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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Fermo Affari Civili Contenziosi N.R.G. 365/2024 Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: Sara Marzialetti Presidente Mariannunziata Taverna Giudice Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunziato la presente SENTENZA nel procedimento instaurato da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Benedetto, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) – contumace- CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento dei figli naturali e legittimi) CONCLUSIONI Parte ricorrente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni telematicamente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, deduceva di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , dalla quale erano nati , in data CP_1 Persona_1
24.01.2009, e , in data 19.04.2011. Controparte_2
Venuta meno la predetta relazione sentimentale la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di regolamentare i rapporti tra le parti, nell'interesse dei minori. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, esponeva che:
• in costanza di convivenza, le parti insieme ai figli, avevano vissuto presso l'immobile sito in OT, Via Laureati n. 19, condotto in locazione;
• a seguito della rottura della relazione sentimentale, la ricorrente si era trasferita in OT, Via F. Crucioli n. 29, indirizzo presso il quale aveva spostato la propria residenza,
• con riguardo alla prole, fermo restando l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, istava per il collocamento degli stessi presso di sé, essendosi da Parte_1 sempre occupata, in maniera prevalente, della gestione dei minori;
• quanto alle condizioni reddituali delle parti, la ricorrente dichiarava di essere assunta come commessa con un contratto part-time a tempo determinato, di percepire uno stipendio mensile pari ad € 1.000,00 e di sostenere un canone di locazione di € 500,00;
Quanto al resistente, lo stesso, quale appuntato scelto a tempo indeterminato presso l'arma dei Carabinieri della Stazione CC di OT, percepiva una retribuzione netta annua pari all'incirca ad € 28.000,00, alla quale dovevano aggiungersi benefit, buoni pasto e i canoni mensili per l'immobile, di sua proprietà, posto in locazione. La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Presidente del Tribunale designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti ,assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare le seguenti conclusioni: 1)affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori;
CP_2 Per_1
2)disporre il collocamento prevalente dei figli e presso la madre, in OT CP_2 Per_1 presso l'abitazione di VIALE CRUCIOLI 29;
3) il padre potrà intrattenere con i figli rapporti quotidiani, e potrà tenerli con sé tre pomeriggi a settimana, compresa la cena ed il pernottamento dopo l'uscita da scuola , dette giornate potranno essere concordate tra i genitori in base agli orari lavorativi su turnazione del sig. , ivi CP_1 compreso il giorno libero settimanale;
inoltre i ragazzi potranno trascorrere con il padre due week end alterni al mese , o, in caso di impossibilità di coincidenza con il sabato e la domenica consecutivi, per motivi lavorativi del padre , lo stesso potrà tenerli con sé per quattro giorni al mese, anche non consecutivi, che potranno non coincidere con il fine settimana , previa comunicazione ed accordo con la madre , anche in base ai rispettivi impegni lavorativi;
4)Quanto alle festività, i ragazzi potranno trascorrere ad anni alterni e a festività alterne con la madre e con il padre, i giorni della Vigilia di Natale, Natale, 31 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo; inoltre il Ferragosto ad anni alterni con ciascun genitore;
inoltre i figli potranno trascorrere con il padre le vacanze estive per un periodo di sette giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori almeno 30 giorni prima, in base ai rispettivi impegni lavorativi e piani di ferie;
5)Il sig. dovrà corrispondere alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo CP_1 Parte_1 di contributo indiretto al mantenimento dei figli minori e collocati prevalentemente CP_2 Per_1 presso la madre, la somma di € 300,00 (trecento/00) a figlio, per un totale di euro 600,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat, qualora con variazione positiva, come per legge;
6)Le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre e dovranno essere concordate preventivamente tra loro, salvo quelle indifferibili ed urgenti;
ogni richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da idonea documentazione comprovante l'esborso, riferibile chiaramente al figlio;
7)I genitori si obbligheranno reciprocamente a fornire copia delle fatture e ricevute delle spese solo nel caso in cui siano detraibili fiscalmente, al fine di consentire lo sgravio solo se previsto dalla legge, che avverrà pro quota;
8)L'assegno unico per i figli minori verrà erogato in misura del 50% a ciascun genitore;
9) i genitori si dovranno obbligare a comunicarsi reciprocamente il cambio di utenza telefonica e di domicilio o residenza. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
non si costituiva in giudizio, pertanto, all'esito della prima udienza del 13.06.2024, CP_1 previa verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne veniva dichiarata la sua contumacia. Con ordinanza del 14.06.2024, il Giudice istruttore affidava i minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
regolamentava il diritto di visita del padre nei confronti della prole e poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a CP_1 titolo di mantenimento dei minori la somma mensile di euro € 300,00, per ciascun figlio, nonché di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Con il medesimo provvedimento, in accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, veniva disposta all'Agenzia delle Entrate la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi del resistente riferite all'ultimo triennio. Nel corso del giudizio, il Giudice istruttore, preso atto del ruolo assunto dal resistente presso l'arma dei Carabinieri della Stazione CC di OT, disponeva la rinnovazione della notifica al resistente, secondo le modalità di cui dell'artt. 146 c.p.c e 49 disp. att. c.p.c. All'udienza del 06.02.2025, preso atto della regolarità della rinnovata notifica e della mancata costituzione di , veniva nuovamente dichiarata la sua contumacia. CP_1
Espletata l'istruttoria a mezzo di produzioni documentali e audizione dei minori, all'udienza del 20.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Tanto premesso si osserva quanto segue. Affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita La ricorrente con comparsa conclusionale del 12.05.2025, reiterando le conclusioni precisate in data 10.04.25, ha istato nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, preso atto della situazione attuale, quale emerge dall'istruttoria e dall'audizione dei figli minori della ricorrente e del resistente disporre che il minore Controparte_2 resti collocato prevalentemente presso il padre , nella sua abitazione sita in via Laureati CP_1
19 in OT , mentre il minore , resti collocato prevalentemente presso la Persona_1 madre, sig. , nella sua abitazione sita in via Crucioli 29 in Parte_1
MM , disporre che i ragazzi trascorrano rispettivamente con il genitore non collocatario due pomeriggi a settimana in giorni ed orari da concordare di volta in volta con il genitore in base alle rispettive esigenze lavorative, scolastiche e sportive, e , sempre con il genitore non collocatario, due week end alterni al mese;
disporre altresì che i ragazzi trascorrano le festività con il genitore non collocatario ad anni alterni;
porre a carico del sig. , stante la CP_1 situazione economica della resistente e la disparità economico reddituale tra le parti, un contributo al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili da corrispondersi alla resistente entro il Per_1
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat;
porre a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie scolastiche necessarie per i figli e mediche, in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo che si intende richiamato. Vinte le spese”. Ciò premesso, quanto al regime di affidamento dei minori - rilevato che l'art. 337 ter c.c prevede l'affidamento condiviso quale regola generale, dovendosi considerare tale modalità quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli - va accolta la domanda svolta dalla ricorrente di affidamento dei minori ad entrambi i genitori, dovendo ritenersi accertata, in assenza di contestazioni tra le parti, la congruità di tale modalità di affidamento. Si ritiene, pertanto, opportuno affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori. Con l'affidamento condiviso, spetta alle parti l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Con riguardo al collocamento della prole, all'esito dell'audizione dei minori, si ritiene confacente agli interessi degli stessi collocare prevalentemente presso la residenza paterna, sita Controparte_2 in OT, Via Laureati 19 e presso l'abitazione della ricorrente, sita Persona_1 in OT, Via Crucioli n. 29. Quanto al diritto di visita, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore potrà vedere il minore non collocato presso di sé secondo le modalità che seguono:
• due giorni alla settimana da concordare tra i genitori e in caso di mancato accordo, il martedì e giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento;
• a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica fino alle ore 21:00, in modo che la madre terrà con sé il minore e per un fine Controparte_2 Persona_1 settimana, mentre il padre terrà con sé il minore e Persona_1 Controparte_2 per il fine settimana successivo;
• per il periodo estivo per quindici giorni (anche non consecutivi) da comunicare entro almeno 30 giorni prima;
• per le vacanze di Pasqua per 3 giorni consecutivi e per il periodo natalizio, per sette giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
• per quanto riguarda le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) saranno trascorse in via alternata con l'uno o l'altro genitore di anno in anno;
Contributo al mantenimento e spese straordinarie relative alla prole Passando alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Quanto alla ricorrente, la stessa ha documentato di aver dichiarato i seguenti redditi:
• per il periodo di imposta 2020 un reddito complessivo pari ad € 12.509,00;
• per il periodo di imposta 2021 un reddito complessivo pari ad € 13.585,00;
• per il periodo di imposta 2022 un reddito complessivo pari ad € 15.763,00 (cfr. documentazione reddituale allegata al ricorso introduttivo).
La ricorrente producendo il relativo contratto di lavoro ha provato di essere stata impiegata sino al 31.03.2025, come operaia presso la “Generazione Vincente Spa” (cfr. contratto di lavoro allegato alla nota di deposito della ricorrente del 10.04.2025). ha documentato, poi, di corrispondere mensilmente per l'immobile in Parte_1 cui vive una rata di locazione pari ad € 500,00 e di aver presentato in data 03.04.2025 domanda Naspi, risultando al momento priva di occupazione. Quanto al resistente, dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c., si evince la percezione da parte dello stesso dei seguenti redditi:
• per il periodo di imposta 2021 un reddito da lavoro dipendente pari ad € 34.633,66
• per il periodo di imposta 2022 un reddito da lavoro dipendente pari ad € 36.043,19 e redditi esenti pari ad € 500,00;
• per il periodo di imposta 2023 un reddito da lavoro dipendente pari ad 36.286,88.e redditi esenti pari ad € 649,20 (cfr. documentazioni allegate alle note di deposito del 10.07.2024).
Ebbene, tenuto conto del collocamento sopra disposto e della disparità reddituale esistente tra le parti, il Collegio ritiene equo disporre che le parti provvedano al mantenimento diretto del minore CP_2
per il tempo che il figlio trascorrerà con ciascuna di esse, nonché, ancora, porre a carico del
[...] resistente la somma mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da versare alla ricorrente in favore del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese. Per_1
Quanto alle spese straordinarie per i minori, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in Ancona, il 10.07.2024. Assegno unico in favore dei minori
Quanto alla domanda di percezione dell'assegno unico universale di cui all'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021, svolta dalla ricorrente, è bene rilevare che l'Inps, con Circolare n. 23/2022, ha precisato che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Al riguardo, il Collegio, aderendo all'interpretazione letterale della citata norma e all'orientamento da ultimo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4672/2025, tenuto conto del regime di affidamento della prole e del collocamento sopra disposto, ritiene di riconoscere ad entrambi le parti, in misura del 50% ciascuno, l'assegno unico e/o universale previsto in favore dei minori. Spese di lite La natura del giudizio e la contumacia del resistente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni
, nato il [...], e , nato il [...]; Persona_1 Controparte_2
- colloca prevalentemente presso il padre;
Controparte_2
- colloca prevalentemente presso la madre;
Persona_1
- regolamenta il diritto di visita dei minori con il genitore non collocatario secondo le modalità indicate di parte motiva, da ritenersi ivi integralmente trascritte;
- dispone che le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio CP_2
per il tempo che lo stesso trascorrerà con ciascuna di esse;
[...]
- pone a carico di entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo CP_1 di contributo al mantenimento di la somma pari a Persona_1 complessivi € 300,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative alla prole, in misura del 50%;
- riconosce alle parti la percezione, in misura del 50%, dell'assegno unico e/o universale in favore dei minori;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente Sara Marzialetti
Il Giudice est. Francesco De Perna
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Benedetto, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) – contumace- CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento dei figli naturali e legittimi) CONCLUSIONI Parte ricorrente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni telematicamente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, deduceva di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , dalla quale erano nati , in data CP_1 Persona_1
24.01.2009, e , in data 19.04.2011. Controparte_2
Venuta meno la predetta relazione sentimentale la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di regolamentare i rapporti tra le parti, nell'interesse dei minori. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, esponeva che:
• in costanza di convivenza, le parti insieme ai figli, avevano vissuto presso l'immobile sito in OT, Via Laureati n. 19, condotto in locazione;
• a seguito della rottura della relazione sentimentale, la ricorrente si era trasferita in OT, Via F. Crucioli n. 29, indirizzo presso il quale aveva spostato la propria residenza,
• con riguardo alla prole, fermo restando l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, istava per il collocamento degli stessi presso di sé, essendosi da Parte_1 sempre occupata, in maniera prevalente, della gestione dei minori;
• quanto alle condizioni reddituali delle parti, la ricorrente dichiarava di essere assunta come commessa con un contratto part-time a tempo determinato, di percepire uno stipendio mensile pari ad € 1.000,00 e di sostenere un canone di locazione di € 500,00;
Quanto al resistente, lo stesso, quale appuntato scelto a tempo indeterminato presso l'arma dei Carabinieri della Stazione CC di OT, percepiva una retribuzione netta annua pari all'incirca ad € 28.000,00, alla quale dovevano aggiungersi benefit, buoni pasto e i canoni mensili per l'immobile, di sua proprietà, posto in locazione. La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Presidente del Tribunale designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti ,assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare le seguenti conclusioni: 1)affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori;
CP_2 Per_1
2)disporre il collocamento prevalente dei figli e presso la madre, in OT CP_2 Per_1 presso l'abitazione di VIALE CRUCIOLI 29;
3) il padre potrà intrattenere con i figli rapporti quotidiani, e potrà tenerli con sé tre pomeriggi a settimana, compresa la cena ed il pernottamento dopo l'uscita da scuola , dette giornate potranno essere concordate tra i genitori in base agli orari lavorativi su turnazione del sig. , ivi CP_1 compreso il giorno libero settimanale;
inoltre i ragazzi potranno trascorrere con il padre due week end alterni al mese , o, in caso di impossibilità di coincidenza con il sabato e la domenica consecutivi, per motivi lavorativi del padre , lo stesso potrà tenerli con sé per quattro giorni al mese, anche non consecutivi, che potranno non coincidere con il fine settimana , previa comunicazione ed accordo con la madre , anche in base ai rispettivi impegni lavorativi;
4)Quanto alle festività, i ragazzi potranno trascorrere ad anni alterni e a festività alterne con la madre e con il padre, i giorni della Vigilia di Natale, Natale, 31 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo; inoltre il Ferragosto ad anni alterni con ciascun genitore;
inoltre i figli potranno trascorrere con il padre le vacanze estive per un periodo di sette giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori almeno 30 giorni prima, in base ai rispettivi impegni lavorativi e piani di ferie;
5)Il sig. dovrà corrispondere alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo CP_1 Parte_1 di contributo indiretto al mantenimento dei figli minori e collocati prevalentemente CP_2 Per_1 presso la madre, la somma di € 300,00 (trecento/00) a figlio, per un totale di euro 600,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat, qualora con variazione positiva, come per legge;
6)Le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre e dovranno essere concordate preventivamente tra loro, salvo quelle indifferibili ed urgenti;
ogni richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da idonea documentazione comprovante l'esborso, riferibile chiaramente al figlio;
7)I genitori si obbligheranno reciprocamente a fornire copia delle fatture e ricevute delle spese solo nel caso in cui siano detraibili fiscalmente, al fine di consentire lo sgravio solo se previsto dalla legge, che avverrà pro quota;
8)L'assegno unico per i figli minori verrà erogato in misura del 50% a ciascun genitore;
9) i genitori si dovranno obbligare a comunicarsi reciprocamente il cambio di utenza telefonica e di domicilio o residenza. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
non si costituiva in giudizio, pertanto, all'esito della prima udienza del 13.06.2024, CP_1 previa verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne veniva dichiarata la sua contumacia. Con ordinanza del 14.06.2024, il Giudice istruttore affidava i minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
regolamentava il diritto di visita del padre nei confronti della prole e poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a CP_1 titolo di mantenimento dei minori la somma mensile di euro € 300,00, per ciascun figlio, nonché di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Con il medesimo provvedimento, in accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, veniva disposta all'Agenzia delle Entrate la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi del resistente riferite all'ultimo triennio. Nel corso del giudizio, il Giudice istruttore, preso atto del ruolo assunto dal resistente presso l'arma dei Carabinieri della Stazione CC di OT, disponeva la rinnovazione della notifica al resistente, secondo le modalità di cui dell'artt. 146 c.p.c e 49 disp. att. c.p.c. All'udienza del 06.02.2025, preso atto della regolarità della rinnovata notifica e della mancata costituzione di , veniva nuovamente dichiarata la sua contumacia. CP_1
Espletata l'istruttoria a mezzo di produzioni documentali e audizione dei minori, all'udienza del 20.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Tanto premesso si osserva quanto segue. Affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita La ricorrente con comparsa conclusionale del 12.05.2025, reiterando le conclusioni precisate in data 10.04.25, ha istato nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, preso atto della situazione attuale, quale emerge dall'istruttoria e dall'audizione dei figli minori della ricorrente e del resistente disporre che il minore Controparte_2 resti collocato prevalentemente presso il padre , nella sua abitazione sita in via Laureati CP_1
19 in OT , mentre il minore , resti collocato prevalentemente presso la Persona_1 madre, sig. , nella sua abitazione sita in via Crucioli 29 in Parte_1
MM , disporre che i ragazzi trascorrano rispettivamente con il genitore non collocatario due pomeriggi a settimana in giorni ed orari da concordare di volta in volta con il genitore in base alle rispettive esigenze lavorative, scolastiche e sportive, e , sempre con il genitore non collocatario, due week end alterni al mese;
disporre altresì che i ragazzi trascorrano le festività con il genitore non collocatario ad anni alterni;
porre a carico del sig. , stante la CP_1 situazione economica della resistente e la disparità economico reddituale tra le parti, un contributo al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili da corrispondersi alla resistente entro il Per_1
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat;
porre a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie scolastiche necessarie per i figli e mediche, in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo che si intende richiamato. Vinte le spese”. Ciò premesso, quanto al regime di affidamento dei minori - rilevato che l'art. 337 ter c.c prevede l'affidamento condiviso quale regola generale, dovendosi considerare tale modalità quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli - va accolta la domanda svolta dalla ricorrente di affidamento dei minori ad entrambi i genitori, dovendo ritenersi accertata, in assenza di contestazioni tra le parti, la congruità di tale modalità di affidamento. Si ritiene, pertanto, opportuno affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori. Con l'affidamento condiviso, spetta alle parti l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Con riguardo al collocamento della prole, all'esito dell'audizione dei minori, si ritiene confacente agli interessi degli stessi collocare prevalentemente presso la residenza paterna, sita Controparte_2 in OT, Via Laureati 19 e presso l'abitazione della ricorrente, sita Persona_1 in OT, Via Crucioli n. 29. Quanto al diritto di visita, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore potrà vedere il minore non collocato presso di sé secondo le modalità che seguono:
• due giorni alla settimana da concordare tra i genitori e in caso di mancato accordo, il martedì e giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento;
• a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica fino alle ore 21:00, in modo che la madre terrà con sé il minore e per un fine Controparte_2 Persona_1 settimana, mentre il padre terrà con sé il minore e Persona_1 Controparte_2 per il fine settimana successivo;
• per il periodo estivo per quindici giorni (anche non consecutivi) da comunicare entro almeno 30 giorni prima;
• per le vacanze di Pasqua per 3 giorni consecutivi e per il periodo natalizio, per sette giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
• per quanto riguarda le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) saranno trascorse in via alternata con l'uno o l'altro genitore di anno in anno;
Contributo al mantenimento e spese straordinarie relative alla prole Passando alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Quanto alla ricorrente, la stessa ha documentato di aver dichiarato i seguenti redditi:
• per il periodo di imposta 2020 un reddito complessivo pari ad € 12.509,00;
• per il periodo di imposta 2021 un reddito complessivo pari ad € 13.585,00;
• per il periodo di imposta 2022 un reddito complessivo pari ad € 15.763,00 (cfr. documentazione reddituale allegata al ricorso introduttivo).
La ricorrente producendo il relativo contratto di lavoro ha provato di essere stata impiegata sino al 31.03.2025, come operaia presso la “Generazione Vincente Spa” (cfr. contratto di lavoro allegato alla nota di deposito della ricorrente del 10.04.2025). ha documentato, poi, di corrispondere mensilmente per l'immobile in Parte_1 cui vive una rata di locazione pari ad € 500,00 e di aver presentato in data 03.04.2025 domanda Naspi, risultando al momento priva di occupazione. Quanto al resistente, dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c., si evince la percezione da parte dello stesso dei seguenti redditi:
• per il periodo di imposta 2021 un reddito da lavoro dipendente pari ad € 34.633,66
• per il periodo di imposta 2022 un reddito da lavoro dipendente pari ad € 36.043,19 e redditi esenti pari ad € 500,00;
• per il periodo di imposta 2023 un reddito da lavoro dipendente pari ad 36.286,88.e redditi esenti pari ad € 649,20 (cfr. documentazioni allegate alle note di deposito del 10.07.2024).
Ebbene, tenuto conto del collocamento sopra disposto e della disparità reddituale esistente tra le parti, il Collegio ritiene equo disporre che le parti provvedano al mantenimento diretto del minore CP_2
per il tempo che il figlio trascorrerà con ciascuna di esse, nonché, ancora, porre a carico del
[...] resistente la somma mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da versare alla ricorrente in favore del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese. Per_1
Quanto alle spese straordinarie per i minori, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in Ancona, il 10.07.2024. Assegno unico in favore dei minori
Quanto alla domanda di percezione dell'assegno unico universale di cui all'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021, svolta dalla ricorrente, è bene rilevare che l'Inps, con Circolare n. 23/2022, ha precisato che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Al riguardo, il Collegio, aderendo all'interpretazione letterale della citata norma e all'orientamento da ultimo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4672/2025, tenuto conto del regime di affidamento della prole e del collocamento sopra disposto, ritiene di riconoscere ad entrambi le parti, in misura del 50% ciascuno, l'assegno unico e/o universale previsto in favore dei minori. Spese di lite La natura del giudizio e la contumacia del resistente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni
, nato il [...], e , nato il [...]; Persona_1 Controparte_2
- colloca prevalentemente presso il padre;
Controparte_2
- colloca prevalentemente presso la madre;
Persona_1
- regolamenta il diritto di visita dei minori con il genitore non collocatario secondo le modalità indicate di parte motiva, da ritenersi ivi integralmente trascritte;
- dispone che le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio CP_2
per il tempo che lo stesso trascorrerà con ciascuna di esse;
[...]
- pone a carico di entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo CP_1 di contributo al mantenimento di la somma pari a Persona_1 complessivi € 300,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative alla prole, in misura del 50%;
- riconosce alle parti la percezione, in misura del 50%, dell'assegno unico e/o universale in favore dei minori;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente Sara Marzialetti
Il Giudice est. Francesco De Perna