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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/08/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere
Michele Stagno Consigliere
Francesca Lamera Consigliere onorario
Stefano Gaeta Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra indicati, promosse con ricorsi in appello depositati in data 22.12.2023 da:
nato il [...] in [...] e residente in [...]
(Bg), alla Via Vittoria n. 9, rappresentato e assistito dall'Avv. Chiara Brogni, con studio in Dalmine (Bg), Largo Europa n. 14, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Brescia del 19.2.2024
e in data 27.12.2023 da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vittoria n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Balduzzi del Foro di Bergamo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Brescia n. 2927-GPC/2023 del 14.1.2024
appellanti avverso la sentenza n. 152/2023, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia il 21.11.2023, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal tutore Parte_3
Avv. Cristina Maccari del Foro di Bergamo
1 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
CON L'INTERVENTO
DEL P.G., in persona della dott.ssa Cristina Bertotti
DEL TUTORE-DIFENSORE DEI MINORI Avv. Cristina Maccari
*****
OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità
*****
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE Pt_1
In via pregiudiziale e/o preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 152/23, cron. 212/23 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 21/11/2023 con ripristino degli incontri padre e figlio, anche in modalità protetta, con la prosecuzione del monitoraggio da parte del competente, da effettuarsi Pt_4 nelle more del presente giudizio. In via principale: Revocare lo stato di adottabilità del minore e comunque annullare la sentenza n. 152/23, cron. 212/23 Parte_3 del Tribunale per i Minorenni di Brescia per tutti i motivi esposti in atto, poiché illegittima ed errata in fatto ed in diritto per violazione del diritto del minore a mantenere il legame con il genitore biologico e conseguentemente disporre il ripristino degli incontri padre e figlio, anche in modalità protetta ed in riforma della sentenza appellata valutare la percorribilità di una “adozione mite” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 del minore da Parte_3 parte dell'attuale famiglia affidataria e in ogni caso mantenere i rapporti con il padre e la famiglia paterna. In via istruttoria: - Rimettere la causa in istruttoria e riconvocare la CTU per aggiornare ed approfondire la consulenza al fine di valutare se l'interesse del minore a non recidere il legame biologico debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali;
- disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado del giudizio n. 15/2021 R.G. ADS presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
PER L'APPELLANTE NATALI:
2 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
In via preliminare: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 152/23, Cron. 212/23 del 21/11/2023 notificata in data 27/11/2023 Procedimento N. 15/2021 R.G. ADS In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti, revocare lo stato di adottabilità del minore e comunque annullare la Parte_3
Sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 152/23, Cron. 212/23 del 21/11/2023 notificata in data 27/11/2023 Procedimento N. 15/2021 R.G. ADS, poiché contraddittoria ed illegittima, errata in fatto e in diritto, per violazione del diritto del minore a mantenere il legame con i genitori biologici e conseguentemente disporre, nel superiore interesse del minore, il ripristino degli incontri madre/figlio e in riforma alla sentenza appellata valutare la percorribilità di una “adozione mite” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 del minore
[...] da parte dell'attuale famiglia affidataria. Pt_3
In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento R.G. ADS n. 15/2021, del Tribunale per i Minorenni di Brescia. Si chiede di rimettere la causa in istruttoria e riconvocare la CTU per aggiornare la consulenza alla luce dell'intrapreso percorso comunitario da parte della sig.ra nonché al fine di valutare se l'interesse del minore a non recidere il Parte_2 legame biologico debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali.
INTERVENUTO P.G.:
Chiede il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata
PER IL TUTORE E DIFENSORE DEL MINORE:
In via principale: chiede la conferma della sentenza n. sentenza n. 152/2023, emessa in data 21/11/2023, con la quale il Tribunale per i Minorenni di Brescia, nell'ambito della procedura n. 15/2021 R.G. ADS, dichiarava lo stato di adottabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 152/23, emessa il 21.11.2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...]
3 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Seriate il 12.3.2021, figlio di e;
con immediata Parte_1 Parte_2 efficacia ai sensi dell'art. 10 L. adoz. ha dichiarato i genitori decaduti dalle responsabilità genitoriali con sospensione dei rapporti con la madre, il padre e ogni altro parente;
ha confermato la nomina di tutore in capo all'Avv. Cristina Maccari;
ha confermato l'attuale collocamento presso la coppia aspirante all'adozione fino alla definitività della sentenza;
ha posto le spese di ctu a carico dell'Erario.
2. Avverso la predetta sentenza in data 22.12.223 ha depositato ricorso in appello il padre del minore, che ha chiesto, in via preliminare, che siano Parte_1 subito ripristinati gli incontri tra padre e figlio, anche in modalità protetta, con la prosecuzione del monitoraggio da parte del Serd competente;
nel merito, ha chiesto revocarsi lo stato di adottabilità di con mantenimento dei legami con il genitore Pt_3 biologico e di “valutare la percorribilità di una “adozione mite” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 del minore da Parte_3 parte dell'attuale famiglia affidataria e in ogni caso mantenere i rapporti con il padre e la famiglia paterna”. In via istruttoria ha chiesto un approfondimento, riconvocando la medesima consulente già nominata, “…per aggiornare ed approfondire la consulenza al fine di valutare se l'interesse del minore a non recidere il legame biologico debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali”.
3. Avverso la sentenza, in data 27.12.2023 ha depositato ricorso in appello anche la madre del minore, che ha chiesto di revocare lo stato di adottabilità Parte_2 del minore e ripristinare i rapporti madre-figlio, mantenendo i legami con i genitori biologici, conseguentemente disponendo il ripristino degli incontri;
ha quindi chiesto di valutare la percorribilità di una “adozione mite” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 e, in via istruttoria, di convocare la consulente già nominata “per aggiornare la consulenza alla luce dell'intrapreso percorso comunitario da parte della sig.ra nonché al fine di valutare se Parte_2
l'interesse del minore a non recidere il legame biologico debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali.”
4. In data 30.4.2024 il P.G. ha depositato un parere del seguente tenore:
“…la sentenza impugnata ha correttamente esaminato, dopo lunga istruttoria, le condizioni dei due genitori e del minore, dichiarandone lo stato di adottabilità e dichiarando gli appellanti decaduti dalla responsabilità genitoriale, con sospensione dei rapporti con il minore;
richiamando quanto già esposto dal Tribunale, va rimarcato che dalla relazione aggiornata dei Servizi Sociali emerge che il Pt_3
(che non svolge regolare attività lavorativa) ancora adesso nega l'assunzione di stupefacenti, addirittura asserendo di aver svolto privatamente i controlli, risultati
4 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
positivi, nonostante non avesse assunto sostanze;
il 17.11.23 si è sottoposto all'ultimo esame tossicologico presso il SERD di Gazzaniga, ed è risultato ancora una volta positivo ai metaboliti dei cannabinoidi e della cocaina;
non può che ribadirsi il giudizio di impossibilità di recuperare le competenze genitoriali, poiché il persevera nell'uso di stupefacenti e nella negazione di tale circostanza;
Pt_3 quanto alla madre, dalla relazione di aggiornamento emerge che il 25.10.23 è stata inserita nella Comunità Campo dei Fiori di Varese, ma il 22.2.24 è stata sospesa per qualche giorno, perché intratteneva una relazione esclusiva con altro ospite (tale
); è poi rientrata in Comunità il 28.2.24, ma lo stesso giorno se ne è Per_1 allontanata con questo , per recarsi all'isola d'Elba; il 5.4.24 la ha Per_1 Pt_2 contattato telefonicamente il , ma poi non ha più risposto alle chiamate del Pt_4
Servizio; va, quindi, ribadito che per il minore (ben inserito nella famiglia collocataria dal 14.12.21, quando aveva solo 9 mesi) non vi è un interesse a mantenere i rapporti con i genitori, che sono entrambi rimasti ancorati alle rispettive situazioni di difficoltà, dalle quali non si sono affrancati;
chiede, pertanto, il rigetto delle impugnazioni.”.
5. All'udienza del 10.5.2024 è stata disposta la riunione dei due procedimenti e sono stati sentiti i procuratori delle parti, non essendo comparsi personalmente gli appellanti. Il difensore del signor ha riferito che il suo assistito si è trasferito Pt_3
a Bologna, dove avrebbe trovato una attività lavorativa, che si riservava di documentare;
il difensore della madre del minore ha riferito che la signora si è Pt_2 trasferita all'isola d'Elba, che non ha più la relazione affettiva con il quale è Per_1 Cont ripartito dall'isola, che ha preso contatti con il T locale e ha reperito una attività lavorativa (contratto a termine per una cooperativa che si occupa di pulizie).
6. Con ordinanza depositata in data 11.5.2024 la Corte ha disposto l'audizione degli affidatari, delegando per l'incombente i consiglieri onorari, e ha richiesto ai servizi sociali una relazione di aggiornamento in relazione alle condizioni di vita dei genitori del minore, eventualmente in collaborazione dei servizi territoriali dei rispettivi luoghi di dimora;
infine ha disposto la comparizione personale degli appellanti, rinviando all'udienza del 13.9.2024.
7. In data 12.7.2024 i consiglieri onorari hanno proceduto all'udizione degli affidatari del minore, alla presenza della curatrice. Gli affidatari hanno riferito che è stato Pt_3 collocato presso di loro il 14.12.2021, quando aveva nove mesi e che non vede la madre da dicembre 2022 e il padre da agosto 2022. Poiché inizialmente doveva trattarsi di un affido, gli affidatari hanno conosciuto i genitori del minore anche perché in un primo tempo sembrava che dovesse tornare in Comunità con la Pt_3 madre, progetto poi tramontato. Hanno successivamente presentato domanda di
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adozione, pur rimanendo disponibili a qualsiasi soluzione che sia nell'interesse del minore in relazione al mantenimento o meno dei rapporti con i genitori.
8. In data 27.8.2024 è pervenuta la relazione dei servizi sociali che hanno riferito di aver avuto dei colloqui individuali con i genitori del minore, sia pure da remoto. Il signor aveva riferito che da un paio di mesi viveva in un campeggio Pt_3 all'isola d'Elba e che tramite l'ex compagna aveva trovato lavoro come muratore e giardiniere, senza regolare contratto. Il suo progetto era rimanere a vivere all'isola d'Elba, anche se non aveva ancora spostato la residenza. Manteneva rapporti con la propria famiglia di origine. Aveva riferito che incontrava regolarmente la ex compagna anche se tra loro non vi era più una relazione sentimentale;
sperava che la stessa tornasse in Comunità anche se riferiva di non essere molto fiducioso. Riferiva di non usare sostanze. “rispetto a non ha chiaro che posizione assumere perché Pt_3 sa che il figlio sta bene e non vuole interferire nella sua vita;
si dichiara disponibile a rinunciare a vederlo anche solo ogni tanto se ciò rischiasse di compromettere la sua serenità.” La signora riferiva agli operatori di continuare a vivere all'isola d'Elba da Pt_2 alcuni mesi, dove si trova con la madre e che manteneva i rapporti con il padre che vive a Pradalunga (BG). Affermava di aver lavorato per un certo periodo facendo le pulizie negli appartamenti dei turisti ma di non essere più in grado di lavorare a causa dei farmaci prescritti dallo psichiatra. Affermava di essere in contatto con il Ser.D
[...]
e in attesa di essere ricollocata in una comunità terapeutica. Confermava di CP_2 aver interrotto i rapporti con il compagno e di non avere alcuna relazione Per_1 sentimentale. Mostrava ambivalenza sulla possibilità di riallacciare rapporti con il signor “Rispetto a ella dice che non lo vede da un anno e che prima Pt_3 Pt_3 aveva degli incontri protetti ma non sa indicare ogni quanto tempo. Vorrebbe poterlo rivedere almeno un paio di ore al mese consapevole che tali incontri avverrebbero sempre alla presenza di una terza persona”. Con relazione del 2.8.2024 il di Bergamo ha riferito che la signora CP_1 Pt_5 aveva ricontattato il servizio all'inizio del mese di aprile 2024 per una ricaduta nell'abuso di alcolici, affermando di voler intraprendere un percorso comunitario. Successivamente non aveva dato più sue notizie né era contattabile. Aveva poi richiamato il servizio il 6 maggio, affermando di aver cambiato idea rispetto al percorso comunitario in quanto stava lavorando e intendeva rimanere all'isola d'Elba. Cont Aveva quindi chiesto il nulla osta per il trasferimento al D di Portoferraio per un percorso di tipo ambulatoriale, passaggio che veniva effettuato. Dopo venti giorni, la paziente richiamava affermando che stava continuando a bere e che da sola non sarebbe riuscita a smettere quindi chiedeva nuovamente un inserimento in Comunità. Nel mese di giugno si svolgeva una videochiamata nel corso della quale la signora riferiva che, dopo che si era allontanata dalla Pt_5
6 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Comunità VE si era recata a Portoferraio a casa dello zio materno, dove viveva anche la madre, assieme al fidanzato conosciuto in Comunità. Dopo un mese, aveva interrotto la relazione e il ragazzo era ritornato a Varese. La signora aveva Pt_2 lavorato facendo pulizie nelle case, ma si era dimessa rendendosi conto di non riuscire a reggere tale impegno. Aveva ripreso a bere alcol e aveva preso contatti sia con il CPS che con il Assumeva una terapia farmacologica e richiedeva un Pt_4 collocamento in Comunità. Quanto a dichiarava che il suo obiettivo era Pt_3 ottenere una adozione mite. Il riferiva infine che era in corso la ricerca di una Comunità. CP_1
9. L'udienza del 13.9.2024 veniva rinviata su istanza del difensore dell'appellante per consentire al signor di comparire. Pt_3
Alla successiva udienza dell'8.11.2024 sono comparsi gli appellanti personalmente. Il sig. ha dichiarato di essere rimasto all'isola d'Elba fino a settembre, Pt_3 quando è ritornato a Bergamo. Ha riferito: di aver comprato un camper e averlo collocato ad Alzano Lombardo;
di svolgere attività di giardiniere, in attesa di un lavoro più stabile;
che frequenta la signora pur in assenza di una relazione Pt_5 sentimentale;
che sente i suoi familiari tutti i giorni;
che gli dispiace per gli errori commessi e chiede che il figlio rimanga presso gli affidatari, chiedendo altresì di poterlo vedere;
che prima lo vedeva una volta al mese;
che non capisce perché i risultati degli esami siano più alti di quelli della signora avendo usato solo Pt_5 erba sintetica;
che non usa cocaina, in quanto è sempre stato contrario e lavora e aveva sempre fatto sport. La signora ha riferito di non essere più all'isola d'Elba e che da un mese e Pt_5 mezzo vive a Pradalunga, da suo padre, che ha sessantanove anni ed è in pensione;
che è in lista di attesa per un ingresso in una Comunità di Varese che si chiama Crest;
che è in contatto con gli assistenti sociali per una sistemazione temporanea;
che fa fatica ad astenersi dall'alcol e prende dei farmaci prescritti dal cps, tra cui anche antidepressivi;
che non vede il figlio da due anni e che lo vorrebbe rivedere. Entrambi i genitori si sono detti felici che il figlio stia presso la famiglia affidataria. I difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il Tribunale per i Minorenni, nel ritenere sussistente lo stato di abbandono del piccolo ha evidenziato quanto segue: Pt_3
‣ Con ricorso depositato il 18.3.2021 il P.M.M. aveva richiesto l'apertura di procedimento di adottabilità del minore nato il [...] e, in particolare, Pt_3 aveva evidenziato: che la madre era risultata positiva alla cocaina al momento del
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parto; che nel 2019 era stata ricoverata in psichiatria per un episodio dissociativo conseguente all'assunzione di un mix di sostanze, presumibilmente per la partecipazione a una setta alla quale si era avvicinata;
che i medici riferivano che era in una situazione delicata, al limite dello scompenso, con scarsa rete familiare;
che nel corso della gravidanza le era stato offerto un percorso comunitario, da lei rifiutato;
che aveva esposto il figlio a gravissimo pregiudizio, assumendo cocaina prima del parto;
che era seguita dal 2015 dalla psichiatria per disturbo della personalità con tratti schizotipici ed emotivamente instabili, con episodi clinicamente significativi di tipo dissociativo e depressivo ansioso;
che nel 2019 aveva subito un ricovero di 10 giorni in psichiatria e nel 2020 veniva presa in carico per trattamento farmacologico;
che nell'ultimo anno aveva frequentato la setta del Santo Daime con pratiche connesse all'uso di che avrebbero portato a uno scompenso Per_2 psicotico;
che entrambi i genitori della signora erano portatori di Pt_2 problematiche legate all'abuso di sostanze stupefacenti;
che nel 2021 aveva subito un nuovo ricovero in SPDC.
‣ Con relazione del 22.3.2021 i sanitari del reparto di neonatologia dell'Ospedale di Seriate riferivano che la signora durante la gravidanza aveva assunto svariati Pt_2 psicofarmaci, oltra a cocaina sino alla prossimità del parto;
inoltre, pur chiedendo ossessivamente di allattare il figlio, mostrava un atteggiamento non particolarmente affettuoso nei confronti del bambino, seguendo a fatica le indicazioni del personale ospedaliero. Quanto al padre, si era notato un atteggiamento autoritario verso la compagna che in più occasioni veniva da lui zittita. Il 21 marzo il personale segnalava un odore di alcol proveniente da entrambi i genitori.
‣ Con decreto provvisorio del 30.3.2021 il Tribunale per i Minorenni sospendeva i genitori dall'esercizio delle responsabilità genitoriali con nomina di tutore;
disponeva il collocamento assieme alla madre, se consenziente, in Comunità e impartiva prescrizioni ai genitori.
‣ In data 15.4.2021 il minore veniva collocato con la madre presso la struttura di accoglienza Nuovo Sentiero delle Suore Poverelle in Capriolo.
‣ Dalla relazione del del 24.5.2021 emergeva che la signora aveva fatto Pt_4 Pt_2 uso di cocaina durante la gravidanza;
che era in carico al CPS dal 2015 con prescrizione di farmaci dal 2020; che nel 2018 aveva frequentato per un anno la Chiesa del Santo Daime partecipando a cerimonie durante le quali veniva somministrata una sostanza psicoattiva che poi aveva provocato il suo ricovero in SPDC.
‣ Con la relazione sociale del 28.5.2021 veniva segnalata una grande fatica della signora a adattarsi al contesto comunitario, dove fumava un pacchetto di Pt_2 sigarette al giorno, incurante delle criticità e dei pericoli per il neonato legati al fumo durante l'allattamento, segnalati dalla pediatra. Quanto alla assunzione di cocaina, la signora negava l'evidenza e, quanto alla ricostruzione della sua storia Pt_2
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familiare, appariva confusa e contraddittoria.
‣ In relazione alla anamnesi familiare, era emerso che i genitori della si erano Pt_2 separati quando lei aveva 9 anni a seguito di liti violente con aggressioni fisiche a cui i figli avevano assistito. La madre aveva sofferto di disturbi del comportamento alimentare, alcolismo e abuso di stupefacenti e non aveva mai mantenuto un lavoro regolare mentre il padre, forte consumatore di cannabinoidi, viveva con sua madre invalida, che lo manteneva. Le difficoltà emotive e relazionali di venivano inquadrate come Parte_2
Disturbo di Personalità emotivamente instabile. Nel 2019 aveva avuto uno scompenso psicotico. Durante la gravidanza le erano stati proposti più volte inserimenti in Comunità che aveva rifiutato a causa della opposizione di sua made e del compagno. Assumeva terapia (Setralina e Olanzapina).
‣ il 22.9.2021 la Comunità Suore Poverelle segnalava che l'ultimo periodo era stato particolarmente faticoso a causa di un evidente aggravamento delle condizioni psichiche della signora con conseguente necessità di un suo ricovero in SPDC Pt_2
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La Comunità segnalava che la madre non seguiva le terapie farmacologiche prescritte per il figlio né lo voleva sottoporre ai vaccini obbligatori;
inoltre, lei stessa assumeva solo in parte la terapia prescrittale dal CPS, con graduale aggravamento fino all'episodio di scompenso del 19 settembre 2021, quando raccontava di vedere e sentire dei demoni e delle forze negative che si concentravano e si personificavano in una donna ospite della comunità. Era convinta che quest'ultima avesse partecipato a una setta satanica e che avesse venduto la sua anima al demonio. Aveva quindi raccontato, con toni concitati, della sua lotta avvenuta nella notte con queste forze del male e di non essere riuscita a proteggere il figlio. Il CPS riteneva urgente un ricovero della signora in SPDC in quanto Pt_2 non si percepiva come un pericolo per il figlio.
‣ Dalla relazione del CPS emergeva che, a fine settembre, la signora aveva Pt_2 presentato uno scompenso psicotico caratterizzato da angoscia e dall'idea delirante di dover difendere sé e il bambino in una lotta tra bene e male, proiettando la parte malvagia in un'altra ospite.
‣ Il 25/10/2021 perveniva un altro aggiornamento con allegate relazioni della comunità da cui risultava che, a seguito delle dimissioni dal reparto di psichiatria, la madre aveva fatto nuovamente rientro in comunità in data 1.10.2021. Sin dall'inizio la signora dichiarava che quanto scritto dallo psichiatra non era vero;
si Pt_2 dimostrava scontrosa e polemica, si rifiutava di cenare, si rifiutava di dare il latte al minore così come di somministrargli una blanda terapia prescritta dal pediatra. Nei giorni seguenti appariva irrequieta, non stava ferma e contestava la terapia prescritta dallo psichiatra, ritenendola eccessiva. Anche il minore si mostrava improvvisamente irrequieto e la madre lo definiva “ribelle” in quanto attivo e richiedente attenzioni esclusive. Il minore veniva sottoposto a valutazione NPI a causa della tendenza a
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inclinare il capo a destra. La madre appariva polemica e contestava la necessità di una presa in carico;
in comunità risultava sempre più irrequieta, con ripercussioni negative sul rapporto con
Pt_3
Con la relazione del 20 ottobre si segnalava un ulteriore peggioramento delle condizioni psichiche della signora che riferiva di sentirsi mancare l'aria e che Pt_2 necessitava di sdraiarsi sull'erba, lasciando così il figlio alle educatrici. Quindi delirava nuovamente, verbalizzando che stava perdendo la sua energia di madre per darla all'altra donna e di essere quindi concentrata per riappropriarsene, oltre che di avere paura che un'altra ospite potesse far del male al figlio in quanto possedeva delle energie negative che avrebbe diffuso su tutti gli altri ospiti della struttura. Infine, non si recava al SERD per l'analisi del capello. Gli operatori segnalavano che la signora non era in condizione di rispondere ai Pt_2 bisogni del figlio e di anteporli ai propri.
‣ Con relazione 17/11/2021 la comunità riferiva che la signora appariva Pt_2 sempre più sofferente, disorientata, rallentata nelle azioni quotidiane, faticava ad alzarsi la mattina e anche durante la giornata si addormentava per numerose ore, faticava a ricordare le cose e a prestare attenzione a quello che faceva, dimostrando scarsa cognizione spazio-temporale.
‣ La signora chiedeva di essere collocata in altra Comunità in quanto ove si Pt_2 trovava stava circolando una energia negativa, portata originariamente da un ospite che era stata dimessa. A suo dire il figlio era “oggetto di fascino” e si stava lentamente “sgretolando”. La Comunità comunicava pertanto di non essere più in condizione di proseguire l'accoglienza di che presentava un forte malessere, Pt_2 incompatibile con il servizio della comunità educativa
‣ In data 22 novembre 2021 la signora subiva un nuovo ricovero in SPDC e il Pt_2 minore veniva collocato in affido etero familiare presso una famiglia individuata dai servizi sociali.
‣ Il padre del minore si presentava al CPS di Trescore negando la assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti;
il CPS non riteneva necessaria la presa incarico.
‣ In data 31 maggio 2021 perveniva una relazione da cui risultava che il signor era stato coinvolto in diversi procedimenti penali anche per rapina, che Pt_3 aveva subito il ritiro della patente a seguito di guida in stato di ebbrezza, che aveva sempre vissuto in condizioni precarie, che era stato discontinuo e irregolare anche in ambito lavorativo, che insieme alla compagna si sarebbe dedicato alla raccolta dei mirtilli nelle valli bergamasche per poi andare in Francia a fare la vendemmia. Al momento risultava disoccupato e, rispetto alla situazione abitativa, risultava che presso l'abitazione della madre dove era in precedenza residente era stata aperta una pratica per irreperibilità, avviata dalla madre stessa. Risultava vivere presso l'abitazione del padre della signora in Pradalunga ma non aveva regolarizzato Pt_2
10 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
la sua posizione anagrafica. Alla valutazione psicologica risultava possedere limitate capacità cognitive (QIT 66) e una tendenza a elaborare gli stimoli in modo semplicistico superficiale. Venivano riscontrati tratti narcisistici e una tendenza a divenire oppositivo a fronte di difficoltà o senso di incapacità. Dalla relazione del SerD del 22 settembre 2021 risultava positivo a cannabinoidi, cocaina e alcol.
‣ Dalla relazione del 29 settembre 2021 emergeva che, a seguito di litigi, il padre della signora lo aveva allontanato dalla casa di Pradalunga così che si era Pt_2 trasferito temporaneamente a casa della madre della compagna approfittando del fatto che la madre stessa era assente per un ricovero ospedaliero.
‣ Con decreto provvisorio emesso in data 8 febbraio 2022 il tribunale per i minorenni dava atto che la madre del minore aveva subito due ricoveri in psichiatria a seguito di scompenso psichico così che il minore era stato collocato provvisoriamente, con il consenso del tutore, in famiglia di pronto intervento;
che il padre, contravvenendo alle prescrizioni, risultava positivo a plurime sostanze stupefacenti (cocaina, extasy, cannabinoidi e anfetamine); nonostante ciò, il tribunale aveva accolto la richiesta della madre di potere nuovamente sperimentare un collocamento in comunità per essere ricongiunta al figlio. Tuttavia, individuata la comunità e sperimentato un riavvicinamento del minore alla madre, quest'ultima vi aveva rinunciato. Il tribunale riteneva quindi necessario disporre c.t.u. per comprendere quali fossero i margini di recupero del ruolo genitoriale. Venivano quindi organizzati incontri protetti mensili con la sola madre e un incontro protetto mensile con il solo padre e, ogni due mesi, un incontro anche congiunto per l'osservazione della triade.
‣ La c.t.u., affidata alla psichiatra dottoressa escludeva che le Persona_3 competenze genitoriali, sia paterne che materne, fossero recuperabili. Alla luce degli approfondimenti della c.t.u. della personalità dei genitori, il tribunale per i minorenni ha accertato, unitamente agli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria, la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore, ha quindi ritenuto che il mantenimento di un legame di fatto con la madre e con il padre non sia nell'interesse del figlio ma anzi costituisca, in prospettiva evolutiva, un pregiudizio per il minore. Ha evidenziato che non solo la madre è stata valutata come irrecuperabile ma anche alla osservazione diretta degli incontri protetti con il figlio si è dimostrata incapace di riconoscerne i bisogni e di differenziarlo da sé. Anche i rapporti con il padre si sono rivelati negativi per le sue caratteristiche di personalità e per il cronico smodato e negato uso di sostanze stupefacenti, tutti elementi potenzialmente pericolosi per il minore, anche in una prospettiva evolutiva.
11. Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia hanno proposto appello, con due separati ricorsi, i genitori del minore. 11.1. Il signor ricostruito lo svolgimento del processo in primo grado, Pt_3
11 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
ritiene che la sentenza sia erronea e illegittima “in quanto lesiva del diritto del minore a mantenere il legame con il genitore biologico”. Si duole quindi della “omessa e/o insufficiente pronuncia sulla necessità di preservare il legame tra il genitore biologico ed il minore e sulla possibilità di un'adozione mite”. Osserva che “l'adozione di un provvedimento così estremo da parte del Tribunale dei Minorenni e le motivazioni ivi riportate sono in contrasto sia con le conclusioni della CTU che con le istanze della tutrice e difensore del minore e tengono conto solo di una parte degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e non dei fatti nel loro complesso. La figura paterna è stata relegata ad un ruolo marginale ed estremamente negativo, al quale vengono attribuite limitate capacità cognitive ed una tendenza ad elaborare gli stimoli in modo semplicistico e superficiale, portatrice di un atteggiamento ostativo rispetto al percorso comunitario della Signora Non è Pt_2 stata peraltro effettuata alcuna valutazione circa l'idoneità e le capacità genitoriali del Signor nonché del suo nucleo familiare.” Pt_3
Richiama quindi la valutazione effettuata da un perito di parte (la dott.ssa
[...]
secondo cui: “Il Sig. si approccia al colloquio testale dapprima Per_4 Pt_3 con fatica, in quanto ritiene non vi sia necessità di procedere in questo senso. Quando si presenta, però, l'esaminato appare disponibile e collaborativo. Dai test emerge un conservato esame di realtà ed una buona organizzazione del pensiero. Le risorse psicologiche, sebbene limitate, appaiono sufficienti ad affrontare gli stressors percepiti. Lo stile di coping appare caratterizzato da reazioni spontanee più che meditate, ma non emergono tratti di impulsività discontrollata. Il Sig. Pt_1 dimostra uno spiccato bisogno di autonomia e spesso tende a non condividere emotivamente le proprie vicende personali, pur godendo di buone competenze a livello interpersonale” (doc. 11). Richiama inoltre la relazione dell'educatrice dott.ssa datata 30/09/2021 sugli Per_5 incontri protetti padre-minore, da cui emerge altresì che il sig. “si comporti Pt_3 in modo adeguato nei confronti del figlio e sia attento a rispondere ai suoi bisogni primari. Il bambino … sembra essere sereno in presenza del padre” (doc. 4). Osserva infine l'appellante che, quanto alla relazione della ctu, il Tribunale per i Minorenni avrebbe messo in luce solo gli aspetti negativi relativi al padre, ovvero la negazione della assunzione di stupefacenti e quello che viene definito un assetto difensivo di tipo narcisistico che, a parere del Tribunale per i Minorenni, escluderebbe che il possa porsi come figura genitoriale sufficiente adeguata nei confronti Pt_3 del figlio. In altra parte della relazione la dott.ssa riferisce che “al netto della Per_3 negazione di comportamenti di abuso, il comportamento di si mantiene Pt_1 sostanzialmente collaborante con i servizi per quanto riguarda il perseguimento di obiettivi lavorativi ed abitativi nonostante una mancanza di critica rispetto alla problematicità della situazione e della tendenza ad attribuire a fattori esterni ogni problematica. Per quanto osservato nel periodo degli incontri protetti, l'interazione
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col figlio è sempre stata adeguata ed ha mostrato capacità di sintonizzarsi con lui e di leggerne i comportamenti, cosa che lo inorgoglisce e che attribuisce all'esperienza fatta con i nipoti”. Evidenzia quindi che “la capacità del padre nell'interazione con il minore e la sua naturale attitudine a relazionarsi con lui, sono state confermata da tutti gli operatori che hanno monitorato la situazione familiare.”. Quindi l'appellante così conclude: “Questi elementi positivi convivono certamente con gli aspetti di difficoltà delle figure genitoriali emersi nel corso del processo, tanto che il Signor all'udienza del 6 maggio 2023 chiedeva che rimanesse Pt_3 Pt_3 presso la famiglia affidataria “confido nel fatto che loro lo tengano perché a loro piace” (doc. 9). Il Signor ancor oggi, consapevole della sua Pt_3 Pt_3 situazione di difficoltà, ritiene che il collocamento del figlio presso l'attuale Pt_3 famiglia affidataria risponda all'interesse del minore ed è consapevole che, allo stato, i genitori affidatari siano maggiormente in grado di rispondere ai bisogni ed alle esigenze del figlio. Tuttavia, si ritiene anche che la positività alla cannabis (conseguente all'utilizzo di CBD per curare la propria insonnia) ed alla cocaina, ai cui controlli il Signor non si è sottratto nel corso del processo e da cui è Pt_3 risultato negativo per un periodo significativo (doc. 7 e 8) e la reazione dello stesso a detti esiti, non possano essere motivo sufficiente a recidere il legame con il minore, anche in considerazione delle risultanze sopra evidenziate che attestano l'attivazione paterna per il recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative ed alla bontà dell'interazione padre- minore sino ad oggi sperimentata. Alla luce dell'interesse alla conservazione del rapporto con il minore ed agli elementi positivi che sono emersi nel corso dell'istruttoria riguardo le capacità di interazione del Signor con il minor – Pt_3 sino a che è stato possibile effettuare gli incontri protetti – si rileva come il Giudice di prime cure abbia omesso di verificare quale ruolo avrebbe potuto rivestire il Signor nella vita del figlio minore valutando quindi la percorribilità di una Pt_3 Pt_3 adozione mite a favore dell'attuale famiglia affidataria, finendo con il ledere il diritto del minore a preservare il legame con il suo genitore biologico… Preme rilevare sul punto come la stessa consulente tecnica dott.ssa nelle proprie conclusioni, Per_3 riferisca come il rapporto con i genitori possa essere utile al minore per una reale conoscenza delle proprie origini e delle ragioni del suo affido, evitando la creazione di fantasie potenzialmente irrealistiche e patologizzanti. Anche la posizione degli affidatari sul mantenimento dei rapporti tra i genitori biologici e minore, relazionata nella CTU, è positiva, ritenendolo un bene per che “avrebbe quattro genitori Pt_3 che gli vogliono bene” e “per restare in contatto con la sua storia e le sue origini. Pensano che sarebbe meno traumatico per se questo avvenisse fin da quando è Pt_3 piccino, integrando gradualmente le loro figure, piuttosto di crescere con domande e scoprire poi la verità tutta di colpo”. 11.2. La signora ha concluso negli stessi termini del sig. Pt_2 Pt_3
13 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
condividendo espressamente i motivi dallo stesso esposti nella sua comparsa di costituzione nel procedimento 409/24. Nell'atto di appello (proc. 410/24) la madre del minore sI duole del fatto che il Tribunale ha messo in luce solo tutti gli aspetti negativi, riguardo ai genitori, tralasciando quelli positivi. In particolare, il Tribunale “…nel richiamare, nelle motivazioni, il percorso comunitario ha riportato solo il periodo Parte_6 legato allo scompenso psichico subito dalla sig.ra nel settembre 2021, a Pt_2 seguito dell'interruzione dell'assunzione dei farmaci, e non ha preso minimamente in considerazione la circostanza che la madre, in un quadro clinico compensato, ha dimostrato, nei primi mesi di vita del figlio, di essere in grado di occuparsi di lui (“La sig.ra ha dimostrato, supportata dalle operatrici, di sapersi prendere cura di Pt_2 in maniera sufficientemente adeguata e di essere in grado di soddisfare i Pt_3 bisogni di accudimento primario (allattamento, igiene e pulizia) del minore”
“L'equipe educativa ritiene che , con suo figlio, sia presente in maniera Pt_2 sufficientemente adeguata, sia a livello delle cure primarie, sia a livello affettivo” (cfr. Relazione del 28.05.2021 Istituto delle Suore Poverelle doc. 5) si Pt_2 impegna nella cura e nell'accudimento di suo figlio;
pur interpellando le educatrici, si dimostra abbastanza autonoma nell'esecuzione di quasi tutte le mansioni riguardanti il piccolo “In generale, nella relazione con suo figlio, dimostra di Pt_3 Pt_2 essere una mamma rispondente ai bisogni primari, e presente anche a livello affettivo. Spesso interagisce con lui, gli parla, sottolinea eventuali traguardi raggiunti, ricambia I gli propone giochi e stimoli diversi” (cfr. Relazione Tes_1 del 22.09.2021 Istituto delle Suore Poverelle doc. 6).. L'appellante si duole poi del fatto che il Tribunale abbia disatteso le stesse conclusioni della ctu “…la quale optava per una adozione mite (“Al momento, la frequentazione del minore con i genitori naturali potrebbe permettergli di integrare progressivamente nel tempo la storia delle sue origini e le motivazioni della sua collocazione attuale senza traumi eccessivi, come nel pensiero degli affidatari anche i considerazione del fatto che ha sviluppato un buon attaccamento, che si affida a loro e non esprime disagio dopo gli incontri, se non molto frequenti. Inoltre gli affidatari valorizzano la dimensione affettiva e sottolineano l'assenza di maltrattamento, non sono assolutamente stigmatizzanti nei confronti del disturbo mentale e sentono di poter meglio accompagnare nella sua crescita in questo modo” (cfr. CTU del Pt_3
14.04.2023) e forniva, altresì, indicazioni per la concretizzazione della stessa (“In questa cornice si potrebbe pensare ad incontri inizialmente abbastanza distanti, finalizzati a conoscere I genitori piuttosto che a costruire un rapporto, da rimodulare in funzione della crescita, dei bisogni del minore e dell'evoluzione della situazione” (cfr. CTU del 14.04.2023). Ed a ciò si aggiunga che anche la tutrice del minore, Avv. Cristina Maccari, nelle proprie conclusioni depositate, nel procedimento di primo grado, chiedeva che venisse valutata la percorribilità di una adozione in casi
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particolari ai sensi dell'art. 44 lett. D) L. 184/83 del minore stante le conclusioni della CTU.” Ritiene in conclusione l'appellante che “il Giudice di prime cure omettendo di prendere in considerazioni le suddette risultanze istruttorie ha finito per ledere il diritto del piccolo ad accedere alla dimensione affettiva dei genitori biologici”. Pt_3
Ha infine chiesto una integrazione istruttoria a mezzo ctu in quanto “Lo scorso 25 ottobre la sig.ra ha fatto ingresso nella Comunità Campo dei Fiori di Varese e Pt_2 attualmente il suo percorso sta procedendo positivamente (doc. 8)”.
12. Si è costituita in giudizio la tutrice e difensore del minore, Avv. Cristina Maccari che ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata. La tutrice, ripercorso tutto l'iter processuale, con particolare riferimento ai plurimi tentativi di sostegno alla madre del minore, rivelatisi tutti fallimentari, e alla negazione rispetto all'uso di sostanze da parte del signor viceversa Pt_3 ampiamente provato (tanto da far affermare alla CTU che “l'assetto difensivo di sia patologico e non semplicemente scelto” e ciò “contribuisca alla staticità Pt_1 della situazione, co-determinando il fallimento degli interventi”), ha illustrato i motivi per cui, rispetto al primo grado, conclude diversamente, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La tutrice ha evidenziato che “Nelle more tra la pronuncia della sentenza di primo grado, il deposito dell'atto di opposizione ed il deposito della presente memoria si sono evolute negativamente alcune circostanze relative alla vita affettiva dei genitori biologici e al loro tentativo di recuperare le competenze genitoriali;
ciò non depone a favore dell'affidabilità della coppia genitoriale che evidentemente non sarebbe in grado di offrire la piccolo un minimo di stabilità emotiva.”. Pt_3
Ha quindi evidenziato le rilevante sofferenza psichica della signora e la Pt_2 negazione, da parte del sig. della riscontrata positività all'uso di Cocaina, Pt_3
Cannabinoidi e Alcol. Quanto alla ctu, effettuata una valutazione delle loro condizioni psico-fisiche e dei tempi di recupero delle loro funzioni genitoriali, la dott.ssa faceva “delle Per_3 considerazioni aperte a possibili variabili. Le variabili riguardavano la criticità delle condizioni psichiche della mamma, l'ambiguità del padre e la sostanziale assenza di qualunque evoluzione apprezzabile. Evidenzia la consulente del tribunale come
“Tutta la vicenda appare caratterizzata da una mancata attuazione di propositi ed impegni, col risultato che il processo di acquisizione di sufficienti competenze genitoriali, già lungo in partenza, non ha prodotto risultati, scontrandosi con il muro di gomma della negazione della criticità”. Se per il signor dotato di risorse Pt_3 cognitive ed affettive che si collocano in un'area più evoluta rispetto a quelle della signora si può parlare di una mancata volontà di utilizzarle in un percorso di Pt_2 costruzione della paternità, per la mamma di non si può parlare di una scelta. Pt_3
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La signora infatti, si colloca clinicamente ad un livello psicotico che la rende Pt_2 incapace di autodeterminarsi agendo sulla base dell'emotività o del bisogno del momento senza essere in grado di valutarne le conseguenze. In una situazione come la presente, caratterizzata da uno stallo così marcato, risulta difficile immaginare un percorso che possa permettere un pieno recupero delle capacità genitoriali, tantomeno in tempi compatibili con i bisogni educativi del piccolo ” Pt_3
13. La Corte ritiene che gli appelli proposti, separatamente, dai genitori del minore debbano essere respinti, sussistendo lo stato di abbandono del minore Pt_3
Anzitutto si evidenzia che entrambi gli appellanti, pur richiedendo la revoca dello stato di adottabilità del minore, di fatto si sono limitati a richiedere il mantenimento dei rapporti, anche non frequenti, con il figlio chiedendo poi una “adozione mite”, richiamando espressamente la adozione ai sensi dell'art. 44 l.D legge adozione. Come è noto, la domanda ex art. 44 lettera D è inammissibile in questa sede, essendo competente il Tribunale per i Minorenni;
in ogni caso è una domanda che presuppone, come richiesto, la revoca dello stato di adottabilità. Ove invece si ravvisi lo stato di abbandono, può valutarsi se vi siano o meno i presupposti per una adozione legittimante c.d. “aperta”, domanda che non è stata formulata espressamente dagli appellanti ma che deve essere presa in considerazione anche di ufficio, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2023. In ogni caso, gli appellanti chiedono di poter mantenere un rapporto con il figlio, evidentemente anche in caso di conferma della dichiarazione di adottabilità. Prodromica a tale valutazione è dunque la verifica della sussistenza o meno dello stato di abbandono. Una volta accertato lo stato di abbandono, va verificato se sia o meno nell'interesse del minore il mantenimento dei legami con la famiglia di origine. Si concorda con la valutazione prognostica esposta dalla tutrice. Le condizioni dei genitori del minore, per motivi diversi, sono gravi e non modificabili in tempi brevi. Bisogna dare atto che di ciò gli appellanti stessi appaiono consapevoli, avendo manifestato anche gratitudine verso la famiglia affidataria, che sta crescendo il loro figlio e presso la quale chiedono che rimanga, tanto da Pt_3 prospettare una adozione mite ex art. 44 lettera D legge adozione. Peraltro, la Corte ritiene che, a fronte anche della imprevedibilità dei comportamenti degli appellanti nonché della assoluta incostanza di ogni progetto di vita e riabilitativo, una piena appartenenza di alla famiglia che lo accoglie, attraverso Pt_3 la adozione legittimante, sia per lui più tutelante e maggiormente rispondente ai suoi bisogni e interessi, valutata anche la sua tenera età. Più volte la signora ha tentato percorsi comunitari, sempre falliti. Da ultimo, Pt_5 nell'atto di appello, si dava atto del positivo inserimento presso la Comunità Campo dei Fiori di Varese;
pochi mesi dopo gli operatori riferivano che aveva abbandonato la Comunità per trasferirsi all'Isola d'Elba; nuovamente, in udienza, la signora ha Pt_5
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riferito di avere lasciato l'isola per trasferirsi presso il padre, nuovamente manifestando l'intenzione di aderire a un percorso terapeutico, consapevole di non riuscire, da sola, a superare le sue problematiche, sia di dipendenza da sostanze che psichiche. Nella relazione della Comunità di Varese, prodotta con l'atto di appello, si legge che la signora ha fatto ingresso in Comunità il 25.10.2023 su invio del Pt_5
SerT di Bergamo “con una diagnosi di Disturbo da uso di stimolanti (cocaina) di grado grave, Disturbo da uso di alcol di grado grave, Disturbo da uso di tabacco di grado moderato. La signora è in carico anche al CPS di Nembro con una diagnosi di Disturbo di personalità con tratti emotivamente instabili”. E' evidente che solo un lungo percorso terapeutico in struttura residenziale, senza interruzioni, potrà consentire alla madre del minore di ritrovare un qualche equilibrio. La ctu descrive anzitutto la anamnesi familiare, esponendo le difficili condizioni di vita della signora e del fratello, entrambi seguiti dal T.M. ed entrambi Pt_5 allontanati dalla famiglia, con genitori con diverse problematiche, anche legate all'uso di sostanze e fortemente trascuranti, anche se non maltrattanti. Si legge che “Dalla lettura degli atti del procedimento n. 1527/08 a tutela dei minori emerge una Pt_2 descrizione di inizialmente come una ragazzina più matura della sua età, Pt_2 abbastanza consapevole della situazione di disagio in cui versa, collaborativa con gli interventi proposti, che sviluppa in seguito una crisi adolescenziale caratterizzata da intensa disforia, intolleranza alle regole, condotte a rischio (quali abuso di sostanze, promiscuità sessuale in stato di intossicazione) che poi pare parzialmente rientrare, senza però che la ragazza riesca a raggiungere un sufficiente livello di funzionamento sul piano sociale, scolastico e lavorativo. Il fratello di contro manifesta comportamenti più ribelli e difficili da contenere, per cui si rende opportuno l'allontanamento dall'ambiente di vita.”. La ctu ripercorre quindi nel dettaglio l'iter di questo procedimento e il contenuto delle relazioni, sopra richiamato. In relazione alla signora osserva: Pt_5
“Il nucleo della psicopatologia di è infatti, a mio parere, costituito dalla Pt_2 presenza di intense angosce abbandoniche: fino a che l'età glielo ha permesso ha reagito con un'adultizzazione precoce (stabilizzava il legame invertendo la relazione e prendendosi cura della madre). Con l'adolescenza tale assetto difensivo non ha più retto e sono emersi in primo piano quei comportamenti sregolati legati all'identificazione con la mamma (che a sua volta abusava di sostanze, aveva comportamenti sessuali promiscui, non metteva regole né limiti). Successivamente, con la fine dell'adolescenza e la presa in carico del CPS si assiste per un periodo ad un apparente miglioramento nel funzionamento sociale e lavorativo, ma la ricerca del benessere, associata ad un funzionamento mentale caratterizzato da difficoltà nel contenimento delle emozioni e da una bassa soglia di tolleranza alla frustrazione, suggestionabilità e scarso esame di realtà, l'hanno poi indotta a cercare una
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“soluzione per i suoi traumi”, attraverso l'assunzione di allucinogeni all'interno di una setta, determinando nei fatti un sovraccarico emotivo ed il primo episodio psicotico. Pur essendo attualmente critica rispetto alla soluzione adottata, non riesce tuttora ad accettare di investire seriamente in un percorso terapeutico, permanendo l'aspirazione ad una soluzione magica, che si esprime nella convinzione che starà bene se potrà vivere con compagno e figlio. di cui ha bisogno. in questo CP_3 scenario, assume le caratteristiche di un oggetto riparatore, all'interno di una fantasia in cui, con la presenza del figlio e del compagno, lei starebbe bene e quindi non c'è motivo per non farlo vivere con loro. A mio parere, però, anche se a domanda diretta tende a negarlo, presenta però anche una dolorosa consapevolezza Pt_2 dei propri limiti: pur affermando di essere motivata a farsi carico del piccolo, ritenendosi in grado di dargli tutto l'amore di cui ha bisogno e chiedendo che venga affidato a loro, eventualmente con un supporto educativo domiciliare per l'intera giornata pare a tratti farlo più per compiacenza nei confronti di che per Pt_1 effettiva convinzione. La ricaduta nella cocaina, immediatamente successiva alla ripresa degli incontri, la superficialità con cui non collabora neanche formalmente con la psicologa del CPS, l'iniziativa di andare a fare la stagione all'Elba in corso di valutazione, la “pretesa” di vedersi “restituire” senza apportare alcuna CP_3 modifica alla sua vita etc, sono comportamenti che possono essere letti in molti modi diversi e complementari: come mancanza di insight, intolleranza alla frustrazione, incapacità di adottare comportamenti funzionali al raggiungimento degli scopi che si propone, aspettativa “magica” (come già con la setta) di guarigione, incapacità di elaborazione di situazioni complesse e di mentalizzazione delle contraddizioni e dei nessi causa-effetto. E' però anche vero che sa, per sua stessa esperienza, il Pt_2 dolore che deriva dall'avere genitori inadeguati e credo che provi anche a
“proteggere” da un simile destino, pur non riuscendo al contempo ad accettare CP_3 una separazione da lui nè a frustrare il desiderio del compagno. Tale interpretazione è parzialmente confermata anche da alcuni scambi riferiti dagli affidatari, in cui affermava di essere troppo giovane per essere una buona mamma e chiedeva
Pt_2 se non potevano adottarlo loro. Il quadro clinico è ulteriormente complicato dalla presenza di scivolamenti psicotici e dalle caratteristiche dell'ideazione, che appare povera ed assolutamente concreta, che pone il suo funzionamento ad un livello psicotico anche in fasi di compenso. In altre parole, anche nei momenti di
Pt_2 maggior benessere non è in grado di utilizzare difese sufficientemente evolute da permetterle un buon funzionamento. Accanto alla scissione ed all'identificazione proiettiva, difese tipiche dell'organizzazione borderline di personalità, si può vedere come utilizzi il diniego (ignorare ciò che è disturbante, come se non
Pt_2 esistesse) rispetto alle conseguenze della sua situazione. Alla mia osservazione, dopo spiegazioni sufficientemente chiare, pare mostrare una buona comprensione,
Pt_2 ed a tratti anche una gratitudine per essere stata compresa. La sua fragilità però la
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porta a non riuscire a tollerare il carico di emozioni negative conseguenti, col risultato che reagisce all'insorgenza dell'angoscia cercando di evitarla o placandola con le sostanze o negando la comprensione appena raggiunta. In tale dinamica va a mio avviso interpretata la lunga storia di adesione e rifiuto dell'intervento comunitario, cui si è assistito anche durante il procedimento: spinta dall'angoscia di perdere il figlio, accetta il ricovero dove, spinta dall'angoscia di separazione dal compagno, non riesce a restare, in un'occasione sviluppando anche uno scompenso psicotico. Si noti come i bisogni di attaccamento restino scissi e quindi non integrabili né mediabili. Inoltre, il diniego si allarga alle conseguenze concrete delle sue scelte, sia per quanto riguarda la mancata adesione ai percorsi che per l'abuso di sostanze, mantenendo l'aspettativa di vedersi restituire il figlio. Un livello di funzionamento così basso, l'utilizzo massivo di difese arcaiche, la presenza di un esame di realtà precario e la presenza di terapia farmacologica pongono il problema della diagnosi differenziale tra disturbo di personalità con scivolamenti e franca psicosi in remissione… non è in grado di sostenere da sola il carico emotivo, un Pt_2 trattamento ambulatoriale, come evidente dalla storia degli ultimi anni, è sostanzialmente inefficace sul piano del cambiamento, in quanto l'insight viene velocemente perso, il che pone l'indicazione per un intervento intensivo in regime residenziale….”. In relazione al sig. la ctu osserva: Pt_3
“…IZ all'osservazione iniziale si presenta come una persona arrabbiata per la positività alle sostanze, di cui nega l'assunzione sia nell'attualità che nel passato, stressata per la procedura giudiziaria ed acritica rispetto alla condizione clinica di
Nel contesto della totale negazione dell'assunzione di sostanze, Per_6 Pt_1 ha riferito all'AS Farruggia che anche il Dr. aveva dubbi, utilizzando in Per_7 questo modo l'informazione sulla possibilità di fare il re-test sul capello. Questo atteggiamento ambiguo e reticente viene mantenuto anche al SE e rende difficile, al di là dei risultati degli esami, avere un'idea precisa del profilo di utilizzo. Il Dr. riferisce che il monitoraggio urinario ha dato esito negativo per cocaina e Per_7 positivo per cannabinoidi, ma dato che le due sostanze vengono eliminate in tempi diversi non è possibile essere certi. Per loro è difficile provare a intervenire, al di là del controllo, su una persona che non accetta il problema e che anche con loro è ambigua e contraddittoria: ad esempio, ha proposto il controesame sullo stesso campione ma non ha fatto nulla. Nel corso dell'indagine si sono riscontrate altre positività: ha continuato a negare l'assunzione di stupefacenti ma ha Pt_1 dichiarato quella di CBD, motivandola col fatto che è legale, per combattere l'insonnia. Al colloquio spiego che non si tratta solo di un problema di legalità o meno (dato che nel Decreto è incluso anche l'alcool) ma di capacità di comprendere quali siano i percorsi attuabili per cui ci si dovrebbe rivolge ad un medico, invece di gestire le cose da solo con le sostanze. non è d'accordo ma dichiara che Pt_1
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avrebbe smesso di assumerla e che avrebbe avuto i controlli successivi negativi: in realtà il campione urinario una volta non conteneva creatinina e la volta successiva sembra abbia tentato di sostituirlo (lui sostiene che gli stava cadendo il portafoglio). Si attende quindi per una conferma l'esame del capello, che però rilascia colore per cui l'esito negativo non è attendibile a causa della diversa metodica da utilizzare col capello naturale e quello tinto. Il monitoraggio urinario è stato sospeso per incompatibilità con gli orari di lavoro, il campione urinario era negativo e si dovrà attendere il referto del prossimo esame del capello, per avere altri elementi. Anche in questa occasione nega assolutamente non solo qualsiasi abuso, ma anche di Pt_1 aver tinto i capelli, diventando irritabile, svalutante nei confronti del servizio, sfidante nei confronti della scrivente (pretendendo di vedere le prove) e confermando di fatto il suo atteggiamento decisamente ambiguo. L'assoluta convinzione con cui nega gli abusi e la presenza di numerosi reperti positivi mi avevano già precedentemente indotto a considerare, come ipotesi diagnostica alternativa, la presenza di stati dissociativi con amnesia ma dalla raccolta anamnestica e dall'indagine clinica non emergono elementi suggestivi di tale possibilità. Esclusa l'amnesia dissociativa, avevo anche fatto svolgere una valutazione con test proiettivi, per valutare se emerge un qualche elemento utile a chiarire la dinamica. Nel complesso, infatti, mi appariva come una persona dotata potenzialmente di Pt_1 buone risorse sia cognitive che affettive ma che presentava importanti cadute sul piano dell'utilizzo di sostanze e su quello della comprensione delle condizioni psichiche di , quindi negazione dei problemi. Nonostante abbia a più riprese Pt_2 ribadito che il non ammettere un problema è di per sé cosa grave, soprattutto nel contesto di un procedimento di adottabilità, in quanto impedisce di trovare soluzioni e di costruire un rapporto di effettiva collaborazione con i servizi, ha Pt_1 perseverato nel suo atteggiamento di negazione dell'utilizzo. Come sopra accennato, tale mancata assunzione di responsabilità e la struttura difensiva del falso sé lo portano a scaricare la colpa esclusivamente su , con potenziali conseguenze Pt_2 sul suo già precario equilibrio. La negazione di è quindi a mio avviso Pt_1 intenzionale e va inquadrata nell'ambito della “malafede” … quello che voglio mostrare è come l'assetto difensivo di sia patologico e non semplicemente Pt_1 scelto, contribuisca alla staticità della situazione, co-determinando il fallimento degli interventi e peraltro sgravandosi del senso di colpa e sia potenzialmente destabilizzante per chi gli sta intorno. Ho quindi concordato con i servizi di programmare, dopo l'esito del capello di , un incontro in sua presenza: la Pt_1 comunicazione distorta della posizione del SE (aveva detto all'AS Farruggia che anche il SE dubitava dell'attendibilità dei risultati di laboratorio) poteva infatti essere evidenziata solo in presenza di entrambi i servizi, nella speranza che questo potesse servire a consapevolizzarlo delle conseguenze della sua ambiguità nell'esito della valutazione, a responsabilizzarlo e a poterne poi discutere in coppia. L'incontro
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è stato poi complicato dal fatto che il capello rilasciava colore, per cui sono stati illustrati a i vari esiti positivi e la possibilità di sottoporre il campione ad Pt_1 un nuovo esame con la metodologia corretta, cosa che rifiuta di fare perché costa 200 euro. nega di essersi tinto i capelli ed è contraddetto dall'AS che aveva Pt_1 notato un colore più scuro del solito e si dispiace di non aver fatto domande in merito nel corso del loro incontro. Il Dr. spiega poi che le positività ai Per_7 cannabinoidi possono essere spiegate dall'assunzione di CBD ma che tale sostanza non è autorizzata per uso umano, che il decreto richiede la negatività e, su richiesta dell'AS chiarisce che non è possibile distinguerla con gli esami dal THC. Pt_1 sottolinea la negatività delle urine alla cocaina, che secondo il Dr. non ne Per_7 esclude comunque con sicurezza l'assunzione per il rapido metabolismo. Viene inoltre chiarito che il re-test è sempre a carico dell'utente e che non ci sono dubbi sulla positività, dati i numerosi reperti, dal suo punto di vista. chiede le Pt_1 prove della contraffazione da parte sua delle urine, al che spiego che comunque io mi devo attenere a quanto risulta dagli esami. Nel colloquio finale la mancanza di una vera adesione ai progetti messi in campo per il sostegno della coppia genitoriale da parte di entrambi, con la conseguente condivisione di responsabilità, viene chiarita. Specifico che tale mancata adesione, anche se avviene per motivi diversi, determina una situazione di stallo per cui a due anni dalla nascita del minore non si sono ancora potuti osservare veri cambiamenti, se non la casa ed il lavoro di . Pt_1
afferma, per l'ennesima volta, che non avrà più positività e, per la prima Pt_1 volta, pare almeno parzialmente consapevole del malessere di e del suo Pt_2 bisogno di cura, tanto che l'ha invitata ad accettare l'ingresso in comunità, rassicurandola sul fatto che non l'avrebbe abbandonata ma sarebbe andato a trovarla ogni volta che poteva. In questo contesto pare anche poter accettare che la situazione attuale sia troppo compromessa per potersi fare carico del bambino e si critica per la superficialità con cui è stato concepito. Per quanto riguarda l'aspetto clinico, ritengo che presenti caratteristiche inquadrabili in un assetto di Pt_1 personalità caratterizzato da un'autostima bassa che nega a se stesso ed agli altri, proponendosi con un falso sé nella relazione. Tale ipotesi, espressa nei colloqui, è condivisa da . Si tratta quindi a mio parere di un assetto difensivo di tipo Pt_1 narcisistico, con difficoltà ad entrare in relazione e quindi a mostrare le proprie aree fragili e deficitarie che vengono ipercompensate o proiettate all'esterno. Il suo bisogno di ammirazione trova corrispondenza nell'idealizzazione di , Pt_2 rendendo attualmente stabile il legame, e nella sua disponibilità ad essere colpevolizzata per la situazione attuale, scotomizzando così anche di fronte a sé stesso la gravità dei suoi comportamenti. La negazione della bassa autostima lo porta quindi ad atteggiamenti arroganti, all'ambiguità e a reazioni disforiche (come nel caso degli ultimi comportamenti col SE) ed all'aspettativa irrealistica di essere credibile, come con , determinando di fatto uno stallo. Mantiene però Pt_2
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costantemente il controllo della propria impulsività. Esibisce inoltre le sue migliori capacità relazionali col figlio, evidenti anche negli incontri protetti, come espressione dell'esperienza maturata con i nipoti, senza però riuscire ad accedere ad una dimensione più profonda. Non posso esprimermi con sicurezza sulla condizione di abuso di sostanze, nel senso che in assenza di una sua collaborazione non è possibile né quantificarlo né approfondire le dinamiche che la sottendono. Ritengo però verosimile che lui sia consapevole tanto del fatto di assumerle che di quello di essersi tinto i capelli, quindi che menta consapevolmente, nel contesto di una convinzione di soggettiva di essere in grado di fare il padre senza alcun bisogno di sottomettersi ai decreti, in un contesto di arroganza compensativa dell'autostima…”.
Dopo la consulenza sono ancora cambiate molte cose, sia nell'assetto di coppia che nei progetti di vita dei genitori, a riprova che la situazione di stallo, cui si riferisce la consulente, è data dalla incapacità e/o impossibilità degli appellanti di modificare radicalmente le proprie condotte di vita e affrontare seriamente le rispettive diverse problematiche. Non è dunque vero, come sostiene l'appellante, che il Tribunale si sia limitato a “punire” il sig. per aver negato l'abuso di sostanze. Non è certo Pt_3 solo per questo aspetto che la prognosi, nei suoi confronti, è negativa. Il quadro di personalità che la ctu ha evidenziato lo porta ad una estrema instabilità e alla mancanza di progettualità anche in relazione alla genitorialità, fosse anche solo per mantenere mensilmente (come da lui detto) i rapporti con il figlio. La consulente, quindi, concludeva nei seguenti termini:
“…La situazione in esame si caratterizza a mio avviso principalmente per tre fattori: la criticità delle condizioni psichiche della mamma, l'ambiguità del padre e la sostanziale assenza di qualunque evoluzione apprezzabile. Fin da prima della gravidanza e dopo lo scompenso psicotico, il CPS ha ritenuto opportuno un percorso comunitario per e la relazione del padre sia con i servizi che con le sostanze Pt_2 pare non essersi modificata, pur essendo le ultime urine negative. I primi segnali di cambiamento riguardano la maggiore consapevolezza di dei problemi di Pt_1
e dalla necessità di essere assolutamente astinente dalle sostanze. In altre Pt_2 parole, dopo mesi di lavoro, in coordinazione con i servizi preposti, intervenuti già da anni, e con lo stimolo della CTU in corso, non sono ancora in grado di sapere né se accetterà un percorso riabilitativo né se sarà negativo al prossimo Pt_2 Pt_1 controllo ed ai successivi. Tutta la vicenda, infatti, appare caratterizzata da una mancata attuazione di propositi ed impegni, col risultato che il processo di acquisizione di sufficienti competenze genitoriali, già lungo in partenza, non ha prodotto risultati, scontrandosi contro il muro di gomma della negazione delle criticità. Vorrei prima di procedere spiegare che la diagnosi di disturbo di personalità di per sé è poco esplicativa, in quanto ogni singola struttura può essere collocata lungo un continuum di gravità in base al funzionamento sociale e
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lavorativo, alla pervasività, alla possibilità di utilizzo di difese più o meno arcaiche. In tal modo i vari disturbi di personalità possono a loro volta essere collocati lungo un continuum che parte dal livello psicotico per giungere a quello nevrotico e sfumare in caratteristiche personologiche sufficientemente sane, o
“normonevrotiche”: in altre parole tutti gli esseri umani hanno bisogno di modulare l'autostima, di avere relazioni sociali stabili, di confrontarsi e gestire le proprie emozioni e quanto più sono evolute le difese, tanto più ci si trova nell'area della salute psichica. Ritornando alla situazione in esame, le risorse cognitive ed affettive di , si collocano in un'area di funzionamento più evoluta rispetto a quelle di Pt_1
ed il fatto che, pur se potenzialmente presenti non sono stata utilizzate in un Pt_2 percorso di costruzione di una paternità, si colloca a mio avviso nell'area della scelta. Al contrario, le condizioni di , aggrappata al compagno e incapace di Pt_2 sostenere le sua angosce, pare collocarsi clinicamente ad un livello psicotico, che la rende incapace di autodeterminarsi, nel senso che tende ad agire in base all'emotività o al bisogno del momento, senza tener conto delle conseguenze. Ad esempio, stanca è andata a riposare senza tener conto del pericolo, angosciata ha assunto cocaina aspettandosi comunque di poter riavere il figlio, in preda all'angoscia abbandonica ha lasciato o non ha investito il percorso comunitario. Generalmente. la struttura narcisista ha un impatto minore rispetto a quella borderline sulla genitorialità, in quanto il genitore narcisista sfavorisce la separazione ma non l'individuazione (il bambino resta un supporto all'autostima del genitore, che trova conferma nei suoi successi) mentre quello borderline tende a costruire relazioni prevalentemente simbiotiche, ma non tollerando la separazione: si noti a questo proposito che nella vicenda lo scompenso di avviene nel Pt_2 periodo in cui dopo lo svezzamento, inizia la fase di esplorazione autonoma del Pt_3 mondo esterno. La genitorialità, dunque, per un genitore affetto da un disturbo borderline di personalità è un'esperienza molto difficile e richiede un elevato livello di supporto, sia nell'ambito familiare che terapeutico. In una situazione come la presente, caratterizzata da uno stallo così marcato, risulta difficile immaginare un percorso che possa permettere un pieno recupero delle capacità genitoriali, tantomeno in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore. Anche la situazione attuale, inoltre, non può essere considerata definitiva con sicurezza: dopo il primo episodio psicotico, con una componente verosimilmente anche esotossica, ve ne sono stati almeno altri due. Come tutte le malattie, anche i disturbi mentali non trattati tendono a peggiorare e anche se l'assetto diagnostico non cambia, lo fa l'impatto della psicopatologia su tutte le capacità del soggetto, incluse quelle genitoriali. Se
interrompesse l'abuso, sviluppasse una maggiore collaborazione e Pt_1 Pt_2 accettasse un percorso comunitario, la situazione potrebbe avere degli sviluppi e le mie considerazioni attuali potrebbero essere da rivedere. Credo comunque che il progetto terapeutico debba prevedere un periodo di comunità per , al termine Pt_2
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del quale rivalutare la situazione ed una presa in carico di entrambi i genitori da parte dello stesso SE, per monitorare le dinamiche di coppia ed evitare le manipolazioni della comunicazione. sta crescendo in un contesto in cui è ben Pt_3 inserito e curato, con affidatari che sono molto attenti nei confronti suoi, dei suoi bisogni di attaccamento e dei genitori naturali e disponibili a prendersi cura del minore in qualsiasi cornice giuridica per tutto il tempo necessario. Non vi sono quindi motivi per non ritenere adeguata l'attuale collocazione per il minore.”.
Tutti gli accadimenti successivi, tra cui anche la rottura della relazione sentimentale, (salvo poi una ripresa dei rapporti senza investimento sentimentale, almeno da parte del sig. così come lo ha dichiarato in udienza), non fanno che confermare Pt_3 tutte le valutazioni, specie quelle prognostiche, dalla consulente. Appare ormai evidente come i tempi di un recupero (del tutto ipotetico, a questo punto) delle capacità genitoriali sia del tutto incompatibile con i bisogni di crescita, di accudimento ed evolutivi di Pt_3
Rispondendo ai quesiti posti, la consulente evidenzia che:
“- La signora risulta affetta da un disturbo borderline di personalità Parte_2
(in allegato i criteri diagnostici) con scivolamenti psicotici e depressivi che sostengono un abuso di cocaina a scopo “autoterapeutico”. Manifesta una intensa fragilità dell'Io con compromissione del funzionamento sociale e lavorativo, una bassa tolleranza alle frustrazioni e conseguente impulsività che condizionano sia l'adesione ai percorsi terapeutici che le capacità genitoriali, che non paiono recuperabili in tempi compatibili con i bisogni del minore. Un notevole miglioramento in caso di adesione della stessa potrebbe essere conseguito con un percorso comunitario.
- Il signor presenta tratti di personalità di tipo narcisistico, Parte_1 associati a un consumo di sostanze stupefacenti rilevato ai test ma impossibile da indagare. Presenta risorse cognitive ed emotive che potrebbero permettere una buona evoluzione in un contesto di terapia ambulatoriale, con colloqui di supporto ed espressivi, volti ad esplorare dapprima le cause della sua ambiguità, quindi agli aspetti connessi con l'autostima. Anche con il raggiungimento dell'astinenza e con una forte motivazione, elementi entrambi assenti, si tratterebbe di un percorso lungo e complicato, con il problema aggiuntivo di dover raggiungere anche una capacità vicariante delle fragilità materne. - L'attuale collocamento del minore mi sembra adeguato ai suoi bisogni, sia per la capacità e disponibilità degli affidatari che per l'adattamento e l'attaccamento raggiunto. Per questo motivo, al contrario, pur se non espressamente richiesto, mi permetto di segnalare che un eventuale separazione dagli attuali collocatari potrebbe essere traumatica per il minore e andrebbe pertanto disposta solo in caso di necessità e con un'adeguata preparazione.”
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Le valutazioni approfondite della consulente, lette alla luce dei diversi accadimenti, anche successivi, porta a concludere che sussiste lo stato di abbandono del minore per la assoluta incapacità/impossibilità dei genitori di assumersi un compito genitoriale, situazione non modificabile in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore. Bisogna dare atto che di ciò gli appellanti appaiono consapevoli, tanto che la loro richiesta è, di fatto, limitata al mantenimento dei legami con il figlio. Hanno anche chiesto che il figlio rimanga nella famiglia ove si trova, con ciò mostrando di avere a cuore l'interesse primario del figlio.
In relazione al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine il Tribunale per i Minorenni ha motivato nei seguenti termini: “…il mantenimento di un legame di fatto con la madre o con il padre non è nell'interesse del minore e, anzi, costituisce, in prospettiva evolutiva, un pregiudizio per Non si può infatti non considerare che Pt_3 la madre è stata valutata come irrimediabilmente irrecuperabile, che già nell'attualità in occasione dell'incontro protetto a fini valutativi organizzato dalla c.t.u. la donna si è dimostrata incapace di riconoscere i bisogni del figlio e di differenziarlo da sé. Peraltro, tale apertura agli incontri avrebbe potuto essere valutata qualora i genitori avessero aderito alle indicazioni terapeutiche e si fossero quindi posti in condizione di poter frequentare il figlio mostrandosi adeguati. Tale condizione non si è verificata per nessuno dei due genitori. In conclusione, il Tribunale ritiene che a fronte del giudizio di irrecuperabilità della madre e del padre, non sussiste un interesse del bambino alla conservazione del legame con le figure genitoriali che possa prevalere sul bisogno di stabilità del minore e precludere la declaratoria dello stato di adottabilità. D'altra parte, non sussiste neppure un interesse di alla conservazione di un legame di fatto con la madre che risulta Pt_3 disfunzionale anche negli incontri protetti svolti nel corso del procedimento e neppure con il padre che per le sue caratteristiche di personalità e per il cronico, smodato quanto negato uso di sostanze stupefacenti costituisce un elemento potenzialmente pericoloso per il figlio. Il segnalato rischio di idealizzazione delle figure genitoriali appare meramente astratto ed eventuale e comunque recessivo rispetto alle prioritarie considerazioni ampiamente svolte. Nessun parente del ramo materno e del ramo paterno risulta aver dato la disponibilità ad essere valutato per l'affido del minore. Risulta per certo che nessun parente ha instaurato alcun legame con il minore né ha chiesto di vederlo….”. A parere degli appellanti il Tribunale non avrebbe sul punto seguito le conclusioni della ctu, che aveva proposto il mantenimento dei rapporti con i genitori, senza motivare in modo convincente e approfondito. In realtà, a parere della Corte, è vero il contrario, ovvero che la consulente non ha approfondito questo aspetto in modo particolare e lo ha prospettato soprattutto in via
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astratta, subordinandolo anche al verificarsi di determinate condizioni che, allo stato, non si sono verificate. Sul punto la consulente ha scritto:
“…Per quanto riguarda la continuità dei rapporti con le figure genitoriali, premetto che è ancora presto per sapere come si evolverà la situazione dei genitori. Al momento, la frequentazione del minore con i genitori naturali potrebbe permettergli di integrare progressivamente nel tempo la storia delle sue origini e le motivazioni della sua collocazione attuale senza traumi eccessivi, come nel pensiero degli affidatari, anche in considerazione del fatto che ha sviluppato un buon attaccamento, che si affida a loro e non pare esprimere disagio dopo gli incontri, se non molto frequenti. Inoltre, gli affidatari valorizzano la dimensione affettiva e sottolineano l'assenza di maltrattamento, non sono assolutamente stigmatizzanti nei confronti del disturbo mentale e sentono di poter meglio accompagnare nella sua crescita in Pt_3 questo modo. In questa cornice si potrebbe pensare ad incontri inizialmente abbastanza distanti, finalizzati a conoscere i genitori piuttosto che a costruire un rapporto, da rimodulare in funzione della crescita, dei bisogni del minore e dell'evoluzione della situazione. Va tenuto in considerazione che si tratta di persone problematiche, per cui la possibilità che tanto la coppia quanto i singoli possano subire cambiamenti, con ripercussioni tanto positive che negative sul minore, è al momento presente per cui è necessario un monitoraggio con continuità delle presa in carico dei servizi. Allo stato attuale, in un contesto protetto, non vedo attualmente elementi di rischio per lo sviluppo del minore. Proporrei di introdurre le figure genitoriali separatamente in un primo tempo, subordinatamente alla negatività di alle sostanze e tenuto conto delle condizioni cliniche di , in modo Pt_1 Pt_2 che eventuali cambiamenti dell'uno o dell'altro non si riversino sul minore.
… Verosimilmente, anche tenuto conto della posizione degli affidatari, il rapporto con i genitori potrebbe essere utile al minore per una reale conoscenza delle sue origini e delle ragioni del suo affido, evitando la creazione di fantasie potenzialmente irrealistiche e patologizzanti. Ritengo che, considerata la complessa situazione dei genitori naturali, almeno in una prima fase, sarebbe opportuno che gli incontri avvengano con ciascun genitore separatamente e in modo distanziato nel tempo.” Si tratta di considerazioni condivisibili ma ben diverse rispetto a quanto ritenuto dagli appellanti. Sono anche legate al fatto che la consulente non esclude in assoluto che i genitori possano, in futuro, trovare un loro equilibrio e una compensazione, ma a condizione che accedano a percorsi terapeutici che, per quanto riguarda la madre, non può che essere un ingresso in struttura terapeutica. Anche solo per un mantenimento di rapporti con il figlio i genitori dovrebbero garantire qualità del rapporto medesimo e costanza (sia pure con i tempi indicati dalla ctu o, meglio, con i tempi più opportuni e tutelanti per il minore). Purtroppo, ad oggi, pur dopo un lungo lasso di tempo trascorso dalla nascita del figlio, questo non è ancora avvenuto e continuano a
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verificarsi molti mutamenti nella vita dei due genitori, cosa che rende incerto e potenzialmente destabilizzante un rapporto con il figlio. La singolarità del caso, e la conseguente difficoltà della decisione, sta nel fatto che i genitori appaiono consapevoli di ciò e hanno avanzato richieste in fondo tutelanti per il figlio, chiedendo che sia adottato (sia pure con lo strumento dell'art. 44 lettera D) dalla famiglia in cui si trova. Altra particolarità è che la famiglia affidataria non è segreta e che è consapevole della condizione dei genitori, non è giudicante ed è in grado di proteggere il minore anche nel caso si apra, in futuro, la possibilità di un incontro con i genitori.
Per questi motivi
neppure convince una chiusura totale e per sempre della possibilità di rapporti futuri tra il minore e i genitori biologici. Va detto che la importante sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 183/2023 non ha, per la verità, prospettato un fatto nuovo, nel senso che sono molto datate le prime pronunzie di Tribunali per i Minorenni che avevano già affermato la possibilità di un mantenimento dei legami con la famiglia biologica in adozione legittimante, giacché ciò che la legge 184/83 interrompe sono i legami giuridici e non necessariamente di fatto. Il dibattito nell'ambito della giustizia minorile è stato molto ampio e risale a più di un ventennio fa, analisi e valutazioni da tenere peraltro ben distinte dal dibattito sulla c.d. adozione mite, sviluppatosi in relazione alla possibilità di una applicazione ampia dell'art. 44 lettera d) l. 184/83. Si tratta di problematiche molto complesse anche perché connesse a studi effettuati nell'ambito di altre discipline, non giuridiche, che si interrogano sulla necessità della conoscenza delle proprie origini e della storia familiare e sulle conseguenti modalità per accedervi, compreso il mantenimento di legami, studi che, evidentemente, stanno avendo un riflesso diretto anche in campo giuridico. Questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare il proprio favore verso la adozione c.d. aperta, ma il mantenimento dei legami con la famiglia di origine non sempre è un bene per il minore, anzi, molto spesso è un male, nel senso che spesso è contrario ai suoi bisogni e interessi e può essere previsto solo a determinate condizioni, ovvero: che preesista un rapporto significativo con la famiglia di origine, che sia nell'interesse superiore del minore con una valutazione prognostica ancorata al caso concreto e non in astratto, che vi sia da parte della famiglia biologica una accettazione del collocamento del minore presso la famiglia adottiva, che non si sviluppino rapporti disturbanti da parte della famiglia di origine, che la famiglia adottiva, a sua volta, accetti la possibilità del mantenimento dei legami con la famiglia di origine da parte del figlio adottivo, che quest'ultimo sia in grado di comprendere e vivere la “doppia appartenenza” con serenità e non con angoscia. Va anche evidenziato che il fare i conti con le proprie origini e conoscere la propria storia familiare non necessariamente passa attraverso il mantenimento delle relazioni. Anche sotto questo profilo la legge adozione ha subito una evoluzione, tanto che il
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primo comma dell'art. 28, come sostituito dall'art. 24 della legge 149/2001, prevede che “il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni”. Nel valutare, nel caso concreto, se il mantenimento dei legami con la famiglia di origine possa o meno comportare, nel tempo, un beneficio per il minore ovvero non sia piuttosto per lui pregiudizievole e dannoso occorre dunque tenere in considerazione molti elementi. Fatte queste premesse, la proposta conclusiva della consulente circa il mantenimento dei legami del minore con i genitori è comprensibile ma è formulata in via ipotetica e astratta, con la premessa che “è ancora presto per sapere come si evolverà la situazione dei genitori”. La premessa teorica sottesa - verificato che non sono stati posti in essere maltrattamenti e che, nel corso della istruttoria, in alcuni momenti, sia la madre che il padre hanno avuto rapporti positivi con il figlio - è l'importanza che può avere per l'adottato, nel corso delle diverse tappe evolutive, soprattutto con il passaggio alla adolescenza, il rapporto concreto e non idealizzato con la famiglia di origine di cui si mantiene un ricordo. Va evidenziato che gli affidatari non sono affatto contrari al mantenimento dei legami con la famiglia di origine, come hanno più volte dichiarato, anche in sede di c.t.u.. è nella loro famiglia da quando ha nove mesi e ha sviluppato un senso di Pt_3 appartenenza pieno alla famiglia affidataria che, a sua volta, ha conosciuto i genitori biologici, proprio perché nasceva come famiglia affidataria. Gli affidatari hanno dimostrato particolare attenzione e sensibilità e, durante l'audizione avanti ai consiglieri onorari, hanno dichiarato: “…YA è arrivato da noi il 14.12.2021: aveva nove mesi. Inizialmente doveva essere un affido, tanto è vero che poco dopo abbiamo conosciuto i genitori… è un bambino sensibile, dolce e molto emulativo. Cerca gli altri bambini nel gioco anche perché è molto affettuoso e gioca poco da solo…. Da subito ha manifestato un bello slancio anche nei confronti dei nostri genitori e in generale dei nostri parenti…. non fa mai domande sul suo Pt_3 passato né fa mai riferimento alla mamma. Nelle poche volte in cui abbiamo affrontato il discorso lui faceva quasi finta di non sentire. Non parla mai neanche della Comunità. Prima o poi gli racconteremo la sua storia ma al momento stiamo aspettando di sapere quale sarà la decisione dei giudici…. Vorremmo procedere con l'adozione di Nell'ipotesi in cui la condizione attuale di affido dovesse Pt_3 prolungarsi vogliamo comunque che stia con noi. Nell'ipotesi in cui venga Pt_3 disposta una c.d. adozione mite non ci opporremo agli incontri con i genitori naturali, purché venga tutelato il benessere di Noi abbiamo conosciuto i genitori di Pt_3 Pt_3
e siamo loro emotivamente vicini, ma, considerate le loro difficoltà e considerato che non vede la madre da dicembre 2022 e il padre da agosto 2022 siamo un po' Pt_3 preoccupati per l'impatto emotivo che questi incontri possono avere su di lui.
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Riteniamo sia quindi importante preparare il bambino e graduare gli incontri, soprattutto perché al momento non sappiamo come stanno i genitori.”
Allo stato, la Corte condivide la valutazione fatta dal Tribunale, nel senso che non risponde ai bisogni e all'interesse attuale del minore una ripresa di rapporti con i genitori biologici, considerato che gli stessi non hanno intrapreso seri percorsi terapeutici e che si è anche rotta (o momentaneamente interrotta) la loro relazione sentimentale;
inoltre, è ancora molto piccolo ed è necessario che si sviluppi Pt_3 pienamente un attaccamento sicuro alla famiglia ove è collocato. Ciò non toglie che la famiglia adottiva potrà valutare, in futuro, quale sarà il bisogno e l'interesse del minore in relazione non solo alla necessaria conoscenza della sua storia ma anche rispetto a una eventuale conoscenza e/o frequentazione dei genitori biologici, e a condizione che questi ultimi abbiano compiuto seri percorso riabilitativi. Pertanto, sin da ora si può autorizzare la famiglia adottiva, nonché il minore, a richiedere eventualmente ai servizi specialistici competenti informazioni sui genitori biologici del minore e, ove ritenuto rispendente all'interesse di la riattivazione Pt_3 di incontri con i tempi e le modalità ritenuti dalla famiglia adottiva nell'interesse del figlio, in accordo con gli specialisti, nel caso in cui, in futuro, dovesse emergere un bisogno importante del minore di rivedere la madre o il padre o entrambi, bisogno riconosciuto come tale anche dagli specialisti o terapeuti. Si autorizzano altresì i genitori biologici a richiedere ai servizi sociali informazioni sul figlio;
valuteranno gli operatori quali informazioni sulle tappe evolutive del minore fornire ai genitori anche in base alle loro condizioni psico-fisiche e alla loro leale collaborazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da e da avverso la sentenza n. 152/2023, Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia il 21.11.2023 con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il Parte_3
12.3.2021, nel contraddittorio delle parti così provvede:
- RIGETTA gli appelli e conferma la sentenza impugnata.
- AUTORIZZA la famiglia adottiva e il minore a rivolgersi ai servizi specialistici nel caso in cui, in futuro, riterranno sia nell'interesse di avere informazioni relative Pt_3 ai genitori biologici ovvero verificare la possibilità di organizzare incontri tra il minore e la madre biologica e/o il padre biologico, con i tempi e le modalità che la
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famiglia adottiva riterrà più opportuni in accordo con gli specialisti e nell'interesse del minore.
- AUTORIZZA e a richiedere ai servizi sociali Parte_1 Parte_2 informazioni sul figlio;
valuteranno gli operatori quali informazioni sulle tappe evolutive del minore fornire ai genitori anche in base alle loro condizioni psico-fisiche e alla loro leale collaborazione.
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio
Si comunichi anche ai Servizi Socio-sanitari Val Seriana;
Controparte_4
[...]
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 8.11.2024
Pres. est. Maria Grazia Domanico
30
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere
Michele Stagno Consigliere
Francesca Lamera Consigliere onorario
Stefano Gaeta Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra indicati, promosse con ricorsi in appello depositati in data 22.12.2023 da:
nato il [...] in [...] e residente in [...]
(Bg), alla Via Vittoria n. 9, rappresentato e assistito dall'Avv. Chiara Brogni, con studio in Dalmine (Bg), Largo Europa n. 14, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Brescia del 19.2.2024
e in data 27.12.2023 da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vittoria n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Balduzzi del Foro di Bergamo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Brescia n. 2927-GPC/2023 del 14.1.2024
appellanti avverso la sentenza n. 152/2023, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia il 21.11.2023, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal tutore Parte_3
Avv. Cristina Maccari del Foro di Bergamo
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CON L'INTERVENTO
DEL P.G., in persona della dott.ssa Cristina Bertotti
DEL TUTORE-DIFENSORE DEI MINORI Avv. Cristina Maccari
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OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità
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CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE Pt_1
In via pregiudiziale e/o preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 152/23, cron. 212/23 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 21/11/2023 con ripristino degli incontri padre e figlio, anche in modalità protetta, con la prosecuzione del monitoraggio da parte del competente, da effettuarsi Pt_4 nelle more del presente giudizio. In via principale: Revocare lo stato di adottabilità del minore e comunque annullare la sentenza n. 152/23, cron. 212/23 Parte_3 del Tribunale per i Minorenni di Brescia per tutti i motivi esposti in atto, poiché illegittima ed errata in fatto ed in diritto per violazione del diritto del minore a mantenere il legame con il genitore biologico e conseguentemente disporre il ripristino degli incontri padre e figlio, anche in modalità protetta ed in riforma della sentenza appellata valutare la percorribilità di una “adozione mite” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 del minore da Parte_3 parte dell'attuale famiglia affidataria e in ogni caso mantenere i rapporti con il padre e la famiglia paterna. In via istruttoria: - Rimettere la causa in istruttoria e riconvocare la CTU per aggiornare ed approfondire la consulenza al fine di valutare se l'interesse del minore a non recidere il legame biologico debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali;
- disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado del giudizio n. 15/2021 R.G. ADS presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
PER L'APPELLANTE NATALI:
2 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
In via preliminare: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 152/23, Cron. 212/23 del 21/11/2023 notificata in data 27/11/2023 Procedimento N. 15/2021 R.G. ADS In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti, revocare lo stato di adottabilità del minore e comunque annullare la Parte_3
Sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 152/23, Cron. 212/23 del 21/11/2023 notificata in data 27/11/2023 Procedimento N. 15/2021 R.G. ADS, poiché contraddittoria ed illegittima, errata in fatto e in diritto, per violazione del diritto del minore a mantenere il legame con i genitori biologici e conseguentemente disporre, nel superiore interesse del minore, il ripristino degli incontri madre/figlio e in riforma alla sentenza appellata valutare la percorribilità di una “adozione mite” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 del minore
[...] da parte dell'attuale famiglia affidataria. Pt_3
In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento R.G. ADS n. 15/2021, del Tribunale per i Minorenni di Brescia. Si chiede di rimettere la causa in istruttoria e riconvocare la CTU per aggiornare la consulenza alla luce dell'intrapreso percorso comunitario da parte della sig.ra nonché al fine di valutare se l'interesse del minore a non recidere il Parte_2 legame biologico debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali.
INTERVENUTO P.G.:
Chiede il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata
PER IL TUTORE E DIFENSORE DEL MINORE:
In via principale: chiede la conferma della sentenza n. sentenza n. 152/2023, emessa in data 21/11/2023, con la quale il Tribunale per i Minorenni di Brescia, nell'ambito della procedura n. 15/2021 R.G. ADS, dichiarava lo stato di adottabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 152/23, emessa il 21.11.2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...]
3 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Seriate il 12.3.2021, figlio di e;
con immediata Parte_1 Parte_2 efficacia ai sensi dell'art. 10 L. adoz. ha dichiarato i genitori decaduti dalle responsabilità genitoriali con sospensione dei rapporti con la madre, il padre e ogni altro parente;
ha confermato la nomina di tutore in capo all'Avv. Cristina Maccari;
ha confermato l'attuale collocamento presso la coppia aspirante all'adozione fino alla definitività della sentenza;
ha posto le spese di ctu a carico dell'Erario.
2. Avverso la predetta sentenza in data 22.12.223 ha depositato ricorso in appello il padre del minore, che ha chiesto, in via preliminare, che siano Parte_1 subito ripristinati gli incontri tra padre e figlio, anche in modalità protetta, con la prosecuzione del monitoraggio da parte del Serd competente;
nel merito, ha chiesto revocarsi lo stato di adottabilità di con mantenimento dei legami con il genitore Pt_3 biologico e di “valutare la percorribilità di una “adozione mite” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 del minore da Parte_3 parte dell'attuale famiglia affidataria e in ogni caso mantenere i rapporti con il padre e la famiglia paterna”. In via istruttoria ha chiesto un approfondimento, riconvocando la medesima consulente già nominata, “…per aggiornare ed approfondire la consulenza al fine di valutare se l'interesse del minore a non recidere il legame biologico debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali”.
3. Avverso la sentenza, in data 27.12.2023 ha depositato ricorso in appello anche la madre del minore, che ha chiesto di revocare lo stato di adottabilità Parte_2 del minore e ripristinare i rapporti madre-figlio, mantenendo i legami con i genitori biologici, conseguentemente disponendo il ripristino degli incontri;
ha quindi chiesto di valutare la percorribilità di una “adozione mite” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 e, in via istruttoria, di convocare la consulente già nominata “per aggiornare la consulenza alla luce dell'intrapreso percorso comunitario da parte della sig.ra nonché al fine di valutare se Parte_2
l'interesse del minore a non recidere il legame biologico debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali.”
4. In data 30.4.2024 il P.G. ha depositato un parere del seguente tenore:
“…la sentenza impugnata ha correttamente esaminato, dopo lunga istruttoria, le condizioni dei due genitori e del minore, dichiarandone lo stato di adottabilità e dichiarando gli appellanti decaduti dalla responsabilità genitoriale, con sospensione dei rapporti con il minore;
richiamando quanto già esposto dal Tribunale, va rimarcato che dalla relazione aggiornata dei Servizi Sociali emerge che il Pt_3
(che non svolge regolare attività lavorativa) ancora adesso nega l'assunzione di stupefacenti, addirittura asserendo di aver svolto privatamente i controlli, risultati
4 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
positivi, nonostante non avesse assunto sostanze;
il 17.11.23 si è sottoposto all'ultimo esame tossicologico presso il SERD di Gazzaniga, ed è risultato ancora una volta positivo ai metaboliti dei cannabinoidi e della cocaina;
non può che ribadirsi il giudizio di impossibilità di recuperare le competenze genitoriali, poiché il persevera nell'uso di stupefacenti e nella negazione di tale circostanza;
Pt_3 quanto alla madre, dalla relazione di aggiornamento emerge che il 25.10.23 è stata inserita nella Comunità Campo dei Fiori di Varese, ma il 22.2.24 è stata sospesa per qualche giorno, perché intratteneva una relazione esclusiva con altro ospite (tale
); è poi rientrata in Comunità il 28.2.24, ma lo stesso giorno se ne è Per_1 allontanata con questo , per recarsi all'isola d'Elba; il 5.4.24 la ha Per_1 Pt_2 contattato telefonicamente il , ma poi non ha più risposto alle chiamate del Pt_4
Servizio; va, quindi, ribadito che per il minore (ben inserito nella famiglia collocataria dal 14.12.21, quando aveva solo 9 mesi) non vi è un interesse a mantenere i rapporti con i genitori, che sono entrambi rimasti ancorati alle rispettive situazioni di difficoltà, dalle quali non si sono affrancati;
chiede, pertanto, il rigetto delle impugnazioni.”.
5. All'udienza del 10.5.2024 è stata disposta la riunione dei due procedimenti e sono stati sentiti i procuratori delle parti, non essendo comparsi personalmente gli appellanti. Il difensore del signor ha riferito che il suo assistito si è trasferito Pt_3
a Bologna, dove avrebbe trovato una attività lavorativa, che si riservava di documentare;
il difensore della madre del minore ha riferito che la signora si è Pt_2 trasferita all'isola d'Elba, che non ha più la relazione affettiva con il quale è Per_1 Cont ripartito dall'isola, che ha preso contatti con il T locale e ha reperito una attività lavorativa (contratto a termine per una cooperativa che si occupa di pulizie).
6. Con ordinanza depositata in data 11.5.2024 la Corte ha disposto l'audizione degli affidatari, delegando per l'incombente i consiglieri onorari, e ha richiesto ai servizi sociali una relazione di aggiornamento in relazione alle condizioni di vita dei genitori del minore, eventualmente in collaborazione dei servizi territoriali dei rispettivi luoghi di dimora;
infine ha disposto la comparizione personale degli appellanti, rinviando all'udienza del 13.9.2024.
7. In data 12.7.2024 i consiglieri onorari hanno proceduto all'udizione degli affidatari del minore, alla presenza della curatrice. Gli affidatari hanno riferito che è stato Pt_3 collocato presso di loro il 14.12.2021, quando aveva nove mesi e che non vede la madre da dicembre 2022 e il padre da agosto 2022. Poiché inizialmente doveva trattarsi di un affido, gli affidatari hanno conosciuto i genitori del minore anche perché in un primo tempo sembrava che dovesse tornare in Comunità con la Pt_3 madre, progetto poi tramontato. Hanno successivamente presentato domanda di
5 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
adozione, pur rimanendo disponibili a qualsiasi soluzione che sia nell'interesse del minore in relazione al mantenimento o meno dei rapporti con i genitori.
8. In data 27.8.2024 è pervenuta la relazione dei servizi sociali che hanno riferito di aver avuto dei colloqui individuali con i genitori del minore, sia pure da remoto. Il signor aveva riferito che da un paio di mesi viveva in un campeggio Pt_3 all'isola d'Elba e che tramite l'ex compagna aveva trovato lavoro come muratore e giardiniere, senza regolare contratto. Il suo progetto era rimanere a vivere all'isola d'Elba, anche se non aveva ancora spostato la residenza. Manteneva rapporti con la propria famiglia di origine. Aveva riferito che incontrava regolarmente la ex compagna anche se tra loro non vi era più una relazione sentimentale;
sperava che la stessa tornasse in Comunità anche se riferiva di non essere molto fiducioso. Riferiva di non usare sostanze. “rispetto a non ha chiaro che posizione assumere perché Pt_3 sa che il figlio sta bene e non vuole interferire nella sua vita;
si dichiara disponibile a rinunciare a vederlo anche solo ogni tanto se ciò rischiasse di compromettere la sua serenità.” La signora riferiva agli operatori di continuare a vivere all'isola d'Elba da Pt_2 alcuni mesi, dove si trova con la madre e che manteneva i rapporti con il padre che vive a Pradalunga (BG). Affermava di aver lavorato per un certo periodo facendo le pulizie negli appartamenti dei turisti ma di non essere più in grado di lavorare a causa dei farmaci prescritti dallo psichiatra. Affermava di essere in contatto con il Ser.D
[...]
e in attesa di essere ricollocata in una comunità terapeutica. Confermava di CP_2 aver interrotto i rapporti con il compagno e di non avere alcuna relazione Per_1 sentimentale. Mostrava ambivalenza sulla possibilità di riallacciare rapporti con il signor “Rispetto a ella dice che non lo vede da un anno e che prima Pt_3 Pt_3 aveva degli incontri protetti ma non sa indicare ogni quanto tempo. Vorrebbe poterlo rivedere almeno un paio di ore al mese consapevole che tali incontri avverrebbero sempre alla presenza di una terza persona”. Con relazione del 2.8.2024 il di Bergamo ha riferito che la signora CP_1 Pt_5 aveva ricontattato il servizio all'inizio del mese di aprile 2024 per una ricaduta nell'abuso di alcolici, affermando di voler intraprendere un percorso comunitario. Successivamente non aveva dato più sue notizie né era contattabile. Aveva poi richiamato il servizio il 6 maggio, affermando di aver cambiato idea rispetto al percorso comunitario in quanto stava lavorando e intendeva rimanere all'isola d'Elba. Cont Aveva quindi chiesto il nulla osta per il trasferimento al D di Portoferraio per un percorso di tipo ambulatoriale, passaggio che veniva effettuato. Dopo venti giorni, la paziente richiamava affermando che stava continuando a bere e che da sola non sarebbe riuscita a smettere quindi chiedeva nuovamente un inserimento in Comunità. Nel mese di giugno si svolgeva una videochiamata nel corso della quale la signora riferiva che, dopo che si era allontanata dalla Pt_5
6 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Comunità VE si era recata a Portoferraio a casa dello zio materno, dove viveva anche la madre, assieme al fidanzato conosciuto in Comunità. Dopo un mese, aveva interrotto la relazione e il ragazzo era ritornato a Varese. La signora aveva Pt_2 lavorato facendo pulizie nelle case, ma si era dimessa rendendosi conto di non riuscire a reggere tale impegno. Aveva ripreso a bere alcol e aveva preso contatti sia con il CPS che con il Assumeva una terapia farmacologica e richiedeva un Pt_4 collocamento in Comunità. Quanto a dichiarava che il suo obiettivo era Pt_3 ottenere una adozione mite. Il riferiva infine che era in corso la ricerca di una Comunità. CP_1
9. L'udienza del 13.9.2024 veniva rinviata su istanza del difensore dell'appellante per consentire al signor di comparire. Pt_3
Alla successiva udienza dell'8.11.2024 sono comparsi gli appellanti personalmente. Il sig. ha dichiarato di essere rimasto all'isola d'Elba fino a settembre, Pt_3 quando è ritornato a Bergamo. Ha riferito: di aver comprato un camper e averlo collocato ad Alzano Lombardo;
di svolgere attività di giardiniere, in attesa di un lavoro più stabile;
che frequenta la signora pur in assenza di una relazione Pt_5 sentimentale;
che sente i suoi familiari tutti i giorni;
che gli dispiace per gli errori commessi e chiede che il figlio rimanga presso gli affidatari, chiedendo altresì di poterlo vedere;
che prima lo vedeva una volta al mese;
che non capisce perché i risultati degli esami siano più alti di quelli della signora avendo usato solo Pt_5 erba sintetica;
che non usa cocaina, in quanto è sempre stato contrario e lavora e aveva sempre fatto sport. La signora ha riferito di non essere più all'isola d'Elba e che da un mese e Pt_5 mezzo vive a Pradalunga, da suo padre, che ha sessantanove anni ed è in pensione;
che è in lista di attesa per un ingresso in una Comunità di Varese che si chiama Crest;
che è in contatto con gli assistenti sociali per una sistemazione temporanea;
che fa fatica ad astenersi dall'alcol e prende dei farmaci prescritti dal cps, tra cui anche antidepressivi;
che non vede il figlio da due anni e che lo vorrebbe rivedere. Entrambi i genitori si sono detti felici che il figlio stia presso la famiglia affidataria. I difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il Tribunale per i Minorenni, nel ritenere sussistente lo stato di abbandono del piccolo ha evidenziato quanto segue: Pt_3
‣ Con ricorso depositato il 18.3.2021 il P.M.M. aveva richiesto l'apertura di procedimento di adottabilità del minore nato il [...] e, in particolare, Pt_3 aveva evidenziato: che la madre era risultata positiva alla cocaina al momento del
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parto; che nel 2019 era stata ricoverata in psichiatria per un episodio dissociativo conseguente all'assunzione di un mix di sostanze, presumibilmente per la partecipazione a una setta alla quale si era avvicinata;
che i medici riferivano che era in una situazione delicata, al limite dello scompenso, con scarsa rete familiare;
che nel corso della gravidanza le era stato offerto un percorso comunitario, da lei rifiutato;
che aveva esposto il figlio a gravissimo pregiudizio, assumendo cocaina prima del parto;
che era seguita dal 2015 dalla psichiatria per disturbo della personalità con tratti schizotipici ed emotivamente instabili, con episodi clinicamente significativi di tipo dissociativo e depressivo ansioso;
che nel 2019 aveva subito un ricovero di 10 giorni in psichiatria e nel 2020 veniva presa in carico per trattamento farmacologico;
che nell'ultimo anno aveva frequentato la setta del Santo Daime con pratiche connesse all'uso di che avrebbero portato a uno scompenso Per_2 psicotico;
che entrambi i genitori della signora erano portatori di Pt_2 problematiche legate all'abuso di sostanze stupefacenti;
che nel 2021 aveva subito un nuovo ricovero in SPDC.
‣ Con relazione del 22.3.2021 i sanitari del reparto di neonatologia dell'Ospedale di Seriate riferivano che la signora durante la gravidanza aveva assunto svariati Pt_2 psicofarmaci, oltra a cocaina sino alla prossimità del parto;
inoltre, pur chiedendo ossessivamente di allattare il figlio, mostrava un atteggiamento non particolarmente affettuoso nei confronti del bambino, seguendo a fatica le indicazioni del personale ospedaliero. Quanto al padre, si era notato un atteggiamento autoritario verso la compagna che in più occasioni veniva da lui zittita. Il 21 marzo il personale segnalava un odore di alcol proveniente da entrambi i genitori.
‣ Con decreto provvisorio del 30.3.2021 il Tribunale per i Minorenni sospendeva i genitori dall'esercizio delle responsabilità genitoriali con nomina di tutore;
disponeva il collocamento assieme alla madre, se consenziente, in Comunità e impartiva prescrizioni ai genitori.
‣ In data 15.4.2021 il minore veniva collocato con la madre presso la struttura di accoglienza Nuovo Sentiero delle Suore Poverelle in Capriolo.
‣ Dalla relazione del del 24.5.2021 emergeva che la signora aveva fatto Pt_4 Pt_2 uso di cocaina durante la gravidanza;
che era in carico al CPS dal 2015 con prescrizione di farmaci dal 2020; che nel 2018 aveva frequentato per un anno la Chiesa del Santo Daime partecipando a cerimonie durante le quali veniva somministrata una sostanza psicoattiva che poi aveva provocato il suo ricovero in SPDC.
‣ Con la relazione sociale del 28.5.2021 veniva segnalata una grande fatica della signora a adattarsi al contesto comunitario, dove fumava un pacchetto di Pt_2 sigarette al giorno, incurante delle criticità e dei pericoli per il neonato legati al fumo durante l'allattamento, segnalati dalla pediatra. Quanto alla assunzione di cocaina, la signora negava l'evidenza e, quanto alla ricostruzione della sua storia Pt_2
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familiare, appariva confusa e contraddittoria.
‣ In relazione alla anamnesi familiare, era emerso che i genitori della si erano Pt_2 separati quando lei aveva 9 anni a seguito di liti violente con aggressioni fisiche a cui i figli avevano assistito. La madre aveva sofferto di disturbi del comportamento alimentare, alcolismo e abuso di stupefacenti e non aveva mai mantenuto un lavoro regolare mentre il padre, forte consumatore di cannabinoidi, viveva con sua madre invalida, che lo manteneva. Le difficoltà emotive e relazionali di venivano inquadrate come Parte_2
Disturbo di Personalità emotivamente instabile. Nel 2019 aveva avuto uno scompenso psicotico. Durante la gravidanza le erano stati proposti più volte inserimenti in Comunità che aveva rifiutato a causa della opposizione di sua made e del compagno. Assumeva terapia (Setralina e Olanzapina).
‣ il 22.9.2021 la Comunità Suore Poverelle segnalava che l'ultimo periodo era stato particolarmente faticoso a causa di un evidente aggravamento delle condizioni psichiche della signora con conseguente necessità di un suo ricovero in SPDC Pt_2
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La Comunità segnalava che la madre non seguiva le terapie farmacologiche prescritte per il figlio né lo voleva sottoporre ai vaccini obbligatori;
inoltre, lei stessa assumeva solo in parte la terapia prescrittale dal CPS, con graduale aggravamento fino all'episodio di scompenso del 19 settembre 2021, quando raccontava di vedere e sentire dei demoni e delle forze negative che si concentravano e si personificavano in una donna ospite della comunità. Era convinta che quest'ultima avesse partecipato a una setta satanica e che avesse venduto la sua anima al demonio. Aveva quindi raccontato, con toni concitati, della sua lotta avvenuta nella notte con queste forze del male e di non essere riuscita a proteggere il figlio. Il CPS riteneva urgente un ricovero della signora in SPDC in quanto Pt_2 non si percepiva come un pericolo per il figlio.
‣ Dalla relazione del CPS emergeva che, a fine settembre, la signora aveva Pt_2 presentato uno scompenso psicotico caratterizzato da angoscia e dall'idea delirante di dover difendere sé e il bambino in una lotta tra bene e male, proiettando la parte malvagia in un'altra ospite.
‣ Il 25/10/2021 perveniva un altro aggiornamento con allegate relazioni della comunità da cui risultava che, a seguito delle dimissioni dal reparto di psichiatria, la madre aveva fatto nuovamente rientro in comunità in data 1.10.2021. Sin dall'inizio la signora dichiarava che quanto scritto dallo psichiatra non era vero;
si Pt_2 dimostrava scontrosa e polemica, si rifiutava di cenare, si rifiutava di dare il latte al minore così come di somministrargli una blanda terapia prescritta dal pediatra. Nei giorni seguenti appariva irrequieta, non stava ferma e contestava la terapia prescritta dallo psichiatra, ritenendola eccessiva. Anche il minore si mostrava improvvisamente irrequieto e la madre lo definiva “ribelle” in quanto attivo e richiedente attenzioni esclusive. Il minore veniva sottoposto a valutazione NPI a causa della tendenza a
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inclinare il capo a destra. La madre appariva polemica e contestava la necessità di una presa in carico;
in comunità risultava sempre più irrequieta, con ripercussioni negative sul rapporto con
Pt_3
Con la relazione del 20 ottobre si segnalava un ulteriore peggioramento delle condizioni psichiche della signora che riferiva di sentirsi mancare l'aria e che Pt_2 necessitava di sdraiarsi sull'erba, lasciando così il figlio alle educatrici. Quindi delirava nuovamente, verbalizzando che stava perdendo la sua energia di madre per darla all'altra donna e di essere quindi concentrata per riappropriarsene, oltre che di avere paura che un'altra ospite potesse far del male al figlio in quanto possedeva delle energie negative che avrebbe diffuso su tutti gli altri ospiti della struttura. Infine, non si recava al SERD per l'analisi del capello. Gli operatori segnalavano che la signora non era in condizione di rispondere ai Pt_2 bisogni del figlio e di anteporli ai propri.
‣ Con relazione 17/11/2021 la comunità riferiva che la signora appariva Pt_2 sempre più sofferente, disorientata, rallentata nelle azioni quotidiane, faticava ad alzarsi la mattina e anche durante la giornata si addormentava per numerose ore, faticava a ricordare le cose e a prestare attenzione a quello che faceva, dimostrando scarsa cognizione spazio-temporale.
‣ La signora chiedeva di essere collocata in altra Comunità in quanto ove si Pt_2 trovava stava circolando una energia negativa, portata originariamente da un ospite che era stata dimessa. A suo dire il figlio era “oggetto di fascino” e si stava lentamente “sgretolando”. La Comunità comunicava pertanto di non essere più in condizione di proseguire l'accoglienza di che presentava un forte malessere, Pt_2 incompatibile con il servizio della comunità educativa
‣ In data 22 novembre 2021 la signora subiva un nuovo ricovero in SPDC e il Pt_2 minore veniva collocato in affido etero familiare presso una famiglia individuata dai servizi sociali.
‣ Il padre del minore si presentava al CPS di Trescore negando la assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti;
il CPS non riteneva necessaria la presa incarico.
‣ In data 31 maggio 2021 perveniva una relazione da cui risultava che il signor era stato coinvolto in diversi procedimenti penali anche per rapina, che Pt_3 aveva subito il ritiro della patente a seguito di guida in stato di ebbrezza, che aveva sempre vissuto in condizioni precarie, che era stato discontinuo e irregolare anche in ambito lavorativo, che insieme alla compagna si sarebbe dedicato alla raccolta dei mirtilli nelle valli bergamasche per poi andare in Francia a fare la vendemmia. Al momento risultava disoccupato e, rispetto alla situazione abitativa, risultava che presso l'abitazione della madre dove era in precedenza residente era stata aperta una pratica per irreperibilità, avviata dalla madre stessa. Risultava vivere presso l'abitazione del padre della signora in Pradalunga ma non aveva regolarizzato Pt_2
10 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
la sua posizione anagrafica. Alla valutazione psicologica risultava possedere limitate capacità cognitive (QIT 66) e una tendenza a elaborare gli stimoli in modo semplicistico superficiale. Venivano riscontrati tratti narcisistici e una tendenza a divenire oppositivo a fronte di difficoltà o senso di incapacità. Dalla relazione del SerD del 22 settembre 2021 risultava positivo a cannabinoidi, cocaina e alcol.
‣ Dalla relazione del 29 settembre 2021 emergeva che, a seguito di litigi, il padre della signora lo aveva allontanato dalla casa di Pradalunga così che si era Pt_2 trasferito temporaneamente a casa della madre della compagna approfittando del fatto che la madre stessa era assente per un ricovero ospedaliero.
‣ Con decreto provvisorio emesso in data 8 febbraio 2022 il tribunale per i minorenni dava atto che la madre del minore aveva subito due ricoveri in psichiatria a seguito di scompenso psichico così che il minore era stato collocato provvisoriamente, con il consenso del tutore, in famiglia di pronto intervento;
che il padre, contravvenendo alle prescrizioni, risultava positivo a plurime sostanze stupefacenti (cocaina, extasy, cannabinoidi e anfetamine); nonostante ciò, il tribunale aveva accolto la richiesta della madre di potere nuovamente sperimentare un collocamento in comunità per essere ricongiunta al figlio. Tuttavia, individuata la comunità e sperimentato un riavvicinamento del minore alla madre, quest'ultima vi aveva rinunciato. Il tribunale riteneva quindi necessario disporre c.t.u. per comprendere quali fossero i margini di recupero del ruolo genitoriale. Venivano quindi organizzati incontri protetti mensili con la sola madre e un incontro protetto mensile con il solo padre e, ogni due mesi, un incontro anche congiunto per l'osservazione della triade.
‣ La c.t.u., affidata alla psichiatra dottoressa escludeva che le Persona_3 competenze genitoriali, sia paterne che materne, fossero recuperabili. Alla luce degli approfondimenti della c.t.u. della personalità dei genitori, il tribunale per i minorenni ha accertato, unitamente agli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria, la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore, ha quindi ritenuto che il mantenimento di un legame di fatto con la madre e con il padre non sia nell'interesse del figlio ma anzi costituisca, in prospettiva evolutiva, un pregiudizio per il minore. Ha evidenziato che non solo la madre è stata valutata come irrecuperabile ma anche alla osservazione diretta degli incontri protetti con il figlio si è dimostrata incapace di riconoscerne i bisogni e di differenziarlo da sé. Anche i rapporti con il padre si sono rivelati negativi per le sue caratteristiche di personalità e per il cronico smodato e negato uso di sostanze stupefacenti, tutti elementi potenzialmente pericolosi per il minore, anche in una prospettiva evolutiva.
11. Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia hanno proposto appello, con due separati ricorsi, i genitori del minore. 11.1. Il signor ricostruito lo svolgimento del processo in primo grado, Pt_3
11 Proc. 409/24 + 410/24 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
ritiene che la sentenza sia erronea e illegittima “in quanto lesiva del diritto del minore a mantenere il legame con il genitore biologico”. Si duole quindi della “omessa e/o insufficiente pronuncia sulla necessità di preservare il legame tra il genitore biologico ed il minore e sulla possibilità di un'adozione mite”. Osserva che “l'adozione di un provvedimento così estremo da parte del Tribunale dei Minorenni e le motivazioni ivi riportate sono in contrasto sia con le conclusioni della CTU che con le istanze della tutrice e difensore del minore e tengono conto solo di una parte degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e non dei fatti nel loro complesso. La figura paterna è stata relegata ad un ruolo marginale ed estremamente negativo, al quale vengono attribuite limitate capacità cognitive ed una tendenza ad elaborare gli stimoli in modo semplicistico e superficiale, portatrice di un atteggiamento ostativo rispetto al percorso comunitario della Signora Non è Pt_2 stata peraltro effettuata alcuna valutazione circa l'idoneità e le capacità genitoriali del Signor nonché del suo nucleo familiare.” Pt_3
Richiama quindi la valutazione effettuata da un perito di parte (la dott.ssa
[...]
secondo cui: “Il Sig. si approccia al colloquio testale dapprima Per_4 Pt_3 con fatica, in quanto ritiene non vi sia necessità di procedere in questo senso. Quando si presenta, però, l'esaminato appare disponibile e collaborativo. Dai test emerge un conservato esame di realtà ed una buona organizzazione del pensiero. Le risorse psicologiche, sebbene limitate, appaiono sufficienti ad affrontare gli stressors percepiti. Lo stile di coping appare caratterizzato da reazioni spontanee più che meditate, ma non emergono tratti di impulsività discontrollata. Il Sig. Pt_1 dimostra uno spiccato bisogno di autonomia e spesso tende a non condividere emotivamente le proprie vicende personali, pur godendo di buone competenze a livello interpersonale” (doc. 11). Richiama inoltre la relazione dell'educatrice dott.ssa datata 30/09/2021 sugli Per_5 incontri protetti padre-minore, da cui emerge altresì che il sig. “si comporti Pt_3 in modo adeguato nei confronti del figlio e sia attento a rispondere ai suoi bisogni primari. Il bambino … sembra essere sereno in presenza del padre” (doc. 4). Osserva infine l'appellante che, quanto alla relazione della ctu, il Tribunale per i Minorenni avrebbe messo in luce solo gli aspetti negativi relativi al padre, ovvero la negazione della assunzione di stupefacenti e quello che viene definito un assetto difensivo di tipo narcisistico che, a parere del Tribunale per i Minorenni, escluderebbe che il possa porsi come figura genitoriale sufficiente adeguata nei confronti Pt_3 del figlio. In altra parte della relazione la dott.ssa riferisce che “al netto della Per_3 negazione di comportamenti di abuso, il comportamento di si mantiene Pt_1 sostanzialmente collaborante con i servizi per quanto riguarda il perseguimento di obiettivi lavorativi ed abitativi nonostante una mancanza di critica rispetto alla problematicità della situazione e della tendenza ad attribuire a fattori esterni ogni problematica. Per quanto osservato nel periodo degli incontri protetti, l'interazione
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col figlio è sempre stata adeguata ed ha mostrato capacità di sintonizzarsi con lui e di leggerne i comportamenti, cosa che lo inorgoglisce e che attribuisce all'esperienza fatta con i nipoti”. Evidenzia quindi che “la capacità del padre nell'interazione con il minore e la sua naturale attitudine a relazionarsi con lui, sono state confermata da tutti gli operatori che hanno monitorato la situazione familiare.”. Quindi l'appellante così conclude: “Questi elementi positivi convivono certamente con gli aspetti di difficoltà delle figure genitoriali emersi nel corso del processo, tanto che il Signor all'udienza del 6 maggio 2023 chiedeva che rimanesse Pt_3 Pt_3 presso la famiglia affidataria “confido nel fatto che loro lo tengano perché a loro piace” (doc. 9). Il Signor ancor oggi, consapevole della sua Pt_3 Pt_3 situazione di difficoltà, ritiene che il collocamento del figlio presso l'attuale Pt_3 famiglia affidataria risponda all'interesse del minore ed è consapevole che, allo stato, i genitori affidatari siano maggiormente in grado di rispondere ai bisogni ed alle esigenze del figlio. Tuttavia, si ritiene anche che la positività alla cannabis (conseguente all'utilizzo di CBD per curare la propria insonnia) ed alla cocaina, ai cui controlli il Signor non si è sottratto nel corso del processo e da cui è Pt_3 risultato negativo per un periodo significativo (doc. 7 e 8) e la reazione dello stesso a detti esiti, non possano essere motivo sufficiente a recidere il legame con il minore, anche in considerazione delle risultanze sopra evidenziate che attestano l'attivazione paterna per il recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative ed alla bontà dell'interazione padre- minore sino ad oggi sperimentata. Alla luce dell'interesse alla conservazione del rapporto con il minore ed agli elementi positivi che sono emersi nel corso dell'istruttoria riguardo le capacità di interazione del Signor con il minor – Pt_3 sino a che è stato possibile effettuare gli incontri protetti – si rileva come il Giudice di prime cure abbia omesso di verificare quale ruolo avrebbe potuto rivestire il Signor nella vita del figlio minore valutando quindi la percorribilità di una Pt_3 Pt_3 adozione mite a favore dell'attuale famiglia affidataria, finendo con il ledere il diritto del minore a preservare il legame con il suo genitore biologico… Preme rilevare sul punto come la stessa consulente tecnica dott.ssa nelle proprie conclusioni, Per_3 riferisca come il rapporto con i genitori possa essere utile al minore per una reale conoscenza delle proprie origini e delle ragioni del suo affido, evitando la creazione di fantasie potenzialmente irrealistiche e patologizzanti. Anche la posizione degli affidatari sul mantenimento dei rapporti tra i genitori biologici e minore, relazionata nella CTU, è positiva, ritenendolo un bene per che “avrebbe quattro genitori Pt_3 che gli vogliono bene” e “per restare in contatto con la sua storia e le sue origini. Pensano che sarebbe meno traumatico per se questo avvenisse fin da quando è Pt_3 piccino, integrando gradualmente le loro figure, piuttosto di crescere con domande e scoprire poi la verità tutta di colpo”. 11.2. La signora ha concluso negli stessi termini del sig. Pt_2 Pt_3
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condividendo espressamente i motivi dallo stesso esposti nella sua comparsa di costituzione nel procedimento 409/24. Nell'atto di appello (proc. 410/24) la madre del minore sI duole del fatto che il Tribunale ha messo in luce solo tutti gli aspetti negativi, riguardo ai genitori, tralasciando quelli positivi. In particolare, il Tribunale “…nel richiamare, nelle motivazioni, il percorso comunitario ha riportato solo il periodo Parte_6 legato allo scompenso psichico subito dalla sig.ra nel settembre 2021, a Pt_2 seguito dell'interruzione dell'assunzione dei farmaci, e non ha preso minimamente in considerazione la circostanza che la madre, in un quadro clinico compensato, ha dimostrato, nei primi mesi di vita del figlio, di essere in grado di occuparsi di lui (“La sig.ra ha dimostrato, supportata dalle operatrici, di sapersi prendere cura di Pt_2 in maniera sufficientemente adeguata e di essere in grado di soddisfare i Pt_3 bisogni di accudimento primario (allattamento, igiene e pulizia) del minore”
“L'equipe educativa ritiene che , con suo figlio, sia presente in maniera Pt_2 sufficientemente adeguata, sia a livello delle cure primarie, sia a livello affettivo” (cfr. Relazione del 28.05.2021 Istituto delle Suore Poverelle doc. 5) si Pt_2 impegna nella cura e nell'accudimento di suo figlio;
pur interpellando le educatrici, si dimostra abbastanza autonoma nell'esecuzione di quasi tutte le mansioni riguardanti il piccolo “In generale, nella relazione con suo figlio, dimostra di Pt_3 Pt_2 essere una mamma rispondente ai bisogni primari, e presente anche a livello affettivo. Spesso interagisce con lui, gli parla, sottolinea eventuali traguardi raggiunti, ricambia I gli propone giochi e stimoli diversi” (cfr. Relazione Tes_1 del 22.09.2021 Istituto delle Suore Poverelle doc. 6).. L'appellante si duole poi del fatto che il Tribunale abbia disatteso le stesse conclusioni della ctu “…la quale optava per una adozione mite (“Al momento, la frequentazione del minore con i genitori naturali potrebbe permettergli di integrare progressivamente nel tempo la storia delle sue origini e le motivazioni della sua collocazione attuale senza traumi eccessivi, come nel pensiero degli affidatari anche i considerazione del fatto che ha sviluppato un buon attaccamento, che si affida a loro e non esprime disagio dopo gli incontri, se non molto frequenti. Inoltre gli affidatari valorizzano la dimensione affettiva e sottolineano l'assenza di maltrattamento, non sono assolutamente stigmatizzanti nei confronti del disturbo mentale e sentono di poter meglio accompagnare nella sua crescita in questo modo” (cfr. CTU del Pt_3
14.04.2023) e forniva, altresì, indicazioni per la concretizzazione della stessa (“In questa cornice si potrebbe pensare ad incontri inizialmente abbastanza distanti, finalizzati a conoscere I genitori piuttosto che a costruire un rapporto, da rimodulare in funzione della crescita, dei bisogni del minore e dell'evoluzione della situazione” (cfr. CTU del 14.04.2023). Ed a ciò si aggiunga che anche la tutrice del minore, Avv. Cristina Maccari, nelle proprie conclusioni depositate, nel procedimento di primo grado, chiedeva che venisse valutata la percorribilità di una adozione in casi
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particolari ai sensi dell'art. 44 lett. D) L. 184/83 del minore stante le conclusioni della CTU.” Ritiene in conclusione l'appellante che “il Giudice di prime cure omettendo di prendere in considerazioni le suddette risultanze istruttorie ha finito per ledere il diritto del piccolo ad accedere alla dimensione affettiva dei genitori biologici”. Pt_3
Ha infine chiesto una integrazione istruttoria a mezzo ctu in quanto “Lo scorso 25 ottobre la sig.ra ha fatto ingresso nella Comunità Campo dei Fiori di Varese e Pt_2 attualmente il suo percorso sta procedendo positivamente (doc. 8)”.
12. Si è costituita in giudizio la tutrice e difensore del minore, Avv. Cristina Maccari che ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata. La tutrice, ripercorso tutto l'iter processuale, con particolare riferimento ai plurimi tentativi di sostegno alla madre del minore, rivelatisi tutti fallimentari, e alla negazione rispetto all'uso di sostanze da parte del signor viceversa Pt_3 ampiamente provato (tanto da far affermare alla CTU che “l'assetto difensivo di sia patologico e non semplicemente scelto” e ciò “contribuisca alla staticità Pt_1 della situazione, co-determinando il fallimento degli interventi”), ha illustrato i motivi per cui, rispetto al primo grado, conclude diversamente, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La tutrice ha evidenziato che “Nelle more tra la pronuncia della sentenza di primo grado, il deposito dell'atto di opposizione ed il deposito della presente memoria si sono evolute negativamente alcune circostanze relative alla vita affettiva dei genitori biologici e al loro tentativo di recuperare le competenze genitoriali;
ciò non depone a favore dell'affidabilità della coppia genitoriale che evidentemente non sarebbe in grado di offrire la piccolo un minimo di stabilità emotiva.”. Pt_3
Ha quindi evidenziato le rilevante sofferenza psichica della signora e la Pt_2 negazione, da parte del sig. della riscontrata positività all'uso di Cocaina, Pt_3
Cannabinoidi e Alcol. Quanto alla ctu, effettuata una valutazione delle loro condizioni psico-fisiche e dei tempi di recupero delle loro funzioni genitoriali, la dott.ssa faceva “delle Per_3 considerazioni aperte a possibili variabili. Le variabili riguardavano la criticità delle condizioni psichiche della mamma, l'ambiguità del padre e la sostanziale assenza di qualunque evoluzione apprezzabile. Evidenzia la consulente del tribunale come
“Tutta la vicenda appare caratterizzata da una mancata attuazione di propositi ed impegni, col risultato che il processo di acquisizione di sufficienti competenze genitoriali, già lungo in partenza, non ha prodotto risultati, scontrandosi con il muro di gomma della negazione della criticità”. Se per il signor dotato di risorse Pt_3 cognitive ed affettive che si collocano in un'area più evoluta rispetto a quelle della signora si può parlare di una mancata volontà di utilizzarle in un percorso di Pt_2 costruzione della paternità, per la mamma di non si può parlare di una scelta. Pt_3
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La signora infatti, si colloca clinicamente ad un livello psicotico che la rende Pt_2 incapace di autodeterminarsi agendo sulla base dell'emotività o del bisogno del momento senza essere in grado di valutarne le conseguenze. In una situazione come la presente, caratterizzata da uno stallo così marcato, risulta difficile immaginare un percorso che possa permettere un pieno recupero delle capacità genitoriali, tantomeno in tempi compatibili con i bisogni educativi del piccolo ” Pt_3
13. La Corte ritiene che gli appelli proposti, separatamente, dai genitori del minore debbano essere respinti, sussistendo lo stato di abbandono del minore Pt_3
Anzitutto si evidenzia che entrambi gli appellanti, pur richiedendo la revoca dello stato di adottabilità del minore, di fatto si sono limitati a richiedere il mantenimento dei rapporti, anche non frequenti, con il figlio chiedendo poi una “adozione mite”, richiamando espressamente la adozione ai sensi dell'art. 44 l.D legge adozione. Come è noto, la domanda ex art. 44 lettera D è inammissibile in questa sede, essendo competente il Tribunale per i Minorenni;
in ogni caso è una domanda che presuppone, come richiesto, la revoca dello stato di adottabilità. Ove invece si ravvisi lo stato di abbandono, può valutarsi se vi siano o meno i presupposti per una adozione legittimante c.d. “aperta”, domanda che non è stata formulata espressamente dagli appellanti ma che deve essere presa in considerazione anche di ufficio, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2023. In ogni caso, gli appellanti chiedono di poter mantenere un rapporto con il figlio, evidentemente anche in caso di conferma della dichiarazione di adottabilità. Prodromica a tale valutazione è dunque la verifica della sussistenza o meno dello stato di abbandono. Una volta accertato lo stato di abbandono, va verificato se sia o meno nell'interesse del minore il mantenimento dei legami con la famiglia di origine. Si concorda con la valutazione prognostica esposta dalla tutrice. Le condizioni dei genitori del minore, per motivi diversi, sono gravi e non modificabili in tempi brevi. Bisogna dare atto che di ciò gli appellanti stessi appaiono consapevoli, avendo manifestato anche gratitudine verso la famiglia affidataria, che sta crescendo il loro figlio e presso la quale chiedono che rimanga, tanto da Pt_3 prospettare una adozione mite ex art. 44 lettera D legge adozione. Peraltro, la Corte ritiene che, a fronte anche della imprevedibilità dei comportamenti degli appellanti nonché della assoluta incostanza di ogni progetto di vita e riabilitativo, una piena appartenenza di alla famiglia che lo accoglie, attraverso Pt_3 la adozione legittimante, sia per lui più tutelante e maggiormente rispondente ai suoi bisogni e interessi, valutata anche la sua tenera età. Più volte la signora ha tentato percorsi comunitari, sempre falliti. Da ultimo, Pt_5 nell'atto di appello, si dava atto del positivo inserimento presso la Comunità Campo dei Fiori di Varese;
pochi mesi dopo gli operatori riferivano che aveva abbandonato la Comunità per trasferirsi all'Isola d'Elba; nuovamente, in udienza, la signora ha Pt_5
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riferito di avere lasciato l'isola per trasferirsi presso il padre, nuovamente manifestando l'intenzione di aderire a un percorso terapeutico, consapevole di non riuscire, da sola, a superare le sue problematiche, sia di dipendenza da sostanze che psichiche. Nella relazione della Comunità di Varese, prodotta con l'atto di appello, si legge che la signora ha fatto ingresso in Comunità il 25.10.2023 su invio del Pt_5
SerT di Bergamo “con una diagnosi di Disturbo da uso di stimolanti (cocaina) di grado grave, Disturbo da uso di alcol di grado grave, Disturbo da uso di tabacco di grado moderato. La signora è in carico anche al CPS di Nembro con una diagnosi di Disturbo di personalità con tratti emotivamente instabili”. E' evidente che solo un lungo percorso terapeutico in struttura residenziale, senza interruzioni, potrà consentire alla madre del minore di ritrovare un qualche equilibrio. La ctu descrive anzitutto la anamnesi familiare, esponendo le difficili condizioni di vita della signora e del fratello, entrambi seguiti dal T.M. ed entrambi Pt_5 allontanati dalla famiglia, con genitori con diverse problematiche, anche legate all'uso di sostanze e fortemente trascuranti, anche se non maltrattanti. Si legge che “Dalla lettura degli atti del procedimento n. 1527/08 a tutela dei minori emerge una Pt_2 descrizione di inizialmente come una ragazzina più matura della sua età, Pt_2 abbastanza consapevole della situazione di disagio in cui versa, collaborativa con gli interventi proposti, che sviluppa in seguito una crisi adolescenziale caratterizzata da intensa disforia, intolleranza alle regole, condotte a rischio (quali abuso di sostanze, promiscuità sessuale in stato di intossicazione) che poi pare parzialmente rientrare, senza però che la ragazza riesca a raggiungere un sufficiente livello di funzionamento sul piano sociale, scolastico e lavorativo. Il fratello di contro manifesta comportamenti più ribelli e difficili da contenere, per cui si rende opportuno l'allontanamento dall'ambiente di vita.”. La ctu ripercorre quindi nel dettaglio l'iter di questo procedimento e il contenuto delle relazioni, sopra richiamato. In relazione alla signora osserva: Pt_5
“Il nucleo della psicopatologia di è infatti, a mio parere, costituito dalla Pt_2 presenza di intense angosce abbandoniche: fino a che l'età glielo ha permesso ha reagito con un'adultizzazione precoce (stabilizzava il legame invertendo la relazione e prendendosi cura della madre). Con l'adolescenza tale assetto difensivo non ha più retto e sono emersi in primo piano quei comportamenti sregolati legati all'identificazione con la mamma (che a sua volta abusava di sostanze, aveva comportamenti sessuali promiscui, non metteva regole né limiti). Successivamente, con la fine dell'adolescenza e la presa in carico del CPS si assiste per un periodo ad un apparente miglioramento nel funzionamento sociale e lavorativo, ma la ricerca del benessere, associata ad un funzionamento mentale caratterizzato da difficoltà nel contenimento delle emozioni e da una bassa soglia di tolleranza alla frustrazione, suggestionabilità e scarso esame di realtà, l'hanno poi indotta a cercare una
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“soluzione per i suoi traumi”, attraverso l'assunzione di allucinogeni all'interno di una setta, determinando nei fatti un sovraccarico emotivo ed il primo episodio psicotico. Pur essendo attualmente critica rispetto alla soluzione adottata, non riesce tuttora ad accettare di investire seriamente in un percorso terapeutico, permanendo l'aspirazione ad una soluzione magica, che si esprime nella convinzione che starà bene se potrà vivere con compagno e figlio. di cui ha bisogno. in questo CP_3 scenario, assume le caratteristiche di un oggetto riparatore, all'interno di una fantasia in cui, con la presenza del figlio e del compagno, lei starebbe bene e quindi non c'è motivo per non farlo vivere con loro. A mio parere, però, anche se a domanda diretta tende a negarlo, presenta però anche una dolorosa consapevolezza Pt_2 dei propri limiti: pur affermando di essere motivata a farsi carico del piccolo, ritenendosi in grado di dargli tutto l'amore di cui ha bisogno e chiedendo che venga affidato a loro, eventualmente con un supporto educativo domiciliare per l'intera giornata pare a tratti farlo più per compiacenza nei confronti di che per Pt_1 effettiva convinzione. La ricaduta nella cocaina, immediatamente successiva alla ripresa degli incontri, la superficialità con cui non collabora neanche formalmente con la psicologa del CPS, l'iniziativa di andare a fare la stagione all'Elba in corso di valutazione, la “pretesa” di vedersi “restituire” senza apportare alcuna CP_3 modifica alla sua vita etc, sono comportamenti che possono essere letti in molti modi diversi e complementari: come mancanza di insight, intolleranza alla frustrazione, incapacità di adottare comportamenti funzionali al raggiungimento degli scopi che si propone, aspettativa “magica” (come già con la setta) di guarigione, incapacità di elaborazione di situazioni complesse e di mentalizzazione delle contraddizioni e dei nessi causa-effetto. E' però anche vero che sa, per sua stessa esperienza, il Pt_2 dolore che deriva dall'avere genitori inadeguati e credo che provi anche a
“proteggere” da un simile destino, pur non riuscendo al contempo ad accettare CP_3 una separazione da lui nè a frustrare il desiderio del compagno. Tale interpretazione è parzialmente confermata anche da alcuni scambi riferiti dagli affidatari, in cui affermava di essere troppo giovane per essere una buona mamma e chiedeva
Pt_2 se non potevano adottarlo loro. Il quadro clinico è ulteriormente complicato dalla presenza di scivolamenti psicotici e dalle caratteristiche dell'ideazione, che appare povera ed assolutamente concreta, che pone il suo funzionamento ad un livello psicotico anche in fasi di compenso. In altre parole, anche nei momenti di
Pt_2 maggior benessere non è in grado di utilizzare difese sufficientemente evolute da permetterle un buon funzionamento. Accanto alla scissione ed all'identificazione proiettiva, difese tipiche dell'organizzazione borderline di personalità, si può vedere come utilizzi il diniego (ignorare ciò che è disturbante, come se non
Pt_2 esistesse) rispetto alle conseguenze della sua situazione. Alla mia osservazione, dopo spiegazioni sufficientemente chiare, pare mostrare una buona comprensione,
Pt_2 ed a tratti anche una gratitudine per essere stata compresa. La sua fragilità però la
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porta a non riuscire a tollerare il carico di emozioni negative conseguenti, col risultato che reagisce all'insorgenza dell'angoscia cercando di evitarla o placandola con le sostanze o negando la comprensione appena raggiunta. In tale dinamica va a mio avviso interpretata la lunga storia di adesione e rifiuto dell'intervento comunitario, cui si è assistito anche durante il procedimento: spinta dall'angoscia di perdere il figlio, accetta il ricovero dove, spinta dall'angoscia di separazione dal compagno, non riesce a restare, in un'occasione sviluppando anche uno scompenso psicotico. Si noti come i bisogni di attaccamento restino scissi e quindi non integrabili né mediabili. Inoltre, il diniego si allarga alle conseguenze concrete delle sue scelte, sia per quanto riguarda la mancata adesione ai percorsi che per l'abuso di sostanze, mantenendo l'aspettativa di vedersi restituire il figlio. Un livello di funzionamento così basso, l'utilizzo massivo di difese arcaiche, la presenza di un esame di realtà precario e la presenza di terapia farmacologica pongono il problema della diagnosi differenziale tra disturbo di personalità con scivolamenti e franca psicosi in remissione… non è in grado di sostenere da sola il carico emotivo, un Pt_2 trattamento ambulatoriale, come evidente dalla storia degli ultimi anni, è sostanzialmente inefficace sul piano del cambiamento, in quanto l'insight viene velocemente perso, il che pone l'indicazione per un intervento intensivo in regime residenziale….”. In relazione al sig. la ctu osserva: Pt_3
“…IZ all'osservazione iniziale si presenta come una persona arrabbiata per la positività alle sostanze, di cui nega l'assunzione sia nell'attualità che nel passato, stressata per la procedura giudiziaria ed acritica rispetto alla condizione clinica di
Nel contesto della totale negazione dell'assunzione di sostanze, Per_6 Pt_1 ha riferito all'AS Farruggia che anche il Dr. aveva dubbi, utilizzando in Per_7 questo modo l'informazione sulla possibilità di fare il re-test sul capello. Questo atteggiamento ambiguo e reticente viene mantenuto anche al SE e rende difficile, al di là dei risultati degli esami, avere un'idea precisa del profilo di utilizzo. Il Dr. riferisce che il monitoraggio urinario ha dato esito negativo per cocaina e Per_7 positivo per cannabinoidi, ma dato che le due sostanze vengono eliminate in tempi diversi non è possibile essere certi. Per loro è difficile provare a intervenire, al di là del controllo, su una persona che non accetta il problema e che anche con loro è ambigua e contraddittoria: ad esempio, ha proposto il controesame sullo stesso campione ma non ha fatto nulla. Nel corso dell'indagine si sono riscontrate altre positività: ha continuato a negare l'assunzione di stupefacenti ma ha Pt_1 dichiarato quella di CBD, motivandola col fatto che è legale, per combattere l'insonnia. Al colloquio spiego che non si tratta solo di un problema di legalità o meno (dato che nel Decreto è incluso anche l'alcool) ma di capacità di comprendere quali siano i percorsi attuabili per cui ci si dovrebbe rivolge ad un medico, invece di gestire le cose da solo con le sostanze. non è d'accordo ma dichiara che Pt_1
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avrebbe smesso di assumerla e che avrebbe avuto i controlli successivi negativi: in realtà il campione urinario una volta non conteneva creatinina e la volta successiva sembra abbia tentato di sostituirlo (lui sostiene che gli stava cadendo il portafoglio). Si attende quindi per una conferma l'esame del capello, che però rilascia colore per cui l'esito negativo non è attendibile a causa della diversa metodica da utilizzare col capello naturale e quello tinto. Il monitoraggio urinario è stato sospeso per incompatibilità con gli orari di lavoro, il campione urinario era negativo e si dovrà attendere il referto del prossimo esame del capello, per avere altri elementi. Anche in questa occasione nega assolutamente non solo qualsiasi abuso, ma anche di Pt_1 aver tinto i capelli, diventando irritabile, svalutante nei confronti del servizio, sfidante nei confronti della scrivente (pretendendo di vedere le prove) e confermando di fatto il suo atteggiamento decisamente ambiguo. L'assoluta convinzione con cui nega gli abusi e la presenza di numerosi reperti positivi mi avevano già precedentemente indotto a considerare, come ipotesi diagnostica alternativa, la presenza di stati dissociativi con amnesia ma dalla raccolta anamnestica e dall'indagine clinica non emergono elementi suggestivi di tale possibilità. Esclusa l'amnesia dissociativa, avevo anche fatto svolgere una valutazione con test proiettivi, per valutare se emerge un qualche elemento utile a chiarire la dinamica. Nel complesso, infatti, mi appariva come una persona dotata potenzialmente di Pt_1 buone risorse sia cognitive che affettive ma che presentava importanti cadute sul piano dell'utilizzo di sostanze e su quello della comprensione delle condizioni psichiche di , quindi negazione dei problemi. Nonostante abbia a più riprese Pt_2 ribadito che il non ammettere un problema è di per sé cosa grave, soprattutto nel contesto di un procedimento di adottabilità, in quanto impedisce di trovare soluzioni e di costruire un rapporto di effettiva collaborazione con i servizi, ha Pt_1 perseverato nel suo atteggiamento di negazione dell'utilizzo. Come sopra accennato, tale mancata assunzione di responsabilità e la struttura difensiva del falso sé lo portano a scaricare la colpa esclusivamente su , con potenziali conseguenze Pt_2 sul suo già precario equilibrio. La negazione di è quindi a mio avviso Pt_1 intenzionale e va inquadrata nell'ambito della “malafede” … quello che voglio mostrare è come l'assetto difensivo di sia patologico e non semplicemente Pt_1 scelto, contribuisca alla staticità della situazione, co-determinando il fallimento degli interventi e peraltro sgravandosi del senso di colpa e sia potenzialmente destabilizzante per chi gli sta intorno. Ho quindi concordato con i servizi di programmare, dopo l'esito del capello di , un incontro in sua presenza: la Pt_1 comunicazione distorta della posizione del SE (aveva detto all'AS Farruggia che anche il SE dubitava dell'attendibilità dei risultati di laboratorio) poteva infatti essere evidenziata solo in presenza di entrambi i servizi, nella speranza che questo potesse servire a consapevolizzarlo delle conseguenze della sua ambiguità nell'esito della valutazione, a responsabilizzarlo e a poterne poi discutere in coppia. L'incontro
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è stato poi complicato dal fatto che il capello rilasciava colore, per cui sono stati illustrati a i vari esiti positivi e la possibilità di sottoporre il campione ad Pt_1 un nuovo esame con la metodologia corretta, cosa che rifiuta di fare perché costa 200 euro. nega di essersi tinto i capelli ed è contraddetto dall'AS che aveva Pt_1 notato un colore più scuro del solito e si dispiace di non aver fatto domande in merito nel corso del loro incontro. Il Dr. spiega poi che le positività ai Per_7 cannabinoidi possono essere spiegate dall'assunzione di CBD ma che tale sostanza non è autorizzata per uso umano, che il decreto richiede la negatività e, su richiesta dell'AS chiarisce che non è possibile distinguerla con gli esami dal THC. Pt_1 sottolinea la negatività delle urine alla cocaina, che secondo il Dr. non ne Per_7 esclude comunque con sicurezza l'assunzione per il rapido metabolismo. Viene inoltre chiarito che il re-test è sempre a carico dell'utente e che non ci sono dubbi sulla positività, dati i numerosi reperti, dal suo punto di vista. chiede le Pt_1 prove della contraffazione da parte sua delle urine, al che spiego che comunque io mi devo attenere a quanto risulta dagli esami. Nel colloquio finale la mancanza di una vera adesione ai progetti messi in campo per il sostegno della coppia genitoriale da parte di entrambi, con la conseguente condivisione di responsabilità, viene chiarita. Specifico che tale mancata adesione, anche se avviene per motivi diversi, determina una situazione di stallo per cui a due anni dalla nascita del minore non si sono ancora potuti osservare veri cambiamenti, se non la casa ed il lavoro di . Pt_1
afferma, per l'ennesima volta, che non avrà più positività e, per la prima Pt_1 volta, pare almeno parzialmente consapevole del malessere di e del suo Pt_2 bisogno di cura, tanto che l'ha invitata ad accettare l'ingresso in comunità, rassicurandola sul fatto che non l'avrebbe abbandonata ma sarebbe andato a trovarla ogni volta che poteva. In questo contesto pare anche poter accettare che la situazione attuale sia troppo compromessa per potersi fare carico del bambino e si critica per la superficialità con cui è stato concepito. Per quanto riguarda l'aspetto clinico, ritengo che presenti caratteristiche inquadrabili in un assetto di Pt_1 personalità caratterizzato da un'autostima bassa che nega a se stesso ed agli altri, proponendosi con un falso sé nella relazione. Tale ipotesi, espressa nei colloqui, è condivisa da . Si tratta quindi a mio parere di un assetto difensivo di tipo Pt_1 narcisistico, con difficoltà ad entrare in relazione e quindi a mostrare le proprie aree fragili e deficitarie che vengono ipercompensate o proiettate all'esterno. Il suo bisogno di ammirazione trova corrispondenza nell'idealizzazione di , Pt_2 rendendo attualmente stabile il legame, e nella sua disponibilità ad essere colpevolizzata per la situazione attuale, scotomizzando così anche di fronte a sé stesso la gravità dei suoi comportamenti. La negazione della bassa autostima lo porta quindi ad atteggiamenti arroganti, all'ambiguità e a reazioni disforiche (come nel caso degli ultimi comportamenti col SE) ed all'aspettativa irrealistica di essere credibile, come con , determinando di fatto uno stallo. Mantiene però Pt_2
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costantemente il controllo della propria impulsività. Esibisce inoltre le sue migliori capacità relazionali col figlio, evidenti anche negli incontri protetti, come espressione dell'esperienza maturata con i nipoti, senza però riuscire ad accedere ad una dimensione più profonda. Non posso esprimermi con sicurezza sulla condizione di abuso di sostanze, nel senso che in assenza di una sua collaborazione non è possibile né quantificarlo né approfondire le dinamiche che la sottendono. Ritengo però verosimile che lui sia consapevole tanto del fatto di assumerle che di quello di essersi tinto i capelli, quindi che menta consapevolmente, nel contesto di una convinzione di soggettiva di essere in grado di fare il padre senza alcun bisogno di sottomettersi ai decreti, in un contesto di arroganza compensativa dell'autostima…”.
Dopo la consulenza sono ancora cambiate molte cose, sia nell'assetto di coppia che nei progetti di vita dei genitori, a riprova che la situazione di stallo, cui si riferisce la consulente, è data dalla incapacità e/o impossibilità degli appellanti di modificare radicalmente le proprie condotte di vita e affrontare seriamente le rispettive diverse problematiche. Non è dunque vero, come sostiene l'appellante, che il Tribunale si sia limitato a “punire” il sig. per aver negato l'abuso di sostanze. Non è certo Pt_3 solo per questo aspetto che la prognosi, nei suoi confronti, è negativa. Il quadro di personalità che la ctu ha evidenziato lo porta ad una estrema instabilità e alla mancanza di progettualità anche in relazione alla genitorialità, fosse anche solo per mantenere mensilmente (come da lui detto) i rapporti con il figlio. La consulente, quindi, concludeva nei seguenti termini:
“…La situazione in esame si caratterizza a mio avviso principalmente per tre fattori: la criticità delle condizioni psichiche della mamma, l'ambiguità del padre e la sostanziale assenza di qualunque evoluzione apprezzabile. Fin da prima della gravidanza e dopo lo scompenso psicotico, il CPS ha ritenuto opportuno un percorso comunitario per e la relazione del padre sia con i servizi che con le sostanze Pt_2 pare non essersi modificata, pur essendo le ultime urine negative. I primi segnali di cambiamento riguardano la maggiore consapevolezza di dei problemi di Pt_1
e dalla necessità di essere assolutamente astinente dalle sostanze. In altre Pt_2 parole, dopo mesi di lavoro, in coordinazione con i servizi preposti, intervenuti già da anni, e con lo stimolo della CTU in corso, non sono ancora in grado di sapere né se accetterà un percorso riabilitativo né se sarà negativo al prossimo Pt_2 Pt_1 controllo ed ai successivi. Tutta la vicenda, infatti, appare caratterizzata da una mancata attuazione di propositi ed impegni, col risultato che il processo di acquisizione di sufficienti competenze genitoriali, già lungo in partenza, non ha prodotto risultati, scontrandosi contro il muro di gomma della negazione delle criticità. Vorrei prima di procedere spiegare che la diagnosi di disturbo di personalità di per sé è poco esplicativa, in quanto ogni singola struttura può essere collocata lungo un continuum di gravità in base al funzionamento sociale e
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lavorativo, alla pervasività, alla possibilità di utilizzo di difese più o meno arcaiche. In tal modo i vari disturbi di personalità possono a loro volta essere collocati lungo un continuum che parte dal livello psicotico per giungere a quello nevrotico e sfumare in caratteristiche personologiche sufficientemente sane, o
“normonevrotiche”: in altre parole tutti gli esseri umani hanno bisogno di modulare l'autostima, di avere relazioni sociali stabili, di confrontarsi e gestire le proprie emozioni e quanto più sono evolute le difese, tanto più ci si trova nell'area della salute psichica. Ritornando alla situazione in esame, le risorse cognitive ed affettive di , si collocano in un'area di funzionamento più evoluta rispetto a quelle di Pt_1
ed il fatto che, pur se potenzialmente presenti non sono stata utilizzate in un Pt_2 percorso di costruzione di una paternità, si colloca a mio avviso nell'area della scelta. Al contrario, le condizioni di , aggrappata al compagno e incapace di Pt_2 sostenere le sua angosce, pare collocarsi clinicamente ad un livello psicotico, che la rende incapace di autodeterminarsi, nel senso che tende ad agire in base all'emotività o al bisogno del momento, senza tener conto delle conseguenze. Ad esempio, stanca è andata a riposare senza tener conto del pericolo, angosciata ha assunto cocaina aspettandosi comunque di poter riavere il figlio, in preda all'angoscia abbandonica ha lasciato o non ha investito il percorso comunitario. Generalmente. la struttura narcisista ha un impatto minore rispetto a quella borderline sulla genitorialità, in quanto il genitore narcisista sfavorisce la separazione ma non l'individuazione (il bambino resta un supporto all'autostima del genitore, che trova conferma nei suoi successi) mentre quello borderline tende a costruire relazioni prevalentemente simbiotiche, ma non tollerando la separazione: si noti a questo proposito che nella vicenda lo scompenso di avviene nel Pt_2 periodo in cui dopo lo svezzamento, inizia la fase di esplorazione autonoma del Pt_3 mondo esterno. La genitorialità, dunque, per un genitore affetto da un disturbo borderline di personalità è un'esperienza molto difficile e richiede un elevato livello di supporto, sia nell'ambito familiare che terapeutico. In una situazione come la presente, caratterizzata da uno stallo così marcato, risulta difficile immaginare un percorso che possa permettere un pieno recupero delle capacità genitoriali, tantomeno in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore. Anche la situazione attuale, inoltre, non può essere considerata definitiva con sicurezza: dopo il primo episodio psicotico, con una componente verosimilmente anche esotossica, ve ne sono stati almeno altri due. Come tutte le malattie, anche i disturbi mentali non trattati tendono a peggiorare e anche se l'assetto diagnostico non cambia, lo fa l'impatto della psicopatologia su tutte le capacità del soggetto, incluse quelle genitoriali. Se
interrompesse l'abuso, sviluppasse una maggiore collaborazione e Pt_1 Pt_2 accettasse un percorso comunitario, la situazione potrebbe avere degli sviluppi e le mie considerazioni attuali potrebbero essere da rivedere. Credo comunque che il progetto terapeutico debba prevedere un periodo di comunità per , al termine Pt_2
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del quale rivalutare la situazione ed una presa in carico di entrambi i genitori da parte dello stesso SE, per monitorare le dinamiche di coppia ed evitare le manipolazioni della comunicazione. sta crescendo in un contesto in cui è ben Pt_3 inserito e curato, con affidatari che sono molto attenti nei confronti suoi, dei suoi bisogni di attaccamento e dei genitori naturali e disponibili a prendersi cura del minore in qualsiasi cornice giuridica per tutto il tempo necessario. Non vi sono quindi motivi per non ritenere adeguata l'attuale collocazione per il minore.”.
Tutti gli accadimenti successivi, tra cui anche la rottura della relazione sentimentale, (salvo poi una ripresa dei rapporti senza investimento sentimentale, almeno da parte del sig. così come lo ha dichiarato in udienza), non fanno che confermare Pt_3 tutte le valutazioni, specie quelle prognostiche, dalla consulente. Appare ormai evidente come i tempi di un recupero (del tutto ipotetico, a questo punto) delle capacità genitoriali sia del tutto incompatibile con i bisogni di crescita, di accudimento ed evolutivi di Pt_3
Rispondendo ai quesiti posti, la consulente evidenzia che:
“- La signora risulta affetta da un disturbo borderline di personalità Parte_2
(in allegato i criteri diagnostici) con scivolamenti psicotici e depressivi che sostengono un abuso di cocaina a scopo “autoterapeutico”. Manifesta una intensa fragilità dell'Io con compromissione del funzionamento sociale e lavorativo, una bassa tolleranza alle frustrazioni e conseguente impulsività che condizionano sia l'adesione ai percorsi terapeutici che le capacità genitoriali, che non paiono recuperabili in tempi compatibili con i bisogni del minore. Un notevole miglioramento in caso di adesione della stessa potrebbe essere conseguito con un percorso comunitario.
- Il signor presenta tratti di personalità di tipo narcisistico, Parte_1 associati a un consumo di sostanze stupefacenti rilevato ai test ma impossibile da indagare. Presenta risorse cognitive ed emotive che potrebbero permettere una buona evoluzione in un contesto di terapia ambulatoriale, con colloqui di supporto ed espressivi, volti ad esplorare dapprima le cause della sua ambiguità, quindi agli aspetti connessi con l'autostima. Anche con il raggiungimento dell'astinenza e con una forte motivazione, elementi entrambi assenti, si tratterebbe di un percorso lungo e complicato, con il problema aggiuntivo di dover raggiungere anche una capacità vicariante delle fragilità materne. - L'attuale collocamento del minore mi sembra adeguato ai suoi bisogni, sia per la capacità e disponibilità degli affidatari che per l'adattamento e l'attaccamento raggiunto. Per questo motivo, al contrario, pur se non espressamente richiesto, mi permetto di segnalare che un eventuale separazione dagli attuali collocatari potrebbe essere traumatica per il minore e andrebbe pertanto disposta solo in caso di necessità e con un'adeguata preparazione.”
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Le valutazioni approfondite della consulente, lette alla luce dei diversi accadimenti, anche successivi, porta a concludere che sussiste lo stato di abbandono del minore per la assoluta incapacità/impossibilità dei genitori di assumersi un compito genitoriale, situazione non modificabile in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore. Bisogna dare atto che di ciò gli appellanti appaiono consapevoli, tanto che la loro richiesta è, di fatto, limitata al mantenimento dei legami con il figlio. Hanno anche chiesto che il figlio rimanga nella famiglia ove si trova, con ciò mostrando di avere a cuore l'interesse primario del figlio.
In relazione al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine il Tribunale per i Minorenni ha motivato nei seguenti termini: “…il mantenimento di un legame di fatto con la madre o con il padre non è nell'interesse del minore e, anzi, costituisce, in prospettiva evolutiva, un pregiudizio per Non si può infatti non considerare che Pt_3 la madre è stata valutata come irrimediabilmente irrecuperabile, che già nell'attualità in occasione dell'incontro protetto a fini valutativi organizzato dalla c.t.u. la donna si è dimostrata incapace di riconoscere i bisogni del figlio e di differenziarlo da sé. Peraltro, tale apertura agli incontri avrebbe potuto essere valutata qualora i genitori avessero aderito alle indicazioni terapeutiche e si fossero quindi posti in condizione di poter frequentare il figlio mostrandosi adeguati. Tale condizione non si è verificata per nessuno dei due genitori. In conclusione, il Tribunale ritiene che a fronte del giudizio di irrecuperabilità della madre e del padre, non sussiste un interesse del bambino alla conservazione del legame con le figure genitoriali che possa prevalere sul bisogno di stabilità del minore e precludere la declaratoria dello stato di adottabilità. D'altra parte, non sussiste neppure un interesse di alla conservazione di un legame di fatto con la madre che risulta Pt_3 disfunzionale anche negli incontri protetti svolti nel corso del procedimento e neppure con il padre che per le sue caratteristiche di personalità e per il cronico, smodato quanto negato uso di sostanze stupefacenti costituisce un elemento potenzialmente pericoloso per il figlio. Il segnalato rischio di idealizzazione delle figure genitoriali appare meramente astratto ed eventuale e comunque recessivo rispetto alle prioritarie considerazioni ampiamente svolte. Nessun parente del ramo materno e del ramo paterno risulta aver dato la disponibilità ad essere valutato per l'affido del minore. Risulta per certo che nessun parente ha instaurato alcun legame con il minore né ha chiesto di vederlo….”. A parere degli appellanti il Tribunale non avrebbe sul punto seguito le conclusioni della ctu, che aveva proposto il mantenimento dei rapporti con i genitori, senza motivare in modo convincente e approfondito. In realtà, a parere della Corte, è vero il contrario, ovvero che la consulente non ha approfondito questo aspetto in modo particolare e lo ha prospettato soprattutto in via
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astratta, subordinandolo anche al verificarsi di determinate condizioni che, allo stato, non si sono verificate. Sul punto la consulente ha scritto:
“…Per quanto riguarda la continuità dei rapporti con le figure genitoriali, premetto che è ancora presto per sapere come si evolverà la situazione dei genitori. Al momento, la frequentazione del minore con i genitori naturali potrebbe permettergli di integrare progressivamente nel tempo la storia delle sue origini e le motivazioni della sua collocazione attuale senza traumi eccessivi, come nel pensiero degli affidatari, anche in considerazione del fatto che ha sviluppato un buon attaccamento, che si affida a loro e non pare esprimere disagio dopo gli incontri, se non molto frequenti. Inoltre, gli affidatari valorizzano la dimensione affettiva e sottolineano l'assenza di maltrattamento, non sono assolutamente stigmatizzanti nei confronti del disturbo mentale e sentono di poter meglio accompagnare nella sua crescita in Pt_3 questo modo. In questa cornice si potrebbe pensare ad incontri inizialmente abbastanza distanti, finalizzati a conoscere i genitori piuttosto che a costruire un rapporto, da rimodulare in funzione della crescita, dei bisogni del minore e dell'evoluzione della situazione. Va tenuto in considerazione che si tratta di persone problematiche, per cui la possibilità che tanto la coppia quanto i singoli possano subire cambiamenti, con ripercussioni tanto positive che negative sul minore, è al momento presente per cui è necessario un monitoraggio con continuità delle presa in carico dei servizi. Allo stato attuale, in un contesto protetto, non vedo attualmente elementi di rischio per lo sviluppo del minore. Proporrei di introdurre le figure genitoriali separatamente in un primo tempo, subordinatamente alla negatività di alle sostanze e tenuto conto delle condizioni cliniche di , in modo Pt_1 Pt_2 che eventuali cambiamenti dell'uno o dell'altro non si riversino sul minore.
… Verosimilmente, anche tenuto conto della posizione degli affidatari, il rapporto con i genitori potrebbe essere utile al minore per una reale conoscenza delle sue origini e delle ragioni del suo affido, evitando la creazione di fantasie potenzialmente irrealistiche e patologizzanti. Ritengo che, considerata la complessa situazione dei genitori naturali, almeno in una prima fase, sarebbe opportuno che gli incontri avvengano con ciascun genitore separatamente e in modo distanziato nel tempo.” Si tratta di considerazioni condivisibili ma ben diverse rispetto a quanto ritenuto dagli appellanti. Sono anche legate al fatto che la consulente non esclude in assoluto che i genitori possano, in futuro, trovare un loro equilibrio e una compensazione, ma a condizione che accedano a percorsi terapeutici che, per quanto riguarda la madre, non può che essere un ingresso in struttura terapeutica. Anche solo per un mantenimento di rapporti con il figlio i genitori dovrebbero garantire qualità del rapporto medesimo e costanza (sia pure con i tempi indicati dalla ctu o, meglio, con i tempi più opportuni e tutelanti per il minore). Purtroppo, ad oggi, pur dopo un lungo lasso di tempo trascorso dalla nascita del figlio, questo non è ancora avvenuto e continuano a
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verificarsi molti mutamenti nella vita dei due genitori, cosa che rende incerto e potenzialmente destabilizzante un rapporto con il figlio. La singolarità del caso, e la conseguente difficoltà della decisione, sta nel fatto che i genitori appaiono consapevoli di ciò e hanno avanzato richieste in fondo tutelanti per il figlio, chiedendo che sia adottato (sia pure con lo strumento dell'art. 44 lettera D) dalla famiglia in cui si trova. Altra particolarità è che la famiglia affidataria non è segreta e che è consapevole della condizione dei genitori, non è giudicante ed è in grado di proteggere il minore anche nel caso si apra, in futuro, la possibilità di un incontro con i genitori.
Per questi motivi
neppure convince una chiusura totale e per sempre della possibilità di rapporti futuri tra il minore e i genitori biologici. Va detto che la importante sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 183/2023 non ha, per la verità, prospettato un fatto nuovo, nel senso che sono molto datate le prime pronunzie di Tribunali per i Minorenni che avevano già affermato la possibilità di un mantenimento dei legami con la famiglia biologica in adozione legittimante, giacché ciò che la legge 184/83 interrompe sono i legami giuridici e non necessariamente di fatto. Il dibattito nell'ambito della giustizia minorile è stato molto ampio e risale a più di un ventennio fa, analisi e valutazioni da tenere peraltro ben distinte dal dibattito sulla c.d. adozione mite, sviluppatosi in relazione alla possibilità di una applicazione ampia dell'art. 44 lettera d) l. 184/83. Si tratta di problematiche molto complesse anche perché connesse a studi effettuati nell'ambito di altre discipline, non giuridiche, che si interrogano sulla necessità della conoscenza delle proprie origini e della storia familiare e sulle conseguenti modalità per accedervi, compreso il mantenimento di legami, studi che, evidentemente, stanno avendo un riflesso diretto anche in campo giuridico. Questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare il proprio favore verso la adozione c.d. aperta, ma il mantenimento dei legami con la famiglia di origine non sempre è un bene per il minore, anzi, molto spesso è un male, nel senso che spesso è contrario ai suoi bisogni e interessi e può essere previsto solo a determinate condizioni, ovvero: che preesista un rapporto significativo con la famiglia di origine, che sia nell'interesse superiore del minore con una valutazione prognostica ancorata al caso concreto e non in astratto, che vi sia da parte della famiglia biologica una accettazione del collocamento del minore presso la famiglia adottiva, che non si sviluppino rapporti disturbanti da parte della famiglia di origine, che la famiglia adottiva, a sua volta, accetti la possibilità del mantenimento dei legami con la famiglia di origine da parte del figlio adottivo, che quest'ultimo sia in grado di comprendere e vivere la “doppia appartenenza” con serenità e non con angoscia. Va anche evidenziato che il fare i conti con le proprie origini e conoscere la propria storia familiare non necessariamente passa attraverso il mantenimento delle relazioni. Anche sotto questo profilo la legge adozione ha subito una evoluzione, tanto che il
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primo comma dell'art. 28, come sostituito dall'art. 24 della legge 149/2001, prevede che “il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni”. Nel valutare, nel caso concreto, se il mantenimento dei legami con la famiglia di origine possa o meno comportare, nel tempo, un beneficio per il minore ovvero non sia piuttosto per lui pregiudizievole e dannoso occorre dunque tenere in considerazione molti elementi. Fatte queste premesse, la proposta conclusiva della consulente circa il mantenimento dei legami del minore con i genitori è comprensibile ma è formulata in via ipotetica e astratta, con la premessa che “è ancora presto per sapere come si evolverà la situazione dei genitori”. La premessa teorica sottesa - verificato che non sono stati posti in essere maltrattamenti e che, nel corso della istruttoria, in alcuni momenti, sia la madre che il padre hanno avuto rapporti positivi con il figlio - è l'importanza che può avere per l'adottato, nel corso delle diverse tappe evolutive, soprattutto con il passaggio alla adolescenza, il rapporto concreto e non idealizzato con la famiglia di origine di cui si mantiene un ricordo. Va evidenziato che gli affidatari non sono affatto contrari al mantenimento dei legami con la famiglia di origine, come hanno più volte dichiarato, anche in sede di c.t.u.. è nella loro famiglia da quando ha nove mesi e ha sviluppato un senso di Pt_3 appartenenza pieno alla famiglia affidataria che, a sua volta, ha conosciuto i genitori biologici, proprio perché nasceva come famiglia affidataria. Gli affidatari hanno dimostrato particolare attenzione e sensibilità e, durante l'audizione avanti ai consiglieri onorari, hanno dichiarato: “…YA è arrivato da noi il 14.12.2021: aveva nove mesi. Inizialmente doveva essere un affido, tanto è vero che poco dopo abbiamo conosciuto i genitori… è un bambino sensibile, dolce e molto emulativo. Cerca gli altri bambini nel gioco anche perché è molto affettuoso e gioca poco da solo…. Da subito ha manifestato un bello slancio anche nei confronti dei nostri genitori e in generale dei nostri parenti…. non fa mai domande sul suo Pt_3 passato né fa mai riferimento alla mamma. Nelle poche volte in cui abbiamo affrontato il discorso lui faceva quasi finta di non sentire. Non parla mai neanche della Comunità. Prima o poi gli racconteremo la sua storia ma al momento stiamo aspettando di sapere quale sarà la decisione dei giudici…. Vorremmo procedere con l'adozione di Nell'ipotesi in cui la condizione attuale di affido dovesse Pt_3 prolungarsi vogliamo comunque che stia con noi. Nell'ipotesi in cui venga Pt_3 disposta una c.d. adozione mite non ci opporremo agli incontri con i genitori naturali, purché venga tutelato il benessere di Noi abbiamo conosciuto i genitori di Pt_3 Pt_3
e siamo loro emotivamente vicini, ma, considerate le loro difficoltà e considerato che non vede la madre da dicembre 2022 e il padre da agosto 2022 siamo un po' Pt_3 preoccupati per l'impatto emotivo che questi incontri possono avere su di lui.
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Riteniamo sia quindi importante preparare il bambino e graduare gli incontri, soprattutto perché al momento non sappiamo come stanno i genitori.”
Allo stato, la Corte condivide la valutazione fatta dal Tribunale, nel senso che non risponde ai bisogni e all'interesse attuale del minore una ripresa di rapporti con i genitori biologici, considerato che gli stessi non hanno intrapreso seri percorsi terapeutici e che si è anche rotta (o momentaneamente interrotta) la loro relazione sentimentale;
inoltre, è ancora molto piccolo ed è necessario che si sviluppi Pt_3 pienamente un attaccamento sicuro alla famiglia ove è collocato. Ciò non toglie che la famiglia adottiva potrà valutare, in futuro, quale sarà il bisogno e l'interesse del minore in relazione non solo alla necessaria conoscenza della sua storia ma anche rispetto a una eventuale conoscenza e/o frequentazione dei genitori biologici, e a condizione che questi ultimi abbiano compiuto seri percorso riabilitativi. Pertanto, sin da ora si può autorizzare la famiglia adottiva, nonché il minore, a richiedere eventualmente ai servizi specialistici competenti informazioni sui genitori biologici del minore e, ove ritenuto rispendente all'interesse di la riattivazione Pt_3 di incontri con i tempi e le modalità ritenuti dalla famiglia adottiva nell'interesse del figlio, in accordo con gli specialisti, nel caso in cui, in futuro, dovesse emergere un bisogno importante del minore di rivedere la madre o il padre o entrambi, bisogno riconosciuto come tale anche dagli specialisti o terapeuti. Si autorizzano altresì i genitori biologici a richiedere ai servizi sociali informazioni sul figlio;
valuteranno gli operatori quali informazioni sulle tappe evolutive del minore fornire ai genitori anche in base alle loro condizioni psico-fisiche e alla loro leale collaborazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da e da avverso la sentenza n. 152/2023, Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia il 21.11.2023 con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il Parte_3
12.3.2021, nel contraddittorio delle parti così provvede:
- RIGETTA gli appelli e conferma la sentenza impugnata.
- AUTORIZZA la famiglia adottiva e il minore a rivolgersi ai servizi specialistici nel caso in cui, in futuro, riterranno sia nell'interesse di avere informazioni relative Pt_3 ai genitori biologici ovvero verificare la possibilità di organizzare incontri tra il minore e la madre biologica e/o il padre biologico, con i tempi e le modalità che la
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famiglia adottiva riterrà più opportuni in accordo con gli specialisti e nell'interesse del minore.
- AUTORIZZA e a richiedere ai servizi sociali Parte_1 Parte_2 informazioni sul figlio;
valuteranno gli operatori quali informazioni sulle tappe evolutive del minore fornire ai genitori anche in base alle loro condizioni psico-fisiche e alla loro leale collaborazione.
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio
Si comunichi anche ai Servizi Socio-sanitari Val Seriana;
Controparte_4
[...]
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 8.11.2024
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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