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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14259/2024, vertente
TRA
(POLONIA, 26/10/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GASPONI FEDERICO;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 19/11/1964), con il patrocinio dell'avv. GASPONI CP_1
FEDERICO;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 CP_1 di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile a Roma il 07.06.2010 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 01320 parte 1 Serie 09 anno 2010, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Ordinare al Comune di Roma di annotare la Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
- I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, in quanto autosufficienti economicamente;
- La casa famigliare sita in Roma alla via Largo Pio Fedi N. 5 rimarrà al marito, ivi convivente insieme alle figlie maggiorenni, essendosi la moglie, di comune accordo tra le parti, trasferitasi a Milano per lavoro, dove è domiciliata in Via Gonin 11 presso il suo compagno convivente;
- Sempre relativamente alla casa famigliare, le parti di comune accordo pattuiscono che la OR continuerà a pagare direttamente il canone di Parte_1 locazione ad ATER, mentre rimarranno a carico del Signor tutte le CP_1 rimanenti spese di ordinaria gestione (a mero titolo esemplificativo utenze, spese per la casa, generi alimentari ecc.); - Tale accordo rimarrà valido fintanto che le figlie, o anche una di esse, rimarranno a vivere con il padre e, comunque, una volta che anche l'ultima delle due figlie avrà lasciato la casa famigliare, le parti espressamente pattuiscono che tutte le spese relative all'immobile, canone compreso, rimarranno ad esclusivo carico del Signor
[...]
CP_1
- Le parti espressamente pattuiscono, infine, che, se le figlie rimarranno a vivere con il padre, o anche una di esse, oltre la data del 31.01.2030, tutti i canoni di locazione di cui sopra dovranno essere posti ad esclusivo carico del Signor CP_1 esonerando, pertanto, la OR da ulteriori Parte_1 corresponsioni inerenti l'immobile”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel procedimento RG 14259/2024,:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(POLONIA, 26/10/1978) e (ROMA (RM), 19/11/1964), che hanno CP_1 contratto matrimonio a Roma il 07.06.2010 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 01320 parte 1 Serie 09 anno 2010, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14259/2024, vertente
TRA
(POLONIA, 26/10/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GASPONI FEDERICO;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 19/11/1964), con il patrocinio dell'avv. GASPONI CP_1
FEDERICO;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 CP_1 di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile a Roma il 07.06.2010 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 01320 parte 1 Serie 09 anno 2010, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Ordinare al Comune di Roma di annotare la Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
- I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, in quanto autosufficienti economicamente;
- La casa famigliare sita in Roma alla via Largo Pio Fedi N. 5 rimarrà al marito, ivi convivente insieme alle figlie maggiorenni, essendosi la moglie, di comune accordo tra le parti, trasferitasi a Milano per lavoro, dove è domiciliata in Via Gonin 11 presso il suo compagno convivente;
- Sempre relativamente alla casa famigliare, le parti di comune accordo pattuiscono che la OR continuerà a pagare direttamente il canone di Parte_1 locazione ad ATER, mentre rimarranno a carico del Signor tutte le CP_1 rimanenti spese di ordinaria gestione (a mero titolo esemplificativo utenze, spese per la casa, generi alimentari ecc.); - Tale accordo rimarrà valido fintanto che le figlie, o anche una di esse, rimarranno a vivere con il padre e, comunque, una volta che anche l'ultima delle due figlie avrà lasciato la casa famigliare, le parti espressamente pattuiscono che tutte le spese relative all'immobile, canone compreso, rimarranno ad esclusivo carico del Signor
[...]
CP_1
- Le parti espressamente pattuiscono, infine, che, se le figlie rimarranno a vivere con il padre, o anche una di esse, oltre la data del 31.01.2030, tutti i canoni di locazione di cui sopra dovranno essere posti ad esclusivo carico del Signor CP_1 esonerando, pertanto, la OR da ulteriori Parte_1 corresponsioni inerenti l'immobile”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel procedimento RG 14259/2024,:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(POLONIA, 26/10/1978) e (ROMA (RM), 19/11/1964), che hanno CP_1 contratto matrimonio a Roma il 07.06.2010 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 01320 parte 1 Serie 09 anno 2010, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi