contratto di mutuo” ed era “quindi già previsto nei rapporti obbligatori con l'istituto bancario” e che tuttavia se ne chiedeva “espressa regolamentazione ai fini dei rapporti interni tra i coniugi, nell'ambito della presente procedura”, che fosse posto a carico del ricorrente “l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese condominiali ordinarie e straordinarie, alle utenze domestiche, alla tassa rifiuti e alle spese di manutenzione ordinaria DEimmobile adibito a casa coniugale, quantificate in 200,00 euro mensili oltre alla eventuali spese straordinarie” necessarie, che fosse posto a carico del marito “l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno mensile di € 200,00 o nella misura” “ritenuta di giustizia a titolo di mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale”, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 10 luglio 2025 il Presidente relatore interrogava liberamente i coniugi ed esperiva con esito negativo un tentativo di riconciliazione. Alla stessa udienza i coniugi raggiungevano un accordo relativo ai provvedimenti temporanei
4 ed urgenti ed il Presidente, in conformità alla comune richiesta dei coniugi, lo recepiva nell'ordinanza resa alla stessa udienza.
All'udienza successiva, cui la causa era stata rinviata, su richiesta dei difensori, al fine di consentire di valutare la formulazione di conclusioni congiunte, il ricorrente e la resistente davano atto che non era stato possibile raggiungere un accordo e precisavano quindi le rispettive conclusioni, così come sopra riportate. Alla stessa udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva in primo luogo il Tribunale che il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni.
E' consolidato il principio giurisprudenziale, al quale questo
Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005, n. 10894; in tal senso anche Cass., sez.
I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con
5 riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi DEart. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3 marzo
2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass., sez. VI - 1, ordinanza
23 giugno 2020, n. 12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo 2015,
n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567,
Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065).
Nel caso di specie, il Pubblico Ministero non ha inteso esercitare concretamente il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti per via telematica in data 7 gennaio 2025, il contradditorio deve ritenersi integrato.
Ciò premesso, si osserva che la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, sia in considerazione del
6 contenuto degli scritti difensivi dei coniugi, sia luce del fallimento del tentativo di riconciliazione innanzi al Presidente relatore.
Essendo i figli della coppia pacificamente maggiorenni ed economicamente indipendenti, non si pone una questione di assegnazione della casa familiare e le domande proposte dal ricorrente e dalla resistente in relazione all'immobile in comproprietà, alle spese ad esso relative ed al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto del bene esulano dall'ambito del presente giudizio, nel quale il Tribunale è chiamato a decidere unicamente sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, fra le quali non rientrano quelle proposte dalle parti, con la sola eccezione della domanda della resistente, volta ad ottenere l'attribuzione di un contributo economico del marito al proprio mantenimento.
A tale ultimo riguardo, rileva il Tribunale che all'udienza del 10 luglio 2025 il ricorrente ha dichiarato di non prestare
“alcuna attività lavorativa essendo invalido sul lavoro”, di percepire “dall'Inail un'indennità di euro 1.200,00 circa netti mensili”, di abitare in un appartamento ospite del fratello, di pagare integralmente dal 2001 “le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa” in comproprietà con la moglie, rate pari ad euro 400,00 ciascuna, di essere “proprietario di due automobili, una Citroen C1 e una Toyota Aygo, una delle due ha 5 anni e l'altra
7 10 anni”, di avere “un conto corrente bancario presso Intesa San
Paolo”, con un saldo attivo di circa 400,00 euro e di non avere
“investimenti o rapporti finanziari”.
Alla stessa udienza la resistente ha dichiarato di prestare
“attività lavorativa come donna delle pulizie presso la casa protetta di Crespellano” in forza di un contratto part-time, di percepire
“una retribuzione mensile netta di circa euro 730,00/800,00”, di vivere nella casa in comproprietà con il marito sita ad Anzola DEMI, di pagare le bollette delle utenze domestiche e la spesa di casa, mentre il “marito paga le rate del mutuo”, di non convivere più con i figli, l'ultimo dei quali “se n'è andato circa due mesi fa ed ora, insieme agli altri due figli, vive per conto suo ed è economicamente autosufficiente”, di avere “un conto postale” con un saldo attivo di “euro 1.300,00” euro, di non avere “investimenti finanziari o risparmi”, di utilizzare “una delle auto” del marito e di non avere “debiti di natura familiare”.
Dalle certificazioni uniche prodotte risulta inoltre, quanto al ricorrente, un reddito esente di euro 15.739,59 per il 2023, di euro
15.469,61 per il 2022 e di euro 14.850,98 per il 2021 e, quanto alla resistente, un reddito da lavoro dipendente di euro 14.648,00 per il 2024, di euro 14.553,00 per il 2023 e di euro 13.875,00 per il
2022. La convenuta ha prodotto inoltre busta paga e contabile di accredito relative alle retribuzioni nette dei mesi di marzo 2025 e
8 aprile 2025, che furono pari, rispettivamente, ad euro 827,28 e ad euro 874,21.
Ritiene il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai coniugi di persona e dei documenti prodotti, che non sussistano i presupposti per porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un contributo economico al suo mantenimento: è vero che il ricorrente percepisce un emolumento mensile superiore alla retribuzione mensile netta della moglie, ma è anche vero che il marito fa fronte, pacificamente, al pagamento integrale delle rate del mutuo contratto per l'acquisto DEimmobile comune (pari ad euro 328,30, oltre euro 60,00 di premio assicurativo, per complessivi euro 388,30 ciascuna, secondo quanto puntualizzato a pag. 7 della comparsa di costituzione della convenuta e secondo quanto risulta dall'atto di rinegoziazione del mutuo prodotto dalla resistente) ed ha lasciato inoltre alla moglie la piena disponibilità della casa familiare di proprietà comune, così come previsto dall'accordo raggiunto all'udienza del 10 luglio 2025, in forza del quale il ricorrente si era fatto carico per intero anche degli oneri condominiali, fermo restando che per quanto attiene alle altre spese relative all'immobile (quali ad esempio le spese straordinarie) non possono che valere le norme ordinarie di legge in materia di comunione e di condominio.
9 La domanda di imposizione di un assegno di mantenimento a carico del marito proposta dalla resistente deve essere dunque respinta.
Poiché è stata proposta domanda cumulativa di separazione e di divorzio, deve essere fissata, con separata ordinanza, l'udienza relativa allo scioglimento del matrimonio, nel rispetto del termine stabilito per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, parzialmente decidendo la causa, così provvede:
A) pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
Tunisi (Tunisia) il 9 luglio 1967 e , nata a [...] CP_1
(Tunisia) il 10 dicembre 1970, i quali hanno contratto matrimonio a El Alia (Tunisia) il 18 settembre 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Anzola DEMI (Bologna) al n. 7, parte II, serie C, DEanno 2008;
B) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
10 C) rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un contributo economico del marito al suo mantenimento;
D) dichiara inammissibili le residue domande proposte dalle parti;
E) dispone la prosecuzione del giudizio di divorzio come da separata ordinanza;
F) riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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