Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03022/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3022 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Montello S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo, Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Candiollo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c/o Avvocatura Regione Piemonte;
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Srt S.p.A., Acsr S.p.A., non costituite in giudizio;
Gaia S.p.A., Territorio e Risorse S.r.l. ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giancarlo Cantelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Strada della Repubblica n. 95;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- della nota prot. n. 151163 del 23 dicembre 2021, avente ad oggetto la “Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF”, e della nota prot. n. 58635 dell'11 maggio 2022, avente ad oggetto “Impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF. – Comunicazioni”, entrambe conosciute con nota prot. n. 106005/2022 del 6 settembre 2022, trasmessa dalla Regione Piemonte a mezzo pec in pari data;
- della nota della Regione Piemonte prot. n. 106005/2022 del 6 settembre 2022;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il verbale della riunione del 25 novembre 2021 del Tavolo tecnico-istituzionale di carattere permanente con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, istituito presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente con delibera 30 luglio 2019 n. 333/2019/A; il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151, la nota ARERA prot. n. 45192 del 2 dicembre 2021, e ogni atto e provvedimento relativo all'eventuale istruttoria condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi; nonché ogni atto e provvedimento attraverso il quale, ai predetti fini, sono stati accertati e valutati il “livello di pressione competitiva”, “l'attività di programmazione settoriale” e il “grado di integrazione della filiera”, ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Montello S.p.A. il 3/11/2023:
- della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 389 del 3 agosto 2023 recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, di Gaia S.p.A., di Territorio e Risorse S.r.l., di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., di Arera e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.;
Vista la memoria del 12.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IC SE SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 4 novembre 2022 e seguito da motivi aggiunti del 3.11.2023, la società Montello S.p.A., impugnava la Deliberazione di Arera n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), la conseguenziale nota della Regione Piemonte prot. n. 106005/2022 del 6 settembre 2022 e, infine, la Deliberazione di Arera n. 389 del 3 agosto 2023 recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- resistevano in giudizio l’Autorità intimata, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Piemonte e le società controinteressate Gaia S.p.A., Territorio e Risorse S.r.l. e Acea Pinerolese Industriale S.p.A;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 12 dicembre 2025 la ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; l’Autorità aderiva alla proposta di improcedibilità e alla richiesta di compensazione, mentre nulla deducevano le altre resistenti e le controinteressate;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 12 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato al Collegio che “- codesto Ill.mo Tar Lombardia ha già accolto ricorsi analoghi, presentati dalla Montello s.p.a., relativi all’annullamento della Deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - tali sentenze sono state confermate dal Consiglio di Stato; - il periodo regolatorio è tuttavia cessato; - in ragione dell’ampio tempo trascorso e degli ulteriori sviluppi è dunque venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sulla complessiva impugnativa, come in epigrafe proposta, la dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO GU, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
IC SE SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC SE SO | TO GU |
IL SEGRETARIO