Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1041
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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Nella categoria dei titoli di credito in senso proprio (pur estensivamente considerata sino a ricomprendervi i cosiddetta "titoli atipici", non previsti da specifiche fonti normative, ma non confliggenti con alcun divieto di legge) non può essere annoverata la cosiddetta ricevuta bancaria, per difetto dei caratteri (coessenziali a detti titoli) della letteralità, dell'autonomia, della incorporazione del diritto nel titolo, della destinazione alla circolazione. La ricevuta bancaria consiste, difatti, in un documento contenente dichiarazioni Scritte, firmate e rilasciate dal creditore con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura, e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato secondo le istruzioni impartite dal cliente, distinguendosi, pertanto, anche rispetto al contratto di sconto, per la inidoneità a trasferire la titolarità del credito e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente (sia pure diminuita degli interessi), e la non correlabilità diretta alla natura del documento.

In tema di concordato preventivo, gli effetti di cui all'art. 168 legge fall. decorrono dalla data di presentazione del ricorso, da individuarsi con riferimento all'intero arco temporale del relativo giorno, a far tempo, cioè, dalle ore 00.01 del giorno medesimo, e non anche dall'ora di apertura degli uffici di cancelleria presso cui la domanda sia stata presentata (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda in cui si era erroneamente affermata l'anteriorità di un credito derivante da rimessa estera rispetto all'instaurazione della procedura concordataria "de qua" sulla base della considerazione che la data della valuta accreditata risaliva alle ore 00.01 dello stesso giorno della domanda di concordato, domanda che doveva, invece, ritenersi presentata - secondo il giudice di merito - con riferimento all'orario di apertura degli uffici giudiziari competenti a riceverla).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1041
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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