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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1672/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15666/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002174841115086838 TASSE
AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1355/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.7.2025 , Ricorrente_1 ha proposto deduceva di aver proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 20250002174841115086838 del 12/5/2025 notificato in data
29/5/2025, pari ad € 146,14 relativo alla Tassa automobilistica anno 2013
A sostegno della proposta opposizione deduceva la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione e decadenza. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita la sola Municipia spa che eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze mosse avverso la notifica degli atti prodromici di competenza della Regione Campania
, documentava l'avvenuta notifica a mani del ricorrente dell'ingiunzione di pagamento prodromica al preavviso oggi impugnato.
Non si costituiva la Regione Campania.
In data 7.1.2025 la parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Deve preliminarmente affermarsi , come ormai pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.
Ed infatti “Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. Su 11087/2010).
L'articolo 3, comma 41, del decreto legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006 - Dl n. 203/2005 fornisce la possibilità ai concessionari di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo di cui all'articolo
86 del Dpr n. 602/1973, pur in mancanza del regolamento attuativo richiesto dal comma 4 del medesimo articolo. A tal fine, specifica il richiamato comma 41, il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del ministero delle Finanze n. 503 del 7 settembre 1998 in materia di iscrizione, cancellazione e effetti dello strumento in questione;
ciò fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'articolo
86, Dpr n. 602/1973. Quando l'Agente riscossore intende adottare delle misure cautelari a tutela del proprio credito (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti), deve agire secondo quanto previsto da specifiche norme di legge, ed in particolare dal D.p.r. 602/73, dal D.M. 321/1999, dalla L. 212/2000 (c.d.
Statuto del contribuente), e dal D.L. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo). La legge prevede l'assoluta necessità della previa notifica della cartella esattoriale al debitore: la cartella è un atto impositivo, emesso dall'agente di riscossione territorialmente competente e basato sul ruolo formato dall'ente impositore. Deve essere notificata entro termini stabiliti dalla normativa ed in essa devono essere indicati: la specie del ruolo esattoriale, i dati anagrafici del debitore, l'importo specifico del credito, l'anno ed il periodo di riferimento del medesimo, la motivazione, l'indicazione del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso cui si può chiedere un riesame dell'atto, le modalità e i termini per proporre ricorso.
Mancando la preventiva notificazione della cartella esattoriale di riferimento ovvero di altro atto prodromico allo stesso, la successiva iscrizione del fermo è da considerarsi, dunque, illegittima.
Si tratta, quindi, di accertare se l'ingiunzione di pagamento richiamata nel fermo amministrativo e posta a fondamento dello stesso sia stata effettivamente e ritualmente notificata in quanto la funzione propria della notifica è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica, grava al concessionario, giustamente chiamato in causa in quanto i motivi di censura attengono ai vizi propri dell'atto, l'onere di fornire detta prova.
Spetta, dunque, al concessionario fornire la prova di aver notificato tutti gli atti necessari al debitore, nei modi previsti dalla legge.
Nel caso in esame parte resistente ha documentato la ricezione –a mani della stessa parte ricorrente- della ingiunzione di pagamento n. 334131411930 in data 9.10.2019 .
Tuttavia successivamente alla notifica di tale atto l'unico successivo atto interruttivo documentato è il preavviso oggi impugnato notificato alla parte ricorrente, però , solo in data 29.5.2025 e quindi tardivamente rispetto al termine di prescrizione triennale applicabile al caso de quo.
Il ricorso deve quindi essere , per tali motivi, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla il preavviso di fermo impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €100,00 oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15666/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002174841115086838 TASSE
AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1355/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.7.2025 , Ricorrente_1 ha proposto deduceva di aver proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 20250002174841115086838 del 12/5/2025 notificato in data
29/5/2025, pari ad € 146,14 relativo alla Tassa automobilistica anno 2013
A sostegno della proposta opposizione deduceva la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione e decadenza. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita la sola Municipia spa che eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze mosse avverso la notifica degli atti prodromici di competenza della Regione Campania
, documentava l'avvenuta notifica a mani del ricorrente dell'ingiunzione di pagamento prodromica al preavviso oggi impugnato.
Non si costituiva la Regione Campania.
In data 7.1.2025 la parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Deve preliminarmente affermarsi , come ormai pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.
Ed infatti “Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. Su 11087/2010).
L'articolo 3, comma 41, del decreto legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006 - Dl n. 203/2005 fornisce la possibilità ai concessionari di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo di cui all'articolo
86 del Dpr n. 602/1973, pur in mancanza del regolamento attuativo richiesto dal comma 4 del medesimo articolo. A tal fine, specifica il richiamato comma 41, il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del ministero delle Finanze n. 503 del 7 settembre 1998 in materia di iscrizione, cancellazione e effetti dello strumento in questione;
ciò fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'articolo
86, Dpr n. 602/1973. Quando l'Agente riscossore intende adottare delle misure cautelari a tutela del proprio credito (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti), deve agire secondo quanto previsto da specifiche norme di legge, ed in particolare dal D.p.r. 602/73, dal D.M. 321/1999, dalla L. 212/2000 (c.d.
Statuto del contribuente), e dal D.L. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo). La legge prevede l'assoluta necessità della previa notifica della cartella esattoriale al debitore: la cartella è un atto impositivo, emesso dall'agente di riscossione territorialmente competente e basato sul ruolo formato dall'ente impositore. Deve essere notificata entro termini stabiliti dalla normativa ed in essa devono essere indicati: la specie del ruolo esattoriale, i dati anagrafici del debitore, l'importo specifico del credito, l'anno ed il periodo di riferimento del medesimo, la motivazione, l'indicazione del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso cui si può chiedere un riesame dell'atto, le modalità e i termini per proporre ricorso.
Mancando la preventiva notificazione della cartella esattoriale di riferimento ovvero di altro atto prodromico allo stesso, la successiva iscrizione del fermo è da considerarsi, dunque, illegittima.
Si tratta, quindi, di accertare se l'ingiunzione di pagamento richiamata nel fermo amministrativo e posta a fondamento dello stesso sia stata effettivamente e ritualmente notificata in quanto la funzione propria della notifica è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica, grava al concessionario, giustamente chiamato in causa in quanto i motivi di censura attengono ai vizi propri dell'atto, l'onere di fornire detta prova.
Spetta, dunque, al concessionario fornire la prova di aver notificato tutti gli atti necessari al debitore, nei modi previsti dalla legge.
Nel caso in esame parte resistente ha documentato la ricezione –a mani della stessa parte ricorrente- della ingiunzione di pagamento n. 334131411930 in data 9.10.2019 .
Tuttavia successivamente alla notifica di tale atto l'unico successivo atto interruttivo documentato è il preavviso oggi impugnato notificato alla parte ricorrente, però , solo in data 29.5.2025 e quindi tardivamente rispetto al termine di prescrizione triennale applicabile al caso de quo.
Il ricorso deve quindi essere , per tali motivi, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla il preavviso di fermo impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €100,00 oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.