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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17789 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa NA SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6893 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
DE DI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Francesca Laurenti, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 6.7.08 contraeva matrimonio con;
che Controparte_1
dall'unione erano nati due figlie, minori al deposito del ricorso;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e la convivenza cessata;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, con rilascio della moglie, con mantenimento per la prole, oltre al
50% delle spese straordinarie, reciproca autonomia. Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, con Controparte_1
addebito al marito, contestando integralmente le circostanze da quella dedotte,
chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie, da collocarsi presso la madre nel luogo di dimora istando per un contributo a carico del marito per le figlie di euro 1400,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie e per sé in ragione dell'addebitabilità della separazione, di euro 300,00.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati,
affidava le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e modalità di frequentazione paterne;
poneva a carico del padre per le figlie un contributo mensile di euro 400,00, oltre al 60% delle spese straordinarie per la prole, e fissava udienza dinnanzi a sé per il proseguo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisitene le risultanze, rigettata richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali svolta dalla resistente, concessi i termini istruttori, nuovamente rigettata richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali svolta dalla resistente, ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al 25.6.2025.
All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie non ammesse, il Collegio
condivide l'ordinanza istruttoria dell'8.6.23 per le motivazioni ivi esposte da intendersi integralmente richiamate per essere le circostanze non ammesse genericamente ovvero negativamente dedotte, implicanti valutazioni non demandabili ai testi, irrilevanti, ovvero documentali, implicanti valutazioni.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Pt_1 Controparte_1
In merito alle questioni accessorie, relativamente alla domanda di addebito reciprocamente svolta dalle parti, occorre premettere che, come è noto tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
Sempre in via preliminare deve dichiararsi inutilizzabile ai fini del decidere la documentazione di cui ai nn.70-81 ed ad eccezione del doc.77 di parte resistente depositati unitamente a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non autorizzati dal Giudice e tutti formatisi antecedentemente al provvedimento del 27.6.24 di rinvio del procedimento per conclusioni, e su cui controparte non ha accettato il contraddittorio, nonché del doc. n.101 di quest'ultima allegato alla comparsa conclusionale, per le medesime ragioni
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
La pronuncia di addebito, pertanto, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa,
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
(cfr. Cass 2012 n.8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez I 2010 n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Il coniuge richiedente l'addebito deve cioè provare il rapporto di causalità
esistente tra l'inadempimento dei doveri coniugali e una rottura della comunione di intenti e di sentimenti, tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza. Tale nesso causale deve però escludersi qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto.
In tema di onere della prova, grava pertanto sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., Cass. 16691/20), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n.
3923/2018).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale la dissoluzione del vincolo sia stata determinata da un progressivo quanto inesorabile smarrimento dell'affectio coniugalis non causalmente imputabile alla condotta dell'uno o l'altro coniuge, come dimostrato dall'allontanamento prima dell'uno e poi dell'altro dalla casa coniugale sin dall'anno 2019, come dagli stessi riferito e confermato dai testi escussi.
Le reciproche imputazioni di aver determinato con un comportamento inottemperante dei doveri coniugali, ivi compreso quello di fedeltà, la crisi coniugale non hanno trovato, nella contestazione della controparte, adeguato riscontro, relativamente all'efficacia deterministica (anche in termini logico-
temporali) che tali condotte avrebbero avuto sulla disgregazione del vincolo.
Le domande debbono essere entrambe respinte.
Relativamente alle altre questioni, non vi è contestazione tra le parti circa l'adozione del regime condiviso delle figlie (2010) e (2015) e Per_1 Per_2
né emergono ragioni ostative al riguardo, anche alla luce dell'espletata c.t.u.,
le cui conclusioni, congruamente motivate e prive nella sostanza di vizi logici,
il Tribunale condivide né relativamente al collocamento presso la madre, per come in essere sin dalla separazione di fatto e la conseguente assegnazione della casa coniugale.
In merito alle frequentazioni paterne, appaiono confacenti alle esigenze delle figlie minori e sono pertanto da confermarsi, quelle disposte in sede presidenziale, validate dallo stesso consulente come rispondenti al loro interesse e costituendo comunque le statuizioni giudiziali una modalità
succedanea all'accordo delle parti, pertanto dalle stesse derogabili.
Relativamente al contributo di mantenimento per le minori (il padre ha chiesto la conferma del contributo disposto in sede presidenziale, la madre chiedendo un contributo mensile di euro 1400,00), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è
necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E'
inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata, nei termini di seguito esposti.
, agente di commercio, in sede presidenziale aveva dichiarato un Parte_1
reddito mensile netto di euro 1280,00 negli ultimi sei mesi, inferiore a quanto risultante dai modelli fiscali in atti (cfr. PF per 2020-2019-2018), con redditi al netto delle imposte nelle tre annualità considerate pari, rispettivamente, ad euro
1900, euro 2200, euro 3016; di essere proprietario della casa coniugale, su cui gravava all'attualità per essere stato oggetto di rinegoziazione, un mutuo mensile di euro 341,00; di essere proprietario al 100%, per averlo acquisito nell'anno 2020, di altro immobile in cui dimorava, su cui pure gravava un mutuo mensile di euro 394,00; di essere titolare di due c/c, con saldi al 31.3.22
di un migliaio di euro il primo e di euro 110,00 il secondo, oltre che di un libretto postale con saldo di euro 1668,00 (cfr., al riguardo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti); di aver contratto nell'anno 2021 un prestito garantito dello Stato con pagamento della prima rata a far data dal febbraio
2023;
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 6.6.25) ha allegato la percezione negli anni 2023 e 2024 di un reddito netto annuo rispettivamente di euro 42907 ed euro 39512,00, il primo quasi in linea con il relativo modello fiscale, mentre le consistenze patrimoniali risultano accresciute a seguito di successione mortis causa della madre per quote immobiliari nella misura di 1/3
asseritamente in uso a titolo gratuito al fratello;
di essere gravato oltre che del precedente prestito, di due ulteriori finanziamenti, di cui non ha allegato la destinazione ai bisogni della famiglia, contratti in corso di causa;
di aver assunto in locazione immobile ove dimorare dall'anno 2024 dietro un canone di euro 1150,00 e di aver contestualmente locato ad euro 750,00 il secondo immobile di proprietà.
- che in sede presidenziale non aveva depositato nel termine Controparte_1
di cui al decreto di fissazione di udienza la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con ogni conseguenza ex art.116 c.p.c., dichiarazione soltanto esibita in sede di udienza -, addetta alle vendite presso una catena commerciale,
aveva dichiarato in sede di udienza un reddito mensile netto di euro 940,00 per
14 mensilità, in linea con i modelli fiscali in atti (cfr. CU 2022 per 2021); di non avere proprietà immobiliari.
Successivamente, risulta omesso il deposito della documentazione reddituale aggiornata (dichiarazione sostitutiva, documentazione bancaria) richiesta con provvedimento del G.D. del 18.12.22, dovendosi pertanto valutare anche tale comportamento alla stregua dell'art.116 c.p.c.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 6.6.25) ha dichiarato di aver perso il lavoro nell'anno 2024, di cui è documentato il licenziamento per ragioni disciplinari (per il quale non risulta aver svolto impugnazione),
percependo allo stato Naspi per euro 754,00 mensili, mentre dai modelli fiscali per gli anni 2022, 2023 si evincono redditi lordi, rispettivamente, per euro
15796,00 ed euro 15630,00 e così al netto dell'imposizione fiscale,
mensilmente, per euro 1316,00 ed euro 1265,00, superiori a quanto dichiarato in sede presidenziale;
è contitolare con la madre di c/c bancario su cui insiste carta di credito (a lei in uso) con un saldo al 31.3.25 di circa euro 9000,00.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per le figlie, tenuto conto delle esigenze rapportate all'età (attualmente di 15 e 10 anni),
indubbiamente accresciute rispetto all'assunzione dei provvedimenti presidenziali;
dei redditi dei coniugi come sopra descritti;
del tenore di vita verosimilmente discreto goduto dal nucleo familiare;
dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e dei maggiori oneri per la madre derivanti dalla continuità abitativa;
degli oneri di mutuo per la casa coniugale incombenti sul marito (e che il padre, quale contributo indiretto per le minori continuerà a sostenere,) possa determinarsi, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, un contributo di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 450,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2025, oltre al pagamento integrale degli oneri di mutuo sulla casa coniugale e al 70% delle spese straordinarie nell'interesse della prole, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del
17.12.2014, in ragione della superiore capacità reddituale,
Non sussistono ragioni per derogare giudizialmente all'attribuzione del c.d.
assegno unico universale, in difetto di diverso accordo tra le parti.
In merito alla domanda di mantenimento formulata dalla moglie, come è noto,
l'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che "Il giudice, pronunziando
la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile
la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono, pertanto, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente (e non quale conseguenza della pronuncia di addebito in capo al coniuge obbligato, peraltro qui nemmeno riconosciuta), dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
All'esito dell'istruttoria svolta la capacità economico-patrimoniale delle parti è
stata accertata nei termini dianzi esposti. Ritiene il Tribunale che, valutati gli oneri ordinari e straordinari a carico del marito (ivi compreso il pagamento del mutuo), la capacità lavorativa della moglie come dimostrata negli anni, per cui deve ritenersi momentanea la sospensione dell'attività lavorativa, anche in ragione dell'età e della professionalità acquisita, valutato il comportamento processuale, non sussista uno squilibrio tale da consentire, anche in considerazione del godimento da parte della resistente della casa coniugale in proprietà del ricorrente, il riconoscimento dell'assegno.
La domanda è pertanto da respingersi.
Deve dichiararsi l'inammissibilità della richiesta della madre, formulata in sede di precisazione conclusioni, di condanna del marito alla restituzione delle somme pregresse percepite a titolo di assegno unico universale, per difetto di connessione ex art.40 c.p.c. col presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura di 1/4, mentre sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della statuizione sullo status e la reciproca soccombenza sull'addebito, per compensarle nel residuo, mentre quelle di c.t.u., già liquidate con separato decreto, essendo stato disposto l'accertamento nell'interesse precipuo della prole, sono poste a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6893 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022
così provvede: A)
B)
C)
D)
E)
F)
dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
18.6.1976;
ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 00129, parte
2, serie A03);
rigetta la domanda di addebito formulata da ambo le parti;
affida le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime, con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa coniugale alla moglie;
il padre vedrà e terrà con sé le figlie, salvo diverso accordo tra le parti: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola,
ovvero, nei periodi di vacanza, al domicilio materno;
nelle settimane con week end di sua competenza, un pomeriggio a settimana (in caso di disaccordo martedì) dall'uscita di scuola alle ore 20; nelle settimane con week end di competenza della G)
madre, due pomeriggi a settimana (con pernotto)
prelevandole all'uscita di scuola, sino alla mattina del giorno successivo (od alla sera a seconda delle volontà e dei desideri delle figlie) riaccompagnando le figlie direttamente in scuola;
durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi nei mesi in cui le bambine non frequentano la scuola, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in caso di disaccordo, l'ultima di luglio e la prima di agosto, ovvero la seconda e la terza di agosto, ad anni alterni, iniziando dal non collocatario;
durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
durante le vacanze di pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal
Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo
al mercoledì, con alternanza annuale;
ad anni alterni le altre festività infrasettimanali ed i ponti;
nel giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni ed il giorno del proprio compleanno;
dispone che il padre provveda al mantenimento delle figlie, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
450,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14 e all'integrale pagamento degli oneri di mutuo sulla casa coniugale;
H) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
I) dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria formulata da;
Controparte_1
J) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio nella misura dei 1/4, così liquidandole in complessivi euro 1820,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese forfettarie di legge, compensandole per il residuo;
K) pone a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 17.11.22.
Così deciso in Roma il 28.11. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa NA SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6893 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
DE DI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Francesca Laurenti, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 6.7.08 contraeva matrimonio con;
che Controparte_1
dall'unione erano nati due figlie, minori al deposito del ricorso;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e la convivenza cessata;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, con rilascio della moglie, con mantenimento per la prole, oltre al
50% delle spese straordinarie, reciproca autonomia. Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, con Controparte_1
addebito al marito, contestando integralmente le circostanze da quella dedotte,
chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie, da collocarsi presso la madre nel luogo di dimora istando per un contributo a carico del marito per le figlie di euro 1400,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie e per sé in ragione dell'addebitabilità della separazione, di euro 300,00.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati,
affidava le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e modalità di frequentazione paterne;
poneva a carico del padre per le figlie un contributo mensile di euro 400,00, oltre al 60% delle spese straordinarie per la prole, e fissava udienza dinnanzi a sé per il proseguo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisitene le risultanze, rigettata richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali svolta dalla resistente, concessi i termini istruttori, nuovamente rigettata richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali svolta dalla resistente, ammesse ed espletate le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al 25.6.2025.
All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie non ammesse, il Collegio
condivide l'ordinanza istruttoria dell'8.6.23 per le motivazioni ivi esposte da intendersi integralmente richiamate per essere le circostanze non ammesse genericamente ovvero negativamente dedotte, implicanti valutazioni non demandabili ai testi, irrilevanti, ovvero documentali, implicanti valutazioni.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Pt_1 Controparte_1
In merito alle questioni accessorie, relativamente alla domanda di addebito reciprocamente svolta dalle parti, occorre premettere che, come è noto tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
Sempre in via preliminare deve dichiararsi inutilizzabile ai fini del decidere la documentazione di cui ai nn.70-81 ed ad eccezione del doc.77 di parte resistente depositati unitamente a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non autorizzati dal Giudice e tutti formatisi antecedentemente al provvedimento del 27.6.24 di rinvio del procedimento per conclusioni, e su cui controparte non ha accettato il contraddittorio, nonché del doc. n.101 di quest'ultima allegato alla comparsa conclusionale, per le medesime ragioni
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
La pronuncia di addebito, pertanto, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa,
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
(cfr. Cass 2012 n.8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez I 2010 n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Il coniuge richiedente l'addebito deve cioè provare il rapporto di causalità
esistente tra l'inadempimento dei doveri coniugali e una rottura della comunione di intenti e di sentimenti, tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza. Tale nesso causale deve però escludersi qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto.
In tema di onere della prova, grava pertanto sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., Cass. 16691/20), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n.
3923/2018).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale la dissoluzione del vincolo sia stata determinata da un progressivo quanto inesorabile smarrimento dell'affectio coniugalis non causalmente imputabile alla condotta dell'uno o l'altro coniuge, come dimostrato dall'allontanamento prima dell'uno e poi dell'altro dalla casa coniugale sin dall'anno 2019, come dagli stessi riferito e confermato dai testi escussi.
Le reciproche imputazioni di aver determinato con un comportamento inottemperante dei doveri coniugali, ivi compreso quello di fedeltà, la crisi coniugale non hanno trovato, nella contestazione della controparte, adeguato riscontro, relativamente all'efficacia deterministica (anche in termini logico-
temporali) che tali condotte avrebbero avuto sulla disgregazione del vincolo.
Le domande debbono essere entrambe respinte.
Relativamente alle altre questioni, non vi è contestazione tra le parti circa l'adozione del regime condiviso delle figlie (2010) e (2015) e Per_1 Per_2
né emergono ragioni ostative al riguardo, anche alla luce dell'espletata c.t.u.,
le cui conclusioni, congruamente motivate e prive nella sostanza di vizi logici,
il Tribunale condivide né relativamente al collocamento presso la madre, per come in essere sin dalla separazione di fatto e la conseguente assegnazione della casa coniugale.
In merito alle frequentazioni paterne, appaiono confacenti alle esigenze delle figlie minori e sono pertanto da confermarsi, quelle disposte in sede presidenziale, validate dallo stesso consulente come rispondenti al loro interesse e costituendo comunque le statuizioni giudiziali una modalità
succedanea all'accordo delle parti, pertanto dalle stesse derogabili.
Relativamente al contributo di mantenimento per le minori (il padre ha chiesto la conferma del contributo disposto in sede presidenziale, la madre chiedendo un contributo mensile di euro 1400,00), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è
necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E'
inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata, nei termini di seguito esposti.
, agente di commercio, in sede presidenziale aveva dichiarato un Parte_1
reddito mensile netto di euro 1280,00 negli ultimi sei mesi, inferiore a quanto risultante dai modelli fiscali in atti (cfr. PF per 2020-2019-2018), con redditi al netto delle imposte nelle tre annualità considerate pari, rispettivamente, ad euro
1900, euro 2200, euro 3016; di essere proprietario della casa coniugale, su cui gravava all'attualità per essere stato oggetto di rinegoziazione, un mutuo mensile di euro 341,00; di essere proprietario al 100%, per averlo acquisito nell'anno 2020, di altro immobile in cui dimorava, su cui pure gravava un mutuo mensile di euro 394,00; di essere titolare di due c/c, con saldi al 31.3.22
di un migliaio di euro il primo e di euro 110,00 il secondo, oltre che di un libretto postale con saldo di euro 1668,00 (cfr., al riguardo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti); di aver contratto nell'anno 2021 un prestito garantito dello Stato con pagamento della prima rata a far data dal febbraio
2023;
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 6.6.25) ha allegato la percezione negli anni 2023 e 2024 di un reddito netto annuo rispettivamente di euro 42907 ed euro 39512,00, il primo quasi in linea con il relativo modello fiscale, mentre le consistenze patrimoniali risultano accresciute a seguito di successione mortis causa della madre per quote immobiliari nella misura di 1/3
asseritamente in uso a titolo gratuito al fratello;
di essere gravato oltre che del precedente prestito, di due ulteriori finanziamenti, di cui non ha allegato la destinazione ai bisogni della famiglia, contratti in corso di causa;
di aver assunto in locazione immobile ove dimorare dall'anno 2024 dietro un canone di euro 1150,00 e di aver contestualmente locato ad euro 750,00 il secondo immobile di proprietà.
- che in sede presidenziale non aveva depositato nel termine Controparte_1
di cui al decreto di fissazione di udienza la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con ogni conseguenza ex art.116 c.p.c., dichiarazione soltanto esibita in sede di udienza -, addetta alle vendite presso una catena commerciale,
aveva dichiarato in sede di udienza un reddito mensile netto di euro 940,00 per
14 mensilità, in linea con i modelli fiscali in atti (cfr. CU 2022 per 2021); di non avere proprietà immobiliari.
Successivamente, risulta omesso il deposito della documentazione reddituale aggiornata (dichiarazione sostitutiva, documentazione bancaria) richiesta con provvedimento del G.D. del 18.12.22, dovendosi pertanto valutare anche tale comportamento alla stregua dell'art.116 c.p.c.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 6.6.25) ha dichiarato di aver perso il lavoro nell'anno 2024, di cui è documentato il licenziamento per ragioni disciplinari (per il quale non risulta aver svolto impugnazione),
percependo allo stato Naspi per euro 754,00 mensili, mentre dai modelli fiscali per gli anni 2022, 2023 si evincono redditi lordi, rispettivamente, per euro
15796,00 ed euro 15630,00 e così al netto dell'imposizione fiscale,
mensilmente, per euro 1316,00 ed euro 1265,00, superiori a quanto dichiarato in sede presidenziale;
è contitolare con la madre di c/c bancario su cui insiste carta di credito (a lei in uso) con un saldo al 31.3.25 di circa euro 9000,00.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per le figlie, tenuto conto delle esigenze rapportate all'età (attualmente di 15 e 10 anni),
indubbiamente accresciute rispetto all'assunzione dei provvedimenti presidenziali;
dei redditi dei coniugi come sopra descritti;
del tenore di vita verosimilmente discreto goduto dal nucleo familiare;
dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e dei maggiori oneri per la madre derivanti dalla continuità abitativa;
degli oneri di mutuo per la casa coniugale incombenti sul marito (e che il padre, quale contributo indiretto per le minori continuerà a sostenere,) possa determinarsi, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, un contributo di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 450,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2025, oltre al pagamento integrale degli oneri di mutuo sulla casa coniugale e al 70% delle spese straordinarie nell'interesse della prole, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del
17.12.2014, in ragione della superiore capacità reddituale,
Non sussistono ragioni per derogare giudizialmente all'attribuzione del c.d.
assegno unico universale, in difetto di diverso accordo tra le parti.
In merito alla domanda di mantenimento formulata dalla moglie, come è noto,
l'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che "Il giudice, pronunziando
la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile
la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono, pertanto, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente (e non quale conseguenza della pronuncia di addebito in capo al coniuge obbligato, peraltro qui nemmeno riconosciuta), dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
All'esito dell'istruttoria svolta la capacità economico-patrimoniale delle parti è
stata accertata nei termini dianzi esposti. Ritiene il Tribunale che, valutati gli oneri ordinari e straordinari a carico del marito (ivi compreso il pagamento del mutuo), la capacità lavorativa della moglie come dimostrata negli anni, per cui deve ritenersi momentanea la sospensione dell'attività lavorativa, anche in ragione dell'età e della professionalità acquisita, valutato il comportamento processuale, non sussista uno squilibrio tale da consentire, anche in considerazione del godimento da parte della resistente della casa coniugale in proprietà del ricorrente, il riconoscimento dell'assegno.
La domanda è pertanto da respingersi.
Deve dichiararsi l'inammissibilità della richiesta della madre, formulata in sede di precisazione conclusioni, di condanna del marito alla restituzione delle somme pregresse percepite a titolo di assegno unico universale, per difetto di connessione ex art.40 c.p.c. col presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura di 1/4, mentre sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della statuizione sullo status e la reciproca soccombenza sull'addebito, per compensarle nel residuo, mentre quelle di c.t.u., già liquidate con separato decreto, essendo stato disposto l'accertamento nell'interesse precipuo della prole, sono poste a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6893 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022
così provvede: A)
B)
C)
D)
E)
F)
dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
18.6.1976;
ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 00129, parte
2, serie A03);
rigetta la domanda di addebito formulata da ambo le parti;
affida le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime, con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa coniugale alla moglie;
il padre vedrà e terrà con sé le figlie, salvo diverso accordo tra le parti: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola,
ovvero, nei periodi di vacanza, al domicilio materno;
nelle settimane con week end di sua competenza, un pomeriggio a settimana (in caso di disaccordo martedì) dall'uscita di scuola alle ore 20; nelle settimane con week end di competenza della G)
madre, due pomeriggi a settimana (con pernotto)
prelevandole all'uscita di scuola, sino alla mattina del giorno successivo (od alla sera a seconda delle volontà e dei desideri delle figlie) riaccompagnando le figlie direttamente in scuola;
durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi nei mesi in cui le bambine non frequentano la scuola, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in caso di disaccordo, l'ultima di luglio e la prima di agosto, ovvero la seconda e la terza di agosto, ad anni alterni, iniziando dal non collocatario;
durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
durante le vacanze di pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal
Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo
al mercoledì, con alternanza annuale;
ad anni alterni le altre festività infrasettimanali ed i ponti;
nel giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni ed il giorno del proprio compleanno;
dispone che il padre provveda al mantenimento delle figlie, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
450,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14 e all'integrale pagamento degli oneri di mutuo sulla casa coniugale;
H) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
I) dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria formulata da;
Controparte_1
J) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio nella misura dei 1/4, così liquidandole in complessivi euro 1820,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese forfettarie di legge, compensandole per il residuo;
K) pone a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 17.11.22.
Così deciso in Roma il 28.11. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA SI