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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 10964/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Massai Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 29.01.2025
Per la ricorrente: “conclude come da ricorso”;
Fatto e diritto
pagina 1 di 5 1. , con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c.e 737 e ss. c.p.c., ha chiesto al Parte_1
Tribunale di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
, nato il [...] dalla relazione avuta con , con collocamento e Per_1 Controparte_1
residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre ove continuerà a vivere stabilmente, la regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni contenute nel ricorso, nonchè di porre a carico del padre il versamento di un contributo per il mantenimento del figlio dell'importo di € 400,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e statuire che l'assegno unico venga interamente percepito dalla madre. La ricorrente ha dedotto che la relazione affettiva con il si sarebbe interrotta definitivamente nel mese di aprile 2024, essendo venuti meno i CP_1
presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia. Ha aggiunto di risiedere a
Firenze con il figlio in una casa condotta in locazione (canone mensile di € 560,00), Per_1 di lavorare come barista a tempo determinato (30 giugno 2025) presso la pasticceria “Dolci
Coccole sas” e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.200,00. Il invece, CP_1
risulterebbe svolgere attività imprenditoriale nel settore della ristorazione, essendo titolare di un locale a Lampedusa dove si ritiene che viva.
2. Il padre, pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 29.01.2025, è comparsa la ricorrente con il proprio difensore. La madre, interrogata, ha dichiarato “Io sono barista assunta con contratto determinato sino al
30.06.2025. Guadagno al mese euro 1400,00. Prendo la tredicesima e quattordicesima ogni mese. Abito in affitto da sola con mio figlio di 8 anni: pago di canone euro 560,00 al mese. Il padre ha un truck Volkswagen e fa il venditore ambulante nel periodo estivo a
Lampedusa. Somministra cibo di strada. Il padre non paga il mantenimento. Ho avuto euro
400,00 dal padre nel mese di luglio 2024. Lui è venuto a Firenze il 13 dicembre 2024 ed ha visto il figlio. Ora lui si trova ancora a Firenze. Per il momento vede il figlio ogni giorno e mi aiuta nella gestione dello stesso. Da quando è tornato, lui non partecipa alle spese di gestione del figlio. Lo mantengo io. Confermo il ricorso. A volte dorme con lui. Il problema per me è il fattore economico. Io non so dove vive il padre.” Ha, quindi, concluso come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 4. Le domande della ricorrente sono fondate e vanno accolte.
5. Non essendo emerse circostanze che impongano di derogare dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori, il Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , come richiesto peraltro dalla Per_1
ricorrente, con collocazione presso la madre, con la quale il figlio ha sempre vissuto, ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6. In merito alla frequentazione il Tribunale dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera, con possibilità di ampliare il diritto di visita su accordo diretto dei genitori - stante l'affidamento condiviso e valutata l'assenza di contrasti tra i genitori nella gestione del figlio che è emersa da quanto dichiarato dalla ricorrente e, comunque, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Il Tribunale non ritiene di poter dare, come richiesto, prescrizioni specifiche sui luoghi in cui dovrà trascorrersi tale periodo, limitandosi a prendere atto della preferenza espressa dalla madre perchè tale periodo sia trascorso preferibilmente in una località balneare, e l'opportunità che il luogo e periodo siano prescelti in modo da garantire adeguati rapporti ed accudimenti tra il figlio e il genitore che si trova con lui (quindi, preferibilmente non ove il padre svolge attività lavorativa). Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei medesimi.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, anche in considerazione della distanza tra i genitori, le trascorrerà ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore (un anno trascorrerà il Natale con la madre e la Pasqua con il padre e l'anno Per_1 successivo con l'altro genitore), tenuto conto anche della volontà del minore.
7. Quanto ai profili di natura economica il Collegio rileva che la madre ha dichiarato di lavorare come barista (assunta con contratto determinato sino al 30.06.2025) e di guadagnare al mese € 1.400,00, di aver percepito nell'anno 2023 un reddito imponibile di
€13.283,00 (nel 2022 di € 13.315,00 e nel 2020 di € 12.070,00). Non ha proprietà
pagina 3 di 5 immobiliari ed abita insieme al figlio in una casa condotta in locazione al canone di €
560,00 al mese, provvedendo integralmente ai costi per la manutenzione ordinaria dell'abitazione ed al pagamento delle utenze. Ha altresì dichiarato che il padre lavora come venditore ambulante somministrando cibo di strada nel periodo estivo a Lampedusa dove sarebbe anche proprietario di un locale. Preso atto di quanto sopra dichiarato ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre Per_1 entro il giorno 10 del mese della somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Al riguardo va, infatti, considerato che il padre è dotato di una generica e non specifica capacità lavorativa e che, comunque, ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del protocollo del CNF del 2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che venga percepito interamente dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario della prole.
8. La regolamentazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio , nato il [...], ad Persona_2
entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, collocamento prevalente e domiciliazione presso la madre;
- dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera, con possibilità di ampliare il diritto di visita su accordo dei genitori e, comunque, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, in una località balneare, preferibilmente non ove il padre svolge attività
pagina 4 di 5 lavorativa. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei medesimi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, anche in considerazione della distanza tra i genitori, le trascorrerà ad anni Per_1
alterni con ciascun genitore (un anno trascorrerà il Natale con la madre e la Per_1
Pasqua con il padre e l'anno successivo con l'altro genitore), tenuto conto anche della volontà del minore;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
del figlio minore mediante il versamento alla madre della Per_1 Parte_1 somma di € 300,00 da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico per il minore venga attribuito interamente alla madre;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 ricorrente liquidate in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e CAP.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 29.01.2024.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 10964/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Massai Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 29.01.2025
Per la ricorrente: “conclude come da ricorso”;
Fatto e diritto
pagina 1 di 5 1. , con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c.e 737 e ss. c.p.c., ha chiesto al Parte_1
Tribunale di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
, nato il [...] dalla relazione avuta con , con collocamento e Per_1 Controparte_1
residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre ove continuerà a vivere stabilmente, la regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni contenute nel ricorso, nonchè di porre a carico del padre il versamento di un contributo per il mantenimento del figlio dell'importo di € 400,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e statuire che l'assegno unico venga interamente percepito dalla madre. La ricorrente ha dedotto che la relazione affettiva con il si sarebbe interrotta definitivamente nel mese di aprile 2024, essendo venuti meno i CP_1
presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia. Ha aggiunto di risiedere a
Firenze con il figlio in una casa condotta in locazione (canone mensile di € 560,00), Per_1 di lavorare come barista a tempo determinato (30 giugno 2025) presso la pasticceria “Dolci
Coccole sas” e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.200,00. Il invece, CP_1
risulterebbe svolgere attività imprenditoriale nel settore della ristorazione, essendo titolare di un locale a Lampedusa dove si ritiene che viva.
2. Il padre, pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 29.01.2025, è comparsa la ricorrente con il proprio difensore. La madre, interrogata, ha dichiarato “Io sono barista assunta con contratto determinato sino al
30.06.2025. Guadagno al mese euro 1400,00. Prendo la tredicesima e quattordicesima ogni mese. Abito in affitto da sola con mio figlio di 8 anni: pago di canone euro 560,00 al mese. Il padre ha un truck Volkswagen e fa il venditore ambulante nel periodo estivo a
Lampedusa. Somministra cibo di strada. Il padre non paga il mantenimento. Ho avuto euro
400,00 dal padre nel mese di luglio 2024. Lui è venuto a Firenze il 13 dicembre 2024 ed ha visto il figlio. Ora lui si trova ancora a Firenze. Per il momento vede il figlio ogni giorno e mi aiuta nella gestione dello stesso. Da quando è tornato, lui non partecipa alle spese di gestione del figlio. Lo mantengo io. Confermo il ricorso. A volte dorme con lui. Il problema per me è il fattore economico. Io non so dove vive il padre.” Ha, quindi, concluso come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 4. Le domande della ricorrente sono fondate e vanno accolte.
5. Non essendo emerse circostanze che impongano di derogare dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori, il Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , come richiesto peraltro dalla Per_1
ricorrente, con collocazione presso la madre, con la quale il figlio ha sempre vissuto, ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6. In merito alla frequentazione il Tribunale dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera, con possibilità di ampliare il diritto di visita su accordo diretto dei genitori - stante l'affidamento condiviso e valutata l'assenza di contrasti tra i genitori nella gestione del figlio che è emersa da quanto dichiarato dalla ricorrente e, comunque, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Il Tribunale non ritiene di poter dare, come richiesto, prescrizioni specifiche sui luoghi in cui dovrà trascorrersi tale periodo, limitandosi a prendere atto della preferenza espressa dalla madre perchè tale periodo sia trascorso preferibilmente in una località balneare, e l'opportunità che il luogo e periodo siano prescelti in modo da garantire adeguati rapporti ed accudimenti tra il figlio e il genitore che si trova con lui (quindi, preferibilmente non ove il padre svolge attività lavorativa). Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei medesimi.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, anche in considerazione della distanza tra i genitori, le trascorrerà ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore (un anno trascorrerà il Natale con la madre e la Pasqua con il padre e l'anno Per_1 successivo con l'altro genitore), tenuto conto anche della volontà del minore.
7. Quanto ai profili di natura economica il Collegio rileva che la madre ha dichiarato di lavorare come barista (assunta con contratto determinato sino al 30.06.2025) e di guadagnare al mese € 1.400,00, di aver percepito nell'anno 2023 un reddito imponibile di
€13.283,00 (nel 2022 di € 13.315,00 e nel 2020 di € 12.070,00). Non ha proprietà
pagina 3 di 5 immobiliari ed abita insieme al figlio in una casa condotta in locazione al canone di €
560,00 al mese, provvedendo integralmente ai costi per la manutenzione ordinaria dell'abitazione ed al pagamento delle utenze. Ha altresì dichiarato che il padre lavora come venditore ambulante somministrando cibo di strada nel periodo estivo a Lampedusa dove sarebbe anche proprietario di un locale. Preso atto di quanto sopra dichiarato ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre Per_1 entro il giorno 10 del mese della somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Al riguardo va, infatti, considerato che il padre è dotato di una generica e non specifica capacità lavorativa e che, comunque, ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del protocollo del CNF del 2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che venga percepito interamente dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario della prole.
8. La regolamentazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio , nato il [...], ad Persona_2
entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, collocamento prevalente e domiciliazione presso la madre;
- dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera, con possibilità di ampliare il diritto di visita su accordo dei genitori e, comunque, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, in una località balneare, preferibilmente non ove il padre svolge attività
pagina 4 di 5 lavorativa. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei medesimi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, anche in considerazione della distanza tra i genitori, le trascorrerà ad anni Per_1
alterni con ciascun genitore (un anno trascorrerà il Natale con la madre e la Per_1
Pasqua con il padre e l'anno successivo con l'altro genitore), tenuto conto anche della volontà del minore;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
del figlio minore mediante il versamento alla madre della Per_1 Parte_1 somma di € 300,00 da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico per il minore venga attribuito interamente alla madre;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 ricorrente liquidate in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e CAP.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 29.01.2024.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
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