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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.17/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv B. Angiello
e coatta Controparte_1
amministrativa che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata in data 11/3/25
e l'inammissibilità della costituzione tardiva
REINTEGRA, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, COSTITUZIONE CP_2
TARDIVA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il proprio licenziamento chiedendo in via principale la reintegra: ai sensi del comma 1 o in subordine del comma 4 dell'art.18 L.300/70.
2. La domanda di reintegra deve essere accolta (quantomeno ) ai sensi del comma 4 laddove il fatto (omissivo) contestato - (ovvero il non aver reso, nella doppia veste di
Presidente del CdA e di dipendente, «le mansioni previste dal contratto di lavoro» pur percependo la relativa retribuzione: v. doc.63 allegato al ricorso») - non è ammesso pagina 1 di 4 dal ricorrente (il quale invece deduce di aver ricoperto, dopo essere stato regolarmente assunto (con la «qualifica di quadro») , oltre ed insieme al ruolo di Presidente del
Cda, anche quello di Responsabile Amministrativo e poi quelli Direttore Generale e di Responsabile Commerciale, specificando le singole attività svolte) e non è stato provato dalla parte convenuta (la quale ne aveva l'onere ex art.5 L.604/66).
3. Il «fatto contestato» non provato si infatti deve ritenere insussistente ai sensi del citato comma 4 (Cass.25717/18).
4. La Società risulta attualmente in liquidazione coatta amministrativa e non (anche) in liquidazione giudiziale, per effetto della sentenza della Corte di Appello 17/1/25 prodotta dal ricorrente con le note dell'11/3/25
5. Dalla stessa sentenza si evince che «la prosecuzione.. dell'attività di impresa» è stata disposta «per la durata di mesi sei» dal «decreto ministeriale 151» del 25/10/24; essa si deve quindi presumere tuttora in essere , con conseguente interesse del ricorrente ad ottenere la declaratoria del proprio diritto alla reintegra. Mentre per il resto la domanda è improponibile in questa sede.
6. Si richiama in merito cfr Cass. 13530/24 la quale ha chiaramente indicato «la ripartizione di competenza cognitoria tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, secondo il discrimine individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) al secondo, quale giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso dei creditori e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale, in funzione della garanzia della parità di loro trattamento».
pagina 2 di 4 7. La sentenza in altre parole pone la distinzione tra l'«accertamento dell'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato nei confronti della società italiana fallita» (che può e deve essere accertato dal Giudice del lavoro solo ove sia sostenuto da «un autonomo interesse giuridico concreto ed attuale») e la «condanna patrimoniale …di spettanza del giudice fallimentare, siccome pertinente alla partecipazione al concorso»
8. Non si vede il motivo per cui da tale «accertamento e.. qualificazione dei diritti di credito» che conduce ad una «condanna patrimoniale» debba essere esclusa la
«indennità risarcitoria» chiesta dal ricorrente.
9. Ciò che vale per il fallimento vale, sotto questo aspetto, anche per la liquidazione coatta amministrativa, stando alle disposizioni della L.267/42 e alle «Analoghe previsioni … ora contenute negli art. 304, 309 e 310 del Codice della Crisi»
(Cass.27796/24).
10. Come accennato in epigrafe, la costituzione della Società convenuta, con memoria depositata dopo la scadenza del termine per il deposito delle note ex art.127 ter cpc, sostitutive dell'udienza di discussione, ovvero quando ormai era chiuso il contraddittorio, si deve ritenere inammissibile (cfr art.293 cpc); in ogni caso, per mera completezza, si osserva che in tale atto la convenuta:
10.1. non formula istanza di rimessione in termini, nè deduce in alcun modo l'inesistenza, a irregolarità o tardività della notifica (comunque documentata dal ricorrente, come accennato, e tempestiva);
10.2. non formula istanze istruttorie (dalle quali era comunque decaduta);
10.3. non deduce (o contesta) fatti pertinenti, focalizzandosi unicamente, in tutta sostanza, sulla difficoltà di riscontrare nella fattispecie un vero rapporto di subordinazione («si fa fatica a credere che vi potesse essere un rapporto di eterodirezione o che potesse essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale»): laddove l'addebito (come accennato) non consiste nell'aver stipulato, (o meglio mantenuto, una volta nominato Presidente del CdA) un contratto di lavoro sostanzialmente privo di causa adeguata, ma di pagina 3 di 4 non aver adempiuto a tale contratto e cioè di non aver svolto le mansioni in esso previste, (senza nemmeno specificare quali esse fossero); ovvero di aver percepito la relativa retribuzione «senza rendere la prestazione lavorativa di cui al contratto».
10.4. conclude peraltro chiedendo il rigetto della domanda (solo) «in quanto il licenziamento comminato risulta del tutto giustificato»: in ciò dovendosi escludere una qualsiasi richiesta di declaratoria di invalidità o inefficacia del contratto di lavoro.
11. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro
DICHIARA improponibile per il resto la domanda
CONDANNA la Società convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 7.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.17/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv B. Angiello
e coatta Controparte_1
amministrativa che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata in data 11/3/25
e l'inammissibilità della costituzione tardiva
REINTEGRA, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, COSTITUZIONE CP_2
TARDIVA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il proprio licenziamento chiedendo in via principale la reintegra: ai sensi del comma 1 o in subordine del comma 4 dell'art.18 L.300/70.
2. La domanda di reintegra deve essere accolta (quantomeno ) ai sensi del comma 4 laddove il fatto (omissivo) contestato - (ovvero il non aver reso, nella doppia veste di
Presidente del CdA e di dipendente, «le mansioni previste dal contratto di lavoro» pur percependo la relativa retribuzione: v. doc.63 allegato al ricorso») - non è ammesso pagina 1 di 4 dal ricorrente (il quale invece deduce di aver ricoperto, dopo essere stato regolarmente assunto (con la «qualifica di quadro») , oltre ed insieme al ruolo di Presidente del
Cda, anche quello di Responsabile Amministrativo e poi quelli Direttore Generale e di Responsabile Commerciale, specificando le singole attività svolte) e non è stato provato dalla parte convenuta (la quale ne aveva l'onere ex art.5 L.604/66).
3. Il «fatto contestato» non provato si infatti deve ritenere insussistente ai sensi del citato comma 4 (Cass.25717/18).
4. La Società risulta attualmente in liquidazione coatta amministrativa e non (anche) in liquidazione giudiziale, per effetto della sentenza della Corte di Appello 17/1/25 prodotta dal ricorrente con le note dell'11/3/25
5. Dalla stessa sentenza si evince che «la prosecuzione.. dell'attività di impresa» è stata disposta «per la durata di mesi sei» dal «decreto ministeriale 151» del 25/10/24; essa si deve quindi presumere tuttora in essere , con conseguente interesse del ricorrente ad ottenere la declaratoria del proprio diritto alla reintegra. Mentre per il resto la domanda è improponibile in questa sede.
6. Si richiama in merito cfr Cass. 13530/24 la quale ha chiaramente indicato «la ripartizione di competenza cognitoria tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, secondo il discrimine individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) al secondo, quale giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso dei creditori e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale, in funzione della garanzia della parità di loro trattamento».
pagina 2 di 4 7. La sentenza in altre parole pone la distinzione tra l'«accertamento dell'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato nei confronti della società italiana fallita» (che può e deve essere accertato dal Giudice del lavoro solo ove sia sostenuto da «un autonomo interesse giuridico concreto ed attuale») e la «condanna patrimoniale …di spettanza del giudice fallimentare, siccome pertinente alla partecipazione al concorso»
8. Non si vede il motivo per cui da tale «accertamento e.. qualificazione dei diritti di credito» che conduce ad una «condanna patrimoniale» debba essere esclusa la
«indennità risarcitoria» chiesta dal ricorrente.
9. Ciò che vale per il fallimento vale, sotto questo aspetto, anche per la liquidazione coatta amministrativa, stando alle disposizioni della L.267/42 e alle «Analoghe previsioni … ora contenute negli art. 304, 309 e 310 del Codice della Crisi»
(Cass.27796/24).
10. Come accennato in epigrafe, la costituzione della Società convenuta, con memoria depositata dopo la scadenza del termine per il deposito delle note ex art.127 ter cpc, sostitutive dell'udienza di discussione, ovvero quando ormai era chiuso il contraddittorio, si deve ritenere inammissibile (cfr art.293 cpc); in ogni caso, per mera completezza, si osserva che in tale atto la convenuta:
10.1. non formula istanza di rimessione in termini, nè deduce in alcun modo l'inesistenza, a irregolarità o tardività della notifica (comunque documentata dal ricorrente, come accennato, e tempestiva);
10.2. non formula istanze istruttorie (dalle quali era comunque decaduta);
10.3. non deduce (o contesta) fatti pertinenti, focalizzandosi unicamente, in tutta sostanza, sulla difficoltà di riscontrare nella fattispecie un vero rapporto di subordinazione («si fa fatica a credere che vi potesse essere un rapporto di eterodirezione o che potesse essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale»): laddove l'addebito (come accennato) non consiste nell'aver stipulato, (o meglio mantenuto, una volta nominato Presidente del CdA) un contratto di lavoro sostanzialmente privo di causa adeguata, ma di pagina 3 di 4 non aver adempiuto a tale contratto e cioè di non aver svolto le mansioni in esso previste, (senza nemmeno specificare quali esse fossero); ovvero di aver percepito la relativa retribuzione «senza rendere la prestazione lavorativa di cui al contratto».
10.4. conclude peraltro chiedendo il rigetto della domanda (solo) «in quanto il licenziamento comminato risulta del tutto giustificato»: in ciò dovendosi escludere una qualsiasi richiesta di declaratoria di invalidità o inefficacia del contratto di lavoro.
11. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro
DICHIARA improponibile per il resto la domanda
CONDANNA la Società convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 7.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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