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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa ED SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 772 del Ruolo Generale degli Affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno
2025
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a TR NA (PA) in via Pirilla n. 43, presso lo studio dell'avv.
Di Gesù AN, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Email_1
– Ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– Interveniente necessario –
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: come da ricorso e note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , premesso di aver contratto matrimonio in data 8 aprile 1983 Parte_1 Parte_2
e che dalla suddetta unione sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato il 7 maggio 2025. Con note scritte ex art. 473-bis 51 c.p.c. le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Quindi la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi sono, infatti, legalmente separati dal 2015, giusta decreto di omologa della separazione consensuale di questo Tribunale del 7 aprile 2015 e non risulta che gli stessi si siano medio tempore riconciliati, sicché può ritenersi definitivamente cessata tra di loro la comunione materiale e spirituale.
Le condizioni poste dalle parti (punto 2) vanno omologate, non essendo contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge imperative.
Si prende, infine, atto di quanto pattuito dalle parti con riferimento alla casa familiare e alla ripartizione delle utenze domestiche (punti 1 e 3).
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 7 maggio 2025 secondo quanto
[...] previsto in parte motiva;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato a TR NA (PA) in data 8 aprile 1983 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di TR NA al n. 3, parte II, serie A, anno 1983);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
ED SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa ED SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 772 del Ruolo Generale degli Affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno
2025
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a TR NA (PA) in via Pirilla n. 43, presso lo studio dell'avv.
Di Gesù AN, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Email_1
– Ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– Interveniente necessario –
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: come da ricorso e note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , premesso di aver contratto matrimonio in data 8 aprile 1983 Parte_1 Parte_2
e che dalla suddetta unione sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato il 7 maggio 2025. Con note scritte ex art. 473-bis 51 c.p.c. le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Quindi la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi sono, infatti, legalmente separati dal 2015, giusta decreto di omologa della separazione consensuale di questo Tribunale del 7 aprile 2015 e non risulta che gli stessi si siano medio tempore riconciliati, sicché può ritenersi definitivamente cessata tra di loro la comunione materiale e spirituale.
Le condizioni poste dalle parti (punto 2) vanno omologate, non essendo contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge imperative.
Si prende, infine, atto di quanto pattuito dalle parti con riferimento alla casa familiare e alla ripartizione delle utenze domestiche (punti 1 e 3).
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 7 maggio 2025 secondo quanto
[...] previsto in parte motiva;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato a TR NA (PA) in data 8 aprile 1983 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di TR NA al n. 3, parte II, serie A, anno 1983);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
ED SA