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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. TROCCOLO PIERILARIO
RICORRENTE
contro
(P.IVA. , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti CALI' MARIA GRAZIA, CAZZATO GIULIA, RO-
AN IC, RT AR CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni:
“Nel merito accertata e dichiarata la responsabilità dei resistenti per i fatti ed i titoli esposti in nar- rativa, condannarsi gli stessi, in via tra loro solidale, al risarcimento in favore del ri- corrente di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da parte ri- corrente, che si quantificano nell'importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre alla riva- lutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo, con il completo ristoro delle spese di CC.TT.UU. e CC.TT.PP.
In ogni caso
• con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito con riconosci- mento dell'aumento per il numero di parti previsto dal DM 55/14 e s.m.i., nonché con il riconoscimento dell'aumento di un ulteriore 30% per la c.d. navigabilità dell'atto (es. collegamenti ipertestuali) come disposto dal D.M 37/2018, nonché
• con vittoria di spese e competenze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Padova n. 3890/2022 r.g. (si veda la fattura doc. 13), oltre alle spese di perizia
(vedi doc. 12 e 12bis), nonché accessori di legge”.
La convenuta ha concluso come da foglio di precisa- Controparte_4 zione delle conclusioni:
- 2 - “Nel merito, in via principale, rigettarsi le domande di controparte in quanto infonda- te in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità dell pronunciare con- Controparte_5 danna al risarcimento negli stretti limiti del danno effettivamente provato per le mo- tivazioni indicate, e comunque nei minimi tabellari, compensando integralmente le spese legali;
In via istruttoria: Si chiede che il Giudice acquisisca d'ufficio, presso il Casellario
Centrale Infortuni, ogni informazione volta ad accertare le somme eventualmente percepite dal ricorrente da parte di Istituti assicurativi pubblici e/o Compagnie assi- curative private in merito al sinistro sub iudice, al fine di evitare ogni duplicazione risarcitoria.
Al medesimo fine si chiede altresì che il Giudice:
- ordini al ricorrente l'esibizione di documentazione atta ad attestare gli importi rice- vuti dal ricorrente a titolo di rimborso IRPEF per le spese mediche sostenute;
- ordini al ricorrente l'esibizione di ogni documento atto a provare la percezione di somme da parte di istituti previdenziali, di assicurazione sociale o assicurazioni pri- vate a titolo di risarcimento per i medesimi fatti oggetto di causa al fine di evitare ogni duplicazione risarcitoria.
Spese, diritti e onorari interamente refusi”.
Svolgimento del processo
La presente vicenda trae origine dal procedimento ex art. 281 decies e ss c.p.c., pro- mosso dal signor avanti il Tribunale di Padova, il cui atto introdut- Parte_1 tivo è stato notificato alla convenuta Azienda in data 27/02/2024, con il quale viene richiesta la condanna dell al risarcimento dei Controparte_6 presunti danni correlati ad una perforazione intestinale asseritamente avvenuta duran- te una colonscopia di controllo cui il paziente si sottoponeva, nel corso del maggio
- 3 - 2020, presso la UOC Clinica Chirurgica III dell Controparte_7
[..
Segnatamente il ricorrente riferiva che nel corso di una programmata colonscopia di controllo, effettuata con asportazione di due micro polipi in data 15.05.2020, presso Co l' , il medesimo accusava una fitta dolorosa addominale bassa dovuta, a suo dire, ad una manovra incongrua effettuata dal Dr. , chirurgo in formazione. CP_3
Durante la colonscopia, con colonscopio già introdotto, il paziente accusava dolenzia ed il chirurgo in formazione chiedeva al Dott. , presente in sala, che cosa do- CP_2 vesse fare.
Gli veniva risposto di effettuare "la manovra".
A seguito di tale manovra, il paziente riferisce di aver accusato dolore lancinante, che perdurava anche dopo il termine della colonscopia.
Il referto della colonscopia testualmente riporta: "si esplora fino al cieco. Valvola ileocecale regolare.
Calibro austre e peristalsi del viscere regolari. La mucosa colica di tutti i tratti esplorati appare rosea con normale reticolo vascolare sottomucoso. Due micro poli- pi adenomatosi uno al cieco e uno al sigma, asportati completamente.
Diverticolosi non complicata pancolica, soprattutto al sigma. In retroversione in ampolla rettale non si repertano alterazioni degne di nota. CONCLUSIONI: due mi- cro polipi (2mm ciascuno) asportati. Diverticolosi pancolica.
Si consiglia di far visionare il referto dell'esame endoscopico ed istologico al pro- prio curante .... ".
Nessun cenno alla “manovra” risulta riportato nel referto.
Una volta dimesso, il ricorrente si recava al proprio domicilio e posto che perdurava- no ingravescenti e lancinanti dolori colici veniva accompagnato al PS.
Attesa la diagnosi del PS di "perforazione intestinale", veniva quindi ricoverato Co presso l' , dal 17.05.20 al 22.05.20.
- 4 - La visione TC addome con mezzo di contrasto effettuata in accesso in PS rileva “per- forazione saccata e circoscritta a livello del passaggio sigma discendente con pre- senza di gas solo nel comparto periviscerale”.
Alla luce di tali riscontri veniva quindi avviato a laparoscopia esplorativa con riscon- tro di minimo enfisema del mesentere e delle appendici coloepiploiche del sigma, con presenza di numerosi diverticoli. Veniva effettuato quindi lavaggio della cavità addominale e posizionamento di drenaggio.
Veniva successivamente dimesso e messo in nota per effettuare intervento chirurgico programmato (resezione del sigma). La diagnosi di dimissione riporta, diagnosi prin- cipale:
"perforazione intestinale", diagnosi concomitante: "diverticolosi del colon (senza menzione di emorragia)".
La difesa del ricorrente ha evidenziato che il ricorrente ha osservato completo riposo lavorativo per circa 30 gg dopo la dimissione e che successivamente riprendeva la propria occupazione con esclusivi servizi interni per circa 10 gg.
Attualmente, il ricorrente lamenta un persistente senso di dolenzia addominale nel quadrante inferiore destro ed in zona periombelicale. Gli esiti cicatriziali chirurgici cromatici sono visibili.
Antecedentemente al deposito del predetto ricorso il signor aveva promosso Pt_1 ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. RG.G. 3890/2022, all'esito del quale i CCT-
TUU depositavano elaborato peritale che concludeva accertando la responsabilità dei sanitari per i fatti occorsi e quantificando un danno biologico temporaneo totale pari a 15 giorni e un danno biologico temporaneo parziale pari a 30 giorni al 75%, 40 al
50% e 50 al 25%, oltre ad un danno biologico permanente nella misura del 7-8%, il tutto tradotto economicamente dal patrocinio del ricorrente nel procedimento di meri- to (partendo dal riferimento dell'8% di invalidità permanente) in € 25.153,14, inclu- dendo anche un danno morale calcolato nella misura del 40% , oltre a spese mediche e di CTU e CTP e così per un totale di €. 44.918,46.
- 5 - Si costituiva nel giudizio de quo l' , chiedendo innanzitutto la Controparte_1 rinnovazione della CTU o, alternativamente, la chiamata a chiarimenti dei Consulenti
d'Ufficio poiché l'elaborato era da ritenersi generico, illogico ed immotivato e, in se- condo luogo, l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presenti nel Casellario Cen- trale Infortuni oltre all'ordine di esibizione al ricorrente della documentazione fiscale e di ogni altro ulteriore documento atto a verificare che lo stesso non avesse ottenuto la detrazione delle spese mediche a titolo IRPEF e non avesse percepito eventuali in- dennizzi/risarcimenti da parte di Istituti Previdenziali o Assicurativi.
A seguito dell'ultima udienza tenutasi il 21/11/2024 Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di AT e la chiamata a chiarimenti del Collegio Peritale, dando termine allo stesso fino al 15/02/2025 per il deposito di una relazione scritta e rigettando tutte le altre richieste istruttorie formulate dalla difesa di parte convenuta
(cfr. verbale prima udienza cron. 8507/2024 del 21/11/2024).
In data 13/02/2025 il Collegio Peritale provvedeva al deposito della relazione scritta a chiarimenti nel fascicolo telematico.
All'udienza del 06/03/2025 la difesa dell' chiedeva di essere Controparte_1 autorizzata a depositare le osservazioni rese dai Consulenti Aziendali rispetto ai chia- rimenti forniti dai CCTTUU, rilevando che questi ultimi non avevano comunque ri- sposto ai quesiti riportati in comparsa di costituzione e risposta e che al quesito pun- to G) riportato nella stessa comparsa (cfr pag14) non era stata proprio fornita rispo- sta. Il Giudice quindi si riservava. A scioglimento della predetta riserva il Giudice fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno
27/11/2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., senza autorizzare il patrocinio di parte convenuta al deposito delle osservazioni ai chiarimenti rese dai
Consulenti Aziendali.
Dalla storia clinica del paziente come documentata in atti e come confermato anche dalla CTU svolta nel procedimento di AT , oltre alla accertata perforazione intesti- nale, emerge che:
a) la colonscopia di controllo del 15.05.2020 non era necessaria (v. CTU: “va co- munque ribadito che non vi era indicazione alla ripetizione dell'esame nel 2020 a
- 6 - fronte di una colonscopia effettuata nel 2017”; ancora: “Al momento della colonsco- pia eseguita in data 20.05.20 [15.05.2020] il sig. era portatore di una diver- Pt_1 ticolosi del sigma, diagnosticata nel corso di una prima colonscopia eseguita in data
09.10.2015 e conferma da un secondo esame seguito in data 2017. Non erano docu- mentate variazioni dello stato clinico tali da suggerire la ripetizione dell'esame en- doscopico secondo una tempistica che non appare aderente alle linee guida ed alla letteratura citata in precedenza cui si rimanda”);
b) l'intervento di resezione del sigma del 24.08.2020 non era indicato e non ha com- portato nessun vantaggio terapeutico, risultando del tutto inappropriato (v. CTU:
“la decisione di sottoporre il paziente ad une resezione di sigma a distanza di tre me- si dalla microperforazione non appare suffragata da dati obbiettivi”; ancora: “La re- sezione del sigma è stata eseguita sulla base di un'indicazione non condivisibile, co- me in precedenza argomentato, volta ad un'ipotetica chirurgia profilattica”).
La CTU medico-legale espletata nel giudizio di AT (doc 7: CTU in AT – doc 8: allegati alla CTU) – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica ed avendo il CTU esaustivamente re- plicato alle osservazioni dei CCTTPP di parte resistente – conferma la responsabilità dell'AO e dei sanitari intervenuti e conclude come segue quanto alla sussistenza di:
• l'inadempimento dell'AO e dei sanitari esecutori: “la colonscopia diagnostica eseguita in data 20.05 [15.05] era complicata da una perforazione”;
• il nesso di causa: “il meccanismo della perforazione deve essere ricondotto, con elevata probabilità, ad una micro-perforazione localizzata sul versante mesenterico del sigma, che potrebbe essere stata provocata nel corso della manovra di retrover- sione” … “A seguito della colonscopia al paziente veniva diagnosticata una perfora- zione del colon sigmoidea da porre in diretto nesso di causa con la procedura endo- scopica in relazione alla quale appare lecito avanzare una censura in ordine alle modalità di effettuazione così come riferite dal paziente”;
• l'elemento soggettivo: “sia per quanto attiene alla perforazione conseguente ad indagine endoscopica del grosso intestino sia per quanto attiene alla scelta di proce-
- 7 - dere a resezione segmentaria del colon, la prima indicativa di condotta colposa per possibile "imperizia", la seconda che configura l'ipotesi di "overtreatment" parimen- ti colposo, nell'ambito della carenza di indicazioni e di pari carenza per quanto at- tiene all'ipotesi di intervento profilattico”;
• i danni: “(…con riferimento ad entrambi gli interventi eseguiti), nella misura di giorni 15 quale danno biologico temporaneo totale, giorni 30 quale danno biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 40 quale danno biologico temporaneo parziale al 50% e giorni 50 quale danno biologico temporaneo parziale al 25%.
Le conseguenze dannose di natura permanente … valutabile nella misura del 7-8%
(sette-otto percento) … andrà ammesso nella fattispecie un livello di sofferenza psi- cofisica di media entità nel corso dell'intero periodo di malattia e convalescenza nonché lieve, nel cronico, in ragione dei postumi residuati. Le spese sostenute … pa- ri a complessivi € 1.830,00 (milleottocentotrenta/OO) in totale, sono congrue e per- tinenti ai fatti di cui trattasi”.
Pertanto, è pacifico – in quanto la CTU non lascia dubbi di sorta – che
Co per le condotte sopra descritte sussiste la responsabilità dell' di natura contrattua- le, ex artt. 1218 e 1228 c.c., avendo i sanitari eseguito l'intervento di colonscopia Contr nell'ambito delle funzioni sanitarie svolte all'interno dell'
Ed infatti, sia i consulenti di parte (doc. 10: relazione – Per_1
) sia la CTU medico legale (espletata nel procedimento di AT), hanno con- Per_2 fermato:
• l'inadempimento dell'AO e dei sanitari intervenuti (cfr. CTU: “la colonscopia dia- gnostica eseguita in data 20.05 [15.05] era complicata da una perforazione”);
• il nesso di causa tra le condotte dei sanitari e i danni subiti dal ricorrente, che hanno comportato un grave pregiudizio all'integrità psicofisica del ricorrente, sia sotto il profilo
- 8 - temporeo che permanente (cfr. CTU: “A seguito della colonscopia al paziente veniva diagnosticata una perforazione del colon sigmoidea da porre in diretto nesso di cau- sa con la procedura endoscopica in relazione alla quale appare lecito avanzare una censura in ordine alle modalità di effettuazione così come riferite dal paziente”);
• la colpa generica e specifica per gli interventi del 15.05.2020 (colonscopia) e del
24.08.2020 (resezione del sigma).
Invero, si osserva che l'intervento praticato (la colonscopia del 15.05.2020) è da considerarsi “di routine” e, per quanto confermato dalla stessa descrizione dell'atto operatorio da parte del ricorrente e dalla CTU, non vi è stata alcuna situazione im- prevista e/o imprevedibile che implicasse la soluzione di problemi tecnici di partico- lare difficoltà (v. CTU “il referto della colonscopia del 15.05.20 non descrive diffi- coltà di introduzione o di progressione dello strumento e si deve ritenere che non vi sia stata una particolare difficoltà nell'effettuazione dell'esame”). Pertanto, non po- trà discutersi in alcun modo dell'esimente di cui all'art. 2236 c.c., in quanto, come riferito dalla CTU, la lesione verificatasi in concreto rientrava certamente tra le pos- sibili complicazioni di tale intervento routinario (v. CTU: “non risultano evidenziabi- li fattori di rischio connessi al paziente. Il meccanismo della perforazione deve esse- re ricondotto, con elevata probabilità, ad una micro-perforazione localizzata sul ver- sante mesenterico del sigma, che potrebbe essere stata provocata nel corso della manovra di retroversione”).
È pacifico, pertanto, che la condotta della Struttura e quindi dei sanitari intervenuti è stata la causa del danno, secondo il criterio del 'più probabile che non', sia in occa- sione della colonscopia del 15.05.2020 sia dell'intervento del 24.08.2020. Da ciò di- Co scende la piena responsabilità dell' nel caso che occupa.
L'Azienda convenuta persiste nel tentativo di giustificare l'esecuzione della colon- scopia del 15 maggio 2020, sostenendo che essa fosse indicata per "diverticolosi sin- tomatica". Tale argomentazione si scontra frontalmente con le conclusioni dei Con- sulenti Tecnici d'Ufficio, i quali hanno chiaramente stabilito che non sussisteva alcu- na indicazione clinica per la ripetizione dell'esame endoscopico. Come evidenziato nella relazione peritale, il referto della colonscopia riporta alla voce "Indicazioni"
- 9 - esclusivamente il termine "diverticoli", senza alcun riferimento a sintomatologia do- lorosa o a quadri clinici di nuova insorgenza. I CCTTUU hanno precisato che "non erano documentate variazioni dello stato clinico tali da suggerire la ripetizione dell'e- same endoscopico secondo una tempistica che non appare aderente alle linee guida ed alla letteratura citata". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il verificarsi di un evento dannoso qualificato come "complicanza" nella letteratura medica è privo di rilievo sul piano giuridico ai fini dell'esclusione della responsabilità, dovendo il peggioramento delle condizioni del paziente ricondursi solo a fatto prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa, ovvero a causa non prevedibile o non evitabi- le.
Come precisato dai CCTTUU nei chiarimenti, "secondo il principio del trasferimento della responsabilità professionale sanitaria, permane comunque all'esecutore materia- le l'onere di verificare, prima dell'effettivo espletamento di indagine invasiva (la cui responsabilità sul medesimo incombe), le corrette indicazioni all'espletamento dell'indagine". La mera prescrizione del medico di medicina generale non solleva pertanto l'esecutore dell'indagine dalla totale responsabilità sulla decisione di proce- dere all'indagine e quindi in relazione alle conseguenze tutte.
I Consulenti Tecnici d'Ufficio hanno inequivocabilmente accertato che la perforazio- ne intestinale è causalmente riconducibile alla procedura endoscopica. Come emerge dalla relazione peritale: "A seguito della colonscopia al paziente veniva diagnosticata una perforazione del colon sigmoidea da porre in diretto nesso di causa con la proce- dura endoscopica in relazione alla quale appare lecito avanzare una censura in ordine alle modalità di effettuazione così come riferite dal paziente".
L'Azienda convenuta tenta di distinguere tra perforazione meccanica e barotrauma, sostenendo che quest'ultimo non sarebbe imputabile ai sanitari. Tale distinzione è giuridicamente irrilevante. I CCTTUU hanno chiarito che "Ambedue i casi, vale a dire nell'ipotesi di una microperforazione avvenuta nel corso della manovra di retro- versione o nell'ipotesi di una microperforazione da barotrauma appaiono riconducibi- li ad una imperfetta esecuzione delle manovre connesse con l'accertamento endosco- pico". L'ipotesi che l'assunzione di abbia contribuito alla perforazione è Pt_2 stata definitivamente esclusa dai CCTTUU, i quali hanno precisato che "il referto del
- 10 - PS nella rivalutazione delle ore 18.40 descrive come il paziente abbia assunto il far- maco prima di presentarsi in PS (accesso avvenuto alle ore 14.44) e ben dopo l'insor- genza del dolore che il referto descrive come 'insorto ieri dopo colonscopia e netta- mente peggiorato dalle 4 odierne' vale a dire ben prima dell'assunzione del lassativo".
I Consulenti Tecnici d'Ufficio hanno chiaramente stabilito che la resezione del sigma non era clinicamente giustificata. Come emerge dalla relazione peritale: "La decisio- ne di sottoporre il paziente ad una resezione di sigma a distanza di tre mesi dalla mi- croperforazione non appare suffragata da alcun dato obbiettivo né giustificazione". I
CCTTUU hanno precisato che "l'intervento eseguito sul sig troverebbe giu- Pt_1 stificazione, quindi, come espressione di una chirurgia di profilassi nell'ipotesi di prevenire un possibile nuovo episodio acuto", ma hanno concluso che tale approccio
"non appare suffragato da dati obbiettivi" e non trova "sostegno in letteratura dove prevale il concetto che i pazienti senza diverticolite dimostrabile, che pure possono avere una diverticolosi sintomatica – non traggano profitto dall'intervento chirurgi- co". Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, le linee guida più recenti sconsigliano l'approccio chirurgico profilattico nella diverticolosi non complicata.
Come precisato dai CCTTUU: "A partire dai primi anni 2000 criteri quali l'età e il numero di gli attacchi non sono più considerati indicazioni assolute per una resezione profilattica. Ampi studi di coorte hanno dimostrato un basso tasso di recidiva a lungo termine per diverticolite non complicata e successiva necessità di intervento chirurgi- co d'urgenza".
. I Consulenti Tecnici d'Ufficio hanno chiaramente stabilito che il danno iatrogeno è interamente ascrivibile agli interventi contestati, precisando che "Il danno iatrogeno di natura permanente, ascrivibile quindi agli interventi contestati, appare stimabile, complessivamente, nella misura del 7 -8% (sette -otto percento)" . La diverticolosi preesistente, di per sé asintomatica e non evolutiva, non costituisce un fattore di ridu- zione del danno risarcibile, trattandosi di condizione anatomica che non comportava alcuna limitazione funzionale prima degli eventi iatrogeni.
La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale ai sensi dell'art. 7 del- la Legge Gelli -Bianco. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il paziente che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte contrattuale del rappor-
- 11 - to e il nesso di causalità, secondo il criterio del più probabile che non, tra la condotta sanitaria e il danno lamentato, mentre grava sulla struttura l'onere di dimostrare l'e- satto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputa- bile. Nel caso di specie, il ricorrente ha pienamente assolto al proprio onere probato- rio, dimostrando:
1. l'esistenza del rapporto contrattuale con la struttura sanitaria;
2.
l'evento dannoso (perforazione intestinale e successivi interventi);
3. il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno subito, come accertato dai CCTTUU. Spetta pertanto alla convenuta dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impos- sibilità derivante da causa non imputabile, onere al quale essa non ha assolto. Nel ca- so di specie, il sig. ha pertanto ampiamente assolto al proprio onere probato- Pt_1 rio attraverso le risultanze della CTU, mentre l non è riuscita a Controparte_1 fornire alcuna prova liberatoria convincente. Com'è noto, la riforma Gelli-Bianco, in materia di malpractice medica di cui alla L. n. 24 del 2017, ha posto a carico del sa- nitario la responsabilità del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Anche in tal caso, il ricorrente ha dato prova di tutti gli elementi costitutivi della fat- tispecie: 1)
l'inadempimento; 2) la colpa dei professionisti;
3) il nesso di causa;
4) il danno, come accertato dalla CTU depositata.
Ai fini della quantificazione del danno, si ritiene di non poter applicare le Tabelle di Milano 2023-24 pur essendo possibile l'incremento previsto dall'art. 139 Codice dele assicurazioni per le sofferenze morali.
Nel caso del sig. sussistono tutti gli elementi per il riconoscimento del danno Pt_1 morale:
1. Sofferenza documentata Il paziente ha subito: - Una perforazione intesti- nale iatrogena durante colonscopia - Due interventi chirurgici con relative degenze ospedaliere - Persistente sintomatologia dolorosa addominale - Significativo impatto sulla qualità della vita .
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il danno morale mantiene la propria autonomia rispetto al danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e
- 12 - non relazionale, meritevole di compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti dinamico -relazionali. Nel caso di spe- cie, il sig. ha subito non solo le conseguenze fisiche degli interventi, ma an- Pt_1 che una significativa sofferenza psicologica derivante dalla necessità di sottoporsi a due interventi chirurgici, con i relativi periodi di degenza e convalescenza, oltre alla persistente sintomatologia dolorosa addominale. Pertanto, il danno morale è piena- mente risarcibile in quanto: - Costituisce voce autonoma rispetto al danno biologico -
È supportato da prova presuntiva derivante dalla natura degli eventi - È correlato a una fattispecie di reato (lesioni personali colpose) - È documentato dalle specifiche circostanze del caso La quantificazione nella misura del 40% del danno biologico, come richiesta dal ricorrente, non può essere accolta apparendo più congrua e in li- nea con i precedenti giurisprudenziali per casi analoghi di responsabilità medica con lesioni iatrogene la misura del 33,33%.
"L'esistenza del danno morale può dirsi presuntivamente provata, rientrando nelle nozioni di comune esperienza che una colostomia, trattamento particolarmente inva- sivo sia dal punto di vista strettamente biologico sia dal punto di vista estetico, causi un estremo disagio personale nel paziente". Nel caso di specie, la perforazione inte- stinale e i successivi interventi chirurgici rappresentano eventi traumatici che, secon- do le massime di esperienza, comportano inevitabilmente sofferenza psicologica e turbamento dell'equilibrio emotivo del paziente. La responsabilità medica per errore diagnostico e terapeutico configura una fattispecie che, per la sua stessa natura, com- porta sofferenza morale.
Fermi tali principi, il CTU ha riconosciuto il seguente danno biologico (permanente e temporaneo):
Ø danno biologico permanente, nella misura di invalidità del 7/8 %;
Ø danno biologico temporaneo, nella misura di giorni 15 quale danno biologico tem- poraneo totale, giorni 30 quale danno biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 40 quale danno
- 13 - biologico temporaneo parziale al 50% e giorni 50 quale danno biologico temporaneo parziale al 25%.
In ogni caso, il CTU riconosce un livello di sofferenza psicofisica di media entità nel corso dell'intero periodo di malattia e convalescenza, nonché lieve nel cronico, in ragione dei postumi residuati, “da individuarsi nelle manifestazioni cliniche attuali con particolare riferimento alla persistenza ed acutizzazione delle turbe dell'alveo e degli episodi dolorosi addominali”.
Per tale livello di sofferenza, confermato dalla CTU, il Tribunale valuta congruo un aumento del 40% delle voci di danno biologico .
Infine, come accennato, la CTU riconosce congrue e pertinenti le spese mediche do- cumentate per Euro 1.830,00.
Il risarcimento del danno, pertanto, sulla scorta di quanto emerso nella CTU, tenuto conto dell'età del paziente (32 anni) può essere così
quantificato e calcolato applicando le tabelle di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni trattandosi di lesioni micropermanenti senza alcuno spazio per l'applicazione delle
Tabelle di Milano non applicabili, pacificamente, al caso di specie:
Percentuale di invalidità permanente 8%
danno permanente € 16.000,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Indennità giornaliera € 54,80
CALCOLO DEL RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 16.000,00
- 14 - Invalidità temporanea totale € 822,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.233,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.096,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 685,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.836,00
Danno morale (33,33%) € 5.626,34
TOTALE GENERALE: € 25.472,34
Al risarcimento del danno biologico, come sopra quantificato, dovranno in ogni caso aggi ungersi le seguenti somme:
• spese mediche riconosciute dalla stessa CTU, per Euro 1.830,00;
• spese CTU, per Euro 4.953,20 (doc. 11: fatture CC.TT.UU. e doc. 11bis: contabili di pagamento spese CTU);
• spese CTP, per Euro 5.563,20 (doc. 12: fatture CC.TT.PP. e doc. 12bis: contabili di pagamento spese CTP);
• spese legali procedimento per AT (valore da 26 a 52mila, oltre CU e accessori di legge), per
Euro 7.418,92 (doc 13: parcella Avv. Troccolo fase A.T.P.),
• (in ogni caso) spese legali del presente procedimento.
Ne consegue che va riconosciuto all'attore per i lamentati danni da colpa medica il complessivo importo di euro 45.237,16, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli in- teressi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- 15 - Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
Per quanto concerne la previsione dell'art.59 e 60 del d.P.R. n. 131 del 1986, si indica nella parte convenuta il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro pre- notata a debito gravando la stessa soltanto sui sogget- ti tenuti al risarcimento del danno.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, coì provvede:
accerta e dichiara la responsabilità dei resistenti per i fatti ed i titoli esposti in moti- vazione,
condanna gli stessi, in via tra loro solidale , al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da parte ricorrente, che si quantificano allo stato in Euro 45.237,16 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione , in favore dell'altra parte delle spese di lite li- quidate in euro 5000,00 per compensi oltre accessori di legge
Ai sensi degli arrtt,art.59 e 60 del d.P.R. n. 131 del 1986, si indica nella parte conve- nuta il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro prenotata a debito gravando la stessa soltanto sui soggetti tenuti al risarcimento del danno.
Padova,9-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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