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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3320
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Civile 1 CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3320/2024 promosso da:
(cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/7/1964 e residente a [...] e (cod. fisc. Parte_2
), nato a [...] l'[...], entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati a Siracusa, Via dell'Olimpiade 4/D presso lo studio professionale dell'Avv. Gaetano
Spitaleri che li rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI contro
P. IVA , C. F. , in persona del Sindaco p. t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dott. , domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Siracusa, Piazza Duomo Persona_1
n. 4, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Basento n. 16/A, presso lo Studio dell'Avv. Elisa
Miccichè che lo rappresenta e difende per mandato in atti, giusta determina del Sindaco n. 118 del
14.11.2024;
RESISTENTE
Il Giudice dott. Veronica Milone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 4.10.2024 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ordinarsi al Comune di Siracusa di procedere all'iscrizione del sig. all'anagrafe della popolazione residente nel predetto Comune, al suo Parte_2 inserimento nello stato di famiglia del convivente , nonché all'annotazione Parte_1
del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato in data 14.6.2024 e già trasmesso al Comune resistente con PEC del 17.6.2024 a norma dell'art. 1 comma 53 L. n. 76/2016.
Hanno esposto al riguardo che è cittadino argentino e che sul finire dell'anno Controparte_2
2022 ha fatto ingresso in Italia munito di visto turistico ed ha conosciuto con Parte_1
Pagina 1 cui ha iniziato una frequentazione che si è andata progressivamente intensificando tanto che hanno iniziato a convivere stabilmente presso l'abitazione del Bilardo sita in Siracusa via Diomede 22.
Per_ Nel novembre del 2023 il volendo regolarizzare la propria presenza in , è rientrato in Pt_2
Argentina dove lo ha raggiunto poi il nel febbraio 2024. Pt_1
Per_ Nel marzo del 2024 i due hanno fatto ritorno in continuando la loro convivenza more uxorio.
In data 23 marzo 2024 il ha ottenuto un titolo provvisorio di soggiorno ed ha chiesto al Pt_2
Comune di Siracusa la propria iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in via preliminare alla stipula e all'annotazione del contratto di convivenza. Il Comune di Siracusa, tuttavia, con comunicazione del 9.4.2024 ha respinto tale richiesta sul presupposto che il è Pt_2
privo di permesso di soggiorno, richiamando in proposito la Circolare del Ministero dell'Interno n.
78/2021.
Nelle more il ha trovato occupazione lavorativa ed ha sottoscritto con il il contratto Pt_2 Pt_1 di convivenza del 14.6.2024 ai sensi dell'art. 1 comma 51 della legge n. 76/2016.
Detto contratto è stato tempestivamente trasmesso al nei termini di legge Controparte_1 unitamente alla correlativa istanza di annotazione previa iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, corredando detta richiesta della documentazione necessaria e del richiamo alla normativa interna e sovranazionale.
Con messaggio trasmesso a mezzo PEC il 6.8.2024 l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Siracusa ha respinto l'istanza.
Tanto precisato in fatto, i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 per l'invocato provvedimento.
Sotto il profilo del fumus hanno dedotto la sussistenza del prospettato diritto avuto riguardo alla loro dimostrata convivenza di fatto -fondata sulla loro stabile relazione affettiva comprovata dall'allegato contratto di convivenza e dalla documentazione offerta a corredo-, e alla ricorrenza del diritto all'iscrizione anagrafica del Segura e al suo inserimento nello stato di famiglia del Pt_1
con conseguente annotazione del contratto di convivenza stipulato dagli stessi anche in assenza di valido titolo di soggiorno.
Hanno invocato a tal fine gli artt. 2 e 3 della Costituzione e i principi della CEDU e del diritto comunitario a tutela del diritto alla vita familiare come riconosciuta dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti Umani e dalla Direttiva 2004/38/E recepita dal Dlgs 30/2007.
Sotto il profilo del periculum hanno dedotto che la perdurante mancata iscrizione all'anagrafe dei residenti del Segura e la mancata annotazione del contratto di convivenza di fatto gli impedisce di
Pagina 2 ottenere un valido titolo di soggiorno e gli preclude la fruizione di diritti sociali e assistenziali oltre che esporlo al rischio di un provvedimento di rimpatrio.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il resistendo al ricorso. Controparte_1
In particolare l'ente resistente ha eccepito che “l'Ufficiale di anagrafe non può disapplicare la normativa anagrafica che, ai sensi dell'art. 6 comma 7 d.lgs n. 286 del 1998, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, sancisce che l'iscrizione anagrafica è esclusa in assenza di autonomo titolo di soggiorno.”
In secondo luogo ha rilevato che l'art. 1 comma 36 della L. 76/2016 postula che la stabile convivenza di cui al successivo comma 37 venga accertata in conformità alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sicchè si richiede, senza possibilità di equipollenti, la coesistenza di due requisiti:
-il presupposto fattuale dell'unione fondata su legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
-la necessità che la convivenza abbia il requisito della stabilità, comprovata dalle risultanze anagrafiche.
Ha quindi sostenuto di aver legittimamente rifiutato l'iscrizione chiesta dai ricorrenti in assenza del requisito della dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13 comma 1 lett. b) DPR 23/89 asserendo che il cittadino straniero per poter essere iscritto all'anagrafe dei residenti deve esibire un permesso di soggiorno in corso di validità.
Sotto altro concorrente profilo il Comune ha rilevato che il requisito della dichiarazione anagrafica quale prova della stabile convivenza è confermato dalla Circolare Ministeriale n. 78/2021 con cui è stato chiarito che “la registrazione del contratto di convivenza rappresenta soltanto ”l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili: - un legame affettivo di coppia (requisito); - la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe; - la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo)”.
Ha altresì osservato la correttezza del proprio rifiuto anche alla luce degli artt. 2 e 3 del D.lvo n.30/2007 da cui si desume che poichè “la convivenza di cui alla legge 76/2016 non è equiparata al matrimonio, non è possibile estendere la nozione di “ familiare” al sig. ”. Pt_2
Inoltre, ha osservato che il DL 20/23 convertito in L 50/23 “ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, facendo venir meno il divieto di respingimento e espulsione di
Pagina 3 uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare. Tale nuovo assetto normativo dunque sembrerebbe allontanarsi dagli obblighi sovranazionali nonchè dalla giurisprudenza CEDU, che spinge verso una valutazione dei vincoli familiari dello straniero da parte delle autorità degli Stati contraenti. Al contrario, tale scenario evidenzia la priorità di una tutela dell'interesse generale, atta ad un ripristino di maggiori rigidità - in linea con le restrittive politiche europee - che non potrebbe non privilegiare, nella vicenda che ci occupa, una interpretazione strettamente formalistica del superiore comma 37”.
Ha quindi contestato la sussistenza del fumus ed anche del periculum in mora.
All'udienza del 25.2.2025 si è proceduto a sentire i testi informatori addotti dai ricorrenti ed all'esito il giudice si è riservato di provvedere.
xxx
Tanto precisato in fatto, va rilevato che il complessivo contenuto del ricorso in via d'urgenza consente di individuare la domanda di merito che i ricorrenti intendono promuovere e di valutare compiutamente il requisito della probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena.
La domanda cautelare proposta è, infatti, interamente imperniata sul diritto ad ottenere dall'Ufficiale dell'Anagrafe l'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario di un cittadino dell'Unione europea già residente nel Comune a cui viene rivolta la richiesta, e ciò qualora venga contestualmente presentata la dichiarazione anagrafica di costituzione di un rapporto di convivenza more uxorio ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 223/1989, senza necessità di dimostrare anche l'attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al partner che non sia cittadino italiano.
La futura azione di merito va, pertanto, necessariamente individuata in un'azione volta ad ottenere il riconoscimento dei diritti sopra richiamati e le conseguenti iscrizioni da parte del Sindaco, nella sua qualità di responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente.
Ciò posto, l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. postula la sussistenza congiunta dei requisiti del fumus bonis iuris - ossia la probabile esistenza del diritto in capo al ricorrente- e del periculum in mora –ossia il fondato timore di temere che durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria tale diritto, questo sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile-.
Nel caso in esame ricorrono entrambi i detti requisiti per le ragioni che seguono.
Quanto al fumus, va osservato che i testi informatori , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e sentiti all'udienza del 25.2.2025 hanno tutti confermato –per Tes_3 Testimone_4
Pagina 4 esserne a diretta conoscenza in quanto legati ai ricorrenti da rapporti di amicizia- - che i ricorrenti si sono conosciuti alla fine del 2022 a Siracusa ed hanno iniziato poco tempo dopo una relazione affettiva che perdura sino ad oggi con una stabile convivenza presso l'abitazione del . Hanno Pt_1
altresì confermato che il e il hanno trascorso i mesi di febbraio e marzo 2024 in Pt_2 Pt_1
Argentina per poi rientrare a Siracusa presso l'abitazione del . Pt_1
I ricorrenti hanno inoltre prodotto il contratto di convivenza sottoscritto il 14.6.2024, il titolo provvisorio di soggiorno rilasciato al e altra documentazione (tra cui la comunicazione del Pt_2 al Comune di Siracusa relativa alla fissazione della propria dimora presso l'abitazione del Pt_2
e la relativa dichiarazione di assenso di quest'ultimo, nonché la comunicazione Unilav Pt_1
relativa al rapporto di lavoro del . Pt_2
Poste le suddette risultanze che comprovano univocamente la stabile convivenza di fatto tra i ricorrenti, occorre valutare se il rifiuto opposto dal resistente, essenzialmente per assenza CP_1
di regolare soggiorno del sia fondato. Pt_2
Orbene, muovendo dal richiamo delle norme di cui alla Legge n. 76/2016, (c.d. Legge Cirinnà),
l'art. 1, comma 36, prevede che “si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”. Il comma successivo aggiunge che, “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per
l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
In conformità all'orientamento di questo Tribunale (v. ordinanza del 20/02/2023 nel procedimento iscritto al n. 3140/2022 R.G.) deve ritenersi che “Tale disposizione, (comma 37), tramite l'impiego della locuzione “si fa riferimento”, appare attribuire al rinvio normativo da essa compiuto un'efficacia per lo più orientativa, nel senso che non appare confinare l'accertamento della sussistenza della convivenza alla mera verifica di un presupposto anagrafico già formatosi, ma, diversamente, consente l'individuazione aliunde dei presupposti della convivenza, perlomeno allorquando sussistano oggettive ragioni ostative alla prevista formazione dell'elemento anagrafico contemplato dall'art. 4 e 13 del d.P.R. n. 223/1989. In altre parole, alla dichiarazione anagrafica di cui alle citate norme può attribuirsi un'efficacia non certo costitutiva, ma meramente dichiarativa di una fattispecie, (la stabile convivenza), già perfezionatasi, la cui sussistenza può essere provata trascendendo dal dato anagrafico (v. in tal senso Tribunale di Milano, ord. 31 maggio 2016, secondo cui “avendo la convivenza natura fattuale e, cioè, traducendosi in una formazione sociale
Pagina 5 non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo”).
“La circostanza che l'altro membro della coppia sia cittadino italiano determina, in ogni caso,
l'applicazione delle norme di cui al D. Lgs n. 30/2007, e non certo quelle del T.U. sull'immigrazione, in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 Legge n. 234/2012 (v. in tal senso anche Cass. Civ. n. 17346/2010 e n. 25661/2010 che affermano che il ricongiungimento speciale disciplinato dal D. Lgs. n. 30/2007 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari).”
Si osserva, ancora, che Direttiva 38/2004/CE, (recepita in Italia con il D. Lgs. n. 30/2007), inerente al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari – anche extra UE – di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha valorizzato in modo pregnante il concetto di coesione familiare, anche alla luce dell'emergere di nuove e sempre più diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio. In particolare l'art. 3, comma
2, della direttiva richiamata, stabilisce che, “senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata)”. Al riguardo, la Corte di Giustizia, nella decisione del 5 settembre 2012, causa C-83/11, ha chiarito che lo stesso tenore letterale della norma citata - nella quale viene utilizzato l'indicativo presente “agevola” - impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell'Unione (cfr. punto 21 della decisione richiamata). Proprio nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione la Direttiva contiene norme chiare, precise e determinate in modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e direttamente applicabile. Inoltre, essa trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 D. Lgs. n. 30/2007, il quale, nel prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione familiare ampliando le categorie dei beneficiari oltre quelle menzionate dall'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi, ma unicamente la prova di una stabile relazione, prevedendo che “Lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione
Pagina 6 stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”. La locuzione “con documentazione ufficiale” è stata introdotta più di recente e – non contenendo il D.Lgs. n. 30/2007 alcuna definizione di documentazione ufficiale – non può ritenersi limitata alle sole fattispecie elencate nella medesima disposizione legislativa, consentendo, dunque, che la stabile convivenza possa essere accertata con ogni mezzo idoneo (v. al riguardo, Corte Cass. n. 3876/2020 del 17.2.2020).
In definitiva, interpretando il diritto nazionale interno in modo conforme alla normativa europea, secondo principi di ragionevolezza e di proporzionalità, può affermarsi che deve riconoscersi piena valenza ad una relazione stabile e duratura di convivenza, con effettiva esplicazione del diritto del partner ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto (in specie di una convivenza di fatto), e ciò anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno.
Alla luce di tutti i principi suesposti e tenuto conto che, come detto, i ricorrenti nel caso di specie hanno fornito la prova (orale e documentale) di convivere stabilmente da tempo, salvi gli accertamenti propri della eventuale fase di merito e salvi gli accertamenti in ordine alla spettanza del permesso di soggiorno da riservarsi alla Questura, la pretesa da loro avanzata nei confronti del appare prima facie fondata, in quanto conforme alle previsioni della direttiva Controparte_1 citata, oltre che all'art. 8 CEDU.
Quanto al requisito del periculum si osserva che esso è insito nel grave pregiudizio che i conviventi di fatto, odierni ricorrenti, subirebbero nel non vedere riconosciuto il loro rapporto di convivenza e il conseguente diritto alla coesione familiare, atteso che la mancanza di iscrizione determinerebbe in primo luogo l'impossibilità per il Segura di fruire dei più basilari servizi alla persona (tra cui, in primis, il servizio sanitario nazionale per le prestazioni ordinariamente rese dal medico di famiglia)
e, nondimeno, il grave pregiudizio di un possibile e concreto rimpatrio nello Stato di origine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM
55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa, orientati i compensi ai minimi dello scaglione in quanto più adeguati all'attività svolta ed esclusa la fase decisionale per mancanza di attività defensionale.
P.Q.M.
visto l'art. 700 c.p.c.;
ordina al Sindaco del Comune di Siracusa, nella sua qualità di ufficiale di anagrafe, di provvedere, temporaneamente e con riserva, all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di
[...] nato a [...] l'[...] e al suo inserimento nello stato di famiglia Parte_2
Pagina 7 di nato a [...] l'[...], residente a [...]
Diomede 22, con annotazione del loro contratto di convivenza stipulato il 14.6.2024, ai sensi della
L. n.76/2016;
condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del procedimento Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.265,00 di cui € 259,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Siracusa, l'11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Civile 1 CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3320/2024 promosso da:
(cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/7/1964 e residente a [...] e (cod. fisc. Parte_2
), nato a [...] l'[...], entrambi elettivamente C.F._2 domiciliati a Siracusa, Via dell'Olimpiade 4/D presso lo studio professionale dell'Avv. Gaetano
Spitaleri che li rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI contro
P. IVA , C. F. , in persona del Sindaco p. t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dott. , domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Siracusa, Piazza Duomo Persona_1
n. 4, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Basento n. 16/A, presso lo Studio dell'Avv. Elisa
Miccichè che lo rappresenta e difende per mandato in atti, giusta determina del Sindaco n. 118 del
14.11.2024;
RESISTENTE
Il Giudice dott. Veronica Milone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 4.10.2024 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ordinarsi al Comune di Siracusa di procedere all'iscrizione del sig. all'anagrafe della popolazione residente nel predetto Comune, al suo Parte_2 inserimento nello stato di famiglia del convivente , nonché all'annotazione Parte_1
del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato in data 14.6.2024 e già trasmesso al Comune resistente con PEC del 17.6.2024 a norma dell'art. 1 comma 53 L. n. 76/2016.
Hanno esposto al riguardo che è cittadino argentino e che sul finire dell'anno Controparte_2
2022 ha fatto ingresso in Italia munito di visto turistico ed ha conosciuto con Parte_1
Pagina 1 cui ha iniziato una frequentazione che si è andata progressivamente intensificando tanto che hanno iniziato a convivere stabilmente presso l'abitazione del Bilardo sita in Siracusa via Diomede 22.
Per_ Nel novembre del 2023 il volendo regolarizzare la propria presenza in , è rientrato in Pt_2
Argentina dove lo ha raggiunto poi il nel febbraio 2024. Pt_1
Per_ Nel marzo del 2024 i due hanno fatto ritorno in continuando la loro convivenza more uxorio.
In data 23 marzo 2024 il ha ottenuto un titolo provvisorio di soggiorno ed ha chiesto al Pt_2
Comune di Siracusa la propria iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in via preliminare alla stipula e all'annotazione del contratto di convivenza. Il Comune di Siracusa, tuttavia, con comunicazione del 9.4.2024 ha respinto tale richiesta sul presupposto che il è Pt_2
privo di permesso di soggiorno, richiamando in proposito la Circolare del Ministero dell'Interno n.
78/2021.
Nelle more il ha trovato occupazione lavorativa ed ha sottoscritto con il il contratto Pt_2 Pt_1 di convivenza del 14.6.2024 ai sensi dell'art. 1 comma 51 della legge n. 76/2016.
Detto contratto è stato tempestivamente trasmesso al nei termini di legge Controparte_1 unitamente alla correlativa istanza di annotazione previa iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, corredando detta richiesta della documentazione necessaria e del richiamo alla normativa interna e sovranazionale.
Con messaggio trasmesso a mezzo PEC il 6.8.2024 l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Siracusa ha respinto l'istanza.
Tanto precisato in fatto, i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 per l'invocato provvedimento.
Sotto il profilo del fumus hanno dedotto la sussistenza del prospettato diritto avuto riguardo alla loro dimostrata convivenza di fatto -fondata sulla loro stabile relazione affettiva comprovata dall'allegato contratto di convivenza e dalla documentazione offerta a corredo-, e alla ricorrenza del diritto all'iscrizione anagrafica del Segura e al suo inserimento nello stato di famiglia del Pt_1
con conseguente annotazione del contratto di convivenza stipulato dagli stessi anche in assenza di valido titolo di soggiorno.
Hanno invocato a tal fine gli artt. 2 e 3 della Costituzione e i principi della CEDU e del diritto comunitario a tutela del diritto alla vita familiare come riconosciuta dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti Umani e dalla Direttiva 2004/38/E recepita dal Dlgs 30/2007.
Sotto il profilo del periculum hanno dedotto che la perdurante mancata iscrizione all'anagrafe dei residenti del Segura e la mancata annotazione del contratto di convivenza di fatto gli impedisce di
Pagina 2 ottenere un valido titolo di soggiorno e gli preclude la fruizione di diritti sociali e assistenziali oltre che esporlo al rischio di un provvedimento di rimpatrio.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il resistendo al ricorso. Controparte_1
In particolare l'ente resistente ha eccepito che “l'Ufficiale di anagrafe non può disapplicare la normativa anagrafica che, ai sensi dell'art. 6 comma 7 d.lgs n. 286 del 1998, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, sancisce che l'iscrizione anagrafica è esclusa in assenza di autonomo titolo di soggiorno.”
In secondo luogo ha rilevato che l'art. 1 comma 36 della L. 76/2016 postula che la stabile convivenza di cui al successivo comma 37 venga accertata in conformità alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sicchè si richiede, senza possibilità di equipollenti, la coesistenza di due requisiti:
-il presupposto fattuale dell'unione fondata su legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
-la necessità che la convivenza abbia il requisito della stabilità, comprovata dalle risultanze anagrafiche.
Ha quindi sostenuto di aver legittimamente rifiutato l'iscrizione chiesta dai ricorrenti in assenza del requisito della dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13 comma 1 lett. b) DPR 23/89 asserendo che il cittadino straniero per poter essere iscritto all'anagrafe dei residenti deve esibire un permesso di soggiorno in corso di validità.
Sotto altro concorrente profilo il Comune ha rilevato che il requisito della dichiarazione anagrafica quale prova della stabile convivenza è confermato dalla Circolare Ministeriale n. 78/2021 con cui è stato chiarito che “la registrazione del contratto di convivenza rappresenta soltanto ”l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili: - un legame affettivo di coppia (requisito); - la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe; - la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo)”.
Ha altresì osservato la correttezza del proprio rifiuto anche alla luce degli artt. 2 e 3 del D.lvo n.30/2007 da cui si desume che poichè “la convivenza di cui alla legge 76/2016 non è equiparata al matrimonio, non è possibile estendere la nozione di “ familiare” al sig. ”. Pt_2
Inoltre, ha osservato che il DL 20/23 convertito in L 50/23 “ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, facendo venir meno il divieto di respingimento e espulsione di
Pagina 3 uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare. Tale nuovo assetto normativo dunque sembrerebbe allontanarsi dagli obblighi sovranazionali nonchè dalla giurisprudenza CEDU, che spinge verso una valutazione dei vincoli familiari dello straniero da parte delle autorità degli Stati contraenti. Al contrario, tale scenario evidenzia la priorità di una tutela dell'interesse generale, atta ad un ripristino di maggiori rigidità - in linea con le restrittive politiche europee - che non potrebbe non privilegiare, nella vicenda che ci occupa, una interpretazione strettamente formalistica del superiore comma 37”.
Ha quindi contestato la sussistenza del fumus ed anche del periculum in mora.
All'udienza del 25.2.2025 si è proceduto a sentire i testi informatori addotti dai ricorrenti ed all'esito il giudice si è riservato di provvedere.
xxx
Tanto precisato in fatto, va rilevato che il complessivo contenuto del ricorso in via d'urgenza consente di individuare la domanda di merito che i ricorrenti intendono promuovere e di valutare compiutamente il requisito della probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena.
La domanda cautelare proposta è, infatti, interamente imperniata sul diritto ad ottenere dall'Ufficiale dell'Anagrafe l'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario di un cittadino dell'Unione europea già residente nel Comune a cui viene rivolta la richiesta, e ciò qualora venga contestualmente presentata la dichiarazione anagrafica di costituzione di un rapporto di convivenza more uxorio ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 223/1989, senza necessità di dimostrare anche l'attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al partner che non sia cittadino italiano.
La futura azione di merito va, pertanto, necessariamente individuata in un'azione volta ad ottenere il riconoscimento dei diritti sopra richiamati e le conseguenti iscrizioni da parte del Sindaco, nella sua qualità di responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente.
Ciò posto, l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. postula la sussistenza congiunta dei requisiti del fumus bonis iuris - ossia la probabile esistenza del diritto in capo al ricorrente- e del periculum in mora –ossia il fondato timore di temere che durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria tale diritto, questo sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile-.
Nel caso in esame ricorrono entrambi i detti requisiti per le ragioni che seguono.
Quanto al fumus, va osservato che i testi informatori , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e sentiti all'udienza del 25.2.2025 hanno tutti confermato –per Tes_3 Testimone_4
Pagina 4 esserne a diretta conoscenza in quanto legati ai ricorrenti da rapporti di amicizia- - che i ricorrenti si sono conosciuti alla fine del 2022 a Siracusa ed hanno iniziato poco tempo dopo una relazione affettiva che perdura sino ad oggi con una stabile convivenza presso l'abitazione del . Hanno Pt_1
altresì confermato che il e il hanno trascorso i mesi di febbraio e marzo 2024 in Pt_2 Pt_1
Argentina per poi rientrare a Siracusa presso l'abitazione del . Pt_1
I ricorrenti hanno inoltre prodotto il contratto di convivenza sottoscritto il 14.6.2024, il titolo provvisorio di soggiorno rilasciato al e altra documentazione (tra cui la comunicazione del Pt_2 al Comune di Siracusa relativa alla fissazione della propria dimora presso l'abitazione del Pt_2
e la relativa dichiarazione di assenso di quest'ultimo, nonché la comunicazione Unilav Pt_1
relativa al rapporto di lavoro del . Pt_2
Poste le suddette risultanze che comprovano univocamente la stabile convivenza di fatto tra i ricorrenti, occorre valutare se il rifiuto opposto dal resistente, essenzialmente per assenza CP_1
di regolare soggiorno del sia fondato. Pt_2
Orbene, muovendo dal richiamo delle norme di cui alla Legge n. 76/2016, (c.d. Legge Cirinnà),
l'art. 1, comma 36, prevede che “si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”. Il comma successivo aggiunge che, “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per
l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
In conformità all'orientamento di questo Tribunale (v. ordinanza del 20/02/2023 nel procedimento iscritto al n. 3140/2022 R.G.) deve ritenersi che “Tale disposizione, (comma 37), tramite l'impiego della locuzione “si fa riferimento”, appare attribuire al rinvio normativo da essa compiuto un'efficacia per lo più orientativa, nel senso che non appare confinare l'accertamento della sussistenza della convivenza alla mera verifica di un presupposto anagrafico già formatosi, ma, diversamente, consente l'individuazione aliunde dei presupposti della convivenza, perlomeno allorquando sussistano oggettive ragioni ostative alla prevista formazione dell'elemento anagrafico contemplato dall'art. 4 e 13 del d.P.R. n. 223/1989. In altre parole, alla dichiarazione anagrafica di cui alle citate norme può attribuirsi un'efficacia non certo costitutiva, ma meramente dichiarativa di una fattispecie, (la stabile convivenza), già perfezionatasi, la cui sussistenza può essere provata trascendendo dal dato anagrafico (v. in tal senso Tribunale di Milano, ord. 31 maggio 2016, secondo cui “avendo la convivenza natura fattuale e, cioè, traducendosi in una formazione sociale
Pagina 5 non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo”).
“La circostanza che l'altro membro della coppia sia cittadino italiano determina, in ogni caso,
l'applicazione delle norme di cui al D. Lgs n. 30/2007, e non certo quelle del T.U. sull'immigrazione, in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 Legge n. 234/2012 (v. in tal senso anche Cass. Civ. n. 17346/2010 e n. 25661/2010 che affermano che il ricongiungimento speciale disciplinato dal D. Lgs. n. 30/2007 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari).”
Si osserva, ancora, che Direttiva 38/2004/CE, (recepita in Italia con il D. Lgs. n. 30/2007), inerente al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari – anche extra UE – di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha valorizzato in modo pregnante il concetto di coesione familiare, anche alla luce dell'emergere di nuove e sempre più diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio. In particolare l'art. 3, comma
2, della direttiva richiamata, stabilisce che, “senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata)”. Al riguardo, la Corte di Giustizia, nella decisione del 5 settembre 2012, causa C-83/11, ha chiarito che lo stesso tenore letterale della norma citata - nella quale viene utilizzato l'indicativo presente “agevola” - impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell'Unione (cfr. punto 21 della decisione richiamata). Proprio nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione la Direttiva contiene norme chiare, precise e determinate in modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e direttamente applicabile. Inoltre, essa trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 D. Lgs. n. 30/2007, il quale, nel prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione familiare ampliando le categorie dei beneficiari oltre quelle menzionate dall'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi, ma unicamente la prova di una stabile relazione, prevedendo che “Lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione
Pagina 6 stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”. La locuzione “con documentazione ufficiale” è stata introdotta più di recente e – non contenendo il D.Lgs. n. 30/2007 alcuna definizione di documentazione ufficiale – non può ritenersi limitata alle sole fattispecie elencate nella medesima disposizione legislativa, consentendo, dunque, che la stabile convivenza possa essere accertata con ogni mezzo idoneo (v. al riguardo, Corte Cass. n. 3876/2020 del 17.2.2020).
In definitiva, interpretando il diritto nazionale interno in modo conforme alla normativa europea, secondo principi di ragionevolezza e di proporzionalità, può affermarsi che deve riconoscersi piena valenza ad una relazione stabile e duratura di convivenza, con effettiva esplicazione del diritto del partner ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto (in specie di una convivenza di fatto), e ciò anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno.
Alla luce di tutti i principi suesposti e tenuto conto che, come detto, i ricorrenti nel caso di specie hanno fornito la prova (orale e documentale) di convivere stabilmente da tempo, salvi gli accertamenti propri della eventuale fase di merito e salvi gli accertamenti in ordine alla spettanza del permesso di soggiorno da riservarsi alla Questura, la pretesa da loro avanzata nei confronti del appare prima facie fondata, in quanto conforme alle previsioni della direttiva Controparte_1 citata, oltre che all'art. 8 CEDU.
Quanto al requisito del periculum si osserva che esso è insito nel grave pregiudizio che i conviventi di fatto, odierni ricorrenti, subirebbero nel non vedere riconosciuto il loro rapporto di convivenza e il conseguente diritto alla coesione familiare, atteso che la mancanza di iscrizione determinerebbe in primo luogo l'impossibilità per il Segura di fruire dei più basilari servizi alla persona (tra cui, in primis, il servizio sanitario nazionale per le prestazioni ordinariamente rese dal medico di famiglia)
e, nondimeno, il grave pregiudizio di un possibile e concreto rimpatrio nello Stato di origine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM
55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa, orientati i compensi ai minimi dello scaglione in quanto più adeguati all'attività svolta ed esclusa la fase decisionale per mancanza di attività defensionale.
P.Q.M.
visto l'art. 700 c.p.c.;
ordina al Sindaco del Comune di Siracusa, nella sua qualità di ufficiale di anagrafe, di provvedere, temporaneamente e con riserva, all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di
[...] nato a [...] l'[...] e al suo inserimento nello stato di famiglia Parte_2
Pagina 7 di nato a [...] l'[...], residente a [...]
Diomede 22, con annotazione del loro contratto di convivenza stipulato il 14.6.2024, ai sensi della
L. n.76/2016;
condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del procedimento Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.265,00 di cui € 259,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Siracusa, l'11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
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