Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2015, proposto da
-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 09 marzo 2012 emesso dal Capo della Polizia quale Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato il 10 marzo 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 9.5.2015 l'Assistente della Polizia di Stato F. A., in servizio presso il XIV reparto Mobile di -OMISSIS-, ha impugnato il decreto del Capo della Polizia datato 9.3.2012, e notificato il 10.3.2015, con cui il dipendente è stato considerato assente ingiustificato dal servizio per aver fruito di complessivi 95 gg (novantacinque) di assenza per malattia, nel periodo 7.7.2007-12.8.2008, trasmettendo a mezzo fax copia dei relativi certificati medici, senza, tuttavia, produrre gli originali dei suddetti certificati medici.
Ritenendo lesivo dei propri interessi il decreto impugnato, il dipendente ne ha chiesto l’annullamento deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili della contraddittorietà della motivazione e dell’ingiustizia manifesta.
Si è costituita in giudizio l’intimata P.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio copia della certificazione medica, proveniente dalla ULS e inviata via fax alla P.A. nell’immediatezza dei fatti, che conferma la sussistenza dello stato di malattia dichiarato.
La summenzionata certificazione medica è stata allegata al fascicolo personale del ricorrente, tanto che, come dedotto dal ricorrente, "tali certificati, prodotti a giustificazione delle citate assenze, sono stati estratti dal proprio fascicolo personale a seguito di formale istanza di accesso agli atti...".
La circostanza che il ricorrente non abbia poi prodotto in originale tali certificati medici (originali che il F. dichiara di aver verosimilmente smarrito nel corso di alcuni traslochi) non può, di per sé, giustificare l’operato della P.A. - che ha considerato l’istante assente ingiustificato dal servizio, procedendo alla decurtazione economica per il periodo di assenza - non avendo l’Amministrazione fornito alcun indizio circa l’inattendibilità, la falsità o non conformità all’originale delle copie fotostatiche dei certificati medici prodotti dal ricorrente e inseriti nel suo fascicolo personale.
I documenti prodotti in copia dal ricorrente recano il timbro e la firma del medico della ULS che ha proceduto alla visita medica e una serie di specifiche indicazioni (tra cui la patologia riscontrata) che - in assenza di contrarie allegazioni della P.A. circa la loro non autenticità - inducono, sulla base di un giudizio di verosimiglianza, a ritenerli conformi all’originale: non presentano segni di contraffazione né evidenziano particolari anomalie grafiche.
Per le considerazioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La particolarità della vicenda scrutinata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco NA, Presidente, Estensore
EN GA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.