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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/10/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 914/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa NA EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n° 914/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
AVV. nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.; C.F._1 ricorrente
e
, in persona del tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 aprile 2025 l'Avv. , difensore di Parte_1
RC NA, parte ricorrente nel procedimento ex art. 12-bis L. 898/1970 promosso nei confronti di portante il n. 344/2023 R.G.V.G., ammessa al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 15.2.2023 del COA di Termini Imerese, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 7165/2025 del 3 aprile 2025, comunicato in data 4 aprile 2025, con il quale gli era stata liquidata, a titolo di onorario del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, la somma di € 425,00 oltre accessori.
L'opponente lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato deducendo la violazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), nonché l'erronea applicazione del Protocollo d'intesa tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.
Sosteneva, in particolare, l'illegittimità della riduzione del compenso in misura superiore al 50% rispetto ai valori medi, operata senza un'adeguata motivazione, con conseguente svilimento del decoro professionale.
Rilevava, altresì, che il Tribunale aveva qualificato il procedimento come causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, per cui la corretta applicazione dei parametri medi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, avrebbe dovuto condurre a una liquidazione pari a € 3.340,75, oltre accessori.
Chiedeva, dunque, la riforma del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la liquidazione del compenso per l'attività prestata in favore di RC NA, nella misura di € 3.340,75 oltre accessori;
in subordine, chiedeva la liquidazione, a titolo di compenso, della somma di € 2.300,00, oltre accessori, come già richiesto nell'istanza di liquidazione del 17 settembre 2024; con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il , il quale sosteneva la correttezza del decreto Controparte_1 opposto, rilevando che il procedimento fosse un procedimento di volontaria giurisdizione e che la sentenza emessa aveva pronunciato la condanna della parte resistente al pagamento della somma € 11.487,27.
Deduceva, inoltre, che lo scaglione di riferimento fosse quello compreso tra € 5.200,01 e
€ 26.000,00, con parametro minimo pari a € 709,00, e che, applicando la riduzione prevista dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, il compenso liquidato non sarebbe risultato inferiore ai minimi di legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento opposto.
***
Preliminarmente deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15
D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il (Cass. Controparte_1 civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. n. 6864/2024).
Quale generale premessa, inoltre, è bene rammentare che il giudizio di opposizione a decreto di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 e 170 T.U. Spese di Giustizia costituisce un procedimento contenzioso nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione opposta in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (da ultimo, Cass. n. 1470/2018), essendo pacifica la natura devolutiva dell'opposizione (Cass. n. 5112/2000).
Si osserva, altresì, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, i Protocolli di intesa per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, stipulati presso i singoli uffici giudiziari, sono privi di valore normativo e non hanno efficacia vincolante, ma soltanto persuasiva (cfr., sul punto, Cass. n.
29184/2023 e n. 2527/2012).
Pertanto, il presente procedimento di opposizione sarà deciso mediante l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (in tal senso Cass. n.
29880/2008 e n. 5426/2005, con riferimento all'ipotesi di successione nel tempo delle tariffe professionali;
il principio è stato ribadito anche da Cass., SS.UU. n. 17406/12).
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che infra si diranno.
Dalla disamina degli atti e scritti difensivi allegati al ricorso emerge che il procedimento de quo, avente ad oggetto la liquidazione del T.F.R. ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/1970, deve essere qualificato come procedimento di volontaria giurisdizione di valore determinato, pari ad € 11.487,27.
Pertanto, lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00. Alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, il compenso complessivo medio è pari ad
€ 1.418,00, per cui applicando la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato, il compenso spettante ammonta a € 709,00.
Tanto premesso, in applicazione dei sopra citati criteri, si ritiene equo liquidare all'opponente la somma di euro € 709,00 oltre spese generali (15%) ed oneri di legge, in applicazione del D.M. 55/2014 e dell'art. 130 D.P.R. 115/2002.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti or ora indicati e il decreto riformato nella determinazione della misura del compenso.
Le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla parziale fondatezza dell'opposizione e alla natura della controversia, sono compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso e in riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'Avv. difensore di fiducia di RC NA nel Parte_1 procedimento portante il n. 344/2023 R.G.V.G., parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 15.2.2023 del Coa di
Termini Imerese, a titolo di compenso per l'attività svolta, la somma di € 709,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% e C.P.A. al 4%, ponendone il pagamento a carico dell'Erario; compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Termini Imerese, 26 ottobre 2025
Il Giudice
NA EC
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa NA EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n° 914/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
AVV. nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.; C.F._1 ricorrente
e
, in persona del tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 aprile 2025 l'Avv. , difensore di Parte_1
RC NA, parte ricorrente nel procedimento ex art. 12-bis L. 898/1970 promosso nei confronti di portante il n. 344/2023 R.G.V.G., ammessa al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 15.2.2023 del COA di Termini Imerese, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 7165/2025 del 3 aprile 2025, comunicato in data 4 aprile 2025, con il quale gli era stata liquidata, a titolo di onorario del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, la somma di € 425,00 oltre accessori.
L'opponente lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato deducendo la violazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), nonché l'erronea applicazione del Protocollo d'intesa tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.
Sosteneva, in particolare, l'illegittimità della riduzione del compenso in misura superiore al 50% rispetto ai valori medi, operata senza un'adeguata motivazione, con conseguente svilimento del decoro professionale.
Rilevava, altresì, che il Tribunale aveva qualificato il procedimento come causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, per cui la corretta applicazione dei parametri medi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, avrebbe dovuto condurre a una liquidazione pari a € 3.340,75, oltre accessori.
Chiedeva, dunque, la riforma del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la liquidazione del compenso per l'attività prestata in favore di RC NA, nella misura di € 3.340,75 oltre accessori;
in subordine, chiedeva la liquidazione, a titolo di compenso, della somma di € 2.300,00, oltre accessori, come già richiesto nell'istanza di liquidazione del 17 settembre 2024; con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il , il quale sosteneva la correttezza del decreto Controparte_1 opposto, rilevando che il procedimento fosse un procedimento di volontaria giurisdizione e che la sentenza emessa aveva pronunciato la condanna della parte resistente al pagamento della somma € 11.487,27.
Deduceva, inoltre, che lo scaglione di riferimento fosse quello compreso tra € 5.200,01 e
€ 26.000,00, con parametro minimo pari a € 709,00, e che, applicando la riduzione prevista dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, il compenso liquidato non sarebbe risultato inferiore ai minimi di legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento opposto.
***
Preliminarmente deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15
D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il (Cass. Controparte_1 civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. n. 6864/2024).
Quale generale premessa, inoltre, è bene rammentare che il giudizio di opposizione a decreto di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 e 170 T.U. Spese di Giustizia costituisce un procedimento contenzioso nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione opposta in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (da ultimo, Cass. n. 1470/2018), essendo pacifica la natura devolutiva dell'opposizione (Cass. n. 5112/2000).
Si osserva, altresì, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, i Protocolli di intesa per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, stipulati presso i singoli uffici giudiziari, sono privi di valore normativo e non hanno efficacia vincolante, ma soltanto persuasiva (cfr., sul punto, Cass. n.
29184/2023 e n. 2527/2012).
Pertanto, il presente procedimento di opposizione sarà deciso mediante l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (in tal senso Cass. n.
29880/2008 e n. 5426/2005, con riferimento all'ipotesi di successione nel tempo delle tariffe professionali;
il principio è stato ribadito anche da Cass., SS.UU. n. 17406/12).
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che infra si diranno.
Dalla disamina degli atti e scritti difensivi allegati al ricorso emerge che il procedimento de quo, avente ad oggetto la liquidazione del T.F.R. ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/1970, deve essere qualificato come procedimento di volontaria giurisdizione di valore determinato, pari ad € 11.487,27.
Pertanto, lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00. Alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, il compenso complessivo medio è pari ad
€ 1.418,00, per cui applicando la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato, il compenso spettante ammonta a € 709,00.
Tanto premesso, in applicazione dei sopra citati criteri, si ritiene equo liquidare all'opponente la somma di euro € 709,00 oltre spese generali (15%) ed oneri di legge, in applicazione del D.M. 55/2014 e dell'art. 130 D.P.R. 115/2002.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti or ora indicati e il decreto riformato nella determinazione della misura del compenso.
Le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla parziale fondatezza dell'opposizione e alla natura della controversia, sono compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso e in riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'Avv. difensore di fiducia di RC NA nel Parte_1 procedimento portante il n. 344/2023 R.G.V.G., parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 15.2.2023 del Coa di
Termini Imerese, a titolo di compenso per l'attività svolta, la somma di € 709,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% e C.P.A. al 4%, ponendone il pagamento a carico dell'Erario; compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Termini Imerese, 26 ottobre 2025
Il Giudice
NA EC