TAR Roma, sez. 1T, sentenza 01/04/2026, n. 6048
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà

    Il Tribunale ritiene fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'amministrazione non ha effettuato una valutazione aggiornata della personalità del ricorrente, basandosi sui fatti del 2022 e ignorando le modifiche intervenute nella situazione di fatto e di diritto. Viene riscontrata una contraddittorietà nell'agire amministrativo.

  • Accolto
    Violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo

    Il Tribunale rileva la violazione delle garanzie procedimentali, in quanto il provvedimento ha rigettato la domanda di porto di fucile senza il dovuto preavviso di diniego, discostandosi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ritiene fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'amministrazione non ha effettuato una valutazione aggiornata della personalità del ricorrente, basandosi sui fatti del 2022 e ignorando le modifiche intervenute nella situazione di fatto e di diritto.

  • Accolto
    Violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo

    Il Tribunale rileva che, sebbene in materia di armi sia possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, nel caso di specie tale omissione è ancorata ai fatti del 2022 senza ulteriore istruttoria.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ritiene fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'amministrazione non ha effettuato una valutazione aggiornata della personalità del ricorrente, basandosi sui fatti del 2022 e ignorando le modifiche intervenute nella situazione di fatto e di diritto.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà

    Il Tribunale ritiene fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'amministrazione non ha effettuato una valutazione aggiornata della personalità del ricorrente, basandosi sui fatti del 2022 e ignorando le modifiche intervenute nella situazione di fatto e di diritto. Viene riscontrata una contraddittorietà nell'agire amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 01/04/2026, n. 6048
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6048
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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