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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4148/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO Parte_1
LM NO, IA VI e EN LM
NO
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, dal dott.
GA BONOFIGLIO, dalla dott.ssa ROBERTA TRAVIA e dalla dott.ssa SERENELLA ROSARIA ZANFINI, funzionari delegati resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: differenze stipendiali e contributive
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la docente ha Parte_1 convenuto in giudizio il e l' e, Controparte_1 CP_3 premesso lavorare alle dipendenze del convenuto, attualmente in CP_1 servizio presso il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza, deduceva che con
1 decorrenza dall'01.09.2006 presta servizio in qualità di docente di scuola secondaria di II grado laureati, per l'insegnamento della disciplina lingua e civiltà straniera (inglese) classe di concorso A346.
Esponeva che dall'anno scolastico 1995/1996 ha svolto attività di docente di scuola primaria, con decorrenza giuridica dal 01.09.1995 e con decorrenza economica dal 24.10.1995.
Aggiungeva che a seguito di passaggio al ruolo di docente di scuola secondaria di II grado laureati, con decreto di ricostruzione della carriera n.
985 del 20.02.2024, emesso dal Dirigente del Liceo Classico “Telesio” di
Cosenza, le è stata formalmente riconosciuta la seguente progressione di carriera: 01.04.2008: anzianità aa 10 mm 3 gg 0; 01.01.2013; compiuta anzianità anni 15 02.01.2015: compiuta anzianità ex art. 4, comma 3, DPR
399/88: aa 18 mm 4 gg 0; 01.09.2017: compiuta anzianità anni 21 01.09.2024: compiuta anzianità anni 28.
La ricorrente lamentava, quindi, che nonostante l'avvenuto passaggio di ruolo continua percepire un trattamento stipendiale inferiore a quello spettante.
In particolare ha percepito e percepisce: lo stipendio della fascia 9-14 fino al
31.08.2015, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia stipendiale
15-20 l'01.01.2013; lo stipendio della fascia 15-20 dall'01.09.2015 al
31.08.2022, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 21-27 in data 01.09.2017; lo stipendio della fascia 21-27 dall'01.09.2022 all'attualità, con scadenza della fascia fissata al 31.08.2029, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 28-34 in data 01.09.2024.
Concludeva chiedendo: “ 1) ordinare al convenuto in persona del CP_1
Ministro protempore di inquadrare la ricorrente: alla data dell'01.01.2013 nella fascia stipendiale 15-20; -alla data dell'01.09.2017 nella fascia stipendiale 21-27; alla data dell'01.09.2024 nella fascia stipendiale 28-34; 2) tenuto conto, quindi, degli stipendi effettivamente corrisposti all'odierna ricorrente a partire dall'01.01.2013, dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire: le differenze retributive fra la fascia stipendiale 9-14
e la fascia stipendiale 15-20 dall'01.01.2013 (data di compiuta anzianità anni
2 15 sulla base del decreto di ricostruzione di carriera) al 31.08.2016 (data di ultimazione fascia stipendiale 9-14 sulla base della retribuzione effettivamente percepita), pari ad € 9400,14; per il medesimo periodo spettano, inoltre, le differenze d'importo della retribuzione professionale docenti pari ad € 44,60 mensili e, dunque, complessivamente ad € 1.962,40; le differenze retributive fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale
21-27 dall'01.09.2017 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 21-27 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato) al 31.08.2022 (ultimo giorno della fascia stipendiale 15-20 sulla base della retribuzione percepita), pari ad € 17.150,09; le differenze retributive fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 dall'01.09.2024 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato) al
31.08.2029 (data di completamento fascia stipendiale 21-27 sulla base delle indicazioni in busta paga) pari, alla data del 30 settembre 2025 ad € 2.430,79; per il medesimo periodo spettano, inoltre, le differenze d'importo della retribuzione professionale docenti pari ad € 64,80 mensili e, dunque, complessivamente, alla data del 30 settembre 2025, ad € 842,40; 3) condannare, quindi, il in persona del Controparte_1
pro-tempore a corrispondere in favore della sig.ra CP_2 [...]
le suindicate somme, pari complessivamente, alla data del Parte_1
30.09.2025, ad € 31.785,83 ovvero alla diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive CP_3 maturate correlate alle maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente”.
Il si costituiva, in via preliminare Controparte_1 sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva e di parziale prescrizione dei crediti azionati.
3 L si costituiva, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione e nel CP_3 merito dichiarava la propria disponibilità, per l'ipotesi di un accoglimento della domanda principale, a ricevere i relativi contributi.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 16.12.2025.
E' infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_3
La Suprema Corte ha più volte affermato che va attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti la materia relativa alla estensione dei benefici intervenuti dopo il pensionamento del pubblico dipendente, che riguardino la misura del trattamento pensionistico, senza coinvolgere il rapporto di impiego.
Diversamente, va ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro ogni qual volta il beneficio richiesto dal pubblico dipendente, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, abbia diretta incidenza sul rapporto di lavoro (come quando siano richiesti i c. d. benefici "combattentistici" ex art. 2, secondo comma, della l. n. 336 del
1970: Cass. S.U. sent. nn. 10432-94, 1011-93, 11864-91; o come nell'ipotesi in cui vengano in rilievo mansioni superiori, cfr. S.U. n. 29396 del 15.11.2018).
Ora, posto che la giurisdizione si determina in base al c.d. petitum sostanziale, nel caso di specie la pretesa regolarizzazione contributiva presuppone un passaggio obbligato, vale a dire la propedeutica affermazione che il è tenuto al riconoscimento delle differenze CP_1 retributive connesse al passaggio della ricorrente dal ruolo docente di scuola secondaria di I grado laureati al docente di scuola secondaria di II grado laureati.
E' proprio, infatti, dalla declaratoria di tale obbligo del datore di lavoro pubblico che dipende la pretesa condanna del Ministero alla regolarizzazione contributiva.
4 Proprio perché incidente sul rapporto di pubblico impiego, deve allora affermarsi, conformemente al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le domande del ricorrente, non essendo dirette ad ottenere soltanto un migliore trattamento pensionistico, rientrano nella giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro.
Legittimato passivamente è il solo Controparte_1 posto che il rapporto di pubblico impiego intercorre con tale amministrazione, datrice di lavoro, a nulla rilevando la circostanza, comune a tutti i dipendenti pubblici statali, che il pagamento degli stipendi sia disposto dal attraverso le proprie Controparte_4 articolazioni territoriali.
E', per contro, fondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati.
Con riferimento all'eccepita prescrizione la Suprema Corte di Cassazione
(vedi ordinanza n. 2232/2020 del 30 gennaio 2020) ha affermato il principio secondo cui non sussistono vincoli temporali per la ricostruzione di carriera, ossia non sussiste il termine di 10 anni di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; la logica prevalente è quella della massima tutela dell'interesse ad agire da parte del lavoratore in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto.
Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione relativo al diritto alla retribuzione ovvero al quantum della somma dovuta al dipendente, quinquennio da calcolare a ritroso dalla notifica della domanda giudiziale
(in difetto di pregressi atti interruttivi) nel senso che quanto maturato prima di tale quinquennio deve reputarsi ormai prescritto.
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella
5 misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
La parte ricorrente ha dedotto che il termine di prescrizione non è maturato, richiamando un precedente della Corte di Appello di Catanzaro
(sentenza n. 901 del 06.07.2023) secondo cui “…l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore”.
Ebbene, in disparte il rilevo che il precedente della Corte di Appello di
Catanzaro è riferito alla ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo, ipotesi nel caso di specie non ricorrente, si osserva che la conferma in ruolo per la scuola secondaria di II grado laureati è avvenuta con decorrenza dal 01.09.2007 (cfr. il decreto di ricostruzione della carriera, pag. 4) e da tale data la ricorrente ha avuto contezza dell'anzianità di carriera riconosciutale e del trattamento economico (mensilmente corrisposto) a lei riservato.
Ne consegue, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione precedente la notifica del ricorso è costituito da una richiesta di pagamento di differenze retributive per erroneo inquadramento, pervenuta all'amministrazione nel mese di settembre 2025, che sono prescritti tutti i crediti retributivi maturati fino al mese di agosto dell'anno 2020.
Nel merito e nei limiti dell'accertata prescrizione, il ricorso è fondato.
6 La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974,
n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato”.
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H) a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ...”.
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
L'art. 52 della legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato) testualmente dispone:
“Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante”, così come individuato nel contratto collettivo di riferimento.
Ebbene nel caso in esame la questione controversa attiene alla corresponsione di un trattamento stipendiale parametrato a fasce stipendiali inferiori a quelle maturate con riferimento ai periodi oggetto della domanda.
La deduzione, non contestata dal convenuto , è fondata, come si CP_1 desume dalle buste paga, che indicano fasce stipendiali ed importi inferiori a quelli risultanti dalle tabelle allegate ai CCNL del Comparto Istruzione succedutisi nel periodo oggetto della domanda in relazione all'anzianità maturata dalla ricorrente, come riconosciuta con il decreto di ricostruzione
7 della carriera. A quest'ultima, pertanto, considerata la totale prescrizione delle pretese azionate relativamente alle differenze tra fascia stipendiale 9-
14 e la fascia stipendiale 15-20, competono le differenze retributive tra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 dall'01.09.2020 al
31.08.2022, per un importo, calcolato sulla base del corretto conteggio depositato dalla parte previa detrazione dei crediti prescritti, pari ad euro
10.373,89, nonché le differenze retributive fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 dall'01.09.2024 al 31.08.2029 pari, alla data del 30 settembre 2025 ad € 2.430,79, oltre alle differenze d'importo, per il medesimo periodo, della retribuzione professionale docenti pari ad € 64,80 mensili e, dunque, complessivamente, alla data del 30 settembre 2025, ad €
842,40.
Complessivamente, dunque, il deve Controparte_1 corrispondere alla ricorrente per i crediti non coperti dalla prescrizione la somma di euro 13.646,08, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Consegue l'obbligo della regolarizzazione contributiva correlata alle maggiorazioni retributive riconosciute.
Le spese di lite tra la ricorrente e il seguono la parziale CP_1 soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
Le spese tra la ricorrente e l' possono essere compensate in ragione CP_3 della natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Ordina al , in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 di inquadrare la ricorrente: alla data dell'01.01.2013 nella fascia stipendiale
15-20; alla data dell'01.09.2017 nella fascia stipendiale 21-27; alla data dell'01.09.2024 nella fascia stipendiale 28-34.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 dall'01.09.2020 al
31.08.2022 (ultimo giorno della fascia stipendiale 15-20 sulla base della retribuzione percepita), pari ad euro 10.373,89.
8 Dichiara il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 dall'01.09.2024 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato) al 31.08.2029 (data di completamento fascia stipendiale 21-27 sulla base delle indicazioni in busta paga) pari, alla data del 30 settembre 2025 ad € 2.430,79, oltre alle differenze d'importo, per il medesimo periodo, della retribuzione professionale docenti pari ad € 64,80 mensili e, dunque, complessivamente, alla data del 30 settembre 2025, ad €
842,40.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 13.646,08,
[...] oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
a versare nei confronti dell le differenze contributive correlate
[...] CP_3 alle maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che, già
[...] compensate al 50%, liquida in euro 2.314,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per competenze e in euro 259,00 per esborsi, con distrazione.
Compensa le ulteriori spese di lite.
Cosenza, 18/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4148/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO Parte_1
LM NO, IA VI e EN LM
NO
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, dal dott.
GA BONOFIGLIO, dalla dott.ssa ROBERTA TRAVIA e dalla dott.ssa SERENELLA ROSARIA ZANFINI, funzionari delegati resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: differenze stipendiali e contributive
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la docente ha Parte_1 convenuto in giudizio il e l' e, Controparte_1 CP_3 premesso lavorare alle dipendenze del convenuto, attualmente in CP_1 servizio presso il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza, deduceva che con
1 decorrenza dall'01.09.2006 presta servizio in qualità di docente di scuola secondaria di II grado laureati, per l'insegnamento della disciplina lingua e civiltà straniera (inglese) classe di concorso A346.
Esponeva che dall'anno scolastico 1995/1996 ha svolto attività di docente di scuola primaria, con decorrenza giuridica dal 01.09.1995 e con decorrenza economica dal 24.10.1995.
Aggiungeva che a seguito di passaggio al ruolo di docente di scuola secondaria di II grado laureati, con decreto di ricostruzione della carriera n.
985 del 20.02.2024, emesso dal Dirigente del Liceo Classico “Telesio” di
Cosenza, le è stata formalmente riconosciuta la seguente progressione di carriera: 01.04.2008: anzianità aa 10 mm 3 gg 0; 01.01.2013; compiuta anzianità anni 15 02.01.2015: compiuta anzianità ex art. 4, comma 3, DPR
399/88: aa 18 mm 4 gg 0; 01.09.2017: compiuta anzianità anni 21 01.09.2024: compiuta anzianità anni 28.
La ricorrente lamentava, quindi, che nonostante l'avvenuto passaggio di ruolo continua percepire un trattamento stipendiale inferiore a quello spettante.
In particolare ha percepito e percepisce: lo stipendio della fascia 9-14 fino al
31.08.2015, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia stipendiale
15-20 l'01.01.2013; lo stipendio della fascia 15-20 dall'01.09.2015 al
31.08.2022, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 21-27 in data 01.09.2017; lo stipendio della fascia 21-27 dall'01.09.2022 all'attualità, con scadenza della fascia fissata al 31.08.2029, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 28-34 in data 01.09.2024.
Concludeva chiedendo: “ 1) ordinare al convenuto in persona del CP_1
Ministro protempore di inquadrare la ricorrente: alla data dell'01.01.2013 nella fascia stipendiale 15-20; -alla data dell'01.09.2017 nella fascia stipendiale 21-27; alla data dell'01.09.2024 nella fascia stipendiale 28-34; 2) tenuto conto, quindi, degli stipendi effettivamente corrisposti all'odierna ricorrente a partire dall'01.01.2013, dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire: le differenze retributive fra la fascia stipendiale 9-14
e la fascia stipendiale 15-20 dall'01.01.2013 (data di compiuta anzianità anni
2 15 sulla base del decreto di ricostruzione di carriera) al 31.08.2016 (data di ultimazione fascia stipendiale 9-14 sulla base della retribuzione effettivamente percepita), pari ad € 9400,14; per il medesimo periodo spettano, inoltre, le differenze d'importo della retribuzione professionale docenti pari ad € 44,60 mensili e, dunque, complessivamente ad € 1.962,40; le differenze retributive fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale
21-27 dall'01.09.2017 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 21-27 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato) al 31.08.2022 (ultimo giorno della fascia stipendiale 15-20 sulla base della retribuzione percepita), pari ad € 17.150,09; le differenze retributive fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 dall'01.09.2024 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato) al
31.08.2029 (data di completamento fascia stipendiale 21-27 sulla base delle indicazioni in busta paga) pari, alla data del 30 settembre 2025 ad € 2.430,79; per il medesimo periodo spettano, inoltre, le differenze d'importo della retribuzione professionale docenti pari ad € 64,80 mensili e, dunque, complessivamente, alla data del 30 settembre 2025, ad € 842,40; 3) condannare, quindi, il in persona del Controparte_1
pro-tempore a corrispondere in favore della sig.ra CP_2 [...]
le suindicate somme, pari complessivamente, alla data del Parte_1
30.09.2025, ad € 31.785,83 ovvero alla diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive CP_3 maturate correlate alle maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente”.
Il si costituiva, in via preliminare Controparte_1 sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva e di parziale prescrizione dei crediti azionati.
3 L si costituiva, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione e nel CP_3 merito dichiarava la propria disponibilità, per l'ipotesi di un accoglimento della domanda principale, a ricevere i relativi contributi.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 16.12.2025.
E' infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_3
La Suprema Corte ha più volte affermato che va attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti la materia relativa alla estensione dei benefici intervenuti dopo il pensionamento del pubblico dipendente, che riguardino la misura del trattamento pensionistico, senza coinvolgere il rapporto di impiego.
Diversamente, va ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro ogni qual volta il beneficio richiesto dal pubblico dipendente, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, abbia diretta incidenza sul rapporto di lavoro (come quando siano richiesti i c. d. benefici "combattentistici" ex art. 2, secondo comma, della l. n. 336 del
1970: Cass. S.U. sent. nn. 10432-94, 1011-93, 11864-91; o come nell'ipotesi in cui vengano in rilievo mansioni superiori, cfr. S.U. n. 29396 del 15.11.2018).
Ora, posto che la giurisdizione si determina in base al c.d. petitum sostanziale, nel caso di specie la pretesa regolarizzazione contributiva presuppone un passaggio obbligato, vale a dire la propedeutica affermazione che il è tenuto al riconoscimento delle differenze CP_1 retributive connesse al passaggio della ricorrente dal ruolo docente di scuola secondaria di I grado laureati al docente di scuola secondaria di II grado laureati.
E' proprio, infatti, dalla declaratoria di tale obbligo del datore di lavoro pubblico che dipende la pretesa condanna del Ministero alla regolarizzazione contributiva.
4 Proprio perché incidente sul rapporto di pubblico impiego, deve allora affermarsi, conformemente al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le domande del ricorrente, non essendo dirette ad ottenere soltanto un migliore trattamento pensionistico, rientrano nella giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro.
Legittimato passivamente è il solo Controparte_1 posto che il rapporto di pubblico impiego intercorre con tale amministrazione, datrice di lavoro, a nulla rilevando la circostanza, comune a tutti i dipendenti pubblici statali, che il pagamento degli stipendi sia disposto dal attraverso le proprie Controparte_4 articolazioni territoriali.
E', per contro, fondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati.
Con riferimento all'eccepita prescrizione la Suprema Corte di Cassazione
(vedi ordinanza n. 2232/2020 del 30 gennaio 2020) ha affermato il principio secondo cui non sussistono vincoli temporali per la ricostruzione di carriera, ossia non sussiste il termine di 10 anni di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; la logica prevalente è quella della massima tutela dell'interesse ad agire da parte del lavoratore in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto.
Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione relativo al diritto alla retribuzione ovvero al quantum della somma dovuta al dipendente, quinquennio da calcolare a ritroso dalla notifica della domanda giudiziale
(in difetto di pregressi atti interruttivi) nel senso che quanto maturato prima di tale quinquennio deve reputarsi ormai prescritto.
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella
5 misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
La parte ricorrente ha dedotto che il termine di prescrizione non è maturato, richiamando un precedente della Corte di Appello di Catanzaro
(sentenza n. 901 del 06.07.2023) secondo cui “…l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore”.
Ebbene, in disparte il rilevo che il precedente della Corte di Appello di
Catanzaro è riferito alla ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo, ipotesi nel caso di specie non ricorrente, si osserva che la conferma in ruolo per la scuola secondaria di II grado laureati è avvenuta con decorrenza dal 01.09.2007 (cfr. il decreto di ricostruzione della carriera, pag. 4) e da tale data la ricorrente ha avuto contezza dell'anzianità di carriera riconosciutale e del trattamento economico (mensilmente corrisposto) a lei riservato.
Ne consegue, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione precedente la notifica del ricorso è costituito da una richiesta di pagamento di differenze retributive per erroneo inquadramento, pervenuta all'amministrazione nel mese di settembre 2025, che sono prescritti tutti i crediti retributivi maturati fino al mese di agosto dell'anno 2020.
Nel merito e nei limiti dell'accertata prescrizione, il ricorso è fondato.
6 La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974,
n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato”.
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H) a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ...”.
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
L'art. 52 della legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato) testualmente dispone:
“Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante”, così come individuato nel contratto collettivo di riferimento.
Ebbene nel caso in esame la questione controversa attiene alla corresponsione di un trattamento stipendiale parametrato a fasce stipendiali inferiori a quelle maturate con riferimento ai periodi oggetto della domanda.
La deduzione, non contestata dal convenuto , è fondata, come si CP_1 desume dalle buste paga, che indicano fasce stipendiali ed importi inferiori a quelli risultanti dalle tabelle allegate ai CCNL del Comparto Istruzione succedutisi nel periodo oggetto della domanda in relazione all'anzianità maturata dalla ricorrente, come riconosciuta con il decreto di ricostruzione
7 della carriera. A quest'ultima, pertanto, considerata la totale prescrizione delle pretese azionate relativamente alle differenze tra fascia stipendiale 9-
14 e la fascia stipendiale 15-20, competono le differenze retributive tra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 dall'01.09.2020 al
31.08.2022, per un importo, calcolato sulla base del corretto conteggio depositato dalla parte previa detrazione dei crediti prescritti, pari ad euro
10.373,89, nonché le differenze retributive fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 dall'01.09.2024 al 31.08.2029 pari, alla data del 30 settembre 2025 ad € 2.430,79, oltre alle differenze d'importo, per il medesimo periodo, della retribuzione professionale docenti pari ad € 64,80 mensili e, dunque, complessivamente, alla data del 30 settembre 2025, ad €
842,40.
Complessivamente, dunque, il deve Controparte_1 corrispondere alla ricorrente per i crediti non coperti dalla prescrizione la somma di euro 13.646,08, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Consegue l'obbligo della regolarizzazione contributiva correlata alle maggiorazioni retributive riconosciute.
Le spese di lite tra la ricorrente e il seguono la parziale CP_1 soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
Le spese tra la ricorrente e l' possono essere compensate in ragione CP_3 della natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Ordina al , in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 di inquadrare la ricorrente: alla data dell'01.01.2013 nella fascia stipendiale
15-20; alla data dell'01.09.2017 nella fascia stipendiale 21-27; alla data dell'01.09.2024 nella fascia stipendiale 28-34.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 dall'01.09.2020 al
31.08.2022 (ultimo giorno della fascia stipendiale 15-20 sulla base della retribuzione percepita), pari ad euro 10.373,89.
8 Dichiara il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 dall'01.09.2024 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato) al 31.08.2029 (data di completamento fascia stipendiale 21-27 sulla base delle indicazioni in busta paga) pari, alla data del 30 settembre 2025 ad € 2.430,79, oltre alle differenze d'importo, per il medesimo periodo, della retribuzione professionale docenti pari ad € 64,80 mensili e, dunque, complessivamente, alla data del 30 settembre 2025, ad €
842,40.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 13.646,08,
[...] oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
a versare nei confronti dell le differenze contributive correlate
[...] CP_3 alle maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che, già
[...] compensate al 50%, liquida in euro 2.314,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per competenze e in euro 259,00 per esborsi, con distrazione.
Compensa le ulteriori spese di lite.
Cosenza, 18/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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