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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 774 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna n. 14 C.F._1
(Piazza S. Barbara), presso lo studio degli avv.ti Carlo e Paolo Zampaglione
che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti Email_1
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
[...
., nato a [...] il [...] (c.f. ) entrambi elettivamente C.F._3 domiciliati in Lipari (ME), Via G. Marconi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Rosario Venuto
( in virtù di mandato in atti Email_2
APPELLATI Avverso la sentenza n. 321/2023 del 31/03/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto nel procedimento R.G. 20084/2011.
OGGETTO: azione di rivendicazione.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 03/03/2011 innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
esponeva che con atto rogato dal notaio di Milazzo in Parte_1 Per_1 data 04/06/2003 (registrato a Milazzo il 20/06/2003 al n. 1138 e trascritto, presso la competente Conservatoria, in data 21/06/2003, ai nn. 17276/13908) aveva ricevuto in donazione dalla madre, signora l'immobile “tratto su terreno in Lipari, CP_3
Filicudi Contrada Rocca di Ciavole, della superficie catastale complessiva di are due e centiare sessantasette (a. 2,67), confinante con fabbricato della donante CP_3 con terreno proprietà con strada comunale e con restante terreno della Persona_2 donante, in catasto al foglio 22, particelle 6, di are 0,30, seminativo di 1, reddito dominicale Euro 0,05, 7, di are 0,29, seminativo di 1, reddito dominicale Euro 0,04, 8, di are 0,28, cappereto di 1, reddito dominicale Euro 0,25, e 9, di are 1,80, seminativo arborato di 1, reddito dominicale Euro 0,56”. Nel suddetto atto la donante “dichiara e garantisce la buona proprietà dell'intero immobile donato per averlo posseduto pacificamente ed ininterrottamente da oltre un ventennio, ivi compresa la particella 6 del foglio 22, che in virtù di atto in Notar registrato a Lipari al n. 782, Persona_3 sarebbe intestata ai coniugi e , i quali peraltro, non hanno Persona_4 CP_4 mai posseduto il tratto di terreno in questione, che invece, come si ripete, è stato da tempo immemorabile posseduto dalla donante dal proprio padre e dai suoi avi.
Dichiara e garantisce altresì che l'immobile stesso è libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. La donante dichiara di non aver mai proceduto alla pratica di usucapione degli immobili oggi donati per l'esiguità di valore degli stessi”.
L'attore precisava che nel mese di ottobre del 2004 apprendeva che l'immobile sopra indicato era stato venduto, tramite scrittura privata, a tale signora che lo Persona_5 aveva acquistato da vivente in Argentina e quindi citava in giudizio la Persona_6
pag. 2/12 suddetta sig.ra chiedendo: “1) riconoscere e dichiarare che il tratto di Persona_5 terreno sito in Filicudi, contrada Rocca di Ciavole, della superficie catastale complessiva di are due e centiare sessantasette (a. 2,67), confinante con fabbricato della donante con terreno proprietà con strada comunale e CP_3 Persona_2 con restante terreno della donante, in catasto al foglio 22, particelle 6, di are 0,30, seminativo di 1, reddito dominicale Euro 0,05, 7, di are 0,29, seminativo di 1, reddito dominicale Euro 0,04, 8, di are 0,28, cappereto di 1, reddito dominicale Euro 0,25, e 9, di are 1,80, seminativo arborato di 1, reddito dominicale Euro 0,56, è di proprietà, piena ed esclusiva, dell'attore, , in forza dell'atto di donazione Parte_1 stipulato in data 04.06.2003 ai rogiti del notaio di Milazzo;
2) Persona_7 riconoscere e dichiarare arbitrarie le iniziative e le realizzazioni che la convenuta,
[...]
ha illegittimamente posto in essere sui terreni appena elencati;
3) in Per_5 conseguenza della presente azione di rivendicazione, imporre la consegna dei beni occupati al legittimo proprietario, , ed inibire alla la Parte_1 Per_5 possibilità di accesso sui detti terreni;
4) condannare la alla rimessione in Per_5 pristino dei luoghi;
5) condannare la al risarcimento dei danni arrecati al Per_5
, i quali saranno determinati in corso di causa o equitativamente valutati;
Parte_1
6) disporre consulenza tecnica al fine dello accoglimento delle superiori domande, nonché gli altri mezzi istruttori occorrenti anche a seguito delle difese di controparte;
7) condannare la al pagamento delle spese e dei compensi della presente causa”. Per_5
Nell'instaurato giudizio R.G. 20084/2011 si costituiva la convenuta meglio qualificandosi come chiedendo: “1) preliminarmente accertare e Controparte_1 verificare, con ogni conseguenza di legge, la integrità del contraddittorio rilevando la carenza dello stesso in ordine alla posizione processuale della convenuta che non ha alcuna legittimazione passiva in questo giudizio;
2) riconoscere e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza di tutte le domande poste dall'attore, rigettandole di conseguenza, per i motivi tutti detti e quant'altro il corso della causa offrirà; 3) riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dei richiesti mezzi istruttori, di parte attrice, in quanto per tabulas è provata la carenza del presupposto essenziale per la proposizione della domanda di rivendicazione. In ogni caso in quanto risultano ininfluenti ai fini della decisione;
3) in via di eccezione dichiarare che il dante pag. 3/12 causa del e lo stesso non hanno mai avuto il possesso dei Parte_1 terreni di cui alle particelle n. 6 e 9 del fg. 22 del Catasto Comune di Lipari sez.
Filicudi; 6) con vittoria di spese e compensi di causa oltre il 12,50%, iva e cassa”.
All'udienza del 07/07/2011 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 cpc e all'udienza del 12/04/2012 disponeva che “… prima di ogni altra decisione necessita di accertare l'identità del convenuto ed in particolare se che si è costituita nella Controparte_1 presente causa è la stessa persona di convenuta dall'attore. Dispone Persona_5 quindi la produzione di un certificato anagrafico della convenuta o documentazione che comprava quanto sopra ad opera della sig. ”; in data 17/04/2012 era Controparte_1 depositato certificato dal quale si evinceva che la sig.ra era la Controparte_1 medesima persona di originariamente citata in giudizio essendo questo il Persona_5 cognome del marito, . CP_2
L'attore, previa autorizzazione del Giudice, provvedeva alla chiamata in causa quale terzo di , meglio precisando in tal modo la sua domanda giudiziale: “1) CP_2 riconoscere e dichiarare che il tratto di terreno sito in Filicudi, contrada Rocca di
Ciavole, della superficie catastale complessiva di are due e centiare sessantasette (a.
2,67), confinante con fabbricato della donante con terreno proprietà CP_3
con strada comunale e con restante terreno della donante, in catasto al Persona_2 foglio 22, particelle 6, … è di proprietà, piena ed esclusiva, dell'attore,
[...]
, in forza dell'atto di donazione stipulato in data 04.06.2003 ai rogiti del Parte_1 notaio di Milazzo;
2) riconoscere e dichiarare arbitrarie le iniziative e Persona_7 le realizzazioni che i convenuti, e , hanno Controparte_1 CP_2 illegittimamente posto in essere sui terreni appena elencati;
3) in conseguenza della presente azione di rivendicazione, imporre la consegna dei beni occupati al legittimo proprietario, , ed inibire alla e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...
la possibilità di accesso sui detti terreni;
4) condannare i convenuti alla rimessione in pristino dei luoghi;
5) condannare gli stessi convenuti, in solido, al risarcimento dei danni arrecati al , i quali saranno determinati in corso di causa o Parte_1 equitativamente valutati;
6) disporre consulenza tecnica al fine dello accoglimento delle superiori domande, nonché gli altri mezzi istruttori occorrenti anche a seguito delle pag. 4/12 difese di controparte;
7) condannare e , in solido, al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese e dei compensi della presente causa”.
Si costituiva in giudizio anche e chiedeva anch'egli il rigetto della domanda CP_2 attorea, riportandosi alle difese di . Controparte_1
La causa era istruita documentalmente e con prova testimoniale, e quindi posa in decisione.
Con sentenza del 31/03/2023 pubblicata il 03/0/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda compensando le spese di lite.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'attore non ha adempiuto al proprio onere probatorio con riferimento alla sua domanda di rivendicazione, non riuscendo nemmeno a provare l'avvenuta usucapione del bene in favore della sua dante causa.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
[...
chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Viene preliminarmente all'esame della Corte il terzo e principale motivo di impugnazione dell'appellante che contesta il capo della sentenza nel quale il Tribunale, valutando a suo avviso erratamente le prove allegate, ha rigettato le domande escludendo così il diritto di proprietà sui beni reclamati;
sul punto l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha ravvisato l'infondatezza delle domande accludendo la violazione dell'onere probatorio sia in ordine all'azione di rivendica che, vieppiù, con riferimento alla maturata usucapione in favore dei danti causa dell'odierno esponente, limitandosi ad affermare che “l'attore non ha corroborato la propria posizione” e che
“non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente”, in tal modo rivelando la violazione dell'art. 116 c.p.c..
Osserva la Corte che la domanda principale del era volta ad ottenere il Parte_1
riconoscimento del diritto di proprietà sul terreno in questione, inquadrandosi pertanto nel contesto di tipica azione di rivendicazione della proprietà che a norma dell'art. 948 cod. civ. è
pag. 5/12 diretta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri, con la conseguenza che il relativo accertamento della proprietà ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della res;
l'eventuale sentenza di accoglimento di una simile azione, ove passata in giudicato, comporta la condanna del convenuto al rilascio del bene e preclude che in un successivo giudizio fra le stesse parti, detto convenuto possa far valere un diritto reale di godimento su quel bene, rimettendo in discussione la natura indebita del proprio possesso, atteso che questa è necessariamente presupposta da detto giudicato.
Tale azione, però, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà del richiedente e al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige necessariamente la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore in giudizio.
L'azione di rivendicazione costituisce del resto uno degli strumenti più rilevanti attraverso cui il proprietario può tutelare il proprio diritto reale contro chiunque possieda o detenga un bene senza titolo;
il legislatore, con questa disposizione, intende garantire al proprietario la possibilità di far valere il diritto di proprietà in via diretta, senza dover necessariamente fondare la propria tutela su diritti derivati o su valutazioni di tipo soggettivo. La norma, tuttavia, non specifica le modalità con cui l'attore deve provare la titolarità del diritto, né stabilisce espressamente quale sia l'entità della prova richiesta e in tal senso, la disciplina lascia un ampio margine di interpretazione alla giurisprudenza, che ha avuto modo di precisare, nel corso degli anni, i requisiti essenziali per la prova della proprietà, delineando quello che è noto in dottrina e giurisprudenza come il principio della “probatio diabolica”.
La probatio diabolica emerge dalla necessità di dimostrare che l'attore non solo abbia stipulato un contratto di compravendita, ma anche che chi gli ha trasferito il diritto era effettivamente proprietario, e così via fino a risalire ad un titolo originario che garantisca la certezza della proprietà. Questo principio si fonda sulla considerazione che la compravendita, come qualsiasi contratto a effetti reali, ha natura derivativa: trasferisce il diritto solo se il venditore era titolare. In mancanza di questa condizione, il contratto successivo non può giustificare l'attribuzione della proprietà, e il mero atto notarile di compravendita diventa un elemento meramente indiziario, suscettibile di essere rafforzato solo mediante la dimostrazione dei titoli dei precedenti proprietari. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire che il rivendicante non può limitarsi a fornire il proprio titolo, ma deve ricostruire la catena dei pag. 6/12 trasferimenti sino ad un acquisto originario certo (Cass. civ., Sez. II, 12 novembre 2012, n.
19505; Cass. civ., Sez. II, 27 febbraio 2013, n. 4917; Cass. civ., Sez. II, 30 novembre 2016, n.
24349).
L'onere di provare la proprietà comprende non solo la produzione dei titoli in proprio possesso, ma anche la dimostrazione della legittimazione del dante causa. La Cassazione ha più volte ribadito che la trascrizione del titolo nei registri immobiliari non ha valore probatorio, essendo una mera pubblicità dichiarativa ai sensi dell'art. 2652 cod.civ. La pubblicità immobiliare ha dunque una funzione meramente informativa, destinata a rendere conoscibili i trasferimenti, ma non sostituisce la necessità di provare la proprietà sostanziale. Pertanto, in assenza della dimostrazione della titolarità dei precedenti proprietari, l'atto di compravendita, pur essendo valido e trascritto, non è sufficiente a fondare la domanda di rivendicazione.
Più di recente la Suprema Corte ha affermato che in una causa di rivendicazione immobiliare,
l'attore che non è nel possesso del bene deve fornire una prova rigorosa della propria titolarità, dimostrando il proprio titolo di acquisto e quelli dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione e che il rigoroso onere probatorio può essere attenuato solo se il convenuto non contesta specificamente la titolarità vantata dall'attore all'inizio del possesso (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4874 del 25 febbraio 2025). Ed ancora “nell'azione di rivendicazione di proprietà, il rigore probatorio rimane attenuato solo se il convenuto ha riconosciuto, seppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In mancanza di tale riconoscimento, il rivendicante deve fornire prova rigorosa della propria proprietà risalendo, se necessario, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
14742 del 1 giugno 2025 e Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11256 del 29 aprile 2025).
Sul punto, per come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'odierno appellante non ha rispettato i principi della suddetta probatio diabolica e non ha infatti fornito o allegato elementi probatori tali da dimostrare la titolarità del diritto di proprietà anche della sua dante causa.
pag. 7/12 Nell'atto di donazione con il quale dona il bene al figlio CP_3 Controparte_5 si legge che “La donante dichiara e garantisce la buona proprietà dell'intero immobile donato per averlo posseduto pacificamente ed ininterrottamente da oltre un ventennio, ivi compresa la particella 6 del foglio 22, che in virtù di atto in Notar registrato a Lipari al n. Persona_3
782, sarebbe intestata ai coniugi e , i quali peraltro, non hanno mai Persona_4 CP_4
posseduto il tratto di terreno in questione, che invece, come si ripete, è stato da tempo immemorabile posseduto dalla donante dal proprio padre e dai suoi avi. Dichiara e garantisce altresì che l'immobile stesso è libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. La donante dichiara di non aver mai proceduto alla pratica di usucapione degli immobili oggi donati per l'esiguità di valore degli stessi”.
In sostanza, quindi, non viene indicato alcun titolo di provenienza che dimostri la titolarità del diritto di proprietà in capo alla donante dante causa, anche perché tale titolo in effetti nemmeno esiste in quanto la non ha mai ricevuto da alcuno il trasferimento della CP_3
proprietà ma semmai, laddove fondato, avrebbe conseguito il diritto per usucapione senza però avere mai invocato giudizialmente tale diritto e senza, quindi, che vi sia stato alcun giudicato in merito.
E' di tutta evidenza, quindi, che l'unico titolo concretamente allegato dall'odierno appellante e cioè il contratto di donazione, risulta del tutto insufficiente, in quanto dimostra solamente un trasferimento in suo favore alla data dell'atto ma non comprova in alcun modo che il dante causa nel contratto avesse effettivamente la titolarità del diritto che ha ceduto;
è anche il caso di rilevare, peraltro, che in tal modo, sotto l'aspetto della pubblicità immobiliare, non è stato di certo rispettato il principio della continuità delle trascrizioni in quanto alla trascrizione contraria in capo a sul bene ceduto non corrisponde alcun precedente titolo CP_3
trascritto a favore.
Di fronte a tale approssimativa situazione, sarebbe stato onere dell'attore, seguendo i consolidati principi di giurisprudenza di cui sopra, dimostrare il titolo del suo dante causa fino a un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione.
L'odierno appellante non ha tuttavia rispettato nemmeno tale onere, e sul punto si innesta l'ulteriore motivo di impugnazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che l'odierno appellante abbia fornito idonea prova circa “la maturata usucapione in capo ai danti
pag. 8/12 causa dell'attore”, concludendo che “la prova utile ad usucapire debba essere particolarmente rigorosa e certa. Nel caso de quo, mancando detta prova, rimasta solo su un piano generico ed indiziario, la domanda va rigettata”. L'odierno appellante contesta la decisione in tal senso, ritenendola fondata su una non attenta valutazione delle risultanze istruttorie e rivelando così anch'essa una violazione dell'art. 116 c.p.c..
Va innanzi tutto rilevato che l'attore non ha avanzato, nemmeno in Parte_1
subordine, domanda di usucapione in suo favore o in favore della sua dante causa, per quanto l'articolato di prova ammesso dal Tribunale, sia per come proposto sia dall'attore che dai convenuti, ha mirato proprio a verificare le condizioni di possesso del bene negli anni passati.
Per come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, nemmeno con la prova testimoniale escussa, l'attore è riuscito a dimostrare l'avvenuta usucapione in favore della sua dante causa, non emergendo infatti in alcun modo che vi sia stato un possesso ultraventennale continuato, indisturbato e uti dominus sul terreno in favore di o ulteriori suoi CP_3
dante causa.
Il teste , escusso all'udienza del 13/04/2014, ha dichiarato che: “sono zio di Testimone_1
, confermo che il terreno in questione ricade nella part. 9 del foglio Parte_1
22 del Comune di Lipari, Isola di Filicudi. Questo terreno era in comproprietà fra me, il sig.
ed altri parenti miei, fra cui che è in Australia, , Per_6 Parte_2 Persona_8
ed altri. A quanto mi risulta il sig. vendette la sua quota al sig. e ciò Per_6 Per_6 Per_5
perché me lo ha riferito . Posso dire che la part. n. 6 fg. 22 confinante con la part. 9 di cui Per_6
ho detto, apparteneva al nonno materno della . Posso dire che il Persona_9 [...]
si occupava dei terreni ricadenti nelle particelle di cui ho detto, ripulendolo e Per_10 recintandolo. Posso dire di averlo visto sempre nel posto con il sig. . E ciò penso sia Per_5
accaduto circa 6 – 7 anni fa. Anche se io vedevo il sig. sul poso già da prima, Tes_1
assieme al . Preciso che il ha una casa confinante con il terreno in questione” Per_5 Per_5
Da tale dichiarazione emerge quindi che il , almeno sei o sette anni prima, esercitava il Per_5
possesso sul terreno sia personalmente che a mezzo del suo incaricato , Persona_10
circostanza che esclude quindi il possesso esclusivo e indisturbato di . CP_3
pag. 9/12 Il teste conferma l'uso esclusivo del terreno dato ai mentre il teste Testimone_2 Per_5 di parte attrice non fornisce alcun ausilio in ordine ai tempi e alle date di utilizzo Testimone_3
del bene, risultando alquanto generico nella sua deposizione.
Osserva la Corte che anche in materia di usucapione è richiesto un adeguato rigore in rodine all'aspetto probatorio della domanda.
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è complessa e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene;
la prova testimoniale è ammissibile, ma occorre che i testimoni si esprimano in modo preciso e puntuale, non genericamente, in merito al possesso ad usucapionem.
Tratti peculiari caratterizzano l'usucapione prediale, dovendosi segnalare a tale riguardo gli aspetti posti in rilievo dalla giurisprudenza più recente, secondo la quale “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve invece estrinsecarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene» (cfr. per tutte Ordinanze nn.
1796/22, 18528/23), da tanto derivando un maggior rigore probatorio concernente gli elementi posti a fondamento della domanda tesa all'accertamento dell'acquisto a titolo originario del diritto dominicale nell'ambito di che trattasi, ma anche la necessità che l'elemento materiale caratterizzante il possesso ad usucapionem sia contraddistinto da fatti esteriori dai quali poter desumere la concreta volontà del possessore di precludere a terzi la fruizione del bene in questione, escludendo ogni interferenza esterna”.
Sul punto anche Cassazione n. 4931/2022 per la quale "E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. (ribadito da Ordinanza Cass.
Sez. 2 Num. 11979 Anno 2025).
pag. 10/12 Può quindi affermarsi, concordando la Corte con quanto ritenuto dal Tribunale, che l'odierno appellante non ha fornito prova sufficiente nemmeno per dimostrare l'avvenuta usucapione in favore della sua dante causa . CP_3
Alla luce delle superiori considerazioni vanno infine esaminati gli ulteriori due motivi di impugnazione proposti dall'appellante che impugna la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha erratamente ricostruito i fatti di causa, affermando che “dalle scritture private del 25.08.2001 e 24.11.2003 risulti che il sig. è stato immesso nel pacifico CP_2
possesso dei terreni in Filicudi, fg. 22 particelle n. 6 e 9”; secondo l'appellante, dalla coralità delle affermazioni di controparte emerge prova, in maniera palese, che entrambe le scritture sono state realizzate tuttalpiù nel 2005 ed ancora che il primo atto di possesso, da parte dei coniugi , non può essere avvenuto se non nello stesso anno. L'appellante contesta Per_5
altresì la impugnata sentenza nella parte in cui non ha accertato la inopponibilità all'attore delle scritture private di acquisto indicate ex adverso, in quanto semplici scritture private non autenticate.
Osserva la Corte che, stante la domanda per come proposta dall'attore ex art. 948 cod. civ. e quindi tutto quanto ne è conseguito in ordine ai necessari aspetti procedurali e probatori, tali ulteriori motivi di impugnazione possono ritenersi di fatto assorbiti e da rigettare.
L'attore non è infatti riuscito a dimostrare il suo diritto di proprietà e nemmeno l'avvenuta usucapione e comunque, indipendentemente dall'anno di redazione delle scritture private, il possesso altrui del bene è emerso dalla prova testimoniale e ricondotto ad un periodo ben più risalente nel tempo;
certamente le scritture private semplici non sono titolo pienamente opponibile, e di certo inutilizzabili ai fini dell'effettivo trasferimento del diritto di proprietà immobiliare, ma nella fattispecie i convenuti hanno opposto la domanda avversaria sul piano del possesso sul bene, condizione di fatto indipendente dalle scritture private e che l'attore non è riuscito a contrastare.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
pag. 11/12 Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 321/2023 del 31/03/2023 del Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 20084/2011, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.600,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;.
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 23/09/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 12/12