Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 2
Nella categoria dei titoli di credito in senso proprio (pur estensivamente considerata sino a ricomprendervi i cosiddetta "titoli atipici", non previsti da specifiche fonti normative, ma non confliggenti con alcun divieto di legge) non può essere annoverata la cosiddetta ricevuta bancaria, per difetto dei caratteri (coessenziali a detti titoli) della letteralità, dell'autonomia, della incorporazione del diritto nel titolo, della destinazione alla circolazione. La ricevuta bancaria consiste, difatti, in un documento contenente dichiarazioni Scritte, firmate e rilasciate dal creditore con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura, e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato secondo le istruzioni impartite dal cliente, distinguendosi, pertanto, anche rispetto al contratto di sconto, per la inidoneità a trasferire la titolarità del credito e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente (sia pure diminuita degli interessi), e la non correlabilità diretta alla natura del documento.
In tema di concordato preventivo, gli effetti di cui all'art. 168 legge fall. decorrono dalla data di presentazione del ricorso, da individuarsi con riferimento all'intero arco temporale del relativo giorno, a far tempo, cioè, dalle ore 00.01 del giorno medesimo, e non anche dall'ora di apertura degli uffici di cancelleria presso cui la domanda sia stata presentata (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda in cui si era erroneamente affermata l'anteriorità di un credito derivante da rimessa estera rispetto all'instaurazione della procedura concordataria "de qua" sulla base della considerazione che la data della valuta accreditata risaliva alle ore 00.01 dello stesso giorno della domanda di concordato, domanda che doveva, invece, ritenersi presentata - secondo il giudice di merito - con riferimento all'orario di apertura degli uffici giudiziari competenti a riceverla).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso principale iscritto al n. 15804 R.G. 1995 proposto dal CONCORDATO PREVENTIVO della società DUCA VISCONTI DI MODRONE - VELVIS s.p.a., ora DIVUEMME s.p.a., in persona del liquidatore Luigi Zorloni, autorizzato al presente giudizio con decreto del giudice delegato 12 luglio 1975, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Palmieri del foro di Milano, elettivamente domiciliato in Roma via Pasubio 4 presso l'avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, come da procura in calce al ricorso,
- ricorrente in via principale -
contro il
BANCO AMBROSIANO VENETO s.p.a. avente sede in Vicenza, in persona dei legali rappresentanti Natale Costanzo e Giancarlo Artusa, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Truffi e Carlo Del Bono del foro di Milano e dall'avv. Luigi Flauti del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma via San Giacomo 18, come da procura in calce al controricorso,
- controricorrente, ricorrente in via incidentale - e sul ricorso incidentale iscritto al n. 1207 R.G. 1996 proposto dal BANCO AMBROSIANO VENETO s.p.a., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
contro il
CONCORDATO PREVENTIVO della società DUCA VISCONTI DI MODRONE - VELVIS s.p.a., ora DIVUEMME s.p.a., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano 8 giugno/18 novembre 1994 n. 3010. Udita la relazione del consigliere dott. Vincenzo Ferro nell'udienza del 30 settembre 1998;
Udito l'avv. Luigi Flauti per il controricorrente e ricorrente incidentale;
Sentito il rappresentante del Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Giovanni Lo Cascio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del quinto motivo e il rigetto degli altri motivi del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento dell'istanza presentata il 19 febbraio 1985, il Tribunale di Milano con decreto 28 marzo 1985 ha ammesso la società Duca Visconti di Modrone Velvis s.p.a. -come tale allora costituita, ora denominata Divuemme s.p.a.- alla procedura di concordato preventivo nella forma della cessione dei beni. Il concordato è stato approvato dai creditori ed è stato omologato dal Tribunale con sentenza 10 aprile/29 maggio 1986. Con citazione notificata il 16 febbraio 1989 il liquidatore giudiziale del concordato ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Nuovo BA MB s.p.a. -poi trasformato in BA MB Veneto s.p.a.- esponendo: che la società concordataria aveva posto in essere con la banca suddetta, in epoca anteriore alla domanda di ammissione alla procedura, varie operazioni di presentazioni di presentazione per l'incasso di sconto di tratte non accettate e di ricevute bancarie, e di anticipazioni in conto esportazioni, con facoltà per la banca di utilizzare gli incassi dei titoli e delle fatture a decurtazione del proprio credito per le anticipazioni erogate;
che tali operazioni configuravano attuazione di un mandato in rem propriam;
che quindi dopo l'instaurazione della procedura di concordato la banca avrebbe dovuto rimettere gli incassi alla mandante, non potendo utilizzarli a estinzione dei propri crediti ostandovi il disposto degli art. 44 e 168 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ne' potendo giovarsi della compensazione in virtù degli art. 56 e 169 dello stesso testo normativo operanti solo in relazione a debiti dell'imprenditore sorti prima dell'inizio della procedura;
che dovevano ritenersi altresì inefficaci nei confronti della massa dei creditori le rimesse e gli accrediti affluiti sul conto corrente della società concordataria in epoca successiva alla presentazione della domanda di ammissione al concordato e utilizzati dalla banca a parziale estinzione del proprio credito per scoperto di conto. Ha chiesto, quindi, dichiararsi l'inefficacia nei confronti dei creditori del concordato degli atti solutori o compensativi di cui alle riferite premesse, e conseguentemente condannarsi la banca convenuta al pagamento della somma complessiva di lire 60.099.942 (pari all'insieme del ricavo di ricevute bancarie presentate in data 11 ottobre 1984 per lire 11.665.237, in data 25 ottobre 1984 per lire 7.573.268, in data 26 novembre 1984 per lire 9.520.179, della rimessa operata dal cliente estero AM HI Auckland il 27 febbraio 1985 per lire 4.806.725, e di incassi a fronte di anticipi all'esportazione per lire 26.082.084), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalla data dei rispettivi incassi a quella del pagamento.
Costituendosi in giudizio, il Nuovo BA MB ha eccepito: in ordine alle ricevute bancarie, l'avvenuto trasferimento della titolarità dei relativi crediti dalla società mandante alla banca per effetto di cessione perfezionatasi con la presentazione delle stesse in epoca anteriore alla instaurazione della procedura concorsuale, e la conseguente carenza di legittimazione attiva del commissario liquidatore;
in ordine all'incasso della somma proveniente da AM HI Auckland, l'anteriorità, rispetto alla domanda di ammissione alla procedura, dell'operazione, risultando questa compiuta nella data del 14 febbraio 1985, mentre la data della valuta, indicata dall'attore nel 19 febbraio 1985, rilevava soltanto ai fini della decorrenza degli interessi;
in ordine alle anticipazioni in conto esportazioni, in via preliminare il difetto di prova circa la data delle operazioni, e comunque l'avvenuta costituzione in pegno del benestare alle esportazioni in virtù della quale la banca era autorizzata a compensare il proprio debito avente ad oggetto quanto incassato con il proprio credito derivante dalle anticipazioni erogate, ed inoltre, anche per questa categoria di operazioni, come per quelle relative alle ricevute bancarie, la carenza di legittimazione del liquidatore conseguente all'avvenuta cessione dei crediti.
Con sentenza 20 giugno/5 settembre 1991 n. 6557, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda del liquidatore del concordato, osservando: che doveva essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sia in senso processuale che in senso sostanziale, perché secondo l'assunto di parte attrice i crediti oggetto della domanda facevano parte delle attività patrimoniali cedute ai creditori dalla società concordataria, la cui gestione competeva al liquidatore, e perché doveva ritenersi sussistente il diritto fatto valere dal medesimo;
che al mandato conferito per l'incasso di ricevute bancarie con attribuzione al mandatario della facoltà di trattenere l'importo incassato a compensazione di un suo credito verso il mandante - avente natura di mandato in rem propriam - non era necessariamente correlata una cessione del credito, potendo la disponibilità del credito attribuita al mandatario configurarsi come effetto di un negozio di garanzia, onde in tal caso il trasferimento del diritto si verificava in coincidenza con il pagamento del credito e non con il conferimento del mandato;
che nella fattispecie la banca non aveva assolto l'onere della prova specifica dell'avvenuta stipulazione di una cessione di credito;
che pertanto la somma complessiva di lire 26.082.084 complessivamente riscossa dalla banca dopo il 19 febbraio 1985 (data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura) doveva essere restituita alla mandante in quanto costituente oggetto di un debito venuto in essere successivamente e quindi non suscettibile di compensazione con un credito anteriore alla procedura, nonostante la costituzione in pegno dei crediti stessi, non opponibile alla massa dei creditori in difetto dei requisiti di cui all'art. 2800 C.C.; che la data dell'incasso della somma pagata da AM HI Auckland doveva essere individuata in quella della valuta e non in quella della contabilizzazione dell'operazione.
Con atto di appello notificato il 5 dicembre 1991 il BA MB Veneto s.p.a. (già Nuovo BA MB s.p.a.) impugnava la suddetta sentenza. Nel contraddittorio del liquidatore del concordato, la Corte di appello di Milano con sentenza 8 giugno/18 novembre 1994 n. 3010 accoglieva il gravame relativamente e limitatamente alla devoluzione a beneficio della banca delle somme provenienti dalla riscossione delle ricevute bancarie, presentate in epoca anteriore alla procedura. effettuata in esecuzione di un rapporto che la Corte ambrosiana ha qualificato alla stregua di contratto di sconto, e della somma proveniente da AM HI Auckland, della cui riscossione ha ritenuto l'anteriorità alla presentazione della domanda di ammissione al concordato;
e pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inefficaci i soli pagamenti diretti ricevuti dalla banca per complessive lire 26.082.084, riducendo a tale entità la condanna del BA MB Veneto, con la condanna dell'appellante stesso al rimborso della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e con la compensazione della restante metà.
Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre in via principale il liquidatore del concordato con deduzione di cinque motivi. Il BA MB Veneto s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Del ricorso principale e del ricorso incidentale proposti, avverso la stessa suindicata sentenza della Corte di appello di Milano, rispettivamente dal liquidatore del concordato preventivo della società Duca Visconti di Modrone Velvis s.p.a. (ora: Divuemme s.p.a.) e dal BA MB Veneto s.p.a. (già Nuovo BA MB s.p.a.), deve essere disposta la riunione a norma dell'art. 335 C.P.C.
2. La sentenza della Corte di Milano non viene fatta oggetto di censura dal BA MB Veneto s.p.a. nella parte relativa alla reiezione dell'eccezione, considerata nella sua rilevanza preliminare a prescindere dalla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, di difetto di legittimazione attiva del liquidatore del concordato.
3. Il primo, il secondo e il terzo dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale investono, sotto diversi concorrenti profili, la ratio decidendi sottostante alla ritenuta legittimità della ritenzione da parte della banca, e quindi la infondatezza della pretesa restitutoria del liquidatore del concordato, in ordine alle somme incassate dalla banca in sede di riscossione, avvenuta nella pendenza della procedura concorsuale, delle ricevute bancarie dalla società concordataria presentate per l'incasso prima della loro scadenza in epoca antecedente al termine iniziale della decorrenza degli effetti della procedura stessa. Ha affermato, al riguardo, la Corte territoriale che la circostanza dell'anticipato addebito a carico della società presentatrice degli interessi correnti tra la data della anticipazione erogata e il previsto momento della riscossione delle ricevute bancarie dimostra la sussistenza di un rapporto di sconto, implicante la cessione dei crediti di volta in volta perfezionatasi anteriormente alla domanda di ammissione al concordato preventivo e come tale opponibile, nella sua rilevanza traslativa della titolarità del credito, ai creditori della società concordataria e per essi al liquidatore del concordato.
3.1. Col primo motivo il ricorrente pregiudizialmente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., violazione del disposto di cui all'art. 112 C.P.C., nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello, in presenza di una materia del contendere circoscritta - alla stregua della sentenza del Tribunale e allo sviluppo della dialettica processuale in primo e in secondo grado - alla problematica relativa alla coesistenza di una cessione di credito correlata al mandato all'incasso, di propria iniziativa e al di fuori di qualsiasi prospettazione di parte in tal senso, configurato nella fattispecie un contratto di sconto bancario, da tale ricostruzione giuridica traendo le conseguenze di cui si è detto in tema di trasferimento della titolarità del credito dalla società cedente alla banca cessionaria. La doglianza del ricorrente è infondata, e come tale va disattesa. Al giudice del merito compete il potere di procedere liberamente alla qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, nel rispetto dei limiti della domanda, con cui la parte sollecita la tutela giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale vantato, e specificamente, in grado di appello, nel rispetto dei limiti devolutivi dell'impugnazione, per tal modo restando determinato il thema decidendum al cui contenuto il giudice è vincolato, peraltro in relazione agli allegati fatti costitutivi ma non anche in relazione alle norme giuridiche invocate. Tale qualificazione il giudice può formulare indipendentemente dalle indicazioni offerte dalle parti, e indipendentemente dalla presenza o meno di indicazioni di tal genere. Nell'esercizio di tale potere il giudice incorre nel vizio di extrapetizione, in violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito nell'art. 112 C.P.C., solo se ed in quanto la sua pronuncia si concreti in un provvedimento contenutisticamente diverso (tale risultante con riferimento agli elementi qualificanti della causa petendi e del petitum) da quello postulato: e la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere che sia configurabile l'extrapetizione quando la pronuncia resta nell'ambito della res in judicium deducta individuata in relazione alla fattispecie concretamente prospettata considerata nei suoi elementi oggettivi suscettibili di assumere rilevanza ai fini del decidere, anche se la decisione investe una questione giuridica non espressamente prospettata dalle parti, purché la stessa risulti almeno implicitamente rientrante nel tema della controversia. Nel caso in esame, le (incontroverse) premesse di fatto, alle quali le parti hanno ricollegato le rispettive domande e difese, non hanno subito modificazione nella ricostruzione giuridica operata dalla Corte ambrosiana;
ed invero, la banca invocava, e il liquidatore del concordato contestava, la sussistenza di cessioni di credito perfezionatesi con la presentazione delle ricevute bancarie alla banca per l'incasso; in tale quadro, la individuazione da parte del giudice di un contratto di sconto, cioè di un istituto giuridico al quale necessariamente inerisce la cessione del credito, rappresenta solo l'antecedente logico e giuridico della ritenuta sussistenza della cessione medesima, ne' risulta sotto alcun aspetto confliggente, per incompatibilità, con le implicazioni della impostazione problematica delle parti e del primo giudice. E, nella sua organica coerenza e nella sua esauriente concludenza - valutata solo con riguardo a questo primo profilo, indipendentemente dalla correttezza giuridica che sarà oggetto di successiva verifica - la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alla critica formulata con riferimento alla previsione dell'art. 360 n. 5 C.P.C. per il mancato esame della questione della prova di una pattuizione di cessione collaterale al mandato all'incasso, giacché la cessione del credito, che nel caso di mandato in rem propriam è soltanto eventuale ed esige perciò di essere specificamente provata, nel caso dello sconto costituisce una conseguenza naturale di questo.
3.2. Tra gli ulteriori argomenti di censura attinenti alla suddetta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti considerata sotto il profilo della sua rispondenza a corretta applicazione dei principi di diritto pertinenti alla fattispecie, devesi esaminare prioritariamente, per esigenza di ordine logico, quello che forma oggetto del terzo motivo, nel quale si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1858 e seguenti e 1992 del codice civile. E la censura risulta fondata. In base alla definizione normativa che si rinviene nell'art. 1858 C.C. lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Tale definizione, pertanto, non consente la configurabilità di in contratto di sconto tipico (al quale possano ricollegarsi, con carattere di indefettibile necessità giuridica, gli effetti previsti dal legislatore) avente ad oggetto valori diversi da quelli riconducibili alla categoria dei titoli di credito in senso proprio. Al riguardo, occorre ricordare che i connotati qualificanti del titolo di credito sono rappresentati: dalla letteralità. in virtù della quale il contenuto, l'estensione, le modalità di esercizio e ogni elemento principale o accessorio del diritto devono risultare dal contesto del titolo (con prevalenza, in caso di difformità, della dichiarazione letterale sulla volontà reale); dall'autonomia, cioè dalla originarietà e novità del diritto di colui al quale il titolo è trasferito (in conformità alla legge di circolazione specifica del titolo) rispetto al diritto del precedente titolare, onde il debitore non può opporre al possessore legittimato eccezioni fondate sui suoi rapporti con i precedenti possessori;
dalla incorporazione del diritto nel titolo, che comporta la necessità del possesso del titolo per l'esercizio del diritto da esso portato, e, per converso, l'impossibilità dell'esercizio del diritto senza tale possesso;
e, in definitiva sintesi, nella destinazione alla circolazione, in funzione della quale si pongono appunto le caratteristiche ricordate, le quali fanno si che il titolo costituisca mezzo tecnico idoneo ad assolvere detta finalità con adeguata tutela dei terzi prenditori. Ora, la ratio decidendi della Corte ambrosiana postula, quale suo presupposto inespresso ma logicamente necessario, la qualificazione della ricevuta bancaria alla stregua di titolo di credito. Ma nel novero dei titoli di credito in senso proprio (pur estensivamente considerata fino a ricomprendere i cosiddetti titoli di credito atipici, non previsti da specifica fonte normativa ma non confliggenti con alcun divieto di legge) non può essere sussunta la ricevuta bancaria, per difetto dei suindicati essenziali caratteri, dei quali si constata -in via generale- l'assenza nell'ampia (e non omogenea) categoria dei titoli impropri, dotati soltanto della particolare efficacia probatoria che la legge ad essi conferisce. La ricevuta bancaria, invero, consiste in un documento contenente una dichiarazione scritta, rilasciata dal creditore in epoca antecedente alla scadenza del credito, con cui egli attesta di avere ricevuto una determinata somma di danaro, versata per il tramite di una banca, a saldo del corrispettivo dovutogli per la prestazione di cui a una determinata fattura: la ricevuta bancaria costituisce dunque lo strumento mediante il quale la banca risulta legittimata alla riscossione dell'importo in essa indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente, e consente al creditore emittente di conseguire dalla banca l'anticipazione del credito;
nei rapporti tra il creditore e il debitore, la dichiarazione anticipatamente emessa dal creditore non ha ovviamente efficacia di quietanza liberatoria se non condizionata al verificarsi del previsto pagamento per mezzo della banca, mentre, per contro, l'autorizzazione del debitore alla emissione della ricevuta bancaria vale come riconoscimento del debito in favore del creditore autorizzato. E la giurisprudenza riconosce (v. Cass. 4614/1996) che la consegna di una ricevuta bancaria si differenzia dal contratto di sconto giacché la prima non comporta il fenomeno di diritto sostanziale del trasferimento della posizione di titolarità attiva dell'obbligazione, essendo l'eventuale anticipazione al cliente (nella misura risultante dalla detrazione degli interessi) non già correlata direttamente alla natura del documento ma dipendente dalla valutazione, effettuata dalla banca mandataria, dell'affidabilità del cliente, mentre connotazione essenziale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione pro solvendo del credito. Importa, conclusivamente, rilevare che mediante la ricevuta bancaria la banca non acquista ne' un credito cartolare ne' un credito fondato sul rapporto sottostante intercorrente tra il presentatore e il terzo suo debitore, ma diviene, in via autonoma rispetto a tale rapporto, creditrice verso il presentatore per la restituzione dell'anticipazione erogata: di qui la legittimità concettuale della posizione di una problematica di compensazione tra il credito per tal modo venuto in essere in capo alla banca e l'obbligazione della banca, in qualità di mandataria, concretamente insorgente con l'incasso della ricevuta verso il presentatore della ricevuta stessa. E quanto fin qui detto è sufficiente a porre in evidenza la erronea applicazione, da parte della Corte ambrosiana, dei principi giuridici ai quali è stata affidata la motivazione della decisione impugnata.
3.3. La fondatezza, che per le considerazioni suesposte viene riconosciuta, del terzo motivo, risulta risolutiva ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cassazione della sentenza nella parte relativa alla controversia concernente la spettanza delle somme provenienti dalla riscossione delle somme portate dalle ricevute bancarie presentate prima della decorrenza degli effetti della procedura concorsuale e incassate nel corso di questa: in sede di rinvio troverà esauriente soluzione -determinante ai fini della decisione della causa- la originaria problematica relativa alla concreta configurabilità di una cessione di credito correlata al mandato all'incasso delle ricevute di credito, alla cui prospettazione il Tribunale ha dato risposta negativa, e al cui riesame la Corte di merito non ha, coerentemente con la diversa impostazione accolta, attribuito autonoma decisiva rilevanza. Risulta assorbita la critica formulata, nell'ambito della stessa tematica, dal ricorrente principale nel secondo motivo sotto il titolo di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" per essere stata fondata, dalla Corte ambrosiana, la configurazione dello sconto all'elemento discretivo dell'anticipata riscossione degli interessi dalla data dell'operazione fino alla data della realizzazione del credito, che il ricorrente nega essere rilevante come dato in tal senso qualificante. E risulta assorbito anche il quarto motivo nel quale, ancora sotto il titolo di insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia superato la eccepita incompatibilità tra gli istituti del mandato in rem propriam e della cessione di credito osservando che "bisogna infatti tenere distinti l'effetto della cessione tra le parti e l'effetto nei confronti del debitore ceduto" nel senso che "tra le parti l'effetto è immediato per virtù del consenso mentre la notifica al debitore ceduto è richiesta solo perché la cessione (già perfezionata tra le parti) sia efficace anche verso il debitore."
4. Appare meritevole di accoglimento, altresi, il quinto motivo del ricorso principale nel quale si censura, per falsa applicazione del disposto dell'art. 168 legge fallimentare e per insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, la impugnata sentenza nella parte relativa alla sorte dell'incasso del credito verso AM HI Auckland. Al riguardo il BA MB appellante lamentava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto rilevante la data della valuta (19 febbraio 1985) e non la data dell'operazione (14 febbraio 1985) giungendo così alla conclusione della collocazione dell'operazione nell'ambito temporale degli effetti della procedura e quindi della inopponibilità della relativa compensazione. La Corte ambrosiana ha affermato che "il motivo va condiviso limitatamente alla opponibilità dell'accredito, dovendosi osservare che, anche tenendosi conto della data-valuta, l'accredito e la compensazione sono anteriori all'apertura della procedura di concordato: infatti la data-valuta 19 febbraio 1985 risale alle ore 0 del giorno diciannove e, posto che la domanda è stata presentata in quel giorno non prima delle ore 08 (orario di apertura degli uffici di cancelleria), l'anteriorità suddetta appare certa." Tale ricostruzione non può essere condivisa. Premesso che gli effetti di cui all'art. 168 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 decorrono "dalla data della presentazione del ricorso", osservasi che la data della presentazione del ricorso, esige di essere identificata, nella sua identità cronologica avente valenza giuridica di momento iniziale di decorrenza degli effetti suindicati, nel giorno in cui il ricorso viene presentato e, più precisamente, nell'intera entità temporale di tale giorno, non essendo concepibile (se non prevista espressamente dal legislatore con diversa, inequivocabilmente significativa, espressione lessicale) una diversa unità di misura del tempo inferiore all'intero arco di durata del giorno. E la data, cosi intesa nella sua dimensione inscindibile, non si pone come elemento esterno all'ambito temporale di esplicazione degli effetti della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, perché essa delimita tale ambito, ma allo stesso strutturalmente appartiene: perciò, tutti gli eventi giuridicamente rilevanti che si verificano nel corso di tale giorno, a partire ovviamente dall'ora 0 di esso cosi convenzionalmente denominata a individuazione del discrimine rispetto al momento terminale del giorno precedente, soggiacciono all'applicazione del disposto dell'art. 168 della legge fallimentare, senza che sia consentito discernere, a tal fine, quelli anteriori e quelli posteriori rispetto al momento -determinabile all'interno della durata del giorno- in cui di fatto è avvenuta la presentazione presso l'ufficio. Attesa la precisazione nel senso di cui sopra del significato dell'espressione "data", resta privo di rilievo il raffronto, da cui il controricorrente vorrebbe trarre argomento, a conforto dell'opinione della Corte di merito qui criticata, con l'art. 51 della stessa legge fallimentare ove si fa riferimento al giorno della dichiarazione". Negato il fondamento giuridico della ritenuta sottrazione della operazione di cui trattasi, considerata con riferimento alla data della decorrenza dell'accredito (valuta), all'ambito di operatività degli effetti della domanda di concordato, si rileva che resta senza risposta da parte della Corte ambrosiana la questione, che viene invece ad assumere determinante rilievo ai fini dell'opponibilità dell'operazione di cui trattasi, se la data della medesima debba essere individuata in quella della valuta o in quella della contabilizzazione, risultando questa anteriore alla domanda di ammissione alla procedura. In tal senso si rende palese anche il - concorrentemente denunciato difetto di motivazione. E conseguentemente, anche sotto questo aspetto si rende necessaria la supplementare valutazione nel merito che sarà compiuta dal giudice del rinvio.
5. Infondatamente il BA MB Veneto censura, in via incidentale, con denunzia di "violazione e falsa applicazione degli art. 329, 342 e 346 C.P.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.", il mancato accoglimento dell'appello nella parte relativa agli incassi effettuati dalla banca correlati alle anticipazioni in conto esportazioni. La Corte ambrosiana ha rilevato che l'appellante, pur chiedendo il rigetto di ogni domanda del liquidatore, non ha dedotto, a tale specifico riguardo, alcun motivo di gravame. Il ricorrente incidentale ricorda di avere censurato con l'atto di appello la sentenza di primo grado nella sua totalità in termini generali, e quindi non con limitato riferimento alle ricevute bancarie ma con incidenza anche sugli altri crediti, e di avere precisato nella comparsa conclusionale del procedimento di secondo grado che anche per gli anticipi all'esportazione doveva ritenersi intervenuta una cessione di credito, e, in via subordinata, che "tanto per la prima che per la seconda fattispecie" doveva riconoscersi sussistente un negozio indiretto di natura solutoria equipollente alla cessione di credito ovvero un negozio atipico complesso caratterizzato dalla coesistenza del mandato in rem propriam e della rinunzia della mandante alla rimessione di quanto percepito nell'esecuzione del mandato. È sufficiente ricordare e richiamare, contro l'assunto del ricorrente incidentale, i principi costantemente riaffermati nella giurisprudenza di legittimità (da Cass. S.U. 9628/1993 alla recente Cass. 3805/1998, ex pluribus) che possono essere sintetizzati nei termini seguenti: l'onere di specificazione dei motivi di appello, posto dall'art. 342 C.P.C., non può essere correlato nel suo contenuto ad un parametro prestabilito in via generale ed astratta, ne' deve essere interpretato in senso indebitamente formalistico e restrittivo;
peraltro, poiché tale requisito risponde alla finalità di consentire la determinazione dell'ambito devolutivo del gravame, esso esige di essere soddisfatto mediante indicazioni sufficienti a identificare, con chiarezza e senza incertezze, non solo le statuizioni concretamente impugnate e con esse le questioni sulle quali si invoca il riesame del giudice di secondo grado, ma anche le ragioni in fatto e in diritto dell'impugnazione mediante la contrapposizione delle argomentazioni dell'appellante a quelle assunte nella ratio decidendi della sentenza impugnata, e ciò anche nel caso in cui la sentenza sia impugnata nella sua interezza, poiché anche in questa ipotesi non viene meno la necessità della individuazione, da parte dell'appellante, degli errori di giudizio del giudice a quo nell'accertamento dei fatti o nella soluzione dei problemi di diritto in relazione ai quali si invoca il riesame della controversia;
pertanto non è configurabile alcuna censurabile omissione da parte del giudice ad quem in ordine a questioni menzionate in modo assolutamente generico e non costituenti oggetto di specifica censura;
d'altro canto, dopo che il "thema decidendum" del giudizio di riesame sia stato delineato nell'atto di appello, ne è precluso all'appellante l'ampliamento nel corso del giudizio con atti processuali successivi quale la comparsa conclusionale che costituisce strumento preordinato alla illustrazione delle censure già formulate e non anche alla integrazione di esse con la introduzione di altre questioni. Alla stregua di tali criteri, va esente da critica la discriminazione operata dalla Corte ambrosiana, rispetto alle questioni relative alla sorte degli incassi delle ricevute bancarie, investite da specifica doglianza, delle questioni che -come quelle concernenti i pagamenti diretti percepiti dalla banca- in quanto decise dal giudice di primo grado in base ad una motivazione propria e diversa non specificamente censurata, sono state ritenute estranee alla devoluzione impugnatoria con conseguente formazione, in ordine alle stese, del giudicato per acquiescenza parziale.
6. Nel senso e nei limiti di cui sopra subisce cassazione la impugnata sentenza della Corte di Milano. In altra sezione della stessa Corte viene indicato il giudice del rinvio ai sensi dell'art.383 C.P.C. Allo stesso giudice viene riservata la decisione sulla distribuzione dell'onere delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 385 C.P.C.
P.Q.M.
la Corte
riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo, accoglie il terzo motivo e il quinto motivo, e dichiara assorbiti il secondo motivo e il quarto motivo di cui al ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata;
e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, alla quale rimette la decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999