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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/11/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2478 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CARDONE FABIO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARDONE FABIO, giusta delega in atti Controparte_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 24.02.1990 in Garlenda (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Garlenda al numero 1, parte II, serie C, anno 1990, alle condizioni di seguito esposte:
1. I Signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Controparte_1
rispetto.
2. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto dal marito alla moglie -e viceversa- quale contributo al mantenimento dell'altro coniuge.
3. Al fine di prevenire l'instaurazione di contenziosi, nell'ambito della definizione della crisi coniugale e del carattere di accordo globale che i coniugi intendono raggiungere, anche con riferimento agli aspetti patrimoniali ed economici, vista l'opportunità di definire i rapporti di dare ed avere che la protratta convivenza ha generato:
-A] il Signor si obbliga a trasferire alla Signora la quota del Controparte_1 Parte_1
50% - con atto da stipularsi, nanti un Notaio scelto da quest'ultima, quale esecuzione dell'accordo di separazione- degli immobili oggi in comproprietà siti in Onzo e catastalmente contraddistinti al F.5 mapp.le 361 subalterni 22 e 23, al F. 5 mapp.le 358 subalterni 11 e 12 e al F. 5 mapp.le 361
subalterni 26 e 27;
-B] la Signora si obbliga a trasferire al Signor la quota del 50% Parte_1 Controparte_1
- con atto da stipularsi, nanti un Notaio scelto dalla prima, quale esecuzione dell'accordo di separazione- degli immobili oggi in comproprietà siti in Mendatica catastalmente contraddistinti dal
F. 2 mapp.li 29 e 687.
4. Le spese notarili dei trasferimenti sopra indicati sono poste a carico della Signora Parte_1
[...]
5. Dal momento della formalizzazione dei trasferimenti sopra indicati le spese e le utenze saranno a carico dei singoli proprietari esclusivi per quanto di competenza.
6. La Signora -nell'ambito degli accordi di separazione- si impegna a mettere a Parte_1
disposizione del Signor , quale abitazione, i locali del piano terreno della casa di Controparte_1
civile abitazione sita in Onzo alla via Capitolo n.3, di sua proprietà.
7. Le spese inerenti al godimento dell'immobile di cui al capo che precede verranno sostenute dal
Signor per il periodo di occupazione in ragione del 50%. Controparte_1
8. I coniugi, di fatto già separati, convengono che fino allo scioglimento del matrimonio – ovvero salve le preventive necessità abitative del figlio il Signor potrà mantenere Per_1 Controparte_1
depositati nell'immobile di Onzo via Capitolo n.20 alcuni suoi effetti e beni personali potendo accedere per il loro prelievo o deposito.
9. Le spese della procedura così come quelle legali saranno a carico della Signora Parte_1
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo