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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/11/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Antonio Tricoli Presidente
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- Dott. Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARACCI GIANNI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del predetto difensore in Partanna, via V. Emanuele 24; ricorrente
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. CLEMENZA NICOLO' ed elettivamente domiciliato in Partanna, via Garibaldi n. 83; con l'intervento
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario
oggetto: separazione giudiziale conclusioni: le parti hanno concluso come indicato nel verbale del 1.10.2024.
Il P.M. ha apposto il visto il 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2024 rappresentava: di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 3.7.2004 a Partanna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Controparte_1
pagina 1 di 5 Comune, dell'anno 2004, parte II, serie A, atto n. 37. Che, dall'unione, sono nati i figli nata Per_1
Per_ a Castelvetrano il 5.8.2004, , nato a [...] il [...], , nato a [...] Per_3
Vallo il 1.1.2019.
Che, dopo i primi anni di tranquillità, improvvisamente e, in particolare, nell'ultimo periodo di convivenza, i rapporti si sono deteriorati a causa di conflitti caratteriali, oltre che per le diverse abitudini di vita, tanto che è risultata intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha concluso chiedendo: “fissare in via d'urgenza l'udienza per la comparizione personale dei coniugi
e onerando la ricorrente della notifica del ricorso e del Parte_1 Controparte_1
pedissequo decreto;
- esperire il prescritto tentativo di riconciliazione ed in caso di esito negativo dello stesso: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati Per con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad Per_3
entrambi i coniugi, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative ai figli ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale. I figli minori, pur rimanendo affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, saranno collocati ed avranno dimora privilegiata con la madre, mentre il padre avrà libero diritto di visita e potrà tenere i figli con sé ogniqualvolta lo vorrà, anche continuativamente”.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. il Presidente del Tribunale ha designato per la trattazione del presente procedimento la scrivente ed ha fissato udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 14.5.2024.
A tale udienza compariva personalmente solo la ricorrente e si procedeva all'audizione della stessa.
Con provvedimento depositato il 15.5.2024 veniva dichiarata la contumacia del resistente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e venivano emessi i provvedimenti relativi all'affidamento e collocamento della prole minorenne, al diritto di visita, nonché quelli relativi al mantenimento dei figli ed all'assegnazione della casa familiare. Quindi la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 1.10.2024.
Con comparsa dell'11.9.2024 si è costituito il resistente che aderiva alla domanda di separazione. Lo stesso rappresentava inoltre di svolgere attività di lavoro dipendente con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda che si occupa di un allevamento di ovini, situata nella C.da
“Pietra” di NA, di cui la moglie, , risulta essere contitolare nella misura del Parte_1
50%; ha rappresentato di lavorare dalle ore 4:30 del mattino, sino alle 19:00 della sera, tutti i giorni della settimana, compresa la domenica ed i festivi e di percepire una retribuzione di poco superiore ai
1.000,00 euro mensili. Ha aggiunto di dover sostenere spese per riarredare un magazzino di campagna dove andrà a vivere una volta allontanato dalla casa coniugale.
pagina 2 di 5 Nulla opponendo alla pronuncia in ordine allo status, ha altresì chiesto di: “assegnare la casa coniugale alla moglie, Signora con la quale rimarranno a vivere i figli;
affidare Parte_1
, l'unico figlio minore di età, ad entrambi i coniugi, rappresentando di essere disponibile a Per_3
prendersi cura dello stesso, nei termini che il tribunale intenderà stabilire, tenuto conto delle esigenze del minore e degli obblighi lavorativi cui egli Resistente è attualmente gravato;
disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a beneficio dei figli, nella misura di € 100,00 mensili per ognuno di loro, tenuto conto del modesto reddito cui dispone e del fatto che dovrà farsi carico delle spese necessarie ed indispensabili, per riorganizzarsi dal punto di vista abitativo, anche al fine di poter offrire un tetto ai figli, nel corso dei periodi in cui gli stessi decideranno di intrattenere rapporti di frequentazione con lui;
5) disporre la corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie che sarà necessario sostenere per le esigenze di studio, di cura della salute e ludiche, in favore dei figli”.
All'udienza del 1.10.2024 parte ricorrente si riportava al ricorso insistendo nello stesso e nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi, parte resistente insisteva nella comparsa di costituzione, quindi la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Appare evidente che la prosecuzione della convivenza tra coniugi si è resa ormai intollerabile essendo venuta meno l'affectio coniugalis. Invero ai sensi del novellato art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo tale frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, evincibile dal tenore delle rispettive allegazioni, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
[...]
2. Passando ai profili relativi all'affidamento e collocamento del figlio minore , in Persona_4
assenza di ragioni che consiglino la deroga del regime dell'affidamento condiviso, vanno confermati i provvedimenti sul punto presi con provvedimento del 15.5.2024. Lo stesso resta pertanto affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la dimora materna in Partanna, Piazza Madonna delle Grazie 2; la casa coniugale va assegnata alla ricorrente per vivervi con i figli. Il Parte_1
padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo tra le parti, Persona_4 due pomeriggi a settimana, martedì e venerdì dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 21:00, nonché a fine settimana alternati, dal sabato alle 15:00, sino alla domenica alle 20:00. Per quindici giorni pagina 3 di 5 consecutivi durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto;
alternativamente il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3. Passando ai profili relativi al mantenimento della prole, sebbene due dei tre figli abbiano da poco conseguito la maggiore età, non risulta che gli stessi siano indipendenti economicamente dovendo quindi l'assegno di mantenimento essere disposto anche in loro favore.
Passando alla quantificazione del dovuto, parte ricorrente ha rappresentato di percepire circa 1.000,00 euro al mese, essendo dipendente dell'azienda agricola in proprietà anche alla moglie e producendo la dichiarazione dei redditi. Appare quindi congruo confermare l'importo dovuto dallo stesso per la prole a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, nella misura di € 480,00 mensili (€ 160,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla sig.ra . Pt_1
Sono altresì dovute dal resistente le spese straordinarie nella misura del 50%. Il Collegio ritiene in proposito opportuno, al fine di evitare liti tra le parti, specificare che, tra quelle che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: a) le spese mediche relative a:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasposto pubblico;
5. mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti figurano: a) le spese mediche relative a:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. corsi di istruzione e formazione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Spese di custodia;
3 viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto pagina 4 di 5 di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).
4. Alla luce della capacità economica delle parti nulla deve essere posto a titolo di mantenimento della moglie.
5. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
nato a [...], il [...], matrimonio trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di Castelvetrano dell'anno 2004, parte II, serie A, atto n. 37;
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_4
dimora materna in Partanna, Piazza Madonna delle Grazie 2 e dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo tra le parti, due pomeriggi a Persona_4 settimana, martedì e venerdì dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 21:00, nonché a fine settimana alternati dal sabato alle 15:00 sino alla domenica alle 20:00. Per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto;
alternativamente il giorno di
Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- Conferma il contributo di mantenimento a carico di per i tre figli nella misura già Controparte_1
stabilita di 480,00 euro (€ 160,00 al mese per ciascun figlio) a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- Assegna la casa coniugale sita a Partanna, Piazza Madonna delle Grazie 2 alla sig.ra Parte_1
[...]
- rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
- Dispone che la presente sentenza in copia autentica venga trasmessa all'ufficiale di stato civile per gli adempimenti di legge.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il Giudice estensore
Valentina Del Rio
Il Presidente
Antonio Tricoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Antonio Tricoli Presidente
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- Dott. Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARACCI GIANNI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del predetto difensore in Partanna, via V. Emanuele 24; ricorrente
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. CLEMENZA NICOLO' ed elettivamente domiciliato in Partanna, via Garibaldi n. 83; con l'intervento
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario
oggetto: separazione giudiziale conclusioni: le parti hanno concluso come indicato nel verbale del 1.10.2024.
Il P.M. ha apposto il visto il 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2024 rappresentava: di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 3.7.2004 a Partanna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Controparte_1
pagina 1 di 5 Comune, dell'anno 2004, parte II, serie A, atto n. 37. Che, dall'unione, sono nati i figli nata Per_1
Per_ a Castelvetrano il 5.8.2004, , nato a [...] il [...], , nato a [...] Per_3
Vallo il 1.1.2019.
Che, dopo i primi anni di tranquillità, improvvisamente e, in particolare, nell'ultimo periodo di convivenza, i rapporti si sono deteriorati a causa di conflitti caratteriali, oltre che per le diverse abitudini di vita, tanto che è risultata intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha concluso chiedendo: “fissare in via d'urgenza l'udienza per la comparizione personale dei coniugi
e onerando la ricorrente della notifica del ricorso e del Parte_1 Controparte_1
pedissequo decreto;
- esperire il prescritto tentativo di riconciliazione ed in caso di esito negativo dello stesso: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati Per con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad Per_3
entrambi i coniugi, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative ai figli ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale. I figli minori, pur rimanendo affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, saranno collocati ed avranno dimora privilegiata con la madre, mentre il padre avrà libero diritto di visita e potrà tenere i figli con sé ogniqualvolta lo vorrà, anche continuativamente”.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. il Presidente del Tribunale ha designato per la trattazione del presente procedimento la scrivente ed ha fissato udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 14.5.2024.
A tale udienza compariva personalmente solo la ricorrente e si procedeva all'audizione della stessa.
Con provvedimento depositato il 15.5.2024 veniva dichiarata la contumacia del resistente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e venivano emessi i provvedimenti relativi all'affidamento e collocamento della prole minorenne, al diritto di visita, nonché quelli relativi al mantenimento dei figli ed all'assegnazione della casa familiare. Quindi la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 1.10.2024.
Con comparsa dell'11.9.2024 si è costituito il resistente che aderiva alla domanda di separazione. Lo stesso rappresentava inoltre di svolgere attività di lavoro dipendente con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda che si occupa di un allevamento di ovini, situata nella C.da
“Pietra” di NA, di cui la moglie, , risulta essere contitolare nella misura del Parte_1
50%; ha rappresentato di lavorare dalle ore 4:30 del mattino, sino alle 19:00 della sera, tutti i giorni della settimana, compresa la domenica ed i festivi e di percepire una retribuzione di poco superiore ai
1.000,00 euro mensili. Ha aggiunto di dover sostenere spese per riarredare un magazzino di campagna dove andrà a vivere una volta allontanato dalla casa coniugale.
pagina 2 di 5 Nulla opponendo alla pronuncia in ordine allo status, ha altresì chiesto di: “assegnare la casa coniugale alla moglie, Signora con la quale rimarranno a vivere i figli;
affidare Parte_1
, l'unico figlio minore di età, ad entrambi i coniugi, rappresentando di essere disponibile a Per_3
prendersi cura dello stesso, nei termini che il tribunale intenderà stabilire, tenuto conto delle esigenze del minore e degli obblighi lavorativi cui egli Resistente è attualmente gravato;
disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a beneficio dei figli, nella misura di € 100,00 mensili per ognuno di loro, tenuto conto del modesto reddito cui dispone e del fatto che dovrà farsi carico delle spese necessarie ed indispensabili, per riorganizzarsi dal punto di vista abitativo, anche al fine di poter offrire un tetto ai figli, nel corso dei periodi in cui gli stessi decideranno di intrattenere rapporti di frequentazione con lui;
5) disporre la corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie che sarà necessario sostenere per le esigenze di studio, di cura della salute e ludiche, in favore dei figli”.
All'udienza del 1.10.2024 parte ricorrente si riportava al ricorso insistendo nello stesso e nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi, parte resistente insisteva nella comparsa di costituzione, quindi la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Appare evidente che la prosecuzione della convivenza tra coniugi si è resa ormai intollerabile essendo venuta meno l'affectio coniugalis. Invero ai sensi del novellato art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo tale frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, evincibile dal tenore delle rispettive allegazioni, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
[...]
2. Passando ai profili relativi all'affidamento e collocamento del figlio minore , in Persona_4
assenza di ragioni che consiglino la deroga del regime dell'affidamento condiviso, vanno confermati i provvedimenti sul punto presi con provvedimento del 15.5.2024. Lo stesso resta pertanto affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la dimora materna in Partanna, Piazza Madonna delle Grazie 2; la casa coniugale va assegnata alla ricorrente per vivervi con i figli. Il Parte_1
padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo tra le parti, Persona_4 due pomeriggi a settimana, martedì e venerdì dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 21:00, nonché a fine settimana alternati, dal sabato alle 15:00, sino alla domenica alle 20:00. Per quindici giorni pagina 3 di 5 consecutivi durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto;
alternativamente il giorno di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3. Passando ai profili relativi al mantenimento della prole, sebbene due dei tre figli abbiano da poco conseguito la maggiore età, non risulta che gli stessi siano indipendenti economicamente dovendo quindi l'assegno di mantenimento essere disposto anche in loro favore.
Passando alla quantificazione del dovuto, parte ricorrente ha rappresentato di percepire circa 1.000,00 euro al mese, essendo dipendente dell'azienda agricola in proprietà anche alla moglie e producendo la dichiarazione dei redditi. Appare quindi congruo confermare l'importo dovuto dallo stesso per la prole a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, nella misura di € 480,00 mensili (€ 160,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla sig.ra . Pt_1
Sono altresì dovute dal resistente le spese straordinarie nella misura del 50%. Il Collegio ritiene in proposito opportuno, al fine di evitare liti tra le parti, specificare che, tra quelle che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: a) le spese mediche relative a:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasposto pubblico;
5. mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti figurano: a) le spese mediche relative a:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. corsi di istruzione e formazione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Spese di custodia;
3 viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto pagina 4 di 5 di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).
4. Alla luce della capacità economica delle parti nulla deve essere posto a titolo di mantenimento della moglie.
5. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
nato a [...], il [...], matrimonio trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del Comune di Castelvetrano dell'anno 2004, parte II, serie A, atto n. 37;
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_4
dimora materna in Partanna, Piazza Madonna delle Grazie 2 e dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo tra le parti, due pomeriggi a Persona_4 settimana, martedì e venerdì dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 21:00, nonché a fine settimana alternati dal sabato alle 15:00 sino alla domenica alle 20:00. Per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto;
alternativamente il giorno di
Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- Conferma il contributo di mantenimento a carico di per i tre figli nella misura già Controparte_1
stabilita di 480,00 euro (€ 160,00 al mese per ciascun figlio) a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- Assegna la casa coniugale sita a Partanna, Piazza Madonna delle Grazie 2 alla sig.ra Parte_1
[...]
- rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
- Dispone che la presente sentenza in copia autentica venga trasmessa all'ufficiale di stato civile per gli adempimenti di legge.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il Giudice estensore
Valentina Del Rio
Il Presidente
Antonio Tricoli
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