Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 01/04/2026, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12697 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del provvedimento della Prefettura di Roma area I ter ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale prot. n.-OMISSIS- del 28 giugno 2024, non notificato, reso conoscibile in data 2 agosto 2024 a seguito di accesso agli atti, nella parte in cui il Vice Prefetto di Roma dispone che “ le armi rimanenti a scopo di collezione dovranno essere cedute a terzi entro un congruo termine, pena la loro confisca ”;
2. provvedimento della Questura di Roma – Divisione P.A.S. div. III cat. 6f del 26 agosto 2024, notificato in data 16 settembre 2024, con cui il dirigente della divisione p.a.s. della Questura di Roma decreta che “ la licenza di porto di fucile di cui in premessa, per i motivi esposti in narrativa, è respinta ”;
3. provvedimento della Questura di Roma – Divisione p.a.s. div. III cat. 6e e 6b dell’11 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre 2024 con cui il dirigente della divisione p.a.s. della Questura di Roma decreta “ che la licenza di collezione di armi antiche artistiche e rare di cui in premessa è revocata e conseguentemente respinta la richiesta di trasporto di armi antiche, artistiche e rare ”;
4. di tutti gli atti impliciti, prodromici e consequenziali, interni comunque collegati e connessi ai suindicati provvedimenti, ancorché non partecipati e conosciuti;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 giugno 2025:
per l’annullamento dei seguenti atti
1. provvedimento della Prefettura di Roma, Div. III cat.-OMISSIS-, notificato in data 29 marzo 2025, con il quale si decreta che “ l’autorizzazione per la detenzione di 1500 cartucce di calibro consentito per armi corte, nonché al trasporto delle stesse in quantità non superiore a 600, è revocata ”;
2. di tutti gli atti impliciti, prodromici e consequenziali, interni comunque collegati e connessi ai suindicati provvedimenti, ancorché non partecipati e conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Roma e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa VI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
IT e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento de: i) il provvedimento della Prefettura di Roma prot. n.-OMISSIS- del 28 giugno 2024, non notificato e conosciuto in data 2 agosto 2024 a seguito di accesso agli atti, nella parte in cui dispone che “ le armi rimanenti a scopo di collezione dovranno essere cedute a terzi entro un congruo termine, pena la loro confisca ”; ii) il provvedimento della Questura di Roma del 26 agosto 2024, notificato in data 16 settembre 2024, con cui si dispone che “ la licenza di porto di fucile di cui in premessa, per i motivi esposti in narrativa, è respinta ” ; iii) il provvedimento della Questura di Roma dell’11 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre 2024, con cui si dispone “ che la licenza di collezione di armi antiche artistiche e rare di cui in premessa è revocata e conseguentemente respinta la richiesta di trasporto di delle armi antiche, artistiche e rare ”.
2. La controversia all’esame del Collegio prende avvio da una vicenda amministrativa e giudiziaria che il ricorrente ha riassunto, in sintesi, come segue:
- a seguito di una lite domestica con la ex compagna (sig.ra -OMISSIS-), allora convivente, verificatasi in data 15 febbraio 2022, in data 16 febbraio 2022 i Carabinieri della stazione di Roma Appia hanno disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo delle armi (circa 150) regolarmente detenute e del libretto personale per licenza porto di fucile nr. -OMISSIS-; con decreto del 19 maggio 2022, notificato in data 14 giugno 2022, la Questura di Roma ha disposto, inoltre, la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile – n.-OMISSIS- rilasciato allo stesso -OMISSIS- il 2 settembre 2020;
- con ricorso NRG-OMISSIS- il -OMISSIS- ha impugnato detti provvedimenti dinanzi a questo Tribunale; con successivo ricorso per motivi aggiunti, il -OMISSIS- ha impugnato anche il decreto della Questura di Roma del 10 gennaio 2023, notificato in data 20 gennaio 2023, con il quale, nelle more del giudizio, è stata disposta nei suoi confronti la revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 10 comma 6 della L. 110/1975, rilasciata dal Commissariato di P.S. Romanina in data 31 luglio 2014, ed il rigetto dell’istanza di nulla osta all’acquisto per l’inserimento in collezione di due armi presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2022;
- con sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- il suddetto ricorso, come integrato con motivi aggiunti, è stato respinto, in ragione del quadro probatorio che sosteneva i provvedimenti, fatte “ salve eventuali future diverse valutazioni da parte dell’Amministrazione resistente conseguenti ad una nuova domanda di porto d’armi da parte dell’interessato ”. Avverso detta sentenza il -OMISSIS- ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, tuttora pendente;
- in data 11 aprile 2023 è intervenuta l’archiviazione del procedimento avviato nei suoi confronti per falso ideologico previsto ex DPR 445/2000, art.76, e art. 453 c.p.;
- con provvedimento adottato in data 4 giugno 2024, ma non notificato all’interessato, la Prefettura di Roma ha archiviato il procedimento avviato in data 16 febbraio 2022 per l’eventuale adozione nei confronti dello stesso -OMISSIS- di un provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplodenti, ai sensi dell’art. 39 TULPS, disponendo la restituzione delle armi e munizioni ritirate in via cautelare;
- la Prefettura di Roma, in data 28 giugno 2024 (oggetto del presente ricorso), riformando in parte il citato provvedimento di archiviazione del 4 giugno 2024 in ragione dell’intervenuta sentenza n.-OMISSIS-, ha disposto la restituzione parziale delle armi al ricorrente (escludendo le armi da collezione, per le quali si prevedeva l’obbligo di cessione a terzi entro congruo termine, pena la confisca, essendo il ricorrente non più in possesso della relativa licenza);
- in data 1° agosto 2024 la Questura di Roma ha notificato al ricorrente il preavviso di diniego dell’istanza di rilascio della licenza per collezione di armi comuni, presentata dal -OMISSIS- in data 22 marzo 2024, e fondata ancora sui fatti occorsi in data 15 febbraio 2022. Il ricorrente ha prodotto osservazioni e documentazione ex art. 10 bis della legge n. 241/90;
- con decreto del 26 agosto 2024, notificato in data 16 settembre 2024, la Questura di Roma ha disposto non già il diniego di rilascio della licenza per collezione di armi comuni, come dalla citata comunicazione di avvio del procedimento, ma bensì il rigetto della domanda di porto di fucile, per il quale il ricorrente aveva presentato domanda di rilascio in data 22 marzo 2024, e che non era stato preceduto da alcun preavviso di diniego. Avverso detto provvedimento il -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, allo stato non definito;
- in data 13 settembre 2024 il -OMISSIS- è rientrato nella detenzione delle armi autorizzate dalla nota della Prefettura del 28 giugno 2024 (n. 15 armi da fuoco tra fucili ad uso sportivo, armi comuni e fucili da caccia);
- in data 17 ottobre 2024 al ricorrente è stato notificato l’ulteriore decreto di revoca della licenza di collezione di armi antiche e rare (anch’esso oggetto del presente ricorso), motivato ancora una volta sul ritiro cautelativo del 16 febbraio 2022 e sui successivi decreti di revoca conseguenti ai fatti del 15 febbraio 2022.
3. Avverso i gravati provvedimenti il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
I. Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria in relazione ai fatti occorsi, omessa valutazione e travisamento dei fatti, manifesta illogicità del procedimento, arbitrarietà, violazione di legge (artt. 11 e 43 TULPS), essendo i provvedimenti gravati basati su un giudizio di inaffidabilità del ricorrente assolutamente indimostrato e in assenza di una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto; i provvedimenti di baserebbero infatti sui medesimi fatti oggetto della sentenza del Tar del Lazio n.-OMISSIS-, che pure aveva imposto una nuova valutazione della situazione a seguito della presentazione di nuove istanze del -OMISSIS-;
II. Eccesso di potere (manifesta irragionevolezza, ingiustizia e sproporzionalità manifeste, Violazione di legge (art. 39 TULPS per mancata adozione del provvedimento di detenzione armi da parte della Prefettura; violazione degli artt. 1, 2, 2bis e 3 l. 241/1990 per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza; violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento nei termini di legge; violazione dell’art. 10bis l. 241/1990). La condotta della Prefettura sarebbe del tutto contraddittoria, avendo essa emesso un provvedimento di archiviazione del procedimento per divieto di detenzione delle armi in data 4 giugno 2024, e a distanza di pochi giorni, in data 28 giugno 2024, a seguito della nota della Questura, la parziale restituzione delle armi con cessione a terzi, pena la confisca; confisca che oltretutto non potrebbe essere disposta in assenza del divieto di detenzione; i provvedimenti sarebbero inoltre affetti da diversi vizi procedimentali, ivi incluso il mancato preavviso di rigetto con riguardo al decreto di revoca di licenza di collezione di armi comuni e l’erroneità nel preavviso di rigetto della licenza di collezione di armi comuni, richiamato erroneamente nel decreto di revoca di licenza di porto di fucile.
4. In data 5 dicembre 2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma, depositando documentazione relativa ai procedimenti di cui è causa.
4.1 In particolare, con nota del 21 novembre 2024 la Questura di Roma ha rappresentato che: a seguito del provvedimento di revoca della licenza del porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo del 19 maggio 2022 (oggetto della sentenza di questo Tribunale n.-OMISSIS-), la Prefettura di Roma, con provvedimento del 4 giugno 2024, ha archiviato il procedimento avviato nei confronti del -OMISSIS- per l’eventuale divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti; che in seguito alla ricezione di nuova domanda di quest’ultimo per il rilascio della licenza di porto di fucile (già revocata), la Questura, “ avendo formulato e consolidato un giudizio prognostico negativo in ordine all’affidabilità circa il corretto uso delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e sulla capacità di non abusare delle stesse” da parte del ricorrente, in data 22 marzo 2024 ha avviato un nuovo procedimento per il diniego, concluso con provvedimento del 26 agosto 2024 di rigetto dell’istanza di rilascio del porto di fucile per tiro a volo e con decreto di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di collezione di armi comuni (notificato il 16 settembre 2024), “ poiché non erano sopravvenuti elementi utili oltre a quelli già valutati in precedenza ”; che in occasione della richiesta di -OMISSIS- di rilascio dell'autorizzazione a trasportare dalla Stazione dei Carabinieri di Roma Appia alla citata residenza, la "-OMISSIS-", nonché una “ -OMISSIS- ”, si è accertato che il ricorrente era titolare di una collezione di armi antiche artistiche e rare rilasciata in data 22 settembre 2017 dal Commissariato di P.S. Sezionale Romanina “ e che per un mero errore materiale non era stata revocata precedentemente”. IT “ di omettere la comunicazione di cui all'art. 10 bis della L.241/90, in quanto ricorrevano le medesime situazioni più e più volte vagliate e pertanto le circostanze previste dall'art. 21 octies comma 2 ipotesi I della stessa Legge, poiché il provvedimento non poteva essere diverso da quello in concreto adottato ”, l’11 ottobre 2024 è stata emessa la revoca della licenza di collezione armi antiche, artistiche e rare e contestuale diniego del nulla osta al trasporto di un'arma antica, notificata il 17 ottobre 2024.
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 giugno 2025, il -OMISSIS- ha poi chiesto l’annullamento del provvedimento emesso in data 28 febbraio 2025, notificato il 29 marzo 2025, con cui la Prefettura di Roma gli ha revocato l'autorizzazione alla detenzione di 1500 cartucce per arma corta, nonché al trasporto delle stesse entro il limite di 600, precedentemente concessa.
5.1 In detta sede il ricorrente, nel ribadire i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo, ha dedotto i vizi di contraddittorietà, illogicità manifesta, eccesso di potere che inficerebbero anche il provvedimento da ultimo emesso dalla Prefettura di Roma con riferimento alle munizioni, adottato con ritardo che l’Amministrazione riferisce a “ mero errore materiale (…)”, essendo lui rientrato nella detenzione delle armi autorizzate con la nota della Prefettura del 28 giugno 2024, ovvero n. 15 armi da fuoco tra fucili ad uso sportivo, armi comuni e fucili da caccia.
6. Con memoria depositata in data 9 luglio 2025, nel chiedere il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, la Prefettura ha rappresentato che, con riferimento alla querela sporta dall-OMISSIS- in relazione ai fatti del 15 febbraio 2022, è intervenuta l’archiviazione del procedimento penale; che ciò nonostante, il -OMISSIS-, all'atto del ritiro avvenuto ad opera dei Carabinieri, ha omesso di riferire la titolarità dell'autorizzazione oggetto della revoca gravata, il che avrebbe giustificato il ritardo nel ritiro della stessa, facendo presumere una discutibile affidabilità morale del ricorrente; che la revoca di detta autorizzazione è motivata in ragione del fatto che il ricorrente non è più titolare di un porto d'armi valido, essendo stato revocato con decreto del Questore di Roma del 19 maggio 2022; del fatto che, come da nota del Tiro a Segno Nazionale — Sezione di Roma del 15 aprile 2025, risulta che il -OMISSIS- non risulta iscritto come tiratore agonista, né in possesso dei requisiti per essere qualificato come direttore o istruttore di tiro, né risulta partecipare a gare di livello nazionale, pur potendo frequentare il poligono di tiro, né incide sul possesso delle armi nei limiti ordinari previsti dalla legge.
7. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato documentazione relativa alla restituzione di armi del 2025 e due nulla osta della Questura di Roma per l’acquisto di armi del 16 maggio 2025.
8. Con memoria ex art. 73 cod. proc. amm., il ricorrente ha ulteriormente dedotto circa la illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, atteso che le stesse Amministrazioni resistenti, che da un lato hanno revocato i titoli di polizia al -OMISSIS-, dall’altro lato stanno progressivamente restituendo al medesimo le armi ritirate e rilasciando le relative autorizzazioni, avendo, tra maggio e novembre 2025, la Questura di Roma emesso ben 7 nulla osta per l’acquisto di armi anche molto potenti, nonché la restituzione di alcune di esse, oltre alla materiale riconsegna di diverse armi. Inoltre, il ricorrente è stato autorizzato a iscriversi al Poligono di Tiro a Segno Nazionale. In data 27 gennaio 2026, evidenzia il ricorrente, la stessa Questura di Roma ha rilasciato al ricorrente una nuova licenza di collezione di armi comuni da sparo.
9. All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Occorre premettere che, pur tornando il ricorrente a contestare i fatti occorsi il 15 febbraio 2022, non costituiscono oggetto del presente giudizio né il decreto della Questura del 19 maggio 2022, notificato in data 14 giugno 2022, con il quale è stata disposta la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile, nè il provvedimento di sequestro preventivo del 16 febbraio 2022 delle armi risultanti da verbale di ritiro preventivo di n. 148 armi e n. 1 canna e del libretto personale per licenza porto di fucile nr. -OMISSIS- del ricorrente e né, ancora, il decreto della Questura di Roma del 10 gennaio 2023, notificato in data 20 gennaio 2023, con il quale, nelle more del suddetto giudizio, è stata disposta nei confronti del -OMISSIS- la revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo e il rigetto dell’istanza di nulla osta all'acquisto per l'inserimento in collezione di due armi del 20 ottobre 2022, sulla cui legittimità questo Tribunale si è già espresso con la più volte richiamata sentenza n.-OMISSIS-, nei confronti della quale parte ricorrente ha interposto appello al Consiglio di Stato, allo stato pendente.
11. Ciò posto, il Collegio, esaminati gli atti di causa e la documentazione depositata, ritiene che le censure sollevate dal ricorrente nel ricorso e nei motivi aggiunti di cui è causa, unitariamente esaminate, siano fondate e debbano essere accolte.
12. Con il ricorso e i motivi aggiunti oggetto del presente giudizio, il -OMISSIS- ha impugnato, in particolare, i seguenti atti:
i) il provvedimento Prefettura di Roma del 28 giugno 2024, con cui, tenuto conto della sentenza di questo Tar n.-OMISSIS- e dell’archiviazione da parte della stessa Prefettura, in data 4 giugno 2024, del procedimento avviato per il divieto di detenzione armi e con contestuale restituzione delle armi ritirate in via cautelare, è stata disposta la restituzione al fine della mera detenzione, del numero di armi consentite dalla legge (3 armi comuni da sparo, 12 per uso sportivo e un numero illimitato di fucili da caccia), con obbligo di cessione delle armi rimanenti a scopo di collezione a terzi, entro un congruo termine, pena la loro confisca;
ii) il provvedimento della Questura di Roma del 26 agosto 2024, reso con riferimento alla richiesta per il rilascio della licenza di collezione di armi comuni e con cui, ritenuto che “ le osservazioni prodotte non hanno consentito una valutazione favorevole dell’instaurato procedimento in quanto non sono sopravvenuti elementi utili oltre a quelli già valutati in precedenza ”, si decreta il respingimento della licenza di porto di fucile. L’atto è motivato in ragione de “ gli atti d'Ufficio dai quali si evince che in data 16.02.2022 personale della Stazione dei Carabinieri di Roma Appia ha ritenuto opportuno effettuare il ritiro cautelativo delle armi e del porto di fucile nei confronti dell'interessato. Conseguentemente questa Divisione emetteva il provvedimento di revoca del porto di fucile per il tiro a volo, nonché della licenza di collezione di armi comuni. Successivamente, lo stesso presentava ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio che a sua volta emetteva il rispettivo provvedimento di respingimento ”;
iii) il provvedimento della Questura di Roma dell’11 ottobre 2024 di revoca della licenza di collezione di armi antiche artistiche e rare e respingimento della richiesta di trasporto delle armi antiche, artistiche e rare, emesso senza preavviso di rigetto “ in quanto ricorrono le circostanze previste dall'art. 21 octies comma 2” della legge n. 241/90 e motivato in ragione dei fatti avvenuti il 15 febbraio 2022 e del ritiro delle armi legalmente detenute venivano emessi nei confronti del -OMISSIS-, in data 19 maggio 2022 decreto di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo nonché, in data 10 gennaio 2023, decreto di revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo e conseguentemente respingimento della richiesta di nulla osta all'acquisto per l'inserimento di armi in collezione;
iv) il provvedimento della Prefettura del 28 febbraio 2025, con cui si decreta che “ l’autorizzazione per la detenzione di 1500 cartucce di calibro consentito per armi corte, nonché al trasporto delle stesse in quantità non superiore a 600 ”, “ per un mero errore materiale non revocata precedentemente ”, è revocata.
13. Avverso i suddetti atti il ricorrente ha sollevato, col ricorso introduttivo del giudizio e con successivo ricorso per motivi aggiunti, censure per violazione di legge ed eccesso di potere in varie declinazioni, tra cui difetto di istruttoria, di motivazione, contraddittorietà, oltre a vizi procedimentali.
14. La prima e assorbente censura sollevata dal ricorrente, relativa ai vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà, è fondata.
15. Dalla formulazione dei provvedimenti gravati emerge, infatti, che tanto la Prefettura quanto la Questura, nella serie di decreti gravati, hanno omesso di effettuare alcun tipo di valutazione aggiornata circa la personalità del ricorrente e circa la situazione di fatto e di diritto vigente al momento della loro adozione.
In altri termini, i provvedimenti qui gravati, oltre agli errori di formulazione (si veda il provvedimento del 26 agosto 2024 che, pur facendo riferimento all’istanza di rilascio della licenza di collezione di armi comuni, si conclude con la revoca della “ licenza di porto di fucile di cui in premessa ”), anziché poggiare su una valutazione concreta e attualizzata della personalità e della condotta del ricorrente, oltre che delle circostanze di fatto e di diritto intervenute successivamente all’adozione dei provvedimenti del febbraio/giugno 2022 e del gennaio 2023, su cui questo Tar si è pronunciato con la sentenza n.-OMISSIS- sopra citata, si sono limitati a richiamare quale circostanza giustificativa delle determinazioni in senso negativo al -OMISSIS-, i fatti del 15 febbraio 2022, i successivi provvedimenti adottati dalla Questura nei confronti del -OMISSIS- e la citata pronuncia di questo Tribunale n.-OMISSIS-.
16. Ciò, invero, sebbene con la stessa pronuncia n.-OMISSIS- di questo Tribunale puntualizzi la necessità di “ eventuali future diverse valutazioni da parte dell’Amministrazione resistente conseguenti ad una nuova domanda di porto d’armi da parte dell’interessato ”.
17. Il che è proprio ciò che non è stato fatto dalla Prefettura e dalla Questura nei provvedimenti oggetto del presente giudizio, come si evince dalla motivazione degli stessi.
18. Le suddette omissioni risultano, invero, confermate in modo esplicito anche dalla nota del 21 novembre 2024, con cui la Questura di Roma ha rappresentato che: a seguito del provvedimento di revoca della licenza del porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo del 19 maggio 2022 (oggetto della sentenza di questo Tribunale n.-OMISSIS-), la Prefettura di Roma, con provvedimento del 4 giugno 2024, ha archiviato il procedimento avviato nei confronti del -OMISSIS- per l’eventuale divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti; che in seguito alla ricezione di nuova domanda di quest’ultimo per il rilascio della licenza di porto di fucile (già revocata), la Questura, “ avendo formulato e consolidato un giudizio prognostico negativo in ordine all’affidabilità circa il corretto uso delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e sulla capacità di non abusare delle stesse” da parte del ricorrente, in data 22 marzo 2024 ha avviato un nuovo procedimento per il diniego, concluso con provvedimento del 26 agosto 2024 di rigetto dell’istanza di rilascio del porto di fucile per tiro a volo e con decreto di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di collezione di armi comuni (notificato il 16 settembre 2024), “poiché non erano sopravvenuti elementi utili oltre a quelli già valutati in precedenza ”; che in occasione della richiesta di -OMISSIS- di rilascio dell'autorizzazione a trasportare dalla Stazione dei Carabinieri di Roma Appia alla citata residenza, la " -OMISSIS- ", nonché una " -OMISSIS- ", si è accertato che il ricorrente era titolare di una collezione di armi antiche artistiche e rare rilasciata in data 22 settembre 2017 dal Commissariato di P.S. Sezionale Romanina “ e che per un mero errore materiale non era stata revocata precedentemente ”. IT “ di omettere la comunicazione di cui all'art. 10 bis della L.241/90, in quanto ricorrevano le medesime situazioni più e più volte vagliate e pertanto le circostanze previste dall'art. 21 octies comma 2 ipotesi I della stessa Legge, poiché il provvedimento non poteva essere diverso da quello in concreto adottato ”, l’11 ottobre 2024 è stata emessa la revoca della licenza di collezione armi antiche, artistiche e rare e contestuale diniego del nulla osta al trasporto di un'arma antica, notificata il 17 ottobre 2024.
19. Parimenti si riscontra una contraddittorietà nell'agire della stessa Amministrazione dell'Interno nella misura in cui la Prefettura di Roma dapprima con il provvedimento del 4 giugno 2024 ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato per il divieto di detenzione delle armi ex art. 39 TULPS, ritenendo “ che NON sussistano i presupposti per l’adozione del divieto di detenzione armi ”, e la restituzione totale delle armi ritirate preventivamente, per poi, con nota del 28 giugno 2024, disporre la restituzione di una parte delle armi (consistenti in 3 comuni, 12 sportive, illimitate da caccia) e la cessione delle altre in congruo tempo, pena la loro confisca.
20. Ciò senza esporre le ragioni per cui riteneva di doversi discostare dall’archiviazione del 4 giugno 2024, se non in ragione dell’intervenuta sentenza n.-OMISSIS- di questo Tribunale, dove tuttavia era evidenziato che la legittimità dei provvedimenti era stata valutata tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'effusione provvedimentale, fatte salve le ulteriori valutazioni rimesse all’Amministrazione, finalizzate a verificare il permanere o meno della situazione di conflittualità tra il -OMISSIS- e la fidanzata allora convivente, e in una palese inversione logica e procedurale, posto che l’ordine di cessione/confisca, ai sensi dell’art. 39 TULPS, deve essere preceduto da un formale provvedimento di divieto di detenzione.
21. L'azione amministrativa risulta, pertanto, contraddittoria, carente e illogica, con due organi dello stesso Ministero che pervengono a conclusioni negative nei confronti del -OMISSIS- sulla base dell’episodio del 15 febbraio 2022, ma senza procedere, in occasione delle istanze presentate nel tempo dal ricorrente, ad alcuna valutazione concreta e attuale della personalità del ricorrente e delle circostanze di fatto, mutate rispetto ai fatti del 15 febbraio 2022, avendo il -OMISSIS- interrotto qualunque rapporto con la -OMISSIS-. Nel far ciò, l’Amministrazione è incorsa in una palese violazione dei principi di buona amministrazione e di ragionevolezza.
22. Fondata è pure la censura relativa alla violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo con riferimento al decreto del 26 agosto 2024, notificato in data 16 settembre 2024, con cui la Questura di Roma ha decretato non già il diniego di rilascio della licenza per collezione di armi comuni, come da comunicazione di avvio del procedimento, ma bensì il rigetto della domanda di porto di fucile, per il quale il ricorrente aveva presentato domanda di rilascio in data 22 marzo 2024, e che non è stato preceduto da preavviso di diniego.
23. E ancora, per quanto riguarda il provvedimento della Questura di Roma dell’11 ottobre 2024, ove la comunicazione di avvio del procedimento è stata del tutto pretermessa, va osservato che, per quanto “ i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 13 giugno 2025, n. 534; Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 8469; 29 gennaio 2020, n. 715), nel caso di specie l’omessa comunicazione di avvio del procedimento risulta anch’essa ancorata ai fatti accaduti il 15 febbraio 2022, senza alcuna ulteriore istruttoria.
24. In conclusione, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per disparati e concorrenti ragioni: in primo luogo, per un grave difetto di istruttoria e di motivazione, che si manifesta nell'aver fondato un giudizio di inaffidabilità del -OMISSIS- su una situazione di conflittualità familiare non più attuale al momento della determinazione provvedimentale e senza che al riguardo sia stata svolta alcuna istruttoria; in secondo luogo, per la manifesta contraddittorietà dell’agire amministrativo, che se da un lato ha espresso un giudizio prognostico di inaffidabilità sul -OMISSIS-, per altri ha disposto la restituzione e addirittura l’autorizzazione a detenere nuove armi, con il che lasciando intendere che il richiedente fosse soggetto affidabile e di buona condotta e scevro da qualunque rischio di abuso delle armi; a ciò si aggiunge la violazione delle garanzie procedimentali per i profili sopra evidenziati.
25. Per le suesposte ragioni, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulle istanze del -OMISSIS-, all’esito di una riedizione del potere, da avviare entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, mediante provvedimenti congruamente istruiti e motivati, che tengano conto delle memorie e delle osservazioni presentate dal ricorrente.
26. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
IT che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente (sig. -OMISSIS-) e della ex compagna (sig.ra -OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NE | AN DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.