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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1414/2024 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 21.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1414/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia al Corso del Mezzogiorno n. 34/B, presso lo studio dell'avv. Frederico Bitetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPONENTE -
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._2
c.f. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Foggia alla via Trento n. 27, presso lo studio dell'avv. Matteo D'Adamo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA/ATTRICE IN RICONV.–
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 20.03.2024,
ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 132/2024, provvisoriamente esecutivo e notificato il 30.01.2024, chiedendone, previa sospensione ex art. 649 c.p.c., la revoca, con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
e , costituendosi, Controparte_1 Controparte_2 hanno domandato di rigettare l'avversa opposizione, spiegando altresì domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare l'opponente al pagamento in loro favore della somma complessiva di € 20.138,62.
Sospesa la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. non accettata dall'opponente, istruito il processo in via documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 10.873,23, oltre interessi e spese, a titolo di compenso professionale dovuto dall'odierno opponente in favore degli eredi dell'avv. , in virtù Persona_1 delle prestazioni professionali svolte da quest'ultimo nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 121/16 tenutosi innanzi al Tribunale di Foggia.
L'opponente ha contestato l'importo richiesto con il provvedimento monitorio, deducendo, da un lato, che la somma ingiunta non fosse limitata alle sole spese relative al giudizio di esecuzione immobiliare, ma si riferisse all'intero complesso delle competenze maturate dall'avvocato nei diversi procedimenti in cui aveva svolto il proprio incarico;
dall'altro, di avere integralmente corrisposto tali spettanze, avendo già versato importi di gran lunga superiori a quelli considerati nell'ordinanza di conversione del pignoramento immobiliare allegati in atti.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione presuntiva Parte_1 del credito ai sensi dell'art. 2957 c.c., nonché l'errata quantificazione delle
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
somme ingiunte e la conseguente incompetenza per valore del Tribunale di
Foggia.
A fronte di tali eccezioni, gli opposti hanno spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo non solo i compensi relativi alla fase esecutiva, ma anche quelli maturati dal de cuius nei due giudizi di merito innanzi al
Tribunale di Foggia, nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari e in quello innanzi alla Corte di cassazione, detratta la somma di € 4.138,84 già corrisposta, per un ammontare complessivo di € 20.138,68.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dai creditori opposti in sede di comparsa di costituzione e risposta all'opposizione, poiché essa risulta fondata sul medesimo interesse sostanziale posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, ossia la tutela del credito azionato dai ricorrenti (Cass. civ., Sez. Un., n. 26727/2024).
Si tratta, invero, non già della proposizione di una pretesa nuova e distinta, bensì di un ampliamento della domanda originaria, volto a ricomprendere l'intero credito professionale maturato dal de cuius nei confronti dell'opponente e, come tale, pienamente consentito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dagli opponenti, atteso che il valore complessivo della res litigiosa, anche a seguito della spiegata domanda riconvenzionale, ammonta a € 20.138,62.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, posto che il credito del professionista per la prestazione d'opera professionale è un credito soggetto a prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto adempimento dell'obbligo (pagamento della parcella), mentre l'opponente, nelle sue difese, ha contestato la somma richiesta a titolo di onorario per l'attività difensiva espletata, integrando gli estremi dell'art. 2959 c.c. (cfr. Cass. 11195/2007).
Quanto al merito, appare opportuno premettere che, nei giudizi aventi ad
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
oggetto il credito professionale dell'avvocato, le c.d. spese di resistenza si distinguono dalle spese di soccombenza, le quali sono liquidate dal giudice esclusivamente in favore della parte vittoriosa e non già del difensore, salvo eventuale dichiarazione di distrazione, nella specie assente.
In tali giudizi, incombe al professionista l'onere di provare il conferimento dell'incarico, l'effettivo svolgimento dell'opera e l'entità delle prestazioni eseguite (Cass. n. 21522/2019).
Quindi, il difensore che agisce per il pagamento del proprio compenso non può fondare la sua pretesa sul provvedimento giudiziale che liquida le spese di soccombenza, ma deve agire in giudizio dimostrando il rapporto giuridico intercorrente con il cliente, ossia il conferimento dell'incarico, e l'esistenza dell'eventuale patto di compenso sottoscritto.
A tali principi si è conformata altresì la più recente Cassazione (Cass. civ.,
n. 9314/2024), la quale ha ribadito che il professionista deve provare il rapporto giuridico che lo lega al suo assistito — e dunque il conferimento dell'incarico — nonché l'esistenza dell'eventuale patto sul compenso;
mentre, nel caso in cui tale patto non sia stato stipulato per iscritto,
l'avvocato è tenuto a documentare l'intera attività effettivamente espletata attraverso il deposito di tutti gli atti redatti e delle difese predisposte (atti introduttivi, memorie istruttorie e conclusionali, note, istanze, ecc.).
In altri termini, solo la produzione di documentazione dettagliata consente al giudice di liquidare il compenso dovuto, limitatamente alle prestazioni effettivamente provate e sulla base dei parametri tariffari vigenti al tempo dello svolgimento dell'incarico.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta,
l'ammontare degli onorari dovuti al professionista prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, la quale non costituisce parametro normativo da cui partire. Non è dunque ammessa alcuna presunzione automatica di compenso: il giudice deve limitarsi a valutare l'attività effettivamente documentata e a liquidare il compenso in base ai criteri oggettivi sopra richiamati.
Ciò premesso, nel caso di specie, appare evidente come gli odierni opposti,
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
in qualità di eredi del professionista, non hanno assolto all'onere probatorio su di essi gravante, non avendo prodotto documentazione idonea a dimostrare in modo puntuale, specifico e dettagliato l'attività effettivamente svolta dal loro dante causa, né a consentire la verifica dell'eventuale intervento o contributo di altri difensori.
In particolare, la nota di precisazione del credito, allegata in atti unitamente all'atto di precetto, non costituisce prova sufficiente dell'attività svolta, essendo una mera dichiarazione unilaterale del professionista, idonea esclusivamente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo (Cass. n.
9314/2024).
Anche l'allegazione delle sentenze non è sufficiente a superare la contestazione degli opponenti sul quantum richiesto, poiché tali provvedimenti riportano unicamente l'esito del giudizio e la liquidazione delle spese di soccombenza, senza fornire elementi dettagliati sugli atti compiuti e sulle fasi processuali effettivamente svolte nel corso della causa.
A ciò si aggiunga che, pur volendo considerare provati determinati atti – in applicazione del D.M. 127/2004 – o lo svolgimento di determinate fasi del procedimento – in applicazione del D.M. 55/2014 – sulla base delle sentenze allegate, ciò non consente tuttavia di stabilire la riconducibilità di tali atti o fasi al difensore in causa piuttosto che ad altri difensori della medesima parte intervenuti in giudizio.
Anche il credito relativo alla fase esecutiva non può ritenersi provato, attesa la mancata tempestiva allegazione del fascicolo relativo a tale fase, onde consentire l'accertamento dell'attività concretamente svolta in tale giudizio e verificare l'eventuale contributo di altri difensori
Né tale carenza assertiva può ritenersi sanata attraverso la produzione della documentazione, avvenuta da parte degli opposti, successivamente alla prima udienza di trattazione dopo la scadenza dei termini perentori sanciti dall'art. 281-undecies c.p.c., relativa ai fascicoli dei vari giudizi per i quali si richiede il pagamento del compenso.
Anche la richiesta di conversione del rito, avanzata solo dopo la prima udienza del 18 febbraio 2025, non può essere accolta. Trattandosi di
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
controversia relativa al compenso dell'avvocato e applicandosi il rito sommario di cognizione previsto dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, non
è ammessa la conversione del rito in rito ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.
Alla luce di tali considerazioni, ne consegue che la domanda di pagamento a titolo di compenso per l'attività espletata dal dante causa degli opposti non può essere accolta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., atteso che gli stessi non hanno assolto all'onere probatorio in ordine all'effettiva attività svolta dal loro dante causa in favore dell'odierno opponente.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli stessi opposti.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore degli opponenti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi tenuto conto del valore della controversia (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Frederico
Bitetti, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
A. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
132/2024;
B. rigetta la domanda riconvenzionale;
C. condanna parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso, da distrarsi in favore dell'avv. Frederico Bitetti dichiaratosi antistatario.
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 21.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1414/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia al Corso del Mezzogiorno n. 34/B, presso lo studio dell'avv. Frederico Bitetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPONENTE -
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._2
c.f. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Foggia alla via Trento n. 27, presso lo studio dell'avv. Matteo D'Adamo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA/ATTRICE IN RICONV.–
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 20.03.2024,
ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 132/2024, provvisoriamente esecutivo e notificato il 30.01.2024, chiedendone, previa sospensione ex art. 649 c.p.c., la revoca, con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
e , costituendosi, Controparte_1 Controparte_2 hanno domandato di rigettare l'avversa opposizione, spiegando altresì domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare l'opponente al pagamento in loro favore della somma complessiva di € 20.138,62.
Sospesa la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. non accettata dall'opponente, istruito il processo in via documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 10.873,23, oltre interessi e spese, a titolo di compenso professionale dovuto dall'odierno opponente in favore degli eredi dell'avv. , in virtù Persona_1 delle prestazioni professionali svolte da quest'ultimo nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 121/16 tenutosi innanzi al Tribunale di Foggia.
L'opponente ha contestato l'importo richiesto con il provvedimento monitorio, deducendo, da un lato, che la somma ingiunta non fosse limitata alle sole spese relative al giudizio di esecuzione immobiliare, ma si riferisse all'intero complesso delle competenze maturate dall'avvocato nei diversi procedimenti in cui aveva svolto il proprio incarico;
dall'altro, di avere integralmente corrisposto tali spettanze, avendo già versato importi di gran lunga superiori a quelli considerati nell'ordinanza di conversione del pignoramento immobiliare allegati in atti.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione presuntiva Parte_1 del credito ai sensi dell'art. 2957 c.c., nonché l'errata quantificazione delle
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
somme ingiunte e la conseguente incompetenza per valore del Tribunale di
Foggia.
A fronte di tali eccezioni, gli opposti hanno spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo non solo i compensi relativi alla fase esecutiva, ma anche quelli maturati dal de cuius nei due giudizi di merito innanzi al
Tribunale di Foggia, nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari e in quello innanzi alla Corte di cassazione, detratta la somma di € 4.138,84 già corrisposta, per un ammontare complessivo di € 20.138,68.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dai creditori opposti in sede di comparsa di costituzione e risposta all'opposizione, poiché essa risulta fondata sul medesimo interesse sostanziale posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, ossia la tutela del credito azionato dai ricorrenti (Cass. civ., Sez. Un., n. 26727/2024).
Si tratta, invero, non già della proposizione di una pretesa nuova e distinta, bensì di un ampliamento della domanda originaria, volto a ricomprendere l'intero credito professionale maturato dal de cuius nei confronti dell'opponente e, come tale, pienamente consentito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dagli opponenti, atteso che il valore complessivo della res litigiosa, anche a seguito della spiegata domanda riconvenzionale, ammonta a € 20.138,62.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, posto che il credito del professionista per la prestazione d'opera professionale è un credito soggetto a prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto adempimento dell'obbligo (pagamento della parcella), mentre l'opponente, nelle sue difese, ha contestato la somma richiesta a titolo di onorario per l'attività difensiva espletata, integrando gli estremi dell'art. 2959 c.c. (cfr. Cass. 11195/2007).
Quanto al merito, appare opportuno premettere che, nei giudizi aventi ad
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
oggetto il credito professionale dell'avvocato, le c.d. spese di resistenza si distinguono dalle spese di soccombenza, le quali sono liquidate dal giudice esclusivamente in favore della parte vittoriosa e non già del difensore, salvo eventuale dichiarazione di distrazione, nella specie assente.
In tali giudizi, incombe al professionista l'onere di provare il conferimento dell'incarico, l'effettivo svolgimento dell'opera e l'entità delle prestazioni eseguite (Cass. n. 21522/2019).
Quindi, il difensore che agisce per il pagamento del proprio compenso non può fondare la sua pretesa sul provvedimento giudiziale che liquida le spese di soccombenza, ma deve agire in giudizio dimostrando il rapporto giuridico intercorrente con il cliente, ossia il conferimento dell'incarico, e l'esistenza dell'eventuale patto di compenso sottoscritto.
A tali principi si è conformata altresì la più recente Cassazione (Cass. civ.,
n. 9314/2024), la quale ha ribadito che il professionista deve provare il rapporto giuridico che lo lega al suo assistito — e dunque il conferimento dell'incarico — nonché l'esistenza dell'eventuale patto sul compenso;
mentre, nel caso in cui tale patto non sia stato stipulato per iscritto,
l'avvocato è tenuto a documentare l'intera attività effettivamente espletata attraverso il deposito di tutti gli atti redatti e delle difese predisposte (atti introduttivi, memorie istruttorie e conclusionali, note, istanze, ecc.).
In altri termini, solo la produzione di documentazione dettagliata consente al giudice di liquidare il compenso dovuto, limitatamente alle prestazioni effettivamente provate e sulla base dei parametri tariffari vigenti al tempo dello svolgimento dell'incarico.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta,
l'ammontare degli onorari dovuti al professionista prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, la quale non costituisce parametro normativo da cui partire. Non è dunque ammessa alcuna presunzione automatica di compenso: il giudice deve limitarsi a valutare l'attività effettivamente documentata e a liquidare il compenso in base ai criteri oggettivi sopra richiamati.
Ciò premesso, nel caso di specie, appare evidente come gli odierni opposti,
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
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in qualità di eredi del professionista, non hanno assolto all'onere probatorio su di essi gravante, non avendo prodotto documentazione idonea a dimostrare in modo puntuale, specifico e dettagliato l'attività effettivamente svolta dal loro dante causa, né a consentire la verifica dell'eventuale intervento o contributo di altri difensori.
In particolare, la nota di precisazione del credito, allegata in atti unitamente all'atto di precetto, non costituisce prova sufficiente dell'attività svolta, essendo una mera dichiarazione unilaterale del professionista, idonea esclusivamente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo (Cass. n.
9314/2024).
Anche l'allegazione delle sentenze non è sufficiente a superare la contestazione degli opponenti sul quantum richiesto, poiché tali provvedimenti riportano unicamente l'esito del giudizio e la liquidazione delle spese di soccombenza, senza fornire elementi dettagliati sugli atti compiuti e sulle fasi processuali effettivamente svolte nel corso della causa.
A ciò si aggiunga che, pur volendo considerare provati determinati atti – in applicazione del D.M. 127/2004 – o lo svolgimento di determinate fasi del procedimento – in applicazione del D.M. 55/2014 – sulla base delle sentenze allegate, ciò non consente tuttavia di stabilire la riconducibilità di tali atti o fasi al difensore in causa piuttosto che ad altri difensori della medesima parte intervenuti in giudizio.
Anche il credito relativo alla fase esecutiva non può ritenersi provato, attesa la mancata tempestiva allegazione del fascicolo relativo a tale fase, onde consentire l'accertamento dell'attività concretamente svolta in tale giudizio e verificare l'eventuale contributo di altri difensori
Né tale carenza assertiva può ritenersi sanata attraverso la produzione della documentazione, avvenuta da parte degli opposti, successivamente alla prima udienza di trattazione dopo la scadenza dei termini perentori sanciti dall'art. 281-undecies c.p.c., relativa ai fascicoli dei vari giudizi per i quali si richiede il pagamento del compenso.
Anche la richiesta di conversione del rito, avanzata solo dopo la prima udienza del 18 febbraio 2025, non può essere accolta. Trattandosi di
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
controversia relativa al compenso dell'avvocato e applicandosi il rito sommario di cognizione previsto dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, non
è ammessa la conversione del rito in rito ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.
Alla luce di tali considerazioni, ne consegue che la domanda di pagamento a titolo di compenso per l'attività espletata dal dante causa degli opposti non può essere accolta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., atteso che gli stessi non hanno assolto all'onere probatorio in ordine all'effettiva attività svolta dal loro dante causa in favore dell'odierno opponente.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli stessi opposti.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore degli opponenti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi tenuto conto del valore della controversia (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Frederico
Bitetti, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
A. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
132/2024;
B. rigetta la domanda riconvenzionale;
C. condanna parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso, da distrarsi in favore dell'avv. Frederico Bitetti dichiaratosi antistatario.
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
Proc. n. 1414/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7