Art. 27. Igiene e sicurezza del lavoro 1. Le disposizioni dell' articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , come modificato dall'articolo 5 della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.
Articolo 27 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
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- Legge 19 dicembre 1992, n. 489
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22 dicembre 1992
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