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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ON riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa CAa AS Presidente dott.ssa EL TI CO Giudice rel. dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.01.2025, assunto in decisione all'udienza del 25.06.2025
e vertente tra
(CF: ), n. 25.05.1978 Parma Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Eleonora CARINI presso il cui studio in Cortemaggiore Via Busseto 4 ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(CF: ) n. Cortemaggiore 10.05.1947 e Controparte_1 C.F._2
(CF: ) n. Cortemaggiore 03.12.1948 Controparte_2 C.F._3
Con l'Avv. Eleonora CARINI presso il cui studio in Cortemaggiore Via Busseto 4 hanno eletto domicilio;
RESISTENTI nonché contro
(CF: ), n. 03.04.1976 ON (MB) CP_3 C.F._4
Con l'Avv. Lino FOSSATI presso il cui studio sito in Lissone, Piazza Libertà 10 ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
pagina 1 di 6 OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento/mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: alla udienza del 25.06.2025 le parti hanno precisato conclusioni richiamandosi ai propri scritti difensivi come segue: Per_ Per_ parte ricorrente: “disporre che il mantenimento, pari ad euro 450,00 mensili, delle figlie e venga, come per legge, posto a carico diretto del padre sig. esonerando, pertanto, i nonni da tale incombenza ed ordinando, se di Parte_1 competenza, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 07.05.2010 n. reg. gen. 6702 e n. reg. part. 1276 o rimandando, per tale incombete, al Giudice competente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
e : “in riforma del provvedimento assunto in data 07.04.2020, disporre che il Controparte_1 Controparte_2
Per_ Per_ mantenimento, pari ad euro 450,00 mensili o al minor o maggior somma che verrà ritenute, delle nipoti e venga, come per legge, posto a carico diretto del padre delle medesime esonerando, pertanto, i nonni da tale Parte_1 incombenza ed ordinando, se di competenza, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 07.05.2010 n. reg. gen.
6702 e n. reg. part. 1276 o rimandando, per tale incombete, al Giudice competente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
“disporre in capo al ricorrente, come chiesto dallo stesso, l'obbligo di provvedere a contribuire al CP_3 mantenimento delle figlie col versamento mensile della somma di euro 225,00 per ciascuna delle figlie e Persona_3
, ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre convivente o direttamente Persona_4 alle figlie divenute maggiorenni.
Si chiede inoltre che resti immodificato il contenuto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza datato 07.04.2010, riferito agli onerati e a cui soli spetta la legittimazione attiva per una Controparte_1 Controparte_2 eventuale modifica di quanto a loro già posto in carico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento presidenziale emesso ex art. 148 c.p.c., il Tribunale di Monza poneva il mantenimento delle figlie minori e (nate rispettivamente in data 11 e 12 settembre 2007), per una Per_1 Persona_4 somma pari ad euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico dei nonni paterni e , posto che il padre, , si era trasferito a Capo Verde Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e si era sottratto agli obblighi di mantenimento.
In base alla disposizione sopra richiamata la madre delle minori aveva iscritto ipoteca sull'abitazione familiare dei nonni, di proprietà esclusiva di . Controparte_2
Con l'atto introduttivo il padre chiede revocarsi l'onere a carico dei propri genitori e chiede porsi il mantenimento direttamente a suo carico allegando di aver fatto rientro in Italia nel febbraio 2024, di avere reperito un'attività lavorativa nel gennaio 2025 con contratto di agenzia a tempo indeterminato, di avere intenzione di portare in Italia anche la famiglia che si è costituito a Capo Verde composta dalla moglie e da pagina 2 di 6 Per_ altri due figli, di avere lui stesso provveduto in questi anni al mantenimento delle gemelle e o con Per_1 bonifici disposti direttamente in favore di o corrispondendo ai propri genitori somme da versare CP_3 alle nipoti.
Si sono costituiti i nonni paterni associandosi alle domande del ricorrente, confermando che in questi anni è sempre stato a fornire loro le somme da corrispondere alle nipoti (quando non Parte_1 provvedeva direttamente), di vivere solamente delle proprie pensioni e di avere interesse alla cancellazione dell'ipoteca.
Si è costituita contestando che in questi anni sia stato sempre il padre a corrispondere il CP_3 mantenimento delle figlie, che il padre in questi anni ha visto sporadicamente le figlie, allegando che in ogni caso ci sono stati negli anni alcuni ritardi nel pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie anche da parte dei nonni paterni, che le figlie da poco maggiorenni hanno l'intenzione di iscriversi all'università e che pertanto necessiteranno ancora di sostegno economico da parte del nucleo paterno.
All'udienza del 25.06.2025 le parti hanno insistito nelle proprie istanze e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso il Collegio osserva quanto segue.
Il padre e i nonni paterni hanno allegato che non si mai sottratto al pagamento del Parte_1 mantenimento delle figlie, ma non hanno documentato tale assunto. Invero è stata parte resistente CP_3 ad aver documentato che nel corso degli anni, anche recenti, molti bonifici per il mantenuto delle minori pervenivano dal conto corrente del nonno paterno.
ha documentato la propria solidità economico-patrimoniale in Italia producendo un Parte_1 contratto di agenzia sottoscritto nel gennaio 2025 e dichiarando la propria intenzione di portare in Italia la propria famiglia ancora residente a [...]e costituita da moglie e due figli minori.
Ebbene il padre ha dichiarato di essere giunto in Italia nel febbraio 2024 e di avere reperito tale attività solo a gennaio 2025 quindi quasi un anno dopo, dimostrando pertanto una certa difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro dopo quasi vent'anni all'estero; il rapporto contrattuale reperito non è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, bensì un contratto di agenzia con molte meno tutele e garanzie sia per il lavoratore, che per i creditori del lavoratore (nel caso di specie non essendo previsto per CP_3 tale tipo di contratto la possibilità di richiesta diretta al datore di lavoro ex art. 473-bis.37 c.p.c.; il padre non
è proprietario di alcun bene immobile né in Italia né a Capo Verde;
all'udienza del 25.06.2025 il padre ha confermato che ad oggi non vi è disponibilità rispetto ad una somma da accantonare nell'interesse delle figlie e dei loro progetti di studi universitari, anche per liberare i propri genitori dell'ipoteca.
I nonni paterni hanno allegato di vivere con le proprie pensioni (pari in totale a circa euro 1.500,00 euro al mese), di non avere intenzioni di vendere la propria casa familiare, ma solo in intestarla all'altro figlio (fratello del ricorrente) a titolo di datio in solutum per pregressi prestiti a loro concessi dallo stesso. pagina 3 di 6 ha allegato di vivere unitamente alle figlie in una casa di proprietà, di lavorare in un call-center con CP_3 retribuzione di circa 800,00 euro al mese, di percepire l'AU pari ad euro 200,00; la resistente ha riportato che le figlie, da poco maggiorenni, a settembre inizieranno l'ultimo anno di liceo scientifico e che è loro intenzione iscriversi all'università, probabilmente alla facoltà di medicina.
Alla luce delle sopra riportate allegazioni e documentazioni il Tribunale rileva che l'obbligazione sussidiaria dei nonni paterni non possa essere revocata, non avendo il ricorrente fornito idonee garanzie circa il proprio impegno e la propria capacità a rispettare gli obblighi di mantenimento delle figlie.
Il ricorso introduttivo non può pertanto venire accolto.
Rispetto alla richiesta formulata da in via riconvenzionale nei confronti del ricorrente di disporsi CP_3 in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie col versamento mensile Parte_1 della somma di euro 450,00, il Collegio reputa tale istanza accoglibile, posto che nei precedenti provvedimenti non era mai stato statuito l'onere diretto a carico del padre.
Occorre considerare, quanto al mantenimento dei minori, che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori (o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
Tale obbligazione del padre non annulla quella sussidiaria dei nonni paterni, né limita le garanzie di tale obbligazione.
Vista la soccombenza del ricorrente e dei resistenti e , li condanna in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro al pagamento delle spese legali del presente procedimento nei confronti di CP_3 come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e e , con ricorso Controparte_1 Controparte_2 CP_3 depositato in data 23.01.2025, così provvede:
I. Rigetta il ricorso introduttivo;
II. Pone a carico di l'importo di € 450,00, da versarsi a Parte_1 CP_3
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di
[...]
Per_ contributo al mantenimento delle figlie e . Sono comprese in tale somma le spese per Per_1 vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche Parte_1
e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le pagina 5 di 6 seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
III. Conferma l'obbligazione sussidiaria dei nonni paterni e Controparte_1
; Controparte_2
IV. NA , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro al pagamento delle spese legali del presente procedimento nei confronti
[...] di che liquida in complessivi Euro 1.453,00 per compensi oltre rimborso CP_3 forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.06.2025.
Il Presidente
CA AS
Il Giudice est.
EL TI CO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ON riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa CAa AS Presidente dott.ssa EL TI CO Giudice rel. dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.01.2025, assunto in decisione all'udienza del 25.06.2025
e vertente tra
(CF: ), n. 25.05.1978 Parma Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Eleonora CARINI presso il cui studio in Cortemaggiore Via Busseto 4 ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(CF: ) n. Cortemaggiore 10.05.1947 e Controparte_1 C.F._2
(CF: ) n. Cortemaggiore 03.12.1948 Controparte_2 C.F._3
Con l'Avv. Eleonora CARINI presso il cui studio in Cortemaggiore Via Busseto 4 hanno eletto domicilio;
RESISTENTI nonché contro
(CF: ), n. 03.04.1976 ON (MB) CP_3 C.F._4
Con l'Avv. Lino FOSSATI presso il cui studio sito in Lissone, Piazza Libertà 10 ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
pagina 1 di 6 OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento/mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: alla udienza del 25.06.2025 le parti hanno precisato conclusioni richiamandosi ai propri scritti difensivi come segue: Per_ Per_ parte ricorrente: “disporre che il mantenimento, pari ad euro 450,00 mensili, delle figlie e venga, come per legge, posto a carico diretto del padre sig. esonerando, pertanto, i nonni da tale incombenza ed ordinando, se di Parte_1 competenza, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 07.05.2010 n. reg. gen. 6702 e n. reg. part. 1276 o rimandando, per tale incombete, al Giudice competente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
e : “in riforma del provvedimento assunto in data 07.04.2020, disporre che il Controparte_1 Controparte_2
Per_ Per_ mantenimento, pari ad euro 450,00 mensili o al minor o maggior somma che verrà ritenute, delle nipoti e venga, come per legge, posto a carico diretto del padre delle medesime esonerando, pertanto, i nonni da tale Parte_1 incombenza ed ordinando, se di competenza, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 07.05.2010 n. reg. gen.
6702 e n. reg. part. 1276 o rimandando, per tale incombete, al Giudice competente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
“disporre in capo al ricorrente, come chiesto dallo stesso, l'obbligo di provvedere a contribuire al CP_3 mantenimento delle figlie col versamento mensile della somma di euro 225,00 per ciascuna delle figlie e Persona_3
, ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre convivente o direttamente Persona_4 alle figlie divenute maggiorenni.
Si chiede inoltre che resti immodificato il contenuto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza datato 07.04.2010, riferito agli onerati e a cui soli spetta la legittimazione attiva per una Controparte_1 Controparte_2 eventuale modifica di quanto a loro già posto in carico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento presidenziale emesso ex art. 148 c.p.c., il Tribunale di Monza poneva il mantenimento delle figlie minori e (nate rispettivamente in data 11 e 12 settembre 2007), per una Per_1 Persona_4 somma pari ad euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico dei nonni paterni e , posto che il padre, , si era trasferito a Capo Verde Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e si era sottratto agli obblighi di mantenimento.
In base alla disposizione sopra richiamata la madre delle minori aveva iscritto ipoteca sull'abitazione familiare dei nonni, di proprietà esclusiva di . Controparte_2
Con l'atto introduttivo il padre chiede revocarsi l'onere a carico dei propri genitori e chiede porsi il mantenimento direttamente a suo carico allegando di aver fatto rientro in Italia nel febbraio 2024, di avere reperito un'attività lavorativa nel gennaio 2025 con contratto di agenzia a tempo indeterminato, di avere intenzione di portare in Italia anche la famiglia che si è costituito a Capo Verde composta dalla moglie e da pagina 2 di 6 Per_ altri due figli, di avere lui stesso provveduto in questi anni al mantenimento delle gemelle e o con Per_1 bonifici disposti direttamente in favore di o corrispondendo ai propri genitori somme da versare CP_3 alle nipoti.
Si sono costituiti i nonni paterni associandosi alle domande del ricorrente, confermando che in questi anni è sempre stato a fornire loro le somme da corrispondere alle nipoti (quando non Parte_1 provvedeva direttamente), di vivere solamente delle proprie pensioni e di avere interesse alla cancellazione dell'ipoteca.
Si è costituita contestando che in questi anni sia stato sempre il padre a corrispondere il CP_3 mantenimento delle figlie, che il padre in questi anni ha visto sporadicamente le figlie, allegando che in ogni caso ci sono stati negli anni alcuni ritardi nel pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie anche da parte dei nonni paterni, che le figlie da poco maggiorenni hanno l'intenzione di iscriversi all'università e che pertanto necessiteranno ancora di sostegno economico da parte del nucleo paterno.
All'udienza del 25.06.2025 le parti hanno insistito nelle proprie istanze e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso il Collegio osserva quanto segue.
Il padre e i nonni paterni hanno allegato che non si mai sottratto al pagamento del Parte_1 mantenimento delle figlie, ma non hanno documentato tale assunto. Invero è stata parte resistente CP_3 ad aver documentato che nel corso degli anni, anche recenti, molti bonifici per il mantenuto delle minori pervenivano dal conto corrente del nonno paterno.
ha documentato la propria solidità economico-patrimoniale in Italia producendo un Parte_1 contratto di agenzia sottoscritto nel gennaio 2025 e dichiarando la propria intenzione di portare in Italia la propria famiglia ancora residente a [...]e costituita da moglie e due figli minori.
Ebbene il padre ha dichiarato di essere giunto in Italia nel febbraio 2024 e di avere reperito tale attività solo a gennaio 2025 quindi quasi un anno dopo, dimostrando pertanto una certa difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro dopo quasi vent'anni all'estero; il rapporto contrattuale reperito non è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, bensì un contratto di agenzia con molte meno tutele e garanzie sia per il lavoratore, che per i creditori del lavoratore (nel caso di specie non essendo previsto per CP_3 tale tipo di contratto la possibilità di richiesta diretta al datore di lavoro ex art. 473-bis.37 c.p.c.; il padre non
è proprietario di alcun bene immobile né in Italia né a Capo Verde;
all'udienza del 25.06.2025 il padre ha confermato che ad oggi non vi è disponibilità rispetto ad una somma da accantonare nell'interesse delle figlie e dei loro progetti di studi universitari, anche per liberare i propri genitori dell'ipoteca.
I nonni paterni hanno allegato di vivere con le proprie pensioni (pari in totale a circa euro 1.500,00 euro al mese), di non avere intenzioni di vendere la propria casa familiare, ma solo in intestarla all'altro figlio (fratello del ricorrente) a titolo di datio in solutum per pregressi prestiti a loro concessi dallo stesso. pagina 3 di 6 ha allegato di vivere unitamente alle figlie in una casa di proprietà, di lavorare in un call-center con CP_3 retribuzione di circa 800,00 euro al mese, di percepire l'AU pari ad euro 200,00; la resistente ha riportato che le figlie, da poco maggiorenni, a settembre inizieranno l'ultimo anno di liceo scientifico e che è loro intenzione iscriversi all'università, probabilmente alla facoltà di medicina.
Alla luce delle sopra riportate allegazioni e documentazioni il Tribunale rileva che l'obbligazione sussidiaria dei nonni paterni non possa essere revocata, non avendo il ricorrente fornito idonee garanzie circa il proprio impegno e la propria capacità a rispettare gli obblighi di mantenimento delle figlie.
Il ricorso introduttivo non può pertanto venire accolto.
Rispetto alla richiesta formulata da in via riconvenzionale nei confronti del ricorrente di disporsi CP_3 in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie col versamento mensile Parte_1 della somma di euro 450,00, il Collegio reputa tale istanza accoglibile, posto che nei precedenti provvedimenti non era mai stato statuito l'onere diretto a carico del padre.
Occorre considerare, quanto al mantenimento dei minori, che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori (o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
Tale obbligazione del padre non annulla quella sussidiaria dei nonni paterni, né limita le garanzie di tale obbligazione.
Vista la soccombenza del ricorrente e dei resistenti e , li condanna in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro al pagamento delle spese legali del presente procedimento nei confronti di CP_3 come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e e , con ricorso Controparte_1 Controparte_2 CP_3 depositato in data 23.01.2025, così provvede:
I. Rigetta il ricorso introduttivo;
II. Pone a carico di l'importo di € 450,00, da versarsi a Parte_1 CP_3
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di
[...]
Per_ contributo al mantenimento delle figlie e . Sono comprese in tale somma le spese per Per_1 vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche Parte_1
e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le pagina 5 di 6 seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
III. Conferma l'obbligazione sussidiaria dei nonni paterni e Controparte_1
; Controparte_2
IV. NA , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro al pagamento delle spese legali del presente procedimento nei confronti
[...] di che liquida in complessivi Euro 1.453,00 per compensi oltre rimborso CP_3 forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.06.2025.
Il Presidente
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Il Giudice est.
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