Sentenza 22 gennaio 2025
Decreto presidenziale 12 febbraio 2025
Decreto cautelare 21 febbraio 2025
Decreto cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 7 novembre 2025
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
L'idoneità della documentazione falsa ad influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2025, n. 7117 Di Giada Donati Abstract Con la pronuncia oggetto di analisi il Consiglio di Stato affronta il tema della produzione di documentazione falsa nell'ambito delle procedure di gara, soffermandosi sulla sua idoneità a condizionare indebitamente le valutazioni della Stazione Appaltante e sui conseguenti profili di responsabilità dell'Operatore Economico. Il Giudice amministrativo chiarisce che la negligenza del Legale Rappresentante non può essere elusa imputando la condotta irregolare all'infedeltà …
Leggi di più… - 2. La falsa dichiarazione in sede di gara, rileva ai fini dell’integrazione del grave illecito professionaleAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00869/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2025, proposto da
Smiths Detection Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B07F41C1CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Lucente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paraguay 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, n. 01312/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e di Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati F. Iacovone, F. Sciaudone, A. Lucente e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora;
-Ritenuto che:
- in disparte dalla prospettata inammissibilità di gran parte del primo motivo di appello, per violazione del divieto di ius novorum , in quanto calibrato su una illegittimità del tutto diversa da quelle fatta valere in primo grado, ovvero la violazione della normativa FSR in materia di sovvenzioni da parte di Stati terzi e del relativo effetto distorsivo della concorrenza, laddove in prime cure l’asserito controllo da parte del governo cinese era stato adotto solo con riferimento al pericolo per la sicurezza, invocando un’ordinanza del Consiglio di Stato del Belgio di cui la stazione appaltante non sarebbe stata edotta, con conseguente violazione dell’obbligo informativo, i motivi di appello meritino un adeguato approfondimento nella sede di merito, la cui udienza è già stata fissata per la data del 5 giugno 2025;
- nel contemperamento degli opposti interessi debba privilegiarsi quello all’esecuzione dell’affidamento di cui è causa, posto che la documentazione di gara fin dall’inizio fissava quale requisito necessario il rispetto del termine di consegna e messa in esercizio delle prime tre apparecchiature entro il termine perentorio non successivo al 31/3/2024 ai sensi del Grant Agreement sottoscritto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (per brevità “ADM”) nell’ambito del progetto comunitario CCEI-2021-IT-BCROSS-101079029. L’esito di gara è in linea e permette il rispetto di tale requisito in quanto ADM ha emesso l’ordine di esecuzione anticipato unitamente al provvedimento di aggiudicazione ed è stato altresì sottoscritto il contratto;
- le spese di lite della presente fase possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1443/2025).
Compensa le spese di lite.
Conferma la fissazione dell’udienza pubblica per la data del 5 giugno 2025.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO