Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 20/01/2025, RGC n. 2176/2020 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio e sono comparsi:
L'avv. AVERSA ANGELA per parte attrice, la quale chiede volersi pronunciare a cessata materia del contendere per carenza di interesse ed anche alla luce del decesso di Per_1
con compensazione delle spese legali attesa altresì la mancata costituzione in atti di
[...]
altre parti. L'avv. Aversa chiede la liquidazione del compenso a carico dell'Erario
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi al presente verbale con richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2176 del R.G. 2020, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Aversa e nel cui studio in Castrovillari alla Via Ciminito, n. 16/A elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
residente in [...], Controparte_1
residente in [...]alla C.da Bruscate Grande Controparte_2
- convenuti contumaci -
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 20.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". All'udienza del 20.01.2025 il procuratore di parte attrice, a seguito del decesso di Persona_1
ed alla riassunzione del giudizio nonché alla mancata costituzione degli eredi della decuius e per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e la causa veniva discussa oralmente e, quindi, decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio la parte oramai assenti.
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La domanda di parte attrice è stata rinunciata e quindi sulla stessa va dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il costante ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia all'azione -
a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art 306 cod proc civ) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr:
Sez. 2, Sentenza n. 1047 del 23/04/1966). La rinuncia alla domanda rientra nel potere dispositivo della parte che ha proposto la domanda o che, comunque, ha inteso avvalersi di un diritto o domandarne il riconoscimento giudiziale. (V. Cass. 890/62, 1619/54, 1590/53). Essa, peraltro, non importa l'estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, nè l'esame della fondatezza della pretesa è necessario se non per la decisione sulle spese. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1299 del 08/09/1970; Cass n.1047/66, mass. n 322101).
Nel merito, dunque, va dichiarata tra le parti cessata la materia del contendere avanzata da parte attrice.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2176/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, il 20.01.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio