Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2673/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2673/2020 R.G. sez. lav.
TRA
, in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. D. Cimminiello, come da procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 23.7.2020, l' (già Parte_1
) proponeva appello Parte_2 avverso la sentenza n. 206/2020, resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 29.1.2020, non notificata, la quale, in accoglimento
, annullava le ordinanze - Controparte_1 ingiunzione di pagamento, n. e n. , emesse in data CP_3 CP_4
10.11.2016 dalla con Parte_2 compensazione delle spese di lite.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata sia dalla società opponente che dal legale rappresentante della stessa, , aveva ad Controparte_2 oggetto sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di € 4.650,02 per violazione di più norme concernenti la tutela del lavoro e, nello specifico: per omessa comunicazione obbligatoria UNILAV di assunzione per cinque lavoratori Persona_1 Per_2
, e;
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 per omessa comunicazione al competente Centro provinciale per l'impiego nel termine di cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro instaurato per il lavoratore per omessa Persona_2 registrazione sul libro unico dei dati dei propri lavoratori. L'ordinanza in argomento si fondava sul Verbale unico di accertamento n. 62 del 1.10.2012 emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Parte appellante proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado lamentando un'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
inoltre, rilevava che quanto statuito dal Giudice di prime cure contrastava con il giudicato di altre pronunce afferenti alle posizioni dei lavoratori in contestazione;
infine, lamentava un'errata valutazione dei contratti a progetto. Per tali ragioni, chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio le parti appellate che deducevano l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_5 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono. L'ordinanza ingiunzione opposta dalle parti appellate, come detto, trovava il suo fondamento nel verbale unico di accertamento n. 62 del 1.10.2012, il quale si riferiva al periodo dal 2007 al 2012. In tale verbale, la DT - odierna appellante – aveva rilevato che i lavoratori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e erano stati impiegati dalla Persona_6 Persona_4 [...]
quali “autisti-soccorritori” in virtù, di Controparte_1 collaborazioni a progetto. Tuttavia, la DT contestava e disconosceva detti contratti a progetto sulla base di determinati rilievi: in primo luogo, rilevando l'assenza di una specificità del progetto, nonché l'assenza di un obiettivo da raggiungere;
infatti, l'unico elemento individuato in detto contratto era lo svolgimento dell'attività di “autista-soccorritore”; inoltre, evidenziava che gli stessi contratti erano stati oggetto di proroga, circostanza quest'ultima legittima solo ove il risultato non sia stato raggiunto nel termine prefissato e che, quindi, non poteva ricorrere nel caso di specie.
Dunque, sulla base di tali elementi, l contestava la Parte_1 mancanza delle relative comunicazioni obbligatorie , così Pt_3 come segue: per a partire dal 06.02.2009 al Persona_1
13.02.2011; per dal 06.02.2009 al 13.02.2011 e dal Persona_2
12.03.2011 al 01.06.2011; per dal 06.02.2009 Persona_3 al 07.10.2009: per dal 06.02.2009 al 12.02.2011 e Persona_5 dal 12.03.2011 al 12.12.2011; per dal 08.10.2009 al Persona_4
12.02.2011 e dal 12.03.2011 al 12.12.2011.
Il Giudice di prime cure, in via assorbente, accoglieva l'opposizione sul presupposto dell'inesistenza del vincolo di subordinazione con riferimento ai lavoratori in contestazione, rilevando che ciò era stato accertato dalla sentenza n. 365/2019 del Tribunale di Avellino che aveva rilevato la sussistenza tra la società opponente ed i suddetti lavoratori di validi contratti a progetto.
Rilevava, inoltre, che dal verbale ispettivo da cui si generava l'ordinanza ingiunzione non emergevano elementi chiari in merito alla natura subordinata dei rapporti;
inoltre, la prova della sussistenza di rapporti co.co.co era stata raggiunta mediante l'audizione dei testi.
Con il primo motivo di gravame l'appellante criticava la sentenza gravata per aver formato il proprio convincimento sulla base delle prove acquisite in altro procedimento (ovvero quello concluso con sentenza n. 365/2019) le quali sarebbero soltanto degli elementi di prova ma non idonee a formare la base del convincimento del giudicante in altro giudizio. Tra l'altro, la DT evidenziava che in detto procedimento non era stata nemmeno parte in causa essendo stato promosso nei confronti dell e dell'INAIL. CP_6
Il motivo non è fondato.
Secondo un costante orientamento di legittimità e di merito devono ritenersi utilizzabili ai fini decisori anche le prove acquisite in altri giudizi su fattispecie analoga.
Infatti, la giurisprudenza ha affermato che: “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (vedi in tal senso, Cass. 8585/1999; Cass. 15714/2010; Cass. 9843/2014).
Ad ogni buon conto, il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento non solo sulle dichiarazioni e su quanto statuito dal Tribunale con sentenza n. 365/2019, ma anche in relazione alle dichiarazioni testimoniali acquisite nel procedimento stesso.
Con altro motivo di gravame, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto, la pronuncia n. 365/2019 (su cui si era fondata la decisione del Giudice di prime cure) contrasterebbe con la sentenza n. 117/2020 del Tribunale di Avellino, nonché con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5800 del 30.10.2017.
Quest'ultima, analizzando la posizione del sig. Persona_1 avrebbe statuito per la conversione del rapporto a progetto del 06.02.2009 in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La sentenza n. 117/2020 del Tribunale di Avellino, invece, analizzando la posizione del lavoratore avrebbe Persona_2 accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dalla data del 11.3.2011.
Sempre in sede di gravame, in data 5.1.2024, con le note di trattazione scritta, la DT depositava poi la sentenza della Corte d'Appello n. 4092/2021 del 15.09.2021 emessa sempre tra le parti contro la appellata. Persona_1 CP_1
Tale sentenza è stata emessa all'esito del giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto in essere tra lo stesso e la odierna appellata. Tale pronuncia accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la parte appellata Per_1 con decorrenza dal 05.02.2009 al 12.02.2011.
La doglianza dell'appellante non è fondata.
Osserva, però, il Collegio che la fattispecie in oggetto verte sulla legittimità dell'ordinanza ingiunzione e la sentenza n. 365/2019 del Tribunale di Avellino (sulla quale si è fondata la decisione di primo grado), aveva ad oggetto precisamente il Verbale unico di accertamento posto a base dell'ordinanza qui impugnata.
Infatti, è incontestato che tale verbale venisse impugnato dalla odierna appellata al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di obblighi contributivi e assicurativi nei confronti dell' e CP_6 dell'Inail in ragione delle contestate violazioni (omessa comunicazione di assunzione per 5 lavoratori, omessa comunicazione di cessazione per omessa Persona_2 registrazione nel LUL).
La succitata sentenza risulta essere passata in giudicato come documentato dalla parte appellata.
Pertanto, tale accertamento definitivo assume valore dirimente nella questione, tenuto conto del fatto che investe il verbale di accertamento che rappresenta il presupposto dell'ordinanza ingiunzione.
Viceversa, le altre pronunce richiamate dall'appellante hanno ad oggetto le situazioni soggettive soltanto di due lavoratori e non investono la legittimità o meno dei provvedimenti emessi dalla DT su cui, invece, si controverte nel presente giudizio.
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite vanno compensate in relazione alla complessità delle questioni trattate, nonché in relazione ai citati pronunciamenti contrastanti che hanno indotto l'appellante alla proposizione del gravame.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 19.6.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro