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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/12/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 420/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento promosso con ricorso di separazione personale e divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. da:
ata il 07/05/1973 a FANO (PU) Parte_1
E
nato il [...] a [...] Persona_1
I quali hanno contratto matrimonio concordatario a MONTELABBATE in data
26/07/2003
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale ed anche la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite connesse ad entrambe le domande.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a MONTELABBATE in data
26/07/2003, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: , nato a [...] Persona_2
il 15/01/2004, nata a [...] il [...] e Persona_3
nata a [...] il [...]. Parte_2
Con sentenza parziale 24/2024 del 30/04/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto, e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del
Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno
10/12/2024.
La sentenza di separazione consensuale è divenuta irrevocabile in data 30/04/2024 per intervenuta acquiescenza delle parti alla detta sentenza di omologa della separazione consensuale n. 24/2024.
L'udienza presidenziale per la prosecuzione del giudizio del 10/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto e di non volersi riconciliare.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza 24/04/2024 del
30/04/2024, irrevocabile dal 30/04/2024, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli e , in particolare, alla figlia minore non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 13/12/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento promosso con ricorso di separazione personale e divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. da:
ata il 07/05/1973 a FANO (PU) Parte_1
E
nato il [...] a [...] Persona_1
I quali hanno contratto matrimonio concordatario a MONTELABBATE in data
26/07/2003
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale ed anche la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite connesse ad entrambe le domande.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a MONTELABBATE in data
26/07/2003, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: , nato a [...] Persona_2
il 15/01/2004, nata a [...] il [...] e Persona_3
nata a [...] il [...]. Parte_2
Con sentenza parziale 24/2024 del 30/04/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto, e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del
Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno
10/12/2024.
La sentenza di separazione consensuale è divenuta irrevocabile in data 30/04/2024 per intervenuta acquiescenza delle parti alla detta sentenza di omologa della separazione consensuale n. 24/2024.
L'udienza presidenziale per la prosecuzione del giudizio del 10/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto e di non volersi riconciliare.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza 24/04/2024 del
30/04/2024, irrevocabile dal 30/04/2024, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli e , in particolare, alla figlia minore non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 13/12/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni