CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n.1858/2021e 1889/2021 r. g. sez. lav., vertenti
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Davide Valenziano e Ciro Parte_1
Cappabianca, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Belvedere n. 111,
Parco Belvedere.
appellante, appellato
E
, in persona del p.t, rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato , presso cui ope legis domicilia in Napoli, via
Diaz n.11.
appellato, appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 18/6/2021, ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n.6591/2020 depositata in data 22/12/2020 che, sulla sua domanda proposta con ricorso depositato in data 24/5/2018 del seguente tenore:
“a) Accertare e dichiarare che le patologie contratte dal ricorrente sono diretta conseguenza dell'attività svolta dallo stesso in occasione delle numerose missioni svolte. In conseguenza accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
al riconoscimento di soggetto Equiparato Vittima del dovere;
b) e per l'effetto, accertare e dichiarare che la invalidità complessiva accertata a carico del ricorrente … debba essere calcolata prendendo in considerazione l'invalidità permanente (IP), il danno biologico (DB) e il danno morale (DM) e conseguentemente che le lesioni contratte dal C.S.E. Vittima del dovere hanno Parte_1
comportato una invalidità complessiva pari a non meno del 30% o alla maggiore/minore percentuale accertata in corso di causa;
c) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della speciale elargizione prendendo a base del calcolo la percentuale di invalidità complessiva;
d) condannare il al pagamento delle prestazioni tutte come Controparte_3
sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente riconoscimento dello speciale assegno vitalizio previsto dalla normativa in favore delle vittime del dovere, che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa;
f) per l'effetto condannare il … al pagamento della prestazione Controparte_3
(sub E) con decorrenza dalla data di insorgenza della patologia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …;” aveva così provveduto :
a) dichiara il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto “soggetto equiparato alle vittime del dovere”;
b) condanna il ad erogare al ricorrente l'“elargizione” di cui Controparte_1
agli artt. 1, comma 1, della L. 302/90 e 5, comma 1, L 206/2004 nella misura rapportata alla percentuale invalidante accertata dell'11%, oltre interessi legali;
c) rigetta nel resto la domanda;
d) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
a pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € CP_1
1.300,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché € 21,50 per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
e) pone a carico del le spese di consulenza tecnica liquidate con Controparte_1
separato decreto”.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice, pur avendogli riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, si fosse acriticamente adeguato alle risultanze della ctu medico legale, che aveva erroneamente attribuito alla patologia da cui era affetto (“cordectomia sinistra per un carcinoma epidermoide infiltrante”)una percentuale invalidante dell'11% in base al codice 9322, laddove la cordectomia monolaterale è correttamente tabellata nell'ambito delle Tabelle di cui al D.M. Sanità del 05.02.1992 al cod. 3102, con la percentuale invalidante del 30%.
3. Ha evidenziato che, in conseguenza di tale erronea valutazione, non gli era stato riconosciuto l'assegno vitalizio di cui all'art.5 c.3 della legge n. 206/2004 e l'elargizione di cui agli artt. 1, comma 1, della legge n. 302/90 e 5, comma 1, della legge n. 206/2004 era stata rapportata alla percentuale invalidante accertata dell'11% e non a quella spettante.
4.Pertanto l'appellante, dopo aver chiesto la rinnovazione della ctu medico legale, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
-“ in accoglimento integrale del presente gravame accogliere le domande avanzate con
l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e novellate nella depositata memoria integrativa con conseguente condanna del ad erogare al Controparte_1
ricorrente i benefici tutti derivanti dal riconoscimento del quale soggetto Parte_1
vittima del dovere, con particolare riferimento lo “speciale assegno vitalizio” non reversibile di 1.033,00 euro mensili” di cui agli artt.: 5, comma 3, L. 206/2004 (come modificato dall'art. 2, comma 106, lett. b), della legge 244/2007), 34, comma 1, L.
159/2007; 2, comma 105 della legge 244/2007”.
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori e difensori anticipatari”.
5.Il si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, di cui ha chiesto il rigetto .
6. Avverso la medesima sentenza, con ricorso depositato in via telematica in data
22/6/2021, ha proposto appello anche il lamentando la violazione Controparte_1
e falsa applicazione dell'art. 1, commi 563, 564 e 565 legge 266/2005 , in quanto erroneamente il primo giudice aveva ritenuto pacifica la sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia da cui era affetto per avere l'amministrazione datrice di lavoro riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di tale patologia.
7. Ha sostenuto che i benefici previsti dalla legge 266/2005 e dal regolamento 243/2006 non erano stati voluti dal legislatore per coprire qualunque rischio derivante dall'esercizio dei compiti istituzionali e riconosciuto dipendente da causa di servizio, ma solo quello specifico, causa diretta ed immediata di lesioni verificatesi durante lo svolgimento di operazioni di soccorso estremamente rischiose ed eccedenti la ordinaria difficoltà e pericolosità dei servizi abituali. Peraltro l'art. 1, comma 564, della legge 23/12/2005, n. 266, letto in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lett. b) e c),
d.P.R. 243/2006, equiparava alle vittime del dovere “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative”. Nel caso di specie il giudice di primo grado, nell'accogliere la domanda del e, quindi, nel ritenere spettante allo stesso il riconoscimento Parte_1
della status di soggetto equiparato a vittima del dovere, aveva omesso di considerare che il ricorrente non aveva contratto la patologia in occasione o a seguito di una missione e non risultava che fosse stato esposto a maggiori rischi o fatiche esulanti dalle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto.
Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
8. cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato, non si è Parte_1
costituito in giudizio.
9.La Corte ha riunito i due giudizi, trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza, ha disposto l'espletamento di ctu medico legale e dopo il deposito della stessa, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Per motivi di ordine logico vanno innanzitutto esaminate le doglianze oggetto dell'appello proposto dal , con cui si censura il riconoscimento, in Controparte_1
favore di dello status di soggetto equiparato alle vittime del Parte_1
dovere.
11. In via preliminare appare opportuno esaminare la normativa di riferimento.
La legge 266/2005 (finanziaria 2006) all'art. 1, commi 563, 564,565 dispone: comma 563
Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146).
comma 564
Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
comma 565
Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma
562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. In attuazione di tale comma 565 è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il
Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466,
20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
12.Dunque per il riconoscimento di soggetto equiparato alle vittime del dovere occorre:
1) la ricondicibilità dell'attività svolta alle “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali”;
2)la sussistenza di “particolari condizioni ambientali od operative”.
13.Sul significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti relativi alla "missione di qualunque natura" e alle "particolari condizioni ambientali od operative" è intervenuta la PR Corte , a sezioni unite, con sentenza n. 759/2017.
La Corte ha affermato che il concetto di "missione di qualunque natura" deve essere inteso in un senso che possa essere correlato "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un
"compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata".
Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", le Sez. Unite hanno anzitutto affermato che la disposizione regolamentare citata, la quale definisce invece "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della I. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse S.U., la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa 'particolare' "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse.
In una successiva pronuncia la PR Corte , esaminando una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, ha affermato: “va considerato che nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti;
considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività istituzionali - ed in specifico in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto - la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ed essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione;
in modo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività lavorativa allora praticato, in sé lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia …”( Cass. n.
4238/2019).
14.Ciò posto, ritiene il Collegio che correttamente il primo giudice abbia riconosciuto a lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere. Parte_1
Questi, come risulta dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non contestate dal : CP_1
1)ha svolto le mansioni di vigile del fuoco a decorrere dal 24.4.1987;
2) ha partecipato a vari interventi e missioni proprie della funzione, come specificati in ricorso, tra cui le operazioni di soccorso in occasione del terremoto di Nocera Umbra del 26.9.1997 e dell'alluvione di Sarno e Quindici del 5.5.1998, nonché quelle volte allo spegnimento dei roghi dei rifiuti nell'ambito della relativa emergenza in
Campania “iniziata convenzionalmente nel febbraio 1994”;
3) in ragione di tale attività è stato esposto a diretto contatto con i fumi derivanti dalla combustione dell'immondizia che contenevano, oltre alla diossina, numerose altre sostante tossiche, quali idrocarburi aromatici, biossido di carbonio, azoto, zolfo, oltre a polveri di vario tipo;
4) nel 2006 è stato sottoposto a “cordectomia sinistra per un carcinoma infiltrante”.
Deve inoltre rilevarsi che, come correttamente sottolineato dal primo giudice, il riconoscimento, da parte del , della dipendenza da causa di CP_1 CP_1
servizio della suindicata patologia rende pacifica la sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta dal e la patologia stessa. Parte_1 Sicuramente ricorrono, nel caso di specie, i due fondamentali presupposti relativi alla
"missione di qualunque natura" e alle "particolari condizioni ambientali od operative".
Quanto al primo requisito non vi è dubbio che le operazioni di spegnimento di incendi allegate in ricorso siano state svolte dal in quanto ordinate da soggetti a lui Parte_1
gerarchicamente sovraordinati e non certo di sua iniziativa, considerata la sua attività istituzionale di vigile del fuoco.
Quanto alle particolari condizioni ambientali ed operative deve ritenersi che lo spegnimento di roghi di immondizia nell'ambito dell'emergenza Campania sicuramente abbia esposto il a condizioni di rischio per la salute molto superiori a Parte_1
quelli cui era esposto nelle ordinarie operazioni di spegnimento di incendi, considerati i fumi tossici derivanti dall'incendio di rifiuti.
15.L'appello del va quindi rigettato, mentre va accolto l'appello Controparte_1
proposto da Parte_1
16.La Corte, alla luce delle doglianze oggetto di tale gravame, ha disposto la rinnovazione di ctu medico-legale sulla base del seguente quesito: “ Dica il CTU, in applicazione delle tabelle approvate con Decreto del della Sanità del CP_1
05.02.1992 e successive modificazioni, se la patologia “cordectomia sinistra per un carcinoma epidermoide infiltrante” da cui è affetto il sig. rientri nel cod. Parte_1
9322 o nel cod.3102 indicandone la conseguente percentuale di invalidità”;
Il Ctu ha redatto un elaborato approfondito e corretto concludendo in tali termini:
“Dall'anamnesi, dalla documentazione sanitaria prodotta, dall'esame obiettivo, risulta che il sig. è affetto da “ esiti di cordectomia anteriore sinistra Parte_1
tipo II per carcinoma epidermoide scarsamente differenziato”.
Predetta patologia è ascrivibile al cod. 3102 con una percentuale del 30%.”
17.Spetta, quindi, al in conseguenza del riconoscimento della percentuale Parte_1
invalidante del 30% come soggetto equiparato alle vittime del dovere innanzitutto l'assegno vitalizio ai sensi dell'art.5, comma 3° legge n. 206/2004, con decorrenza dal
1/1/2008 e da valergli a vita.
Tale assegno vitalizio era originariamente previsto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
L'art.5, comma 3° legge n. 206/2004 dispone, infatti, che “ A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno
2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”.
Il legislatore, con l'art.2 c. 105 della legge n. 224/2007 ( legge finanziaria per il 2008), ha esteso tale provvidenza, a decorrere dal 1/1/2008, alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
La norma dispone infatti : “ A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”. 18.Spetta, inoltre, al l'elargizione prevista dagli artt. 1, comma 1, della Parte_1
legge n. 302/90 e 5, comma 1, della legge n. 206/2004 nella misura rapportata alla accertata percentuale invalidante del 30% .
Tale elargizione era prevista in favore delle vittime del terrorismo dall'art.1 c.1 l.n.
302/1990 che disponeva : “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.”
Tale provvidenza è stata estesa dal DPR 243 del 2006 alle vittime del dovere ed equiparati.
L'art.5 c.1 legge n. 206/2004 ha, poi, aggiornato in termini monetari l'elargizione disponendo che .”L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di
2.000 euro per ogni punto percentuale.”
19.Pertanto va parzialmente riformata l'impugnata sentenza nei termini di cui in dispositivo.
20.Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del
[...]
e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia , ai CP_1
sensi dei decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello proposto dal , accoglie Controparte_1
l'appello proposto da ed in parziale riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza:
a) dichiara il diritto di ad essere riconosciuto “soggetto Parte_1
equiparato alle vittime del dovere”;
b) condanna il ad erogare a l'elargizione Controparte_1 Parte_1
di cui agli artt. 1, comma 1, della legge n. 302/90 e 5, comma 1, della legge n. 206/2004 nella misura rapportata alla percentuale invalidante accertata del 30% e l'assegno vitalizio di cui all'art.5 c.3 della legge n. 206/2004 con decorrenza 1/1/2008, oltre su tali provvidenze interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6
l.n.412/1991;
c) condanna, inoltre, il al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio , che liquida per il giudizio di primo grado in euro 5.131,00 e per il giudizio di appello in euro 5.809,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Davide Valenziano e Ciro Cappabianca antistatari;
d) pone a carico del le spese di consulenza tecnica liquidate con Controparte_1
separati decreti.
Così deciso in Napoli il giorno 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n.1858/2021e 1889/2021 r. g. sez. lav., vertenti
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Davide Valenziano e Ciro Parte_1
Cappabianca, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Belvedere n. 111,
Parco Belvedere.
appellante, appellato
E
, in persona del p.t, rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato , presso cui ope legis domicilia in Napoli, via
Diaz n.11.
appellato, appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 18/6/2021, ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n.6591/2020 depositata in data 22/12/2020 che, sulla sua domanda proposta con ricorso depositato in data 24/5/2018 del seguente tenore:
“a) Accertare e dichiarare che le patologie contratte dal ricorrente sono diretta conseguenza dell'attività svolta dallo stesso in occasione delle numerose missioni svolte. In conseguenza accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
al riconoscimento di soggetto Equiparato Vittima del dovere;
b) e per l'effetto, accertare e dichiarare che la invalidità complessiva accertata a carico del ricorrente … debba essere calcolata prendendo in considerazione l'invalidità permanente (IP), il danno biologico (DB) e il danno morale (DM) e conseguentemente che le lesioni contratte dal C.S.E. Vittima del dovere hanno Parte_1
comportato una invalidità complessiva pari a non meno del 30% o alla maggiore/minore percentuale accertata in corso di causa;
c) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della speciale elargizione prendendo a base del calcolo la percentuale di invalidità complessiva;
d) condannare il al pagamento delle prestazioni tutte come Controparte_3
sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente riconoscimento dello speciale assegno vitalizio previsto dalla normativa in favore delle vittime del dovere, che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa;
f) per l'effetto condannare il … al pagamento della prestazione Controparte_3
(sub E) con decorrenza dalla data di insorgenza della patologia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …;” aveva così provveduto :
a) dichiara il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto “soggetto equiparato alle vittime del dovere”;
b) condanna il ad erogare al ricorrente l'“elargizione” di cui Controparte_1
agli artt. 1, comma 1, della L. 302/90 e 5, comma 1, L 206/2004 nella misura rapportata alla percentuale invalidante accertata dell'11%, oltre interessi legali;
c) rigetta nel resto la domanda;
d) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
a pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € CP_1
1.300,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché € 21,50 per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
e) pone a carico del le spese di consulenza tecnica liquidate con Controparte_1
separato decreto”.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice, pur avendogli riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, si fosse acriticamente adeguato alle risultanze della ctu medico legale, che aveva erroneamente attribuito alla patologia da cui era affetto (“cordectomia sinistra per un carcinoma epidermoide infiltrante”)una percentuale invalidante dell'11% in base al codice 9322, laddove la cordectomia monolaterale è correttamente tabellata nell'ambito delle Tabelle di cui al D.M. Sanità del 05.02.1992 al cod. 3102, con la percentuale invalidante del 30%.
3. Ha evidenziato che, in conseguenza di tale erronea valutazione, non gli era stato riconosciuto l'assegno vitalizio di cui all'art.5 c.3 della legge n. 206/2004 e l'elargizione di cui agli artt. 1, comma 1, della legge n. 302/90 e 5, comma 1, della legge n. 206/2004 era stata rapportata alla percentuale invalidante accertata dell'11% e non a quella spettante.
4.Pertanto l'appellante, dopo aver chiesto la rinnovazione della ctu medico legale, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
-“ in accoglimento integrale del presente gravame accogliere le domande avanzate con
l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e novellate nella depositata memoria integrativa con conseguente condanna del ad erogare al Controparte_1
ricorrente i benefici tutti derivanti dal riconoscimento del quale soggetto Parte_1
vittima del dovere, con particolare riferimento lo “speciale assegno vitalizio” non reversibile di 1.033,00 euro mensili” di cui agli artt.: 5, comma 3, L. 206/2004 (come modificato dall'art. 2, comma 106, lett. b), della legge 244/2007), 34, comma 1, L.
159/2007; 2, comma 105 della legge 244/2007”.
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori e difensori anticipatari”.
5.Il si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, di cui ha chiesto il rigetto .
6. Avverso la medesima sentenza, con ricorso depositato in via telematica in data
22/6/2021, ha proposto appello anche il lamentando la violazione Controparte_1
e falsa applicazione dell'art. 1, commi 563, 564 e 565 legge 266/2005 , in quanto erroneamente il primo giudice aveva ritenuto pacifica la sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia da cui era affetto per avere l'amministrazione datrice di lavoro riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di tale patologia.
7. Ha sostenuto che i benefici previsti dalla legge 266/2005 e dal regolamento 243/2006 non erano stati voluti dal legislatore per coprire qualunque rischio derivante dall'esercizio dei compiti istituzionali e riconosciuto dipendente da causa di servizio, ma solo quello specifico, causa diretta ed immediata di lesioni verificatesi durante lo svolgimento di operazioni di soccorso estremamente rischiose ed eccedenti la ordinaria difficoltà e pericolosità dei servizi abituali. Peraltro l'art. 1, comma 564, della legge 23/12/2005, n. 266, letto in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lett. b) e c),
d.P.R. 243/2006, equiparava alle vittime del dovere “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative”. Nel caso di specie il giudice di primo grado, nell'accogliere la domanda del e, quindi, nel ritenere spettante allo stesso il riconoscimento Parte_1
della status di soggetto equiparato a vittima del dovere, aveva omesso di considerare che il ricorrente non aveva contratto la patologia in occasione o a seguito di una missione e non risultava che fosse stato esposto a maggiori rischi o fatiche esulanti dalle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto.
Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
8. cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato, non si è Parte_1
costituito in giudizio.
9.La Corte ha riunito i due giudizi, trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza, ha disposto l'espletamento di ctu medico legale e dopo il deposito della stessa, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Per motivi di ordine logico vanno innanzitutto esaminate le doglianze oggetto dell'appello proposto dal , con cui si censura il riconoscimento, in Controparte_1
favore di dello status di soggetto equiparato alle vittime del Parte_1
dovere.
11. In via preliminare appare opportuno esaminare la normativa di riferimento.
La legge 266/2005 (finanziaria 2006) all'art. 1, commi 563, 564,565 dispone: comma 563
Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146).
comma 564
Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
comma 565
Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma
562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. In attuazione di tale comma 565 è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il
Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466,
20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
12.Dunque per il riconoscimento di soggetto equiparato alle vittime del dovere occorre:
1) la ricondicibilità dell'attività svolta alle “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali”;
2)la sussistenza di “particolari condizioni ambientali od operative”.
13.Sul significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti relativi alla "missione di qualunque natura" e alle "particolari condizioni ambientali od operative" è intervenuta la PR Corte , a sezioni unite, con sentenza n. 759/2017.
La Corte ha affermato che il concetto di "missione di qualunque natura" deve essere inteso in un senso che possa essere correlato "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un
"compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata".
Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", le Sez. Unite hanno anzitutto affermato che la disposizione regolamentare citata, la quale definisce invece "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della I. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse S.U., la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa 'particolare' "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse.
In una successiva pronuncia la PR Corte , esaminando una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, ha affermato: “va considerato che nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti;
considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività istituzionali - ed in specifico in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto - la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ed essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione;
in modo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività lavorativa allora praticato, in sé lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia …”( Cass. n.
4238/2019).
14.Ciò posto, ritiene il Collegio che correttamente il primo giudice abbia riconosciuto a lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere. Parte_1
Questi, come risulta dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non contestate dal : CP_1
1)ha svolto le mansioni di vigile del fuoco a decorrere dal 24.4.1987;
2) ha partecipato a vari interventi e missioni proprie della funzione, come specificati in ricorso, tra cui le operazioni di soccorso in occasione del terremoto di Nocera Umbra del 26.9.1997 e dell'alluvione di Sarno e Quindici del 5.5.1998, nonché quelle volte allo spegnimento dei roghi dei rifiuti nell'ambito della relativa emergenza in
Campania “iniziata convenzionalmente nel febbraio 1994”;
3) in ragione di tale attività è stato esposto a diretto contatto con i fumi derivanti dalla combustione dell'immondizia che contenevano, oltre alla diossina, numerose altre sostante tossiche, quali idrocarburi aromatici, biossido di carbonio, azoto, zolfo, oltre a polveri di vario tipo;
4) nel 2006 è stato sottoposto a “cordectomia sinistra per un carcinoma infiltrante”.
Deve inoltre rilevarsi che, come correttamente sottolineato dal primo giudice, il riconoscimento, da parte del , della dipendenza da causa di CP_1 CP_1
servizio della suindicata patologia rende pacifica la sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta dal e la patologia stessa. Parte_1 Sicuramente ricorrono, nel caso di specie, i due fondamentali presupposti relativi alla
"missione di qualunque natura" e alle "particolari condizioni ambientali od operative".
Quanto al primo requisito non vi è dubbio che le operazioni di spegnimento di incendi allegate in ricorso siano state svolte dal in quanto ordinate da soggetti a lui Parte_1
gerarchicamente sovraordinati e non certo di sua iniziativa, considerata la sua attività istituzionale di vigile del fuoco.
Quanto alle particolari condizioni ambientali ed operative deve ritenersi che lo spegnimento di roghi di immondizia nell'ambito dell'emergenza Campania sicuramente abbia esposto il a condizioni di rischio per la salute molto superiori a Parte_1
quelli cui era esposto nelle ordinarie operazioni di spegnimento di incendi, considerati i fumi tossici derivanti dall'incendio di rifiuti.
15.L'appello del va quindi rigettato, mentre va accolto l'appello Controparte_1
proposto da Parte_1
16.La Corte, alla luce delle doglianze oggetto di tale gravame, ha disposto la rinnovazione di ctu medico-legale sulla base del seguente quesito: “ Dica il CTU, in applicazione delle tabelle approvate con Decreto del della Sanità del CP_1
05.02.1992 e successive modificazioni, se la patologia “cordectomia sinistra per un carcinoma epidermoide infiltrante” da cui è affetto il sig. rientri nel cod. Parte_1
9322 o nel cod.3102 indicandone la conseguente percentuale di invalidità”;
Il Ctu ha redatto un elaborato approfondito e corretto concludendo in tali termini:
“Dall'anamnesi, dalla documentazione sanitaria prodotta, dall'esame obiettivo, risulta che il sig. è affetto da “ esiti di cordectomia anteriore sinistra Parte_1
tipo II per carcinoma epidermoide scarsamente differenziato”.
Predetta patologia è ascrivibile al cod. 3102 con una percentuale del 30%.”
17.Spetta, quindi, al in conseguenza del riconoscimento della percentuale Parte_1
invalidante del 30% come soggetto equiparato alle vittime del dovere innanzitutto l'assegno vitalizio ai sensi dell'art.5, comma 3° legge n. 206/2004, con decorrenza dal
1/1/2008 e da valergli a vita.
Tale assegno vitalizio era originariamente previsto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
L'art.5, comma 3° legge n. 206/2004 dispone, infatti, che “ A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno
2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”.
Il legislatore, con l'art.2 c. 105 della legge n. 224/2007 ( legge finanziaria per il 2008), ha esteso tale provvidenza, a decorrere dal 1/1/2008, alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
La norma dispone infatti : “ A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”. 18.Spetta, inoltre, al l'elargizione prevista dagli artt. 1, comma 1, della Parte_1
legge n. 302/90 e 5, comma 1, della legge n. 206/2004 nella misura rapportata alla accertata percentuale invalidante del 30% .
Tale elargizione era prevista in favore delle vittime del terrorismo dall'art.1 c.1 l.n.
302/1990 che disponeva : “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.”
Tale provvidenza è stata estesa dal DPR 243 del 2006 alle vittime del dovere ed equiparati.
L'art.5 c.1 legge n. 206/2004 ha, poi, aggiornato in termini monetari l'elargizione disponendo che .”L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di
2.000 euro per ogni punto percentuale.”
19.Pertanto va parzialmente riformata l'impugnata sentenza nei termini di cui in dispositivo.
20.Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del
[...]
e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia , ai CP_1
sensi dei decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello proposto dal , accoglie Controparte_1
l'appello proposto da ed in parziale riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza:
a) dichiara il diritto di ad essere riconosciuto “soggetto Parte_1
equiparato alle vittime del dovere”;
b) condanna il ad erogare a l'elargizione Controparte_1 Parte_1
di cui agli artt. 1, comma 1, della legge n. 302/90 e 5, comma 1, della legge n. 206/2004 nella misura rapportata alla percentuale invalidante accertata del 30% e l'assegno vitalizio di cui all'art.5 c.3 della legge n. 206/2004 con decorrenza 1/1/2008, oltre su tali provvidenze interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6
l.n.412/1991;
c) condanna, inoltre, il al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio , che liquida per il giudizio di primo grado in euro 5.131,00 e per il giudizio di appello in euro 5.809,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Davide Valenziano e Ciro Cappabianca antistatari;
d) pone a carico del le spese di consulenza tecnica liquidate con Controparte_1
separati decreti.
Così deciso in Napoli il giorno 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente