Versione
30 luglio 1973
30 luglio 1973
Art. 10. (Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali)
I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.
In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonche' i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.
I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.
In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonche' i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.
Commentario • 1
- 1. Levata protesti: pubblici ufficiali abilitati e posizione del Segretario ComunaleAccesso limitatoEnnio Moro · https://www.altalex.com/ · 31 luglio 2006 · 3.493834
Giurisprudenza • 16
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/10/2017, n. 4998Provvedimento: […] notaio nel distretto di Ancona, in passato ha svolto il servizio protesti sulla base della ripartizione tra i tre notai interessati, deliberata, in attuazione dell'art. 10 della legge 349/1973, dal Consiglio Notarile in data 9 marzo 1999. […] L'art. 27 LN pone una norma di carattere generale, che è stata derogata da una successiva legge speciale (o meglio dal combinato disposto degli artt. 10 della legge 349/1973 e 8 del d.P.R. 290/1975). […]Leggi di più...
- annullamento delibere consiliari·
- giudicato·
- art. 8 d.P.R. 290/1975·
- responsabilità disciplinare dei notai·
- art. 10 legge 349/1973·
- commissario ad acta·
- vincolatività dei criteri di ripartizione·
- Consiglio Notarile·
- ripartizione del servizio di protesti·
- ottemperanza delle sentenze