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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 5032/2021 del 27 maggio 2021 e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Via dei CodiceFiscale_2
Mille, 47, nello studio dell'avv. CORRENTE RAFFAELE (c.f.
), che li rappresenta e difende - unitamente all'avv. C.F._3
LANGELLA FABRIZIO ( ) - per procure allegate al C.F._4
fascicolo di primo grado Appellanti
E
(c. f. p.IVA ), in proprio e CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
quale mandataria di (c. f. e partita IVA n. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Napoli, via Crispi, n. 62, nello P.IVA_4
studio dell'Avv. MONTICELLI PAOLOANDREA (c.f. C.F._5
), che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI: nel merito, disattesa e reietta ogni
contraria istanza, deduzione e/o eccezione, voglia la Ill.ma Corte di Appello di
Napoli accogliere il presente gravame e, in riforma della sentenza appellata:
1) dichiarata la violazione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., riformi
l'impugnata sentenza annullando il capo condannatorio in favore di Parte_4
[...]
2) dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta su CD ROM e
applicata la regola del saldo zero, riformi l'impugnata sentenza, dichiarando
insussistente il credito di euro 12.744,71, oltre interessi convenzionali dalla
domanda al saldo per il conto corrente ordinario n. 83095/31 oggi c/c 400786371;
C) il tutto con vittoria di spese in favore dell'Avvocato anticipatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: ■ nel merito
- rigettare l'appello proposto dalla in persona del Controparte_3
legale rappresentate p.t., nonché dai sigg.ri e Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2013, agendo anche Controparte_4
in nome e per conto di chiese al tribunale di Napoli di Parte_4
ingiungere a nonché ad e Controparte_3 Parte_2
, di pagare in solido tra loro ad la Parte_3 Controparte_4
complessiva somma di € 28.271,91 oltre interessi dal 23.3.2013 al soddisfo,
e ad rappresentata da la complessiva Parte_4 CP_4
somma di € 50.812,76, oltre interessi dal 23.3.2013. Il fondamento del credito era indicato, dalla ricorrente, quanto al proprio credito, nello scoperto del conto corrente ordinario n. 400786371 e nel residuo rimborso dovuto per il finanziamento n. 3990893; e, quanto al credito di CP_5
nel residuo credito nascente da un finanziamento Parte_4
chirografario n. 3794549 per originari € 80.000,00, oggetto di CP_4
cessione ad ai sensi dell'art. 58 TUB;
obbligazioni tutte Parte_4
assistite da fideiussioni rilasciate dai sigg.ri e Parte_2
. Parte_3
Con decreto n. 3388/2013 emesso il 17.6.2013, il tribunale di Napoli
ingiunse a nonché ad e Controparte_3 Parte_2
di pagare, in solido tra loro, alle parti ricorrenti e per le Parte_3
causali di cui al ricorso, la somma di € 79.084,67, oltre interessi e spese della procedura.
A seguito dell'opposizione proposta dagli ingiunti, con sentenza n.
5032/2021 emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo,
ed ha condannato la ed i fideiussori al pagamento in Controparte_3
3 favore di della minor somma di € 9.767,70 oltre interessi Controparte_4
convenzionali sulla sorta capitale di € 6.993,70 per il mutuo chirografario n. 3990893 e di € 12.744,71 oltre interessi convenzionali per il conto corrente n. 400786371; e li ha condannati, altresì, al pagamento in favore di della somma di € 50.812,76, oltre interessi Parte_4
convenzionali dalla domanda al saldo sulla sorta capitale di € 44.915,22
per il mutuo chirografario n. 3794549; ha compensato per 5/6 le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico della banca, ritenuta parzialmente soccombente, regolando secondo la medesima proporzione anche le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Per quel che ancora rileva in questa sede, in funzione dei motivi di gravame che si verranno ad esporre, il tribunale, dopo aver rilevato l'inefficacia dell'ingiunzione nei confronti di a Parte_2
causa della tardiva notificazione allo stesso del decreto, ha riconosciuto la legittimazione attiva della Controparte_6
procuratrice nel giudizio di merito di e di Controparte_4 Parte_4
evidenziando come sia nella fase monitoria che in quella di merito
[...]
la parte opposta avesse depositato i mandati ad agire in nome e per conto delle creditrici, nonché l'atto di cessione del credito relativo al finanziamento n. 3794549 da a Controparte_4 Parte_4
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 109 del 20.9.2011, con annesso elenco dei crediti ceduti.
Nell'affrontare, poi, le questioni di merito sollevate con l'opposizione (e sempre relativamente alle sole ancora in questa sede rilevanti), il tribunale ha respinto la contestazione degli opponenti relativa
4 all'utilizzabilità dei documenti contenuti in un cd – rom allegato dall'opposta alla II memoria istruttoria depositata, ritenendo che
l'acquisizione di una prova documentale rappresentata da un supporto video
(nella specie, Cd-Rom contenente documenti) non comporta che, ai fini della
valutazione del suo contenuto, il giudice debba procedere in udienza e nel
contraddittorio delle parti alla visione dello stesso, non comportando tale visione
attività tecniche eccedenti la "normalità quotidiana" e non costituendo la stessa
attività diretta alla formazione e all'acquisibilità della prova, anche in ragione del mancato tempestivo disconoscimento del suo contenuto.
L'appello della e dei suoi fideiussori è articolato in Controparte_3
due motivi.
Col primo, gli appellanti lamentano violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione delle regole circa la legittimazione processuale;
col secondo, si dolgono dell'ingiustizia e/o erroneità della pronuncia in ordine all'utilizzabilità della documentazione prodotta e, per conseguenza, dell'ingiustizia della decisione, dal momento che, senza i documenti contenuti nel cd-rom oggetto di contestazione, il consulente d'ufficio avrebbe dovuto applicare, nella rideterminazione del saldo, la regola cd. del saldo zero, in assenza dei saldi pregressi.
L'appello è infondato.
Occorre, preliminarmente, esaminare la questione relativa alla legittimazione a contraddire al gravame sollevata dagli appellanti in comparsa conclusionale.
5 A fronte, infatti, della domanda (monitoria) proposta da Controparte_4
e da rappresentata dalla stessa nel presente Parte_4 CP_4
giudizio di appello si è costituita (già , che CP_1 CP_7
ha così spiegato la propria legittimazione:
- che aveva a suo tempo ceduto in blocco ad CP_4 Parte_4
i crediti riportati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta
[...]
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 109 del 20 settembre 2011,
ricevendone poi il mandato a riscuoterli, ha riacquistato i medesimi crediti come risultante da successivo avviso pubblicato nella G.U.
n. 125 del 29 ottobre 2015;
- successivamente, la stessa aveva ceduto a CP_4 [...]
con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017 gli stessi CP_2
crediti, come risultante nell'avviso pubblicato nella G.U. n. 93 dell'8
agosto 2017;
- aveva poi conferito alla mandataria Controparte_2 CP_7
ora procura per l'amministrazione, gestione, CP_1 CP_4
incasso ed eventuale recupero, dei crediti;
- sulla scorta di tali antecedenti, agendo in proprio e quale CP_1
mandataria di cessionaria dei crediti di Controparte_8
ha ritenuto di essere legittimata a contraddire Controparte_4
nella presente causa, per resistere al gravame proposto dalla
[...]
e dai sigg.ri e avverso la Controparte_3 Parte_2 Pt_3
sentenza 5032/2021 del Tribunale di Napoli.
Gli appellanti hanno contestato la legittimazione di a CP_1
contraddire all'atto di appello in oggetto, in proprio e quale mandataria
6 di 1: da un canto, a loro dire, sarebbe del tutto incomprensibile la CP_2
costituzione in proprio, non risultando alcun rapporto facente capo direttamente alla stessa;
dall'altro, mancherebbe la prova della legittimazione anche in capo a , in nome e per conto della quale CP_2
sostiene di agire, e ciò per una molteplicità di motivi: a) la CP_1
mancata (prova della) iscrizione di nell'albo di cui all'art. 106 TUB, CP_2
richiamato dall'art. 58 TUB;
b) la mancata prova della cessione del credito in favore della stessa 1, non essendo sufficiente, al riguardo, la CP_2
pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, che costituisce un onere pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, specie in un caso, quale quello in oggetto, in cui tali pubblicazioni non contengano sufficiente indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti in modo da ricondurre con certezza il credito oggetto di contenzioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco;
e ciò sia con riferimento alla cessione da a CP_4 Parte_4
sia con riferimento alla “retrocessione” da ad sia, Parte_4 CP_4
infine, con riferimento alla cessione da a . CP_4 CP_2
La questione è solo parzialmente fondata.
Gli appellanti, nel sollevarla negli scritti conclusivi di questo grado, allo scopo di prevenire le avverse contestazioni, hanno evidenziato come la questione del difetto di legittimazione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ora, tale ultima osservazione, in astratto condivisibile, deve però
misurarsi col concreto dispiegarsi della dinamica processuale e con la formazione di eventuali giudicati interni. Nel caso di specie, il tribunale
7 ha ritenuto sussistente la prova della legittimazione attiva di Pt_4
quale cessionaria del credito di (pag. 4 sentenza
[...] CP_4
impugnata), al pari della legittimazione di Controparte_6
quale procuratrice sia di che di e ciò
[...] Controparte_4 Parte_4
sulla base dell'esame dei mandati ad agire indicati (docc. 7 – 11 allegati alla produzione dell'opposta), sia avuto riguardo all'avviso di cessione del credito relativo al finanziamento n. 3794549 da a CP_4 [...]
pubblicato in G.U. Parte_4
Ebbene, tale specifico passaggio della motivazione del primo giudice non ha formato oggetto di impugnazione, determinando così la formazione sul punto di un giudicato implicito non più suscettibile di essere messo in discussione in virtù delle tardive deduzioni svolte in conclusionale. Al
riguardo, la Suprema Corte – con riferimento alla questione affine della rilevabilità di nullità contrattuali in grado di appello, i cui principi appaiono senz'altro applicabili anche alla vicenda in oggetto – ha spiegato che “il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice
dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato
interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di
eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o
domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione …
in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato” (cfr.
Cass. sez. terza, ordinanza n. 50 del 03/01/2023). Da questo punto di vista,
dunque, non può essere più messa in discussione la legittimazione originaria di quanto allo scoperto del conto corrente ordinario CP_4
n. 400786371 ed al residuo rimborso dovuto per il finanziamento Credit
8 Più n. 3990893; e di per il residuo credito nascente dal Parte_4
finanziamento chirografario n. 3794549 per originari € CP_4
80.000,00, oggetto di cessione ad ai sensi dell'art. 58 Parte_4
TUB.
Discorso in parte analogo può essere fatto in relazione alla cd.
retrocessione del credito da ad come si Parte_4 CP_4
rileva dal doc.
8.a. allegato alla comparsa di Fino 1, nella G.U. n. 125 del
29.10.2015 venne pubblicato l'avviso relativo al contratto di “riacquisto”
dei crediti già in precedenza ceduti da a indicati CP_4 Parte_4
per relationem mediante richiamo alla pubblicazione sulla G.U. n. 109 del
20 settembre 2011. Dunque, una volta ritenuto che sulla effettività di tale cessione si sia formato il giudicato implicito, non pare si possa dubitare dell'effettiva ricomprensione dei crediti per cui è causa anche in tale successivo riacquisto, avente ad oggetto proprio quei medesimi crediti se non integralmente soddisfatti o oggetto di accordi stragiudiziali intervenuti con Parte_4
La situazione è, invece, oggettivamente differente per l'ulteriore cessione,
quella da a , la cui prova sarebbe costituita dal doc.
9.a. CP_4 CP_2
allegato alla comparsa, vale a dire dalla pubblicazione sulla G.U. n. 93
dell'8.8.2017: in tale avviso, infatti, l'oggetto della cessione è indicato in modo del tutto generico, mediante riferimento a tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_4
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati
9 come attivita' finanziarie deteriorate. Ebbene, premesso che non può tenersi conto di ulteriore documentazione che ha allegato alla comparsa CP_2
conclusionale, in quanto evidentemente tardiva, deve necessariamente farsi riferimento alla distinzione ormai ripetutamente affermata in giurisprudenza tra la valenza meramente pubblicitaria (assimilabile quanto ad effetti alla notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. nella cessione di crediti individuali) da attribuire alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ai sensi della l. 130/99 e dell'art. 58 TUB, e la prova del negozio di cessione (si veda, ad esempio, Cass. sez. terza, ordinanza
17944 del 22/06/2023: in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini
della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della
detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente
allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente); e deve concludersi che, nel caso di specie, difetti la prova dell'esistenza del contratto di cessione, contestato dagli appellanti, attesa tra l'altro l'estrema genericità
dell'elenco dei crediti ceduti pubblicato dalla cessionaria in G.U.
Dunque, deve concludersi nel senso del difetto di legittimazione di
[...]
e, per essa, di quale sua mandataria. Controparte_2 CP_1
Tale affermazione, tuttavia, avrà valore unicamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dal momento che, nel merito,
l'appello è infondato.
10 Infondato è il primo motivo, con cui gli appellanti denunciano la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il tribunale emesso la condanna in favore di per il credito derivante dal rapporto Parte_4
di mutuo chirografario n. 3794549, malgrado avesse chiesto che CP_4
a lei fossero attribuite, unitariamente ed indistintamente, tanto le somme di sua competenza, quanto quelle di competenza di Al Parte_4
riguardo, gli appellanti hanno aggiunto che sarà anche esatto … che la
fosse validamente fornita di potere rappresentativo dalla CP_4 Parte_4
ma la questione finisce per essere del tutto irrilevante, dal momento che,
[...]
all'interno del giudizio, non vi è stata spendita del nome, avendo la CP_4
(non già utilizzato quel potere per richiedere la condanna in favore della
rappresentata quanto) utilizzato impropriamente quel potere per richiedere del
tutto indebitamente condanna in proprio favore.
Tale assunto è agevolmente smentito dall'esame del ricorso monitorio di con cui la ricorrente, evocata anche l'intervenuta cessione del CP_4
credito ad e la procura da quest'ultima rilasciatale per Parte_4
la gestione dei propri crediti, espressamente chiedeva che venisse ingiunto a ed ai suoi fideiussori di pagare ad la CP_3 CP_4
somma di € 28.271,91, ed a la somma di € 50.812,76. Parte_4
Infondato è, poi, anche il secondo motivo, quello con cui gli appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice – ai fini della valutazione nel merito delle contestazioni sollevate alla gestione del conto corrente e dei finanziamenti – tenne conto dei documenti prodotti da CP_4
mediante deposito in allegato alla seconda memoria ex art. 183 sesto
11 comma c.p.c. di un CD – Rom, di cui ebbero a contestare l'utilizzabilità (o meglio, l'utilizzabilità dei documenti nello stesso riprodotti).
Il tribunale respinse tali doglianze, osservando, da un canto, la tardività
delle stesse, non formulate nel terzo termine;
e, dall'altro, comunque la loro infondatezza, escludendo la necessità che il giudice debba procedere in udienza e nel contraddittorio delle parti alla visione di quel supporto,
non comportando tale visione attività tecniche eccedenti la “normalità
quotidiana” e non costituendo la stessa attività diretta alla formazione ed
all'acquisibilità della prova.
Gli appellanti hanno contestato tale motivazione, ritenendo da un canto che la tempestività della contestazione possa riguardare il documento previamente estratto, e non la prodromica attività di estrazione, senza la quale il documento, a loro dire, non entra a far parte del materiale istruttorio conoscibile dal tribunale;
e, dall'altro, hanno criticato il riferimento al concetto di normalità quotidiana, adoperato dal primo giudice allo scopo di giustificare l'attività di diretta estrazione e valutazione dei documenti.
Ad avviso di questa Corte, entrambi i profili non colgono nel segno,
anche se va meglio precisato l'iter logico di tale conclusione rispetto a quanto affermato dal tribunale.
Innanzitutto, pare abbastanza evidente che con la non del tutto chiara espressione normalità quotidiana il tribunale intendesse riferirsi alla estremamente agevole, e di uso ormai quotidiano, consultazione di documenti elaborati in formato digitale contenuti in un supporto fisico.
Se ciò è vero – e la comune esperienza convalida tale affermazione senza
12 possibilità alcuna di smentita – risulta palese che l'eventuale contestazione del contenuto di singoli documenti andasse compiuta entro il terzo termine di cui all'art. 183 sesto comma (vecchio testo) c.p.c. E, si noti, anche in questo grado di appello gli appellanti non muovono alcuna contestazione specifica alla conformità di quei documenti alle effettive risultanze del rapporto bancario, continuando unicamente a contestare non gli elementi di prova così raccolti, ma la fonte di quelle prove
(espressione anche questa impropria, dal momento che la fonte non è
certo costituita dal supporto che contiene i documenti in formato elettronico).
In conclusione, pur dichiarando il difetto di legittimazione di
[...]
e, per essa, di va respinto l'appello Controparte_2 CP_1
proposto da e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del tribunale di Napoli, n. 5032/21.
[...]
La riscontrata carenza di legittimazione delle parti che si sono costituite in questo grado di appello in luogo dei soggetti appellati effettivamente legittimati esonera dall'adozione di provvedimenti sulle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di in proprio e CP_1
quale mandataria di Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da Controparte_3 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Parte_3
di Napoli, n. 5032/2021 del 27 maggio 2021;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli, il 2 luglio 2025
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 5032/2021 del 27 maggio 2021 e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Via dei CodiceFiscale_2
Mille, 47, nello studio dell'avv. CORRENTE RAFFAELE (c.f.
), che li rappresenta e difende - unitamente all'avv. C.F._3
LANGELLA FABRIZIO ( ) - per procure allegate al C.F._4
fascicolo di primo grado Appellanti
E
(c. f. p.IVA ), in proprio e CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
quale mandataria di (c. f. e partita IVA n. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Napoli, via Crispi, n. 62, nello P.IVA_4
studio dell'Avv. MONTICELLI PAOLOANDREA (c.f. C.F._5
), che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI: nel merito, disattesa e reietta ogni
contraria istanza, deduzione e/o eccezione, voglia la Ill.ma Corte di Appello di
Napoli accogliere il presente gravame e, in riforma della sentenza appellata:
1) dichiarata la violazione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., riformi
l'impugnata sentenza annullando il capo condannatorio in favore di Parte_4
[...]
2) dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta su CD ROM e
applicata la regola del saldo zero, riformi l'impugnata sentenza, dichiarando
insussistente il credito di euro 12.744,71, oltre interessi convenzionali dalla
domanda al saldo per il conto corrente ordinario n. 83095/31 oggi c/c 400786371;
C) il tutto con vittoria di spese in favore dell'Avvocato anticipatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: ■ nel merito
- rigettare l'appello proposto dalla in persona del Controparte_3
legale rappresentate p.t., nonché dai sigg.ri e Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2013, agendo anche Controparte_4
in nome e per conto di chiese al tribunale di Napoli di Parte_4
ingiungere a nonché ad e Controparte_3 Parte_2
, di pagare in solido tra loro ad la Parte_3 Controparte_4
complessiva somma di € 28.271,91 oltre interessi dal 23.3.2013 al soddisfo,
e ad rappresentata da la complessiva Parte_4 CP_4
somma di € 50.812,76, oltre interessi dal 23.3.2013. Il fondamento del credito era indicato, dalla ricorrente, quanto al proprio credito, nello scoperto del conto corrente ordinario n. 400786371 e nel residuo rimborso dovuto per il finanziamento n. 3990893; e, quanto al credito di CP_5
nel residuo credito nascente da un finanziamento Parte_4
chirografario n. 3794549 per originari € 80.000,00, oggetto di CP_4
cessione ad ai sensi dell'art. 58 TUB;
obbligazioni tutte Parte_4
assistite da fideiussioni rilasciate dai sigg.ri e Parte_2
. Parte_3
Con decreto n. 3388/2013 emesso il 17.6.2013, il tribunale di Napoli
ingiunse a nonché ad e Controparte_3 Parte_2
di pagare, in solido tra loro, alle parti ricorrenti e per le Parte_3
causali di cui al ricorso, la somma di € 79.084,67, oltre interessi e spese della procedura.
A seguito dell'opposizione proposta dagli ingiunti, con sentenza n.
5032/2021 emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo,
ed ha condannato la ed i fideiussori al pagamento in Controparte_3
3 favore di della minor somma di € 9.767,70 oltre interessi Controparte_4
convenzionali sulla sorta capitale di € 6.993,70 per il mutuo chirografario n. 3990893 e di € 12.744,71 oltre interessi convenzionali per il conto corrente n. 400786371; e li ha condannati, altresì, al pagamento in favore di della somma di € 50.812,76, oltre interessi Parte_4
convenzionali dalla domanda al saldo sulla sorta capitale di € 44.915,22
per il mutuo chirografario n. 3794549; ha compensato per 5/6 le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico della banca, ritenuta parzialmente soccombente, regolando secondo la medesima proporzione anche le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Per quel che ancora rileva in questa sede, in funzione dei motivi di gravame che si verranno ad esporre, il tribunale, dopo aver rilevato l'inefficacia dell'ingiunzione nei confronti di a Parte_2
causa della tardiva notificazione allo stesso del decreto, ha riconosciuto la legittimazione attiva della Controparte_6
procuratrice nel giudizio di merito di e di Controparte_4 Parte_4
evidenziando come sia nella fase monitoria che in quella di merito
[...]
la parte opposta avesse depositato i mandati ad agire in nome e per conto delle creditrici, nonché l'atto di cessione del credito relativo al finanziamento n. 3794549 da a Controparte_4 Parte_4
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 109 del 20.9.2011, con annesso elenco dei crediti ceduti.
Nell'affrontare, poi, le questioni di merito sollevate con l'opposizione (e sempre relativamente alle sole ancora in questa sede rilevanti), il tribunale ha respinto la contestazione degli opponenti relativa
4 all'utilizzabilità dei documenti contenuti in un cd – rom allegato dall'opposta alla II memoria istruttoria depositata, ritenendo che
l'acquisizione di una prova documentale rappresentata da un supporto video
(nella specie, Cd-Rom contenente documenti) non comporta che, ai fini della
valutazione del suo contenuto, il giudice debba procedere in udienza e nel
contraddittorio delle parti alla visione dello stesso, non comportando tale visione
attività tecniche eccedenti la "normalità quotidiana" e non costituendo la stessa
attività diretta alla formazione e all'acquisibilità della prova, anche in ragione del mancato tempestivo disconoscimento del suo contenuto.
L'appello della e dei suoi fideiussori è articolato in Controparte_3
due motivi.
Col primo, gli appellanti lamentano violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione delle regole circa la legittimazione processuale;
col secondo, si dolgono dell'ingiustizia e/o erroneità della pronuncia in ordine all'utilizzabilità della documentazione prodotta e, per conseguenza, dell'ingiustizia della decisione, dal momento che, senza i documenti contenuti nel cd-rom oggetto di contestazione, il consulente d'ufficio avrebbe dovuto applicare, nella rideterminazione del saldo, la regola cd. del saldo zero, in assenza dei saldi pregressi.
L'appello è infondato.
Occorre, preliminarmente, esaminare la questione relativa alla legittimazione a contraddire al gravame sollevata dagli appellanti in comparsa conclusionale.
5 A fronte, infatti, della domanda (monitoria) proposta da Controparte_4
e da rappresentata dalla stessa nel presente Parte_4 CP_4
giudizio di appello si è costituita (già , che CP_1 CP_7
ha così spiegato la propria legittimazione:
- che aveva a suo tempo ceduto in blocco ad CP_4 Parte_4
i crediti riportati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta
[...]
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 109 del 20 settembre 2011,
ricevendone poi il mandato a riscuoterli, ha riacquistato i medesimi crediti come risultante da successivo avviso pubblicato nella G.U.
n. 125 del 29 ottobre 2015;
- successivamente, la stessa aveva ceduto a CP_4 [...]
con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017 gli stessi CP_2
crediti, come risultante nell'avviso pubblicato nella G.U. n. 93 dell'8
agosto 2017;
- aveva poi conferito alla mandataria Controparte_2 CP_7
ora procura per l'amministrazione, gestione, CP_1 CP_4
incasso ed eventuale recupero, dei crediti;
- sulla scorta di tali antecedenti, agendo in proprio e quale CP_1
mandataria di cessionaria dei crediti di Controparte_8
ha ritenuto di essere legittimata a contraddire Controparte_4
nella presente causa, per resistere al gravame proposto dalla
[...]
e dai sigg.ri e avverso la Controparte_3 Parte_2 Pt_3
sentenza 5032/2021 del Tribunale di Napoli.
Gli appellanti hanno contestato la legittimazione di a CP_1
contraddire all'atto di appello in oggetto, in proprio e quale mandataria
6 di 1: da un canto, a loro dire, sarebbe del tutto incomprensibile la CP_2
costituzione in proprio, non risultando alcun rapporto facente capo direttamente alla stessa;
dall'altro, mancherebbe la prova della legittimazione anche in capo a , in nome e per conto della quale CP_2
sostiene di agire, e ciò per una molteplicità di motivi: a) la CP_1
mancata (prova della) iscrizione di nell'albo di cui all'art. 106 TUB, CP_2
richiamato dall'art. 58 TUB;
b) la mancata prova della cessione del credito in favore della stessa 1, non essendo sufficiente, al riguardo, la CP_2
pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, che costituisce un onere pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, specie in un caso, quale quello in oggetto, in cui tali pubblicazioni non contengano sufficiente indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti in modo da ricondurre con certezza il credito oggetto di contenzioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco;
e ciò sia con riferimento alla cessione da a CP_4 Parte_4
sia con riferimento alla “retrocessione” da ad sia, Parte_4 CP_4
infine, con riferimento alla cessione da a . CP_4 CP_2
La questione è solo parzialmente fondata.
Gli appellanti, nel sollevarla negli scritti conclusivi di questo grado, allo scopo di prevenire le avverse contestazioni, hanno evidenziato come la questione del difetto di legittimazione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ora, tale ultima osservazione, in astratto condivisibile, deve però
misurarsi col concreto dispiegarsi della dinamica processuale e con la formazione di eventuali giudicati interni. Nel caso di specie, il tribunale
7 ha ritenuto sussistente la prova della legittimazione attiva di Pt_4
quale cessionaria del credito di (pag. 4 sentenza
[...] CP_4
impugnata), al pari della legittimazione di Controparte_6
quale procuratrice sia di che di e ciò
[...] Controparte_4 Parte_4
sulla base dell'esame dei mandati ad agire indicati (docc. 7 – 11 allegati alla produzione dell'opposta), sia avuto riguardo all'avviso di cessione del credito relativo al finanziamento n. 3794549 da a CP_4 [...]
pubblicato in G.U. Parte_4
Ebbene, tale specifico passaggio della motivazione del primo giudice non ha formato oggetto di impugnazione, determinando così la formazione sul punto di un giudicato implicito non più suscettibile di essere messo in discussione in virtù delle tardive deduzioni svolte in conclusionale. Al
riguardo, la Suprema Corte – con riferimento alla questione affine della rilevabilità di nullità contrattuali in grado di appello, i cui principi appaiono senz'altro applicabili anche alla vicenda in oggetto – ha spiegato che “il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice
dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato
interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di
eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o
domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione …
in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato” (cfr.
Cass. sez. terza, ordinanza n. 50 del 03/01/2023). Da questo punto di vista,
dunque, non può essere più messa in discussione la legittimazione originaria di quanto allo scoperto del conto corrente ordinario CP_4
n. 400786371 ed al residuo rimborso dovuto per il finanziamento Credit
8 Più n. 3990893; e di per il residuo credito nascente dal Parte_4
finanziamento chirografario n. 3794549 per originari € CP_4
80.000,00, oggetto di cessione ad ai sensi dell'art. 58 Parte_4
TUB.
Discorso in parte analogo può essere fatto in relazione alla cd.
retrocessione del credito da ad come si Parte_4 CP_4
rileva dal doc.
8.a. allegato alla comparsa di Fino 1, nella G.U. n. 125 del
29.10.2015 venne pubblicato l'avviso relativo al contratto di “riacquisto”
dei crediti già in precedenza ceduti da a indicati CP_4 Parte_4
per relationem mediante richiamo alla pubblicazione sulla G.U. n. 109 del
20 settembre 2011. Dunque, una volta ritenuto che sulla effettività di tale cessione si sia formato il giudicato implicito, non pare si possa dubitare dell'effettiva ricomprensione dei crediti per cui è causa anche in tale successivo riacquisto, avente ad oggetto proprio quei medesimi crediti se non integralmente soddisfatti o oggetto di accordi stragiudiziali intervenuti con Parte_4
La situazione è, invece, oggettivamente differente per l'ulteriore cessione,
quella da a , la cui prova sarebbe costituita dal doc.
9.a. CP_4 CP_2
allegato alla comparsa, vale a dire dalla pubblicazione sulla G.U. n. 93
dell'8.8.2017: in tale avviso, infatti, l'oggetto della cessione è indicato in modo del tutto generico, mediante riferimento a tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_4
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati
9 come attivita' finanziarie deteriorate. Ebbene, premesso che non può tenersi conto di ulteriore documentazione che ha allegato alla comparsa CP_2
conclusionale, in quanto evidentemente tardiva, deve necessariamente farsi riferimento alla distinzione ormai ripetutamente affermata in giurisprudenza tra la valenza meramente pubblicitaria (assimilabile quanto ad effetti alla notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. nella cessione di crediti individuali) da attribuire alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ai sensi della l. 130/99 e dell'art. 58 TUB, e la prova del negozio di cessione (si veda, ad esempio, Cass. sez. terza, ordinanza
17944 del 22/06/2023: in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini
della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della
detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente
allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente); e deve concludersi che, nel caso di specie, difetti la prova dell'esistenza del contratto di cessione, contestato dagli appellanti, attesa tra l'altro l'estrema genericità
dell'elenco dei crediti ceduti pubblicato dalla cessionaria in G.U.
Dunque, deve concludersi nel senso del difetto di legittimazione di
[...]
e, per essa, di quale sua mandataria. Controparte_2 CP_1
Tale affermazione, tuttavia, avrà valore unicamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dal momento che, nel merito,
l'appello è infondato.
10 Infondato è il primo motivo, con cui gli appellanti denunciano la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il tribunale emesso la condanna in favore di per il credito derivante dal rapporto Parte_4
di mutuo chirografario n. 3794549, malgrado avesse chiesto che CP_4
a lei fossero attribuite, unitariamente ed indistintamente, tanto le somme di sua competenza, quanto quelle di competenza di Al Parte_4
riguardo, gli appellanti hanno aggiunto che sarà anche esatto … che la
fosse validamente fornita di potere rappresentativo dalla CP_4 Parte_4
ma la questione finisce per essere del tutto irrilevante, dal momento che,
[...]
all'interno del giudizio, non vi è stata spendita del nome, avendo la CP_4
(non già utilizzato quel potere per richiedere la condanna in favore della
rappresentata quanto) utilizzato impropriamente quel potere per richiedere del
tutto indebitamente condanna in proprio favore.
Tale assunto è agevolmente smentito dall'esame del ricorso monitorio di con cui la ricorrente, evocata anche l'intervenuta cessione del CP_4
credito ad e la procura da quest'ultima rilasciatale per Parte_4
la gestione dei propri crediti, espressamente chiedeva che venisse ingiunto a ed ai suoi fideiussori di pagare ad la CP_3 CP_4
somma di € 28.271,91, ed a la somma di € 50.812,76. Parte_4
Infondato è, poi, anche il secondo motivo, quello con cui gli appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice – ai fini della valutazione nel merito delle contestazioni sollevate alla gestione del conto corrente e dei finanziamenti – tenne conto dei documenti prodotti da CP_4
mediante deposito in allegato alla seconda memoria ex art. 183 sesto
11 comma c.p.c. di un CD – Rom, di cui ebbero a contestare l'utilizzabilità (o meglio, l'utilizzabilità dei documenti nello stesso riprodotti).
Il tribunale respinse tali doglianze, osservando, da un canto, la tardività
delle stesse, non formulate nel terzo termine;
e, dall'altro, comunque la loro infondatezza, escludendo la necessità che il giudice debba procedere in udienza e nel contraddittorio delle parti alla visione di quel supporto,
non comportando tale visione attività tecniche eccedenti la “normalità
quotidiana” e non costituendo la stessa attività diretta alla formazione ed
all'acquisibilità della prova.
Gli appellanti hanno contestato tale motivazione, ritenendo da un canto che la tempestività della contestazione possa riguardare il documento previamente estratto, e non la prodromica attività di estrazione, senza la quale il documento, a loro dire, non entra a far parte del materiale istruttorio conoscibile dal tribunale;
e, dall'altro, hanno criticato il riferimento al concetto di normalità quotidiana, adoperato dal primo giudice allo scopo di giustificare l'attività di diretta estrazione e valutazione dei documenti.
Ad avviso di questa Corte, entrambi i profili non colgono nel segno,
anche se va meglio precisato l'iter logico di tale conclusione rispetto a quanto affermato dal tribunale.
Innanzitutto, pare abbastanza evidente che con la non del tutto chiara espressione normalità quotidiana il tribunale intendesse riferirsi alla estremamente agevole, e di uso ormai quotidiano, consultazione di documenti elaborati in formato digitale contenuti in un supporto fisico.
Se ciò è vero – e la comune esperienza convalida tale affermazione senza
12 possibilità alcuna di smentita – risulta palese che l'eventuale contestazione del contenuto di singoli documenti andasse compiuta entro il terzo termine di cui all'art. 183 sesto comma (vecchio testo) c.p.c. E, si noti, anche in questo grado di appello gli appellanti non muovono alcuna contestazione specifica alla conformità di quei documenti alle effettive risultanze del rapporto bancario, continuando unicamente a contestare non gli elementi di prova così raccolti, ma la fonte di quelle prove
(espressione anche questa impropria, dal momento che la fonte non è
certo costituita dal supporto che contiene i documenti in formato elettronico).
In conclusione, pur dichiarando il difetto di legittimazione di
[...]
e, per essa, di va respinto l'appello Controparte_2 CP_1
proposto da e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del tribunale di Napoli, n. 5032/21.
[...]
La riscontrata carenza di legittimazione delle parti che si sono costituite in questo grado di appello in luogo dei soggetti appellati effettivamente legittimati esonera dall'adozione di provvedimenti sulle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di in proprio e CP_1
quale mandataria di Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da Controparte_3 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Parte_3
di Napoli, n. 5032/2021 del 27 maggio 2021;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli, il 2 luglio 2025
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
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