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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile
Il Consigliere coordinatore, per delega del Presidente della Corte, dott. Fabrizio Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 837/2024 R.G.A.C., introdotta su ricorso di:
(C.F. ) residente a Parte_1 C.F._1
Montepaone (CZ) via Gramsci n. 25, difeso e rappresentato dall'avv. Paola
EL del foro di Crotone (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone Corso
Mazzini n. 56
contro
, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso tempestivamente depositato, Parte_1
contesta il decreto emesso da questa Corte – prima sezione panale - in data
27.2.2024, di liquidazione delle spese per l'attività di custodia svolta nel procedimento penale n. 1/2010 R.G.N.R.
Non si costituiva il . CP_1
2.
La presente procedura è regolata dalle norme di cui all'art. 170
D.P.R. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia) e dall'art. 15 del d.lgs. n.
150/2011 che prevedono la presentazione di opposizione e il ricorso al rito semplificato di cognizione, con competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario (o di magistrato da questi eventualmente delegato) cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e definizione del giudizio in forma di sentenza.
3.
Il decreto in esame liquidava la somma pari ad euro 1.331,00 a titolo di indennità per l'attività di custodia svolta dalla ditta Pirotecnica De Rosa, designata come custode giudiziario del materiale pirotecnico sottoposto a sequestro probatorio dagli Agenti di Polizia della Questura di Catanzaro.
L'attività era stata svolta dal 30.12.2009 al 26.6.2023, data in cui il materiale era stato prelevato per le operazioni di distruzioni delegate dal
Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, in esito al pag. 2/6 passaggio in giudicato della sentenza n. 3778/2017 emessa di questa Corte
d'appello nel processo penale a carico di Controparte_2
La Corte, rilevando la mancanza di tabelle specifiche per la determinazione delle competenze, riteneva applicabile l'art. 58 D.P.R. n.
115/2002 - che consente di fare riferimento agli usi locali - e fissava la tariffa giornaliera in euro 5,00 più IVA, conformemente a quella applicata dal Tribunale di Crotone in altro decreto di liquidazione, non attribuendo rilievo alla pericolosità della merce in considerazione dell'attività di fabbricazione e commercio di articoli pirotecnici ordinariamente svolta dall'odierno ricorrente.
La Corte disponeva altresì una riduzione dell'indennità unitaria secondo scaglioni decrescenti al protrarsi del periodo di custodia, in relazione allo stato di conservazione della merce, e rilevava che le indennità potessero essere riconosciute nei limiti di quelle richieste nei dieci anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di liquidazione, essendo il diritto del custode giudiziario soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno e potendo il giudice rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione.
In ricorso, lamenta l'erronea quantificazione dell'indennità Pt_1
di custodia, anche con riferimento alla riduzione della stessa in relazione al trascorrere del tempo, nonché l'erroneo riconoscimento del decorso del termine prescrizionale dell'indennità di custodia e domanda, in via principale liquidarsi la somma di euro 10/giorno per come da ultimo applicato dal Tribunale di Castrovillari, o in subordine la minor somma di euro 5/giorno per come applicato dalla Corte di appello, senza calcolo della prescrizione.
pag. 3/6 4.
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
Quanto alla determinazione dell'indennità di custodia, la mancata adozione di tabelle ministeriali rende necessario il ricorso ad usi locali che nella fattispecie non appaino rilevabili. L'unico dato di cui si dispone è costituito dalle tariffe applicate dai singoli tribunali e procure calabresi che riconoscono un'indennità giornaliera non inferiore ad euro 5 pro die, che in riferimento al non particolare ingombro del materiale custodito appare consona, mentre per la sua particolare natura (a rischio esplosione) non può operare la riduzione prevista dall'art. 58 del citato testo unico. Il decorso del tempo non determina la perdita nella natura esplosiva del materiale essendo necessario procedere, al verificarsi della scadenza dello stesso, alla sua distruzione facendo i fuochi, che non possono essere rivenduti, né altrimenti eliminati, proprio in ragione della pericolosità insita nella loro natura.
Quanto alla prescrizione del diritto all'indennità di custodia occorre rilevare quanto segue.
L'art. 72 D.P.R. n. 115/2002 rubricato “Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia” dispone che: “l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute”. Pertanto, non potendo essere avanzata istanza di liquidazione della relativa indennità prima della cessazione della custodia, nessuna prescrizione può maturare in pendenza della stessa.
pag. 4/6 Sul punto appare conferente il richiamo all'orientamento consolidato, consacrato nella sentenza delle S.U. n. 16755/2014, ribadito recentemente dalla Suprema Corte, seppur in tema di sequestro amministrativo di veicoli, nella quale si evidenzia che “il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal giorno in cui la custodia cessa” (Cass. ord. n. 27202 del 21/10/2024).
I giorni di custodia sono 4.926, considerati anche gli anni bisestili.
Il ricorrente ha diritto a un'indennità di custodia pari ad euro
24.630,00 calcolata in base alla tariffa giornaliera fissata in euro 5.00 oltre
IVA, somma ottenuta effettuando il calcolo proposto nella richiesta subordinata dal ricorrente.
5.
Le spese seguono la soccombenza, con i compensi pari ad euro
2.906,00 sulla base dello scaglione di riferimento, le quattro fasi, valori minimi per la non complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere delegato, accoglie il ricorso e in riforma del decreto emesso dalla Corte
d'Appello di Catanzaro prima sezione penale in data 27.3.2024, liquida in favore di per l'attività di custodia svolta nel Parte_1 Pt_1
pag. 5/6 procedimento penale n. 1/2010 R.G.N.R. la complessiva somma di euro
24.630,00 oltre iva.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, liquidati i compensi in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap in misura di legge, oltre importo del contributo versato all'atto di iscrizione a ruolo del ricorso, da distrarre in favore dell'avv.
Paola EL, dichiaratasi antistataria.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 13.11.2025
Dott. Fabrizio Cosentino
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Martina Mancuso M.O.T. nominata con D.M. 3.9.2025.
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile
Il Consigliere coordinatore, per delega del Presidente della Corte, dott. Fabrizio Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 837/2024 R.G.A.C., introdotta su ricorso di:
(C.F. ) residente a Parte_1 C.F._1
Montepaone (CZ) via Gramsci n. 25, difeso e rappresentato dall'avv. Paola
EL del foro di Crotone (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone Corso
Mazzini n. 56
contro
, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso tempestivamente depositato, Parte_1
contesta il decreto emesso da questa Corte – prima sezione panale - in data
27.2.2024, di liquidazione delle spese per l'attività di custodia svolta nel procedimento penale n. 1/2010 R.G.N.R.
Non si costituiva il . CP_1
2.
La presente procedura è regolata dalle norme di cui all'art. 170
D.P.R. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia) e dall'art. 15 del d.lgs. n.
150/2011 che prevedono la presentazione di opposizione e il ricorso al rito semplificato di cognizione, con competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario (o di magistrato da questi eventualmente delegato) cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e definizione del giudizio in forma di sentenza.
3.
Il decreto in esame liquidava la somma pari ad euro 1.331,00 a titolo di indennità per l'attività di custodia svolta dalla ditta Pirotecnica De Rosa, designata come custode giudiziario del materiale pirotecnico sottoposto a sequestro probatorio dagli Agenti di Polizia della Questura di Catanzaro.
L'attività era stata svolta dal 30.12.2009 al 26.6.2023, data in cui il materiale era stato prelevato per le operazioni di distruzioni delegate dal
Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, in esito al pag. 2/6 passaggio in giudicato della sentenza n. 3778/2017 emessa di questa Corte
d'appello nel processo penale a carico di Controparte_2
La Corte, rilevando la mancanza di tabelle specifiche per la determinazione delle competenze, riteneva applicabile l'art. 58 D.P.R. n.
115/2002 - che consente di fare riferimento agli usi locali - e fissava la tariffa giornaliera in euro 5,00 più IVA, conformemente a quella applicata dal Tribunale di Crotone in altro decreto di liquidazione, non attribuendo rilievo alla pericolosità della merce in considerazione dell'attività di fabbricazione e commercio di articoli pirotecnici ordinariamente svolta dall'odierno ricorrente.
La Corte disponeva altresì una riduzione dell'indennità unitaria secondo scaglioni decrescenti al protrarsi del periodo di custodia, in relazione allo stato di conservazione della merce, e rilevava che le indennità potessero essere riconosciute nei limiti di quelle richieste nei dieci anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di liquidazione, essendo il diritto del custode giudiziario soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno e potendo il giudice rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione.
In ricorso, lamenta l'erronea quantificazione dell'indennità Pt_1
di custodia, anche con riferimento alla riduzione della stessa in relazione al trascorrere del tempo, nonché l'erroneo riconoscimento del decorso del termine prescrizionale dell'indennità di custodia e domanda, in via principale liquidarsi la somma di euro 10/giorno per come da ultimo applicato dal Tribunale di Castrovillari, o in subordine la minor somma di euro 5/giorno per come applicato dalla Corte di appello, senza calcolo della prescrizione.
pag. 3/6 4.
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
Quanto alla determinazione dell'indennità di custodia, la mancata adozione di tabelle ministeriali rende necessario il ricorso ad usi locali che nella fattispecie non appaino rilevabili. L'unico dato di cui si dispone è costituito dalle tariffe applicate dai singoli tribunali e procure calabresi che riconoscono un'indennità giornaliera non inferiore ad euro 5 pro die, che in riferimento al non particolare ingombro del materiale custodito appare consona, mentre per la sua particolare natura (a rischio esplosione) non può operare la riduzione prevista dall'art. 58 del citato testo unico. Il decorso del tempo non determina la perdita nella natura esplosiva del materiale essendo necessario procedere, al verificarsi della scadenza dello stesso, alla sua distruzione facendo i fuochi, che non possono essere rivenduti, né altrimenti eliminati, proprio in ragione della pericolosità insita nella loro natura.
Quanto alla prescrizione del diritto all'indennità di custodia occorre rilevare quanto segue.
L'art. 72 D.P.R. n. 115/2002 rubricato “Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia” dispone che: “l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute”. Pertanto, non potendo essere avanzata istanza di liquidazione della relativa indennità prima della cessazione della custodia, nessuna prescrizione può maturare in pendenza della stessa.
pag. 4/6 Sul punto appare conferente il richiamo all'orientamento consolidato, consacrato nella sentenza delle S.U. n. 16755/2014, ribadito recentemente dalla Suprema Corte, seppur in tema di sequestro amministrativo di veicoli, nella quale si evidenzia che “il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal giorno in cui la custodia cessa” (Cass. ord. n. 27202 del 21/10/2024).
I giorni di custodia sono 4.926, considerati anche gli anni bisestili.
Il ricorrente ha diritto a un'indennità di custodia pari ad euro
24.630,00 calcolata in base alla tariffa giornaliera fissata in euro 5.00 oltre
IVA, somma ottenuta effettuando il calcolo proposto nella richiesta subordinata dal ricorrente.
5.
Le spese seguono la soccombenza, con i compensi pari ad euro
2.906,00 sulla base dello scaglione di riferimento, le quattro fasi, valori minimi per la non complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere delegato, accoglie il ricorso e in riforma del decreto emesso dalla Corte
d'Appello di Catanzaro prima sezione penale in data 27.3.2024, liquida in favore di per l'attività di custodia svolta nel Parte_1 Pt_1
pag. 5/6 procedimento penale n. 1/2010 R.G.N.R. la complessiva somma di euro
24.630,00 oltre iva.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, liquidati i compensi in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap in misura di legge, oltre importo del contributo versato all'atto di iscrizione a ruolo del ricorso, da distrarre in favore dell'avv.
Paola EL, dichiaratasi antistataria.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 13.11.2025
Dott. Fabrizio Cosentino
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Martina Mancuso M.O.T. nominata con D.M. 3.9.2025.
pag. 6/6